Gazzetta n. 105 del 7 maggio 2002 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 6 maggio 2002, n. 83
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalita' degli uffici dell'Amministrazione dell'interno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte ad adeguare l'assetto organizzativo delle strutture del Ministero dell'interno, al fine di rafforzare il sistema delle misure di protezione ed il coordinamento dell'azione di prevenzione a tutela dell'incolumita' delle persone ritenute a rischio, nonche' il livello di efficacia delle misure di sicurezza adottate;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare continuita' all'attuazione del programma operativo "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" per l'utilizzo dei fondi strutturali 2000-2006 per il settore della sicurezza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Finalita' ed ambito applicativo
1. Nell'espletamento dei compiti e nell'esercizio delle funzioni di autorita' nazionale di pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti e impartisce le direttive per la tutela e la protezione delle alte personalita' istituzionali nazionali ed estere, nonche' delle persone che per le funzioni esercitate o che esercitano o per altri comprovati motivi, sono soggette a pericoli o minacce, potenziali o attuali, nella persona propria o dei propri familiari, di natura terroristica o correlati al crimine organizzato, al traffico di sostanze stupefacenti, di armi o parti di esse, anche nucleari, di materiale radioattivo e di aggressivi chimici e biologici o correlati ad attivita' di intelligence di soggetti od organizzazioni estere.
2. Il Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, adotta altresi', d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, apposite direttive per disporre i voli atti a garantire la sicurezza delle alte personalita' istituzionali nazionali ed estere, nonche' delle altre persone di cui al comma 1, soggette a pericoli o minacce.
3. Per specifiche circostanze e casi determinati il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno, puo' definire modalita' differenziate in ordine alla tutela e alla protezione di cui al comma 1.
 
Art. 2.
Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale
1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, il Ministro dell'interno si avvale del Dipartimento della pubblica sicurezza, nel cui ambito e' istituito l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS) cui spetta assicurare, in via esclusiva e in forma coordinata, l'adozione delle misure di protezione e di vigilanza, in conformita' alle direttive del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
2. L'UCIS, in particolare, provvede:
a) alla raccolta ed analisi di tutte le informazioni relative alle situazioni personali a rischio che il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e gli uffici e reparti delle Forze di polizia sono tenuti a fornire, curando altresi' gli occorrenti raccordi con l'autorita' giudiziaria e con gli uffici provinciali di cui all'articolo 5;
b) all'individuazione delle modalita' di attuazione dei servizi di protezione e di vigilanza e dei moduli comportamentali conseguenti;
c) alla pianificazione operativa e delle risorse assegnate per le esigenze connesse all'attivita' di prevenzione a tutela dell'incolumita' delle persone ritenute a rischio;
d) alla predisposizione dei criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento del personale delle Forze di polizia impiegato nei compiti di protezione e di vigilanza previsti dal presente articolo;
e) alla determinazione di criteri per la verifica dell'idoneita' dei mezzi e degli strumenti speciali utilizzati per i servizi di protezione e di vigilanza;
f) alla cura delle relazioni, al mantenimento dei contatti e alla collaborazione con i corrispondenti uffici delle amministrazioni estere, per il tramite dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.
3. L'UCIS provvede anche all'attivazione delle procedure di emergenza.
4. Ai fini dell'acquisizione delle informazioni di cui alla lettera a) del comma 2, l'UCIS puo' attivare il Ministro dell'interno per la richiesta di cui all'articolo 118 del codice di procedura penale.
5. All'UCIS e' preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza, ovvero un generale dell'Arma dei carabinieri di livello equiparato, ed e' assegnato personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e dell'Amministrazione civile dell'interno. All'UCIS puo' essere altresi' assegnato personale del Corpo della guardia di finanza, di ogni altra amministrazione civile e militare dello Stato, nonche' due esperti nominati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121. All'assegnazione del personale si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto, qualora necessario, con i Ministri interessati.
6. I servizi di protezione e di vigilanza sono eseguiti dagli uffici, reparti ed unita' specializzate della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri e, qualora necessario, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo di polizia penitenziaria.
7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola l'UCIS, nonche' la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
8. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, individua le alte personalita' istituzionali nazionali nei cui confronti sono espletati i servizi di tutela e protezione, che possono essere estesi alle loro famiglie e residenze.
9. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 sono effettuate con la procedura di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
10. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1991, n. 39, in materia di servizi di protezione e di sicurezza a tutela del Presidente della Repubblica, degli ex Presidenti della Repubblica, delle loro famiglie e delle loro sedi e residenze.
 
Art. 3. Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di
sicurezza personale
1. L'UCIS si avvale della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di protezione e vigilanza, presieduta dal direttore del predetto Ufficio centrale e composta da un rappresentante di ciascuna delle Forze di polizia di cui all'articolo 2, nonche' da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) e da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), di particolare esperienza, rispettivamente, nei settori della protezione delle persone esposte a pericolo e dell'analisi sui fenomeni criminali e terroristici, interni ed internazionali.
2. La Commissione, su richiesta del direttore dell'Ufficio centrale di cui comma 1, si esprime sulla adozione, la modifica e la revoca delle misure di protezione e di vigilanza, nonche' in materia di dotazioni strumentali e su ogni altra questione, connessa alle misure di protezione e di vigilanza, che il direttore dell'Ufficio ritenga di sottoporre.
 
Art. 4. Determinazioni del direttore dell'Ufficio centrale interforze per la
sicurezza personale
1. Ogni determinazione assunta dal direttore dell'UCIS e' comunicata al prefetto della provincia interessata per l'esecuzione della decisione adottata.
 
Art. 5.
Ufficio provinciale per la sicurezza personale
1. Presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, nell'ambito del Gabinetto, opera un ufficio per la sicurezza personale, con compiti di raccolta ed analisi preliminare delle informazioni relative a situazioni personali a rischio, comunque acquisite a livello locale, nonche' di raccordo informativo con l'UCIS e con gli altri uffici interessati. Il predetto Ufficio si avvale, per il collegamento con gli uffici ed i reparti provinciali delle Forze di polizia, di funzionari e ufficiali specificamente designati.
2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, il prefetto convoca e presiede apposite riunioni di coordinamento, alle quali partecipano il questore ed i comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche', con funzioni di segretario, il funzionario preposto all'Ufficio per la sicurezza, che cura la connessa attivita' preparatoria ed istruttoria. Per le questioni di sicurezza relative a magi-strati partecipa anche il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello competente per territorio. Per la sicurezza di altre personalita', il prefetto puo' altresi' invitare alle riunioni le autorita' eventualmente interessate alla questione. Sulla base delle valutazioni espresse nelle predette riunioni, il prefetto formula all'UCIS proposte motivate sull'adozione, sulla modifica e sulla revoca delle misure di protezione e di vigilanza.
 
Art. 5-bis (1)
(( Attribuzione della qualifica di
agente di pubblica sicurezza ))


(( 1. Per esigenze di carattere eccezionale e temporaneo puo' essere conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza a conducenti di veicoli in uso ad alte personalita' che rivestono incarichi istituzionali di governo, al fine di consentire lo svolgimento di una piu' efficace azione di prevenzione e tutela dell'incolumita' di tali personalita'.
2. La nomina ad agente di pubblica sicurezza e' conferita ai sensi dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4-bis del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo prestano giuramento ai sensi dell'articolo 32 del regolamento di cui al regio decreto 20 agosto 1909, n. 666.
4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo e' consentito l'uso del segnale distintivo di cui all'articolo 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, contenente l'indicazione dell'amministrazione per la quale prestano servizio, nonche' l'utilizzo sugli autoveicoli condotti del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, previsti dall'articolo 177 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di agevolare nei centri urbani la marcia dell'autoveicolo.
5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 73 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
6. L'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai soggetti di cui al comma 1 non comporta il diritto alla corresponsione di alcun compenso. ))
 
Art. 6.
Unita' di crisi
1. In occasione di emergenze derivanti da eventi che coinvolgono i diversi aspetti della sicurezza, il Ministro dell'interno convoca l'Unita' di crisi, al fine di accertare e qualificare la notizia e per consentire l'attivazione delle appropriate misure di emergenza.
2. L'Unita' di crisi tiene costantemente informato il Ministro, il quale riferisce con immediatezza al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'eventuale e conseguente attivita' di coordinamento.
 
Art. 7.
Disposizioni concernenti il personale prefettizio
1. Nell'ambito del ruolo della carriera prefettizia le dotazioni organiche possono essere modificate per esigenze funzionali connesse alla compiuta attuazione della riforma dettata dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ed alla organizzazione degli uffici del Ministero dell'interno, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione organica complessiva, con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Le disposizioni concernenti la valutazione annuale dei funzionari prefettizi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, non trovano applicazione, relativamente a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo, per gli anni 2002-2003; conseguentemente in tali anni continuano ad applicarsi le modalita' indicate nell'articolo 36, comma 6, del citato decreto legislativo n. 139 del 2000.
 
Art. 8. Attuazione del programma operativo nazionale "Sicurezza per lo
sviluppo del Mezzogiorno d'Italia"
1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al programma operativo nazionale "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia", il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'interno, le quote di contributi comunitari e statali previste per il periodo 2000-2003. Per le annualita' successive, il Fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del programma.
2. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo di cui al comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo programma nell'ambito delle procedure previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.
 
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 6 maggio 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Scajola, Ministro dell'interno
Martino, Ministro della difesa
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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