Gazzetta n. 102 del 3 maggio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
COMUNICATO |
Approvazione del nuovo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura |
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Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'assemblea dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in data 27 giugno 2001, ha proposto alcune modifiche allo statuto di detta Unione, gia' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 2001, introducendo variazioni sulla durata delle cariche degli organi: consiglio, Comitato di presidenza, presidente e collegio dei revisori dei conti. La durata delle cariche e' stata definita in un triennio. Inoltre, all'art. 13, comma 4, dello statuto approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 2001 sono state soppresse le parole "ridotto a trenta per le delibere di variazione del bilancio preventivo". La disposizione elimina una dicitura che non ha piu' ragione di esistere dal momento che, in una delle precedenti modifiche allo statuto (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2000) erano state sottratte all'approvazione ministeriale le deliberazioni riguardanti le variazioni di bilancio (art. 13, comma 3). Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, ha approvato il nuovo testo di statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con proprio decreto 8 marzo 2002. |
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