Gazzetta n. 104 del 6 maggio 2002 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 4 aprile 2002
Modificazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 11 luglio 2001, n. 158/01 e approvazione del regolamento recante le modalita' operative della gestione del Fondo per il finanziamento dell'attivita' di ricerca. (Deliberazione n. 55/02).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 aprile 2002,
Premesso che:
con deliberazione 11 luglio 2001, n. 158/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2001 (di seguito: deliberazione n. 158/01); l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) ha definito modalita' per la presentazione e criteri per la verifica dei progetti di ricerca della societa' Cesi S.p.a. da ammettere finanziamento a carico del Fondo, di cui all'art. 11, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di seguito: il Ministro dell'industria), di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (di seguito: il Ministro del tesoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000) come modificato dall'art. 2, comma 2, del decreto 17 aprile 2001 del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito: decreto 17 aprile 2001), alimentato dal gettito generato dall'imposizione agli utenti del servizio di trasporto dell'energia elettrica della componente tariffaria A5 (di seguito: il Fondo) di cui all'art. 34, comma 34.2, lettera d), del testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica approvato con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01 riportato nell'allegato A) alla deliberazione dell'Autorita' 15 novembre 2001, n. 262/01, pubblicato nel supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001 (di seguito: testo integrato);
l'art. 6, comma 6.1, della deliberazione n. 158/01, dispone che l'Autorita' decida l'ammissibilita' al finanziamento del Fondo per ciascuno dei progetti presentati dalla societa' Cesi S.p.a. e determina la misura, parziale o totale, del finanziamento sulla base delle istruttorie predisposte dalla Cassa conguaglio il settore elettrico (di seguito: Cassa conguaglio); e che l'Autorita' provveda, per ogni progetto di ricerca, alle verifiche di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria 17 aprile 2001, avvalendosi della Cassa conguaglio e che i costi di tali verifiche siano posti a carico del Fondo;
la soluzione organizzativa adottata ai sensi della disposizione di cui al precedente alinea e' stata basata sulla concentrazione delle attivita' propedeutiche alle decisioni di competenza dell'Autorita' in capo alla Cassa conguaglio in quanto organismo che amministra il sistema di erogazioni correlate alle finalita' generali finanziate attraverso prestazioni patrimoniali imposte agli utenti e agli esercenti del settore dell'energia elettrica, demandando alla Cassa medesima tanto l'organizzazione della struttura tecnica attraverso la quale effettuare le valutazioni sopra indicate e la gestione di dette attivita', quanto i profili, rientranti nelle ordinarie attribuzioni dell'organismo, piu' strettamente afferenti la gestione delle attivita' di esazione e di erogazione dei contributi;
la Cassa conguaglio, con nota in data 19 dicembre 2001 prot. n. 2073 (prot. Autorita' n. 024273 del 21 dicembre 2001), ha inoltrato all'Autorita', ai sensi dell'art. 44, comma 44.2, del testo integrato, il regolamento recante le modalita' operative per la gestione, con separata evidenza contabile, del Fondo (di seguito: il regolamento); e che al regolamento e' allegato un documento nel quale viene definita la disciplina delle attivita' in attuazione della responsabilita' di conduzione delle istruttorie di cui la Cassa conguaglio e' investita ai sensi del sopra richiamato art. 6, comma 6.1, della deliberazione n. 158/01 (di seguito: la disciplina);
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato elettrico;
Visti:
il decreto 26 gennaio 2000;
il decreto 17 aprile 2001;
la delibera dell'Autorita' 22 marzo 2001 n. 72/01 (di seguito: delibera n. 72/01);
la deliberazione dell'Autorita' 9 aprile 2001, n. 85/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 102 del 4 maggio 2002;
il testo integrato;
Considerato che:
(omissis);
l'esame della disciplina evidenzia, da un lato, che la Cassa conguaglio ha inteso interpretare la richiamata disposizione dell'art. 6, comma 6.1, della deliberazione n. 158/01 come attributiva di un mero compito di supporto logistico operativo laddove invece la disposizione, nell'attribuire la responsabilita' delle istruttorie, implica l'attribuzione alla stessa Cassa di una funzione che ha esito nella formazione, sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti, di proposte in ordine.ai provvedimenti di competenza dell'Autorita'; e, che la previsione di approvazioni dell'Autorita' quanto alle diverse determinazioni di carattere organizzativo necessarie alla gestione dell'istruttoria che si vengono in tal modo ad assommare alla determinazioni che l'Autorita' dovra' assumere in ordine alla ammissione dei progetti o alla gestione dei contributi in rapporto agli esiti delle previste verifiche sul loro stato di avanzamento;
Ritenuto che:
la disciplina, nei termini definiti dalla Cassa conguaglio, potrebbe comportare un rallentamento delle istruttorie previste dall'art. 6, comma 6.1, della deliberazione n. 158/01; e che la disciplina non realizzi compiutamente la attribuzione di responsabilita' di conduzione delle suddette procedure;
la suddetta impostazione contribuisca ad evidenziare i versanti operativi sui quali e' opportuno, funzionale e aderente alle caratteristiche dell'organismo l'avvalimento della Cassa conguaglio;
sia, di conseguenza, opportuno modificare l'art. 6, della deliberazione n. 158/01 limitando l'avvalimento della Cassa conguaglio a funzioni di supporto logistico e operativo alla conduzione delle istruttorie di cui all'art. 6, comma 6.1, della deliberazione n. 158/01, con particolare riferimento alla nomina e al coordinamento di esperti da impiegare ai fini della valutazione dei progetti di ricerca;
(omissis);
Delibera:
1. Di modificare l'art. 6 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 11 luglio 2001 n. 158/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2001, come segue:
sostituzione del comma 6.1 con un comma formulato nel modo seguente:
"6.1. L'Autorita' decide l'ammissibilita' al finanziamento del Fondo per ciascuno dei progetti, determina la misura, parziale o totale, del finanziamento, e provvede, per ogni progetto di ricerca, alle verifiche di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria 17 aprile 2001, sulla base di istruttorie curate attraverso l'avvalimento di esperti che la Cassa conguaglio nomina anche mediante richieste a istituzioni o amministrazioni pubbliche competenti nella ricerca di sistema del settore dell'energia elettrica, coordina e supporta sul piano operativo e logistico";
inserimento di un comma 6.5 formulato come segue:
"6.5. I costi sostenuti per le attivita' previste dal precedente comma 6.1 sono posti a carico dei Fondo.".
(Omissis).
4. Di pubblicare il presente provvedimento, limitatamente a quanto disposto al precedente punto 1 e alle parti ad esso afferenti, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
Milano, 4 aprile 2002
Il presidente: Ranci
 
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