Gazzetta n. 103 del 4 maggio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 maggio 2002
Disposizioni per lo svolgimento del vertice NATO - Federazione russa. (Ordinanza n. 3203).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, che delega al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 aprile 2002 concernente la dichiarazione di "grande evento", nel territorio della provincia di Roma in occasione del vertice NATO - Federazione russa del 28 maggio 2002;
Considerato che risulta necessario definire tutti gli aspetti organizzativi connessi allo svolgimento del "grande evento" ed attuare, in un contesto di massima sicurezza e con urgenza, gli interventi di adeguamento delle strutture dell'aeroporto militare di Pratica di Mare interessate dalla manifestazione;
Su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, commissario delegato, provvede al coordinamento di tutti gli interventi e di tutte le iniziative connessi alla pianificazione ed alla realizzazione del "grande evento" che si svolgera' presso l'aeroporto militare di Pratica di Mare.
2. Per la finalita' di cui al precedente comma 1, il capo del Dipartimento della protezione civile, commissario delegato, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 aprile 2002, si avvale di un comitato, con funzioni di alta consulenza sugli aspetti organizzativi connessi allo svolgimento del "grande evento", composto dal prefetto di Roma e da sette rappresentanti rispettivamente designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'interno, dal Ministero della difesa, dal Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza per i servizi, dal Ministero delle comunicazioni e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il capo del Dipartimento della protezione civile, commissario delegato, per le finalita' di cui al precedente comma 1, si avvale di soggetti attuatori con competenza su determinati ambiti d'intervento definiti dallo stesso commissario delegato, i quali, sulla base di direttive di carattere generale specificamente impartite dal medesimo commissario delegato, sono responsabili dei procedimenti volti alla realizzazione delle opere, anche edilizie, di adeguamento delle strutture dell'aeroporto militare di Pratica di Mare, nonche' di quelli per l'acquisizione della disponibilita' di beni, mobili ed immobili, e di servizi, necessari allo svolgimento del "grande evento", stipulando i relativi atti convenzionali, che saranno successivamente sottoposti alla presa d'atto del capo del Dipartimento della protezione civile, commissario delegato, sentito il comitato di alta consulenza, avvalendosi delle deroghe di cui al successivo art. 3.
4. Per l'affidamento delle opere, degli interventi, delle forniture e dei servizi di cui al precedente comma 3 e' autorizzato il ricorso alla trattativa privata, avvalendosi delle deroghe di cui al successivo art. 3.
5. In relazione alle nuove e maggiori esigenze connesse con il "grande evento", il capo del Dipartimento della protezione civile, commissario delegato, e' autorizzato a stipulare contratti di collaborazione con cinque consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, i cui compensi saranno determinati in ragione dell'incarico conferito anche in deroga all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 ed ai conseguenti provvedimenti di esecuzione.
6. A supporto del capo del Dipartimento della protezione civile, commissario delegato per lo svolgimento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, e' istituita una apposita struttura di missione, composta da personale civile e militare individuato dal commissario delegato medesimo, che sara' messo a disposizione da parte degli uffici di appartenenza entro giorni cinque dalla richiesta.
7. Il personale impiegato presso la struttura di missione di cui al precedente comma 6, puo' essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di cento ore mensili pro-capite, oltre i limiti vigenti.
8. Il personale civile e militare in servizio presso la sede di svolgimento del "grande evento", individuato con successivo provvedimento del commissario delegato, puo' essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di settanta ore mensili pro-capite.
 
Art. 2.
1. Il piano di sicurezza dell'evento, appositamente predisposto sulla base di quanto stabilito dal capo I della legge 1 aprile 1981, n. 121, disciplina i necessari coordinamenti tra le Forze di polizia e con le Forze armate, anche per quanto riguarda i rispettivi ambiti e livelli di responsabilita', in attuazione, altresi', di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 8 giugno 2000, n. 149; definisce, inoltre, il quadro complessivo delle risorse umane e strumentali occorrenti.
 
Art. 3.
1. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza e' autorizzata, nei limiti necessari per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, l'adozione di provvedimenti in deroga alle seguenti disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 36, 58, 81;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1924, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 21;
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, art. 8;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999;
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 9 e 10;
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 4, 5, 7, 8, 80 e 84;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 e 18, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23, 25;
legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 14;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 37-bis, 37-ter, 37-quater, 37-quinquies, 37-sexies, nonche' delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate;
legge 8 giugno 2000, n. 149, art. 4;
legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 26;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 7.
 
Art. 4.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1 della presente ordinanza, si provvede a carico delle disponibilita' dell'U.P.B. 13.2.1.3 cap. 974 del Centro di responsabilita' 13 "protezione civile" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La presente ordinanza verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 maggio 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento
della protezione civile
Scajola
 
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