Gazzetta n. 103 del 4 maggio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 aprile 2002
Disposizioni per la celebrazione del semestre di Presidenza italiana della Unione europea. (Ordinanza n. 3199).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, che delega al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile, di cui al decreto-legge n. 343 del 7 settembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002 concernente la dichiarazione di "grande evento" per il semestre di Presidenza italiana nell'Unione europea, che prevede tra l'altro che tutta l'attivita' di attuazione del complesso delle azioni organizzative dovra' essere completata entro il 31 maggio 2003;
Considerato che nel periodo di Presidenza italiana dell'Unione europea si terranno numerosi incontri e manifestazioni, principalmente localizzati presso il Centro polifunzionale di protezione civile di Castelnuovo di Porto, che vedranno coinvolti rappresentanti e delegazioni aderenti all'Unione stessa;
Ravvisata la necessita' di attuare, in un contesto di massima sicurezza e con urgenza, tutti gli interventi strutturali e infrastrutturali volti ad adeguare le capacita' ricettive del centro polifunzionale di protezione civile di Castelnuovo di Porto, le connesse opere di collegamento viario e di difesa idraulica, e gli interventi di adeguamento del centro urbano di Castelnuovo di Porto, nonche' a definire i primi aspetti organizzativi connessi al grande evento, con riserva di definire con ulteriore ordinanza la disciplina degli aspetti organizzativi facenti capo al Ministero degli affari esteri, anche con riferimento alle competenze della delegazione di cui all'art. 2 della legge 5 giugno 1984, n. 208;
Su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale Commissario delegato per il coordinamento di tutti gli interventi e di tutte le iniziative connesse al "grande evento" secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002, esercita le competenze di cui al presente articolo, con riserva di definire gli ulteriori contenuti della delega con successive ordinanze.
2. Il capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato, al fine di assicurare il corretto e coordinato svolgimento del "grande evento", e' autorizzato a conferire cinque incarichi di livello dirigenziale a soggetti aventi esperienza gestionale, appartenenti alla amministrazione militare, gia' richiamati o da richiamare in servizio, anche in deroga all'art. 50 della legge n. 113/1954, agli articoli 15, 19 e 24, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 ed agli articoli 13 e 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti dell'area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001; per il predetto personale militare e' prevista la corresponsione di un trattamento economico corrispondente a quello spettante con il richiamo con assegni, ed alla stesso equivalente per gli effetti assistenziali e previdenziali. Il detto personale e' messo a disposizione dal Ministero della difesa entro quindici giorni dalla richiesta del capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato.
3. Il capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato e' altresi' autorizzato, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001 e all'art. 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999, nonche' all'art. 5-bis, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, a stipulare dieci contratti di lavoro a tempo determinato per l'assunzione di unita' di personale tecnico e/o amministrativo.
4. Il capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato, per le attivita' di competenza connesse con il "grande evento" di cui in premessa, e' autorizzato ad avvalersi di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, secondo le modalita' previste dal comma 3 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 3193 del 29 marzo 2002.
5. Il capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato puo', inoltre, avvalersi di personale dipendente da societa' a totale o prevalente capitale pubblico:
per collaborazioni a tempo pieno, con rimborso alle medesime societa' degli emolumenti corrisposti al predetto personale e degli oneri contributivi ed assicurativi conseguenti;
per prestazioni di lavoro straordinario al di fuori dell'orario di servizio presso le societa' di appartenenza;
per collaborazioni da parte di personale con orario di servizio a tempo parziale gia' concesso, o da concedersi entro quindici giorni dalla richiesta formulata dall'interessato, dalle societa' di appartenenza; in tale ipotesi il personale medesimo oltre a completare le prestazioni lavorative dell'ordinario orario di servizio potra' effettuare lavoro straordinario nei limiti autorizzati, anche sulla base di quanto disposto dalla presente ordinanza, per il restante personale in servizio presso il Dipartimento, in deroga ai pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed ai relativi statuti.
6. Per le attivita' connesse al "grande evento", il personale appartenente alle qualifiche funzionali in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, puo' essere autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario, fino a un massimo di trenta ore mensili pro-capite, oltre i limiti fissati.
7. Per il piu' gravoso impegno derivante al personale dirigente del Dipartimento della protezione civile individuato dal capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato, per le attivita' di organizzazione del "grande evento", puo' essere riconosciuta una retribuzione aggiuntiva pari al 20% delle retribuzioni di posizione in godimento, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001.
8. In relazione alle nuove e maggiori esigenze connesse con il "grande evento", il capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato e' autorizzato a stipulare contratti di collaborazione con cinque consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, i cui compensi saranno determinati in ragione dell'incarico conferito anche in deroga all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed ai conseguenti provvedimenti di esecuzione.
9. Al fine di assicurare la piena disponibilita' del centro polifunzionale di protezione civile di Castenuovo di Porto, la valutazione tecnico-economica dell'immobile necessaria per le possibili conseguenti iniziative convenzionali puo' essere effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. In relazione alle necessita' di adeguamento della struttura del centro polifunzionale di protezione civile, i miglioramenti e le addizioni apportati devono intendersi autorizzati in deroga agli articoli 1592 e 1593 del codice civile.
10. Al fine di consentire l'ottimale utilizzo delle strutture del centro polifunzionale di protezione civile, su disposizione specifica del capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato, possono essere risolti, senza oneri per il Dipartimento, tutti i rapporti convenzionali con amministrazioni pubbliche ed enti locali. Con le stesse modalita' possono essere risolti o prorogati i contratti di servizi e forniture in corso presso il centro, anche in deroga all'art. 27, comma 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
11. Per l'esecuzione degli interventi di sistemazione delle aree di proprieta' del comune di Castelnuovo di Porto limitrofe, o comunque funzionali per l'attivita' da espletarsi presso il centro polifunzionale della protezione civile, il capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato e' autorizzato a stipulare accordi procedimentali o convenzionali con il medesimo comune di Castelnuovo di Porto per l'utilizzazione delle stesse aree.
12. Per il soddisfacimento urgente delle nuove e maggiori esigenze conseguenti alla dichiarazione del "grande evento", il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato alla stipula ed alla conseguente approvazione di contratti di locazione di idonee strutture immobiliari, per la cui valutazione tecnico-economica si provvede ai sensi del precedente comma 9 ed in deroga all'art. 34 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, all'art. 638 del decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984, e della legge 15 dicembre 1990, n. 396, ed a tutte le disposizioni di natura amministrativa che definiscono le procedure vigenti concernenti la locazione degli immobili da destinare agli edifici pubblici.
13. Per tutte le esigenze connesse all'organizzazione del "grande evento" il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concludere contratti di servizi e di forniture anche a trattativa privata, in deroga all'art. 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 9 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
 
Art. 2.
1. Il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio dott. ing. Angelo Balducci - Commissario delegato, opera come stazione appaltante per la definizione e realizzazione degli interventi infrastrutturali e strutturali necessari all'adeguamento del centro polifunzionale della protezione civile di Castelnuovo di Porto, delle opere anche viarie d'interesse rispetto alle nuove esigenze connesse con il "grande evento", e di quelle finalizzate all'adeguamento dei presidi di sicurezza anche idraulica, provvedendo, altresi', all'acquisizione delle necessarie dotazioni strumentali.
2. Il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio - Commissario delegato, cura, in particolare, la realizzazione dei seguenti interventi ed opere:
a) riqualificazione e completamento del centro polifunzionale della protezione civile di Castelnuovo di Porto, anche con riferimento agli aumenti di volumetria necessari per assicurare la funzionalita' della struttura: tali interventi per ragioni di funzionalita' possono estendersi anche a strutture ed impianti ubicati nei territori di comuni limitrofi;
b) predisposizione ed attuazione di tutti gli interventi infrastrutturali e strutturali per conseguire l'adeguamento e l'eventuale potenziamento dei collegamenti viari comunque funzionali al centro polifunzionale della protezione civile di Castelnuovo di Porto nella zona posta in comune di Castelnuovo di Porto, compresa fra il fiume Tevere, la strada provinciale "Tiberina", la strada provinciale "Traversa del Grillo" e l'allineamento parallelo a quest'ultima, posto a circa 2.500 metri di distanza dalla stessa - lato Roma: per soddisfare l'esigenza di completamento, l'intervento puo' estendersi al di fuori del citato perimetro;
c) messa in sicurezza idraulica delle aree e delle opere di cui ai precedenti punti a) e b);
d) rifacimento e completamento del castello "La Rocca", del palazzetto "Paradisi" e della pavimentazione ed illuminazione di piazza Vittorio Veneto e di piazza Cavour nel centro urbano di Castelnuovo di Porto.
3. Al fine di assicurare tempestivamente la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al precedente comma 2, dichiarati indifferibili ed urgenti, e tenuto conto delle prevalenti ragioni di sicurezza, si applica il regime previsto per le opere e gli interventi di cui all'art. 33 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. L'aggiudicazione di tali interventi ed opere avviene, anche per stralci, previo esperimento di gara informale a cui sono invitate, anche in qualita' di mandatarie di raggruppamenti, cinque imprese.
4. La stazione appaltante e' autorizzata a procedere alle aggiudicazioni, di cui al precedente comma anche sulla base del solo progetto definitivo o preliminare, eventualmente provvedendo al conferimento di appalti integrati, anche in deroga all'art. 19, comma 1, lettera b), della legge n. 109/1994. E' in facolta' del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio - Commissario delegato, in relazione alla somma urgenza degli interventi e delle opere realizzare, nonche' dell'acquisizione delle necessarie dotazioni strumentali, prevedere, anche in corso d'opera, la corresponsione all'aggiudicatario di premi di incentivazione per accelerare l'esecuzione dei lavori.
5. Per la natura e la funzione degli interventi e delle opere da realizzare, si prescinde dalla valutazione di impatto ambientale, dalle disposizioni in materia paesaggistica, architettonica, archeologica, urbanistica e di tutela dei beni culturali ed ambientali, da quelle in materia idraulica ed idrogeologica e da quelle in materia di conferenza di servizi.
 
Art. 3.
1. La progettazione delle opere di cui al precedente art. 2, nonche' le attivita' connesse al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, possono essere affidate anche a trattativa privata a liberi professionisti singoli, associati, raggruppati temporaneamente, ovvero a societa' di progettazione o a societa' di ingegneria, aventi esperienza professionale nel settore in relazione alle caratteristiche tecniche dell'incarico, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
2. Per l'espletamento delle procedure relative alle gare d'appalto degli interventi e delle opere di cui al precedente art. 2, i termini previsti dalla vigente legislazione sono ridotti alla meta'.
3. L'appaltatore che partecipa all'appalto deve possedere i requisiti progettuali previsti dall'invito e, per la progettazione esecutiva, deve avvalersi di progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo acquisito il benestare della stazione appaltante.
4. Gli interventi e le opere di competenza di soggetti erogatori di servizi pubblici che si rendono necessari in relazione alla definizione degli interventi e delle opere di cui al precedente art. 2, hanno carattere di priorita' assoluta rispetto ai programmi operativi dei citati soggetti e sono coordinati dal provveditore regionale alla opere pubbliche per il Lazio - Commissario delegato. A tal fine quest'ultimo adotta specifiche direttive nei confronti dei predetti soggetti erogatori dei servizi pubblici che vi ottemperano con la correttezza e la tempestivita' richieste.
5. Per l'espletamento delle funzioni connesse al compimento degli interventi, delle opere ed alle acquisizioni delle necessarie dotazioni previsti nella presente ordinanza, il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio - Commissario delegato si avvale delle strutture e del personale in servizio presso il provveditorato regionale opere pubbliche per il Lazio.
6. Il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio - Commissario delegato relativamente alle opere di competenza regionale si raccorda con il presidente della regione Lazio per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza.
7. Per il soddisfacimento delle esigenze conseguenti ai maggiori e nuovi compiti di cui alla presente ordinanza il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio - Commissario delegato e' autorizzato, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001 ed all'art. 19 del CCNL del comparto Ministeri, a stipulare contratti di diritto privato di durata annuale, rinnovabili, per l'assunzione di dieci unita' di personale tecnico specializzato e di due unita' di personale amministrativo specializzato - area C - posizione economica C2, nonche' di sei unita' di personale tecnico specializzato - area B - posizione economica B3.
8. Per il personale impegnato in responsabilita' procedimentali e direzione dei lavori, considerata l'urgenza, la complessita' e la natura degli interventi, delle opere e dell'acquisizione delle necessarie dotazioni strumentali previsti nella presente ordinanza, potra' essere corrisposto l'incentivo previsto all'art. 18 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, da calcolarsi nella misura dell'1% dell'importo degli interventi, delle opere e delle dotazioni, compresi gli oneri relativi alle attivita' di competenza dei soggetti erogatori di pubblici servizi ed ogni altra attivita' da svolgere in relazione alloro compimento, da inserire nei relativi quadri economici, con esclusione delle indennita' di esproprio.
9. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza, il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio - Commissario delegato puo' autorizzare il personale in servizio presso il provveditorato regionale opere pubbliche per il Lazio impiegato in attivita' tecniche ed amministrative connesse alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario nel limite di settanta ore mensili pro-capite.
 
Art. 4.
1. Il provveditore alle opere pubbliche per il Lazio - Commissario delegato, provvede all'individuazione delle aree da espropriare, alla comunicazione della dichiarazione di pubblica utilita' ai soggetti espropriandi, nonche' all'immediata occupazione d'urgenza ed alle espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui al precedente art. 2, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione nel possesso dei suoli, con la sola presenza di due testimoni.
2. Il decreto di esproprio, emanato ed eseguito senza particolari indagini e formalita', contiene la determinazione urgente dell'indennita', congruita dal provveditore alle opere pubbliche per il Lazio - Commissario delegato avvalendosi delle procedure di cui all'art. 2, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e quantificata in misura non inferiore al valore agricolo, nonche' l'invito al proprietario espropriato a comunicare, entro venti giorni dall'immissione in possesso, la condivisione sulla indennita' determinata.
3. Il provveditore alle opere pubbliche per il Lazio - Commissario delegato, ricevuta la comunicazione di condivisione, nonche' la documentazione comprovante la piena e libera disponibilita' del bene, dispone il pagamento dell'indennita' di espropriazione nel termine di giorni sessanta.
4. Qualora il proprietario non condivida la determinazione della misura dell'indennita' di espropriazione, entro il termine di cui al precedente comma 2, puo' chiedere la nomina di tecnici per la stima del cespite e, se non condivide la relazione finale, puo' proporre l'opposizione alla stima, senza che cio' possa pregiudicare comunque gli effetti del provvedimento di occupazione dell'area, ne' l'avvio delle opere. In tale ultima ipotesi, il proprietario non puo' fruire della quantificazione minima rapportata al valore agricolo del terreno di cui al precedente comma 2.
5. I proprietari delle aree oggetto degli interventi, prima dell'espropriazione, hanno il diritto di concludere accordi di cessione dei beni o delle quote di proprieta', sulla base di maggiorazioni da calcolarsi tenendo conto del valore minimo del cespite pari a quello agricolo, da congruirsi dal provveditore alle opere pubbliche per il Lazio - Commissario delegato avvalendosi delle procedure di cui all'art. 2, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. L'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perde se l'acquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato.
 
Art. 5.
1. Il provveditore alle opere pubbliche per il Lazio - Commissario delegato nello svolgimento degli incarichi affidatigli e nell'attuazione degli interventi ricompresi nel programma di cui alla presente ordinanza, puo' adottare, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi e delle opere e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti in deroga alle seguenti disposizioni:
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato f, art. 378;
legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18 e successive modifiche ed integrazioni;
legge del 25 luglio 1904, n. 523, articoli 2, 57, 93, 94, 95, 96, 97 e 98;
regio decreto del 19 novembre 1921, n. 1688, art. 1;
regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, art. 34;
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
regio decreto del 9 dicembre 1937, n. 2669, articoli 22, 23, 24, 25, 26;
legge n. 1089/1939 e successive modifiche;
decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984, art. 638;
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19 e 20;
legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 1, 7 e 14;
legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
legge 8 agosto 1985, n. 431;
legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 e disposizioni normative regionali in materia di impatto ambientale;
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999;
legge regionale 6 luglio 1998, n. 24;
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 1998 PS1: cap. 3, articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7, cap. 5, paragrafi a/b/c/d;
legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53, art. 3, punti 3 e 4 e articoli 6, 8, 9 e 10;
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 31, 32, 33, 41 e 45;
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, capo II - sezione I ed articoli 151 e 156;
legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 17;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12;
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 89;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazione, articoli 7, 8, 9, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 16;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 19 e 33;
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1994, n. 554, articoli 62 e 82;
regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;
decreto legislativo 7 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni ed integrazioni articoli 7, 8 e 12, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 9;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni;
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999.
 
Art. 6.
1. Con successivo provvedimento del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e' determinato il compenso dei Commissari, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001.
 
Art. 7.
1. Il provveditore alle opere pubbliche per il Lazio - Commissario delegato dispone, mediante apertura di apposita contabilita' speciale, i pagamenti inerenti alle obbligazioni giuridiche assunte sulla base della presente ordinanza. Ai fondi confluiti in detta contabilita' speciale, ivi compresi quelli stanziati e da stanziarsi per gli interventi, le opere e le dotazioni strumentali di cui all'art. 2, comma 2, lettere b), c) e d), si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460.
 
Art. 8.
1. Gli oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza, con riferimento a quanto disposto dall'art. 1 ed agli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) e alle connesse opere di messa in sicurezza idraulica sono posti a carico dell'U.P.B. 13.2.1.3 cap. 974 del centro di responsabilita' 13 "protezione civile" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 aprile 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento
della protezione civile
Scajola
 
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