Gazzetta n. 102 del 3 maggio 2002 (vai al sommario) |
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
COMUNICATO |
Approvazione delle modificazioni allo statuto della Societa' cattolica di assicurazione - Cooperativa a responsabilita' limitata (in breve Cattolica assicurazioni S.c. a r.l.), in Verona. |
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Con provvedimento n. 2078 del 17 aprile 2002 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Societa' cattolica di assicurazioni - Cooperativa a responsabilita' limitata (in breve Cattolica assicurazioni S.c. a r.l.), con le modifiche deliberate in data 21 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria dei soci relative ai seguenti articoli: art. 6 (Nuova determinazione del valore nominale delle azioni in euro 3 cadauna - in luogo del precedente importo unitario di L. 5.000 - mediante utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni. Riformulazione della disciplina relativa al caso di emissione, deliberata in via ordinaria dal consiglio di amministrazione, di nuove azioni da riservare ai nuovi soci, nel limite di una sola azione. Invariato il resto dell'articolo); art. 8 (In relazione a "dipendenti e agenti", cui e' negata la possibilita' di ammissione in qualita' di soci, introduzione della specificazione "della Societa' o di sue controllate". Invariato il resto dell'articolo; art. 9 (In relazione alle caratteristiche dei soggetti non ammessi alla qualita' di soci, introduzione del riferimento anche a "persone fisiche o giuridiche che non siano titolari di almeno cento azioni. Invariato il resto dell'articolo); art. 11 (Sostituzione del termine "valore nominale", in luogo del precedente "importo", relativamente alle azioni sottoscritte e, con riferimento alla differenza destinata ai fondi di riserva per sovrapprezzo azioni, del termine "prezzo" di emissione, in luogo del precedente "valore". Nuova disciplina in materia di individuazione della quantita' minima di azioni, centi, di cui l'aspirante socio deve dimostrare la titolarita'. Soppressione della preesistente disciplina relativa ai casi di titolarita' di azioni in numero inferiore al minimo stabilito e di azioni ricevute per successione. Invariato il resto dell'articolo); art. 13 (In relazione ai casi di rifiuto dell'ammissione a socio, introduzione della limitazione dell'obbligo del consiglio di amministrazione di procedere al riesame della domanda solo a seguito di richiesta da parte del collegio dei probiviri. Invariato il resto dell'articolo); art. 14 (In relazione al capitale sociale di riferimento per la determinazione della quantita' di azioni eccedente il limite fissato dalla legge, sostituzione della formula "conseguente all'esecuzione di delibera assembleare", in luogo della precedente "conseguente a delibera assembleare di aumento, divenuta esecutiva". Invariato il resto dell'articolo); art. 18 (In relazione alle modalita' di presentazione delle domande di ammissione a socio da parte di aventi causa a titolo successorio, introduzione del riferimento alle norme statutarie. Invariato il resto dell'articolo); art. 19 (In relazione alla disciplina di decadenza da socio, sostituzione del termine "qualita'" - in luogo del precedente "condizione". Invariato il resto dell'articolo); art. 22 (In relazione ai casi di perdita della qualita' di socio, introduzione dell'espressione "oltre che nei casi previsti dalla legge" - in luogo della precedente "in caso di morte" - e dell'espressione "quando venga a detenere meno di cento azioni", in luogo della precedente "quando trasferisca a terzi tutte le proprie azioni". Invariato il resto dell'articolo); art. 23 (Nuova disciplina in ordine alla possibilita', per il consiglio di amministrazione, di acquistare e vendere azioni proprie); art. 26 (Riformulazione della disciplina di riparto degli utili di esercizio con sostituzione, in relazione ai destinatari, del termine "azionisti" - in luogo del precedente "soci", e soppressione del riferimento alla riserva acquisto azioni proprie. Invariato il resto dell'articolo); art. 30 (In relazione alle condizioni per la partecipazione dei soci all'assemblea, introduzione della necessita' di esibire certificazione attestante la titolarita' di almeno cento azioni. In riferimento al rilascio del biglietto di ammissione, sostituzione delle parole "verificata la qualita'" di socio, in luogo delle precedenti "verificato lo stato". Invariato il resto dell'articolo); art. 33 (Soppressione della possibilita' di procedere a votazione segreta per argomenti di carattere personale o quando almeno un terzo dei soci presenti ne faccia domanda. Invariato il resto dell'articolo); art. 38 (In materia di firma sociale spettante al presidente, introduzione della previsione di "impedimento", oltre che di assenza, quale condizione per l'attribuzione della predetta firma singolarmente ai due vice presidenti. In relazione alla firma sociale per gli atti di ordinaria amministrazione, riformulazione della norma relativa alla facolta' di delega del direttore generale con estensione della stessa anche a "terzi per singoli atti". Invariato il resto dell'articolo); art. 39 (In materia di rappresentanza della societa' in giudizio, spettante disgiuntamente e singolarmente al presidente, ai vice presidenti ed al direttore generale, introduzione, delle parole "con facolta' di delega". Invariato il resto dell'articolo); art. 45 (Nuova disciplina in materia di: a) determinazione dei requisiti di professionalita' dei membri del collegio sindacale ai sensi di legge; b) ai fini del requisito di professionalita' di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) e c) e comma 3 del decreto ministeriale n. 162/2000, individuazione delle materie e dei settori strettamente attinenti all'attivita' dell'impresa; c) retribuzione annuale del rimborso spese a favore dei membri del collegio; d) procedura per l'elezione dei membri e del Presidente del collegio sindacale; e) modalita' di elezione di un sindaco effettivo espressione della minoranza dei soci; f) decadenza o cessazione dalla carica di sindaco; g) sostituzione del Presidente del collegio); art. 46 (In relazione alla medaglia di presenza prevista, unitamente al rimborso spese, a favore degli amministratori, introduzione della cadenza triennale per la determinazione dell'importo, in luogo della precedente frequenza annuale. Invariato il resto dell'articolo); art. 47 (In relazione alle competenze affidate al direttore generale, sostituzione dei riferimenti alla "esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo" e alla "gestione corrente della societa'", in luogo dei precedenti "la parte esecutiva e la gestione corrente degli affari". Invariato il resto dell'articolo); art. 49 (Sostituzione, nel periodo finale, del termine "comma", in luogo del precedente "commi". Invariato il resto dell'articolo); art. 60 (Introduzione, ex novo, della norma transitoria di salvaguardia dei diritti acquisiti dai soci anteriormente alla data della delibera assembleare del 21 aprile 2001). |
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