Gazzetta n. 101 del 2 maggio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
COMUNICATO |
Attuazione dell'art. 63 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di vettovagliamento e di approvvigionamento del Corpo della Guardia di finanza. |
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1. Con decreto ministeriale 25 marzo 2002 e' stato istituito, in attuazione dell'art. 63 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il nuovo servizio di vettovagliamento per il personale del Corpo della Guardia di finanza. 2. Il citato provvedimento, che e' stato inserito nel sito Internet della Guardia di finanza www.gdf.it, nella rubrica "contratti - acquisizione di beni e servizi -": a) stabilisce la decorrenza al 1 marzo 2002 del nuovo sistema di vettovagliamento della Guardia di finanza e, allo stesso tempo, rinvia ad apposito allegato la quantificazione dei valori in denaro dei trattamenti alimentari; b) dispone che il servizio di vettovagliamento a favore del personale della Guardia di finanza avente diritto, sia assicurato nelle seguenti forme: 1) gestione diretta, attraverso la confezione e distribuzione dei pasti a cura degli organismi utilizzatori mediante ricorso a personale militare e con impiego di derrate fornite direttamente agli organismi interessati da imprese appaltatrici convenzionate; 2) affidamento, mediante: catering completo, qualora si intenda affidare a imprese specializzate nel settore, attraverso un servizio di catering, il compito di provvedere presso locali degli organismi utilizzatori all'uopo adibiti, al confezionamento, alla distribuzione dei pasti; catering veicolato, qualora il confezionamento dei pasti sia effettuato presso centri di cottura delle ditte appaltatrici del servizio, con impiego di derrate alimentari fornite dalle stesse ditte, che provvederanno, altresi', al trasporto e distribuzione dei pasti, presso gli organismi interessati; convenzioni con esercizi privati per il confezionamento e distribuzione di pasti mediante l'utilizzo di adeguate attrezzature e presso idonei locali dei medesimi esercizi privati; 3) fornitura di buono pasto, al personale militare eventualmente destinatario di tale forma di vettovagliamento; 4) fornitura di viveri speciali e da combattimento, nei casi in cui particolari condizioni di impiego del personale lo impongano; c) demanda al Comandante generale della Guardia di finanza, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, la determinazione della forma di gestione che dovra' essere adottata presso i comandi, reparti ed altre articolazioni del Corpo indicati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 34/1999. Il Comandante generale provvede, altresi', all'emanazione di direttive di carattere tecnico intese a disciplinare le varie forme di vettovagliamento; d) prevede l'adesione alle convenzioni stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) S.p.a., allo scopo di garantire il servizio di vettovagliamento alle migliori condizioni di mercato. |
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