Gazzetta n. 100 del 30 aprile 2002 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2002, n. 79
Disposizione integrativa del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente l'indennita' giornaliera di inabilita' temporanea assoluta per gli sportivi professionisti dipendenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 55, comma 1, recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
Visto l'articolo 55, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 78, comma 26, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative del decreto medesimo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2002;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2002;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Integrazione al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo, le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennita' giornaliera di inabilita' temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 marzo 2002

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86
della Costituzione
PERA

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione, al quinto comma,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il comma 1 dell'art. 55 della legge 17 maggio 1999,
n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e
della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali)
cosi' recita:
"Art. 55 (Disposizioni in materia di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di
ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia
di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) individuazione e separazione ai fini tariffari, a
decorrere dal 1 gennaio 2000, nell'ambito della gestione
industria dell'istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui al titolo I
del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive
modificazioni, di seguito denominato "testo unico", delle
seguenti gestioni separate:
1) industria;
2) artigianato;
3) terziario, per le attivita' commerciali, ivi
comprese quelle turistiche, di produzione, intermediazione
e prestazione dei servizi anche finanziari; per le
attivita' professionali ed artistiche; nonche' per le
relative attivita' ausiliarie;
4) altre attivita' di diversa natura, quali
credito, assicurazione, enti pubblici;
b) revisione, per effetto della disposizione di cui
alla lettera a), dei criteri di classificazione dei datori
di lavoro di cui all'art. 9 del testo unico;
c) previsione di tariffe corrispondenti alle gestioni
di cui alla lettera a), anche tenuto conto dell'attuazione
delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, nonche' del tasso
di infortuni sul lavoro;
d) previsione di distinti tassi di premio,
determinati ai sensi dell'art. 40, comma 3, del testo
unico, per i settori di ciascuna delle gestioni di cui alla
lettera a);
e) previsione dell'applicazione delle tariffe di cui
alla lettera c) anche per le attivita' svolte dai
lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari di
cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398,
nonche' previsione della modifica dell'art. 2, comma 6-bis,
del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, al fine
della determinazione, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di un premio integrativo a
copertura delle prestazioni a carico dell'INAIL;
f) individuazione di nuovi parametri per la
determinazione delle retribuzioni per i prestatori d'opera
che non percepiscono retribuzione fissa o accertabile,
salvo quanto disposto dall'art. 118 del testo unico, fermo
restando che tali retribuzioni non potranno comunque
risultare inferiori al minimale di legge stabilito ai sensi
degli articoli 116 e 234 del citato testo unico per la
liquidazione delle rendite;
g) previsione del riordino, anche con riferimento a
situazioni pregresse, dell'art. 55, comma 5, della legge
9 marzo 1989, n. 88 e degli articoli 80 e 146 del testo
unico, al fine di ricondurre entro termini temporali certi
e predefiniti il potere di rettifica dell'INAIL dei propri
provvedimenti errati in materia di prestazioni, precisando,
tra l'altro, che il mutamento della diagnosi medica e della
valutazione da parte dell'INAIL successivamente al
riconoscimento delle prestazioni conseguente all'impiego di
nuove e piu' precise metodiche o strumentazioni di
indagine, purche' non riconducibile a dolo o colpa grave e
fermo restando il potere di revisione dell'istituto, ai
sensi degli articoli 83, 137 e 146 del testo unico entro i
termini ultimi di revisionabilita' delle rendite, non
integra gli estremi di un errore rilevante ai fini della
rettifica;
h) rideterminazione, per l'anno 2000, dei contributi
in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi del
settore agricoltura, nonche' dell'aliquota contributiva per
i lavoratori agricoli dipendenti, e previsione, per gli
anni successivi, della loro rideterminazione con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del consiglio di
amministrazione dell'INAIL, finalizzata ad un riequilibrio,
compatibile con le specificita' che caratterizzano il
settore e ad assicurare il risanamento, l'efficacia e
l'economicita' della gestione, in relazione agli obiettivi
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
i) previsione, fermo restando quanto disposto dagli
articoli 1 e 4 del testo unico, dell'estensione
dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, ancorche' vi siano previsioni,
contrattuali o di legge, di tutela con polizze
privatistiche, ai lavoratori dell'area dirigenziale ed agli
sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui
all'art. 9 del testo unico, nonche' ai lavoratori
parasubordinati soggetti a rischi lavorativi specifici;
individuazione dei relativi riferimenti retributivi e
classificativi ai fini tariffari;
l) previsione, in via sperimentale, per il triennio
1999-2001, nell'ambito delle spese istituzionali
dell'INAIL, della destinazione di congrue risorse
economiche, la cui entita' sara' definita con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, dirette a sostenere e finanziare,
in tutto o in parte, programmi di adeguamento delle
strutture e dell'organizzazione delle piccole e medie
imprese e dei settori agricolo e artigianale alle normative
di sicurezza e igiene del lavoro, in attuazione del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, ovvero progetti per favorire l'applicazione
degli articoli 21 e 22 del citato decreto legislativo n.
626 del 1994 anche tramite la produzione di strumenti e
prodotti informatici, multimediali, grafico-visivi e banche
dati, da rendere disponibili per chiunque in forma gratuita
o a costo di produzione; i progetti saranno approvati dal
consiglio di amministrazione dell'istituto secondo i
criteri di priorita' che dovranno essere determinati
attraverso una direttiva quadro da approvare, da parte del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto di esercizio
della delega di cui al presente comma; nella direttiva
saranno fissati anche le modalita' di formulazione dei
progetti ed i termini di invio, nonche' l'entita' delle
risorse che annualmente l'istituto destinera' al
finanziamento ed al sostegno dei progetti di adeguamento e
miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene;
m) previsione di criteri per l'aggiornamento e la
revisione periodica dell'elenco delle malattie
professionali, fermo restando che sono considerate malattie
professionali anche quelle, non comprese nell'elenco, delle
quali il lavoratore dimostri l'origine lavorativa;
n) previsione di un sistema di rivalutazione delle
rendite secondo uno schema misto che preveda annualmente la
rivalutazione ai prezzi con assorbimento di tale incremento
nell'anno in cui scatterebbe, sulla base della vigente
legislazione, la rivalutazione connessa alla variazione
delle retribuzioni;
o) previsione della revisione del sistema di
finanziamento e del livello della contribuzione
riconsiderando gli aspetti settoriali e gestionali anche al
fine di determinare l'accollo a carico del bilancio dello
Stato del disavanzo della gestione agricoltura, assicurando
gli equilibri della unitaria gestione INAIL nonche' quelli
del comparto delle amministrazioni pubbliche, nei limiti
delle risorse rivenienti per tali finalita' dai decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8,
comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge;
p) revisione della normativa in materia di cumulo fra
il trattamento di reversibilita' a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti e la rendita per i superstiti
erogata dall'INAIL spettante in caso di decesso del
lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia
professionale, ai sensi dell'art. 85 del testo unico;
q) previsione, in via sperimentale, per il triennio
1999-2001, della destinazione da parte dell'INAIL, sulla
base degli indirizzi emanati dal proprio organo di
indirizzo e vigilanza, ed in raccordo con le iniziative
delle regioni, di una quota parte delle somme annualmente
incassate in attuazione dei piani di lotta all'evasione,
per promuovere o finanziare progetti formativi di
riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro,
nonche' per sostenere o finanziare, in tutto o in parte,
sulla base di criteri e modalita' approvati dal consiglio
di amministrazione, in forma analoga a quanto previsto per
i progetti di cui alla lettera l), progetti per
l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole
e medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che
sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi
del lavoro;
r) riordinamento organico dei compiti e della
gestione del casellario centrale infortuni, prevedendo:
1) l'obbligo, specificamente sanzionato, per i
gestori pubblici e privati di forme di assicurazione
infortuni, professionali e non professionali, di comunicare
al casellario le informazioni necessarie per identificare
il soggetto, le cause e le circostanze dell'infortunio, e i
postumi, nei modi e nei termini disciplinati da apposito
regolamento ministeriale;
2) l'obbligo per il casellario di fornire ai
soggetti di cui al numero 1) informazioni aggregate ovvero
sull'esistenza di precedenti, con modalita' che utilizzino
nella misura massima possibile le moderne tecnologie
comunicative;
3) un ordinamento del casellario che, ferma
restando la utilizzazione dei servizi tecnici dell'INAIL,
ne garantisca l'autonomia con previsione di una separata
gestione nell'ambito del bilancio dell'INAIL e di un organo
di Governo e gestione espressione dei soggetti interessati;
s) previsione, nell'oggetto dell'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e
nell'ambito del relativo sistema di indennizzo e di
sostegno sociale, di un'idonea copertura e valutazione
indennitaria del danno biologico, con conseguente
adeguamento della tariffa dei premi;
t) semplificazione e snellimento delle procedure,
anche tramite l'utilizzo di disposizioni regolamentari
adottate ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, al fine di garantire maggiore speditezza all'azione
amministrativa;
u) previsione di una specifica disposizione per la
tutela dell'infortunio in itinere che recepisca i principi
giurisprudenziali consolidati in materia.".
- Il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
(Disposizioni in materia di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma
dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 marzo 2000, n. 50.
- Il comma 2 dell'art. 55 della gia' citata legge n.
144 del 1999, come modificato dall'art. 78, comma 26,
lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), cosi'
recita:
"2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1, deliberati dal Consiglio dei Ministri e corredati da una
apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per
l'espressione del parere da parte delle competenti
commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo
giorno antecedente la scadenza del termine previsto per
l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato
rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade
dall'esercizio della delega. Le competenti commissioni
parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla
data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione
del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati. Disposizioni correttive e
integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1
possono essere emanate, con il rispetto dei medesimi
principi e criteri direttivi e con le stesse procedure,
entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi medesimi.".

Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 6 del gia' citato decreto
legislativo n. 38 del 2000, come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
6 (Assicurazione degli sportivi professionisti). - 1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo sono soggetti all'obbligo assicurativo
gli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui
all'art. 9 del testo unico, anche qualora vigano
previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze
privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, su delibera del consiglio di
amministrazione dell'INAIL, saranno stabilite le
retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini
della determinazione del premio assicurativo.
1-bis. Dalla data di decorrenza dell'obbligo
assicurativo, le retribuzioni stabilite ai fini della
determinazione del premio valgono anche ai fini della
liquidazione della indennita' giornaliera di inabilita'
temporanea assoluta, di cui all'art. 66, numero 1), del
testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
2. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo
assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di
cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini
per la presentazione delle denunce di cui all'art. 12 del
testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo.



 
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