Gazzetta n. 100 del 30 aprile 2002 (vai al sommario)
LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI «S. PIO V» DI ROMA
DECRETO 17 aprile 2002
Modificazioni allo statuto.

IL PRESIDENTE
del consiglio di amministrazione

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed in particolare l'art. 201;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6, 7, 16 e 21;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, ed in particolare l'art. 6;
Visto il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito nella legge 5 novembre 1996, n. 573, ed in particolare l'art. 7;
Visti i vigenti statuto di autonomia e regolamento didattico di Ateneo;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione assunta in data 27 febbraio 2002, recante modifiche al predetto statuto;
Vista la nota dell'11 marzo 2002, prot. n. 132/A2b, con la quale e' stata inviata al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica la predetta delibera di modifica statutaria per il prescritto controllo di legittimita' e di merito ai sensi dell'art. 6 della suddetta legge n. 168 del 1989;
Vista la nota di approvazione delle modifiche statutarie del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 aprile 2002, protocollo n. 951;
Considerato pertanto che le modifiche deliberate dal consiglio di amministrazione in data 27 febbraio 2002 debbono ritenersi operative;
Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, primo comma, lettera n), e art. 9, secondo comma, lettera d) del vigente statuto, per le modifiche dello statuto stesso;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di procedere all'emanazione delle modifiche statutarie in disamina;

Decreta:

Art. 1.
Lo statuto di Ateneo e' cosi' ridefinito:

STATUTO DI AUTONOMIA

Sezione prima

Disposizioni generali

Art. 1. - 1. E' istituita in Roma la Libera Universita' degli Studi "S. Pio V", di seguito denominata Universita'.
2. L'Universita' appartiene alla categoria degli istituti universitari previsti dall'art. 1, n. 2, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. E' autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, ed ha personalita' giuridica e autonomia didattica, amministrativa e disciplinare nei limiti delle leggi e dei regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente statuto.
3. L'Universita' rilascia titoli di studio aventi valore legale.
Art. 2. - 1. L'Universita' e' promossa dall'Istituto di studi politici "S. Pio V" che conferisce ad essa un fondo di dotazione di lire 1.000.000.000 e che ne assicura il funzionamento ordinario.
2. Al mantenimento dell'Universita' sono altresi' destinate rette, tasse, soprattasse, contributi e diritti versati dagli studenti, nonche' tutti i beni, i contributi e i fondi che saranno ad essa devoluti a qualunque titolo.
Art. 3. - 1. L'Universita' sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso le attivita' di ricerca e di insegnamento e la collaborazione scientifica con istituzioni italiane ed estere. Riconosce il ruolo fondamentale della ricerca stessa e ne promuove lo svolgimento, favorendo la collaborazione interdisciplinare e di gruppo, la collaborazione degli organi dell'Universita' con le altre istituzioni universitarie e di alta cultura italiane e straniere.
2. L'Universita' persegue i propri fini istituzionali con azione ispirata alla promozione umana, nel pieno rispetto e per l'affermazione dei diritti fondamentali della persona. Impegna, nella propria opera, il concorso responsabile dei docenti, del personale amministrativo e degli studenti per il conseguimento delle proprie finalita' anche nei rapporti con le istituzioni pubbliche, private, nazionali e internazionali.
3. L'Universita' garantisce ai docenti ed ai ricercatori l'autonomia nella organizzazione e nello svolgimento della ricerca anche in ordine agli orientamenti tematici e alle metodologie. Garantisce, altresi', la liberta' di insegnamento ai singoli docenti da ogni forma di condizionamento o limite nella scelta dei contenuti e delle metodologie della loro attivita' didattica.
4. L'Universita' promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione dei precetti costituzionali. Organizza servizi di tutorato finalizzati ad orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi. Favorisce le attivita' formative autogestite dagli studenti, nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

Sezione seconda

Organi dell'Universita'

Art. 4. - 1. Sono organi dell'Universita':
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente:
c) il rettore:
d) il senato accademico;
e) i consigli di facolta';
f) il collegio dei revisori dei conti;
g) il nucleo di valutazione;
h) il coordinamento didattico-scientifico e degli organi collegiali.
2. Gli organi dell'Universita' esercitano le competenze previste dal vigente ordinamento universitario, fatte salve le norme del presente statuto.
Art. 5. - 1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da:
a) il presidente dell'Istituto di studi politici "S. Pio V" o un suo delegato;
b) otto consiglieri nominati dallo stesso Istituto;
c) il rettore dell'Universita';
d) due professori di ruolo dell'Universita' designati dal senato accademico;
e) un rappresentante dei ricercatori dell'Universita', designato dal senato accademico;
f) un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
g) due rappresentanti degli studenti.
2. Possono essere chiamati a far parte del consiglio di amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'Universita' di importo determinato con delibera del consiglio stesso. Alle adunanze del consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo dell'Universita'.
3. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, su proposta dell'Istituto di studi politici "S. Pio V", il presidente del consiglio stesso e, su designazione di questi, il vice presidente incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.
4. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni.
5. Per la validita' delle adunanze del consiglio di amministrazione e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione.
6. Il consiglio di amministrazione viene convocato dal suo presidente, ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque consiglieri. La convocazione e' disposta mediante lettera raccomandata spedita ai componenti del consiglio almeno dieci giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione puo' essere effettuata mediante telegramma spedito almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno.
7. I componenti il consiglio di amministrazione, nominati in sostituzione di altri, rimangono in carica per il periodo per il quale sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
8. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione determina la decadenza dalla carica.
Art. 6. - 1. Il consiglio di amministrazione sovraintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economica-patrimoniale dell'Universita' fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente statuto. In particolare esercita le seguenti competenze:
a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita';
b) nomina il rettore, su proposta dell'Istituto di studi politici "S. Pio V", fra personalita' del mondo accademico che si sono comunque distinte per il buon funzionamento dell'Universita', ovvero tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Universita' stessa;
c) nomina con atto formale del suo presidente, i professori, ivi compresi quelli a contratto, i ricercatori e i collaboratori linguistici, su proposta del senato accademico secondo le procedure stabilite con apposito regolamento e verifica il possesso dei requisiti previsti nel regolamento stesso;
d) nomina il personale tecnico amministrativo e adotta ogni provvedimento organizzativo e disciplinare nei confronti di tale personale;
e) assume provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale;
f) delibera sull'ammontare delle rette, tasse. soprattasse e contributi e sul loro eventuale esonero;
g) delibera, su proposta del senato accademico, sul conferimento di premi e di borse di studio e perfezionamento;
h) delibera, sentito il senato accademico, convenzioni con altre Universita' o centri di ricerca, e con altri soggetti pubblici o privati;
i) delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consultivo;
l) delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio;
m) delibera sulla costituzione in giudizio dell'Universita', nel caso di liti attive o passive;
n) delibera, a maggioranza dei propri componenti, le eventuali modifiche del presente statuto;
o) delibera in ordine al regolamento didattico dell'Universita', su proposta del componente senato accademico;
p) delibera gli altri regolamenti dell'Universita';
q) puo' affidare a singoli componenti del consiglio stesso, ovvero a commissioni temporanee permanenti, compiti istruttori, consultivi e operativi.
2. Entro il mese di giugno di ogni anno, il consiglio di amministrazione, udito il parere del senato accademico, valuta la situazione delle strutture ed attrezzature didattiche e scientifiche disponibili, determina e rende noto il numero massimo di studenti da ammettere al primo anno di corso dell'anno accademico successivo e fissa le relative modalita' di ammissione.
Art. 7. - Il presidente del consiglio di amministrazione:
a) ha la rappresentanza legale dell'Universita';
b) convoca e presiede il consiglio stesso;
c) cura l'esecuzione delle delibere del consiglio fatte salve le competenze degli altri organi in materia scientifica e didattica;
d) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio, al quale gli stessi sono sottoposti per ratifica nella prima riunione successiva;
e) provvede, su delega espressa del consiglio, all'adozione degli atti per le materie di cui all'art. 6, lettere d), e) ed l).
Art. 8. - 1. Il rettore, nominato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 6, lettera b), dura in carica un triennio e puo' essere riconfermato. Il rettore in particolare:
a) rappresenta l'Universita' nel conferimento dei titoli accademici e nelle cerimonie;
b) sovraintende all'attivita' didattica e scientifica dell'Universita' riferendone al consiglio di amministrazione con relazione annuale;
c) convoca e presiede il senato accademico, assicurando l'esecuzione delle relative deliberazioni;
d) esercita l'autorita' disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore e degli studenti;
e) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;
f) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia didattica e scientifica;
g) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.
2. Il rettore designa tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Universita' un pro-rettore chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.
Art. 9. - 1. Il senato accademico e' composto dal rettore che lo presiede e dai presidi delle facolta' di cui si compone l'Universita'. Alle sedute del senato accademico partecipa altresi' il direttore amministrativo con il voto consultivo e funzioni di segretario.
2. Il senato accademico esercita le competenze relative all'ordinamento, alla programmazione e al coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca che non siano riservate agli altri organi previsti dal presente statuto. In particolare il senato accademico esercita le seguenti attribuzioni:
a) formula proposte ed esprime pareri sui programmi di sviluppo dell'Universita';
b) definisce gli indirizzi dell'attivita' di ricerca;
c) esprime parere al consiglio di amministrazione in materia di determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;
d) formula pareri e proposte in ordine all'adozione e alla modifica dello statuto e del regolamento didattico di Ateneo;
e) procede all'attivazione di nuove facolta' e di nuovi corsi di studio previa delibera del consiglio di amministrazione;
f) provvede all'assegnazione dei posti di ruolo di professori e ricercatori ai settori scientifico-disciplinari sulla base delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche e nel rispetto dei piani di sviluppo dell'Universita';
g) propone al consiglio di amministrazione la ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca, tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche;
h) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.
3. Il senato accademico e' convocato dal rettore almeno ogni due mesi o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
Art. 10. - 1. Le facolta' hanno autonomia nell'ambito del presente statuto e hanno il compito primario di promuovere e organizzare l'attivita' didattica per il conseguimento dei titoli accademici, nonche' le altre attivita' didattiche previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e concorrono con i dipartimenti ad organizzare i dottorati di ricerca.
2. Sono organi della facolta':
a) il preside;
b) il consiglio di facolta'.
3. L'ordinamento didattico dei corsi e' stabilito nel regolamento didattico di Ateneo, in conformita' alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
Art. 11. - 1. Il preside rappresenta la facolta', ne promuove e coordina l'attivita', sovraintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di facolta'. In particolare il preside:
b) convoca e presiede il consiglio di facolta', predisponendo il relativo ordine del giorno;
c) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento;
d) cura l'ordinato svolgimento delle attivita' didattiche della facolta', avvalendosi della collaborazione dei presidenti dei consigli di corso di laurea, di diploma e di indirizzo, ove esistenti;
e) e' membro di diritto del senato accademico;
f) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento.
2. Il preside viene eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia aventi titolo all'elettorato passivo in base alle leggi vigenti ed e' nominato dal rettore. Il preside dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile per non piu' di due mandati consecutivi.
3. Il preside e' eletto dai professori di ruolo di prima e seconda fascia. La seduta per l'elezione del preside e' presieduta dal decano della facolta'. Le restanti modalita' di svolgimento delle elezioni sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.
4. Il preside, in relazione alle esigenze di funzionamento della facolta', puo' nominare tra i professori di prima fascia, un vice preside con il compito di coadiuvarlo sulla base di apposite deleghe e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.
Art. 12. - 1. Il consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia. Fanno parte inoltre del consiglio di facolta', secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo, i rappresentanti dei ricercatori universitari dei professori incaricati dei corsi e degli studenti. Le modalita' di funzionamento di ciascun consiglio di facolta' sono stabilite dal regolamento di facolta', deliberato dal Consiglio nel rispetto di quanto disposto dal regolamento generale di Ateneo.
2. Sono compiti del consiglio di facolta':
a) la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo della facolta', ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;
b) la programmazione e l'organizzazione delle attivita' didattiche in modo vincolante per i docenti nel rispetto della liberta' di insegnamento, in conformita' alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico e sentiti i consigli di corso di laurea, di diploma o di indirizzo e, per la parte di loro competenza, le altre strutture interessate;
c) esprimere parere sulla predisposizione del regolamento generale di Ateneo per le materie relative all'ordinamento didattico e formulare proposte per la parte di competenza in ordine al regolamento didattico di Ateneo;
d) la formulazione delle proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati;
e) la formulazione delle proposte in ordine alla determinazione del numero massimo degli studenti da ammettere ai corsi e alle relative modalita' di ammissione;
f) la formulazione delle proposte di conferimento di lauree "honoris causa";
g) esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.
Art. 13. - La revisione della gestione contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Universita' e' affidata ad un collegio di revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati secondo modalita' stabilite nel regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza.
Art. 14. - Il nucleo di valutazione di Ateneo secondo le modalita' previste dalla legge del 19 ottobre 1999, n. 370, provvede, in piena autonomia operativa, alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio.
Art. 15. - Il coordinamento delle attivita' didattiche e scientifiche e degli organi collegiali accademici e' un organo istituzionale che alle dirette dipendenze del rettore, ha i compiti di coordinamento, monitoraggio e supporto delle iniziative riguardanti le attivita' didattiche e scientifiche dell'Ateneo e per il collegamento funzionale tra gli organi accademici.

Sezione terza

Personale docente

Art. 16. - 1. Gli insegnamenti sono impartiti dai professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Universita'. Sono altresi' impartiti da docenti incaricati per affidamento o supplenza secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
2. Qualora non sia possibile provvedere alla copertura degli insegnamenti con le modalita' di cui al primo comma, possono essere attribuiti incarichi di insegnamento mediante contratti di diritto privato a docenti di altre universita' e a personalita' di alta qualificazione scientifica o professionale, anche di nazionalita' straniera.
3. Il trattamento economico dei professori a contratto e la disciplina delle loro attivita' sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con apposito regolamento. Il contratto non da' titolo a trattamento assistenziale o previdenziale; l'Universita' provvedera' ad una copertura assicurativa privata contro gli infortuni.
4. L'attivita' di insegnamento presso l'Universita' comporta il rispetto dei principi ispiratori dell'Universita' stessa.
Art. 17. - 1. Il ruolo dei professori dell'Universita' si articola in due fasce:
a) professori di prima fascia (straordinari e ordinari);
b) professori di seconda fascia.
2. Il ruolo organico dei professori di prima fascia e' costituito da quindici posti.
3. Il ruolo organico dei professori di seconda fascia e' costituito da diciotto posti.
4. Ai professori spetta il trattamento economico e di carriera non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle Universita' statali.
5. Ai professori e' assicurato il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il corrispondente personale statale.
Art. 18. - 1. Il ruolo organico dei ricercatori dell'Universita' e' costituito da venti posti.
2. Ai ricercatori spetta il trattamento economico e di carriera non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai ricercatori di ruolo delle universita' statali.
3. Ai ricercatori e' assicurato il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il corrispondente personale statale.
Art. 19. - 1. Per quanto attiene allo stato giuridico dei professori di ruolo e dei ricercatori, nonche' per quanto riguarda la copertura dei posti in organico, si applicano, in quanto compatibili con il presente statuto e con la natura non statale della Libera Universita' degli studi "S. Pio V", le disposizioni vigenti per il corrispondente personale delle universita' statali.
2. I ruoli organici di cui agli articoli 15 e 16 possono essere modificati su proposta delle facolta' interessate, sentito il senato accademico, con delibera del consiglio di amministrazione.
Art. 20. - Il consiglio di amministrazione dell'Universita', su proposta motivata del consiglio di facolta' puo' nominare collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, da scegliersi fra persone di qualificata e di riconosciuta competenza, il cui trattamento economico e la relativa disciplina sono stabiliti dal consiglio di amministrazione stesso, con apposito regolamento.

Sezione quarta

Personale non docente

Art. 21. - La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale tecnico-amimnistrativo e del direttore amministrativo dell'Universita', nonche' l'ordinamento dei relativi servizi, sono disciplinati da apposito regolamento, adottato dal consiglio di amministrazione, nell'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni vigenti per il corrispondente personale universitario statale.

Sezione quinta

Ordinamento didattico

Art. 22. - 1. L'Universita' e' costituita dalle seguenti facolta':
facolta' di scienze politiche con il corso di laurea in scienze politiche;
facolta' di lingue e letterature straniere con il corso di laurea in traduzione ed interpretariato;
facolta' di economia con il corso di laurea in scienze bancarie ed assicurative.
I relativi ordinamenti degli studi sono disciplinati dall'attuale regolamento didattico di Ateneo conformemente alle vigenti norme sugli ordinamenti didattici universitari.
2. L'Universita' puo' istituire, inoltre, in conformita' delle norme dell'ordinamento universitario, nuovi corsi di laurea e di laurea specialistica nonche' rilasciare i seguenti titoli di studio:
a) diploma di specializzazione;
b) dottorato di ricerca;
c) master universitario di primo e di secondo livello.
3. L'Universita' puo' altresi' istituire i corsi previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Sezione sesta

Disposizioni amministrative

Art. 23. - L'Universita' si avvale di un proprio servizio di cassa, affidato ad un istituto di credito di notoria solidita' scelto dal consiglio di amministrazione, in conformita' a quanto previsto dall'art. 23 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilia'.
Art. 24. - 1. Il consiglio di amministrazione dell'Universita' delibera il bilancio preventivo entro il mese di novembre e il conto consuntivo entro il mese di giugno. Ciascun esercizio corrisponde a un anno solare.
2. Con appositi regolamenti deliberati dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 6, sono disciplinati i criteri di gestione e le relative procedure amministrativo-contabili, nonche' le procedure contrattuali e le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva.

Sezione settima

Norme transitorie

Art. 25. - 1. Nella prima applicazione del presente statuto le attribuzioni che le norme legislative vigenti e quelle del presente statuto demandano al consiglio di facolta' sono esercitate da un apposito comitato ordinatore composto da cinque professori universitari di ruolo di discipline afferenti ai settori scientifico-disciplinari nei quali siano compresi gli insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico della facolta'. Di essi il presidente e due membri devono essere scelti fra professori universitari di ruolo o fuori ruolo di prima fascia.
2. Il presidente e gli altri membri del comitato ordinatore sono nominati dall'Istituto di studi politici "S. Pio V".
3. Entro sessanta giorni dalla loro nomina i membri del comitato ordinatore devono assumere le deliberazioni necessarie per il funzionamento della facolta' e per il sollecito inizio delle attivita' didattiche.
4. I professori di ruolo che, conformemente alle disposizioni vigenti, verranno chiamati a far parte della facolta' saranno aggregati al comitato ordinatore.
5. Il comitato ordinatore cessera' dalle sue funzioni allorche' alla facolta' risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo di prima fascia e comunque non oltre tre anni dalla sua nomina.
6. Finche' non sara' costituito il consiglio di amministrazione, le relative funzioni saranno svolte da un comitato tecnico-organizzativo formato da tre componenti nominati dall'Istituto di studi politici "S. Pio V".
7. Il presidente dell'Istituto di studi politici "S. Pio V" convoca la prima seduta del consiglio di amministrazione.
Art. 26. - Alle esigenze funzionali relative ai posti per il personale tecnico-amministrativo si provvedera', nelle more dei relativi concorsi, mediante conferimento di incarichi professionali, assunzioni a tempo determinato ovvero mediante contratti di formazione secondo la vigente disciplina normativa in materia.
 
Art. 2.
Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 aprile 2002
Il presidente: Cantoni
 
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