Nel disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Nocciola del Piemonte", riportata a pag. 34 e seguenti della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 255 del 2 novembre 2001, all'art. 3, area di produzione, nell'elenco dei comuni in provincia di Alessandria, anziche' Fresconato, leggi Fraconalto; Nell'elenco dei comuni in provincia di Asti: anziche' Agliano, leggi Agliano Terme; anziche' Colcavagno, Montiglio e Scandeluzza (che sono stati riuniti in un unico comune e dunque sono da depennare dall'elenco), leggi Montiglio Monferrato; sono da aggiungere i seguenti comuni: Castellero, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, e Montegrosso d'Asti; Nell'elenco dei comuni in provincia di Torino: anziche' Borgone di Susa, leggi Borgone Susa; anziche' Casal Borgone, leggi Casalborgone; anziche' Chiusa San Michele, leggi Chiusa di San Michele, anziche' Colleretto Giocosa, leggi Colleretto Giacosa; anziche' Rivarosso, leggi Rivarossa; anziche' San Giorgio di Susa, leggi San Giorio di Susa, anziche' San Pietro Val di Lemina, leggi San Pietro Val Lemina; anziche' Villar Fioccardo, leggi Villar Focchiardo; sono da aggiungere i seguenti comuni: Banchette, Barbania, Barone Canavese, Bibiana; All'art. 4, primo comma, anziche': "... Con una densita' per Ha variabile tra le 250 e le 400 piante.", leggi: "... Con una densita' variabile tra le 200 e le 420 piante ad ettaro."; All'art. 7, primo comma, lettera a), anziche': "... nella sola fase di prima di commercializzazione ...", leggi: "... nella sola fase di prima commercializzazione ..."; All'art. 8, etichettatura, al termine del primo comma, integrare con il seguente testo: "Inoltre: a) il prodotto in guscio dalla produzione, in sacchi, sacconi o prodotto sfuso, di cui all'art. 7, lettera a), non etichettato o non etichettato con tutte le indicazioni previste dal presente disciplinare per l'immissione al consumo con la I.G.P., al fine di garantire gli opportuni controlli e la rintracciabilita', deve essere accompagnato dal documento commerciale che riporti l'indicazione geografica protetta e dalla documentazione prevista per l'eventuale frazionamento della partita; b) il prodotto sgusciato e semilavorato, confezionato in sacchi, scatole od altri contenitori ad uso alimentare di cui all'art. 7, lettera b), deve riportare in etichetta l'eventuale logo I.G.P., la dicitura "prodotto garantito dal MIPAF ai sensi dell'art. 10 del reg. CEE n. 2081/1992" e, per le partite destinate all'esportazione, l'indicazione "prodotto in Italia"; c) la valorizzazione dell'utilizzo della "Nocciola Piemonte I.G.P." nel preparato alimentare deve avvenire citando in qualunque punto dell'etichetta la dicitura "prodotto ottenuto con Nocciola Piemonte I.G.P.". L'eventuale logo I.G.P. deve comparire accanto alla predetta dicitura e non deve dare adito a scorretta interpretazione."; All'art. 8, il seguente secondo comma: "Deve figurare inoltre la dizione "Prodotto in Italia ", per le partite destinate all'esportazione", e' soppresso. |