Gazzetta n. 105 del 7 maggio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 25 febbraio 2002, n. 84
Regolamento concernente la procedura di accreditamento dei laboratori di prova.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che ha recepito la direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita';
Considerato che l'articolo 9, comma 3, del citato decreto legislativo n. 269 del 2001 demanda ad un regolamento del Ministro delle comunicazioni il compito di disciplinare la procedura di rilascio dell'accreditamento dei laboratori di prova, dell'effettuazione della sorveglianza e del rinnovo dell'accreditamento stesso;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 205/2001, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 ottobre 2001;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota GM 128862/4545/DL del 22 novembre 2001;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Finalita'
1. Il presente regolamento disciplina:
a) la procedura di rilascio dell'accreditamento dei laboratori che svolgono prove su apparecchiature radio ed apparecchiature terminali di telecomunicazioni, di cui il Ministero delle comunicazioni puo' avvalersi ai fini della sorveglianza sul mercato prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
b) il rinnovo dell'accreditamento stesso.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dell'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione dalle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e, l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 9, comma 3, del decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: "Attuazione
della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature
radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazioni ed
il reciproco riconoscimento della loro conformita'", e'
riportato nelle note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri" e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 9 maggio
2001, n. 269, recante: "Attuazione della direttiva
1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le
apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il
reciproco riconoscimento della loro conformita'", e' il
seguente:
"Art. 9 (Sorveglianza del mercato - laboratori di
prova). 1. Il Ministero delle comunicazioni, in
collaborazione con gli organi di Polizia di cui all'art. 1,
commi 13 e 15 della legge 31 luglio 1997, n. 249, provvede
ad accertare la conformita' dei prodotti immessi sul
mercato e di quelli messi in esercizio a quanto stabilito
dal presente decreto anche mediante prelievo delle
apparecchiature presso i costruttori, gli importatori, i
grossisti, i distributori ed i dettaglianti nonche' presso
gli utilizzatori delle apparecchiature medesime. I
controlli sono effettuati secondo le modalita' stabilite
con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle
comunicazioni ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge
23 agosto 1988, n. 400.
2. Le prove tecniche aventi lo scopo di accertare la
rispondenza degli apparecchi ai requisiti essenziali di cui
all'art. 3, alle norme armonizzate di cui all'art. 5, alle
norme nazionali di cui all'art. 4 ed alle altre specifiche
tecniche utilizzate dal costruttore sono effettuate presso
i laboratori dell'Istituto superiore delle comunicazioni e
delle tecnologie dell'informazione (ISCTI) o presso
laboratori privati accreditati; se non esistono laboratori
accreditati allo scopo, le prove sono effettuate sotto la
responsabilita' di un organismo notificato.
3. Con riferimento al comma 2 il Ministero delle
comunicazioni accredita laboratori di prova sentita una
commissione tecnicoconsultiva, nominata dal Ministero
stesso, di cui sono chiamati a far parte almeno un
rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato ed un rappresentante per ciascuno degli
organismi di normazione italiani. I laboratori di prova
accreditati effettuano le prove di conformita' degli
apparati alle norme per le quali hanno ricevuto
l'accreditamento. Con regolamento da adottare con decreto
del Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'art. 17,
comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinata
la procedura di rilascio dell'accreditamento,
dell'effettuazione della sorveglianza e del rinnovo
dell'accreditamento stesso.
4. I laboratori di prova accreditati non possono
dipendere direttamente dall'organizzazione del costruttore
o di un operatore di rete di telecomunicazioni ovvero di un
fornitore di servizi di telecomunicazioni; devono essere
liberi da influenze esterne, possedere un'adeguata
capacita' per quanto attiene alla competenza ed alle
attrezzature ed essere forniti di tutte le apparecchiature
di misura per l'esecuzione delle prove. L'istruttoria
relativa all'accreditamento dei laboratori viene svolta con
l'impegno di riservatezza verso terzi.
5. L'accreditamento puo' essere sospeso dalla
competente direzione generale del Ministero delle
comunicazioni, sentita la commissione tecnica di cui al
comma 3, per un periodo massimo di sei mesi nel caso di
inosservanza da parte del laboratorio degli impegni
assunti. L'accreditamento e' revocato dalla direzione
stessa, sentita la commmissione:
a) nel caso in cui il laboratorio non ottempera, con
le modalita' e nei tempi indicati, a quanto stabilito
nell'atto di sospensione;
b) nel caso in cui sono venuti meno i requisiti
accertati al momento del rilascio dell'accreditamento.
6. Ai fini dell'accreditamento, della sorveglianza e
del rinnovo si applicano le quote di surrogazione stabilite
per le prestazioni rese a terzi ai sensi dell'art. 19 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n. 156.
7. Se il Ministero delle comunicazioni accerta che un
apparecchio non e' conforme ai requisiti indicati nel
presente decreto, esso adotta i provvedimenti necessari per
ritirare detto apparecchio dal mercato o dal servizio,
proibirne l'immissione sul mercato o la messa in servizio o
limitarne la libera circolazione.
8. Il Ministero delle comunicazioni, in caso di
adozione di provvedimenti di cui al comma 7, li notifica
immediatamente alla Commissione europea indicandone i
motivi e precisando, in particolare, se i provvedimenti
siano da collegare:
a) ad una non corretta applicazione delle norme
armonizzate di cui all'art. 5, comma 1;
b) a carenze delle norme armonizzate di cui all'art.
5, comma 1;
c) al mancato rispetto dei requisiti di cui all'art.
3, laddove l'apparecchio non soddisfi le norme armonizzate
di cui all'art. 5, comma 1.
9. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 6, il
Ministero delle comunicazioni puo', a norma del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, reso esecutivo con
legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni
e, in particolare, degli articoli 28 e 30, adottare
provvedimenti appropriati allo scopo di vietare o limitare
l'immissione sul suo mercato ovvero di esigere il ritiro
dal suo mercato di apparecchiature radio, inclusi tipi di
apparecchiature radio che hanno causato o che il Ministero
presume ragionevolmente causino interferenze dannose,
comprese interferenze con i servizi esistenti o programmati
sulle bande di frequenze attribuite in sede nazionale.
10. Il Ministero delle comunicazioni, in caso di
adozione di misure di cui al comma 9, ne informa
immediatamente la Commissione europea specificandone le
ragioni.
11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 7 e
9 sono a carico del fabbricante, del suo mandatario o del
responsabile dell'immissione sul mercato degli apparecchi.
12. Nei casi di cui ai commi 8 e 10, il Ministero delle
comunicazioni adotta provvedimenti definitivi conformemente
alle conclusioni comunicate dalla Commissione europea dopo
le consultazioni comunitarie espletate dalla stessa.".



 
Art. 2.
Presentazione della domanda
1. La domanda, intesa ad ottenere l'accreditamento di cui all'articolo 1, puo' essere presentata soltanto da un organismo pubblico o da una impresa iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. La domanda, in carta bollata e firmata dal legale rappresentante del laboratorio di prova, deve essere inviata al Ministero delle comunicazioni, direzione generale per la regolamentazione e la qualita' dei servizi (viale America, 201 - 00144 Roma), di seguito indicata come "direzione"; essa deve contenere le seguenti indicazioni:
a) nome o ragione sociale del richiedente;
b) residenza o sede del richiedente;
c) nome del laboratorio candidato;
d) sede del laboratorio;
e) norme tecniche europee, norme armonizzate e norme tecniche nazionali per le quali si richiede l'accreditamento;
f) nome del responsabile dei rapporti con la direzione;
g) nome del sostituto del responsabile dei rapporti con la direzione;
h) dichiarazione di impegno a sostenere le spese relative all'accreditamento del laboratorio;
i) elenco degli allegati;
j) dichiarazione di osservanza di quanto richiesto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 269 del 2001;
k) firma del richiedente.
3. Per ogni laboratorio, anche se appartenente alla stessa organizzazione, e' presentata una domanda distinta.
4. Il richiedente deve allegare alla domanda:
a) ove la richiesta provenga da un organismo pubblico, un attestato comprovante tale natura;
b) un certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura qualora si configuri come impresa;
c) una polizza di assicurazione per responsabilita' civile con massimale non inferiore a tre miliardi di lire per rischi derivanti dall'esercizio di valutazione tecnica; detta polizza non e' prodotta nel caso in cui il richiedente e' un organismo pubblico;
d) una dichiarazione attestante l'indipendenza del laboratorio dalle linee di produzione, di gestione o di vendita nell'ipotesi che il laboratorio stesso sia inserito in una di tali linee;
e) due copie del manuale della qualita', redatto secondo le norme UNI-CEI EN 45001 e secondo la guida UNI-CEI 70012, contenenti, rispettivamente, i requisiti minimi a cui deve soddisfare un laboratorio di prova e le linee guida per la compilazione del manuale della qualita'.



Nota all'art. 2:
- Per l'art. 9, comma 4, del decreto legislativo
9 maggio 2001, n. 269, recante: "Attuazione della direttiva
1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le
apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il
reciproco riconoscimento della loro conformita'" si veda
nota all'art. 1.



 
Art. 3.
Istruttoria della domanda
1. Dopo aver ricevuto la domanda ed averla registrata su un apposito repertorio in ordine cronologico, la direzione provvede all'esame della documentazione presentata verificando l'esistenza dei requisiti generali prescritti.
2. In caso di esito positivo la direzione chiede al laboratorio la formalizzazione dell'impegno del pagamento delle spese relative al rilascio dell'accreditamento. L'esito negativo dell'esame della domanda e' comunicato al richiedente con le relative motivazioni.
3. La direzione, ricevuta la comunicazione riguardante l'impegno al pagamento di cui al comma 2, conferisce l'incarico di esaminare il manuale della qualita' e di effettuare le visite tecniche ad ispettori scelti tra quelli inseriti in un apposito albo tenuto presso la direzione stessa.
4. Se l'esame del manuale della qualita' ha esito negativo, gli ispettori, sulla base delle risultanze emerse, provvedono ad inoltrare alla direzione il rapporto di esame per la sospensione dell'istruttoria di accreditamento.
5. La direzione comunica tale risultato al laboratorio, fissando modalita' e termini per l'adeguamento del manuale stesso.
6. Se l'esame del manuale della qualita' ha esito positivo, la direzione provvede ad organizzare le visite tecniche presso la sede del laboratorio.
Gli ispettori, sulla base delle risultanze emerse, trasmettono alla predetta direzione il rapporto con le proprie valutazioni e raccomandazioni.
7. Il rapporto e' inoltrato dalla direzione per il prescritto parere, alla commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;



Nota all'art. 3:
- Per l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo
9 maggio 2001, n. 269, recante: "Attuazione della direttiva
1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le
apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il
reciproco riconoscimento della loro conformita'" si veda
nota all'art. 1.



 
Art. 4.
Rilascio dell'accreditamento
1. La commissione tecnico-consultiva esprime il proprio parere alla direzione entro trenta giorni dall'invio del rapporto di valutazione.
2. La commissione ha facolta' di richiedere agli ispettori indagini supplementari ai fini del completamento dell'istruttoria di valutazione.
3. La direzione, dopo l'acquisizione del parere della commissione e, comunque, entro 180 giorni dal ricevimento della domanda, rilascia al laboratorio richiedente il certificato di accreditamento che ha una validita', rinnovabile, di tre anni ovvero comunica allo stesso laboratorio i motivi per i quali la domanda non e' accolta.
4. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, la domanda si intende respinta. In caso di motivata richiesta da parte dell'amministrazione di chiarimenti o documenti, il termine riprende a decorrere dalla ricezione degli stessi.
 
Art. 5.
Sorveglianza dei laboratori accreditati
1. La direzione puo' disporre l'effettuazione di visite tecniche di sorveglianza dei laboratori in ordine al mantenimento dei requisiti di accreditamento.
 
Art. 6.
Rinnovo dell'accreditamento
1. Ai fini del rinnovo dell'accreditamento, il laboratorio di prova accreditato presenta alla direzione, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza del certificato, una domanda di rinnovo dell'accreditamento con l'integrazione della documentazione di cui all'articolo 2, qualora siano intervenute variazioni rispetto alla documentazione gia' presentata.
2. La direzione, esaminata la domanda, dispone una visita tecnica al fine di verificare il mantenimento dei requisiti richiesti per l'accreditamento, con le modalita' di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.
3. Nel caso in cui il rapporto di valutazione degli ispettori e' positivo, la direzione rilascia un nuovo certificato di accreditamento.
4. Nel caso in cui il rapporto di valutazione degli ispettori e' negativo, la direzione comunica il risultato al laboratorio, fissando modalita' e termini per l'eliminazione delle irregolarita' e delle anomalie riscontrate: il provvedimento e' adottato dalla direzione dopo aver sentito la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.
 
Art. 7.
Corrispettivi
1. L'interessato al rilascio dell'accreditamento e' tenuto a corrispondere le spese amministrative secondo le disposizioni recate dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 5 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1995.
2. Il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente regolamento puo' essere effettuato con le seguenti modalita':
a) versamento diretto presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma;
b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma;
c) versamento con vaglia postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.
3. La causale del versamento deve contenere anche il codice fiscale dell'interessato nonche' l'indicazione che l'importo deve essere acquisito all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo 2569, articolo 11.
4. Copia della attestazione del versamento deve essere trasmessa alla direzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 febbraio 2002
Il Ministro: Gasparri Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 111
 
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