Gazzetta n. 103 del 4 maggio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 marzo 2002, n. 80
Modifiche al regolamento ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, concernente il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, recante norme per il funzionamento della Scuola centrale tributaria;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, concernente il riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche;
Visto, in particolare, l'articolo 8 del predetto decreto legislativo n. 287 del 1999, il quale prevede il riordino della Scuola centrale tributaria da attuare con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 17, comma 3 e 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti i propri decreti 28 settembre 2000, n. 301, recante regolamento per il riordino della Scuola centrale tributaria, e 22 novembre 2000, n. 359, recante modifiche al citato decreto n. 301 del 2000;
Ritenuta la necessita' di apportarvi ulteriori modificazioni;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze della Sezione consultiva per gli atti normativi del 23 aprile 2001 e del 25 febbraio 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3 - 4697 del 13 marzo 2002;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
1. Nel decreto del Ministro delle finanze 28 settembre n. 301, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la denominazione della Scuola Centrale Tributaria, ovunque ricorrente, e' mutata nella seguente: "Scuola superiore dell'economia e delle finanze";
b) le parole "Ministro delle finanze", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'economia e delle finanze";
c) l'articolo 1, comma 1, e' sostituito dal seguente: "La Scuola superiore dell'economia e delle finanze, di seguito denominata Scuola, e' istituzione di alta cultura e formazione posta alle dirette dipendenze del Ministro, ed ha autonomia organizzativa e contabile. La Scuola ha anche autonomia di bilancio, e' assoggettata alle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni, ed e' inserita nella tabella A allegata alla stessa legge.";
d) nell'articolo 1, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo periodo, dopo le parole "della fiscalita'" sono inserite le seguenti: "e dell'economia";
2) nel primo e nel secondo periodo, le parole "amministrazione finanziaria" sono sostituite dalle seguenti: "amministrazione dell'economia e delle finanze";
e) all'articolo 1, comma 3, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole "La Scuola" inserire le seguenti: "con la sua struttura didattica, il personale docente e l'indicazione dei relativi corsi, e' iscritta nelle apposite banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca gestite in collaborazione con il CINECA, e";
2) aggiungere alla fine il seguente periodo: "Nell'ambito di consorzi o accordi con universita', italiane ed estere, la Scuola promuove e istituisce, compartecipando al finanziamento, anche dottorati di ricerca, e nuovi corsi di studio o altre iniziative riservate alla competenza degli atenei.";
f) all'articolo 2, comma 6, le parole: "incaricati non temporaneamente e collocati fuori ruolo" sono sostituite dalle seguenti: "ordinari";
g) nell'articolo 3, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
1) le parole "incaricati non temporaneamente" sono sostituite dalla seguente: "ordinari";
2) le parole "da un'indennita' di carica stabilita" sono sostituite dalle seguenti: "da un ulteriore trattamento economico stabilito";
h) nell'articolo 4, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "A tali sedi puo' essere preposto personale con qualifica dirigenziale in servizio presso la Scuola, nell'ambito dell'ordinario contingente di personale dirigenziale assegnato alla Scuola secondo l'ordinamento vigente, con responsabilita' gestionale ed organizzativa di ciascuna sede.";
i) nell'articolo 5, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
1) le parole "o docenti" sono soppresse;
2) dopo le parole "senza assegni" inserire le seguenti: "vincitori di concorso a professore universitario in attesa di chiamata";
3) dopo la parola "magistrati" inserire le seguenti: ", avvocati dello Stato";
l) nell'articolo 5, comma 3, dopo le parole "professori", inserire le seguenti: "ordinari";
m) nell'articolo 5, comma 4, le parole da ", ovvero in posizione" fino a "prima fascia" sono sostituite dalle seguenti: "acquisiscono, ad ogni effetto, lo stato giuridico e le funzioni di professori ordinari";
n) nell'articolo 5, dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. Il trattamento economico dei professori ordinari della Scuola che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, partecipano alle procedure di trasferimento tra universita' ivi previste e mantengano l'esercizio di funzioni presso la Scuola, puo' essere posto a carico, in misura convenzionalmente ripartita, della Scuola e delle universita' interessate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.";
o) nell'articolo 5, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: "5-bis. I ricercatori di cui all'articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono inquadrati in apposito ruolo della Scuola. Con provvedimento del rettore sono stabiliti i criteri di corrispondenza tra le posizioni di ricercatore e quelle di professore rese indisponibili ai sensi del citato articolo 19, comma 15, nonche' le modalita' per l'espletamento delle relative procedure concorsuali, in coerenza con la vigente normativa universitaria.";
p) all'articolo 6, dopo le parole "professore", inserire la seguente: "ordinario";
q) all'articolo 7, le parole da "Il rettore" fino a "diretta o indiretta" sono sostituite dalle seguenti: "Il rettore, i responsabili di area ed i professori ordinari assumono il regime delle incompatibilita' dei professori universitari ordinari. In ogni caso, non puo' essere svolta attivita' professionale nel settore fiscale e nelle materie afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ivi compresa la relativa attivita' processuale";
r) all'articolo 8, comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: "Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, il Rettore, sentito il Consiglio direttivo, trasmette al Ministro il programma delle attivita' della Scuola per l'anno accademico, in attuazione e coerenza con le direttive del Ministro e in ragione del bilancio previsionale adottato.".
2. In sede di prima attuazione, per l'anno 2002, il Rettore provvede ad inviare al Ministro il programma delle attivita' istituzionali della Scuola per l'anno in corso entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante "Norme per
la ristrutturazione del Ministero delle finanze", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1991, n.
264.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1996, n. 526, recante "Regolamento recante norme per il
funzionamento della Scuola centrale tributaria", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 1996, n.
239.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287,
recante "Riordino della Scuola superiore della pubblica
amministrazione e riqualificazione del personale delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193. Si riporta il testo
dell'art. 8:
"Art. 8 (Riordino della Scuola centrale tributaria). -
1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, all'art. 2,
comma 1, all'art. 3, commi 1 e 4, all'art. 4, comma 3,
all'art. 5, commi 1, 2, 4 e 5, e all'art. 6, comma 1,
nonche' i principi desumibili dalle restanti disposizioni
di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto,
costituiscono criteri direttivi per il regolamento di
riforma della Scuola centrale tributaria del Ministero
delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 3 e
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Nel regolamento di cui al comma 1 e' previsto che la
Scuola centrale tributaria puo', senza oneri per la stessa
e con corrispettivo a carico del committente, svolgere
attivita' formative e di ricerca anche in favore di
soggetti privati, eventualmente consorziandosi o
associandosi con enti e societa'.
3. Sono abrogati l'art. 5 della legge 29 ottobre 1991,
n. 358, e il comma 4 dell'art. 7 del decreto-legge 8 agosto
1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 ottobre 1996, n. 556. Dette norme, nonche' quelle recate
dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996,
n. 526, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al comma 1.".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3, 4 e 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di' flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
- Il decreto del Ministro delle finanze 28 settembre
2000, n. 301, recante "Regolamento recante norme per il
riordino della Scuola superiore dell'economia e delle
finanze", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre
2000, n. 250.
- Il decreto del Ministro delle finanze 22 novembre
2000, n. 359, recante "Regolamento recante modifiche al
decreto 28 settembre 2000, n. 301 del Ministro delle
finanze, concernente il riordino della Scuola centrale
tributaria", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
6 dicembre 2000, n. 285.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli da 1 a 8 del
decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n.
301, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' come
modificati dal presente articolo:
"Art. 1 (Natura e compiti della Scuola superiore
dell'economia e delle finanze). - 1. La Scuola superiore
dell'economia e delle finanze, di seguito denominata
Scuola, e' istituzione di alta cultura e formazione posta
alle dirette dipendenze del Ministro, ed ha autonomia
organizzativa e contabile. La Scuola ha anche autonomia di
bilancio, e' assoggettata alle disposizioni di cui alla
legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed
integrazioni, ed e' inserita nella tabella A allegata alla
stessa legge.
2. La Scuola provvede alla formazione, alla
specializzazione ed all'aggiornamento del personale
dell'amministrazione dell'economia e delle finanze nonche',
su richiesta delle agenzie fiscali e degli altri enti che
operano nel settore della fiscalita' e dell'economia, del
personale di questi ultimi mediante l'organizzazione e la
gestione di attivita' formative e di divulgazione, sia
nelle sedi proprie che in sedi esterne. Provvede altresi',
nell'ambito delle proprie competenze, autonomamente o su
impulso di altri soggetti, alla redazione di studi e
ricerche su temi di interesse dell'amministrazione
dell'economia e delle finanze. Puo' svolgere attivita'
formative, divulgative e di ricerca anche per soggetti
italiani ed esteri, e curare la formazione e la
preparazione di neo laureati ed aspiranti all'accesso nel
pubblico impiego, per stimolarne la cultura istituzionale e
favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro; in tal caso
tutte le spese dirette ed indirette sostenute dalla Scuola
sono a carico del soggetto richiedente salvo, per i soli
richiedenti pubblici, l'eventuale deroga disposta dal
Ministro dell'economia e delle finanze.
3. La Scuola con la sua struttura didattica, il
personale docente e l'indicazione dei relativi corsi, e'
iscritta nelle apposite banche dati del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca gestite
in collaborazione con il CINECA, e continua a essere
iscritta nell'apposito schedario dell'anagrafe delle
ricerche, istituito ai sensi dell'art. 63, ultimo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, ed opera, ove compatibile, nel rispetto dei
principi e delle regole di tale decreto. Essa puo'
promuovere o partecipare ad associazioni, societa' e
consorzi, nonche' stipulare accordi di programma,
convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.
Nell'ambito di consorzi o accordi con universita', italiane
ed estere, la Scuola promuove e istituisce, compartecipando
al finanziamento, anche dottorati di ricerca, e nuovi corsi
di studio o altre iniziative riservate alla competenza
degli atenei.
Art. 2 (Organi e struttura didattico-scientifica della
Scuola). - 1. Sono organi della Scuola: il rettore, il
direttore amministrativo ed il consiglio direttivo. Il
rettore, in qualita' di vertice dell'istituzione, indirizza
ed assicura lo svolgimento delle attivita' istituzionali e
ne e' responsabile sotto il profilo didattico-scientifico.
2. Il rettore ha, nell'ambito delle proprie competenze,
la legale rappresentanza della Scuola ed e' nominato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. All'ufficio del direttore amministrativo e' preposto
un dirigente il quale ha la responsabilita' gestionale ed
organizzativa della Scuola.
4. Il direttore amministrativo e' scelto, dal Ministro
dell'economia e delle finanze, tra i dirigenti dello Stato
assegnati alla Scuola o appartenenti al ruolo unico di cui
all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
e' ordinatore primario di spesa.
5. Il rettore nomina un prorettore che lo sostituisce
in caso di assenza od impedimento e svolge le funzioni
delegategli dal rettore.
6. Il rettore ed il prorettore sono coadiuvati da
responsabili di area, ai quali sono attribuite aree
omogenee di attivita' per il perseguimento degli obiettivi
istituzionali della Scuola; i responsabili di area, in
numero non superiore a quattro, sono nominati dal Rettore
della Scuola, e sono tenuti ad attuarne le specifiche
direttive, assicurando la qualita' didattica e scientifica
nei settori di competenza. Il prorettore ed i responsabili
di area sono scelti fra i professori ordinari.
7. Il consiglio direttivo e' composto dal rettore che
lo presiede, dal prorettore, dal direttore amministrativo e
dai responsabili di area. Ha il compito di valutare, su
iniziativa del rettore, le questioni di maggiore rilevanza,
di coordinare le attivita' didattiche per le finalita' di
programmazione e di organizzare l'utilizzazione delle
risorse comuni, comprese le modalita' di attribuzione di
incarichi istituzionali, di insegnamento e ricerca e di
stabilire i relativi compensi ed indennita'. Il consiglio
si riunisce di regola ogni tre mesi e comunque ogni
qualvolta il rettore ne ravvisi l'opportunita'.
Art. 3 (Nomina e durata degli organi e dei
responsabili). - 1. Il rettore e' scelto tra dirigenti di
particolare e comprovata qualificazione che abbiano
ricoperto per almeno un quinquennio incarichi di direzione
di uffici dirigenziali generali, magistrati amministrativi
o contabili con qualifica di consigliere, professori
universitari di prima fascia, in posizione di aspettativa
senza assegni o soggetti equiparati, consiglieri
parlamentari. Il rettore puo' essere, altresi' scelto tra
soggetti dotati di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano diretto per almeno un
quinquennio istituzioni pubbliche o private di alta
formazione.
2. Il rettore resta in carica per quattro anni e puo'
essere confermato. Il prorettore ed i responsabili di area
restano in carica per due anni, salvo conferma.
3. Il Rettore, il Prorettore e i responsabili di area,
nonche' i professori ordinari e collocati fuori ruolo, se
in servizio presso amministrazioni pubbliche ovvero
inquadrati a seguito di opzione, nel ruolo di cui all'art.
5, comma 5, conservano il trattamento economico
fondamentale, comunque definito, relativo alla qualifica
posseduta presso l'amministrazione di provenienza,
incrementato da un ulteriore trattamento economico
stabilito, con le modalita' previste nei provvedimenti di
cui all'art. 6, comma 1, tenendo conto dei compensi
mediamente corrisposti per analoghi incarichi in organismi
pubblici o privati operanti nell'ambito della formazione, e
comunque tale da garantire un trattamento economico
complessivo non inferiore agli emolumenti a qualsiasi
titolo corrisposti nella posizione di provenienza.
4. In caso di affidamento degli incarichi a soggetti
non provenienti da pubbliche amministrazioni, il
trattamento economico e' definito contrattualmente con le
modalita' dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, in quanto applicabili.
Art. 4 (Sede della Scuola). - 1. La Scuola ha sede in
Roma e non ha proprie articolazioni periferiche. Le
attivita' della Scuola possono svolgersi presso sedi
esterne, sia italiane che estere. A tali sedi puo' essere
preposto personale con qualifica dirigenziale in servizio
presso la Scuola, nell'ambito dell'ordinario contingente di
personale dirigenziale assegnato alla Scuola secondo
l'ordinamento vigente, con responsabilita' gestionale ed
organizzativa di ciascuna sede.
Art. 5 (Incarichi). - 1. La Scuola puo' avvalersi di
consulenti esterni, di soggetti con professionalita' e
competenze utili allo svolgimento delle proprie attivita'
istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla
ricerca, di personale docente di comprovata
professionalita' collocato, ove occorra e se non
inquadrato, in posizione di fuori ruolo, comando o
aspettativa, se l'incarico non consente il normale
espletamento delle proprie funzioni nell'amministrazione di
appartenenza. Puo', inoltre, avvalersi di docenti
incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attivita'
di insegnamento.
2. Il personale docente di cui al comma 1 e', comunque,
scelto tra professori universitari in posizione di
aspettativa senza assegni vincitori di concorso a
professore universitario in attesa di chiamata, magistrati,
avvocati dello Stato e dirigenti di amministrazioni
pubbliche: i docenti incaricati temporaneamente possono
essere altresi' scelti tra esperti, italiani o stranieri,
di comprovata professionalita'.
3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono affidati
dal rettore della Scuola, sentito il consiglio direttivo,
con le forme stabilite nei provvedimenti di cui all'art. 6,
salvo gli incarichi non temporanei di professori ordinari i
quali sono attribuiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
4. I professori della Scuola inquadrati acquisiscono,
ad ogni effetto, lo stato giuridico e le funzioni di
professori ordinari, con salvezza delle procedure di
avanzamento di carriera.
4-bis. Il trattamento economico dei professori ordinari
della Scuola che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della
legge 18 ottobre 2001, n. 383, partecipano alle procedure
di trasferimento tra universita' ivi previste e mantengano
l'esercizio di funzioni presso la Scuola, puo' essere posto
a carico, in misura convenzionalmente ripartita, della
Scuola e delle universita' interessate, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio.
5. Il numero complessivo dei professori incaricati non
temporanei di cui ai commi 3 e 4 non puo' superare le
trenta unita'.
5-bis. I ricercatori di cui all'art. 19, comma 15,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono inquadrati in
apposito ruolo della Scuola. Con provvedimento del rettore
sono stabiliti i criteri di corrispondenza tra le posizioni
di ricercatore e quelle di professore rese indisponibili ai
sensi del citato art. 19, comma 15, nonche' le modalita'
per l'espletamento delle relative procedure concorsuali, in
coerenza con la vigente normativa universitaria.
Art. 6 (Attribuzione degli incarichi, dei compensi e
struttura amministrativa della Scuola). - 1. Il rettore
definisce sentito il Consiglio direttivo, l'organizzazione
interna e il funzionamento della Scuola, comprese le
modalita' di attribuzione di tutti gli incarichi previsti
dal presente decreto con salvezza degli incarichi non
temporanei di professore ordinario e l'erogazione delle
relative indennita' e compensi: i provvedimenti che
stabiliscono l'erogazione di indennita' ed i compensi sono
soggetti all'approvazione del Ministro dell'economia e
delle finanze, da esercitarsi entro trenta giorni dal
ricevimento delle medesime. Trascorso inutilmente tale
termine il provvedimento si intende approvato.
Art. 7 (Incompatibilita). - 1. Il rettore, i
responsabili di area ed i professori ordinari assumono il
regime delle incompatibilita' dei professori universitari
ordinati In ogni caso, non puo' essere svolta attivita'
professionale nel settore fiscale e nelle materie afferenti
alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul
mercato mobiliare, di cui all'art. 33, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ivi compresa la relativa
attivita' processuale; dello svolgimento di altri incarichi
del rettore e' informato il Ministro che ne valuta la
compatibilita' con le funzioni svolte; dello svolgimento di
altri incarichi del prorettore, dei responsabili di area e
dei professori incaricati non temporaneamente e collocati
fuori ruolo, comando o aspettativa e' informato il rettore,
che ne valuta la compatibilita' con le funzioni svolte.
Art. 8 (Modalita' di funzionamento e norme
transitorie). - 1. La dotazione finanziaria minima della
Scuola e' fissata annualmente, in sede di bilancio dello
Stato, in misura adeguata ad attuare i compiti
istituzionali. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di bilancio, il rettore, sentito il
consiglio direttivo, trasmette al Ministro il programma
delle attivita' della Scuola per l'anno accademico, in
attuazione e coerenza con le direttive del Ministro e in
ragione del bilancio previsionale adottato.
2. Nel programma possono essere previste attivita'
della Scuola, comunque rientranti nei propri fini
istituzionali, da svolgersi con dotazione finanziaria
ulteriore e diversa da quella minima prevista nel bilancio
dello Stato, anche attraverso l'accesso a fondi nazionali,
comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione
a procedure concorsuali anche in partenariato con altri
soggetti pubblici e privati.
3. Sono in ogni caso a carico del bilancio dello Stato
gli oneri finanziari per le spese di funzionamento e di
mantenimento della sede, per il personale non docente della
Scuola e per il rettore e i professori collocati nelle
posizioni di cui all'art. 5, comma 4.
4. I professori stabili in servizio alla data di
entrata in vigore del presente regolamento continuano a
svolgere le funzioni fino alla cessazione delle attivita'
di insegnamento relative alla riqualificazione del
personale di cui all'art. 3, commi 205 e seguenti della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, indipendentemente dalla
durata dell'incarico in atto e comunque non oltre il
15 marzo 2001.".



 
Art. 2.
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 marzo 2002
Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2002
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 171
 
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