Gazzetta n. 103 del 4 maggio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 maggio 2002
Interventi urgenti conseguenti alla dichiarazione di "grande evento" nel territorio del comune di Roma in occasione del "Vertice mondiale sull'alimentazione: cinque anni dopo" indetto dalla Organizzazione delle Nazioni Unite per l'agricoltura e l'alimentazione (FAO). (Ordinanza n. 3202).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 aprile 2002, concernente la dichiarazione di "grande evento" per il "Vertice mondiale sull'alimentazione: cinque anni dopo" indetto dalla Organizzazione delle Nazioni Unite per l'agricoltura e l'alimentazione (FAO) che si terra' a Roma dal 10 al 13 giugno 2002;
Ravvisata la necessita' di avvalersi di ordinanze ai sensi dell'art. 5, comma 2, della predetta legge n. 225 del 1992 per il compimento di tutte le urgenti attivita' finalizzate a predisporre una l'ottimale organizzazione dell'evento, ad assicurare adeguata ospitalita' alle rappresentanze dei Paesi aderenti alla FAO, nonche' ai Capi di Stato e di Governo di tutti i continenti che interverranno al vertice ed alle connesse manifestazioni, altresi' garantendone la funzionalita' degli spostamenti nell'ambito del territorio comunale interessato, in un contesto di pieno rispetto delle esigenze della cittadinanza;
Tenuto conto che l'imminenza e la complessita' del "grande evento" comportano l'inderogabile necessita' di avvalersi di tutte le iniziative per il reperimento urgente di idonei beni, forniture, servizi e strutture da impiegare per il perseguimento delle finalita' in questione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno e' stata attribuita la delega per la protezione civile;
Su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. Il prefetto di Roma, commissario delegato, cura la definizione e l'attuazione delle iniziative dirette all'acquisizione urgente di beni, forniture, servizi e strutture comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione del Vertice mondiale citato in premessa e delle connesse manifestazioni.
2. Il prefetto di Roma, commissario delegato, ove ritenuto necessario, puo' esercitare i compiti di cui all'art. 4, comma 1, della legge 8 giugno 2000, n. 149.
 
Art. 2.
1. Nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 1, il prefetto di Roma, commissario delegato, per la realizzazione delle opere necessarie e l'acquisizione di beni e servizi strettamente afferenti all'attuazione del Vertice mondiale, puo' ricorrere, ove necessario, alla trattativa privata in materia di lavori pubblici e fornitura di beni e di servizi, puo' altresi' avvalersi delle seguenti deroghe, ivi comprese quelle in materia urbanistica ed in materia di beni culturali ed ambientali, nei limiti strettamente indispensabili e con obbligo di ripristino dei luoghi:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 54, comma 1, lettere b) e c), commi 2, 3, 4;
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, articoli 21, 22, 23, 151 e 156;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 7, commi 1 e 9, 11, 12 comma 5, 38, 45, comma 6, 103, 159, 200, 201, 215.
2. Il commissario delegato, per quanto di competenza comunale, opera di intesa con il sindaco del comune di Roma relativamente alle iniziative da assumere per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza, assicurando le necessarie sinergie.
 
Art. 3.
1. Gli oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza, limitatamente alle iniziative preventivamente approvate dal Dipartimento della protezione civile sono posti a carico dell'U.P.B. 13.2.1.3 - cap. 974 - del Centro di responsabilita' 13 "protezione civile" del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Le somme occorrenti per gli interventi previsti nella presente ordinanza sono trasferite al prefetto di Roma, commissario delegato, sulla base di documentate richieste.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 maggio 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento
della protezione civile
Scajola
 
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