Gazzetta n. 102 del 3 maggio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 28 febbraio 2002
Istituzione del Parco museo delle miniere dell'Amiata.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
d'intesa con
IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI e LA REGIONE TOSCANA

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'art. 114, comm 4, che nel dare atto dell'esigenza di conservare e valorizzare, anche per finalita' sociali e produttive, i siti e i beni dell'attivita' mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale reca norme per l'istituzione e la gestione del Parco museo delle miniere dell'Amiata;
Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352";
Vista la nota protocollo SCN/1D/2001/5196 del 6 marzo 2001 con la quale il Ministero dell'ambiente ha convocato il Ministero per i beni e le attivita' culturali e la regione Toscana al fine di procedere alla definizione dell'intesa diretta all'istituzione del Parco museo delle miniere dell'Amiata in attuazione dell'art. 114, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il protocollo procedimentale sottoscritto in data 8 marzo 2001 tra la regione Toscana, le province di Grosseto e di Siena, i comuni di Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castell'Azzara, Castiglion d'Orcia, Cinigiano, Piancastagnaio, Radicofani, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano, Castel del Piano, le comunita' montane Amiata grossetano e Amiata senese e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, finalizzato all'istituzione del Parco museo delle miniere dell'Amiata, trasmesso con nota della regione Toscana protocollo n. 104/39643/12/02/01 del 10 settembre 2001;
Vista la documentazione istruttoria trasmessa dalla provincia di Siena con nota protocollo n. 42828 del 24 luglio 2001;
Vista la nota della provincia di Grosseto, protocollo n. 62780 del 2 agosto 2001, a firma congiunta dell'assessore all'ambiente della provincia di Grosseto e dell'assessore all'ambiente della provincia di Siena;
Vista l'intesa raggiunta con la regione Toscana espressa con delibera di consiglio regionale n. 218 del 14 novembre 2001;
Vista la documentazione integrativa trasmessa con nota della regione Toscana protocollo n. 104/46287/12/02/01 del 28 novembre 2001;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione del Parco

1. E' istituito il Parco museo delle miniere dell'Amiata in attuazione del disposto dell'art. 114, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. I siti e i beni costituenti il Parco museo delle miniere dell'Amiata sono individuati nell'allegato A al presente decreto del quale costituisce parte integrante.
3. L'ubicazione dei siti e dei beni costituenti il Parco museo delle miniere dell'Amiata e' riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:100.000 allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni e le attivita' culturali ed in copia conforme presso la regione Toscana e il Consorzio gestore del Parco.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e la regione Toscana potranno essere ricompresi all'interno del Parco museo delle miniere dell'Amiata ulteriori siti e beni dell'attivita' mineraria di rilevante valore storico, culturale e ambientale.
 
Art. 2.
Finalita' ed attivita' del Parco

1. Le finalita' che con l'istituzione del Parco museo delle miniere dell'Amiata si intendono perseguire sono quelle di assicurare il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico-culturale e tecnico-scientifico dei siti e dei beni individuati nell'allegato A al presente decreto.
2. A tal fine il Consorzio di cui al successivo art. 3 curera' e coordinera', d'intesa con le soprintendenze competenti per materia e territorio e con gli enti locali preposti, le seguenti attivita':
a) tutelare, conservare e valorizzare per fini ambientali, culturali, scientifici, formativi e turistici, i siti e i beni connessi all'attivita' mineraria;
b) conservare e valorizzare in strutture museali e archivistiche il patrimonio di archeologia industriale e quello documentale, librario e fotografico di interesse conoscitivo della storia e della cultura mineraria;
c) proteggere e conservare gli habitat, il paesaggio culturale e i valori antropici connessi con l'attivita' estrattiva;
d) promuovere, sostenere e sviluppare attivita' di formazione e di ricerca nei settori storico, archeologico, scientifico e tecnologico;
e) promuovere e sostenere attivita' educative e artistico-culturali compatibili con i valori da tutelare;
f) promuovere il turismo di carattere culturale e ambientale.
 
Art. 3.
Consorzio del Parco

1. La gestione del Parco, ai fini della realizzazione delle attivita' di cui al precedente articolo, e' affidata ad un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, dalla regione Toscana, dalla provincia di Grosseto, dalla provincia di Siena, dalla Comunita' montana Amiata grossetano, dalla Comunita' montana Amiata senese e dai comuni interessati.
2. Il Consorzio ha personalita' giuridica di diritto pubblico. La denominazione ufficiale del Consorzio e' "Consorzio del Parco museo delle miniere dell'Amiata". Il Consorzio ha sede presso uno degli enti locali interessati di cui si avvarra' di strutture e mezzi.
3. Il Consorzio e' competente allo svolgimento delle attivita' indicate al comma 2 del precedente art. 2 per assicurare il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1 del medesimo art. 2.
4. Rimangono escluse dalla disciplina del presente decreto e dalle competenze del consorzio tutte le azioni non direttamente riconducibili alle predette finalita' ed attivita' e in ogni caso quelle relative agli usi civici, ai diritti reali dei singoli e delle collettivita' sociali, alla bonifica dei siti minerari inquinati, agli interventi di difesa del suolo, nonche' ad ogni altra attivita' la cui disciplina e regolamentazione sia gia' attribuita da norme statali o regionali, anche regolamentari, alla competenza dello Stato, della regione e di altri enti locali.
 
Art. 4.
Organi del Consorzio del Parco

Gli organi del Consorzio del Parco sono individuati nello statuto del Consorzio.
 
Art. 5.
Regolamento del Parco

1. Il regolamento del Parco disciplina l'esercizio delle attivita' consentite nei siti costituenti il Parco anche tenendo conto degli atti di pianificazione urbanistica adottati dai comuni.
2. Il regolamento del Parco e' deliberato dall'organo di amministrazione del Consorzio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Il regolamento del Parco e' approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, la regione Toscana e gli enti locali partecipanti al consorzio
 
Art. 6.
Statuto e regolamento del Consorzio del Parco

1. Lo statuto definisce l'organizzazione interna, le modalita' di partecipazione popolare e le forme di pubblicita' degli atti.
2. Lo statuto e il regolamento di amministrazione e contabilita' del Consorzio del Parco sono predisposti da una commissione composta da sette componenti qui di seguito specificati:
a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che la presiede, su designazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
b) un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali su designazione del Ministro per i beni e le attivita' culturali;
c) un rappresentante della regione Toscana su designazione del presidente della regione medesima;
d) un rappresentante della provincia di Grosseto su designazione del presidente della provincia medesima;
e) un rappresentante della provincia di Siena su designazione del presidente della provincia medesima;
f) un rappresentante della Comunita' montana Monte Amiata - Area grossetana su designazione della Comunita' montana medesima;
g) un rappresentante della Comunita' montana Monte Amiata - Area senese su designazione della Comunita' montana medesima.
3. Lo statuto viene approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio previo parere del Ministero per i beni e le attivita' culturali, della regione Toscana e degli enti locali partecipanti al Consorzio.
4. La commissione di cui al precedente comma, che dura in carica per un periodo non superiore a centottanta giorni, e' legittimamente insediata allorche' sia stata designata la maggioranza dei suoi componenti.
 
Art. 7.
Entrate del Consorzio

Costituiscono entrate del Consorzio del Parco e del comitato di gestione provvisoria di cui al successivo art. 8, oltre ai finanziamenti di cui all'art. 114, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388:
a) i contributi ordinari e straordinari della Comunita' europea, nonche' di enti ed organismi internazionali, dello Stato, della regione Toscana, della provincia di Grosseto, della provincia di Siena, delle comunita' montane e dei comuni interessati e di altri enti pubblici statali e locali;
b) i lasciti, le donazioni, le erogazioni liberali in denaro di cui alla legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modifiche ed integrazioni;
c) i diritti di ingresso e di privativa in zone e in strutture museali che svolgono attivita' turistiche, industriali, artigianali, agricole, commerciali e promozionali;
d) ogni altro provento acquisito in relazione all'attivita' del Consorzio del Parco.
 
Art. 8.
Comitato di gestione provvisoria del Parco

1. Nelle more dell'approvazione dello statuto e del riconosciment della personalita' giuridica di diritto pubblico del Consorzio, e' costituito un Comitato di gestione provvisoria del Parco museo delle miniere dell'Amiata, composto da un presidente, nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e da sei componenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio secondo le seguenti modalita':
a) un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali su designazione del Ministro per i beni e le attivita' culturali;
b) un rappresentante della regione Toscana su designazione del presidente della regione medesima;
c) un rappresentante della provincia di Grosseto su designazione del presidente della provincia medesima;
d) un rappresentante della provincia di Siena su designazione del presidente della provincia medesima;
e) un rappresentante della Comunita' montana Monte Amiata-Area grossetana su designazione della Comunita' montana medesima;
f) un rappresentante della Comunita' montana Monte Amiata-Area senese su designazione della Comunita' montana medesima.
2. Il Comitato, che dura in carida per un periodo non superiore a centottanta giorni, esercita tutti i poteri di indirizzo, controllo e gestione necessari per il funzionamento del Parco museo delle miniere dell'Amiata.
3. Il Comitato di gestione provvisoria ha sede in Piancastagnaio, presso la Comunita' montana Monte Amiata Area senese.
 
Art. 9.
Regime autorizzativo

Il rilascio di concessioni o di autorizzazioni relative alle attivita' previste per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente decreto avviene sentito il parere dell'organo di amministrazione del Consorzio e, nelle more della sua costituzione, del Comitato di gestione provvisoria.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e sara' successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 febbraio 2002
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli

Il Ministro per i beni e le attività culturali
Urbani Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2002 Ufficio controllo atti

Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 187
 
Allegato A

Elenco dei siti e dei beni costituenti il Parco museo delle miniere dell'Amiata.
1. Sito minerario Abbadia San Salvatore (comune di Abbadia San Salvatore - Siena).
2. Sito minerario Monte Labbro/Banditella (comuni di Arcidosso - Grosseto, Santa Fiora - Grosseto e Roccalbegna - Grosseto).
3. Sito minerario Monte Aquilaia (comune di Arcidosso - Grosseto).
4. Sito minerario Cornacchino (comune di Castell'Azzara - Grosseto).
5. Sito minerario Morone (comune di Castell'Azzara - Grosseto).
6. Sito minerario Radicheto (comune di Castell'Azzara - Grosseto).
7. Sito minerario Solforate (Monte Civitella) (comuni di Castell'Azzara - Grosseto e Piancastagnaio- Siena).
8. Sito minerario Bagni San Filippo (comune di Castiglione d'Orcia - Siena).
9. Sito minerario Poder Nuovo (comune di Cinigiano - Grosseto).
10. Sito minerario Argus-Abetina (comune di Piancastagnaio - Siena).
11. Sito minerario Casa di Paolo (comune di Piancastagnaio - Siena).
12. Sito minerario Siele (Monte Civitella) (comuni di Castell'Azzara - Grosseto e Piancastagnaio - Siena).
13. Impianto di produzione salnitro di Radicofani (Comune di Radicofani - Siena).
14. Sito minerario Baccinello (Comune di Roccalbegna - Grosseto).
15. Sito minerario Cana (comune di Roccalbegna - Grosseto).
16. Sito minerario Lorentano (comune di Santa Fiora - Grosseto).
17. Sito minerario Le Bagnore (comuni di Santa Fiora - Grosseto e Arcidosso - Grosseto).
18. Sito minerario Case Fioravanti (comuni di Santa Fiora - Grosseto e Piancastagnaio - Siena).
19. Sito minerario Catabbio (comune di Semproniano - Grosseto).
20. Sito minerario Cortevecchia (comune di Semproniano - Grosseto).
21. Cava Mazzarelle Terre Bolari (comune di Castel del Piano - Grosseto).
22. Campogrande Latte di Luna (comune di Castel del Piano - Grosseto).
23. Lanificio - La Sega (comune di Arcidosso - Grosseto).
24. Potentino La Lama (comune di Seggiano - Grosseto).
25. Centro di documentazione permanente sulla metallurgia in area amiatina (comune di Seggiano - Grosseto).
26. Fiume Fiora Museo (comune di Santa Fiora - Grosseto).
27. Fiume Fiore Ferriera (Comune di Santa Fiora - Grosseto).

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