Gazzetta n. 102 del 3 maggio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
CIRCOLARE 9 aprile 2002, n. 1115 |
Modalita' e condizioni per la concessione dei finanziamenti del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo delle cooperative - Foncooper - di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, come modificata dalla legge 5 marzo 2001, n. 57. |
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Alle Cooperative interessate Alla Coopercredito S.p.a. Alla Confederazione cooperative italiane Alla Lega nazionale delle cooperative e mutue All'Associazione generale delle cooperative italiane All'Unione nazionale delle cooperative italiane
Con circolare 3 agosto 2001, n. 1124669, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 198 del 27 agosto 2001, sono state diramate modalita' e condizioni per la concessione dei finanziamenti del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo delle cooperative Foncooper di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, come modificata dalla legge 5 marzo 2001, n. 57. Al riguardo, si rammenta che con decreto ministeriale 10 gennaio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2002, e' stato fissato al 5,06% il tasso da applicare, con decorrenza 1 gennaio 2002, per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, in osservanza di quanto reso pubblico dalla Commissione europea su Internet all'indirizzo: http://europa.eu.int/comm/competition/state aid/others/reference rate s.html Si rende pertanto possibile una revisione, in favore delle cooperative, delle condizioni di intervento del Foncooper, comportante sia una riduzione dei tassi agevolati da applicare alle operazioni delle medie imprese nel centro nord, sia un allineamento delle durate dei finanziamenti a quelle massime consentite dalla normativa (dodici anni di cui due di preammortamento) per le piccole imprese operanti nelle zone non ammesse a fruire della deroga ex art. 87.3.c e per le medie imprese operanti nelle aree ammesse a fruire della deroga. Dette variazioni sono riportate nella tabella allegata alla presente circolare, che sostituisce, con decorrenza dal 1 gennaio 2002, la corrispondente pubblicata nell'allegato B alla circolare 3 agosto 2001, n. 1124669. Roma, 9 aprile 2002 Il direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese Sappino |
| Allegato
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