Gazzetta n. 103 del 4 maggio 2002 (vai al sommario) |
COMUNI |
COMUNICATO |
Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002. |
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AVVERTENZA Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23‚dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2002. Tale pubblicazione si rende opportuno effettuare nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale fiscalita' locale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma 1 , lettere s) punto 1) ed u), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approvera' il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale e che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima. Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che i successivi estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia saranno pubblicati in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 16 maggio 2002. La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono. Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovra' essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato.
Il comune di ADELFIA (provincia di Bari) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. (Omissis). 2. Le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 sono determinate come di seguito esposte: a) aliquota abitazione principale 5 per mille b) aliquota altri immobili 6 per mille c) detrazione per abitazione principale euro 103,30 d) aliquota agevolata del 5 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998; e) esenzione dall'imposta I.C.I. per i giovani sposi per l'anno in cui contraggono matrimonio. Ulteriore detrazione di euro 41,32 ai pensionati possessori, esclusivamente, di un unico immobile adibito ad abitazione principale oltre ad una pertinenza alla data del 1o gennaio 2002 e che rientrano nella seguente fattispecie: aver compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' al 1o gennaio 2002 e trovarsi nelle seguenti condizioni: nucleo composto da una persona con reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. derivante esclusivamente da pensione non superiore a Euro 7.746,86 (reddito 2001); nucleo composto da piu' persone con reddito complessivo annuo non superiore a euro 9.296,23 (reddito 2001). La detrazione di euro 41,32 di cui sopra sara' riconosciuta anche ai soggetti passivi nel cui nucleo familiare vi e' un portatore di handicap al 100%, il cui reddito complessivo annuo familiare sia inferiore a euro 8.263,32 ed i cui componenti siano esclusivamente possessori dell'unico immobile adibito ad abitazione principale oltre ad una sua pedinenza. 3. Dare atto che sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze ancorche' iscritte distintamente in catasto. Nel caso in cui all'abitazione principale siano asservite piu' pertinenze, l'aliquota dell'abitazione principale viene applicata ad una sola unita' immobiliare di pertinenza con eventuale estensione della detrazione nel caso in cui la stessa non fosse interamente assorbita dall'imposta dovuta per l'abitazione principale. (Omissis). 02X04101 Il comune di ALBENGA (provincia di Savona) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Aliquota ordinaria: 7 per mille; 2. Aliquota per gli immobili delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille; 3. aliquota per le unita' immobiliari adibite a civile abitazione non locate a persone che vi abbiano l'abitazione principale e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione a persone residenti per almeno due anni: 9 per mille; b) di determinare in Euro 103,29 l'importo della detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). 02X04102 Il comune di ALBUZZANO (provincia di Pavia) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 sara' applicata in questo comune con le seguenti aliquote differenziate ... omissis...; aliquota di ordinaria applicazione 6,5 per mille; aliquota ridotta al 5,5 per mille per unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, comprese pertinenze ... omissis...; detrazione prima abitazione Euro 118,79 (L. 230.000) (Omissis). 02X04103 Il comune di ALLUMIERE (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. aliquota da applicare: a) per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille; b) per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: 5 per mille; c) per l'abitazione locata con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come dimora abituale: 5 per mille; d) per l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1o grado che la occupano quale loro abitazione principale: 5 per mille; e) per due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione: 5 per mille; f) per l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore: 5 per mille; 2. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6 per mille; 3. aliquota da applicare ai tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille; 4. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille; 5. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille; 6. per le cantine, box, posti macchina coperti che costituiscono pertinenza di un abitazione principale, collocati nello stesso fabbricato e comunque non superiore ad una unita' immobiliare: 5 per mille. II) Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; III) L'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente. IV) Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. V) Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis); VIII) Di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta i terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/2963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo; (Omissis). 02X04104 Il comune di ALZANO SCRIVIA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Delibera: 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille con detrazione indifferenziata per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di Euro 103,29. (Omissis). 02X04105 Il comune di ANOIA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare in questo comune per l'anno 2002, nella misura del 5,8 per mille; 2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; (Omissis). 02X04106 Il comune di ANZIO (provincia di Roma) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Fissare ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dell'art. 53 della legge n. 662/1996; l'aliquota per l'applicazione comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: a) L'aliquota del 4,5 per mille, da applicarsi sulla base imponibile, come determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992, per gli immobili adibiti ad: 1. Abitazione principale, intesa nel senso di comprovata dimora abituale, come espresso dalIart. 8 deI piu' volte citato decreto legislativo n. 504/2, posseduta da persone fisiche soggetti passivi o utilizzati direttamente da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa; 2. Abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea rett: genitori, figli, nipoti); con la presentazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificata la condizione, di apposita autocertificazione di comprovata effettiva dimora. 3. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorche' iscritte distintamente in catasto, dove per pertinenza si intende il garage o box auto, la cantina o la soffitta ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, ovvero distanza non superiore a 300 metri, limitatamente ad una unita' per ciascuna categoria; 4. Le abitazioni regolarmente assegnate dallo IACP; 5. Le proprieta' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto di cittadini italiani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari o a seguito di ricovero permanente e certificato e/o autocertificato, a condizione che la stessa non risulti locata; 6. L'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello stato italiano, a condizione che la stessa non risulti locata; 7. Soggetti passivi dell'imposta per gli immobili dagli stessi utilizzati per la propria attivita' lavorativa principale. b) L'aliquota del 6,8 per mille da applicarsi sulla base imponibile, come determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 per: 1. Tutti gli immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione e loro pertinenze, ancorche' iscritte distintamente in catasto; 2. Immobili ad uso commerciale, locati e/o a disposizione; 3. In via residuale, per tutti i casi non riconducibili alla lettera a). (Omissis). 02X04107 Il comune di APPIGNANO (provincia di Macerata) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) Aliquota del 5 per mille: abitazione principale e suoi accessori; b) Aliquota del 5,5 per mille: edifici destinati ad attivita' industriali, artigianali, commerciali; aree agricole; c) Aliquota del 6 per mille: seconde case e loro accessori; aree fabbricabili; d) Detrazione di L. 200.000 (euro 103,29) per abitazioni principali (Omissis). 02X04108 Il comune di ARDARA (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota vigente sul proprio territorio dell'imposta comunale sugli immobili in percentuale pari al 6 per mille; 2. di stabilire per l'anno 2002 la detrazione di 103,29 euro per la prima casa; (Omissis). 02X04109 Il comune di AROLA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquoteodell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare nel 6 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., che verra' applicata nell'anno 2002; di determinare la detrazione per l'abitazione principale nella misura minima prevista dalla legge, pari ad euro 103,29; (Omissis). 02X04110 Il comune di ARQUATA DEL TRONTO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota l.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille, non avvalendosi di alcuna delle facolta' di differenziazione delle aliquote ne' quelle di incremento della detrazione o riduzione dell'imposta per l'abitazione principale di cui alla legge n. 662/1996, e senza applicazione delle ulteriori facolta' riconosciute ai comuni dalla legge n. 449/1997 e dal decreto legislativo n. 446/1997; (Omissis). 02X04111 Il comune di ARZAGO D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale incluse le pertinenze: aliquota del 6 per mille. Restanti immobili: aliquota del 6,5 per mille. Detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: Euro 103,29. (Omissis). 02X04112 Il comune di ASIGNANO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002: a) nel 5 per mille l'aliquota base dell'imposta comunale sugli immobili; b) in Euro 103,29 la detrazione per abitazione principale; c) di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non venga locata. (Omissis). 02X04113 Il comune di ASSO (provincia di Como) ha adottato, il 12 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, sull'unita' adibita ad abitazione principale e sue pertinenze; 2. di stabilire inoltre per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria del 6,5 per mille per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per gli immobili diversamente classificati ed aree fabbricabili; 3. di stabilire la detrazione d'imposta per le abitazioni principali e sue pertinenze in Euro 103.29 pari a L. 200.000; (Omissis). 02X04114 Il comune di AZZANO DECIMO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Relativamente all'imposta comunale sugli immobili: a) di fissare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) per l'anno 2002: aliquota del 4 per mille: - per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e soggetto passivo e le relative pertinenze (cantine e garages); aliquota del 4,5 per mille - per i terreni agricoli; aliquota del 5,5 per mille: per le unita' immobiliari ad uso residenziale beate, nonche' per le unita' immobiliari adibite ad attivita' economico-produttive (capannoni, stabilimenti, opifici, uffici, negozi ecc.) utilizzate direttamente dal soggetto passivo o date in locazione; per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili; per gli immobili costruiti direttamente dall'impresa in attesa di alienazione; per le unita' immobiliari ad uso residenziale o adibite ad attivita' economico-produttive (capannoni, stabilimenti, opifici, uffici, negozi ecc.) non beate e tenute a disposizione del soggetto passivo; aliquota del 7 per mille - per le aree fabbricabili. b) di fissare (ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del decreto legislativo n. 504/1993 e successive modifiche ed integrazioni) in Euro 155,00 annue, la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti e di assimilare all'abitazione principale i fabbricati tenuti a disposizione da anziani disabili, residenti in istituto di ricovero permanenti, posseduti a titolo di proprieta' o usufrutto, purche' non locali, e dai residenti all'estero; c) di estendere la detrazione annua di Euro 155,00 alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al primo grado di parentela adibite a loro abitazione principale; d) di precisare che godranno dell'aliquota del 4 per mille i figli, i fratelli, i parenti in linea retta che a seguito di successione risultano proprietari di un percentuale d'immobile adibito ad abitazione principale da un genitore o figlio/figlia o fratello/sorella: (Omissis). 02X04115 Il comune di AZZANO SAN PAOLO (provincia di Bergamo) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Per l'anno 2002 la determinazione, per i motivi citati in premessa, dell'aliquota I.C.I.: nella misura del 4,8 per mille per l'abitazione principale ed assimilati; nella misura del 6 per mille per tutte le altre tipologie di unita' immobiliari. Di determinare la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta Comunale sugli immobili, in Euro 119,00 (L. 230.416); (Omissis). 02X04116 Il comune di BADOLATO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare come in effetti conferma per l'anno 2002 una aliquota ridotta del 4 per mille per le abitazioni principali e una aliquota ordinaria del 7 per mille per i rimanenti immobili soggetti a tassazione I.C.I. (Omissis). 02X04117 Il comune di BANCHETTE (provincia di Torino) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002, nella misura del 7 per mille l'aliquota per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di confermare, per l'anno 2002, che relativamente alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, la misura della aliquota sia del 5,5 per mille e nella somma di Euro 130,00 la detrazione riconosciuta con le modalita' ed entro i limiti di cui all'art. 8 comma 2 decreto legislativo n. 504/1992 e come integrato dall'art. 3 del regolamento comunale in materia di imposta comunale degli Immobili approvato con deliberazione c.c. n. 6 del 19 febbraio 2001; (Omissis). 02X04118 Il comune di BANZI (provincia di Potenza) ha adottato, il 16 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. da applicare nel comune di Banzi, nella misura del 6 per mille; 2. di determinare in Euro 103,29 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalita' indicate nell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992. cosi' come sostituito dalla legge n. 662/1996. (Omissis). 02X04119 Il comune di BARDONECCHIA (provincia di Torino) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di determinare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote I.C.I.: 6 per mille aliquota ordinaria; 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale compresa una pertinenza per ogni categoria catastale rientrante in tale fattispecie (C2, C6 e C7, asservite comunque all'abitazione principale) con detrazione di Euro 258,00; 4 per mille per le unita' immobiliari di cui alla categoria catastale D2 (alberghi e pensioni) e quelle vincolate da R.T.A. (Ricettivita' Turistico Alberghiera) e rifugi alpini; 5 per mille per le unita' immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione delle categoria A10) e C6 date in locazione ai residenti per un periodo superiore ai trenta giorni; 5,3 per mille per le unita' immobiliare classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione delle categoria A10) e C6 date in locazione ai non residenti per un periodo superiore ai trenta giorni; 6,5 per mille per le unita' immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione delle categoria A10) e C6 con residenza secondaria e/o non beate (art. 7 del regolamento I.C.I.); 3. di approvare la nuova tabella per la determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini della tassazione I.C.I. nel rispetto dell'art. 2-bis del regolamento per la disciplina dell'I.C.I., che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; (Omissis). Allegato a deliberazione di G.C. n. 30 del 13 febbraio 2002 - Tabella per la determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini della tassazione I.C.I. (Omissis). Tab. 00. Terreni ricadenti in aree soggette a strumenti urbanistici esecutivi (P.E.C. o P.P.) non ancora approvati Tab. 01: terreni ricadenti in strumenti urbanistici esecutivi (P.E.C. o P.P.) approvati Tab. 02: terreni ricadenti in aree edificabili a concessione edilizia singola (Omissis). 02X04120 Il comune di BARIANO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, nelle seguenti misure: a) aliquota di ordinaria applicazione nella misura del 5,25 per mille; b) aliquota del 7 per mille per alloggi non locali, considerando tali gli alloggi di cui art. 4 - regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 44 del 30 ottobre 1998. 2. (Omissis). 3. di confermare in Euro 103,29 la detrazione per abitazione principale 4. di applicare la detrazione di cui sopra, ai sensi art. 2 - regolamento comunale - all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, il soggetto interessato puo' attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richiesta per la fruizione della detrazione per abitazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva; (Omissis). 02X04121 Il comune di BARONE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per le ragioni esposte in premessa, che per l'anno 2002 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,50 per mille e, quindi, invariata rispetto all'anno 2001, facendosi cosi' salvi gli equilibri di bilancio e le decisioni prese dagli altri organi; 2. resta invariata, e fissata in Euro 103,29 pari a lire 200.000 la detrazione per l'abitazione principale; (Omissis). 02X04122 Il comune di BASSIANO (provincia di Latina) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di approvare le aliquote dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002, come segue: aliquota ordinaria: 6,5 per mille; aliquota per la prima casa (incluse le pertinenze): 5,7 per mille. (Omissis). 02X04123 Il comune di Belgioioso (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29; 2. di stabilire l'ulteriore detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nelle misure di cui al protocollo d'intesa, gia' approvato con le organizzazioni sindacali dei pensionati nell'anno 2001 da ritenersi valido anche per l'anno 2002 secondo la documentazione agli atti del comune; 3. (omissis); 4. (omissis); 5. la giunta comunale si avvale della possibilita' prevista dall'art. 3, comma 56, legge n. 662, del 23 dicembre 1996 secondo cui, ai fini I.C.I., verra' considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa abitazione non risulti locata. Le detrazioni, pari ad un massimo di Euro 258,22, riguarderanno gli immobili di valore catastale non superiore a Euro 41.316,55 classificate nelle categorie A/3, A/B e A/5, in misura differenziata in rapporto al reddito del nucleo familiare imponibile ai fini IRPEF per l'anno precedente, secondo la tabella sotto riportata e riguarderanno le seguenti categorie di cittadini: pensionati, coniuge a carico di pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, disoccupati iscritti nelle liste di collocamento per almeno sei mesi nell'anno 2001, lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita' per almeno sei mesi nell'anno 2001; nuclei familiari con lavoratori dipendenti. Le predette categorie non devono possedere, anche a titolo di usufrutto, altri immobili o quote non superiori ad un terzo del secondo immobile, escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale. Di tali ulteriori detrazioni non potranno usufruire i cittadini non appartenenti alle categorie citate e quelli possessori di immobili classificati a catasto come A/1, A/2, A/7, A/8 e A/9. a) Nucleo familiare con presenza di pensionati e coniuge a carico di pensionati, portatori di handicap, disoccupati, cassaintegrati. Reddito del nucleo familiare imponibile ai fini IRPEF per l'anno precedente:
Limite reddito familiare Importo della maggior Detrazione - - Fino a Euro 6.197,48.... Euro 258,22 Da Euro 6.197,49 a Euro 9.296,22.... Euro 232,40 Da Euro 9.296,23 a Euro 12.394,96.... Euro 206,58
Per i nuclei familiari di cui al punto a) i limiti di reddito sono aumentati di Euro 774,68 per ogni familiare a carico e di Euro 1.549,37 qualora la persona a carico sia portatore di handicap. b) Nucleo familiare con presenza di lavoratori dipendenti. Reddito del nucleo familiare imponibile ai fini IRPEF per l'anno precedente:
Limite reddito familiare Importo della maggior Detrazione - - Fino a Euro 14.460,79.... Euro 258,22
Per i nuclei familiari di cui al punto b) i limiti di reddito sono aumentati di Euro 1.032,91 per ogni familiare a carico. Il trattamento di ulteriore detrazione verra' applicato a seguito della comunicazione del cittadino che, entro il 30 giugno 2002, con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attesti: di appartenere ad una categoria ammessa al beneficio; il reddito familiare; il non possesso di altri immobili escluso il garage di pertinenza dell'abitazione principale e/o una quota inferiore ad un terzo di altro immobile. (Omissis). 02X04124 Il comune di BELLANO (provincia di Lecco) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale ed alle sue attinenze e per le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio della abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato); 7 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili; di stabilire in Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, cosi' come definito dalla normativa vigente. (Omissis). 02X04125 Il comune di BELLINZAGO LOMBARDO (provincia di Milano) ha adottato, il 22 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, (omissis), per l'anno d'imposta 2002 le aliquote vigenti gia' nel 2001 per l'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: aliquota abitazione principale: 5,5 per mille; aliquota ordinaria: 7 per mille; detrazione per abitazione principale: Euro 108,00; 2. di disporre la riscossione dell'Imposta comunale sugli immobili direttamente tramite c.c.p. e/o tramite tesoreria comunale, senza alcun onere per il contribuente. (Omissis). 02X04126 Il comune di BERBENNO DI VALTELLINA (provincia di Sondrio) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare e stabilire le aliquote di applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, come segue: immobili adibiti direttamente ad abitazione principale e pertinenze come previsto dall'art. 2 del regolamento comunale: 4,8 per mille; immobili diversi dalle abitazioni, immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, altri immobili: 6 per mille; 2. di dare atto che le riduzioni, detrazioni ed esenzioni dell'imposta applicabili sono quelle previste esplicitamente quali dovute dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni e/o da altre norme aventi forza di legge oltre quelle previste dal regolamento comunale. (Omissis). 02X04127 Il comune di BIANZONE (provincia di Sondrio) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, nella misura minima del 4 per mille l'aliquota relativa all'I.C.I.; 2. dare atto che ai sensi dell'art. 55, comma 2, della legge n. 662/1996, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. stabilire le seguenti agevolazioni: elevare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale a Euro 154,94 per i soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale (pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidita' civile in grado di produrre adeguata certificazione della loro reale situazione ed aventi un reddito imponibile pari o inferiore a quanto previsto nella allegata tabella A. I contribuenti interessati, per aver diritto alla detrazione di cui sopra, dovranno presentare apposita richiesta al comune entro il 30 maggio 2002. Il richiedente dovra' in tale sede dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di accettazione della domanda, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicita' delle informazioni fornite, da effettuare presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari; dare atto che, comunque della detrazione non si applica agli immobili rientranti nella classificazione delle abitazioni signorili o similari; stabilire che per avere diritto all'aumento della detrazione l'unita' immobiliare abitata sia l'unica del nucleo familiare; stabilire che ai sensi dell'art. 3, comma 56, legge n. 662/1996, che va considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02X04128 Il comune di BINASCO (provincia di Milano) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati, per l'anno 2002 le aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili e le detrazioni nel modo seguente: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: 5,75 per mille; altra unita' immobiliare: 6,5 per mille; unita' immobiliare adibita ad abitazione a disposizione (case sfitte): 7 per mille; detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto: Euro 103,29 (L. 200.00), comma 55, art. 3, legge n. 662/1996); detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale della persona singola (come da documentazione anagrafica) titolare esclusivamente di pensione sociale (art. 3, comma 55, legge n. 662/1996, e art. 3 del decreto legislativo n. 50/1997, convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122): Euro 258,23 (L. 500.000). (Omissis). 02X04129 Il comune di BISUSCHIO (provincia di Varese) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). (omissis), le aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 che sono state fissate nella seguente misura: abitazione principale: 5 per mille; aliquota ordinaria: 5,5 per mille. La detrazione per l'abitazione principale e' stata fissata in L. 200.000, Euro 103,29. (Omissis). 02X04130 Il comune di BITETTO (provincia di Bari) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota che sara' applicata ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili - I.C.I., e le detrazioni per abitazione principale nelle seguenti misure: a) 4 per mille per le abitazioni principali e per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale; b) 4 per mille per gli immobili siti nella zona A - centro storico; c) 6 per mille (aliquota ordinaria) per gli altri immobili, per i terreni e le aree fabbricabili; d) Euro 129,12 la detrazione spettante per l'abitazione principale e per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale; e) Euro 206,91 la detrazione spettante ai titolari di pensione sociale, assegno sociale o minimi previdenziali proprietari della sola casa di abitazione. (Omissis). 02X04131 Il comune di BLEVIO (provincia di Como) ha adottato, il 22 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per i motivi di cui in premessa, per l'anno 2002 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille l'aliquota ordinaria, aumentandola al 7 per mille per gli alloggi non locati e per gli immobili non adibiti ad abitazione non principale; (Omissis). 02X04132 Il comune di BOBBIO PELLICE (provincia di Torino) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di applicare, per l'anno 2002, l'Imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 nella misura del: 6,7 per mille per alloggio con la seguente agevolazione: riduzione di Euro 150,00 per la prima casa (estensibile alle pertinenze) e per uso gratuito ai familiari (parenti in linea retta entro il terzo grado - collaterali entro il secondo; 7 per mille per i terreni fabbricabili e per gli alloggi non occupati tutto l'anno; 6 per mille per alloggi dati in affitto a residenti (con regolare contratto); 6 per mille per alloggi siti in zone non servite da pubblica fognatura e da rete viaria carrozzabile. (Omissis). 02X04133 Il comune di BOGOGNO (provincia di Novara) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di dare atto che le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili sono state definite nelle seguenti misure: 4,5 per mille l'aliquota per le abitazioni adibite ad abitazione principale; 6 per mille l'aliquota per tutti gli altri immobili; 3 per mille per tutti gli interventi indicati all'articolo 1 comma 5 legge n. 449/1997. 2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale nella misura in euro 104,00. (Omissis). 02X04134 Il comune di BOLSENA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote dell'I.C.I. con decorrenza dal 1o gennaio 1998: 1. 5,25 per mille: persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, per l'abitazione principale; 2. 7 per mille tutti i soggetti e gli immobili che non rientrano nella precedente classificazione. 2. detrazione dall'imposta dovute per l'abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare: 1. L. 200.000 per detrazione base. 3. riduzione del 50% dell'imposta per gli edifici inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni. (Omissis). 02X04135 Il comune di BOMPORTO (provincia di Modena) ha adottato, il 12 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del: A) 5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; B) 5 per mille alle unita' immobiliari costituenti pertinenza all'abitazione principale; C) 5 per mille per le unita' immobiliari adibita ad abitazione e relative pertinenze, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari; D) 5 per mille agli alloggi adibiti ad abitazione ed relative pertinenze, regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; E) 5 per mille per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto considerata principale e relative pertinenze, per anziani o disabili che acquisiscono la residenza i istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; F) 5 per mille per le abitazioni e pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado; G) 5 per mille per gli immobili degli enti senza finalita' di lucro; H) 3 per mille alle unita' adibita ad abitazione e relative pertinenze, concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali fra organizzazioni della proprieta' e degli inquilini; I) 5,6 per mille per i terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli indicati nei punti precedenti; L) 7 per mille, alloggi non locati, con esclusione delle abitazione realizzate per la vendita e non vendute, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione di immobili limitatamente al primo anno successivo alla data di ultimazione dei lavori. 2. di confermare ai sensi dell'art. 58, comma 3, della legge n. 446 del 15 dicembre 1997 un aumento di Euro 78,00 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di Euro104,00 gia' prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni di seguito specificate: i destinatari dell'aumento da Euro 104,00 a Euro 182,00, proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di dette abitazioni, del solo appartamento utilizzato quali abitazione principale e delle relative pertinenze devono essere in possesso dei seguenti requisisti: A) pensionati e/o portatori di handicap, mono-reddito, che abbiamo un reddito da pensione non superiore a Euro7.230,40 (L.14.000.000.) annui lordi riferito all'anno 2001 ed essere in condizione non lavorativa; B) apprensioni e/o portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile ai fini dell'I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare fino a Euro12.394,97 (L. 24.000.000.), piu' Euro 929,62 (L. 1.800.000) per ogni persona a carico; C) disoccupati con redditi annuali imponibile ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a Euro12.394,97 (L. 24.000.000) piu' Euro 929,62 (L. 1.800.000.) per ogni persona a carico; D) famiglie numerose: nucleo familiare composto da 5 o piu' componenti al 1o gennaio 2002; reddito familiare riferito all'anno 2001 non superiore a Euro 36.151,98 (L. 70.000.000.) lordi annui nel caso di una famiglia di 5 componenti; a tale reddito si aggiungono Euro7.230,40 (L. 14.000.000.) lordi annui per ogni componente superiore al quinto; E) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari secondo quanto gia' previsto dai punti precedenti. Nel caso delle lettere A), B), C), e D), l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di Euro 78,00 e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare. Il contribuente per usufruire della detrazione fino a Euro 182,00 deve: presentare una dichiarazione, nella quale attesta nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e il possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione di cui sopra; *la richiesta deve essere inviata entro il 31 dicembre 2002, pena la non applicazione dell'ulteriore detrazione, all'Ufficio Tributi del comune di Bomporto con consegna diretta al protocollo comunale o con invio tramite raccomandata a.r.; I limiti di reddito vanno calcolati prendendo in considerazione il reddito imponibile ai fini dell'I.R.P.E.F. indicato nel modello UNICO, nel modello C.U.D. dell'anno 2001. L'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. (Omissis). 02X04136 Il comune di BORGO D'ALE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure; 4,5 per mille per abitazioni principali, terreni agricoli e aree fabbricabili; 5,5 per mille perle case sfitte e seconde case a disposizione; Euro 103,29 (L 200.000) per la detrazione dell'abitazione principale. (Omissis). 02X04137 Il comune di BORGO SAN GIACOMO (provincia di Brescia) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota abitazione principale 6 per mille; aliquota immobili non locati o sfitti ed aree edificabili 7 per mille; aliquota I.C.I. per altri immobili 6 per mille; detrazione per abitazione principale L. 220.000 pari a Euro113,62; (Omissis). 02X04138 Il comune di BORGOFRANCO SUL PO (provincia di Mantova) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote l.C.l.: a) abitazioni principali (compresi gli immobili di anziani o disabili residenti permanentemente in case di cura): aliquota del 5,5 per mille - Detrazione di Euro 103,29; b) immobili non affittati - seconde case: aliquota deI 7 per mille; c) immobili non affittati destinati ad attivita' produttive a disposizione: aliquota diversificata del 5,5 per mille; (Omissis). 02X04139 Il comune di BORGOMANERO (provincia di Novara) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di applicare per l'anno 2002, relativamente all'imposta comunale sugli immobili, le seguenti aliquote e detrazioni: a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale: aliquota del 5 per mille; b) per tutti gli altri immobili, comprese le aree fabbricabili: aliquota del 5,6 per mille; c) per gli alloggi sfitti o comunque tenuti a disposizione, senza contratto di locazione, da almeno dodici mesi alla data del 31 dicembre 2001, per i mesi che rimangono tali nel 2002: aliquota deI 7 per mille. Di confermare altresi', anche per l'anno 2002, l'importo della detrazione per l'abitazione principale nel massimo di euro 258,23 (lire 500.000), a favore delle seguenti categorie di contribuenti: a) contribuenti iscritti nell'elenco di coloro che godono di assistenza economica in via continuativa da parte del comune, formalmente certificata dal responsabile del dipartimento servizi sociali; b) contribuenti di eta' superiore ai 65 anni, soli o con coniuge, che non posseggono altri redditi (ivi compresi quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta) al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'I.N.P.S.; c) contribuenti il cui nucleo familiare comprenda persone colpite da handicap grave, individuato in base ai criteri di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e certificato dal servizio di medicina legale. La maggiore detrazione e' riconosciuta a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare di appartenenza non superi 36.151,98 euro (lire 70,000.000), comprensivi di eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta. Di confermare inoltre, in 103,29 euro (lire 200.000) l'importo della detrazione per tutti gli altri contribuenti diversi da quelli indicati nei precedenti punti. (Omissis). 02X04140 Il comune di BOTTICINO (provincia di Brescia) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille; 2. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille per abitazione principale e pertinenze assimilate; 3. di confermare la detrazione per abitazione principale e pertinenze assimilate nella misura di lire 200.000. pari ad Euro 103,29. (Omissis). 02X04141 Il comune di BOVALINO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille. (Omissis). 02X04142 Il comune di BREBBIA (provincia di Varese) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille sulle abitazioni principali e le relative pertinenze (Garage o box o posto auto coperto o scoperto, soffitte e cantine ai sensi dell'art. 10, comma 2 e 3, del relativo regolamento); 2. di stabilire per l'anno 2002 che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale si possono detrarre lire 200.000. Un ulteriore detrazione di lire 200.000 verra' applicata ai nuclei famigliari aventi a carico persone disabili che raggiungano un grado di invalidita' del 75%; 3. ai fini dell'applicazione dell'imposta si considerano abitazioni principali, comprese le pertinenze, le unita' immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato o in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, per tali intendendosi i figli legittimi, naturali ed adottivi, i genitori i pro-genitori, i fratelli e le sorelle. Per tali unita' immobiliari non compete la detrazione di lire 200.000; 4. di stabilire per l'anno 2002 con riferimento ai casi di: a) immobili diversi dalle abitazioni; b) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; e) aree fabbricabili, applicazione dell'aliquota I.C.I.: nella misura del 6 per mille. 5. di stabilire altresi', una riduzione dell'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni, il tutto come previsto dall'art. 3 - comma 55 - della legge n. 662/1996. Di stabilire che inabitabilita' o inagibilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale a seguito di richiesta di intervento. (Omissis). 02X04143 Il comune di BREGNANO (provincia di Como) ha adottato, l'8 e il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota per l'applicazione nell'abito del territorio comunale dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella seguente misura: 4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 5 per mille per tutte le altre categorie di immobili (terreni agricoli, terreni edificabili, altri fabbricati); 2. di stabilire in Euro 103,29.= la detrazione ordinaria per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, dando atto che con deliberazione consiliare si provvedera' all'aumento di tale detrazione di imposta per alcune categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, per l'anno 2002. (Omissis). 1. di stabilire in Euro 180,76, per l'anno 2002, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, a condizione che la stessa non sia classificata nelle categorie A1, A8, A9, a favore di particolari categorie di soggetti, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, e precisamente: per nucleo familiare costituito da un solo componente (pensionato o lavoratore dipendente) che abbia un reddito complessivo fino a Euro 11.362,05; per i nuclei familiari costituiti da piu' persone (pensionati e/o lavoratori dipendenti), il reddito, di cui al punto precedente, e' elevato di Euro 1.032,91.=, per ogni ulteriore componente. 2. di dare atto che: per l'abitazione principale dei soggetti passivi che non rientrano nelle ipotesi di cui al punto precedente la detrazione e' pari a Euro 103,29.=, cosi' come gia' stabilito nella deliberazione di giunta comunale n. 12 dell'8 febbraio 2002; non usufruiranno della maggiore detrazione i titolari del diritto di proprieta' o di altro diritto reale su immobili diversi dall'abitazione principale (esclusi i terreni agricoli); 3. di precisare che l'abitazione principale e' quella prevista dall'art. 7 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 28 gennaio 1999. (Omissis). 02X04144 Il comune di BRESCIA ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. e relative detrazioni, come di seguito indicato: l'aliquota per l'abitazione principale, nell'accezione definita nel regolamento per l'applicazione dell'ICI, e per gli immobili dati in locazione con canone determinato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 nella misura del 4,5 per mille; l'aliquota ordinaria nella misura del 5,8 per mille; l'aliquota per gli immobili sfitti nella misura del 7 per mille, specificando che per immobili sfitti si intendono quelli ad uso abitazione non locati con contratto registrato, ne' concessi in comodato gratuito a terzi, ne' utilizzati direttamente dal possessore; la detrazione per l'abitazione principale nella misura unica di Euro 139,50 pari a L. 270.110; la detrazione per le unita' immobiliari locate con canoni determinati ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge n. 431/1998 nella misura di Euro 77,50 annui, pari a L. 150.061 annue. b) (omissis) (Omissis). 02X04145 Il comune di BRIENNO (provincia di Como) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per i motivi di cui in premessa, un'aliquota ordinaria per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, pari al 5,8 per mille ed un'aliquota ridotta del 4,5 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; (Omissis). 02X04146 Il comune di CADORAGO (provincia di Como) ha adottato, il 21 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Delibera 1. per i motivi e le causali di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportati, di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, e pari al 6 per mille per gli altri immobili; 2. di mantenere invariata, rispetto alla deliberazione C.C. n. 16/00 e alla propria deliberazione n. 22/01, esecutive ai sensi di legge, l'aliquota agevolata del 3 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico come individuati dalla legge n. 1089/1939 localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o al recupero dei sottotetti, ex art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997; 3. di quantificare in 104 Euro la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e in 181 Euro la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da persone ultrasessantacinquenni titolari di pensione minima; (Omissis). 02X04147 Il comune di CAFASSE (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, ai sensi del 1o comma dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, modificato daIl'art. 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che per l'anno 2002 in questo Comune sara' applicata l'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). Delibera 1. di stabilire, ai sensi dell'art. 3 comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'ammontare della detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, nella misura di Euro 104,00. (Omissis). 02X04148 Il comune di CALUSCO D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. richiamate le premesse, per l'anno 2002, di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure: A) aliquota agevolata stabilita nella misura unica di: 4,75 per mille: abitazione principale (categorie catastali da A1 sino ad A8), con annesse pertinenze (categorie catastali C2, C6 e C7); unita' immobiliare ad uso abitativo concessa in comodato a familiari, (rapporto di parentela: sino al terzo grado), con annesse pertinenze, comprese nelle categorie catastali di cui all'abitazione principale; immobili a destinazione speciale compresi nelle categorie catastali B1, B5, B6, B7, D3 e D6 (utilizzati a fini non commerciali); B) aliquota ordinaria differenziata come segue: B1) unita immobiliari del gruppo catastale A (da categoria A1 a categoria A8) non locate, o locate per meno di mesi sei durante l'anno: aliquota 6 per mille; B2) terreni agricoli: aliquota 6 per mille; B3) altri immobili, non compresi nei punti precedenti, (si elencano a titolo esemplficativo: categorie catastali A10, C1, C3, C4, D1, D2, D5, D7, D8 e D10, ecc....), gli immobili locati e gli immobili di cui alle categorie C2, C6 e C7 qualora non dipertinenza di immobili destinati ad uso abitazione: aliquota 6,75 per mille; B4) aree fabbricabili: aliquota 6,75 per mille; 2. di stabilire la detrazione di cui all'art. 3, comma 55 punto 2 della legge n. 662/1996 che ha modificato l'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, in Euro 129,11, per l'abitazione principale, come definita nel Regolamento comunale dell'Imposta, con esclusione delle abitazioni concesse in comodato. L'ammontare della detrazione, che non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze; (Omissis). 02X04149 Il comune di CAMPERTOGNO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di dare atto che la manovra di bilancio per l'esercizio 2002 prevede il mantenimento dell'aliquota imposta comunale sugli immobili al 5,5 per mille - e mantenimento della detrazione per l'abitazione principale a Euro 103,29. (Omissis). 02X04150 Il comune di CAMPIGLIA MARITTIMA (provincia di Livorno) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota del 6 per mille da applicare in via generale; aliquota del 5,5 per mille sull'abitazione prinicipale e immobili assimilati; aliquota al 4 per mille per unita' immobiliari di nuova costruzione destinate ad insediamenti produttivi industriali, artigianali, commerciali o ampliamento di attivita' esistenti per i primi tre anni dalla data di ultimazione dei lavori (la concessione dell'aliquota agevolata e' subordinata alla presentazione di apposita istanza che riporti la data anzidetta) nelle aree dei piani insediamenti produttivi. L'agevolazione non si applica agli immobili destinati a funzioni di deposito o magazzino, ad eccezione che siano utilizzati per rimessaggio veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a cinque tonnellate da parte degli autotrasportatori. Aliquota del 7 per mille per gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale e non locati o non occupati da parenti e affini entro il secondo grado; aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili. 2. Determinare che: la condizione di locazione sia autocertificata ai sensi di legge dal contribuente o sia presentata copia del contratto di affitto; l'occupazione di parenti o affini entro il secondo grado sia autocertificata dal contribuente e che alla stessa corrisponda la residenza effettiva; le attestazioni prodotte siano valide fino al permanere della condizione di locazione o uso e debbano essere presentate entro il termine di presentazione delle variazioni annuali relative all'anno di imposta. La data di cessazione del rapporto deve essere comunicata all'ufficio tributi entro 30 gg. 3. Determinare che: l'esercizio della facolta' di autocertificazione prevista dall'art. 8, comma 1 del decreto legislativo n. 504/1992 debba avvenire come disposto dall' art. 5 del regolamento I.C.I. per ragioni di pericolo all'integrita' fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o in abitabili gli immobili non utilizzati per lavori diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento degli edifici. La riduzione si applica alla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico o alla data di presentazione al comune della dichiarazione sostitutiva anzidetta. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali e' comunicata all'ufficio tributi al verificarsi. (Omissis). 02X04151 Il comune di CAMPODARSEGO (provincia di Padova) ha adottato, il 29 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). A) Al 4,5 per mille nei riguardi delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; Tale aliquota del 4,5 per mille si applica limitatamente all'abitazione principale cosi' come definite dal regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. con esclusione delle unita' immobiliari adibite a pertinenze dell'abitazione principale; B) Al 5,7 per mille per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali. 3. di stabilire la detrazione ordinaria per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale a Euro 130,00 =; 4. di stabilire la detrazione ordinaria per abitazione principale a Euro 258,00 per nuclei familiari con almeno un soggetto portatore di handicap permanente o con invalidita' superiore al 66%, riconosciuto come tale dalla competente autorita'. (Omissis). 02X04152 Il comune di CAMUGNANO (provincia di Bologna) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire ai sensi delIart. 6 co. decreto legislativo n. 504/1992, come modificato daIIart. 3, comma 53, legge n. 662/1996 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 7 per mille (aliquota ordinaria) anche per alloggi adibiti ad abitazione principale; di stabilire ai sensi dell'art. 8, decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996 in Euro 129,114 la detrazione per l'abitazione principale dando atto del rispetto degli equilibri di bilancio. (Omissis). 02X04153 Il comune di CANARO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote in vigore per l'imposta comunale sugli immobili e precisamente: 5,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (prima casa) e relative pertinenze (limitatamente ad una); 7 per mille per le seconde case; 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni. La detrazione ordinaria per la prima casa fissata per legge in Euro 103,29 e' elevata ad Euro 258,23 per le coppie di nuova formazione che si insediano nel comune in casa di proprieta'. Il beneficio ha durata triennale e decorre dall'anno successivo alla contrazione del matrimonio. (Omissis). 02X04154 Il comune di CANDIDONI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 stabilendo l'aliquota unica per tutto il territorio nel 5 per mille; 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). 02X04155 Il comune di CANTALUPO LIGURE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di incrementare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che verra' applicata dal comune nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e del 6,5 per mille per le altre unita' immobiliari. (Omissis). 02X04156 Il comune di CARDETO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota che sara' applicata in questo comune secondo il prospetto che segue: a) aliquota ordinaria: 5 per mille; b) aliquota per immobili diversi dalle abitazioni: 4 per mille; c) aliquota per immobili posseduti in aggiunta alle abitazioni principali: 5 per mille; d) aliquota per alloggi non locati: 5 per mille; e) aliquota per alloggi adibiti ad abitazione principale: 5 per mille; f) aliquota per alloggi locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale: 5 per mille; g) aliquota per aree fabbricabili: 4 per mille; Detrazione abitazione principale: Euro 103,29. (Omissis). 02X04157 Il comune di CAREMA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota l.C.I. nella misura dei 5,5 per mille per tutte le unita' immobiliari con detrazione di Euro 103,29 per la sola abitazione principale; 2. di stabilire il valore dei terreni edificabili ai fini dell'l.C.I. come segue: aree fabbricabili residenziali: Euro 25,82 al mq; aree fabbricabili produttive: Euro 15,49 al mq; 3. dichiarare la presente immediatamente esecutiva. (Omissis). 02X04158 Il comune di CARPEGNA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). abitazione principale: 5,5 per mille con detrazione unica di L. 200.000; altri fabbricati: 7 per mille; abitazioni locate a residenti come abitazione principale con contratto registrato: 6,8 per mille; aree fabbricabili: 7 per mille. (Omissis). 02X04159 Il comune di CARPENETO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 16 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 49, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'anno 2002, le seguenti aliquote dell'imposta comunale per gli immobili: abitazione principale: aliquota 5 per mille, detrazione L. 200.000; abitazione concessa in affitto con regolare contratto registrato: aliquota 5 per mille; detrazione L. 0; abitazione formalmente concessa in comodato d'uso gratuito a parenti entro il terzoo grado od affini entro il secondoo grado: aliquota 5 per mille; detrazione L. 0; abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa: aliquota 5 per mille; detrazione L. 200.000 solo se il socio vi dimora abitualmente ed e' residente nel comune; alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari: aliquota 5 per mille; detrazione L. 200.000 solo se l'assegnatario vi dimora abitualmente ed e' residente nel comune; abitazione posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti beata: aliquota 5 per mille; detrazione L. 0; tutte le altre fattispecie in positivo non ricomprese nei punti precedenti: aliquota ordinaria 6 per mille; detrazione L. 0. Stabilire che per l'applicazione dell'aliquota ridotta (5 per mille) il soggetto passivo dovra' presentare annualmente presso gli uffici comunali la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti previsti per l'applicazione della stessa. (Omissis). 02X04160 Il comune di CASAL CERMELLI (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di determinare per l'anno 2002, la detrazione d'imposta, fissata dalla legge in L. 200.000 pari a Euro 103,29; 3. date atto: a) che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1), e' stimato in euro; b) che il presente atto e' stato adottato nel rispetto della norma di cui aIl'art. 58, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. (Omissis). 02X04161 Il comune di CASALROMANO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: aliquota ordinaria: 5,75 per mille; unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune: 5,75 per mille; unita' immobiliare locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale: 5,75 per mille; immobili diversi dalle abitazioni: 5,75 per mille; immobili posseduti oltre all'abitazione principale o locati a non residenti: 7 per mille; alloggi non locati da piu' di sei mesi: 7 per mille; fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo di tre anni in base ad apposita istanza presentata dagli interessati: 5,75 per mille; aliquota agevolata per gli interventi volti: al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili per un periodo di tre anni: 4 per mille; al recupero di immobili di interesse storico o artistico ubicati nel centro storico per un periodo di tre anni: 4 per mille; alla realizzazione di autorimesse o posti auto: 4 per mille; all'utilizzo di sottotetti: 4 per mille; nuovi insediamenti produttivi per un periodo di tre anni: 4 per mille; 2. fissare in L. 200.000 la detrazione per la prima abitazione; 3. di stimare il gettito complessivo dell'imposta in Euro 250.000. (Omissis). 02X04162 Il comune di CASALEGGIO BOIRO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). determinare, (omissis) le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili relative all'anno 2002 come di seguito indicato: tutti gli immobili soggetti all'imposta: 6 per mille; detrazione per abitazione principale minima di legge (L. 200.000, pari ad Euro 103,29). (Omissis). 02X04163 Il comune di CASALOLDO (provincia di Mantova) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di modificare l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 2002 come segue: aliquota ordinaria del 6 per mille; aliquota per abitazione principale del 5,5 per mille; Euro 103,29 detrazione di imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggefto passivo. (Omissis). 02X04164 Il comune di CASANOVA LONATI (provincia di Pavia) ha adottato, il 26 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. di seguito indicate: abitazione principale: 5 per mille; altri fabbricati: 6 per mille; aree fabbricabili: 6 per mille; terreni agricoli: 5 per mille; (Omissis); di dare atto che l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' pari a Euro 103,29 cosi' come previsto dalla delibera del consiglio comunale n. 5/2000. (Omissis). 02X04165 Il comune di CASAZZA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire che l'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2002 con l'aliquota unica del 6 per mille. (Omissis). 02X04166 Il comune di CASIRATE D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 novembre 2001 e 9 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, la stessa aliquota per l'abitazione principale per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.) stabilite per l'anno 2001 del 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 2. di determinare l'aliquota del 6 per mille gli immobili diversi dall'abitazione principale, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996; 3. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 4. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 5. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,30 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. La detrazione applicata alle abitazioni principali e' applicabile, nella stessa misura, anche alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta/collaterale fino al 20 grado (genitori - figli - fratelli - nonni - nipoti), rimanendo applicabile l'aliquota ordinaria. Per poter usufruire di tale agevolazione e' necessario presentare apposita richiesta all'ufficio tributi del comune. 6. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis) 8. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 1. di precisare che l'aliquota da applicare per l'anno 2002 alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta/collaterale fino al 2o grado (genitori - figli - fratelli - nonni - nipoti), e' quella stabilita per l'abitazione principale nella misura del 5 per mille. (Omissis). 02X04167 Il comune di CASLINO D'ERBA (provincia di Como) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per i motivi in premessa le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili di questo comune per l'anno 2002 nel modo seguente: aliquota ordinaria del 5,9 per mille su tutte le unita' immobiliari. 2. di determinare in Euro 180,00 l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale possedute da soggetti che abbiano i seguenti requisiti: pensionati il cui nucleo familiare sia formato da una sola persona con un reddito non superiore ad Euro 6.875,00 lordi per l'anno 2001; pensionati il cui nucleo familiare sia composto da due persone con un reddito complessivo non superiore ad Euro 12.164,00 quattro lordi per l'anno 2001. 3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02X04168 Il comune di CASORATE PRIMO (provincia di Pavia) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati, le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta comunale sugli immobili: aliquota per l'abitazione principale: 6,25 per mille; aliquota ridotta del 6,25 per mille alle abitazioni locate con contratto sociale sulla base di convenzioni di cui aIl'art. 2, 3 e 4 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998; aliquota per gli altri immobili e fabbricati: 6,75 per mille; detrazione per l'abitazione principale a L. 200.000 convertita in Euro 103,00. 2. di confermare le ulteriori detrazioni per l'abitazione principale per determinate categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale secondo la seguente tabella:
Componenti il nucleo familiare: Pensionati, coniuge a carico pensionato, portatore di handicap, Reddito massimo Ulteriore anziani non autosufficienti, detrazione disoccupati, cassaintegrati 1 Euro 6.200 Euro 130,00 1 Euro 11.000 Euro 75,00 2 Euro 11.000 Euro 130,00 2 Euro 13.000 Euro 103,00 2 o più Euro15.500 Euro 52,00 Da lavoro dipendente 2 o più componenti Euro 15.500 più Euro 130,00 Euro 1291 per ogni familiare a carico La richiesta per l'applicazione di tale ulteriore detrazione potra' essere effettuata dai cittadini che, attraverso l'autocertificazione, dichiarino, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno cui si riferisce il versamento: di non possedere altri immobili, escluso il box dell'abitazione principale; che tale abitazione non superi il valore catastale di Euro 38.735,00; che tale abitazione appartenga ad una delle categorie A3 - A4 - A5. e si precisa che tale ulteriore detrazione avra' validita' solo per l'anno in cui viene deliberata dall'organo esecutivo, salvo riconferma per l'anno successivo con apposito atto deliberativo, per cui dovra' essere prodotta dai contribuenti una successiva autocertificazione, qualora continuino a sussistere i requisiti per il riconoscimento ditale agevolazione. 3. di estendere l'ulteriore detrazione anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (i cosiddetti contratti di locazione a "scopo sociale"), recependo la facolta' accordata dall'art. 8 comma 14 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni. 4. di dare atto che con le ulteriori detrazioni per determinate categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale, o per gli alloggi regolarmente assegnati con contratto avente scopo sociale viene comunque rispettato l'equilibrio del Bilancio 2002 (art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992 come modificato daIl'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996); (Omissis). 02X04169 Il comune di Castel D'ario (provincia di Mantova) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire che l'imposta sugli immobili (I.C.I.) sia applicata da questo comune per l'anno 2002 con l'aliquota del 5,5 per mille, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 53, legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'art. 10 del decreto-legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997; 2. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati e l'aliquota del 3 per mille, per tre anni, per le case inagibili e inabitabili di cui si intende procedere al riattamento; 3. di stabilire l'aliquota del 4 per mille, per un periodo massimo di tre anni, per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione ed alienazione di immobili, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dalla legge n. 662/1996 e come previsto dall'art. 21 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.; 4. di stabilire l'aliquota del 6,5 per mille per gli immobili del gruppo D, compresi quelli indicati dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 per i quali la determinazione della base imponibile avviene in base alle risultanze delle scritture contabili, vista la necessita' e la volonta' di mantenere quantita' e qualita' dei servizi erogati, a fronte del continuo lievitare dei relativi costi; 5. di stabilire che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662 all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si applica fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione di Euro 156, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). 02X04170 Il comune di CASTELBELLINO (provincia di Ancona) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di determinare, (omissis), per l'anno 2002 ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come di sequito specificate: a) 7 per mille: aree fabbricabili; b) 6,9: fabbricati cat. D; c) 5,9 per mille: altri fabbricati in genere; d) 4,7 per mille: abitazione principale del soggetto passivo con la detrazione di legge di Euro 103,29. (Omissis). 02X04171 Il comune di CASTELGRANDE (provincia di Potenza) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, nelle misure di cui al disposto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: per tutte le tipologie misura unica: 4 per mille. 2. di determinare, per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: tipologia degli immobili nonche' categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale: per la sola abitazione principale Euro 103,29. (Omissis). 02X04172 Il comune di CASTELGUIDONE (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di confermare, come effettivamente conferma, per l'anno 2002, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) da applicare nel territorio di questo comune nella misura unica del 4,5 per mille; (Omissis). 02X04173 Il comune di CASTELLABATE (provincia di Salerno) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002, le aliquote I.C.I. come segue: nella misura del 6 per mille l'aliquota per le abitazioni principali; nella misura del 7 per mille l'aliquota per tutte le altre unita' immobiliari ed aree; 2. (Omissis). 3. dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (Omissis). 02X04174 Il comune di Castellammare del Golfo (provincia di Trapani) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). determinazione di conferma detrazione di L. 400.000; per le abitazioni principali: aliquota 4 per mille; aliquota 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite come abitazioni secondarie e/o altri fabbricati e per le aree edificabili. (Omissis). 02X04175 Il comune di CASTELLETTO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1 gennaio 2002, una aliquota unica del 5 per mille. di stabilire altresi' dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02X04176 Il comune di CASTELLINA IN CHIANTI (provincia di Siena) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. vigenti nell'anno 2001 nelle seguenti misure: 5 per mille quale aliquota ridotta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende, oltre che ai casi stabiliti dall'art. 4 del regolamento comunale, quella posseduta a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento, da soggetto a condizione che sia ivi residente e vi dimori abitualmente; 7 per mille aliquota per tutti gli altri fabbricati, aree fabbricabili ed immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 2. di approvare per l'anno 2002 la seguente agevolazione: detrazione per abitazione principale di Euro 129,115, pari a L. 250.000 (secondo i termini previsti dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 e comunque fino alla concorrenza dell'imposta dovuta) nei seguenti casi: pensionato di eta' non inferiore a 65 anni alla data del 1o gennaio 2002, titolare di pensione (risultante da autocertificazione effettuata nei termini di legge) che vive solo o in coppia, proprietario di unico immobile destinato ad abitazione principale il cui reddito familiare riferito all'anno precedente non sia superiore a Euro 12.911 (L. 25.000.000); portatore di handicap (risultante da certificazione rilasciata dalla U.S.L. ai sensi della legge n. 104/1992 oppure da autocertificazione effettuata nei termini di legge); persona totalmente inabile al lavoro (risultante da certificazione rilasciata dalla U.S.L. oppure da autocertificazione effettuata nei termini di legge); Per usufruire della maggiore detrazione occorre altresi' il possesso dei seguenti requisiti: a) il soggetto passivo deve avere la residenza anagrafica nel comune di Castellina in Chianti; b) ciascun componente del nucleo familiare non deve essere soggetto passivo I.C.I. per immobili diversi da quello oggetto di maggiore detrazione e relative pertinenze; c) l'immobile oggetto della maggiore detrazione non deve essere compreso nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9 (sono pertanto comprese solo le categorie da A/2 a A/6); 3. di confermare per l'anno 2002 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo non rientrante nelle casistiche di cui al precedente punto 2), in Euro 103,29 (L. 200.000) rapportate al periodo dell'anno; (Omissis). 02X04177 Il comune di CASTELNUOVO CILENTO (provincia di Salerno) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, come determina, per i motivi esposti in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nella misura del 4,5 per mille rapportato al valore degli immobili e confermare in L. 200.000 l'agevolazione per la prima casa. (Omissis). 02X04178 Il comune di CAVAGNOLO (provincia di Torino) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,30 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica. (Omissis). 02X04179 Il comune di CAVARIA CON PREMEZZO (provincia di Varese) ha adottato, l'8 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura seguente: 4,5 per mille, per unita' immobiliare direttamente adibita principale e relative pertinenze; 4,5 per mille, per unita' immobiliare ad uso abitativo locale con contratto di locazione stipulato in base all'art. 2, comma 3, legge n. 431/1998 (accordi territoriali); 6 per mille, per altri fabbricati, aree fabbricabili, ecc. 7 per mille, per alloggi non locati. (Omissis). 02X04180 Il comune di CAVARZERE (provincia di Venezia) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di aumentare dal 5,4 al 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), dovuta per il 2002 per le abitazioni e relative pertinenze, possedute in aggiunta all'abitazione principale, non locate o non concesse in uso gratuito a parenti o collaterali. 2. di confermare per i restanti immobili l'aliquota del 5,4 per mille anche per l'anno 2002; 3. di mantenere inalterato in Euro 103,29 (L. 200.000) annui il limite della detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come previsto dall'art. 8, secondo comma del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. (Omissis). 02X04181 Il comune di CAVEZZO (provincia di Modena) ha adottato, il 15 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. aliquota del 6,9 per mille per la totalita' degli immobili, ad eccezione di quelli indicati ai successivi punti; 2. aliquota del 6,3 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 3. aliquota del 6,3 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato purche' durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione; 4. aliquota del 6,3 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 5. aliquota del 6,3 per mille per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza. Per tali fattispecie viene applicata anche la detrazione prevista per l'abitazione principale. La detrazione spetta in ragione della percentuale di possesso; 6. aliquota del 6,3 per mille per l'abitazione e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che hanno aquisito la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 7. aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati, ovvero non occupati, con esclusione delle abitazioni realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di ultimazione dei lavori; di determinare la detrazione dall'imposta dovuta per l'abitazione principale nella misura di Euro 155,00; di considerare, agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se ubicati in diverso edificio o complesso immobiliare, purche' durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione; di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione della detrazione per queste previste le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis). 02X04182 Il comune di CEDRASCO (provincia di Sondrio) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. I.C.I. aliquota unica del 5 per mille; di determinare, per l'anno 2002, la detrazione per abitazione principale in Euro 103,29. (Omissis). 02X04183 Il comune di CERETTO LOMELLINO (provincia di Pavia) ha adottato l'8 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille per tutte le categorie di immobili, nonche' l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale di Euro 103,29; (Omissis). 02X04184 Il comune di CERIGNOLA (provincia di Foggia) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, nelle misure di cui al presente prospetto, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: terreni agricoli 5 per mille; aree fabbricabili 5 per mille; altri fabbricati 5 per mille; abitazione principale 5 per mille; seconda casa 5 per mille; 2. di determinare, inoltre, che per l'anno 2002 trovera' applicazione la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura legale ed unica di L. 200.000 (Euro 103,30). (Omissis). 02X04185 Il comune di CERVIGNANO D'ADDA (provincia di Lodi) ha adottato, il 10 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di mantenere invariate le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nella seguente misura: 5,2 per mille per abitazioni, pertinenze, immobili commerciali, terreni in genere; 7 per mille per quei terreni che, all'interno del centro abitato, hanno destinazione urbanistica residenziale di recupero con indice di edificazione a 2,5 mc/mq; 2. di mantenere, altresi', invariata la detrazione diEuro 103,29 per la prima casa. (Omissis). 02X04186 Il comune di CERVINO (provincia di Caserta) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Fissare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille; confermare la detrazione per la prima casa in L. 200.000 (Euro 103,29); stabilire che anche per l'anno 2002 la riscossione avverra' tramite il concessionario della riscossione Banco di Napoli di Caserta, anche al fine di tenere separate le riscossioni correnti da quelle per recupero evasione 1993 - 1997; comunicare al concessionario del servizio di riscossione tributi (Banco di Napoli - Caserta) la misura dell'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 in ragione del 6 per mille; (Omissis). 02X04187 Il comune di CESANA TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di determinare, per l'anno 2002, l'liquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per la prima casa e del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili, determinando in Euro 258,22 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta; 3. di determinare, avvalendosi della disposizione dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 una aliquota dell'1 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobile di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche perrtinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti (l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori). (Omissis). 02X04188 Il comune di CEVO (provincia di Brescia) ha adottato il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 nella misura unica del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare - I.C.I., a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 2. di confermare la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale nella misura minima consentita nella somma di Euro 154,94, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). 02X04189 Il comune di CHATILLON (provincia di Aosta) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) di confermare l'aliquota del 4 per mille per l'unita' immobiliare adibite ad abitazioni principali, o ad esse equiparate in base al regolamento, da parte di persone fisiche soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, o assegnatari degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari ex art. 8, comma 4, del d.lgs. 504/1992, come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge n. 66/1996; b) di confermare l'aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari non locate, possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o inabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, ex art. 3 comma 56 legge n. 662/1996; c) di confermare l'aliquota del 5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari e per i terreni edificabili; d) di confermare Euro 103 la detrazione relativa per ognuna delle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali, o ad esse equiparate in base al regolamento, da parte di persone fisiche soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, o assegnatari degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e per le unita' immobiliari non locate, possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o inabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente ex art. 8 comma 4 del d.lgs. 504/1992, come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996. (Omissis). 02X04190 Il comune di CHIARAMONTI (provincia di Sassari) ha adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille, sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (detrazione d'imposta L. 200.000 annue pari ad Euro 103,29). 02X04191 Il comune di CHIURO (provincia di Sondrio) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5 cinque per mille. (Omissis). 02X04192 Il comune di CIAMPINO (provincia di Roma) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) aliquota ordinaria, pari al 7 per mille, per tutti gli immobili; b) aliquota ridotta, pari al 4,75 per mille, per le abitazioni principali o assimilate e loro pertinenze, ovvero: quelle adibite a dimora abituale direttamente dal titolare del diritto reale; quelle concesse dal titolare del diritto reale, in uso o in comodato gratuito a parenti entro il primo grado, i quali le adibiscano a loro dimora abituale e in esse abbiano la residenza anagrafica, con esclusione delle pertinenze; quelle possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscano la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, ne occupate dall'eventuale nudo proprietario; quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonche' alle unita' immobiliari di proprieta' dello I.A.C.P. regolarmente assegnate dall'Istituto autonomo case popolari; c) aliquota ridotta, pari al 4,75 per mille, per le abitazioni a loro pertinenze, locate con contratto tipo regolarmente registrato, a soggetti che le adibiscano a loro dimora abituale, e in esse abbiano la residenza anagrafica, conformemente a quanto stabilito dalla legge 9 dicembre 1998 n. 431, e dalla delibera di G.M. n. 22 del 3 febbraio 2000, titolata: "presa d'atto dell'accordo territoriale di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431". Di quantificare la detrazione per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 8, comma 2o, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55 legge 662/1996, in L. 200.000 Euro 103,29, limitatamente alle abitazioni di cui alla lett. b). (Omissis). 02X04193 Il comune di CIGLIE' (provincia di Cuneo) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, fissare e determinare per l'anno 2002, per tutti gli immobili soggetti alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) l'applicazione di un'aliquota unica nella misura del 6 per mille, come gia' in vigore per il precedente esercizio; di non avvelersi della facolta' prevista dall'art. 8, comma 3 del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la possibilita' per le abitazioni principali di riduzione dell'aliquota fino al 50 per cento o in alternativa di aumentare la detrazione fissa di L. 200.000 (Euro 103,29) fino a L. 500.000 (Euro 258,23) o di applicare le agevolazioni previste dal comma 3 dell'art. 58 del citato d.lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e di dare pertanto atto che la detrazione per abitazione principale e' di L. 200.000 (Euro 103,29), invariata rispetto al precedente esercizio. (Omissis). 02X04194 Il comune di CIVITELLA D'AGLIANO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di differenziare per l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I. secondo il seguente prospetto riepilogativo: 1. abitazione principale 5 per mille; 2. abitazione posseduta in aggiunta all'abitazione principale 6 per mille; 3. abitazioni non locate 6 per mille; di confermare per la prima casa in L. 200.000. (Omissis). 02X04195 Il comune di COGGIOLA (provincia di Biella) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 5,8 per mille, confermando quanto stabilito per l'esercizio 2001; 2. di confermare la detrazione unica fissa per la prima casa (abitazione principale) in Euro 103,29 (L. 200.000), come gia' stabilito per lo scorso esercizio 2001. (Omissis). 02X04196 Il comune di COLLEGIOVE (provincia di Rieti) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. per tutto il territorio comunale nella misura unica del 6 per mille; 3. di stabilire che dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. (Omissis). 02X04197 Il comune di COLONNO (provincia di Como) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote per mille (2002) 1 2 3 Per tutte le tipologie 5,50 di immobili 2. di determinare per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in Euro, come da prospetto che segue:
N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Riduzione Detrazione Nonché categorie di sog- d'imposta d'imposta getti in situazioni di % (Euro in particolare disagio ragione economico-sociale annua) 1 2 3 4 unità immobiliare adibita 103,29 ad abitazione principale (Omissis). 02X04198 Il comune di CORNO VECCHIO (provincia di Lodi) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata nella misura unica del 6,25 per mille per l'abitazione principale e del 7 per mille per gli immobili e le aree edificabili; 2. di determinare per l'anno 2002 la detrazione per unita' immobiliare adibite ad abitazione principale Euro 103,30 (L. 200.000); (Omissis). 02X04199 Il comune di CORREZZOLA (provincia di Padova) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi in questo comune, nella misura unica del 5 per mille con detrazione per l'abitazione principale di Euro 112,00, pari a L. 216.862 - prevista dall'art. 8 del d.l.gs. 30 dicembre 1992, n. 504 come modificato all'art. 3, comma 55, legge 662/1996, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo cosi' come definita da regolamento I.C.I., rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). 02X04200 Il comune di CORRIDONIA (provincia di Macerata) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili riferita all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed alle relative pertinenze nella misura del 4,5 per mille; di confermare , inoltre, per l'anno 2002 l'aliquotra dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle unita' immobiliari diverse dall'abitazione principale e dalle relative pertinenze nella misura del 6 per mille; determinare, altresi', nella misura ordinaria di Euro 103,29 (L.200.000) la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed alle relative pertinenze del soggetto passivo; determinare in Euro 258,23 (L.500.000) la maggiore detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 per i soggetti passivi aventi i requisiti di cui ai punti nn. da 1 a 7 ed alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), in premessa indicati; stabilire che i richiedenti, per godere del beneficio in parola, dovranno produrre domanda, a pena di decadenza, all'ufficio tributi del comune, su apposito stampato o altro simile contenente le notizie richieste dall'ufficio tributi, durante il periodo 15 aprile - 31 luglio 2002, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione non e' stata soggetta ad autenticazione; disporre che nella citata domanda,m corredata di idonea documentazione probatoria, l'obbligato al pagamento del tributo dichiari di godere dei requisiti richiesti e di essere nelle condizioni in premessa indicate, attestando altresi': il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilita' della maggiore detrazione; la composizione del nucleo familiare; l'indicazione dei soggetti portatori di handicaps e/o disabili, con il relativo grado di invalidita', effettivamente presenti nel nucleo familiare, per i casi di cui al punto n. 3; l'ammontare del reddito complessivo lordo annuo del singolo soggetto passivo ovvero del nucleo familiare; la rendita catastale attribuita o presunta dell'unita' immobiliare e delle relative pertinenze regolarmente dichiarate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili; l'importo del tributo, tenendo conto della maggiore detrazione da concedere. dare atto che per nozione di "familiare a carico" si intende quella prevista dalla normativa riguardante l'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal vigente decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. ed integrazioni; mentre per nozione di "nucleo familiare" si fa riferimento alle risultanze dell'ufficio anagrafe del comune di Corridonia per l'anno 2002; dare atto che il reddito complessivo lordo annuo del singolo soggetto passivo ovvero il reddito complessivo lordo annuo del nucleo familiare e' quello relativo all'anno di imposta 2001 al lordo degli oneri deducibili; dare atto che i soggetti passivi che avranno presentato la citata domanda terranno conto, al momento del pagamento delle rate per l'anno 2002, della maggiore detrazione spettante; dare atto che le istanze verranno ascoltate, fermo restando i requisiti richiesti, fino ad esaurimento della somma di Euro 7.746 prevista come minore introito del gettito ordinario per l'anno 2002; dare atto che resta confermata in Euro 103,29 (L. 200.000) la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze per i soggetti passivi non rientranti nelle categorie in premessa elencate dare atto che la maggiore detrazione di imposta e' stata considerata nella previsione di stima del gettito dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 e che non influisce, pertanto, sugli equilibri di bilancio. (Omissis). 02X04201 Il comune di CORROPOLI (provincia di Teramo) ha adottato, l'11 febbraio 2002 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare, (omissis), l'aliquota dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002 nella misura del 5 per mille. 2. di approvare, inoltre, la proposta della Giunta comunale, di cui alla deliberazione n. 10 dell'11 febbraio 2002, di confermare l'aumento della detrazione per l'abitazione principale stabilita in Euro 103,29 (dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 421/1992 e successive modificazioni) a Euro 154,94 nei seguenti casi: immobili di proprieta' o altro diritto reale di godimento appartenenti a soggetti nel cui nucleo familiare ci siano portatori di handicap; unita' immpbiliare adibita ad abitazione principale di soggetti aventi unica fonte di reddito la pensione sociale al minimo o assegno sociale al minimo alla data del 1o gennaio 2002. (Omissis). 02X04202 Il comune di CORTENOVA (provincia di Lecco) ha adottato, il 29 gennaio e 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 6,5 per mille - Ordinaria 5 per mille - abitazione principale, i box di pertinenza, 1 vano di pertinenza all'ap. 6,5 per mille - aree edificabili, terreni, insediamenti produttivi 6,5 per mille - alloggi non locati 6,5 per mille - fabbricati realizzati per la vendita e non venduti 5 per mille - unita' immobiliare data in comodato ai discendenti di primo grado (figli) o ascendenti di primo grado (genitori) e utilizzata coma a.p. Euro 103,29 - detrazione per abitazione principale Euro 103,29 - detrazione per unita' immobiliare data in comodato di cui sopra. (Omissis). 02X04203 Il comune di COSOLETO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota comunale sugli immobili da applicare in questo comune per l'anno 2002, nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). 02X04204 Il comune di COSTA DI MEZZATE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). abitazione principale: 4 per mille; altri fabbricati: 6 per mille con eccezione del catastale C1 per il quale e' stabilita l'aliquota del 5 per mille; terreni agricoli: 5 per mille; aree fabbricabili: 6 per mille; di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo siano detratti, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 (L. 200.000), rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende solo quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Sono escluse, pertanto, ai fini della detrazione di Euro 103,29, le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado, al coniuge separato o divorziato, agli affini entro il secondo grado, per le quali e' applicabile (in caso di concessione in uso gratuito l'aliquota prevista per le abitazioni principali secondo quanto stabilito col Regolamento I.C.I. vigente. (Omissis). 02X04205 Il comune di COSTA MASNAGA (provincia di Lecco) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di disciplinare le aliquote I.C.I. da applicare per l'anno 2002 come segue: 4.5 per mille: a) fabbricati adibiti ad abitazione principale e le sue pertinenze: Fanno parte di questo gruppo tutti i fabbricati compresi nella categoria catastale A con l'esclusione della categoria A/10 nonche' le pertinenze dell'abitazione principale (categorie C/2, C/6, C/7). 5 per mille: b) fabbricati locati posseduti in aggiunta all'abitazione principale; Sono compresi in questa categoria i fabbricati appartenenti a tutte le categorie catastali del gruppo A, con esclusione della categoria A/10, posseduti in aggiunta all'abitazione principale. La locazione deve essere comprovabile da regolare contratto fra le parti. Il canone di locazione annuo deve essere assoggettato alle imposte sul reddito delle persone fisiche o giuridiche locatarie. L'ufficio Tributi ha la facolta' di richiedere al contribuente la documentazione necessaria alla verifica. 7 per mille: c) fabbricati non locati posseduti in aggiunta all'abitazione principale; Sono compresi in questa categoria i fabbricati appartenenti a tutte le categorie catastali del gruppo A, con esclusione della categoria A/10, posseduti in aggiunta all'abitazione principale. (L'aliquota si applica solo sull'effettivo periodo di mancata locazione). 4.5 per mille: d) fabbricati diversi dalle abitazioni; Categorie catastali: A/10 - B/5 - B/8 - C/1 - C/2 - C/3 - C/4 - C/7 - D/1 - D/2 - D/3 - D/6 - D/7 - D/8 - D/11. I fabbricati rientranti nelle categorie catastali sopra indicate devono essere utilizzati nell'esercizio dell'impresa dalla persona fisica o giuridica proprietaria. L'ufficio Tributi ha la facolta' di richiedere al contribuente tutta la documentazione necessaria alla verifica. 5 per mille: e) fabbricati diversi dalle abitazioni locati o non utilizzati; categorie catastali: A/10 - B/5 - B/8 - C/1 - C/2 - C/3 - C/4 - C/7 - D/1 - D/2 - D/3 - D/6 - D/7 - D/8 - D/11. Si applica l'aliquota del 5 per mille qualora i fabbricati rientranti nelle categorie catastali sopra riportate risultino essere non utilizzati oppure locati. 5 per mille: f) fabbricati non destinati ad abitazione escluse le pertinenze dell'abitazione principale gia' regolamentate al punto a; Categorie catastali: B/1 - B/2 - B/3 - B/4 - B/5 - B/6 - B/7 - C/6 - D/4 - D/5 - D/9 - D/10 - D/12 5 per mille g) aree fabbricabili. 2. di provvedere alla determinazione della detrazione dall'Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo per l'anno 2002, nel rispetto dell'art. 8 - comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, confermando la detrazione di Euro 144,608. (Omissis). 02X04206 Il comune di COSTA VALLE IMAGNA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura unica del 6 per mille per tutti gli immobili; 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. (Omissis). 02X04207 Il comune di CREMA (provincia di Cremona) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) di dare atto che l'aliquota da applicare sul vaIore delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e per quelle costituenti pertinenze dell'abitazione principale del soggetto passivo, ancorche' iscritte separatamente in catasto (box, cantine, autorimesse, solai) in misura ridotta del 5,2 per mille; b) di dare atto che per le unita' abitative, possedute in aggiunta all'abitazione principale, non locate o tenute a disposizione del soggetto passivo e relative pertinenze, secondo le indicazioni e definizioni che si allegano alla presente deliberazione in allegato sub "B", l'aliquota maggiorata in misura del 7 per mille; c) di dare atto che per tutti gli altri immobili diversi da quelli richiamati al punto a) e b), dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, l'aliquota ordinaria in misura del 5,5 per mille; d) di elevare a Euro 124,00 l'importo della detrazione da applicare all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo all'imposta - cosi come definita all'art. 4 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I. - rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; e) di elevare a Euro 224,00 la detrazione per abitazione principale, in relazione a situazioni particolari di disagio economico o sociale secondo i criteri che si allegano alla presente deliberazione in allegato sub "C"; f) di approvare, secondo quanto dettagliato nei prospetti che si allegano alla presente deliberazione e che ne formano parte integrale e sostanziale, i criteri e le definizioni per l'applicazione delle aliquote e per la concessione dell'aumento della detrazione dell'imposta comunale sugli immobili "I.C.I.". g) di rimandare, a completamento ed integrazione di quanto riportato nel presente atto al "Regolamento per l'applicazione dell'imposta Comunale sugli Immobili". Allegato sub A della deliberazione Condizioni per il riconoscimento della detrazione per l'abitazione principale in favore di soggetti che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662). Si considera adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietao di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; La predetta unita' immobiliare deve tuttavia risultare non locata per il corrispondente periodo di ricovero; Il contribuente che versi nelle predette condizioni puo' applicare la sola detrazione riconosciuta dal comune per l'abitazione principale senza dover presentare alcuna richiesta (per l'anno 2002, Euro 124,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae il possesso dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale). Il comune si riserva di effettuare controlli per accertare il sussistere delle condizioni di cui sopra, sia con riferimento ai dati dell'anagrafe della popolazione residente, sia con riferimento ai dati sui consumi delle utenze domestiche; Il comune si riserva, inoltre, un'azione di accertamento sullo stato di mancata locazione dell'immobile oggetto della misura agevolativa per il periodo di ricovero del soggetto titolare dell'obbligo di imposta. Allegato sub B alla deliberazione Identificazione e definizione delle ipotesi per le quali si applica l'I.C.I. al 7 per mille nell'anno 2002 Sono identificate quali fattispecie da assoggettare al pagamento dell'I.C.I. al 7 per mille nell'anno 2002 le unita' immobiliari, adibite ad abitazione e relative pertinenze, cosi' come definite, per il tipo di utilizzo identificato con acodice 2º di acolonna 2º del aquadro Bº concernente le variazioni dei redditi dei fabbricati, nelle istruzioni ministeriali per la dichiarazione dei redditi. Rientrano pertanto nel novero delle fattispecie suddette le seguenti: unita' immobiliare destinata ad abitazione non locata in quanto a disposizione del proprietario, che la possiede in aggiunta all'abitazione principale, anche se per quest'ultima lo stesso proprietario corrisponda un canone di locazione; unita' immobiliare a disposizione posseduta in comproprieta' o acquistata in multiproprieta' limitatamente a coloro che non la abitano; unita' immobiliare destinata alla locazione e rimasta sfitta. Restano escluse dall'ipotesi di applicazione dell'I.C.I. al 7 per mille, invece, le seguenti altre fattispecie: unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale, regolarmente locate, come attestabile sulla base di idoneo contratto (codici 3 e 4 di colonna 2o del quadro B dei modelli per la dichiarazione dei redditi); unita' immobiliari date in uso gratuito a un proprio familiare (parente od affine in linea retta e collaterale fino al secondo grado) a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e cio' risulti dall'iscrizione anagrafica; unita' tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero; unita' immobiliare gia' utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro comune; unita' in comproprieta' utilizzate integralmente come residenza principale di uno o piu' comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano; unita' immobiliare che acquistata per propria dimora non puo' essere utilizzata in quanto necessita di interventi di ripristino (manutenzione ordinaria/straordinaria a richiesta documentabili). Per il periodo degli interventi manutentivi, e comunque per un tasso di tempo non superiore a sei mesi dall'acquisto, si applica l'aliquota ordinaria. Qualora trascorso tale termine detto immobile non risulti essere utilizzato quale propria dimora abituale, questi si dovra' intendere a disposizione e quindi soggetto alla maggiore aliquota. unita' immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e dall'art. 7 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate; Non rientrano in tale ultima fattispecie i casi di immobili per i quali siano attive delle utenze (acqua, energia elettrica, gas, telefono), sebbene con consumo pari o prossimo a zero, oppure delle utenze in attesa di reintestazione. Per tali immobili, ove riconducibili alla situazione rappresentata dal codice 2 sopra indicato, si applica l'aliquota del 7 per mille; I fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di ultimazione dei lavori a condizione che la comunicazione di ultimazione lavori sia avvenuta nei termini della concessione edilizia o delle eventuali proroghe; L'aliquota del 7 per mille va applicata in relazione al periodo dell'anno nel quale l'alloggio e' rimasto non locato o a disposizione secondo quanto precisato in precedenza; Il mese durante il quale il possesso si e' protratto per almeno quindici giorni e' computato per intero. Allegato sub C alla deliberazione Criteri per la concessione dell'aumento della detrazione "I.C.I." anno 2002 Beneficiari Possono usufruire dell'aumento della detrazione a Euro: a) 224 - i proprietari ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso od abitazione), di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, con a carico familiare portatore di handicap, nonche' al portatore di handicap capofamiglia (l'handicap, 100%, deve essere certificato dalla commissione competente ai sensi della legge 104/1992). b) 224 - le persone ultrasessantenni, come risulta dall'anagrafe alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, proprietarie ovvero titolari di diritto reale di godimento ( usufrutto, uso od abitazione), di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, cosi' come definito dall'art. 8, comma 2o del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni e dall'art. 4 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, ed aventi le caratteristiche previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, C6, C2, C7 e con reddito lordo riferito alla famiglia anagraficamente definitaº non superiore a Euro 12.911,43 elevato di ulteriori Euro 516,46 per ogni altro familiare a carico o nullatenente oltre il coniuge (riferimento reddito annuo precedente a quello di liquidazione dell'imposta e presunto per l'anno di versamento). Procedure 1. Il contribuente dovra' presentare apposita dichiarazione (su modulo fornito dal Comune) di possesso dei requisiti per l'aumento della detrazione I.C.I. 2. Documenti da presentare (in carta semplice): Certificato catastale relativo all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale o copia della "Dichiarazione I.C.I.", o copia del mod. 740/1993 (solo descrizione fabbricati ai fini I.C.I.) se la dichiarazione viene presentata per la prima volta; Copia mod. 730/2002 mod. UNICO 2002 (ex 740) o CUD (ex mod. 101 o 201) dei redditi dei componenti il nucleo familiare riferiti all'anno precedente a quello di liquidazione dell'imposta (redditi anno 2001); Altra eventuale documentazione idonea a fornire notizie sulle particolari condizioni socioeconomiche della famiglia; Copia certificazione di portatore di handicap, in situazione di gravita' accertata dalla competente commissione se la dichiarazione viene presentata per la prima volta. 3. L'ufficio potra' richiedere al contribuente ogni altro elemento utile ai fini del riconoscimento dell'agevolazione. 4. Nel caso di infedele dichiarazione si procedera' al recupero delle somme non versate con l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme di legge vigenti. 5. La dichiarazione deve pervenire all'ufficio Protocollo del Comune, P.zza Duomo n. 25, entro il 30 giugno 2002. Solo per coloro che diventano proprietari ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso od abitazione), di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dopo il 30 giugno e che abbiano i requisiti di cui al punto A) e B), la domanda va presentata entro il 15 dicembre. Disposizioni generali Non possono usufruire dell'aumento della detrazione I.C.I., coloro che possiedono - oltre all'abitazione principale e sue pertinenze - altre unita' immobiliari (fabbricati e terreni) a qualsiasi uso destinate, pur possedute in quote o con altro diritto reale di godimento. Sono esclusi altresi' i possessori di unita' immobiliari, ancorche' adibite a propria dimora, appartenenti alla categoria catastale A/1, A/7, A/8, A/9. La detrazione o l'aumento della stessa si applica solamente all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo all'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ed i suo familiari dimorano abitualmente, vantandone il possesso a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento. E' fatto obbligo di presentare annualmente la dichiarazione (entro le scadenze in premessa citate) di aumento della detrazione ai fini I.C.I. per l'anno di competenza; in assenza di tale dichiarazione, ogni ulteriore detrazione oltre quella prevista dalla Legge, non risulta autorizzata. Per la detrazione di cui al punto A); portatore di handicap, "... e' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, riconosciuta e documentata di gravita' (100%) dalla competente commissione" ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "legge quadro per assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"; la maggiore detrazione viene riconosciuta, qualora ne sussistano i requisiti specifici, e comunque se la persona portatore di handicap, oltre che ad essere familiare a carico, risulta dimorante nell'alloggio oggetto di tassazione. Per la detrazione di cui al punto B): per nucleo familiare si intende la "Famiglia anagrafica" cosi come definita nell'art. 4 del nuovo regolamento anagrafico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 223/1989; la presenza a qualsiasi titolo, di familiari o altre persone, indipendentemente da vincoli di parentela o affinita', nell'immobile oggetto di tassazione, cosi' come accatastato e definito dall'U.T.E., obbliga il contribuente ad assumere il reddito lordo complessivo prodotto dalle persone presenti nell'immobile stesso; qualora, anche solo una parte di detto immobile venga usufruito non in forma esclusiva, quale propria dimora dal contribuente interessato, ma data in locazione o concessa in uso gratuito (o altra forma) ad un proprio familiare o a terzi, viene meno il diritto alla detrazione in quanto non vi e' identita' tra soggetto obbligato al pagamento I.C.I. per l'unita' immobiliare (cosi' come accatastata e definita dall' U.T.E) e soggetto dimorante abitualmente nell'unita' immobiliare medesima. Allegato sub C1 alla deliberazione Criteri per la concessione dell'aumento della detrazione I.C.I. anno 2002 Beneficiari Possono usufruire dell'aumento della detrazione a Euro: 224 - le giovani coppie di sposi che abbiano contratto matrimonio negli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, come da atti presenti all'ufficio anagrafe, proprietarie ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso od abitazione), di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, cosi come definito dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 504/1992 e successive modificazioni e dall'art. 4 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, ed aventi le caratteristiche previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, C6, C2, C7 e con reddito lordo riferito alla famiglia "anagraficamente definita" non superiore a Euro 12.911,43, elevato di ulteriori Euro 516,46 per ogni figlio a carico (riferimento reddito annuo precedente a quello di liquidazione dell'imposta e presunto per l'anno di versamento). Procedure 1) Il contribuente dovra' presentare apposita dichiarazione (in carta semplice) di possesso dei requisiti per l'aumento della detrazione I.C.I. 2) Documenti da presentare (in carta semplice): Certificato catastale relativo all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale o copia della "Dichiarazione I.C.I.", se la dichiarazione viene presentata per la prima volta; Copia mod. 730/2002 o mod. UNICO 2002 (ex 740) o CUD (ex mod. 101) dei redditi dei componenti il nucleo familiare, riferiti all'anno precedente a quello di liquidazione dell'imposta (redditi anno 2001); Altra eventuale documentazione idonea a fornire notizie sulle particolari condizioni socio-economiche della famiglia; 3) L'ufficio potra' richiedere al contribuente ogni altro elemento utile ai fini del riconoscimento dell'agevolazione. 4) Nel caso di infedele dichiarazione si procedera' al recupero delle somme non versate con l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme di legge vigenti. 5) E' fatto obbligo presentare annualmente la richiesta per l'aumento della detrazione ai fini I.C.I. per l'anno di imposizione affinche' venga acquisita, in forma preventiva, l'autorizzazione da parte dell'ufficio competente: entro il 15 giugno per gli anni 1999/2000/2001 e 1o semestre 2002; mentre per coloro che si uniscono in matrimonio dopo il 30 giugno la domanda va presentata entro il 15 dicembre. (uff. Protocollo, di p.zza Duomo n. 25) Disposizioni generali Non possono usufruire dell'aumento della detrazione I.C.I., coloro che possiedono - oltre all'abitazione principale e sue pertinenze - altre unita' immobiliari (fabbricati e terreni) a qualsiasi uso destinate, pur possedute in quote o con altro diritto reale di godimento. Sono esclusi altresi' i possessori di unita' immobiliari, ancorche' adibite a propria dimora, appartenenti alla categoria catastale A/1, A/7, A/8, A/9. La detrazione o l'aumento della stessa si applica all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo all'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Si intende per mese compiuto il possesso dell'immobile protratto per oltre 14 giorni. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ed i suo familiari dimorano abitualmente, vantandone il possesso a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento. per nucleo familiare s'intende la "Famiglia anagrafica" cosi come definita nell'art. 4 del nuovo regolamento anagrafico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 223/1989; la presenza a qualsiasi titolo di familiari o altre persone, indipendentemente da vincoli di parentela o affinita', nell'immobile oggetto di tassazione, cosi' come accatastato e definito dall'U.T.E., obbliga il contribuente ad assumere il reddito lordo complessivo prodotto dalle persone presenti nell'immobile stesso; qualora, anche solo una parte di detto immobile venga usufruito non in forma esclusiva, quale propria dimora dal contribuente interessato, ma data in locazione o concessa in uso gratuito (o altra forma) ad un proprio familiare o a terzi, viene meno il diritto alla detrazione in quanto non vi e' identita' tra soggetto obbligato al pagamento I.C.I. per l'unita' immobiliare (cosi come accatastata e definita dall'U.T.E) e soggetto dimorante abitualmente nell'unita' immobiliare medesima. E' fatto obbligo di presentare annualmente la richiesta (entro le scadenze sopra citate) di aumento della detrazione ai fini I.C.I. per l'anno di competenza; in assenza di tale dichiarazione, ogni ulteriore detrazione oltre quella prevista dalla Legge, non risulta autorizzata. Per la detrazione di cui sopra si procede nel seguente modo: per le famiglie formatesi nell'anno 1999, l'ulteriore detrazione potra' essere utilizzata (previa domanda) per il solo periodo mancante al compimento del triennio di matrimonio (riferimento alla data di matrimonio - in dodicesimi. Es. matrimonio in data 16 aprile 1999; nell'anno 2002 l'ulteriore detrazione sull'abitazione principale potra' essere utilizzata per mesi 4). per le famiglie formatesi negli anni 2000/2001, l'ulteriore detrazione potra' essere utilizzata (previa domanda) per l'intero anno, rapportandola al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. per le famiglie formatesi nell'anno 2002, l'ulteriore detrazione potra' essere utilizzata dalla data di conseguimento del matrimonio se gia' in possesso dell'abitazione, o, se acquistata in seguito, dalla data di stipula dinanzi al Notaio dell'atto di compravendita dell'immobile da adibire a propria abitazione. (es. matrimonio in data 18 aprile 2002 di copia che gia' possiede l'immobile, l'ulteriore detrazione potra' essere applicata per 8 mesi; viceversa, data di matrimonio 18 aprile 2002 e acquisto dell'immobile il 10 luglio 2002, l'ulteriore detrazione potra' essere applicata per 6 mesi). (Omissis). 02X04208 Il comune di CREMOSANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. relativa agli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze (ai sensi dell'art. 6, comma 5, del regolamento comunale sull'I.C.I.) del soggetto passivo nella misura del 5,5 per mille; 2. determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'I.C.I. relativa a tutti gli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale del seggetto passivo e ai terreni; 3. confermare la detrazione d'imposta di Euro 103,29 relativamente agli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze (ai sensi dell'art. 6, comma 5, del regolamento comunale sull'I.C.I.) del soggetto passivo. (Omissis). 02X04209 Il comune di CRESSA (provincia di Novara) ha adottato, il 14 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille con la detrazione di Euro 103,29 dell'imposta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, calcolata senza riduzioni in base all'aliquota di cui sopra sino a concorrenza del suo ammontare. (Omissis). 02X04210 |
| Il comune di CREVALCORE (provincia di Bologna) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. delibera di fissare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili fissate per l'anno 2002 come di seguito descritto: zero per i fabbricati facenti parte di nuovi insediamenti produttivi posti sulle aree di tipo D2 e D4 del capoluogo e/o frazioni come definite dal nuovo Piano Regolatore esecutivo dal 30 febbraio 2000, per tre anni a partire dalla data; zero per le unita' immobiliari e relative pertinenze concesse in locazione con regolare contratto a canone concordatoº ai sensi della legge 431/98, come stabilito nell'art. 6 del vigente regolamento I.C.I.; 4,7 per mille per le unita' immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale del proprietario o del titolare di diritto di usufrutto, uso, o abitazione; ed anche se: lo stesso ha acquisito la residenza in istituto sanitario o struttura protetta a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unita' immobiliare medesima non risulti locata; lo stesso ha concesso l'unita' immobiliare e relativa pertinenza in comodato gratuito ad un parente e/o affine di primo grado; 6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili; 7 per mille per le abitazioni e relative pertinenze non locate; 2. di confermare l'importo della detrazione annua per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 113,60; 3. di stabilire inoltre l'importo per l'anno 2002 delle maggiori detrazioni per abitazione principale stabilite nell'art. 8 come segue: lettera a) "portatori handicap grave" in Euro 139,45; lettera b) "nuclei familiari con almeno tre figli considerati fiscalmente a carico" in Euro 139,45; 4. di precisare inoltre che per poter usufruire delle detrazioni di cui ai punti 1, 2, 3 occorre presentare al momento del versamento o al massimo entro il termine per la dichiarazione di variazione I.C.I. relativa all'anno per il quale si versa l'imposta stessa, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 predisposta e disponibile presso l'ufficio tributi del comune ed allegare la prevista documentazione; 5. Che l'imposta dovuta relativamente alle aree fabbricabili deve essere calcolata rispetto ai valori minimi indicati nell'apposita delibera della Giunta Comunale. (Omissis). 02X04211 Il comune di CRODO (provincia di Verbano Cusio Ossola) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote dell'imposta comunale immobiliare: 4 per mille per l'abitazione principale; 6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale; di fissare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 129,11. (Omissis). 02X04212 Il comune di CUNEO ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) aliquota ordinaria del 6,5 per mille; b) aliquota del 6 per mille per le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale; c) aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari, non costituenti abitazione principale, censite nella categoria A, escluse le A/10 (uffici), usate direttamente dal contribuente e/o concesse in locazione per usi diversi dall'abitazione principale. Sono esclusi gli immobili: concessi in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado ivi residenti anagraficamente e regolarmente a ruolo per la tassa smaltimento rifiuti (scontano il 6,5 per mille); sfitti, costruiti da non oltre tre anni, realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e l'alienazione di immobili (scontano il 4 per mille); gia' abitazione principale, tenuta a disposizione di anziani e disabili ricoverati in istituti anche se ivi residenti (scontano il 6 per mille). d) Aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili. e) Aliquota del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita da non oltre tre anni e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di immobili. f) Aliquota del 3 per mille per le abitazioni, e relativa pertinenza, concesse in locazione secondo gli accordi territoriali di cui alla legge 431/1998. g) Aliquota del 9 per mille per le abitazioni non concesse in locazione e non usate direttamente dal proprietario per le quali detto stato si protragga per oltre due anni. La locazione deve risultare da contratto registrato. 2) Di confennare per l'anno 2002 le detrazioni di imposta gia' deliberate dal Consiglio Comunale con atto n. 15 del 1o febbraio 2000: a) detrazione ordinaria di Euro 103,29 (L. 200.000) per l'unita' immobiliare destinata ad abitazione principale del soggetto passivo; b) detrazione speciale di Euro 154,94 (L. 300.000) per l'unita' immobiliare destinata ad abitazione principale per coloro in possesso di particolari requisiti socio-economici risultanti in: proprieta' di un unico immobile in tutto il territorio nazionale e che lo stesso sia destinato ad abitazione principale, il cui valore imponibile non sia superiore a Euro 41.316,55 (L. 80.000.000); reddito familiare complessivo, da intendersi al lordo di qualsiasi provento, ivi compresi, se pur non esaustivamente, investimenti azionari, titoli di Stato, fondi comuni, redditi di pensione o di accompagnamento a qualsiasi titolo, interessi bancari, ecc., rientri nei parametri di cui al seguente prospetto:
N.ro familiari conviventi Reddito lordo complessivo 1 Fino a Euro 9.812,68 (L. 19.000.000) 2 Fino a Euro 15.493,71 (L. 30.000.000) 3 Fino a Euro 17.301,31 (L. 33.500.000) 4 Fino a Euro 18.592,45 (L. 36.000.000) 5 Fino a Euro 19.367,13 (L. 37.500.000) 6 o più Fino a Euro 20.141,82 (L. 39.000.000) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare, a pena di non ammissione al beneficio, entro i termini per il versamento d'acconto in caso di possesso dei requisiti prima del 30 giugno o in caso diverso entro il 20 dicembre nella quale si dichiara di possedere i requisiti di cui ai punti precedenti. (Omissis). 02X04213 Il comune di DANTA DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi pubblici locali relativamente all'anno 2002 come sotto specificato: (Omissis). m) I.C.I.: differenziazione, per l'esercizio 2002, in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 6 per mille - detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e fino a concorrenza del suo ammontare, di Euro 104,00 rapportate al periodo dellanno solare durante il quale si protrae tale destinazione; non applicazione della detrazione dell'unita' immobiliare principale alle pertinenze e nella misura del 7 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili dell'imposta come in premessa indicate. (Omissis). 02X04214 Il comune di DASA' (provincia di Vibo Valentia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare anche per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille, gia' deliberata per l'anno 2001. (Omissis). 02X04215 Il comune di DELLO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). (Omissis), per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel Comune di Dello e' applicata con le seguenti aliquote: aliquota ordinaria 6,5 per mille; abitazione principale 5 per mille; immobili appartenenti ad enti senza scopo di lucro 4 per mille; (Omissis), fermo restando la detrazione di legge di Euro 103,00 per la prima casa, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, viene concessa una maggiore detrazione di Euro 165,00, sull'unica casa di abitazione, ai cittadini aventi i seguenti requisiti: proprietari dell'unica casa di abitazione classificata nelle seguenti categorie A2/A3/A4/A5/A6; reddito familiare netto anno 2001 nel limite annuo cosi' definito: per n. 1 persona Euro 7.150,00; per n. 2 persone Euro 9.009,00; per n. 3 persone Euro 11.511,50; per n. 4 persone Euro 13.513,50; per n. 5 persone Euro 16.087,50; per n. 6 persone Euro 18.375,50; oltre 6 persone Euro 20.663,50. Il reddito da considerare e' quello netto ai fini I.R.P.E.F. del nucleo di convivenza familiare detratto del 50% della spesa di affitto o del mutuo dell'unica casa di abitazione, nonche' degli oneri, documentati, sostenuti per l'assistenza a minori portatori di handicap o agli anziani invalidi. (Omissis), la maggiore detrazione di Euro 165,00 e' assegnata entro il limite di valore catastale dell'abitazione di proprieta' di Euro 41.317,00. Questa viene concessa dietro richiesta scritta del contribuente, che ne comprovi il diritto, con idonea documentazione o, in alternativa, mediante autocertificazione sostitutiva ai sensi di legge. (Omissis). 02X04216 Il comune di DERVIO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, le aliquote e le detrazioni I.C.I. nel seguente modo: abitazione principale: 5 per mille; equiparazione ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo dI proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti dI ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: 5 per mille; immobili di proprieta' di enti non economici che non hanno scopo di lucro: 5 per mille; tutti gli altri fabbricati: 6,8 per mille; aree fabbilcablii: 6,8 per mille. Detrazione d'imposta anno 2002 Euro 129,00 per l'abitazione principale. 2. di aumentare la detrazione per l'abitazione principale da Euro 129,00 a Euro 155.00 ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3 del decreto legge 11 marzo 1997 n. 50, convertito In legge n. 122/1997, aI fini del pagamento deIl'l.C.l. per l'anno 2002, confermando i criteri introdotti dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28 ottobre 1994, a favore dei soggetti che siano in possesso dei requisiti di seguito riportati: a) l'abitazione principale deve appartenere alle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6. b) reddito complessivo lordo per nucleo familiare non superiore a L. 50.000.000, tale limite e' incrementato di L. 5.000.000 per ogni altra persona a carico (si considerano familiari a carico quelli per i quali sussiste il diritto agli assegni familiari o ad altro trattamento dI famiglia, anche se non effettivamente corrIsposti). L'ammontare del reddito va riferito all'anno 2000 per l'intero nucleo familiare. c) l'unita' ImmobIliare abitata deve essere runica di proprieta' del nucleo familiare, nel caso in cui detta unita' sia goduta a titolo di usufrutto, uso, o altro diritto male i componenti dei nucleo familiare non devono possedere in proprieta' alcuna altra unita' immobiliare, escluso iI garage o box di pertinenza dell'abitazione e redditi di terreni non edilicabili. d) per l'applicazione dell'ulteriore riduzione valgono le stesse norme stabilite per l'abitazione principale dI cui al comma 2 art. 8 legge 23 ottobre 1992 n. 421; e) i soggetti interessati, per avere diritto all'agevolazione di cui sopra, devono presentare apposita richiesta, nella forma dell'autocertificazione prevista al sensi delle vigenti disposizioni di legge, contenente: 1. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale; 2. la categoria catastale di appartenenza; 3. l'ammontare del reddito lordo percepito nell'anno 2000; 4. ii possesso degli altri requisiti richiesti di cui al precedente punto c). 3. di dare atto che: la richiesta - autocertificazione - dovra' essere inviata, a pena dI decadenza, entro e non oltre il termine di presentazione della denuncia all'ufficio Tributi del Comune dI Dervio - P.za IV Novembre n. 3 - mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente al predetto Ufficio. Nel caso di invio a mezzo posta si considera tempestiva la richiesta spedita entro Il predetto termine. I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2002 gia' tener conto della maggiore detrazione richiesta. (Omissis). 02X04217 Il comune di DORZANO (provincia di Biella) ha adottato, l'11 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di mantenere invariate le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura: del 5 per mille per le abitazioni principali, comprese le pertinenze; del 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali. (Omissis). 02X04218 Il comune di DRIZZONA (provincia di Cremona) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'Imposta Comunale Immobiliare (I.C.I.) nella misura del 5 per mille, con l'applicazione delle detrazioni previste dalla legge. (Omissis). 02X04219 Il comune di ELLO (provincia di Lecco) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) Fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze cosi' come stabilite dalle norme vigenti: 6 per mille; b) Fabbricati non compresi nella tipologia di cui al punto a): 7 per mille; c) Aree edificabili: 7 per mille. 2. Di provvedere alla determinazione della detrazione dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo per l'anno 2002, nel rispetto dell'art. 8 - comma 3, del decreto legislativo n. 504/92, cosi' come modificato dall'art. 3 - comma 55, della legge n. 662/1996, determinando la detrazione in Euro 104,00 (corrispondenti a Lire 201.372.); (Omissis). 02X04220 Il comune di ENTRACQUE (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare, per l'anno 2002, nella misura deI 5,2 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e nella misura del 4 per mille l'aliquota I.C.I. da applicarsi per le unita' immobiiari adibite ad abitazione principale dei residenti, nonche' per le unita' inimobiliari locate con contratto registrato per almeno un anno a residenti; 2. di elevare da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02X04221 Il comune di ESANATOGLIA (provincia di Macerata) ha adottato, il 18 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota I.C.I nella misura unica del 6 per mille; 2. di confermare nella misura di Euro 103, 29 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02X04222 Il comune di FAGGIANO (provincia di Taranto) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'esercizio finanziario corrente l'aliquota del 6 per mille per l'imposta comunale sugli immobili; 2. di determinare un'aliquota ridotta al 4 per mille nei seguenti casi: a) interventi finalizzati al recupero di immobili d'interesse artistico od architettonico localizzati nei centri storici. L'interesse artistico o storico riconosciuto da apposito provvedimento emesso dall'Ente competente; b) interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili; c) interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali; d) immobili realizzate da imprese la cui attivita' attiene in maniera esclusiva o prevalente (70% la costruzione e l'alienazione di fabbricati (civili abitazioni di tipo economico, categoria A/3) realizzati per la vendita e risultanti non venduti; e) Interventi di cui alla lettera b), c), e d) dell'art. 31 della legge 457 del 5 agosto 1978 e che interessano l'intera abitazione e non parte di essa; f) interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche (giustificati dalla presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap). La riduzione e' valida per tre anni a decorrere dalla data del rilascio della concessione/autorizzazione comunale. Si da atto che per "interventi" s'intendono i lavori assentiti con concessione o autorizzazione comunale. L'aliquota agevolata si applica per tre anni a decorrere dalla data d'inizio dei lavori indicata nell'atto di concessione o di autorizzazione, per gli interventi indicati alle lettere a), b) ed e). Per gli interventi di cui alla lettera c) i tre anni decorrono invece dalla data di ultimazione dei lavori, anch'essa indicata nell'atto di concessione. L'agevolazione I.C.I. cessa di avere termine per gli immobili che vengono alienati nell'arco dei tre anni indicati. Per poter usufruire dell'aliquota agevolata, gli interessati dovranno presentare a mezzo raccomandata a/r o direttamente all'ufficio protocollo di questo comune, apposita comunicazione nella quale dovranno essere chiaramente specificati: i dati catastali degli immobili interessati dagli interventi sopra indicati (ubicazione, partita, foglio e numero); i dati relativi alla concessione/autorizzazione edilizia (data del rilascio, numero di protocollo, data di inizio e fine lavori); l'istanza dovra' essere presentata nell'arco dell'anno in cui inizia il beneficio dell'aliquota I.C.I. agevolata. (Omissis). 02A04223 Il comune di FALCONARA ALBANESE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 18 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. la conferma di Euro 258,23 della detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze. 2. la conferma dell'aliquota del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze; 3. la conferma al 7 per mille dell'aliquota relativa a tutte le altre categorie di immobili diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze; 4. la conferma della concessione delle agevolazioni previste dal comma 56 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in favore degli anziani e dei disabili. (Omissis). 02X04224 Il comune di FALCONARA MARITTIMA (provincia di Ancona) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Aliquote: a) aliquota ordinaria, 7 per mille: terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati diversi da quanto indicato ai punti b), c), d); b) aliquota ridotta, 4,5 per mille: unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche, dei soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie residenti in questo comune; c) aliquota agevolata, 5 per mille: unita' immobiliare locata ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998; d) aliquota maggiorata, 9 per mille unita' immobiliare non locata per la quale non risulta essere stato registrato contratto di locazione da almeno due anni. Detrazioni: a) Euro 258,23 per l'abitazione principale dei soggetti residenti nei quartieri di Villanova - Fiumesino - Poiole e Rocca Priora (con esclusione di via Lungomare Rocca Priora); b) Euro 154,94 per l'abitazione principale dei soggetti residenti in questo comune, ed alle seguenti condizioni: 1. siano titolari di unica abitazione; 2. facciano parte di un nucleo familiare composto da una o due persone, ambedue di eta' non inferiore ad anni 65 nell'anno d'imposta; 3. abbiano un reddito lordo annuo non superiore, per l'anno 2000, ai seguenti limiti: euro 6.290,45 per una persona; euro 10.627,13 per due persone; 4. che l'immobile abitato dal richiedente sia classificato nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6. (Omissis). 02A04225 Il comune di FARA in SABINA (provincia di Rieti) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di applicare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 come segue: aliquota del 4,8 per mille per l'abitazione principale cosi' come individuata all'art. 7 del vigente regolamento dell'imposta, ad esclusione di quelle di cui alla lettera d); aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali di cui alla lettera d) del regolamen locate con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale; aliquota del 6,5 per mille per tutti glia ltri immobili. (Omissis). 02X04226 Il comune di FARINDOLA (provincia di Pescara) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille; di stabilire l'ammontare della detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in Euro 103,29. (Omissis). 02X04227 Il comune di FIESSO D'ARTICO (provincia di Venezia) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare per l'anno 2002 le aliquote in materia di imposta comunale sugli immobili da applicare in questo comune nelle seguenti misure: 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze; 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati. 2. di confermare anche per l'anno 2002 in Euro 103,29 (lire 200.000) la detrazione d'imposta per abitazione principale dei soggetti passivi; 3. di prevedere per l'anno 2002 la detrazione di Euro 258,23 (lire 500.000) per abitazione principale occupata da nuclei familiari fra i cui componenti vi sia la presenza di un invalido, disabile o portatore di handicap (parente diretto di primo grado), per il quale esista una situazione di permanente inabilita' lavorativa al 100%; i soggetti aventi diritto dovranno presentare apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2002, con allegata idonea documentazione rilasciata dalla commissione di prima istanza dell'U.L.S.S. ed autocertificazione attestante il reddito da pensione o l'assegno di frequenza in caso di minori; 4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). (Omissis). 02X04228 Il comune di FIRENZUOLA (provincia di Firenze) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura deI 6,5 per mille e l'aliquota per l'abitazione principale nella misura del 5,5 per mille; 2. di determinare in Euro 154,94 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02X04229 Il comune di FOGGIA ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 2002: aliquota ordinaria: 5,5 per mille; aliquota agevolata ex legge n. 431/1998: 4 per mille; abitazioni non locate: 7 per mille; detrazione per abitazione principale: euro 154,94 (lire 300.000). (Omissis). 02X04230 Il comune di FONNI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le attuali misure dell'imposta comunale sugli immobili e delle detrazioni di cui alla delibera del c. c. n. 92 del 18 dicembre 2000 (5 per mille per tutte le categorie di immobili) e confermare per l'abitazione principale la detrazione di euro 103,291 spettante per legge. (Omissis). 02X04231 Il comune di FORCE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 14 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nella misura unica del 6 per mille; 2. di stabilire la detrazione unica per l'abitazione principale nella misura di lire 200.000. (Omissis). 02X04232 Il comune di FORESTO SPARSO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 1o marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille. (Omissis). 02X04233 Il comune di FOSSA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002. (Omissis). 02A40234 Il comune di FRAGAGNANO (provincia di Taranto) ha adottato, il 17 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di aumentare, per l'anno 2002, l'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille sulla base imponibile delle unita' immobiliari la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune, con esclusione delle esenzioni di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 504/1992. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale resta fissata nella misura di L. 200.000, Euro 103,30. (Omissis). 02A40235 Il comune di FRONTONE (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili come di seguito indicato: abitazione principale: 5,5 per mille; abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado di parentela (figli e/o genitori): 5,5 per mille; abitazioni locate come abitazione principale: 5,5 per mille; immobili classificati con categoria C/1 C/2 C/3 C/4 D/1 D/2 D/6 a condizione che l'attivita' sia svolta nell'unita' immobiliare medesima direttamente dal soggetto passivo: 5,5 per mille; altri fabbricati: 6,5 per mille; aree fabbricabili: 6,5 per mille; 2. di determinare, per l'anno 2002 la detrazione di imposta come da prospetto che segue: abitazione principale: Euro 103,291; abitazioni concesse in usa gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado di parentela (figli e/o genitori): Euro 103,291. (Omissis). 02A40236 Il comune di GAMBATESA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 26 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di riconfermare con il presente atto per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille, e la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000 (Euro 103,29). (Omissis). 02A40237 Il comune di GAVIRATE (provincia di Varese) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota 5,8 per mille: prima casa; aliquota 7 per mille: altri immobili; detrazione abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). 02A40238 Il comune di GAZZUOLO (provincia di Mantova) ha adottato, il 26 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: aliquota ordinaria: 5 per mille; abitazioni possedute in aggiunta a quella principale: 6 per mille; alloggi non locati: 7 per mille; 2. di stabilire in Euro 113,62 la detrazione d'imposta sulla prima casa. (Omissis). 02A40239 Il comune di GERANO (provincia di Roma) ha adottato, il 3 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002, le aliquote relative all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, nelle seguenti misure, in relazione alle tipologie affianco indicate, sulla base della motivazione esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: a) aliquota del 5,5 per mille: abitazione principale; b) aliquota del 5 per mille: per tutti gli immobili che sono concessi in affitto a nuclei familiari ai quali e' stato ordinato lo sgombero dalle abitazioni a causa dei danni prodotti dal succitato sisma; c) aliquota del 6 per mille: per tutte le altre unita' soggette all'imposta; di applicare sulle medesime le detrazioni previste dalla normativa vigente. (Omissis). 02A40240 Il comune di GHIFFA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del: 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 7 per mille per le unita' immobiliari diverse dall'abitazione principale; di confermare la misura della detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 02A40241 Il comune di GIACCIANO CON BARUCHELLA (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, l'aliquota nella misura unica del 5,9 per mille per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e la detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) per abitazione principale. (Omissis). 02A40242 Il comune di GINOSA (provincia di Taranto) ha adottato, il 5 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota per l'abitazione principale e sue pertinenze (cosi' come previsto con circolare Ministero finanze, dipartimento Entrate, 25 maggio 1999, n. 114/E nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1999) nella misura del 4 per mille; 2. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. per gli altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli nella misura del 6 per mille; 3. di confermare in Euro 103,30 la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze, cosi' come definite dal regolamento comunale (approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 98 del 28 dicembre 2001); 4. di confermare in Euro 258,23 le detrazioni per particolari categorie previste dall'art. 6 del regolamento comunale I.C.I. specificando che per trapiantati di organi devono intendersi anche i trapiantati di midollo osseo. (Omissis). 02A40243 Il comune di GIRIFALCO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ubicati in questo comune; di fissare l'unica detrazione per l'abitazione principale nella misura di Euro 103,29; (Omissis). 02X04244 Il comune di GORLA MINORE (provincia di Varese) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). abitazione principale: 4 per mille; immobili diversi dall'abitazione principale: 6 per mille; detrazione abitazione principale Euro 103,29. (Omissis). 02X04245 Il comune di GOTTOLENGO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata da questo comune nella misura unica del 5,5 per mille; (Omissis). 1. di confermare in Euro 258,23 (L. 500.000) la detrazione per l'abitazione principale nei seguenti casi: a) proprietari di abitazione principale che facciano parte di un nucleo familiare monoreddito, che l'abitazione in questione sia l'unica posseduta e che gli interessati siano in cassa integrazione o disoccupati; b) pensionati ultrasessantenni proprietari solo dell'abitazione principale che facciano parte di un nucleo familiare composto da una persona e con valore di ISE pari a Euro 9.038,00 L. 17.500.000) oppure composto da due persone e coi valore di ISE pari a Euro 14.189,65 (L. 27.475.000); 2. che per avere diritto alla detrazione per l'abitazione principale il contribuente dovra' presentare all'Ufficio Tributi entro il 31 maggio 2002 apposita domanda con unita la documentazione fiscale ed ogni altro documento comprovante il diritto ad usufruirne; 3. di stabilire che il pagamento per il 2002 potra' avvenire per il solo tramite del tesoriere comunale sia direttamente presso i suoi sportelli sia con bollettino di conto corrente postale intestato al tesoriere. (Omissis). 02X04246 Il comune di GRAVERE (provincia di Torino) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: 1. (Omissis); 2. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 7 per mille applicando invece l'aliquota ridotta nella misura del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, confermando in Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta; (Omissis). 02X04247 Il comune di GRIGNASCO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) che sara' applicata nel comune di Grignasco nella misura unica deI 5,1 per mille; 2. di approvare per l'anno 2002, l'applicazione della detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, di Euro 103,29, secondo le modalita' e termini di cui all'art. 8 del decreto legislativo 504/1992 e s.m.i. (Omissis). 02X04248 Il comune di GROGNARDO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). determinare nel sei per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002. Dare atto che non vengono differenziati le aliquote delle abitazioni principali rispetto a quella per le altre unita' immobiliari. (Omissis). 02X04249 Il comune di GROTTAGLIE (provincia di Taranto) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - come di seguito specificate: a) 4 per mille e con detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (si intende per perfinenza l'unita' immobiliare classificata o classificabile nelle categorie C/2 e C/6 durevolmente asservita all'abitazione principale anche se non appartiene allo stesso fabbricato per non piu' di una pertinenza per abitazione principale); b) 3 per mille e con detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da parte dei seguenti soggetti: pensionati e/o portatori di handicap con invalidita' riconosciuta che dispongono di solo reddito da pensione - riferito all'anno precedente a quello cui fa riferimento l'agevolazione - non superiore a Euro 6.713,94 (L. 13.000.000) annue al lordo delle ritenute fiscali. In caso di contitolarita' nell'immobile da parte di coniugi dei quali uno non possiede redditi propri, il tetto di pensione sopraindicato e' figurativamente imputato agli stessi nella misura del 50%; titolare nel cui nucleo familiare e con lo stesso convivente risultano persone con invalidita' riconosciuta non inferiore al 75%; titolare la cui famiglia ha minori in affido familiare al 1o gennaio 2002; titolare di assegno per nucleo familiare di cui all'art. 65 legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni; c) 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari (immobili non adibiti ad abitazione principale, aree fabbricabili e terreni agricoli). (Omissis). 02X04250 Il comune di GRUMOLO DELLE ABBADESSE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 10 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: 1. (Omissis); 2. di determinare, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 e per i motivi espressi nella premessa, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure: del 5.25 per mille - aliquota ridotta - in favore di: persone fisiche soggetti passivi, per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; soci assegnatari che adibiscono ad abitazione principale le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; soggetti passivi relativamente ad alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito d ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado del proprietario, usufruttuario o altro titolare di diritto reale, affinche' vi dimorino abitualmente; altri soggetti aventi diritto, secondo la normativa di legge e il regolamento comunale vigenti del 6 per mille per i terreni agricoli; del 6,5 per mille per tutti i fabbricati non rientranti nelle altre categorie; del 7 per mille per le abitazioni sfitte; del 7 per mille per le aree fabbricabili. 3. di determinare in lire duecentomila l'ammontare della detrazione per i soggetti aventi diritto. (Omissis). 02X04251 Il comune di GUARDA VENETA (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, per i motivi esposti in premessa, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille, nonche' di stabilire la riduzione per la prima casa nella misura di Euro 103,29; 2. di determinare, altresi', per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura ridotta del 4 per mille per gli immobili adibiti a nuove attivita' produttive in genere (artigianali, industriali, commerciali, di servizi ecc.) avviate nel corso dell'anno 2002; 3. di determinare, infine, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo non adibite ad abitazione principale e non locate. (Omissis). 02X04252 Il comune di GUARDIAGRELE (provincia di Chieti) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2002, l'aliquota al 7 per mille dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992; 2. di incrementare, altresi', al 7 per mille l'aliquota per le abitazioni diverse da quelle principali possedute dal soggetto d'imposta a titolo di proprieta' e che risultano disponibili; 3) di confermare al 3,5 per mille, per l'anno 2002, l'aliquota in favore di proprietari che effettuano interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili ed inabitabili, recupero di immobili di interesse artistico ed architettonico localizzati in centri storici, realizzazione di autorimesse e/o posti auto anche pertinenziali ed utilizzo di sottotetti. cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997. (Omissis). 02X04253 Il comune di GUARDIALFIERA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Confermare per Ianno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille; confermare per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale nella misura unica di lire 200.000. (Omissis). 02X04254 Il comune di INTROZZO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), in attuazione dell'art. 6 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni, l'aliquota comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille a valere per l'anno 2002 (Omissis). 02X04255 Il comune di IVREA (provincia di Torino) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di riconfermare, anche per l'anno 2002, le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili come di seguito specificato: 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' degli alloggi assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari; 7 per mille gli altri immobili diversi dall'abitazione principale, ovvero posseduti in aggiunta a questa, e per gli alloggi non locati. (Omissis). 02X04256 Il comune di IZANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di riconfermare, anche per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille, cosi' come determinato con atto di G.C. n. 278 del 20 dicembre 1995; 2. di dare atto che per la detrazione sulla prima casa di Euro 103,29 (L. 200.000) e' confermata la detrazione di Euro 154,94 (L. 300.000) per le persone ultrasessantenni, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento dell'imposta, ovvero titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come definito dall'art. 8, comma 2o, del d.lgs. n. 504/1992 ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e con reddito lordo, riferito al nucleo familiare, risultante dalla documentazione anagrafica, non superiore a Euro 9.812,68 (L. 19.000.000), elevato a Euro 13.272,94 (L. 25.700.000), se il coniuge e' a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di ulteriori Euro 516,46 (pari a L. 1.000.000) per ogni altro familiare a carico o nullatenente. (Omissis). 02X04257 Il comune di LAGOSANTO (provincia di Ferrara) ha adottato il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). ritenuto di confermare per l'anno l'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille; ritenuto altresi' di confermare per l'anno 2002 la maggiore detrazione per l'abitazione principale in Euro 258,23 (L. 500.000), con i medesimi criteri di applicazione gia' in essere per il 2001, salvo l'adeguamento dei limiti di reddito; i destinatari della maggiore detrazione di Euro 258,23 (L. 500.000) che compete alle abitazioni principali, con possesso del solo appartamento abitato e annesso garage, saranno i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di dette abitazioni che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) pensionati e portatori di handicap, che abbiano un reddito da pensione non superiore a Euro 8.197,72 (L. 15.873.000) annui lordi riferito all'anno 2001, ed essere in condizione non lavorativa; b) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile, ai fini dell'I.R.PE.F. di tutti i componenti del nucleo familiare fino a Euro 13.238,34 (L. 25.633.000) piu' Euro 1.012,77 (L. 1.961.000) per ogni persona a carico; c) disoccupati - lavoratori in cassa integrazione straordinaria in mobilita', con reddito annuale imponibile, ai fini dell'I.R.PE.F. di tutti i componenti del nucleo familiare fino a Euro 13.238,34 (L. 25.633.000) piu' euro 1.012,77 (L. 1.961.000) per ogni persona a carico; d) famiglie numerose in possesso del solo appartamento adibito ed eventuale annesso garage, quale proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2002: nucleo familiare riferito all'anno 2001 non superiore a Euro 49.186,32 (L. 95.238.000) lordi annui nel caso di una famiglia di sei componenti, a tale reddito si aggiungono Euro 8.197,72 (L. 15.873.000) lordi annui per ogni componente superiore a sei; e) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma del vigente regolamento, se non gia' beneficiari secondo quanto gia' previsto ai punti precedenti. Sia nel caso della lettera b) (pensioni e portatori di handicap) che alla lettera c) (disoccupati) ed alla lettera d) (famiglie numerose), l'applicazione del beneficio della maggiore detrazione e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare. Per reddito complessivo deve intendersi anche quello derivante da interessi su depositi, titoli, ecc.; di determinare le seguenti modalita': 1. i contribuenti interessati dovranno presentare, direttamente o con raccomandata all'ufficio tributi del comune, entro la scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi, apposita richiesta autocertificazione, dichiarando di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto alla maggiore detrazione I.C.I.; 2. i contribuenti che abbiano inviato la richiesta nei termini potranno, al momento del pagamento dell'I.C.I. gia' tenere conto della detrazione nella misura richiesta. (Omissis). 02X04258 Il comune di LAMPORO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 al 6 per mille, confermando inoltre la non diversificazione delle aliquote cosi' come previsto per l'anno 2001 dell'atto G.C. n. 6 del 27 febbraio 2000; di confermare, per l'esercizio 2002, la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; di confermare, per il 2002, l'applicazione del disposto di cui al comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, nel senso che dovra' essere considerato direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero sanitario e simili, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02X04259 Il comune di LANZO D'INTELVI (provincia di Como) ha adottato, il 14 dicembre 2001 e il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote: prima casa, 4,5 per mille e detrazione di L. 240.000 (Euro 123,95); seconda casa, e tutti gli altri immobili, comprese le aree edificabili, soggetti all'imposta 5,5 per mille. (Omissis). 02X04260 Il comune di LARCIANO (provincia di Pistoia) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota ordinaria 7 per mille; aliquota abitazione principale (e relative pertinenze come da regolamento I.C.I.) 6 per mille; detrazione per abitazione principale Euro 129,11; detrazione per l'abitazione principale occupata da soggetti all'interno del cui nucleo familiare sia presente un soggetto riconosciuto portatore di handicap con invalidita' pari o superiore al 75% Euro 258.23 (al fine di ottenere tale detrazione gli interessati devono produrre ogni anno la necessaria documentazione); 2. di dare atto che ai sensi del vigente regolamento comunale I.C.I., ai fini delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili si considerano parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, alle condizioni previste nel medesimo regolamento; 3. di dare atto che in ossequio al vigente regolamento comunale I.C.I., sono considerate abitazione principale le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis). 02X04261 Il comune di LAURIANO (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. si confermano per l'anno 2002 le sotto indicate aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: ordinaria: 5,5 per mille; fabbricati aggiunti all'abitazione principale (seconda casa): 6,6 per mille. Si conferma per l'anno 2002 la detrazione d'imposta per le unita' abitative adibite ad abitazione principale quantificandola in Euro 108,46 rapportata all'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02X04262 Il comune di LEINI' (provincia di Torino) ha adottato, il 14 novembre 2001 e il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Aliquota agevolata del 6 per mille da applicare alle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, compresa una pertinenza, come previsto nel regolamento comunale in materia; aliquota ordinaria del 6,5 per mille da applicare a tutte le altre unita immobiliari esistenti sul territorio comunale. (Omissis). di determinare, (omissis), i criteri applicativi per la detrazione d'imposta sull'abitazione principale ai fini I.C.I. in misura superiore ai limiti minimi di legge che troveranno applicazione dall'anno 2002, elevando ad Euro 154,94 la detrazione da applicare alle abitazioni principali per le categorie di soggetti in appresso individuate: a) soggetti passivi aventi unita' immobiliari adibita ad abitazione principale assistiti dal comune (utenze esonerate dal pagamento ticket ed in assistenza economica da parte del consorzio C.I.S.S.P.) appositamente certificati dai servizi sociali; b) soggetti passivi aventi unita' immobiliari adibita ad abitazione principale titolari di pensione di invalidita' civile e indennita' di accompagnamento, le cui condizioni devono sussistere alla data del 1o gennaio 2002. (Omissis). Ritenuto inoltre da parte di questa amministrazione di estendere la predetta aliquota e detrazione prevista per l'abitazione principale alle U.I. concesse in uso gratuito ai familiari di primo grado. Di dare atto che per tutte le altre categorie di soggetti per l'anno 2002 la detrazione I.C.I. relativa all'abitazione principale sara' pari ad Euro 103,30 di legge. (Omissis). 02X04263 Il comune di LEIVI (provincia di Genova) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Confermare le aliquote diversificate vigenti: aliquota ordinaria 6 per mille, per tutte le tipologie di immobili non rientranti nell'abitazione principale; aliquota ridotta 5 per mille, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; detrazione art. 8 d.lgs. n. 504/1992 Euro 103,29. (Omissis). 02X04264 Il comune di LENNO (provincia di Como) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).
N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI ALIQUOTE 0/00 1 per tutte le tipologie 5 2. di determinare per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in Euro, come da prospetto che segue:
N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Detrazione d'imposta (Euro in ragione annua) 1 Unità immobiliare adibita 118,78 ad abitazione principale dei soggetti passivi resi- denti come definite dal vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. (Omissis). 02X04265 Il comune di LERMA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 23 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). determinare, ai sensi della vigente normativa, le aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili relative all'anno 2002 come di seguito indicato: abitazione principale 5 per mille con detrazione minima di legge (Euro 103,29, pari a L. 200.000); abitazione formalmente concessa in comodato d'uso gratuito quale abitazione principale a parenti entro il terzo grado o ad affini entro il secondo grado 5 per mille nessuna detrazione; tutti gli altri immobili 5,5 per mille nessuna detrazione; terreni agricoli esenti per legge (territorio montano). (Omissis). 02X04266 Il comune di LESIGNANO DE' BAGNI (provincia di Parma) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). A) aliquota ordinaria 6.5 per mille; B) aliquota ridotta 5 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale rapportata al valore degli immobili. (Omissis). 02X04267 Il comune di LETINO (provincia di Caserta) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. I.C.I.: a) di confermare per l'anno 2002 l'aliquota nella misura del 5 per mille; b) di confermare la detrazione per la abitazione principale nella misura di Euro 103,29. (Omissis). 02X04268 Il comune di LIMBADI (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, con effetto dal 1o gennaio 2002, nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare ai soggetti passivi per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. di confermare, con effetto dal 1o gennaio 2002, nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare ai soggetti passivi per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e per gli immobili diversi dalle abitazioni. di confermare, con effetto dal 1o gennaio 2002, in Euro 103,29 la detrazione dell'imposta spettante per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, da applicarsi secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). 02X04269 Il comune di LIMONE PIEMONTE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire che l'aliquota I.C.I. - imposta comunale sugli immobili in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002 sara' applicata nelle misure: a) aliquota da applicare alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da parte delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune: 4 per mille; b) aliquota da applicare alle unita' immobiliari diverse dall'abitazione principale di cui alla precedente lettera a); 6,5 per mille; c) aliquota da applicare alle aree fabbricabili: 4 per mille. (Omissis). 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare rispettivamente L. 250.000 (pari a Euro 129,11) per gli immobili ubicati nel centro abitato di maggior pregio (fascia A), L. 300.000 (pari a Euro 154,94) per quelli ubicati nella zona semiperiferica di medio pregio (fascia B) e L. 350.000 (pari a Euro 180,76) per quelli ubicati nelle restanti parti del territorio (fascia C). (Omissis). 02X04270 Il comune di LOAZZOLO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille, con detrazione prima casa nella misura di legge, pari a L. 200.000 (Euro 103,29). (Omissis). 02X04271 Il comune di LODI ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 5. di confermare, per l'anno 2002, tenuto conto delle preventivate esigenze del bilancio di previsione per esercizio 2002 ed alfine di garantire la salvaguardia degli equilibri del bilancio stesso come espressamente stabilito dall'art. 193 del decreto legislativo n. 267/00, le aliquote I.C.I. relative all'anno 2001 e precisamente: d) aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille; e) aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale; f) aliquota del 5 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi dell art. 2 della legge n. 431/1993 in applicazione di quanto disposto dall'art. 7-bis del vigente regolamento l.C.l.; 6. di estendere l'aliquota per l'abitazione principale del 5 per mille, in applicazione del vigente regolamento per l'applicazione I.C.I., a: g) unita' immobiliari costituenti pertinenza dell'abitazione principale; h) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; i) alloggi assegnati dalla Azienda Lombarda di Edilizia Residenziale per le case popolari in locazione con patto di riscatto; j) unita immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; k) unita' immobiliari concesse in uso gratuito (con l'esclusione degli altri diritti di godimento) a parenti di primo grado in linea retta e di secondo grado in linea retta e collaterale; l) unita' immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) cosi' come individuate dall'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; 7. di fissare per le unita' immobiliari concesse in locazione ai sensi della citata legge n. 431/1998 la detrazione d'imposta di Euro 77,47. Quanto precede in accoglimento dei contenuti dell'accordo siglato, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 431/1998, tra amministrazione comunale e organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori a livello territoriale (deliberazione g.c. n. 442 deI 31 agosto 1999); 8. di confermare, ai sensi del art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 (come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), nella misura di Euro 154,94, la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nonche' per quelle ad essa equiparate punto 2) lettere a), b), c), d), e). Le detrazioni di cui sopra, per le parti che non hanno trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale e quelle ad essa equiparate, si estendono anche alle pertinenze delle unita' immobiliari medesime. (Omissis). 02X04272 Il comune di LOGRATO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella seguente misura: a) 7 per mille per gli immobili non locati per oltre 6 mesi; b) 5 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di fissare i Euro 104,00 la detrazione per l'abitazione principale; 3. di precisare che non rientrano nella categoria degli immobili non locati gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta o collaterale il secondo grado e che per gli immobili non locati per un periodo minore o pari a sei mesi nell'anno solare, sara' applicata l'aliquota ordinaria del 5 per mille i proprietari dovranno far pervenire apposita dichiarazione all'ufficio tributi entro il termine per la presentazione della denuncia I.C.I., secondo apposito modello. (Omissis). 02X04273 Il comune di LOIRI - PORTO SAN PAOLO (provincia di Sassari) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente: a) abitazione principale e un solo locale di pertinenza (garage, cantine, ect.), terreni agricoli e aree fabbricabili: 5 per mille con detrazione di Euro 103,29 per l'abitazione principale; b) immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati, seconde pertinenze dell'abitazione principale (art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992 e legge n. 662/1996, art. 3, comma 53): 6 per mille; c) terreni agricoli: 4 per mille; d) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili: 2,5 per mille; e) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o alienazione di immobili (art. 3 comma 55, p.l., 4o periodo n. 662/1996: 6 per mille. (Omissis). 02X04274 Il comune di LOMBRIASCO (provincia di Torino) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di prendere atto della deliberazione della giunta comunale n. 9/2002 con la quale e' stata riconfermata per l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale e pertinenze e nella misura del 6 per mille l'aliquota per tutti gli altri immobili (aree fabbricabili, aree agricole e altri fabbricati). Di stabilire che la detrazione venga confermata nella misura minima di legge (L. 200.000) dando atto che per ragioni di arrotondamento la misura la detrazione predetta viene fissata in Euro 103,30 stabilendo, per quanto riguarda le pertinenze dell'abitazione principale, che sulla tassa da versare per i medesimi sia scomputabile la parte non fruita della detrazione sull'abitazione principale, in ossequio alle circolari del Ministero delle finanze 25 maggio 1999 n. 114/E, 11 febbraio 2000 n. 23/E, 7 marzo 2001 n. 3/FL. (Omissis). 02X04275 Il comune di LONGONE SABINO (provincia di Rieti) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili, indistintamente per tutte le categorie, applicando le detrazioni e riduzioni previste dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 commi 1 e 2 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge 28 dicembre 1996, n. 662 mantenendo invariata la detrazione nella misura di L. 200.000. (Omissis). 02X04276 Il comune di LORETO (provincia di Ancona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 le tariffe dell'I.C.I. come di seguito, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 504/92, come sostituito dall'art. 3 comma 53 della legge 23 dicembre 1995 n. 662; A) 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze in favore di persone fisiche o soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune; B) 6 per mille per tutte le altre unita' immobiliari, compresa le abitazioni concesse in uso gratuito e parenti in linea retta, con esclusione delle unita' immobiliari adibite a civile abitazione e non regolarmente locate; C) 7 per mille per le unita' immobiliari e pertinenze, come da delibera C.C. n. 103/99, adibite a civile abitazione, non regolarmente locate, entro 18 mesi dal momento in cui si sono rese disponibili. La maggiore imposizione decorrera' dal periodo successivo a quello di franchigia; di confermare l'ammontare della detrazione per abitazione principale in euro 103,29. (Omissis). 02X04277 Il comune di LORETO APRUTINO (provincia di Pescara) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. fissare, per l'anno 2002, nell'ambito del comune di Loreto Aprutino, l'aliquota l.C.l. nelle seguenti percentuali: 6,5 per mille l'aliquota ordinaria; 4,5 per mille l'aliquota per immobili ubicati nel centro storico, come individuato dalla Tav. VII del P.R.G. vigente, oggetto degli interventi di cui all'art. 1, comma 5 della legge 449/1997; 2. confermare per l'anno 2002 la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale; 3. dare atto che con la presente deliberazione si provvede a determinare le sole aliquote d'imposta restando invariato tutto quanto altro stabilito in merito. (Omissis). 02X04278 Il comune di LORO CIUFFENNA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. 5,5 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le sue pertinenze, del soggetto passivo, residente nel comune di Loro Ciuffenna; 2. 5,5 per mille per l'unita' immobiliare concessa in uso gratuito a parente in linea retta fino al secondo grado, residente nel comune di Loro Ciuffenna che la utilizzi come abitazione principale (senza diritto alla detrazione); 3. 6 per mille per le unita' immobiliari poste nelle categorie C/1 - C/2 - C/3; 4. 7 per mille per le unita' immobiliari diverse da quelle indicate nei precedenti punti 1) - 2) - 3) (comprese le aree edificabili); (Omissis). 02X04279 Il comune di LUCCA ha adottato, il 19 e il 22 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura di euro 124,00, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed in proporzione al numero dei soggetti passivi per i quali si verifica la medesima destinazione; (Omissis); 4. di aumentare altresi', sempre per l'anno 2002, la detrazione per l'abitazione principale, stabilendola netta misura di euro 258,00 annui, a favore dei contribuenti per i quali ricorrano tutte le seguenti condizioni: aver compiuto il sesantaquattresimo anno di eta' alla data del 1o gennaio 2002; essere proprietario sull'intero territorio nazionale della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, eventualmente comprensiva di locali accessori e pertinenziali quali cantina, autorimessa, box, anche se accatastati autonomamente; non essere proprietario di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale (art. 2135 del codice civile); non essere proprietario di terreni edificabili; il reddito deve derivare prevalentemente da pensione (massimo 25% da attivita' retribuita); aver avuto nell'anno 2001 un reddito complessivo imponibile ai fini I.R.P.E.F. del nucleo familiare non superiore a Euro 11.880,00. Se il nucleo familiare e' composto da altre persone oltre il contribuente, tale limite di reddito viene incrementato di euro 3.100,00 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare o convivente; gli ulteriori componenti del nucleo familiare non devono comunque essere possessori di altri immobili o quote di essi oltre a quello adibito ad abitazione principale e relative pertinenze; presentare al comune di Lucca, entro il termine del 30 giugno 2002 a pena di decadenza dalla agevolazione, apposita auto certificazione attestante il possesso di tutti i requisiti sopra descritti. (Omissis). 1. di adottare le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 2002: a) aliquota ordinaria del 5,5 per mille per tutti gli immobili, ad eccezione di quelli indicati nei successivi punti; b) aliquota ridotta del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Lucca, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; c) aliquota ridotta del 2 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dal comma 3 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431; d) aliquota del 7 per mille per gli immobili adibiti all'attivita' della grande distribuzione commerciale, esercitate su superfici superiori a metri quadrati 1500, secondo le previsioni della legge Regione Toscana 17 maggio 1999 n. 28 e del relativo regolamento di attuazione in data 26 luglio 1999 n. 4, come modificato con il regolamento 3 maggio 2000 n. 5. (Omissis). 02X04280 Il comune di LUCITO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di fissare, altresi', in euro 103,29 la detrazione spettante per l'abitazione principale e sue pertinenze; 3. (Omissis). (Omissis). 02X04281 Il comune di LUGNACCO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 nelle seguenti misure: 5 per mille per l'abitazione principale e le sue pertinenze (garage, box, posto auto, soffitta, cantina ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale). Sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il Il grado; 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o alloggi non locati. (Omissis). 02X04282 Il comune di LUINO (provincia di Varese) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, le aliquote vigenti da applicare ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, che si elencano di seguito: 5 per mille per abitazione principale (tutte le categorie A esclusa l'A10); 7 per mille per le abitazioni non locate o tenute a disposizione; 6 per mille per abitazioni locate e tutti gli altri immobili, non rientranti nella categoria A ad eccezione dell'A10; 2. di confermare altresi' la detrazione per abitazione principale nelle misura di euro 131,70. (Omissis). 02X04283 Il comune di MACERATA CAMPANIA (provincia di Caserta) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002, per le motivazioni riportate in premessa che qui integralmente si intendono riportate, le aliquote I.C.I., nelle seguenti misure: 1) aliquota ordinaria del 5 per mille da applicarsi alle rendite catastali degli immobili nel territorio comunale; 2) aliquota del 4,5 per mille da applicarsi alle sole unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo I.C.I.; di determinare per l'anno 2002 la detrazione per abitazione principale in Euro 104,00 soggetto passivo, rapportate al periodo di possesso dell'immobile, come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992; (Omissis). 02X04284 Il comune di MAGLIANO ALPI (provincia di Cuneo) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille; 2. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti agevolazioni relative all'imposta comunale sugli immobili: Euro 103,29 detrazione prima casa. (Omissis). 02X04285 Il comune di MAGNANO (provincia di Biella) ha adottato, il 17 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e relative detrazioni d'imposta espresse in Euro: 5. aliquota 5 per mille per la casa di abitazione principale (con detrazione di Euro 104,00); 6. aliquota 6 per mille per le case possedute in aggiunta all'abitazione principale; 7. aliquota 5 per mille (senza detrazione) per le seguenti abitazioni: c) quelle concesse in uso gratuito a parenti e affini in linea retta, entro il primo grado, i quali vi dimorino, in conformita' alle risultanze anagrafiche. Si precisa che ogni soggetto d'imposta ha diritto alla detrazione per la sola abitazione di residenza; d) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; 8. aliquota 5 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). 02X04286 Il comune di MALAGNINO (provincia di Cremona) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'lmposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune come segue: nella misura del 5 per mille per i terreni agricoli; nella misura del 4,5 per mille per le aree fabbricabili; nella misura del 4,5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari; senza applicazione di alcuna riduzione o detrazione facoltativa d'imposta; (Omissis). 02X04287 Il comune di MALETTO (provincia di Catania) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) di applicare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,85 per mille; b) di applicare per l'anno 2002 l'aliquota ridotta della imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille, in favore delle persone fisiche residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. 2. dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e' stabilita nella misura minima spettante per legge ovvero Euro 103,29 (Lire 200.000). (Omissis). 02X04288 Il comune di MARCIGNAGO (provincia di Pavia) ha adottato, il 17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire le tariffe e aliquote di imposta dei tributi comunali e dei servizi comunali come da allegato B.
Allegato B ADDIZIONALE I.R.PE.F. ANNO 2002 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2002
aliquota: 6 per mille; detrazione abitazione principale: Euro 103,29 pari a lire 200.000. E' prevista inoltre una maggiorazione della detrazione da Euro 103,29 pari a L. 200.000 ad Euro 258,23 pari a L. 500.000 - per i casi previsti nella tabella sottoriportata.
----> Vedere Tabella a pag. 50 del S.O. <----
(Omissis). 02X04289 Il comune di MARGHERITA DI SAVOIA (provincia di Foggia) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) nella misura del 4,9 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e pertinenze: dei soci delle cooperative edilizie residenti nel comune; alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo per le case popolari; abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado); abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente. a condizione che la stessa non risulti locata. b) nella misura del 6,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi, cioe' l'aliquota ordinaria da applicare sul valore degli altri immobili: 2. di determinare la detrazione d'imposta per l'anno 2002 per l'abitazione principale di cui al punto 1 lettera a) nella misura di lire 200.000; (Omissis). 02X04464 Il comune di MARTIGNANO (provincia di Lecce) ha adottato, l'11 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002: 4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 6 per mille per le unita' immobiliari tenute a disposizione e per le aree fabbricabili. Di stabilire, altresi', in lire 200.000 (Euro 103,29) in rapporto ad anno, la detrazione per l'abitazione principale". (Omissis). 02X04291 Il comune di MASER (provincia di Treviso) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di adottare le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002: 7 per mille per le aree edificabili; 5,5 per tutti i rimanenti casi. (Omissis). 02X04292 Il comune di MASSA LOMBARDA (provincia di Ravenna) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di approvare per l'anno 2002, il seguente nuovo prospetto delle aliquote I.C.I. e relative detrazioni: I.C.I. (imposta comunale immobili): 8. conferma dell'aliquota dell'abitazione principale (5,4 per mille, con relativa detrazione riconfermata in 103,29 Euro (lire 200.000); 9. conferma dell'aliquota del 7 per mille per gli immobili di civile abitazione non adibiti ad abitazione principale, agibili, ma non boati o occupati stabilmente; 10. adeguamento (dello 0,1 per mille) dell'aliquota per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, che passa al 6,5 per mille; 11. conferma dell'aliquota per gli immobili agricoli al 5,9 per mille; 12. conferma di tutte le agevolazioni previste per l'anno 2001 per particolari categorie di cittadini: pensionati e portatori di handicap, disoccupati, titolari di assistenza sociale, nuclei familiari superiori a 5 persone con reddito complessivo inferiore alla soglia prevista dal regolamento comunale, non proprietari di altri immobili (ulteriore detrazione sull'abitazione principale di Euro 103,29); 13. gli alloggi ceduti in uso gratuito a parenti in linea retta a prescindere dal grado di parentela o in linea collaterale entro il secondo grado sono equiparati alle abitazioni principali, ai fini sia dell'aliquota applicabile che delle detrazioni; 14. le pertinenze dell'abitazione principale sono equiparate alla stessa abitazione principale. (Omissis). 02X04293 Il comune di MASSA LUBRENSE (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). e) I.C.I. 1. le aliquote I.C.I., per l'anno 2002 vengono con determinate: A) abitazione principale (da identificarsi nell'immobile in cui si ha la residenza anagrafica) aliquota 5 per mille; B) per tutti gli altri casi l'aliquota viene fissata al 7 per mille; C) la detrazione di imposta per l'abitazione principale (A) viene confermata in Euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02X04294 Il comune di MATELICA (provincia di Macerata) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). determinare per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicemnbre 1992, n. 504, come modificato dal comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: 5 per mille - per le unita' abitative costituenti abitazione principale per i soggetti d'imposta; 7 per mille - per le unita' abitative non locate e/o locate a canone libero; 6 per mille - per le unita' abitative locate nel rispetto dei limiti di equo canone o con contratti agevolati stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998; 5,5 per mille - per tutte le altre tipologie di immobili; dare atto che sono considerati parti dell'abitazione principale sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; sono ricomprese tra le pertinenze le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale delle persone fisiche, anche se ubicate in edifici diversi da quello in cui e' situata l'abitazione principale, limitatamente ad una unita' per categoria; dare atto altresi' che ai fini dell'applicazione della detrazione prevista dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dell'aliquota deliberata ai sensi dell'art. 6. comma 2, dello stesso decreto, si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito o in comodato, con scrittura privata, ai parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli); confermare per l'anno 2002 l'aumento della detrazione per abitazione principale a lire 300.000, e comunque entro il limite d'imposta per l'abitazione principale, per soggetti in possesso dei seguenti requisiti alla data del 1o gennaio 2002: a) contribuente ultrasessantacinquenne che vive da solo in possesso esclusivamente di reddito derivante dalla abitazione principale e da pensione minima I.N.P.S. ovvero, avente nucleo familiare con altra persona in possesso dei medesimi requisiti di eta' e di reddito; b) contribuente portatore di handicap grave comportante una invalidita' pari al 100%; determinare che l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, venga considerata al fini I.C.I. come abitazione principale. (Omissis). 02X04295 Il comune di MATTIE (provincia di Torino) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 per mille per l'abitazione principale, del 5,5 per mille per tutti gli altri fabbricati ed i terreni edificabili; 3. di confermare in lire 200.000 pari ad Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta. (Omissis). 02X04296 Il comune di MEANA DI SUSA (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure: 5,5 per mille per l'abitazione principale e per le aree fabbricabili; 6,5 per mille per le altre tipologie di fabbricati. 3. di confermare in Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta. (Omissis). 02X04297 Il comune di MEDE (provincia di Pavia) ha adottato, il 19 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per quanto di competenza, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel territorio comunale per l'anno 2002 e le detrazioni come meglio specificato nell'allegato prospetto che e' parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; Aliquote anno 2002: aliquota ordinaria, 5,5 per mille; unita' immobiliare destinata ad abitazione principale e pertinenze, un box incluso, 5,5 per mille; unita' immobillari non adibite ad abitazione principale 6 per mille; unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale sfitte 7 per mille; unita' immobiliari non adibite ad abitazione principali locate in condizioni di sovraffollamento 7 per mille; terreni, 5 per mille; aree edificabili 7 per mille. Detrazioni anno 2002: detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale Euro 103,29. Ulteriori detrazioni: le ulteriori detrazioni di cui al presente prospetto sono concesse previa presentazione di apposita domanda da presentarsi all'ufficio tributi del comune di Mede, a condizione che i dichiaranti non possiedano altri immobili, in tutto il territorio nazionale, anche a titolo di usufrutto, ed a favore di persone e famiglie in particolare disagio economico - sociale proprietarie di immobili classificati nelle categorie A/3 - A/4 - A/5 - A/7 con reddito catastale fino a euro 51.645,69. ulteriore detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per le seguenti categorie di cittadini: A) Pensionati: 1. ulteriore detrazione di Euro 103,29 per pensionati con reddito imponibile ai fini I.R.PE.F. pari o inferiore a Euro 7.746,85 cadauno; 2. ulteriore detrazione di euro 77,47 a) Pensionati single con reddito imponibile ai fini I.R.PE.F. da euro 7.746,86 a euro 12.911,42; b) due pensionati con reddito imponibile ai fini I.R.PE.F. compreso tra euro 12.911,43 ed euro 15.493,71 complessivo. ulteriore detrazione di Euro 77,47 con redditi imponibili ai fini I.R.PE.F. del nucleo familiare fino a Euro 14.977,25, aumentati di euro 1.032,91 per ogni familiare a carico. ulteriore detrazione di Euro 51,65 con redditi del nucleo familiare compresi tra Euro 14.977,26 ed Euro 17.559,53 aumentati di Euro 1.032,91 per ogni familiare a carico. Per le seguenti categorie: B) Portatori di handicap con attestato di invalidita' civile; C) disoccupati per almeno sei mesi nel corso dell'anno 2001, regolarmente iscritti nelle liste di collocamento; D) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita' per almeno sei mesi nel corso del 2001; E) lavoratori dipendenti. Ulteriore detrazione di Euro 51,65 per lavoratori autonomi con redditi imponibili ai fini I.R.PE.F fino a Euro 10.845,59 aumentati di Euro 516,46 per ogni figlio minore a carico. famiglie di nuova formazione proprietarie di immobili classificati nelle categorie A/3 - A/4 - A/5 - A/7 con reddito catastale fino a Euro 51.645,69 ulteriore detrazione di Euro 152,35. (Omissis). 02X04298 Il comune di MELICUCCO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire che per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. sara' applicata nella misura del 6 per mille per la prima casa e del 7 per mille per la seconda casa, terreni ed altro. (Omissis). 02X04299 Il comune di MERCATO SARACENO (provincia di Forli-Cesena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille, nella misura del 5,5 per mille per le abitazioni principali, nella misura del 5,5 per mille per i garage categoria C/6, trattandosi di immobili diversi da abitazione, con esclusione di quelli non adibiti al servizio di proprie abitazioni, e con la detrazione per le abitazioni principali nella misura di Euro 113,62 secondo quanto consentito dalle leggi e nella misura del 4 per mille per i nuovi insediamenti produttivi artigianali ed industriali. (Omissis). 02X04290 Il comune di MERCENASCO (provincia di Torino) ha adottato, il 13 febbraio, e il 7 marzo 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, (omissis), per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del cinque per mille; di stabilire la detrazione per la prima casa in Euro 113,00. (Omissis). 02X04300 Il comune di MESENZANA (provincia di Varese) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di riconfermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille, con detrazione di Euro 103,29 per abitazione principale. (Omissis). 02X04301 Il comune di MEZZANEGO (provincia di Genova) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del sei per mille, con decorrenza dal 1o gennaio 2002; 2. di dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata in L. 200.000 (Euro 103,29). (Omissis). 02X04302 Il comune di MISSAGLIA (provincia di Lecco) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,8 per mille, dando atto che la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ammonta a Euro 104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02X04303 Il comune di MOENA (provincia di Trento) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura deI 5,5 per mille e l'aliquota del 4 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonche' di quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 2. di fissare in Euro 207,00. la detrazione di imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). 02X04304 Il comune di MOLINO DEI TORTI (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille con detrazione indifferenziata per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di Euro 103,29. (Omissis). 02X04305 Il comune di MOLISE (provincia di Campobasso) ha adottato, il 7 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata per tutti i fabbricati ed aree cadenti nel territorio comunale ed assoggettabili a tale imposta nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura minima dl legge, pari ad Euro 103,29. (Omissis). 02X04306 Il comune di MONGRASSANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002, nella misura unica del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata r.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente. Dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per l'abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Per i cittadini non residenti nel territorio dello Stato italiano, si considera direttamente adibita ad abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa , adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. Di dare atto che, ai sensi del comma 2, dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1962, n. 504 e relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11, delle legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo assicurativo. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 02X04307 Il comune di MONTALDO ROERO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 5 e il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille; (Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2002 la detrazione da applicare per gli immobili adibiti ad abitazione principale, compreso le pertinenze, in Euro 104,00 annui rapportati al periodo di durata di tale destinazione. (Omissis). 02X04308 Il comune di MONTALTO DELLE MARCHE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare, per l'anno 2002, nella misura del 6 per mille l'aliquota unica per i fabbricati e nella misura del 4 per mille l'aliquota ridotta per le aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). 02X04309 Il comune di MONTE URANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di non modificare per l'anno 2002 la struttura applicativa dell'imposta comunale sugli immobili, confermando le aliquote previste per l'anno 2001, in premessa dettagliatamente indicate, con il solo arrotondamento della detrazione per l'abitazione principale, stabilendola nell'importo di 155,00 euro; (Omissis). "... si propone di mantenere invariata per l'anno 2002 la struttura applicativa dell'imposta, confermando le aliquote previste per l'anno 2001, cosi' come di seguito indicato: aliquota base del 5,5 per mille; aliquota minima del 4 per mille per un periodo massimo di tre anni relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; aliquota agevolata ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/97 pari al 4 per mille, per la durata di tre anni, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nei centri storici, ovvero rivolti alla realizzazione di autorimesse o posti auto o all'utilizzo dei sottotetti; aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari destinate ad abitazione mantenute nella disponibilita' del proprietario e non locate; aliquota del 6 per mille per le unita' immobiliari locate, con contratto registrato alla data di scadenza di pagamento della prima rata di imposta. (Omissis). 02X04310 Il comune di MONTE VIDON COMBATTE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di stabilire, confermando quella gia' in vigore per l'anno 2001, in questo comune, per l'anno 2002, l'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) istituita dall'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dalle norme del Capo I del Titolo I del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, nell'aliquota del 6 per mille, in misura unica per tutto il territorio comunale, per le abitazioni principali e nel 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati e nella misura di L. 200.000 l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. di dare atto che l'aliquota si applica sulla base imponibile prevista dall'art. 5 del suddetto decreto legislativo ed e dovuta dai soggetti passivi individuati dall'art. 3 in misura unica sull'intero territorio comunale. (Omissis). 02X04311 Il comune di MONTECASSIANO (provincia di Macerata) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nella seguente misura: aliquota ordinaria: 6,5 per mille; abitazione principale e relative pertinenze: 5 per mille; detrazione abitazione principale e relative pertinenze: Euro 144,61. (Omissis). 02X04312 Il comune di MONTEFLAVIO (provincia di Roma) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare per l'anno 2002, nelle misura del 5,5 per mille, per tutti i soggetti passivi, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e la detrazione di Euro103,29 (L. 200.000) per abitazione principale. (Omissis). 02X04313 Il comune di MONTEGALLO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare per l'anno 2002, nelle misure che seguono, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: aliquota ordinaria: 7 per mille; abitazione principale: 5 per mille; detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: Euro 103,29. (Omissis). 02X04314 Il comune di MONTELLO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di adottare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: abitazione principale: 4,5 per mille; altri fabbricati: 5 per mille; terreni agricoli: 5 per mille; aree fabbricabili: 5 per mille. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo siano detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 (pari a L. 200.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di loro proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. (Omissis). 02X04315 Il comune di Montelupo Albese (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille rapportato al valore degli immobili. (Omissis). 02X04316 Il comune di MONTEMAGGIORE AL METAURO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per le motivazioni di cui in premessa per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente: 5 per mille relativamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 4 per mille per un periodo non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita', la costruzione o l'alienazione di immobili; 6 per mille per tutti gli altri immobili e soggetti passivi; 2. di confermare per l'anno 2002 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000; 3. di applicare limitatamente al pensionato solo con oltre sessantacinque anni di eta' alla data del 31 dicembre 2001, con reddito complessivo annuo non superiore a L. 11.000.000 (Euro 5.681,03) la detrazione di L. 300.000 anziche' di L. 200.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e purche' proprietario di una unica unita' immobiliare in tutto il territorio nazionale; 4. di dare atto che per usufruire delle agevolazioni inerenti le aliquote e/o detrazioni dovranno essere presentate al comune apposite comunicazioni e/o autocertificazioni ai sensi del regolamento per la disciplina dell'I.C.I. approvato con delibera consiliare n. 9 del 24 febbraio 1999. (Omissis). 02X04317 Il comune di MONTENERO VAL COCCHIARA (provincia di Isernia) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille. (Omissis). 02X04318 Il comune di MONTERCHI (provincia di Arezzo) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, ai sensi e per gli effetti della normativa e (omissis), le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 2002: a) aliquota ridotta del 4,65 per mille da applicare alle persone fisiche soggetti passivi ed ai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare (categorie catastali "A" esclusa "A10") direttamente adibita ad abitazione principale, e relative pertinenze, intendendosi per tali gli immobili categoria C/6; b) aliquota agevolata del 5,2 per mille per i nuovi immobili strumentali destinati ad insediamenti produttivi che incrementino l'occupazione, sulla base di un piano aziendale da sottoporre all'approvazione del comune ed a condizione che l'incremento occupazionale consista nell'ingresso di nuovi lavoratori o nell'assunzione di dipendenti precedentemente disoccupati; c) aliquota ordinaria del 6,7 per mille da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti lettere a) e b); 2. di confermare per l'anno 2002, nelle seguenti misure, l'importo della detrazione dall'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione: a) Euro 154,94 per anziani che versino nelle seguenti condizioni: ultrasessantenne che vive da solo con reddito annuo imponibile irpef non superiore a Euro 7.746,85 o che fa parte di un nucleo familiare composto da due ultrasessantenni con reddito non superiore a Euro 10.329,14 annuo; soggettivita' passiva all'I.C.I. per la sola abitazione principale e relative pertinenze nell'intero territorio nazionale; il fabbricato di cui trattasi sia classificato in una delle seguenti categorie catastali: A/3 - A/4 - A/5 - A/6. b) Euro 206,58 per le giovani coppie, intendendosi per tali quelle che hanno contratto matrimonio o che hanno costituito una convivenza legalmente riconosciuta nel corso dell'anno, con reddito imponibile irpef non superiore a Euro 25.822,84; c) Euro 103,29 per gli altri casi. (Omissis). 02X04319 Il comune di MONTEU ROERO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 19 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare e confermare quindi per l'anno 2002, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per tutti indistintamente gli immobili, nella misura del sei per mille; 2. di stabilire e di confermare per l'anno 2002, le seguenti misure di riduzione e determinazione d'imposta: tipologia degli immobili: immobili adibiti a prima casa; riduzione d'imposta: -; detrazione d'imposta L. 200.000. (Omissis). 02X04320 Il comune di MONTEVIALE (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1.a) per le persone fisiche soggetti passivi e i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per una pertinenza della stessa, di confermare l'aliquota del 5 per mille; 1.b) per le persone fisiche soggetti passivi e per gli immobili, comprese le aree fabbricabili, che non rientrano fra quelli di cui al precedente punto, di modificare l'aliquota dal sei per mille al 7 per mille; 1.c) per le persone fisiche soggetti passivi e i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per gli immobili sfitti, di confermare l'aliquota del sette per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968, autenticata, in cui deve dichiarare la data dell'inizio delle condizioni che rendono inabitabile o comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di riscostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data della quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontae, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per cui la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). 02X04321 Il comune di MONTORIO AL VOMANO (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) confermare per l'anno 2002 le aliquote diversificate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) determinate per l'anno 2001 e precisamente: 1) abitazioni principali: aliquota del 5,5 per mille; 2) altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli: aliquote del 6,5 per mille; b) confermare, altresi', in L. 200.000 pari a euro 103,29 l'importo della detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (Omissis). 1. concedere per l'anno 2002 l'aumento della detrazione per abitazione principale fino a Euro 245,32 a richiesta degli interessati da presentare entro il 31 luglio 2002, a pena di esclusione dal beneficio, alle seguenti categorie di cittadini come proposto dalla Giunta Municipale con atto n. 98 del 22 febbraio 2002: a) i contribuenti che hanno superato il sessantesimo anno di eta' e non siano in condizione lavorativa, con reddito annuale imponibile 2001 di tutti i componenti dello stato di famiglia anagrafico fino a L. 28.817.100 pari ad Euro 14.882,79 ovvero tre volte il minimo l.N.P.S.; b) la seconda categoria e' quella dei portatori di handicap psicofisico con attestato di invalidita' civile, con reddito annuale sempre redatto sullo stato di famiglia, uguale a quanto detto sopra; c) la terza categoria rientrante e' quella di famiglia dove si ha la presenza nello stato di famiglia di portatori di handicaps di persone anziane non autosufficienti con invalidita' riconosciuta al 100x100, sempre con il reddito suindicato, elevato di due milioni e mezzo pari ad Euro 1.291,14 per ogni persona invalida o non autosufficiente; (Omissis). 02X04322 Il comune di MORLUPO (provincia di Roma) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermae come segue, per l'anno 2002, le aliquote I.C.I., (omissis): abitazione principale = 4 per mille; altri immobili = 6 per mille. Nonche' le detrazioni di euro 103, 29 per le abitazioni principali e di euro 154,94 per quelle principali il cui possessore sia titolare di solo reddito di pensione sociale. (Omissis). 02X04323 Il comune di MORNAGO (provincia di Varese) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, da applicarsi per l'anno 2002, nelle seguenti misure: 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale (comprese le sue pertinenze, ancorche' iscritte distintamente in catasto); 4 per mille per i terreni; 6 per mille per tutti gli altri fabbricati diversi dall'abitazione principale. 2. di far risultare che viene determinata in Euro 104,00 la detrazione per gli immobili di abitazione principale. (Omissis). 02X04324 Il comune di MOROZZO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 16 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. L'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 e' fissata nella misura unica del 6 per mille; 2. riguardo alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, la detrazione e' fissata in L. 200.000, pari ad Euro 103,29. (Omissis). 02X04325 Il comune di NAVE SAN ROCCO (provincia di Trento) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di approvare la seguente proposta di deliberazione: 1. determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo comune nell'anno 2002, nella misura unica del cinque per mille ed in Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; (Omissis). (Omissis). (Omissis). 02X04326 Il comune di NESPOLO (provincia di Rieti) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. per tutto il territorio comunale, con effetto dal 1o gennaio 2002 nella misura del 6 per mille; 2. Di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,30 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. (Omissis). 02X04327 Il comune di NIBBIANO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. nel rispetto degli equilibri di bilancio, di mantenere invariate per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura di seguito specificata: 5 per mille per abitazione principale e relative pertinenze (box, cantine); 6,5 per mille per gli altri fabbricati e per le aree edificabili. 2. di determinare la detrazione per la prima casa in Euro 103,29. (Omissis). 02X04328 Il comune di NIBBIOLA (provincia di Novara) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: a) 5 per mille per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanatori a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; b) 5,8 per mille per altre unita' immobiliari; c) 5 per mille per terreni agricoli; d) 6 per mille per aree edificabili; e) riduzione imposta al 50 per cento per aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inabitabili; f) riduzione imposta al 50 per cento per aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico nel centro storico; le aliquote di cui alla lettera e) ed f) sono da applicarsi limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5 della citata legge n. 449/1997. g) 5 per mille per aliquota agevolata proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi "tipo". 2. di determinare per l'anno 2002 in Euro 105,00 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02X04329 Il comune di NOCI (provincia di Bari) ha adottato, il 20 febbraio 2002-4 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) Di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote di imposta: abitazione principale aliquota 5 per mille; altri immobili ed aree fabbricabili aliquota 6,25 per mille; Euro 144,61 per detrazione abitazione principale. (Omissis). 02X04330 Il comune di NOICATTARO (provincia di Bari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Aliquota ordinaria del 6 per mille per tutti gli immobili; aliquota ridotta del 5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, con annesse pertinenze (box o garage o posto auto, soffitta, cantina che siano ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione); aliquota ridotta del 5 per mille per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale concessa a parenti in linea retta entro il primo grado con comodato d'uso gratuito trascritto all'ufficio dell'entrate competente; aliquota ridotta del 5 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998; aliquota del 7 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione per almeno due anni (art. 2 comma 3 legge n. 431/1998) o tenuti a disposizione. (Omissis). dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale concessa a parenti in linea retta entro il primo grado con comodato d'uso gratuito trascritto all`ufficio dell'entrate competente sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29. La predetta detrazione e' cumulativa e spetta al comodante anche qualora lo stesso usufruisca gia' dell'aliquota ridotta e della detrazione quale abitazione principale; dall'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibiti ad abitazione principale ed occupate direttamente da contribuenti, titolari di pensione sociale, assegno sociale o minimo previdenziale I.N.P.S., che alla data del 1o gennaio 2002, abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta' per gli uomini ed il cinquantacinquesimo anno di eta' per le donne, il cui reddito del proprio nucleo familiare, sia costituito esclusivamente dai predetti emolumenti e da quello dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuali pertinenze annesse (garage, posto auto, cantinole) sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 258,23". 02X04331 Il comune di NOVIGLIO (provincia di Milano) ha adottato, il 30 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'esercizio 2002, l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nelle misure gia' applicate con riferimento all'esercizio finanziario 2001, vale a dire: aliquota ordinaria del 6 per mille; detrazione di Euro 103,29 (pari a L. 200.000) per le unita' abitative condotte a titolo di abitazione principale e pertinenze; aliquota del 7 per mille per i soli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze (cantine, garage, etc...) non condotte a titolo di abitazione principale; aliquota del 6 per mille per i terreni agricoli; aliquota del 7 per mille per le aree edificabili. (Omissis) 02X04332 Il comune di NOVOLI (provincia di Lecce) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002, nella misura unica del 5,5 per mille per la prima casa e del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili; 2. fissare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di euro 103,30 02X04333 Il comune di OCCHIOBELLO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 25 gennaio e 26 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'esercizio finanziario 2002 suI territorio comunale, nelle seguenti misure: 5,2 per mille aliquota ridotta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte dei soggetti passivi - persone fisiche e soci di cooperative a proprieta' indivisa - residenti nel comune di Occhiobello, e sue pertinenze come identificate nel regolamento comunale per applicazione dell'I.C.I., limitatamente a una per abitazione principale; 6,5 per mille aliquota differenziata per aree fabbricabili; 7 per mille aliquota differenziata per alloggi non locati o tenuti a disposizione (di fatto non utilizzati); (Omissis). 2) di stabilire, per l'esercizio finanziario 2002 l'aumento della detrazione d'imposta a Euro 180,760 ai sensi del punto 3, comma 55, art. 3 della legge n. 662/1996 sull'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e rapportata al periodo dell'anno durante il quale di protrae tale destinazione, per il soggetto passivo avente la seguente condizione socio-economica: possesso in via esclusiva a titolo di proprieta' usufrutto o altro diritto relae, dell'unica unita' immobiliare direttamente adibita ed abitazione principale e relative pertinenze; godimento di un reddito complessivo imponibile lordo dell'intero "nucleo familiare anagrafico" per l'esercizio precedente a quello a cui si riferisce l'imposta dovuta pari a: Euro 4.960,93 nucleo familiare anagrafico di n. 1 componente; Euro 3.098,74 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare anagrafico. Il reddito e' determinato dalla sommatoria lorda di tutti i redditi di ogni singolo componente il "nucleo familiare anagrafico" compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva se superiore a Euro 1032,91 ed escluso il reddito derivante dall'unita' abitativa adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. I contribuenti aventi diritto all'elevazione della detrazione d'imposta da Euro 103,291 a Euro 180,760 dovranno presentare specifica domanda all'ufficio I.C.I. dell'ente entro il termine del 30 giugno 2002 allegando alla domanda copia dell'autodichiarazione denominata "Indicatore della situazione economica equivalente" a comprova dei requisiti sopra indicati. (Omissis). 02X04334 Il comune di ODOLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 22 gennaio, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, da applicare in questo comune per l'anno 2002 nelle misure gia' vigenti nell'esercizio 2001, determinando quindi come segue: nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 5 per mille; per tutti gli altri casi 6 per mille. 2. di confermare, per l'anno 2002, la detrazione dall'imposta dovuta sugli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura di L. 500.000=, rapporta al periodo dell'anno durante il quale sussiste la destinazione ad abitazione principale e fino a concorrenza dell'imposta dovuta. (Omissis). 02X04335 Il comune di OGLIANICO (provincia di Torino) ha adottato, il 19 gennaio e 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'abitazione principale, nella misura del 6 per mille aliquota per gli altri immobili (pertnenze, seconda casa e terreni). 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., nella misura di Euro 129,11 (L. 250.000). (Omissis) 02X04336 Il comune di OLGIATE MOLGORA (provincia di Lecco) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote per l'I.C.I. e precisamente: aliquota ridotta 5,5 per mille da applicare alle abitazioni principali, intese ai sensi art.8 d.lgs. n. 504/1992, ed alle proprie pertinenze quali i garage, i box, i posto auto, le soffitte, le cantine, che sono asserviti all'abitazione principale ed utilizzati esclusivamente dal proprietario o titolare di diritto di godimento o della sua famiglia. Sono altresi' considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito ed utilizzate, quale abitazione principale da: parenti in linea retta entro il primo grado, parenti il linea collaterale entro il secondo grado purche' gli stessi vi abbiano stabilito la propria residenza. Entro il 20 dicembre di ciascun anno gli interessati dovranno presentare idonea dichiarazione attestante l'esistenza della condizione per fluire delle agevolazioni sopra previste. Aliquota ordinaria 6 per mille da applicare sugli immobili diversi da quelli di cui dell'aliquota ridotta; Aliquota 6,5 per mille per le abitazioni e relative pertinenze (quali i garage, i box, i posti auto, le soffitte, le cantine che sono asserviti all'abitazione) non locate; Aliquota 6,5 per mille per le abitazioni e relative pertinenze (quali i garage, i box, i posti auto, le soffitte, le cantine, che sono asserviti all'abitazione) ad uso seconda casa. 2. di determinare la detrazione I.C.I. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in Euro 118,79. 3. di concedere per l'anno 2002 la detrazione d'imposta I.C.I. di Euro 258,23 per l'abitazione principale nei confronti dei contribuenti che versano in condizioni disagiate e che siano in possesso di tutti i requisiti qui sotto riportati: a) possesso di un limite massimo complessivo di reddito di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico fissato in Euro 11.362,05, compresi i redditi esenti da imposta (pensioni di guerra, pensioni sociali) e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta piu' Euro 826,33 per ogni persona a carico; b) appartenenti ad una delle seguenti categorie: pensionati, coniugi a carico dei pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, invalidi civili con invalidita' accertata pari o superiore al 75%, disoccupati per almeno sei mesi nell'anno 2001, lavoratori posti in cassa integrazione per almeno sei mesi nel 2001; c) possesso da parte del contribuente a titolo di proprieta', uso, usufrutto o abitazione del solo appartamento abitato (ed eventuale un posto garage o un posto auto annesso all'abitazione principale) su tutto il territorio nazionale. 4. di stabilire che l'applicazione del beneficio di cui al punto "3" e' subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano a titolo di proprieta', di usufrutto, uso o abitazione nessun'altra proprieta' immobiliare. 5. di escludere dall'agevolazione di cui al punto "3" gli immobili classificati in categoria A/I, A/7, A/8, A19. 6. Di determinare i seguenti criteri applicativi per usufruire della detrazione I.C.I. di Euro 258,23: a) il contribuente deve presentare la richiesta (autocertificazione) nella quale deve dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto di detrazione di Euro 258,23; b) la richiesta (autocertificazione) in carta libera, dovra' essere inviata tramite lettera raccomandata entro il termine di versamento della seconda rata l.C.I. dell'anno 2002 al servizio tributario del comune di Olgiate Molgora oppure consegnata a mano al servizio tributario entro lo stesso termine di cui sopra. Nel primo caso fara' fede la data di invio della raccomanda, nel secondo caso il timbro dell'ufficio protocollo del comune; c) l'amministrazione comunale si riserva di chiedere la documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato, nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal d.lgs. n. 504/1992. 7. di dare atto che da una verifica riscontrata a seguito delle domande presentate nell'anno precedente, si prevede che i soggetti aventi diritto alla detrazione di Euro 258,23 sull'abitazione principale saranno all'incirca 50, per cui una probabile minore entrata derivante dalla concessione della ulteriore detrazione I.C.I. potra' essere compensata con eventuali nuovi utenti I.C.I. 02X04337 Il comune di ORIOLO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota del 6 per mille con la detrazione di L. 250.000 per l'abitazione principale e per tutte le categorie. 02X04338 Il comune di ORTEZZANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 9 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di determinare nella misura unica del 5,5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare, per l'anno 2002, nel territorio del comune di Ortezzano. La detrazione dall'I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata nella misura di Euro 103,29 (L. 200.000); (Omissis). 02X04339 Il comune di OZEGNA (provincia di Torino) ha adottato, il 19 dicembre 2001 e il 22 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di riconfermare per l'anno 2002 quale aliquota base per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) il 5,5 per mille; di determinare, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000, in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2002, ai fini del calcolo dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. (Omissis). 02X04340 Il comune di PADERNO FRANCIACORTA (provincia di Brescia) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 5 per mille, si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di ususfrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata; b) aliquota del 5 per mille per tutti gli immobili ad accezione dei fabbricati classificati nel gruppo catastale C2, C3, C4 e C5 e nel gruppo "D" per i quali l'aliquota viene determinata nella misura del 6,5 per mille; c) terreni agricoli: 5 per mille: d) aree edificabili: 5 per mille. 2. di determinare per l'anno 2002 in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02X04341 Il comune di PAGAZZANO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, nelle seguenti misure: a) aliquota di ordinaria applicazione nella misura del 4,5 per mille; b) aliquota del 7 per mille per alloggi non locati, considerando tali gli alloggi di cui all'art. 4 - regolamento comunale approvato con delibera del consiglio comunale n. 54 del 29 ottobre 1998; 2. di confermare la riduzione del 50% dell'imposta per fabbricati dichiarati inagibili od inabitati e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile, il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 3. di confermare in Euro 103,291, la detrazione per abitazione principale; 4. di applicare la detrazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 2 - regolamento comunale - all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; il soggetto interessato puo' attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richiesta per la fruizione della detrazione per abitazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva; 5. di confermare l'elevazione della detrazione per abitazione principale a Euro 154,937 (e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta) per i contribuenti in possesso di abitazione principale con reddito catastale non eccedente Euro 77.468,53486 e non proprietari di altri beni immobili e che si trovano in una delle seguenti situazioni di particolare disagio economico-sociale: a) tre figli, tutti minori; b) handicap riconosciuto di uno dei componenti il nucleo familiare; c) famiglia di ultrasessantacinquenni con reddito di pensione minima. (Omissis). 02X04342 Il comune di PAGO VEIANO (provincia di Benevento) ha adottato, l'11 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica deI 5 per mille. (Omissis). 02X04343 Il comune di PALUZZA (provincia di Udine) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille l'aliquota per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione da applicare all'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale deI soggetto passivo. (Omissis). 02X04344 Il comune di PASTURO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di approvare per l'anno 2002 la regolamentazione dell'imposta I.C.I. come di seguito riportato: aree fabbricabili: 6 per mille; terreni agricoli: esenti ai sensi art. 7, comma I, lettera h), decreto legislativo n. 504/1992; fabbricati: immobili diversi da abitazioni: 6 per mille; realizzati per vendita e non venduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalentemente della attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili: 6 per mille; abitazione principale: 5 per mille; in aggiunta alla principale: 6 per mille; alloggi non locati: 6 per mille. Il comune di Pasturo non intende avvalersi della possibilita' offerta agli enti senza scopi di lucro prevista all'ultimo periodo del comma 2 art. 6, legge n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996. Il comune di Pasturo considera come abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati in via permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata. Detrazione d'imposta per l'anno 2002: Euro 103,29 per l'abitazione principale. (Omissis). 02X04345 Il comune di PATERNO CALABRO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di fissare al 6 per mille, per l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, adeguata a tale percentuale per l'anno 1998 e confermata per il 1999, 2000 e 2001; 3. di confermare che, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02X04346 Il comune di PEROSA ARGENTINA (provincia di Torino) ha adottato, il 22 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di stabilire nel 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per questo comune e per l'anno 2002, con la riduzione al 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo con la detrazione di Euro 103,29. (Omissis). 02X04347 Il comune di PETRELLA SALTO (provincia di Rieti) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002, nella misura unica del 6,5 per mille; 2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, in misura unica, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui alla presente si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; (Omissis). 02X04348 |
| Il comune di PIAN DI SCO' (provincia di Arezzo) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 in Euro 103,29 la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale del soggetto; 2. di stabilire, per l'anno 2002 e a riconferma dello scorso anno le seguenti aliquote I.C.I.: A) aliquota ordinaria: 7 per mille; B) abitazione principale: aliquota 5,25 per mille. Fatte salve le determinazioni consiliari in ordine a riduzioni per le fasce piu' deboli da disporre con procedura regolamentare; 3. di dare atto che il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili dispone, fra l'altro, la estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali. (Omissis). 02X04349 Il comune di PIANA DEGLI ALBANESI (provincia di Palermo) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria l.C.I. al 6 per mille; 2. di fissare per l'anno 2002, nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02X04350 Il comune di PIASCO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare nella misura del 5,95 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002; di fissare, contestualmente, in ossequio alle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, commi dal 48 al 59, e nel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, le sotto elencate agevolazioni: 1) l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15; 2) l'aliquota viene fissata nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita', la costruzione e l'alienazione di immobili; 3) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente. Viene considerata adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Nella fattispecie, prevista al punto 3), terzo capoverso, l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare viene ridotta al 50%. (Omissis). 02X04351 Il comune di PIEDIMULERA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille, con detrazione per la prima abitazione di Euro 103,29. 2. di stabilire per l'anno 2002, nella misura agevolata del 2 per mille l'aliquota I.C.I. da applicarsi nei confronti dei soggetti e degli interventi indicati all'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dandosi atto che detta agevolazione si applica per tre anni da quello dell'inizio dei lavori. (Omissis). 02X04352 Il comune di POGGIO BUSTONE (provincia di Rieti) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille, con effetto dal 1o gennaio 2002,da applicarsi sulle rendite catastali degli immobili cosi' come gia' rivalutate nel 1997 del 5% e del 25% dei redditi dominicali dei terreni e di stabilire altresi' la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nell'importo di lire 200.000; di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dei predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 02X04353 Il comune di Pogno (provincia di Novara) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) che saranno applicate in questo comune determinandole nella misura seguente: aliquota 5,7 per mille con detrazione di Euro 103,29 per l'abitazione principale; aliquota del 6,5 per mille per gli immobili diversi dalla abitazione principale o per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; aliquota 7 per mille per gli immobili sfitti. (Omissis). 02X04354 Il comune di PONTASSIEVE (provincia di Firenze) ha adottato, il 24 gennaio 2002 e 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni da applicare per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 risultano cosi' definite: aliquote: aliquota agevolata per abitazione principale del 5,5 per mille; aliquota ordinaria del 7 per mille per ogni altro immobile (terreni e fabbricati) cui non sia applicabile l'aliquota agevolata. Detrazioni per l'abitazione principale: detrazione ordinaria pari a Euro 103,29 (lire 200.000) annue cosi' come definita dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 neI testo modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; detrazione agevolata elevata a Euro 335,70 (lire 650.000) annue, cosi' come consentito dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 662/1996 e poi integrato dall'art. 58, comma 3 deI decreto legislativo n. 446/1997, limitatamente ai casi in cui si verifichino le seguenti contemporanee condizioni: che l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sia l'unica per il quale il contribuente e/o gli altri componenti il nucleo familiare siano soggetti d'imposta; che l'iscrizione dell'unita' immobiliare al catasto edilizio urbano sia in una delle categorie catastali comprese fra A/2 e A/5; che il reddito imponibile dell'anno 2001 riferito al nucleo familiare del contribuente cosi' come risultante dai registri anagrafici sia pari o inferiore al minimo vitale come risultera' da apposito atto per l'erogazione dei servizi sociali per l'anno 2002 aumentato del 50%. Altre agevolazioni: l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che la stessa non risulti locata; l'aliquota agevolata del 5,5 per mille e' applicata anche alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori e figli) che vi abbiano stabilito la propria residenza, cosi' come intesa ai fini anagrafici, e vi abbiano la loro effettiva dimora; i limiti entro i quali deve esse contenuto il reddito per beneficiare della maggiore detrazione di Euro 335,70 (lire 650.000) per l'abitazione principale e' raddoppiato per i nuclei familiari nei quali siano presenti persone riconosciute portatrici di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 e s.m.i. (Omissis). 02X04355 Il comune di PONTELONGO (provincia di Padova) ha adottato, il 26 febbrio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare la stessa aliquota del 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e le loro pertinenze cosi' come sono state individuate nel comma 3 del regolamento comunale che disciplina l'I.C.I. (le cosiddette "pertinenze" - garage, cantine, box, ecc. - anche se non accatastate in modo unitario con l'abitazione principale sono considerate parti integranti della stessa); 2. di applicare la detrazione di euro 124,00 per gli immobili adibiti ad abitazione principale e, quando l'importo della detrazione non trova totale capienza nell'abitazione principale, va computata anche nella parte di imposta dovuta per le pertinenze; 3. di determinare l'aliquota dello 6,5 per mille per tutti gli altri immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) che non rientrano nel punto a) (abitazione principale e sue pertinenze); 4. di confermare, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del suddetto regolamento comunale l'aliquota del 3 per mille per i terreni agricoli su cui sono state messe a dimora una quantita' di essenze arboree pari ad almeno il 5% del terreno agricolo posseduto, come riconoscimento del miglioramento ambientale e paesaggistico a vantaggio di tutta la comunita'; 5. di dare atto che il limite di esenzione dei versamenti e dei rimborsi, determinato con il regolamento comunale in lire 20.000 (comma 5 - art. 7 ed art. 7 bis) a seguito della conversione con la nuova moneta ammonta ad euro 10,33; 6. di confermare anche per l'anno 2002 la riscossione diretta dell'imposta mediante: a) apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale; b) versamento anche presso la tesoreria comunale della Banca Popolare Antoniana Veneta - filiale di Pontelongo, quando gli importi che superino la somma Euro 1033,00. (Omissis). 02X04356 Il comune di POPPI (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questa comune, con effetto dal 1o gennaio 2002: a) 7 per mille per aree fabbricabili ed immobili adibiti ad abitazioni posseduti in aggiunta all'abitazione principale per i quali non risulti stipulato un regolare contratto di locazione, comodato od uso gratuito di durata non inferiore ai dodici mesi nell'anno solare a persone effettivamente dimoranti; b) 6 per mille per la restante tipologia di fabbricati. (Omissis). 02X04357 Il comune di PORTO EMPEDOCLE (provincia di Agrigento) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Confermare, con effetto dal 1o gennaio 2002, le seguenti aliquote, per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: aliquota ordinaria, nella misura del 6 per mille; aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari, adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili, aliquota del 6 per mille per le seconde abitazioni e le pertinenze, nonche' per i terreni fabbricabili; aliquota del 6 per mille per le abitazioni non locate; aliquota dell'1 per mille per i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari di interesse artistico o architettonico, localizzate nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto. L'aliquota e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori; fissare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di euro 103,29 ed aumentare la stessa a euro 129,12 per i soggetti passivi appartenenti ad una delle seguenti categorie di particolare disagio economico e sociale: 1) pensionati con reddito imponibile ai fini I.R.PE.F. del nucleo familiare fino a euro 10.845,60 piu' euro 1032,91 per ognipersonaa carico; 2) portatori di handicap con reddito annuale imponibile ai fini I.R.PE.F. del nucleo familiare fino ad euro 10.845,60 piu' euro 1.032,91 per ogni persona a carico; nel caso di presenza, nei nuclei familiare suddetti di portatori di handicap, di persone anziane non autosufficienti o invalidi, a carico del contribuente, l'aumento del reddito e' elevato per ogni persona a carico da euro 1.032,91 a euro 1.549,37. Si escludono dalla maggiorazione della detrazione di euro 129,12 tutte le unita' immobiliari classificate in catasto nelle seguenti categone A/1 (abitazioni signorili); A/7 (abitazioni in villini); A/8 (abitazioni in ville). (Omissis). 02X04358 Il comune di PORTO PALO DI CAPO PASSERO (provincia di Siracusa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) nella misura del cinque per mille da applicare alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; b) nella misura del sei per mille da applicare a tutti gii altri immobili; cosi' come da relazione del responsabile dell'area economico finanziaria allegata al presente provvedimento sotto la lettera A) costituendone parte integrante e sostanziale; 2. di stabilire, ai sensi e per gli effetti del comma 55, dell'art. 3, della legge n. 662/1996. come modificato dall'art. 58 comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 146, che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02X04359 Il comune di POZZILLI (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, da applicarsi in questo comune per l'anno 2002, nella misura del 4,7 per mille; Di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in lire 200.000 pari a Euro 103,29. (Omissis). 02X04360 Il comune di POZZOLENGO (provincia di Brescia) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). A - aliquota ordinaria: 7 per mille; B - aliquota ridotta del 4,5 per mille per: 1) le unita' immobiliari adibite a prima casa comprese le pertinenze dell'abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento dimora abitualmente; 2) gli immobili e relative pertinenze dati in uso dal proprietario ai propri familiari fino al primo grado di parentela, come previsto daIl'art. 4 del vigente regolamento; 3) unita' immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; C - aliquota ridotta del 6,6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni che rientrano nelle seguenti categorie: cat. A/10 (nuova cat. T/7); cat. B (nuova cat. P - V/4 - T/2); cat. C/1 (T/1), C/2, C/3 (T/2), C/4 (T/3), cat. C/6 (R/4 se non rientra tra le pertinenze della abitazione principale), C/7 (T/2); cat. D/1 (Z/1), D/2 (Z/4), D/3 (Z/5), D/4 (V/5), D/6 (V/6), D/7 (Z/1), D/8 (Z/2); D - aliquota agevolata deI 3,5 per mille per le seconde case e 2,5 per mille per le prime case, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di' unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici; l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' inimobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio lavori e che la concessione dell'aliquota agevotata e' subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata documentazione comprovante l'inizio lavori; E - detrazione per la prima casa: Euro 104,00. (Omissis). 02X04361 Il comune di PRALORMO (provincia di Torino) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - l.C.I. aI 5 per mille con detrazione per abitazione principale pari ad Euro 103,29. (Omissis). 02X04362 Il comune di PRATA D'ANSIDONIA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002. (Omissis). 02X04363 Il comune di PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (provincia di Avellino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, in esecuzione all'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992. (Omissis). 02X04364 Il comune di RIVA VALDOBBIA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Delibera Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione secondaria; Euro 154,94 la detrazione per le unita' immobiliari adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02X04365 Il comune di RIVAROLO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 5 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di far proprio l'atto di giunta comunale n. 19 del 31 gennaio 2002 fissando, per l'anno 2002, la seguente struttura complessiva dell'imposta comunale sugli immobili: Aliquota ordinaria 7 per mille; Aliquota ridotta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 5,5 per mille; Detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione da parte del soggetto passivo per le fattispecie consentite Euro 104,00. 2. di dare atto che nel caso in cui la detrazione spettante non fosse totalmente utilizzata per l'abilitazione principale, la parte residua potra' essere scontata sulle pertinenze, purche' durevolmente asservite alla stessa, anche se distintamente iscritta in catasto. (Omissis). 02X04366 Il comune di RIVE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 17 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: Abitazione principale, aree fabbricabili, terreni agricoli, altri fabbricati - aliquota unica 5 per mille. (Omissis). 02X04367 Il comune di ROCCA GRIMALDA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). approvare per il 2002 le seguenti aliquote I.C.I.: abitazione principale: 5,5 per mille; pertinenze abitazione principale: 5,5 per mille; ogni altro immobile oggetto passivo: 6,5 per mille; detrazione per abitazione principale L. 200.000 (Euro 103,29). (Omissis). 02X04368 Il comune di ROCCAPIEMONTE (provincia di Salerno) ha adottato, il 17 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare, come approva, per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. cosi' articolate: 5 per mille per l'abitazione principale; usufruisce dell'aliquota del 5 per mille e della detrazione prima casa, anche l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado; 6 per mille per tutti gli altri immobili; detrazione prima casa Euro 103,29; aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari di immobili che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero rivolti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 6 bis del regolamento ICI; aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari dei locali all'interno del centro antico, dati in locazione, comando o altro, finalizzati a nuove iniziative imprenditoriali promosse da giovani (18-32 anni) o donne ai sensi del regolamento attuativo della legge n. 215/1992, il tutto risultante da un contratto redatto in forma scritta e registrato. (Omissis). 02X04369 Il comune di ROLO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: aliquota abitazione principale e pertinenze 5 per mille; aliquota altri immobili 6,8 per mille; dando atto che sull'imposta dovuta per abitazione principale si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 pari ad Euro. 103,29 (art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo sostituito dal comma 55, art. 3 legge n. 662/1996). (Omissis). 02X04370 Il comune di ROMANO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 22 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Ai fini della prevista pubblicazione si comunica che questo comune in materia di aliquota e detrazione I.C.I. ha stabilito quanto appresso: 1. aliquota I.C.I.: 5,5 per mille; 2. detrazione per abitazione principale: L. 250.000 (Euro 129,115). (Omissis). 02X04371 Il comune di ROMANO D'EZZELINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002, come segue: a) aliquota ridotta del 5,5 per mille sui fabbricati urbani destinati ad abitazione principale e sulle unita' immobiliari equiparate cosi' come definite all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 4 del regolamento comunale I.C.I.; b) aliquota ordinaria 6 per mille per i fabbricati diversi da quelli previsti dalla precedente lettera a), per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili; 2. per l'abitazione principale e relative pertinenze, cosi' come definite dall'art. 4, commi 1 e 2, del regolamento comunale I.C.I., in luogo della riduzione dell'imposta prevista dal comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996, si applica per l'anno 2002 la detrazione annuale di Euro 136,00. (Omissis). 02X04372 Il comune di ROMANO di LOMBARDIA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune, nella misura del 5 per mille; (Omissis). 2. di confermare, altresi', per l'anno 2002 l'aumento a Euro 139,44 (" 270.000) della detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale per i soggetti passivi dell'imposta che si trovino contemporaneamente nelle seguenti due condizioni: a) reddito familiare derivante esclusivamente da pensione e che non superi l'importo di due pensioni integrate INPS (nel reddito familiare cosi' calcolato non si tiene conto ovviamente del reddito derivante dall'abitazione tassata); b) possesso solo ed esclusivamente di abitazione principale appartenente ad una delle seguenti categorie catastali: A/2 abitazione di tipo civile; A/3 abitazione di tipo economico; A/4 abitazione di tipo popolare; A/5 abitazione di tipo ultrapopolare; A/6 abitazione di tipo rurale; 3. di assimilare all'abitazione principale, ai fini del riconoscimento della relativa detrazione, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02X04373 Il comune di RONCOBELLO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 7 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille; 2. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille e la detrazione per l'abitazione principale pari a Euro 113,62. (Omissis). 02X04374 Il comune di ROSASCO (provincia di Pavia) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili - I.C.I. - come segue: 7 per mille per tutte e categorie di immobili; 5 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 6 per mille per gli alloggi locati con contratto registrato. 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di Euro 130,00. (Omissis). 02X04375 Il comune di ROSOLINA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 19 e 28 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 relativamente all'imposta comunale sugli immobili, le aliquote e la detrazione per l'abitazione principale, deliberate con atto di C.C. n. 09 del 17 febbraio 2000, in vigore dal 1o gennaio 2000 e riconfermate per l'anno 2001 con atto del C.S. n. 18 del 1o marzo 2001, come di seguito specificate: a) aliquota del 7 per mille per i fabbricati non destinati ad abitazione principale e per le aree fabbricabili; b) aliquota del 4 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione principale e per le relative pertinenze (C6 e C7) direttamente asservite; c) aliquota del 4 per mille per i terreni agricoli; d) detrazione dall'imposta dovuta per abitazione principale Euro 154,94. (Omissis). 02X04376 Il comune di ROTZO (provincia di Vicenza) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) aliquota ridotta per l'abitazione principale dei residenti, loro pertinenze ed accessori, 5,5 per mille; b) aliquota per alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale (seconde case) e loro pertinenze ed accessori 6,5 per mille; c) aliquota per immobili diversi dalle abitazioni 6,5 per mille; d) aliquota per aree fabbricabili 6,5 per mille. 2. di determinare, inoltre, che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detraggono L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). 02X04377 Il comune di ROURE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille senza differenziazioni in relazione alle varie fattispecie contributive esistenti sul territorio, fatta eccezione per quanto stabilito al punto 4) del presente provvedimento; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione relativa all'abitazione principale; 3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/92, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/96, l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni. (Omissis). 02X04378 Il comune di ROVATO (provincia di Brescia) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Aliquota ridotta: 4 per mille; Aliquota ordinaria: 6 per mille; Aliquota diversificata: 7 per mille; Detrazione per abitazione principale: Euro 103,29. (Omissis). 02X04379 Il comune di RUFFANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Aliquota ordinaria: 6 per mille; Aliquota ridotta: 5 per mille. 2. disporre che l'aliquota ridotta sia applicata alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo nonche' alle seguenti ulteriori fattispecie: le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che non siano locate; le unita' imniobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini non residenti nel territorio dello stato, a condizione che non risultino locate; le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc.) purche' ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte in catasto; gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) e gli alloggi posseduti dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, a condizione che siano adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo. 3. determinare in Euro 130,00 L. 251.715 la detrazione d'imposta da applicare per l'anno 2002 ai sensi dell'art. 8, comma 2, decreto legislativo 504/1992. (Omissis). 02X04380 Il comune di S. GIOVANNI A PIRO (provincia di Salerno) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Stabilire che per l'esercizio finanziario 2002 le aliquote I.C.I. siano applicate come segue: prime, seconde case ed altri immobili dei residenti nel comune di San Giovanni a Piro 5,5 per mille; qualsiasi immobile posseduto a qualsiasi titolo dai non residenti nel Comune di San Giovanni a Piro 7 per mille. Stabilire che la detrazione per la prima casa ammonti a Euro 103,29. (Omissis). 02X04381 Il comune di S. GREGORIO DA SASSOLA (provincia di Roma) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Di stabilire le seguenti norme ordinamenti per l'applicazione dell'I.C.I. - aliquota comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002: a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nei Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6 per mille; b) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano tra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1: 6 per mille; c) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti non locati: 6 per mille; d) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille; e) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da Enti ed organizzazioni senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 decreto legislativo n. 504/92, compresi nelle seguenti tipologie: organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel reqistro istituito dalle regioni: 6 per mille; cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 581, iscritte nell'albo regionale: 6 per mille; f) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano tra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille. 2. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51, 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. L'imposta a' ridotta dei cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati. limitatamente al periodo dell'anno durante ii quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutive ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente. 4. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). 02X04382 Il comune di S. NAZARIO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote l.C.I. secondo lo schema sotto riportato e per le ragioni esposte in premessa. come segue:
Tipo di immobile Aliquota 2001 Aliquota 2002 Abitazione principale 5 per mille 5 per mille Altri immobili di proprietà 6 per mille 6 per mille Aree fabbricabili 6 per mille 6 per mille Detrazione unica per abita- zione principale Euro 103,29 annui Euro 103,29 annui
(Omissis). 02X04383 Il comune di SABAUDIA (provincia di Latina) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Abitazioni principali e sue pertinenze (art. 4 regolamento I.C.I.), 5 per mille; Immobili diversi dall'abitazione principale, 6 per mille; Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, imposta ridotta al 50%; Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo e prevalente dell'attivita' la costruzione ed alienazione degli immobili, 5 per mille; Detrazione abitazione principale Euro 154,94. (Omissis). 02X04384 Il comune di SALTARA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) 4,5 per mille - per le unita' immobiliari possedute a titolo di abitazione principale; b) 7 per mille - per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale. 2. di dare atto che l'importo della detrazione sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' pari a L. 200.000 come stabilito dall'art. 3 comma 55, della legge n. 662/96. (Omissis). 02X04385 Il comune di SALTRIO (provincia di Varese) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). ha fissato l'aliquota del 5,5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 e la detrazione in Euro 103,29. (Omissis). 02X04386 Il comune di SAN BARTOLOMEO AL MARE (provincia di Imperia) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, con effetto a partire dal 1o gennaio 2002; a) aliquota ridotta da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale. Sono equiparate all'abitazione principale due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi famiIiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime; in tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione o con altro idoneo mezzo di prova. Sono altresi' equiparate alle abitazioni principali e abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado (se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria r esidenza): 4,5 per mille; b) aliquota ordinaria da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui al precedente punto a): 7 per mille; c) aliquota ordinaria da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille; d) aliquota agevolata per: le cantine, i box, i posti macchina scoperti e coperti che costituiscono pertinenza di un'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte in catasto, purche' ci sia coincidenza nella titolarita' con il fabbricato inerente e utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento; terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attivita' a titolo principale, purche' dai medesimi condotti e purche' sussistano le seguenti condizioni: 1) il soggetto passivo deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appostiti elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge n. 9/1963 con obbligo di assicurazioni per invalidita', vecchiaia e malattia; 2) la quantita' e la qualita' di lavoro effettivamente dedicate all'attivita' agricola da pane del soggetto passivo e del proprio nucleo famigliare deve comportare un reddito superiore al 70% del reddito totale lordo prodotto nell'anno precedente ai fini delle Imposte dirette: 4,5 per mille; immobili destinati ad ospitare le seguenti attivita' regolarmente autorizzate: artigianale, commerciale, pubblici esercizi, cinema, sale giochi, associazioni senza scopo di lucro, impianti sportivi strutture ricettive (alberghi, campeggi, parchi per vacanze, case ed appartamenti per vacanze, affittacamere) 4,5 per mille; e) gli immobili diversi dalle abitazioni ed utilizzati a scopo unicamente commerciale: 4,5 per mille; f) aliquota ordinaria da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 7 per mille: g) aliquota ordinaria da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano tra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 7 per mille; 2. di adottare i criteri per la determinazione della base imponibile previsti dall'art. 5 decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 5 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge n. 662/96 e dal vigente regolamento comunale; 3. di applicare la riduzione del 50% dell'imposta I.C.I. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque non utilizzabile l'immobile, e allegando in ogni caso un certificato di inagibilita' o inabitabilita'. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contri buente; 4. di confermare nella misura di L. 200.000 la detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si' verifica. La detrazione spetta altresi' per gli immobili concessi in uso a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado (se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza); 5. di ridenominare la detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in Euro 103,29, risultante dalla conversione effettuata sulla base dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1998 n. 213, e prendendo in considerazione tre cifre decimali in quanto trattasi di importi originariamente espressi in migliaia di lire; 6. di dare atto che nella ridenominazione dell'importo della detrazione d'imposta per abitazione principale si e' tenuto conto del principio della neutralita' della conversione; 7. di rendere inapplicabile l'arrotondamento alle mille lire inferiori per l'imposta a L. 500 e alle mille lire superiori per l'imposta oltre L. 500, di cui all'art. 10, comma 3, primo periodo del decreto legislativo n. 504/1992 e all'art. 7, primo periodo, del Regolamento comunale I.C.I. per evidente incompatibilita' con la diversa unita' monetaria di riferimento; (Omissis). 02X04387 Il comune di SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO (provincia di Bologna) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille dando atto che la detrazione per l'abitazione principale e' di Euro 116,00. (Omissis). 02X04388 Il comune di SAN BIAGIO DELLA CIMA (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, nella misura del 7 per mille, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002; di determinare, altresi', in Euro 103,29 la detrazione di imposta per la prima casa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. (Omissis). 02X04389 Il comune di SAN CIPRIANO PICENTINO (provincia di Salerno) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis); 1. di fissare, per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: N.D. |TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI |Aliquote per mille 1 |2 |3 1 |Abitazione principale |5,8 2 |Altri immobili |7 3 |Immobili non locati da almeno due anni |8
2. di determinare, per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: |TIPOLOGIA DEGLI | | |IMMOBILI nonche' | | |categorie di soggetti| | |in situazioni di | |Detrazione d'imposta |particolare disagio | |(lire in ragione N.D.|economico-sociale |Aliquote d'imposta %|annua) --------------------------------------------------------------------- 1 |2 |3 |4 --------------------------------------------------------------------- | Abitazione | | 1 |principale |- |200.000
(Omissis). 02X04390 Il comune di SAN FRANCESCO AL CAMPO (provincia di Torino) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).
ICI: ALIQUOTE E |CASISITICA DEGLI | | DETRAZIONI 2002 |IMMOBILI |ALIQUOTA PER MILLE|DETRAZIONE --------------------------------------------------------------------- Regime ordinario | | | dell'imposta |6,5 |- | --------------------------------------------------------------------- Alloggi adibiti ad | | | abitazione | | | principale e | | | pertinenze quali: | | | Unita' immobiliari | | | destinate in modo | | | durevole a servizio| | | dell'abitazione | | | principale, | | | ancorche', | | | possedute a titolo | | | di proprieta' o di | | | altro diritto reale| | | da persone fisiche | | | conviventi con il | | | possessore della | | | predetta abitazione| | | principale. 1' Si | | | considerano | | | pertinenziali anche| | | le unita' | | | immobiliari | | | iscritte in | | | categoria catastale| | | C/2 (depositi, | | | cantine e simili), | | | C/6 (stalle, | | | scuderie, rimesse | | | ed autorimesse) e | | | C/7 (tettoie chiuse| | | o aperte, soffitte | | | e simili), e | | | sebbene ubicate in | | | edifici diversi da | | | quello in cui e' | | | situata | | | l'abitazione | | | principale. |5.5 |Euro 114,00' | --------------------------------------------------------------------- Alloggi concessi in| | | uso gratuito agli | | | affini entro il | | | secondo grado | | | (suoceri; generi e | | | nuore; cognati). |5,5 |Euro 114,00 | --------------------------------------------------------------------- Alloggi concessi in| | | uso gratuito ai | | | parenti in linea | | | retta e collaterale| | | fino al terzo grado| | | (genitori e figli, | | | nonni e nipoti, zii| | | e nipoti). |5.5 |Euro 114,00 | --------------------------------------------------------------------- Alloggi concessi in| | | uso gratuito al | | | coniuge, ancorche' | | | separato o | | | divorziato. |5.5 |Euro 114,00 | --------------------------------------------------------------------- Alloggi posseduti a| | | titolo di | | | proprieta' o di | | | usufrutto da | | | anziani o disabili | | | che acquisiscono la| | | residenza in | | | istituti di | | | ricovero o sanitari| | | a seguito di | | | ricovero | | | permanente, a | | | condizione che non | | | risultino locate. |5.5 |Euro 114,00 | --------------------------------------------------------------------- Alloggi adibiti ad | | | abitazione | | | principale, per | | | coloro che ne | | | facciano | | | documentata | | | richiesta, entro il| | | termine previsto | | | per il pagamento | | | dell'acconto, e che| | | rientrino in tutte | | | le seguenti | | | condizioni: 1. | | | siano pensionati | | | ultrasessantenni | | | 2. siano titolari| | | di reddito del | | | nucleo familiare | | | per un reddito | | | lordo non superiore| | | a Euro 10.000,00. |5.5 |Euro 200,002 | --------------------------------------------------------------------- Alloggi | | | appartenenti alle | | | cooperative | | | edilizie a | | | proprieta' | | | indivisa, adibite | | | ad abitazione | | | principale dei soci| | | assegnatari. |5.5 |Euro 114,00 | --------------------------------------------------------------------- Alloggi | | | regolarmente | | | assegnati dagli | | | istituti autonomi | | | per le case | | | popolari a | | | residenti in San | | | Francesco al Campo.|5.5 |Euro 114,00 | --------------------------------------------------------------------- Alloggi posseduti a| | | titolo di | | | proprieta' o di | | | usufrutto da | | | cittadini italiani | | | non residenti nel | | | territorio dello | | | stato, a condizione| | | che non risultino | | | locate. |5.5 |Euro 114,00 | --------------------------------------------------------------------- Immobili inagibili |imposta ridotta del| | e inabitabili. |50% |- | --------------------------------------------------------------------- Unita' immobiliari,| | | inagibili e/o | | | inabitabili' per | | | almeno il 75% della| | | superficie utile | | | dell'unita' | | | medesima, costruiti| | | anteriormente al 1o| | | gennaio 1967 e per | | | cui e' stata o | | | verra' rilasciata | | | concessione | | | edilizia per il | | | relativo recupero, | | | risanamento e/o | | | ristrutturazione. | | | Il pagamento | | | dell'I.C.I. ridotta| | | decorre dal momento| | | di inizio lavori e | | | fino | | | all'ultimazione | | | degli stessi, e | | | comunque non oltre | | | la validita' della | | | concessione | | | edilizia, la | | | richiesta di | | | riduzione dovra' | | | essere inoltrata |4 oltre alla | | contestualmente |riduzione del 50% | | alla denuncia di |per inagibilita' | | inizio lavori. |e/o inabitabilita' |- |
ATTENZIONE: Nessun contribuente, con l'eccezione dell'ATC e delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, puo' usufruire di piu' di una detrazione di Euro 114,00 annue. 1. Per l'applicazione dell'aliquota ridotta del 5,5 per mille, sulle unita' immobiliari equiparate ad abitazione principale e sulle pertinenze, il contribuente dovra' presentare idonea documentazione, entro e non oltre il termine previsto per il pagamento dell'acconto, dal quale risultino le condizioni atte a far rientrare l'immobile nelle specifiche previste dall'art. 22 del vigente regolamento I.C.I. 2. Per l'importo massimo della detrazione, di Euro 114,000 o Euro 200,00, concorrono anche le relative pertinenze accatastate nella categoria C/6. di dare allo che vengono applicate maggiori detrazioni alle unita' immobiliari utilizzate quali abitazioni principali in possesso delle condizioni previste nelle casistiche dettagliate come sopra; di dare altresi' atto che i titolari di reddito familiare inferiore a Euro 10.000,00 beneficeranno di maggiore detrazione come sopra dettagliato nell'allegato in parola. (Omissis). 02X04391 Il comune di SAN GIACOMO DELLE SEGNATE (provincia di Mantova) ha adottato, il 14 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure; a) aliquota agevolata del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori: b) aliquota nella misura massima deI 7 per mille per gli alloggi non locati; c) aliquota nella misura del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili con detrazione di Euro 103 per l'abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione: 2. di stimare, in base alle proiezioni ricavate dal tabulato inviato dal concessionario della riscossione delle imposte e relativo agli introiti registrati, nonche' ai versamenti eseguiti direttamente dai contribuenti sul c/c postale del comune, il gettito complessivo dell'imposta in Euro 227.241 per l'anno 2002. (Omissis). 02X04392 Il comune di SAN GIORGIO PIACENTINO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota 4,5 per mille per abitazione principale e pertinenze; aliquota 5 per mille per fattispecie diversa dall'abitazione principale e pertinenze; 2. di confermare in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale e pertinenze. (Omissis). 02X04393 Il comune di SAN GIOVANNI BIANCO (provincia di Bergamo) ha adottato, l'8 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 5 per mille; si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) altre unita' immobiliari 6,5 per mille; c) terreni agricoli esenti; d) aree edificabili 6,5 per mille; (Omissis). H) unita' immobiliari censite alla cat. D7 per mille; 2. di determinare per l'anno 2002 in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale; 3. di determinare: l'elevazione delle detrazione spettante a Euro 154,94 e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta; per le abitazioni principali delle seguenti categorie di contribuenti, in particolari situazioni di disagio sociale economico; famiglie in cui e' presente almeno un soggetto portatore di han-dicap. (Omissis). 02X04394 Il comune di SAN GIOVANNI GEMINI (provincia di Agrigento) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); (Omissis). 02X04395 Il comune di SAN MARCELLO PISTOIESE (provincia di Pistoia) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: aliquota ridotta del 5 per mille, applicabile ai seguenti immobili: a) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi, e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, entrambi residenti nel comune; b) alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; c) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata; d) abitazione concessa da possessore in uso gratuito a parenti di primoo grado in linea retta (genitori e figli) e secondoo grado in linea collaterale (fratelli e sorelle), che la occupano quale loro abitazione principale; e) a due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'U.T.E. regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; f) abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come dimora abituale; g) pertinenze dell'abitazione principale; aliquota ridotta del 5 per mille, applicabile agli immobili il cui soggetto passivo d'imposta e' identificabile nei seguenti enti senza scopo di lucro, e per i quali non ricorre l'esenzione prevista dall'art. 7 comma 1 lett. c) decreto legislativo n. 504/92 e dell'art. 2 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., adottato in conformita' dell'art. 59 comma 1 lett. c) decreto legislativo n. 446/97: a) associazioni di mutuo soccorso e pubblica assistenza; b) Croce Rossa; c) conservatori; d) circoli sportivi e ricreativi che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali. aliquota ordinaria del 6,7 per mille, applicabile agli immobili diversi da quelli sopraindicati. detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; l'ammontare della detrazione se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze. (Omissis). 02X04396 Il comune di SAN MARTINO DI VENEZZE (provincia di Rovigo) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura unica del 4 per mille con detrazione dell'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita al abitazione principale nella misura di Euro 103.29 (pari a L. 200.000). (Omissis). 02X04397 Il comune di SAN MARTINO SICCOMARIO (provincia di Pavia) ha adottato, il 20 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Si confermano le seguenti aliquote per l'anno 2002: abitazione principale (cat. catastale A) e garage (cat. catastale C6): 5,25 per mille; zona Santa Croce e Molinello (cat. catastale A): 5 per mille; case sfitte (cat. catastale A e C6): 7 per mille; per tutte le altre categorie, l'aliquota d'applicare e' il 6,5 per mille. Si conferma, per l'anno 2002, quanto previsto dalla deliberazione del C.C. n. 8 del 22 marzo 1999. La maggiorazione della detrazione da Euro 103,29 a Euro 258,23 si applica alle unita' immobiliari classificate nelle categorie A2 - A3 - A4 e A5 aventi un valore catastale non superiore a Euro 51.645,69, in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito complessivo del nucleo familiare, secondo la tabella sottoriportata. Il reddito del nucleo familiare e' costituito dall'ammontare dei redditi complessivi considerati ai fini I.R.PE.F. e conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente a quello cui si riferisce l'imposta, come dimostrato sul 740/730. L'importo della maggiore detrazione si applica nella misura ridotta del 50% nel caso di unita' immobiliari il cui valore catastale sia superiore a Euro 51.645,69 ma non superiore a Euro 77.468,53 e nella misura ridotta del 25% qualora il valore catastale sia compreso tra Euro 77.468,53 e Euro 103.291,38. Per le famiglie con reddito complessivo da lavoro dipendente fino a Euro 15.493,71 composte da almeno tre persone saranno applicate ulteriori detrazioni di Euro 129.11.
I.C.I. anno 20002 Importo da detrarre comprensivo di Euro 103,29 di legge - - Per i redditi fino a Euro 7.488,62 applicazione della massima detrazione di Euro 258,23
Limite reddito familiare 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. e oltre - - - - - da Euro 7.488,62 a Euro 10.329,14 Euro 154,94 Euro 180,76 Euro 206,58 Euro 232,40 da Euro 10329,14 a Euro 12.911,42 Euro 129,11 Euro 154,94 Euro 180,76 Euro 206,58 da Euro 12911,42 a Euro 18.075,99 - Euro 129,11 Euro 154,94 Euro 180,76 da Euro 18.075,99 a Euro 23.240,56 - - Euro 129,11 Euro 154,94 da Euro 23.240,56 a Euro 28.405,13 - - - Euro 129,11
1. Per tutti i redditi superiori alla tabella, detrazioni di legge pari a Euro 103,29. 2. Nel caso di nucleo familiare con portatori di handicap, cassintegrati, disoccupati o lavoratori in mobilita' (2001), i suddetti limiti di reddito vengono aumentati di Euro 2.582,28. (Omissis). 02X04398 Il comune di SAN MAURO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nel seguente modo: 5 per mille: aliquota per le abitazioni principali, per le abitazioni locate con contratti agevolati e per le abitazioni assegnate dall'A.T.C.; 6 per mille: aliquota per le abitazioni diverse da quella principale; 6,3 per mille: aliquota per gli altri immobili. 2. di mantenere invariata, per l'anno 2002, la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103.29 pari a L. 200.000. (Omissis). 02X04399 Il comune di SAN MINIATO (provincia di Pisa) ha adottato, il 25 gennaio 2002 e il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote gia' applicate nell'anno 2001: a) 6,3 per mille aliquota I.C.I. ordinaria gravante sugli immobili, ivi compresi terreni agricoli ed aree fabbricabili; b) 4,7 per mille aliquota I.C.I. da applicare a carico delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune di San Miniato, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; tale aliquota e' estesa alle altre fattispecie di cui all'art. 5 del regolamento citato, tra cui le unita' immobiliari di categoria C/6 e C/2, che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale; c) 7 per mille aliquota I.C.I. gravante sulle unita' immobiliari adibite ad uso abitativo, per le quali non risulti alcuna residenza anagrafica per un periodo superiore a centottanta giorni. Non devono essere considerate tra queste (bensi' tra quelle cui applicare l'aliquota ordinaria), nei tre anni successivi alla loro realizzazione, i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; 2. di stabilire in Euro 103,30 la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/92, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/96; (Omissis). 1. di stabilire in Euro 258,23 la detrazione sull'abitazione principale per categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale, aventi i seguenti requisiti: a) i nuclei familiari formati da ultrasessantacinquenni aventi reddito, derivante unicamente da pensione, non superiore a Euro 7.234,14 se si tratta di un anziano ultrasessantacinquenne residente da solo; con reddito derivante solo da pensione non superiore a Euro 10.850,95 se si tratta di due anziani ultrasessantacinquenni; per ogni ulteriore componente ultrasessantacinquenne di tali nuclei Euro 1.808,67 per ciascun componente, e che non siano proprietari di altri immobili al di fuori di quello abitato (comprensivo di eventuali pertinenze cat. catastale C/6 e C/2). Per la determinazione del reddito del nucleo familiare non si tiene conto di eventuali assegni di accompagnamento, di contributi di assistenza sociale, ne' del reddito dell'abitazione posseduta. b) i nuclei familiari che si trovino in stato di comprovata indigenza certificata dall'ufficio politiche sociali del comune e che non siano proprietari di altri immobili al di fuori di quello abitato (comprensivo di eventuali peninenze cat. catastale C/6 e C/2). Per usufruire della detrazione di Euro 258,23 dovra' essere presentata domanda, entro il 31 maggio 2002, su apposito modulo fornito dall'amministrazione, in cui gli interessati autocertificano il possesso dei requisiti di cui sopra, tra cui la situazione reddituale relativa all'anno 2001. (Omissis). 02X04400 Il comune di SAN VINCENZO LA COSTA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare le seguenti aliquote (I.C.I.) imposta comunale sugli immobili, di questo comune, con effetti dal 1o gennaio 2002 nelle seguenti misure: aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota abitazione principale: 5 per mille. 2. di dare atto che la detrazione per la prima casa resta confermata in Euro 103,29 pari a L. 200.000, ai sensi di legge. 3. di fissare un aliquota agevolata al 3 per mille, in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico. (Omissis). 02X04401 Il comune di SAN ZENONE AL LAMBRO (provincia di Milano) ha adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, le aliquote di imposta I.C.I. come da allegato sub. 2), fatte salve le riduzioni obbligatorie previste dalla legge; 2. di fissare l'importo della detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in Euro 103.29. (Omissis).
----> Vedere Tabella a pag. 75 del S.O. <---- 02X04402 Il comune di SANGINETO (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). DESCRIZIONE IMMOBILI ALIQUOTA DA APPLICARE - - aliquota ordinaria 7 per mille immobili adibiti ad abitazione principale 6 per mille immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale 7 per mille alloggi non locati 7 per mille abitazione principale di anziani o disabili di cui all'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 6 per mille unita' immobiliari di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 556/1996 (persone fisiche soggetti passivo o soci di cooperative edilizie, a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare diret- tamente adibita ad abitazione principale, nonché quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abita- zione principale). 6 per mille fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (art. 3, comma 55, legge 23 di- cembre 1996 n. 662 6 per mille terreni agricoli e aree fabbrigabili 6 per mille
2. (omissis). 3. la detrazione per l'abitazione principale resta fissata in L. 200.000. (Omissis). 02X04403 Il comune di SANTA VITTORIA D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, nella misura unica del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di confermare, altresi', in Euro 103,29 la detrazione prevista per le abitazioni principali. (Omissis). 02X04404 Il comune di SANT'AGATA BOLOGNESE (provincia di Bologna) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 6,8 per mille; 2. di determinare un aliquota ridotta nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali dei soggetti residenti. Sono equiparate alle abitazioni principali: unita' immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario (ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 4, della legge n. 662/96); alloggio regolarmente assegnato dall'ACER, ex I.A.C.P., (ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 4, della legge n. 662/96); unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata (ai sensi del decreto-legge n. 16/93 conv. legge n. 75/93). Si considera inoltre direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Ai fini della sola applicazione dell'aliquota sono equiparate all'abitazione principale: l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al secondoo grado o ad affini fino al primoo grado, che la occupano quale loro abitazione principale: l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune per ragioni di servizio e/o lavoro, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore. Il soggetto interessato attesta la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per la fruizione dell'aliquota ridotta, con una dichiarazione sostitutiva. Le agevolazioni per equiparazione all'abitazione principale si applicano anche alle relative pertinenze con le modalita' previste all'art. 16 del regolamento. 3. di determinare l'aliquota del 5,5 per mille da applicarsi: abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come abitazione principale; Il soggetto interessato attesta la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto per la fruizione dell'aliquota agevolata, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio o mediante presentazione di copia del contratto di locazione; 4. di determinare l'aliquota del 5 per mille da applicarsi: abitazione locata, a soggetto che la utilizza come abitazione principale, con contratto a canone "concordato" dalle associazioni di catecoria ai sensi della legge n. 431/98; La sussistenza di tale condizione deve essere segnalata in denuncia ovvero comunicata per iscritto se la denuncia stessa e' gia' stata presentata; 5. di determinare l'aliquota dello 0 per mille da applicarsi: agli immobili di nuova costruzione, da destinarsi ad attivita' produttive e commerciali, per i primi tre anni di utilizzo a partire dal momento della denuncia di fine lavori del nuovo fabbricato regolarmente denunciato; Il soggetto interessato attesta la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto per la fruizione dell'aliquota agevolata, mediante presentazione di autocertificazione e copia denuncia di fine lavori. L'agevolazione non e' applicabile: a) alle imprese che svolgono attivita' immobiliare in genere; b) alle imprese che affittano in tutto o in parte immobili di loro proprieta'; c) a privati che affittano a terzi. 6. di determinare la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in Euro 114 (L. 220.735) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e al numero dei dimoranti proprietari; 7. di determinare la detrazione di Euro 155,00 (L. 300.121) nei confronti dei: pensionati abitanti nell'unica casa di proprieta', titolari di un reddito imponibile ai fini I.R.PE.F. non superiore a Euro 8.000,00 (L. 15.490.160) annui. La detrazione viene riconosciuta previa consegna di apposita autocertificazione dei dati e requisiti richiesti da presentare entro il termine di scadenza del pagamento della seconda rata relativa all'anno 2002; 8. di determinare la detrazione di Euro 25,00 (L. 48.407) per ogni pane di terreno del Consorzio dei Partecipanti di Sant'Agata Bolognese, per le motivazioni esposte in premessa, da riconoscersi previa sottoscrizione della apposita convenzione di cui al comma 3 dell'art. 6 del vigente regolamento I.C.I.; 9. di dare atto che le autocertificazioni e/o documentazione previste per usufruire delle agevolazioni di aliquota o detrazioni devono essere presentate entro il 20 dicembre 2002. L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato, nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste in materia. (Omissis). 02X04405 Il comune di SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (provincia di Avellino) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. aliquota ridotta da applicare: per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille; per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5,5 per mille; per le pertinenze dell'abitazione principale anche se distintamente iscritte in catasto ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale: 5,5 per mille; per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito con scrittura privata registrata a parenti in linea retta, a prescindere dal grado di parentela, o collaterale, entro il quarto grado, che le utilizzano come abitazione principale: 5,5 per mille; 2. aliquota del 4,9 per mille per gli immobili di categoria catastale C1 (negozi e botteghe), C2 (magazzini e locali di deposito), C3 (laboratori per arti e mestieri), utilizzati direttamente dai proprietari o locati con contratto registrato per l'esercizio di nuove attivita' commerciali o artigianali, site nel centro storico, nelle seguenti strade: 1. Via Mancini; 2. Via Dietro le Mura; 3. Via Roma; 4. Corso Vittorio Emanuele; 5. Piazza Garibaldi; 6. Piazza Umberto I; 7. San Rocco; 3. aliquota ordinaria 7 per mille per tutti gli altri immobili, non individuati nei precedenti punti; II. i soggetti di cui al punto 2 in possesso dei necessari requisiti potranno applicare la riduzione al momento delle prescritte rate di pagamento dell'imposta; dovranno, pena l'esclusione dal diritto, far pervenire al comune, entro il termine della rata di saldo, apposita dichiarazione su modello predisposto dall'ufficio, per gli immobili non locati, contratto di locazione registrato, per gli immobili locati; III. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 (L. 200.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, e' inoltre stabilito che: per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; IV. di riconoscere che la detrazione per abitazione principale e' applicabile anche alle pertinenze dell'abitazione principale eventualmente non gia' assorbita dall'abitazione principale (art. 5 regolamento I.C.I.); V. di riconoscere che la detrazione per abitazione principale e per le pertinenze dell'abitazione principale, come individuate nell'art. 5 del regolamento I.C.I., e' applicabile anche alle abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore a parenti in linea retta, a prescindere dal grado di parentela, o collaterale, entro il quarto grado; VI. di individuare le situazioni di disagio economico e sociale, per le quali e' riconosciuta la maggiore detrazione d'imposta per abitazione principale, nelle seguenti condizioni personali ed economiche: 1. cittadini residenti nel comune; 2. persone di eta' non inferiore a 75 anni; 3. nuclei familiari anagrafici con la presenza di soggetti che indipendentemente dall'eta', risultano invalidi civili al 50% (grado d'invalidita' minimo) (accertata da commissione medica pubblica); 4. nuclei familiari anagrafici con la presenza di uno o di entrambi i coniugi che risulta e/o risultano iscritti nelle liste dei disoccupati del centro per l'impiego; 5. prima fascia di reddito - Reddito lordo conseguito nell'anno precedente, non superiore a Euro 5.164,57 (L. 10.000.000) se il soggetto passivo vive da solo; se il soggetto non vive solo il reddito complessivo lordo del nucleo familiare viene fissato in Euro 9.296,22 (L. 18.000.000), per il nucleo di due persone; detto limite viene incrementato di Euro 3.098,74 (L. 6.000.000) per ogni ulteriore componente; sono esclusi dal computo del reddito complessivo: quello derivante dal possesso dell'abitazione principale ed eventuali pertinenze, i redditi non soggetti ad I.R.PE.F. e quelli a tassazione separata; 6. seconda fascia di reddito - Reddito lordo conseguito nell'anno precedente non superiore a Euro 8.263,31 (L. 16.000.000) se il soggetto passivo vive solo; se il soggetto non vive solo il reddito complessivo lordo del nucleo familiare viene fissato in Euro 14.460,79 (L. 28.000.000), per il nucleo di due persone; detto limite viene incrementato di Euro 3.098,74 (L. 6.000.000) per ogni ulteriore componente; sono esclusi dal computo del reddito complessivo: quello derivante dal possesso dell'abitazione principale ed eventuali pertinenze, i redditi non soggetti ad I.R.PE.F. e quelli a tassazione separata; 7. il soggetto passivo e gli eventuali componenti il nucleo familiare non devono essere proprietari o titolari di altri diritti reali (usufrutto, uso, abitazione) su altri fabbricati oltre l'abitazione principale, su tutto il territorio nazionale; Le condizioni elencate al punto 1 - 2 - 7 e reddito devono essere possedute tutte e contestualmente dal soggetto passivo alla data del 1o gennaio dell'anno d'imposta; Le condizioni elencate al punto 1 - 3 - 7 e reddito devono essere possedute tutte e contestualmente dal soggetto passivo alla data del 1o gennaio dell'anno d'imposta; Le condizioni elencate al punto 1 - 4 - 7 e reddito devono essere possedute tutte e contestualmente dal soggetto passivo alla data del 1o gennaio dell'anno d'imposta; VII. di stabilire che per i soggetti passivi I.C.I. di cui al capo VI sia applicata la detrazione di seguito indicata e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta: A) Euro 154,94 (L. 300.000), per coloro che siano in possesso dei requisiti e reddito di seconda fascia; B) Euro 258,23 (L. 500.000), per coloro che siano in possesso dei requisiti e reddito di prima fascia; VIII. La detrazione di cui al capo VII e' rapportata ad unita' immobiliare; in caso di comproprieta' spetta al soggetto passivo proporzionalmente alla quota di utilizzo dell'abitazione; la detrazione spettante e' applicata sulla sola imposta dovuta per l'abitazione principale e per l'eventuali pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare. l soggetti di cui al capo VI in possesso dei necessari requisiti potranno applicare la detrazione al momento delle prescritte rate di pagamento dell'imposta; dovranno, pena l'esclusione dal diritto, far pervenire al comune, entro il termine della rata del saldo, apposita dichiarazione su modello predisposto dall'ufficio. (Omissis). 02X04406 Il comune di SAPPADA (provincia di Belluno) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di stabilire la differenziazione come segue delle aliquote I.C.I. da applicarsi nell'ambito del territorio comunale per l'anno 2002, in considerazione dei programmi dell'amministrazione comunale: a) 6,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi in esso residenti. Si considerano tali, peraltro, quelle possedute - a titolo di proprieta' o di usufrutto - da anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente, acquisiscono la residenza in istituti sanitari o di ricovero, purche' non risultino locate e le unita' immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado, adibite a loro abitazione principale; b) 6,5 per mille per le unita' immobiliari locate con contratto registrato a persone fisiche e da queste utilizzate come abitazione principale; c) 6,5 per mille per gli immobili iscritti in catasto alla categoria D2; d) 7 per mille per tutti gli altri immobili; e) di portare a Euro 103,29 la misura della detrazione d'imposta riconosciuta alle unita' immobiliari di cui alla lettera a) del punto precedente; (Omissis). 02X04407 Il comune di SCANZOROSCIATE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota 5 per mille: fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (box - cantine ecc.); aliquota 5 per mille: aree fabbricabili; aliquota 6 per mille: altri fabbricati adibiti ad usi diversi; L. 200.000 detrazione per unita' immobiliare adibita a prima abitazione; Riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili alle condizioni previste dalla legge n. 662 deI 23 dicembre 1996. (Omissis). 02X04408 Il comune di SCAPOLI (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1995, n. 504, da applicarsi in questo comune per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille. Di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2002 viene confermata in Euro 103,29. (Omissis). 02X04409 Il comune di SCILLATO (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Determinare per l'anno 2002, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille e cio' in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo n. 504/92 art. 6 comma 2. Fissare in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale e che usufruiranno anche di tale detrazione i soggetti di cui all'art. 5 del regolamento comunale lettera "a" abitazione di proprieta' del soggetto passivo e lettera "e" abitazione concessa in uso gratuito del possessore a figli e nipoti in linea diretta coniugata o gia' coniugati. (Omissis). 02X04410 Il comune di SILEA (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: abitazione principale 4,5 per mille; altri immobili soggetti all'imposta (terreni, aree fabbricabili, altri fabbricati) 5,8 per mille detrazione per l'abitazione principale Euro 130,00, fino alla concorrenza dell'imposta; detrazione per l'abitazione principale di Euro 258,00, fino alla concorrenza dell'imposta, per le seguenti categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale: a) nuclei familiari che dichiarino di aver percepito nell'anno 2001 solamente redditi di lavoro dipendente e da pensione, per un importo complessivo non superiore a Euro 5.508,00 (pari a L. 10.665.000) (se il nucleo e' composto da una persona sola), o non superiore al doppio ditale ammontare (se il nucleo e' composto da due o piu' persone), e dichiarino inoltre di non possedere altre unita' immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze; b) nuclei familiari con almeno un invalido al 100 % che dichiarino un reddito complessivo nell'anno 2001 per un importo non superiore a Euro 16.524,00 (pari a L. 31.995.000) pro capite. 2. di dare atto che ai sensi del "Regolamento comunale per la disciplina dell' I.CI." per abitazione principale si intende: a) l'unita' immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente; b) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione, a condizione che non risulti locata; c) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune di Silea. 3. di considerare, ai sensi del "Regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I.", ai fini dell'aliquota e della detrazione per l'abitazione principale, le seguenti unita' immobiliari: a) le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.); b) le unita' immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che le stesse non risultino locate; c) le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al primo grado di parentela, adibite a loro abitazione principale. (Omissis). 02X04411 Il comune di SINNAI (provincia di Cagliari) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare per l'esercizio 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996, ed un'aliquota ridotta al 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 556/1996, dando atto che viene rispettata la condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato; di riconoscere per l'abitazione principale la detrazione nella misura di Euro 207,00, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, o della legge n. 662/1996); di riconoscere altresi' per l'abitazione principale utilizzata come dimora abituale dai soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap con invalidita' del 100%, la detrazione d'imposta di Euro 258, ai sensi dell'art. 8 comma 3 ultimo periodo del decreto legislativo n. 504/1992 a condizione che il reddito complessivo annuo lordo comprendente eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte e comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (ad eccezione di eventuali redditi derivanti dallo status di invalido o portatore di handicap, e' inferiore a Euro 47.000,00; di fissare l'aliquota agevolata del 3 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 5 delle legge n. 449/1997. (Omissis). 02X04412 Il comune di SIZIANO (provincia di Pavia) ha adottato, il 16 gennaio e il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di adottare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per l'anno 2002. (Omissis). 1. di modificare, per l'anno 2002, le detrazioni per abitazione principale sull'imposta comunale sugli immobili come sotto precisato: Detrazione Euro 206,58 annua: reddito familiare lordo, risultante dall'ultima dichiarazione e derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/o da pensione da lavoro dipendente, pari a Euro 15.493,00 in presenza di nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; reddito familiare lordo, risultante dall'ultima dichiarazione e derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/o da pensione da lavoro dipendente, pari a Euro 20.141,00 in presenza di nucleo familiare composto da 3 o 4 persone; non possedere altri immobili, oltre l'eventuale pertinenza dell'abitazione principale; valore catastale complessivo dell'immobile non superiore a Euro 51.645,00; categoria catastale dell'abitazione A/3, A/4 o A/5; l'entita' della detrazione dovra' essere rapportata alla quota di possesso. Detrazione Euro 258,23 annua reddito familiare lordo, risultante dall'ultima dichiarazione e derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/o da pensione da lavoro dipendente, pari a Euro 12.911,00 in presenza di nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; reddito familiare lordo, risultante dall'ultima dichiarazione e derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/o da pensione da lavoro dipendente, pari a L. 18.076,00 in presenza di nucleo familiare composto da 3 o 4 persone; reddito familiare lordo, risultante dall'ultima dichiarazione e derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/o da pensione da lavoro dipendente, pari a Euro 23.241,00 in presenza di nucleo familiare con componenti uguali o superiori a 5; non possedere altri immobili, oltre l'eventuale pertinenza dell'abitazione valore catastale complessivo dell'immobile non superiore a Euro 51.645,00; categoria catastale dell'abitazione A/3, A/4 o A/5; l'entita' della detrazione dovra' essere rapportata alla quota di possesso. 2. di dare atto che il possesso dei requisiti sara' accertato mediante dichiarazione sostitutiva da rendersi ai sensi dell'art. 4 legge n. 15/68; 3. di dare atto che "pertinenza all'abitazione principale" si considerano quei fabbricati previsti nell'art. 8 del vigente Regolamento per l'imposta comunale sugli immobili. (Omissis). 02X04413 Il comune di SMARANO (provincia di Trento) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura: 4,5 per mille per l'unita' immobiliare da destinare ad abitazione principale; 4,75 per mille per le abitazioni tenute a disposizione (seconde case); 5 per mille per le aree edificabili; 4 per mille per gli esercizi alberghieri classificati nelle categoria catastale D/2. 2. di stabilire la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente in Euro 103,29 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02X04414 Il comune di SMERILLO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 15 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per il 2002 le aliquote di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) previste per il 2001 e precisamente: 1. aliquota ordinaria 5 per mille; 2. aliquote alloggi non locati: 7 per mille; 3. detrazione unica abitazione principale: Euro 103,29 (pari a L. 200.000). (Omissis). 02X04415 Il comune di SOLAGNA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. fissate per l'anno 1999, come sotto specificate: 5 per mille per la prima casa; 7 per mille per i terreni edificabili; 6 per mille per i restanti immobili. (Omissis). 02X04416 Il comune di SOLDANO (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota della imposta comunale sugli immobili nel modo seguente: aliquota ordinaria 6 per mille; aliquota abitazione non principale 7 per mille. Di stabilire contestualmente in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale prevista dalle vigenti disposizioni di legge. (Omissis). 02X04417 Il comune di SOLETO (provincia di Lecce) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). fissare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura deI 6 per mille; fissare invece nella misura del 5 per mille l'aliquota per le unita' immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale; fissare in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02X04418 Il comune di SOVICO (provincia di Milano) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 2002 nella seguente misura: aliquota ordinaria: 5,7 per mille; aliquota ridotta: 5 per mille; A favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Sovico, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e agli immobili qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'art. 817 del codice civile, a servizio della suddetta unita' immobiliare. Si considera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento comunale - delibera c.c. n. 79 del 28 dicembre 2000 - abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente e cio' si verifica nei seguenti casi: abitazione posseduta a titolo di proprieta', usufrutto o diritto di abitazione del soggetto passivo; abitazione posseduta a titolo di proprieta', di usufrutto o diritto di abitazione da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; abitazione concessa dal titolare del diritto di proprieta' o di usufrutto in uso gratuito a parenti in linea retta di primoo grado che la utilizzano quale dimora abituale; 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale che si applica sull'imposta dovuta fino a concorrenza del suo ammontare. (Omissis). 02X04419 Il comune di SPECCHIA (provincia di Lecce) ha adottato, il 15 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'applicazione dell'I.C.I. in queste comune per Ianno 2002, l'aliquota ridotta da applicare per Iunita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nella misura del 5,5 per mille. 2. di confermare per Iapplicazione dell'I.C.I. in questo comune per l'anno 2002 l'aliquota nella misura del 6 per mille da applicare per le altre unita' immobiliare. 3. di confermare la detrazione I.C.I. spettante per l'abilitazione per l'anno 2002 nella misura minima di Euro 103,29 cosi' come determinato con deliberazione della giunta comunale n. 83 del 27 febbraio 1998. (Omissis). 02X04420 Il comune di SPEZZANO DELLA SILA (provincia di Cosenza) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002, la seguente articolazione delle aliquote I.C.I. nonche' la detrazione per l'abitazione principale; 1. aliquota al 6.,5 per mille da applicare sul valore dei seguenti immobili: a) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principali dai soggetti passivi persone fisiche e dai soci di cooperative a proprieta' indivisa; b) immobili condessi in uso gratuito da genitori a figli o viceversa, coniugati, vedovi o legalmente separati residenti nel territorio comunale e da questi adibita ad abitazione principale; 2. aliquota al 7 per mille da applicare sul valore dei seguenti immobili: a) immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale e degli altri di cui al punto 1; b) aree fabbricabili. Detrazione da applicare per l'anno 2002 sull'abitazione principale: punto 1 lettera a) L. 300.000; punto 1 lettera b) L. 300.000. (Omissis). 02X04421 Il comune di STAZZEMA (provincia di Lucca) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I per l'anno 2002, con esclusione: a) degli immobili a disposizione e non locati, posseduti a scopo abitativo in aggiunta all'abitazione principale, per i quali l'aliquota viene determinata nella misura del 7 per mille; b) degli immobili realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita', la costruzione e l'alienazione di immobili, per i quali l'aliquota viene fissata nella misura del 4 per mille per un periodo non inferiore a tre anni; c) delle unita' immobiliari divenute inagibili o inabitabili, sulle quali i legittimi proprietari eseguano interventi volti al loro recupero, ovvero eseguano interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico od alla realizzazione di autorimesse o posti auto, per i quali l'aliquota viene fissata nella misura del 3 per mille per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 2. di confermare la detrazione spettante per l'abitazione principale nella misura di Euro 103,29 salvo le eccezioni previste al successivo punto 3. 3. di elevare per l'anno 2002, in base alla normativa citata in premessa, la detrazione spettante per l'abitazione principale a Euro 206,58 in relazione a richieste documentate, da parte di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale suddette richieste dovranno pervenire all'ufficio protocollo del comune entro il 30 giugno 2002. La detrazione cosi' aumentata spetta in particolare ai seguenti casi passivi; pensionati residenti, proprietari di non piu' di una unita' immobiliare utilizzata quale abitazione principale con un reddito complessivo, compresa la maggiorazione per il coniuge o altro convivente a carico, derivante unicamente da pensione, non superiore al minimo I.N.P.S. e sue maggiorazioni previste per legge. disabili, disoccupati che posseggano oltre il reddito da pensione, compresa quella di invalidita' e guerra, e/o eventuali sussidi da qualunque ente erogati compresa l'indennita' di accompagnamento, reddito da fabbricati riferito unicamente all'abitazione principale ed alle sue pertinenze, posseduta a titolo di proprieta', usufrutto, uso od abitazione degli stessi o dal coniuge convivente, purche' non di categoria catastale A1, A7, A8, A9, per un totale complessivo che non superi il reddito minimo stabilito per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica. (Omissis). 02X04422 Il comune di STEZZANO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 15 gennaio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta I.C.I. e la detrazione dall'imposta per le abitazioni principali come segue:
Tipologia immobile Aliquota Detrazione - - - abitazione principale e relative pertinenze (massimo una per ogni categoria catastale) 5 per mille 300.000 Immobili diversi da abitazione principale 6 per mille
2. per l'identificazione dalle pertinenze che rientrano nell'abitazione principale e per quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione si fa riferimento al Regolamento approvato dal consiglio comunale il 21 dicembre 1998 con deliberazione n. 128. (Omissis). 02X04423 Il comune di STRIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare la proposta di deliberazione (allegato A) allegata al presente atto per farne parte integrale e sostanziale; 3. di precisare che l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, il quale e' tenuto ad allegare idonea documentazione alla dichiarazione o presentare dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile o comunque inutilizzabile l'immobile; 4. di precisare, relativamente al precedente punto 3, che il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, tramite raccomandata A/R, la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 5. di stabilire l'aliquota del 4 per mille, per un periodo non superiore ad anni 1, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di beni; 6. di precisare che per beneficiare dell'aliquota agevolata di cui al punto precedente, l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al omune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa e' destinata alla vendita nonche' comcunicare al comune, entro 15 giorni dalla data di cessione dell'immobile, i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente punto e' applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita; 7. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). 02X04424 Il comune di SUVERETO (provincia di Livorno) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue: aliquota del 6,6 per mille: a) l'abitazione principale con la detrazione prevista di Euro 113,62; b) accessori e pertinenze: le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle cat. C/2, C/6, e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato); c) per le civili abitazioni che siano state concesse in uso gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado dimoranti abitualmente nell'unita' immobiliare; d) per le civili abitazioni che siano state date in affitto, con regolare contratto, a patto che venga utilizzata dal locatario come abitazione principale; e) i locali C/1 (negozi e botteghe) e C3 (laboratori per arti e mestieri) utilizzati direttamente o dati in affitto con regolare contratto, entro i quali si svolgono attivita' commerciali e/o artigianali. aliquota del 7 per mille: a) immobili adibiti ad abitazioni non previsti precedentemente tra quelli soggetti ad aliquota del 6,6 per mille; b) immobili compresi nelle categorie catastali B e D; c) aree fabbricabili; aliquota del 4 per mille per unita' immobiliari destinate all'insediamento di nuove imprese industriali, artigianali e commerciali, per i primi tre anni dalla data di inizio dell'attivita' (la concessione dell'aliquota agevolata e' subordinata alla presentazione di apposita istanza che riporti la data anzidetta. (Omissis). 02X04425 Il comune di TERGU (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: N.D. Tipologia degli immobili Aliquote % (2002) - - - 1 tutte le tipologie 4,5
2. di determinare per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in Euro come da prospetto che segue: N.D. Tipologia degli immobili Riduzione Detrazione Nonché categorie di sog- d'imposta % d'imposta getti in situazioni di (Euro in particolare disagio eco- ragione annua) nomico-sociale - - - - 1 abitazione principale - 103,29
(Omissis). 02X04426 Il comune di TERTENIA (provincia di Nuoro) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). con decorrenza dal 1o gennaio 2002 l'aliquota da applicare alle abitazioni diverse da quelle principali (seconde case), ubicate nel territorio di questo comune, viene stabilita nella misura del 5 per mille. (Omissis). 02X04427 Il comune di TORNATA (provincia di Cremona) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2002, nel 5 per mille l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale per gli immobili, sia per gli immobili destinati ad abitazione che per gli altri tipi di immobile che per le abitazioni non locate. 2. di stabilire in L. 103,29 la detrazione di imposta per l'abitazione principale. 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente purche' l'abitazione non risulti locata (Omissis). 02X04428 Il comune di TORRE SAN GIORGIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 13 e il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di riconfermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille. Il consiglio comunale (Omissis). Delibera: (Omissis). di riconfermare e stabilire che l'importo per la detrazione da applicare per gli immobili adibiti ad abitazione principale, compreso le pertinenze, in Euro 104,00 annue, rapportate per il periodo di durata di tale destinazione. (Omissis). (Omissis). 02X04429 Il comune di TORREVECCHIA PIA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2002 con l'aliquota del 6 per mille per tutte le unita' immobiliari; 2. di confermare l'importo delle detrazioni precedentemente stabilite per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nelle seguenti misure: Euro 154,94 (L. 300.000) per i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: titolari di pensioni fino a Euro 5.164,57 (L. 10.000.000) (lordi) annui che vivono soli; nuclei famigliari composti da almeno due componenti con un reddito complessivo I.R.PE.F. da lavoro dipendente e assimilato fino a Euro 13.944,34 (L. 27.000.000) annui; per nuclei piu' numerosi di due componenti il reddito viene maggiorato di Euro 1.032,91 (L. 2.000.000) per ogni altro componente a carico; non possedere altri immobili oltre all'abitazione principale e al relativo box di pertinenza; non possedere altri redditi di qualsiasi tipo, attestato da autocertificazione; immobile di categoria A3/A4; valore catastale dell'immobile non superiore a Euro 25.822,84 (L. 50.000.000.); Euro 129,11 (L. 250.000) per i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: titolari di pensioni fino a Euro 6.713,94 (L. 13.000.000) (lordi) annui che vivono soli; nuclei famigliari composti da almeno due componenti con un reddito complessivo I.R.PE.F. da lavoro dipendente e assimilato fino a Euro 13.94434 (L. 27.000.000) e Euro 18.592,45 (L. 36.000.000) annui; per nuclei piu' numerosi il reddito viene maggiorato di Euro 1.032,91 (L. 2.000.000) per ogni altro componente a carico; non possedere altri immobili oltre all'abitazione principale e al relativo box di pertinenza; non possedere altri redditi di qualsiasi tipo, attestato da autocertificazione; immobile di categoria A3/A4; valore catastale dell'immobile non superiore a Euro 25.822,84 (L. 50.000.000); Euro 103,39 (L. 200.000) per tutti gli altri contribuenti. (Omissis). 02X04430 Il comune di TORRICE (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. con effetto dal 1o gennaio 2002 confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, (omissis); 2. di dare atto che le agevolazioni e le riduzioni applicate sono quelle minime previste dalla legge; 3. di stabilire che la detrazione per prima casa e' fissata in Euro 103,29 di imposta. (Omissis). 02X04431 Il comune di TRADATE (provincia di Varese) ha adottato, il 23 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille, prevedendo l'aliquota ridotta pari al 5 per mille per: abitazioni principali; garage e cantina di pertinenza all'abitazione principale, ogni altro caso previsto dagli art. 12 e 20 del regolamento per la "gestione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I."; e la detrazione di Euro 103,29 annue per l'abitazione principale, ex art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, al fine di garantire il mantenimento dei servizi esistenti. (Omissis). 02X04432 Il comune di TRAPPETO (provincia di Palermo) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). e' stata riconfermata per l'anno 2002 per l'unita' immobiliare destinata per abitazione principale l'aliquota del 5 per mille, ed e' stata riconfermata in 6 per mille l'aliquota per le abitazioni secondarie e terreni; (omissis) ed e' stato disposto che "dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggeto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 118,79 (L. 230.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica". (Omissis). 02X04433 Il comune di TRECENTA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 e la detrazione fissa di Euro 103,29 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le pertinenze come indicato nell'art. 2, commi da 1 a 2-quater, del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 2. di stabilire che agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari sia applicata l'aliquota I.C.I per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille; 3. di fissare l'aliquota I.C.I. per tutti gli altri immobili nella misura del 7 per mille; 4. di stabilire che: a norma dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662 /1996, sara' considerata adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di usufrutto da anziani e/o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente ed a condizione che la stessa non risulti locata; a norma dell'art. 13 deI regolamento comunale I.C.I., sara' considerata adibita ad abitazione principale anche quella posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore; a norma dell'art. 13 del regolamento comunale I.C.I. sara' considerata adibita ad abitazione principale quella concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta fino al primoo grado e in linea collaterale fino al secondoo grado e non agli affini) a condizione che il possessore risieda ed occupi altra abitazione a titolo di locazione; 5. di stabilire l'aumento della detrazione d'imposta, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, punto 2), della legge n. 662/1996 in Euro 180,76 a norma del punto 3) del medesimo comma 55, sull'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per il soggetto passivo che si trova nella seguente condizione socio-economica: a) possesso in via esclusiva, a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, dell'unica unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; la detrazione non si estende alle pertinenze dell'abitazione stessa; b) godimento di un reddito complessivo imponibile lordo dell'intero "nucleo familiare anagrafico"º per l'esercizio precedente a quello in cui viene versata l'imposta pari a: Euro 4.971,00 nucleo familiare anagrafico di un componente; Euro 4.438,00 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare anagrafico. Il reddito e' determinato dalla sommatoria lorda di tutti i redditi di ogni singolo componente il "nucleo familiare anagrafico"º compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta od imposta sostitutiva se superiore a Euro 1032,91, ed escluso il reddito derivante dall'unita' abitativa adibita ad abitazione principale e relative pertinenze; 6. di stabilire che i contribuenti aventi diritto all'elevazione della detrazione d'imposta da Euro 103,29 a Euro 180,76 dovranno presentare specifica domanda all'ufficio I.C.I. dell'ente entro il termine del 31 maggio 2002 allegando idonea documentazione a comprova dei requisiti indicati al precedente punto 5), lettere a) e b). (Omissis). 02X04434 Il comune di TREMENICO (provincia di Lecco) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille, con detrazione d'imposta di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e un'ulteriore aliquotra del 6,6 per mille sugli altri fabbricate sulle aree fabbricabili assoggettati all'imposta secondo l'allegato schema riassuntivo. (Omissis).
----> Vedere Tabella a pag. 84 del S.O. <----
02X04435 Il comune di TREZZO TINELLA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 7 e 20 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare e determinare per l'anno 2002, per le motivazioni riportate in premessa, l'aliquota da applicare in questo comune relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 7 per mille. 2. (omissis). 1. di confermare e determinare, per l'anno 2002, la misura della detrazione I.C.I. da applicare all'abitazione principale, nella misura minima prevista per legge, pari ad Euro 103,29. (Omissis). 02X04436 |
| Il comune di UDINE ha adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per i motivi indicati in premessa, l'aliquota I.C.I. per il 2002 in base ai seguenti valori percentuali: a) 4,5 per mille: 1) per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale ed occupate dal soggetto passivo, proprietario, usufruttuario o titolare del diritto di abitazione, nonche' per quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado. 2) per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.E.R. (ex Istituto autonomo case popolari); 3) a favore dei possessori di immobili ad uso abitazione che vengono locati mediante la stipulazione di un contratto formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Al fine dell'applicazione dell'aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno comunicare all'ufficio I.C.I., tramite apposito modello messo a disposizione dal comune ed entro novanta giorni dalla registrazione fiscale della locazione, gli estremi dell'atto, nonche' la data di inizio e cessazione del contratto di locazione concordata, allegando anche un esemplare dell'atto stesso. La mancata comunicazione di inizio della locazione entro il termine suindicato determina la perdita del diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata per l'anno in corso. Il beneficio dell'aliquota ridotta avra' effetto dall'anno successivo a quello di presentazione della comunicazione e fino al termine della locazione. In caso di proroga il contribuente sara' tenuto a segnalare il nuovo periodo di locazione concordata; 4) a favore dei possessori dell'unica unita' immobiliare, temporaneamente non utilizzata da destinare ad uso abitazione principale entro un anno dalla data di acquisti l'eventuale possesso, anche parziale, di altri fabbricati in questo comune oppure in altri comuni del territorio nazionale, comporta la perdita del beneficio dell'aliquota agevolata e l'applicazione dell'aliquota del 7 per mille. Sono assoggettate alla medesima aliquota (4,5 per mille) anche le pertinenze e gli accessori all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento comunale sull'I.C.I., ad esclusione di quelle asservite alle unita' abitative di cui al precedente punto 1., lettera a), numero 3), per le quali si applica l'aliquota ordinaria del 5 per mille. Le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado di cui al punto 1., lettera a), numero 1), restano escluse dall'applicazione della detrazione d'imposta o delle maggiori detrazioni d'imposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, commi 5 e 6, del vigente regolamento I.C.I. Il presupposto per l'applicazione dell'aliquota agevolata e' che il parente, il quale occupa l'immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica e che l'immobile stesso non risulti occupato in comodato gratuito da altri soggetti oppure concesso parzialmente in locazione a terzi. Tali circostanze comportano la decadenza dell'applicazione dell'aliquota agevolata per l'intero anno di riferimento. Al fine di ottenere il beneficio dell'aliquota agevolata, il contribuente deve comunicare al servizio tributi del comune, entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento, gli estremi dell'atto di comodato fiscalmente registrato ovvero, qualora mancante, produrre allo stesso servizio dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 nella quale si attesti l'esatta condizione abitativa dell'unita' immobiliare, con relative pertinenze, destinata al parente di cui sopra. La mancata o tardiva comunicazione o presentazione della suddetta documentazione, entro il termine suddetto, utilizzando preferibilmente gli appositi modelli del comune, comporta la perdita della concessione dell'aliquota agevolata per l'anno in corso e l'applicazione dell'aliquota relativa alle abitazioni locate. L'aliquota del 4,5 per mille sara' invece applicabile solo a decorrere dall'anno successivo alla comunicazione o presentazione della documentazione richiesta e avra' effetto per tutta la durata in cui si verifica detta situazione abitativa; b) 6 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo, non rientranti nel caso del precedente punto 1., lettera a), numero 3), locate o concesse in uso a terzi. Il titolo di detenzione o godimento dei terzi deve risultare da atto scritto fiscalmente registrato; c) 7 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo che risultino non locate (sfitte) o comunque non concesse in uso a terzi (a disposizione o adibite ad uso diverso da quello abitativo). Qualora l'unita' abitativa classificata nella categoria catastale "A" (escluso 1 "A/10"º) venga adibita ad uso diverso da quello di abitazione (esempio: studio privato, ufficio professionale e/o commerciale), l'immobile viene assoggettato all'aliquota del 7 per mille. Affinche' si possa applicare l'aliquota ordinaria (5 per mille), e' necessario che vi sia coincidenza fra destinazione ed attivita' esercitata; d) 5 per mille per i restanti fabbricati, per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili; alla medesima aliquota sono assoggettati i "beni merce" appartenenti alle imprese di costruzione o alle societa' immobiliari che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' esercitata la costruzione e l'alienazione di immobili, relativamente ai fabbricati realizzati esclusivamente per la vendita e non venduti. Qualora i suddetti fabbricati cessino di appartenere a tale fattispecie ("beni merce") e risultino quindi nel patrimonio dell'impresa o societa' immobiliare, esclusivamente per le unita' immobiliari ad uso abitazione si rende invece applicabile l'aliquota del 6 per mille se queste risultano locate a canone libero, del 4,5 per mille se locate in base alla legge n. 431/1998, ovvero del 7 per mille qualora risultino sfitte o rimangano a disposizione del soggetto passivo (impresa o societa' immobiliare). Per i fabbricati appartenenti alle societa' immobiliari che hanno per oggetto esclusivo dell'attivita' la gestione e/o l'intermediazione immobiliare, le stesse societa' devono applicare le aliquote diversificate a seconda della tipologia e della situazione oggettiva degli immobili. La misura delle aliquote di cui punti a), b), c) e d) deve essere applicata in base alla quota di possesso, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni; di approvare le maggiori detrazioni d'imposta a beneficio dell'abitazione principale, eccedenti l'importo di L. 200.000 (Euro 103,29) stabilite dalla legge, nella misura: (omissis), di applicare, in luogo della detrazione ordinaria di L. 200.000, pari ad Euro 103,29, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale spettante al soggetto passivo, le seguenti maggiori detrazioni limitatamente alle sottoelencate categorie: 1) detrazione fino a L. 500.000, pari ad Euro 258,23 (dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 500.000, pari ad Euro 258,23, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione) a favore di: a) persone anziane o disabili, possessori a titolo di proprieta' o di usufrutto dell'unica abitazione, ricoverati in modo permanente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che l'abitazione stessa non risulti locata o concessa in comodato gratuito ad altre persone. Per poter ottenere il beneficio della suddetta detrazione d'imposta, devono sussistere le seguenti condizioni: possesso di una sola unita' immobiliare (nell'ambito dell'intero territorio nazionale) adibita ad abitazione principale con relative pertinenze e/o accessori dell'abitazione stessa (autorimessa, posto macchina, ripostiglio, cantina, soffitta), con esclusione delle abitazioni di lusso classificate in categoria A/1, nonche' di altri fabbricati o porzioni di fabbricati e/o aree fabbricabili; acquisizione della residenza presso l'istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente; che l'abitazione principale non risulti locata o concessa in comodato gratuito ad altre persone; b) contribuenti che versino in situazioni di grave disagio economico-sociale, con riferimento al minimo vitale pari alla pensione minima mensile I.N.P.S. di L. 740.350 (pari ad Euro 382,36), quali componenti di un nucleo familiare che disponga di un reddito complessivo lordo ai fini I.R.P.E.F. per l'anno 2001, escluso il reddito dell'abitazione principale ed accessori, non superiore a: L. 9.625.000 pari ad Euro 4.970,90 per nucleo di un componente; L. 16.042.000 pari ad Euro 8285,00 per nucleo di due componenti; L. 21.336.000 pari ad Euro 11.019,12 per nucleo di tre componenti; L. 26.148,000 pari ad Euro 13.504,32 per nucleo di quattro componenti; L. 30.480.000 pari ad Euro 15.741,61 per nucleo di cinque componenti; L. 34.650.000 pari ad Euro 17.895,23 per nucleo di sei componenti; L. 38.500.000 pari ad Euro 19.883,59 per nucleo di sette componenti ed oltre. Per poter ottenere il beneficio della suddetta detrazione d'imposta il contribuente deve essere possessore, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con relative pertinenze e/o accessori dell'abitazione stessa (autorimessa, posto macchina, ripostiglio, cantina, soffitta), con esclusione delle abitazioni di lusso classificate in categoria A/1; le eventuali proprieta' o comproprieta' di altri immobili ostano pertanto all'applicazione della suddetta detrazione; 2) detrazione fino a L. 400.000, pari ad Euro 206,58 (dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 400.000 (pari ad Euro 206,58) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione) a favore dei contribuenti portatori di handicap (ai sensi della legge n. 104/1992) nonche' ai nuclei familiari con presenza di persona o persone portatrici di handicap (ai sensi della legge n. 104/1992) i cui componenti dispongano di un reddito complessivo lordo ai fini I.R.PE.F. per l'anno 2001, escluso il reddito dell'abitazione principale ed accessori e l'indennita' di accompagnamento, ricompreso nei seguenti limiti: da L. 9.625.001 (Euro 4.970,90) a L. 13.956.000 (Euro 7.207,67) per nucleo di un componente; da L. 16.042.001 (Euro 8.285,00) a L. 23.261.000 (Euro 12.013,30) per nucleo di due componenti; da L. 21.336.001 (Euro 11.019,12) a L. 30.937.000 (Euro 15.977,63) per nucleo di tre componenti; da L. 26.148.001 (Euro 13.504,32) a L. 37.915.000 (Euro 19.581,46) per nucleo di quattro componenti; da L. 30.480.001 (Euro 15.741,61) a L. 44.196.000 (Euro 22.825,33) per nucleo di cinque componenti; da L. 34.650.001 (Euro 17.895,23) a L. 50.242.000 (Euro 25.947,83) per nucleo di sei componenti; da L. 38.500.001 (Euro 19.883,59) a L. 55.825.000 (Euro 28.831,21) per nucleo di sette componenti ed oltre. Per poter ottenere il beneficio della suddetta detrazione d'imposta il contribuente deve essere possessore, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con relative pertinenze e/o accessori dell'abitazione stessa (autorimessa, posto macchina, ripostiglio, cantina, soffitta), con esclusione delle abitazioni di lusso classificate in categoria A/1; le eventuali proprieta' o comproprieta' di altri immobili ostano pertanto all'applicazione della suddetta detrazione; 3) detrazione fino a L. 300.000, pari ad Euro 154,94 (dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 300.000 (pari a Euro 154,94) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione) a favore dei contribuenti il cui nucleo familiare disponga di un reddito complessivo lordo ai fini I.R.P.E.F. per l'anno 2001 ricompreso nei seguenti limiti: da L. 9.625.001 (Euro 4.970,90) a L. 13.956.000 (Euro 7.207,67) per nucleo di un componente; da L. 16.042.001 (Euro 8.285,00) a L. 23.261.000 (Euro 12.013,30) per nucleo di due componenti; da L. 21.336.001 (Euro 11.019,12) a L. 30.937.000 (Euro 15.977,63) per nucleo di tre componenti; da L. 26.148.001 (Euro 13.504,32) a L. 37.915.000 (Euro 19.581,46) per nucleo di quattro componenti; da L. 30.480.001 (Euro 15.741,61) a L. 44.196.000 (Euro 22.825,33) per nucleo di cinque componenti; da L. 34.650.001 (Euro 17.895,23) a L. 50.242.000 (Euro 25.947,83) per nucleo di sei componenti; da L. 38.500.001 (Euro 19.883,59) a L. 55.825.000 (Euro 28.831,21) per nucleo di sette componenti ed oltre. Per ottenere il beneficio della suddetta detrazione d'imposta, il contribuente deve essere possessore, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con relative pertinenze e/o accessori dell'abitazione stessa (autorimessa, posto macchina, ripostiglio, cantina, soffitta), con esclusione delle abitazioni di lusso classificate in categoria A/1; le eventuali proprieta' o comproprieta' di altri immobili ostano pertanto all'applicazione della suddetta detrazione. Le attestazioni riguardanti i requisiti delle succitate maggiori detrazioni devono essere rese, mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 entro il 31 luglio dell'anno di riferimento; se l'immobile e' acquisito dopo tale data, l'attestazione dovra' essere presentata entro il termine del versamento a saldo. Le attestazioni presentate o spedite dopo i suddetti termini non saranno favorevolmente accolte. (Omissis). 02X04437 Il comune di VACCARIZZO ALBANESE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, con la detrazione di Euro 103,29 per ciascuna unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02X04438 Il comune di VALGREGHENTINO (provincia di Lecco) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Abitazione principale 5 per mille; Aliquota ordinaria 6,5 per mille; Aree edificabili 6,5 per mille; Altri fabbricati affittati 6.5 per mille; Altri fabbricati sfitti 7 per mille; a) per l'abitazione principale (non necessariamente funica) nel caso la relativa rendita catastale non superi Euro 774,69 (compreso l'eventuale box) e' ammessa la detrazione di Euro 154,937 previa sottoscrizione di una dichiarazione resa su carta libera entro e non oltre il 30 giugno 2002. b) Le abitazioni concesse in uso gratuito, con scrittura privata, a parenti in linea retta entro il secondo grado, ai sensi degli artt. 74, 75, 76 c.c. sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. A queste abitazioni e' applicata la detrazione per le abitazioni principali. Le condizioni per ottenere tale agevolazione devono sussistere al 1o gennaio 2002 e la richiesta deve essere presentata al Comune entro il 30 giugno 2002. Qualora la situazione risulti immutata la richiesta non va ripresentata. e) Nel caso la rendita catastale dell'abitazione principale superi l'importo di Euro 774,69 e' ammessa la detrazione di Euro 103.291. d) Sono escluse dall'agevolazione di cui al punto a) le abitazioni principali classificate nella categoria A8 (ville). e) Per altri fabbricati si intendono tutte le unita' immobiliari possedute non adibite ad abitazione principale. f) Sono esonerati dal pagamenti I.C.I. i terreni agricoli solo se adibiti all'esercizio dell'attivita' indicata dall'art. 2135 del Codice Civile (attivita' diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attivita' connesse). (Omissis). 02X04439 Il comune di VALLEPIETRA (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, per l'anno 2002, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., istituita con d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni; di confermare, altresi', per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29. (Omissis). 02X04440 Il comune di VALLEVE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6,5 per mille; 2. di determinare l'aumento della detrazione per l'abitazione principale a Euro 155.00. (Omissis). 02X04441 Il comune di VALLINFREDA (provincia di Roma) ha adottato, il 12 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). per l'anno 2002 la seguente determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: abitazione principale del soggetto d'imposta: aliquota 5,5 per mille; altri fabbricati aliquota 6 per mille; applicazione della aliquota nella misura del 4,5 per mille per anziani di eta' superiore a sessantacinque anni singoli o coniugati, aventi in proprieta' la sola abitazione principale ed un reddito familiare annuo lordo non superiore a L. 12.000.000 se singoli, e non superiore a L. 20.000.000 se coniugati; deduzione su abitazione principale L. 200.000; riduzione del 50% dell'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabilitati e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano dette condizioni. E' considerata abitazione principale: a) l'unita' immobiliare utilizzata dal soggetto passivo d'imposta; b) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulta locata. (Omissis). 02X04442 Il comune di VALVESTINO (provincia di Brescia) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, le aliquote dell'I.C.I. nella misura gia' determinata per l'anno 2001 e corrispondente al 5 per mille; 2. di confermare la detrazione annua per l'abitazione principale, nella misura dei Euro 104,00; 3. di dare atto che, con decorrenza 1o gennaio 2001, il comune riscuote direttamente l'imposta con versamento diretto sul conto corrente postale n. 26740217 intestato a: comune di Valvestino servizio di tesoreria I.C.I. - 25080 Valvestino (Brescia). (Omissis). 02X04443 Il comune di VARANO BORGHI (provincia di Varese) ha adottato il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno d'imposta 2002 l'aliquota da applicarsi sugli immobili ubicati nel comune di Varano Borghi come sottoriportate: aliquota ordinaria 6 per mille; abitazioni non locate 7 per mille; aree edificabili ed altri immobili 7 per mille. (Omissis). 02X04444 Il comune di VARISELLA (provincia di Torino) ha adottato le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare ai sensi del primo comma dell'art. 6 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, modificato dall'art. 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille (Omissis). 1. di stabilire, ai sensi dell'art. 3 comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'ammontare della detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, nella misura di Euro 103,29. (Omissis). 02X04445 Il comune di VELO VERONESE (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota unica I.C.I. nella misura del 6,5 per mille con applicazione della detrazione per abitazione principale di Euro 103,29 (L. 200.000). Di incaricare il responsabile del servizio di far pervenire comunicazione dell'aliquota stabilita per l'anno 2002 al concessionario della riscossione (presso Cariverona Banca S.p.A.) e di richiedere la pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale del dispositivo della presente deliberazione. (Omissis). 02X04446 Il comune di VENAFRO (provincia di Isernia) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare nella misura del 6 per mille l'aliquota ordinaria da applicarsi ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002; 2. di determinare che per l'unita' adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonche' per quella dei familiari (parenti in linea retta fino al terzo grado) ed affini fino al secondo grado ai quali lo stesso abbia concesso l'immobile in uso gratuito, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02X04447 Il comune di VERANO BRIANZA (provincia di Milano) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 5.3 per mille per tutti gli immobili (prime abitazioni, abitazioni secondarie sfitte e/o locate a canone libero o convenzionato, pertinenze, altri fabbricati, aree fabbricati, terreni agricoli); 2. di fissare la misura della detrazione per prima abitazione nell'importo di Euro 104,00 (L. 201.000) annue rapportate al periodo di possessso nell'anno 2002. (Omissis). 02X04448 Il comune di VEROLI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili cosi' come applicate per l'anno 2001 qui di seguito indicate: aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali; aliquota del 6,5 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 2. di confermare Euro 103,2915 l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 3. di confermare le agevolazioni relative alle pertinenze delle abitazioni principali gia' stabilite dal regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. approvato con atto consiliare n. 91/98 e n. 3/99 e piu' precisamente le seguenti agevolazioni: agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili ex art. 59, comma 1 lettera d), del decreto legislativo 446/97, si considerano parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, quali esemplificativamente e non limitatamente, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti a condizione che vi sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione principale e l'utilizzo della pertinenza avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento. e' considerata abitazione principale per espressa previsione legislativa l'abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario e i suoi familiari dimorano abitualmente, ai sensi del secondo comma dell'art. 43 del Codice Civile; l'unita' immobiliare appartenente a cooperativa a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale come sopra indicato, del socio assegnatario; l'alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari; l'unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non nsulti locata. ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992: a) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che trasferisce la residenza presso un istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) l'abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come dimora abituale, ai sensi del citato comma secondo dell'art. 43 del Codice Civile; c) l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti fino al terzoo grado o ad affini fino al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale; d) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE competente regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' immobiliari medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione all'UTE competente; e) l'abitazione di un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai componenti il nucleo familiare dello stesso, secondo le risultanze anagrafiche. Il soggetto interessato puo' attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione dell'aliquota ridotta e/o detrazione d'imposta relative all'abitazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva e/o autocertificazione. (Omissis). 02X04449 Il comune di VERONA ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), nella misura del 5,5 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002; 2. di stabilire, (omissis), che per l'anno 2002, e' determinata nella misura del 4 per mille l'aliquota applicabile alle seguenti fattispecie: unita' immobiliari definite "Botteghe Storiche", come individuate nell'art. 13 del Regolamento comunale per l'insediamento delle attivita' commerciali approvato con deliberazione consiliare 25 febbraio 2000, n. 8, in conformita' alle previsioni di cui all'art. 10, comma 1 lett. b) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi previsti daIl'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in conformita' alle previsioni contenute nell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 dando atto che l'applicazione di tale aliquota ridotta e' subordinata alla presentazione al Centro di responsabilita' tributi del comune entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il pagamento dell'imposta, di apposita autocertificazione attestante l'esistenza del contratto che da titolo all'applicazione di detta aliquota; 3. di stabilire in Euro 108.46 (L. 210.000) la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, dando atto che la stessa detrazione si estende alle unita' immobiliari equiparate alle abitazioni principali per effetto di quanto stabilito nell'art. 5, comma 1, del Regolamento comunale dell'I.C.I. di cui alla deliberazione consiliare n. 10 del 5 febbraio 1999 e successive modificazioni; 4. di elevare a Euro 206.58 (L. 400.000), per l'anno 2002, ai sensi dell'an. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122, la detrazione prevista per l'abitazione principale dal comma 2 dell'art. 8 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unita' immobiliare (comprese le pertinenze non locate) che versino nelle seguenti condizioni, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica: a) siano titolari di pensione sociale o di altre pensioni di analogo importo. Detta agevolazione spetta ai nuclei familiari composti da piu' persone a qualsiasi titolo conviventi soltanto nel caso di reddito complessivo composto unicamente da assegni di pensione sociale e si estende anche ad eventuali comproprietari risultanti a carico dei titolari delle stesse. b) siano portatori di handicap riconosciuti al 100% oppure portatori di handicap con situazione riconosciuta di gravita', ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; c) siano ricoverati in lungodegenza o in case protette col contributo comunale, per un periodo permanente superiore a mesi sei, oppure siano non autosufficienti e rimangano nella loro abitazione con il contributo di assistenza domiciliare; d) siano soggetti passivi I.C.I. conviventi dei soggetti di cui alla lett. b). Detta agevolazione viene concessa in presenza di un reddito complessivo familiare non superiore a Euro 41.316,55 (L. 80.000.000). La spettanza dell'agevolazione in parola dovra' essere comprovata da apposita autocertificazione da rilasciare da parte degli interessati al settore tributi entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il pagamento dell'imposta. (Omissis). 02X04450 Il comune di VERRONE (provincia di Biella) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare, per l'anno 2002, quanto segue: Aliquota I.C.I. al 6 per mille da applicare ai seguenti immobili: a) fabbricati strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, o destinata da uso ufficio o ad uso commerciale (con esclusione dei fabbricati categoria catastale D/8); b) pertinenze e accessori degli immobili sopra citati; c) aree fabbricabili e terreni la cui destinazione finale sia quella indicata ai punti precedenti; Aliquota I.C.I. al 5 per mille da applicare ai seguenti immobili: a) fabbricati categoria catastale D/8 costruiti o adattati per esigenza di una attivita' commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; b) pertinenze e accessori degli immobili sopra citati; c) aree fabbricabili e terreni la cui destinazione finale sia quella indicata ai punti precedenti; Aliquota I.C.I. al 4 per mille da applicare a tutti gli immobili diversi da quelli indicati al precedente punto. La detrazione dell'imposta comunale sugli immobili relativamente alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 400.000. 2. di proporre la regolamentazione delle seguenti situazioni particolari: considerare parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorche' distintamente iscritte in catasto; considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta fino al secondo grado; stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. (Omissis). 02X04451 Il comune di VERUNO (provincia di Novara) ha adottato, il 31 gennaio e il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di dare atto che le aliquote per l'imposta comunale degli immobili sono state definite nelle seguenti misure: 4,5 per mille aliquota per le abitazioni principali; 6,5 per mille aliquota per tutti gli altri immobili; 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 129,11. (Omissis). 02X04452 Il comune di VERZEGNIS (provincia di Udine) ha adottato, il 19 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, riconoscendo la presente quale interpretazione autentica per gli anni dal 1997 in poi, l'aliquota differenziata da applicare in questo comune, ai fini I.C.I., nella seguente misura: 6 per mille aliquota ordinaria; 5 per mille aliquota diversificata, unicamente ai casi di immobili posseduti in qualita' di abitazione principale e sue pertinenze, fabbricati catastalmente individuati in cat. D; detrazione abitazione principale: Euro 103,29; 2. di mantenere invariata la detrazione minima prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 504/1992, elevata a Euro 103,29 dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, per immobili adibiti ad abitazione principale. (Omissis). 02X04453 Il comune di VEZZA D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 gennaio e il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di incrementare dello 0,25 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504/1992, determinandola pertanto, per l'anno 2002, nella percentuale del 6 per mille, in misura unica per tutti i tipi di immobile; 1. di determinare, per l'anno 2002, la misura della detrazione I.C.I., da applicare all'abitazione principale, nella misura minima prevista per legge, pari ad Euro 103,291 (L. 200.000); 2. di dare atto che l'ammontare della detrazione, qualora non trovi capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, debba essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa. (Omissis). 02X04454 Il comune di VIANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come segue: ordinaria: 5,75 per mille; unita' immobiliare adibita ad abitazione, oltre l'abitazione principale, non locate o locate a cittadini non ivi residenti e relative pertinenze classificate nella categoria catastale C/6: 7 per mille; Per abitazioni non locate si intendono le abitazioni risultanti vuote o a disposizione, cioe' utilizzate in modo saltuario, o prive di regolare contratto di affitto. Sono escluse le abitazioni utilizzate da parenti fino al terzo grado (figli, genitori, fratelli, zii) e relativi coniugi, suoceri, genitori e nuore, che risultano ivi residenti; 2. di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' Euro 103,29, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02X04455 Il comune di VICOFORTE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 6 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per una sola relativa pertinenza; 4 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 7 per mille per ogni altro caso previsto dalla vigente normativa ed in conformita' della stessa; ammontare della detrazione per l'abitazione principale: Euro 103,29; di regolamentare in applicazione della finanziaria 2000 di cui alla legge n. 488/1999 l'individuazione delle pertinenze ai fini dei benefici per la detrazione, ad esempio: cantina; garage; box auto; soffitta; tettoia; concedendo l'agevolazione ad una sola di tali tipologie per ogni immobile adibito ad abitazione principale (nel senso, ad esempio, anche se una abitazione ha una cantina e un garage distinti a catasto l'agevolazione ai fini della detrazione, verra' riconosciuta, a scelta del contribuente, solo a una delle due pertinenze e nel limite della capienza della detrazione. Analogamente sara' prevista l'aliquota agevolata solo per una delle due pertinenze); (Omissis). 02X04456 Il comune di VIGNOLE BORBERA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune viene determinata nella misura del 6 per mille. 2. Viene determinata nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. da applicare alle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. 3. La stessa aliquota ridotta potra' essere applicata anche per non piu' di due immobili adibiti a pertinenza dell'abitazione principale. 4. Ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sara' detratta la somma di Lire 200.000, rapportata al periodo dell'anno in cui sussiste tale destinazione. (Omissis). 02X04457 Il comune di VIGOLO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota unica del 6 per mille; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione di residenza principale in Euro 103,29. (Omissis). 02X04458 Il comune di VILLADEATI (provincia di Alessandria) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Delibera Di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille, e la quota di detrazione prima casa di abitazione in Euro 103,00. di stimare in base agli introiti relativi 2001, il gettito complessivo dell'imposta in Euro 89.992, da iscrivere nell'apposita risorsa di entrata del bilancio 2002. (Omissis). 02X04459 Il comune di VILLAMASSARGIA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2 di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura del 5 per mille. (Omissis). 02X04460 Il comune di VILLANOVA MARCHESANA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota unica I.C.I. per l'anno 2002. (Omissis). 02X04461 Il comune di VILLIMPENTA (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue: 1) aliquota ordinaria 6 per mille; 2) abitazione principale 5,25 per mille; 3) terreni agricoli 6 per mille; 4) alloggi non locati 7 per mille. (Omissis). 02X04462 Il comune di VIONE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. detrazione per l'anno 2002, l'aliquota che sara' applicata in questo Comune nella misura del 7 per mille, fatte salve le abitazioni di prima residenza per le quali l'aliquota per il presente anno rimane invariata al 6 per mille; 2. confermata in Euro 103,29 (L. 200.000) le detrazioni d'imposta spettante ai proprietari delle unita' abitative di prima residenza; (Omissis). |
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