Gazzetta n. 103 del 4 maggio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 maggio 2002 |
Interventi urgenti conseguenti alla dichiarazione di "grande evento" della cerimonia di canonizzazione del Beato Padre Pio da Pietrelcina. (Ordinanza n. 3201). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 aprile 2002, concernente la dichiarazione di "grande evento" della cerimonia di canonizzazione del Beato Padre Pio da Pietrelcina, che avra' luogo il giorno 16 giugno 2002, a Roma, in Piazza San Pietro, in Vaticano, e delle manifestazioni religiose che si terranno nel paese natale del Beato Padre Pio e in San Giovanni Rotondo, cui parteciperanno migliaia di fedeli e devoti provenienti da tutte le parti d'Italia e del mondo; Ravvisata la necessita' di avvalersi di ordinanze ai sensi dell'art. 5, comma 2, della predetta legge n. 225 del 1992, per il compimento di tutte le urgenti attivita' finalizzate ad assicurare adeguata ospitalita' ai soggetti che interverranno alle celebrazioni, ed alle connesse manifestazioni, altresi' garantendone la funzionale mobilita', adeguata ricezione alberghiera, accoglienza ed assistenza sanitaria nell'ambito dei territori interessati, in un contesto di pieno rispetto delle esigenze della cittadinanza; Visto che l'imminenza e la complessita' del "grande evento" comportano l'inderogabile necessita' di reperimento urgente di idonei beni, forniture, servizi e strutture da impiegare per il perseguimento delle finalita' in questione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno e' stata attribuita la delega per la protezione civile; Su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. I sindaci dei comuni di Roma, Pietrelcina e San Giovanni Rotondo sono nominati commissari delegati per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, e provvedono alla definizione ed attuazione delle iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilita' di beni, forniture, servizi e strutture, comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione della cerimonia di canonizzazione del Beato Padre Pio di Pietrelcina, e delle connesse manifestazioni che si terranno a Roma, a Pietrelcina ed a San Giovanni Rotondo, altresi' assicurando condizioni di adeguata accoglienza e mobilita' ai partecipanti alle manifestazioni stesse. 2. Relativamente agli aspetti inerenti all'ordine ed alla sicurezza pubblica, anche con riferimento ai profili concernenti la ricettivita' alberghiera, l'informazione e la segnaletica di sicurezza, i prefetti di Roma, Benevento e Foggia sono nominati commissari delegati per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza. 3. I commissari delegati di cui ai precedenti commi 1 e 2, per gli ambiti territoriali di competenza, e relativamente agli aspetti di comune interesse, si raccordano, ove necessario, per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza. |
| Art. 2. 1. I commissari delegati, per la realizzazione delle opere necessarie e l'acquisizione di beni e servizi strettamente afferenti all'attuazione del predetto "grande evento", possono ricorrere, ove necessario, alla trattativa privata in materia di lavori pubblici e fornitura di beni e di servizi, anche avvalendosi delle deroghe di cui al successivo comma 2. I commissari delegati di cui all'art. 1, comma 1, possono altresi' avvalersi delle deroghe in materia urbanistica ed in materia di beni culturali ed ambientali, nei limiti strettamente indispensabili e con obbligo di ripristino dei luoghi. 2. Nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 1, e' autorizzata la deroga alle disposizioni di seguito indicate: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 54, comma 1, lettera b) e c), commi 2, 3, 4; decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24; decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 7, commi 1 e 9, 11, 12 comma 5, 38, 45, comma 6, 103, 159, 200, 201, 215. |
| Art. 3. 1. Gli oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza, limitatamente alle iniziative preventivamente approvate dal Dipartimento della protezione civile, sono posti a carico dell'U.P.B. 13.2.1.3 cap. 974 del Centro di responsabilita' 13 "protezione civile" del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Le somme occorrenti per gli interventi previsti nella presente ordinanza sono trasferite ai commissari delegati sulla base di documentate richieste. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 maggio 2002
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile Scajola |
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