Gazzetta n. 100 del 30 aprile 2002 (vai al sommario)
LEGGE 23 aprile 2002, n. 78
Aumento del contributo ordinario all'Associazione culturale "Villa Vigoni", con sede in Menaggio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:
Art. 1.

1. Il contributo annuo, pari a 154.937 euro, concesso all'Associazione culturale "Villa Vigoni", con sede in Menaggio, ai sensi della legge 17 maggio 1991, n. 161, viene elevato a 464.811 euro per l'anno 2002 e a 309.874 euro a decorrere dall'anno 2003.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Associazione di cui al comma 1 e' tenuta a presentare al Ministero degli affari esteri una relazione attestante l'attivita' svolta e le spese sostenute con il contributo dello Stato. In caso di mancata presentazione della relazione, il contributo statale viene sospeso.



Avvertenza:

Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulle promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1, comma 1:

- La legge 17 maggio 1991, n. 161, reca: "Adeguamento
del contributo all'associazione culturale "Villa Vigoni di
Menaggio".



 
Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 309.874 euro per l'anno 2002 ed a 154.937 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 aprile 2002

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 962):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Ruggiero)
il 12 dicembre 2001.
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede
deliberante, il 15 gennaio 2002 con pareri delle
commissioni 1a, 5a e 7a.
Esaminato dalla 3a commissione, in sede deliberante, il
12 febbraio 2002 e approvato il 14 febbraio 2002.
Camera dei deputati (atto n. 2366):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 21 febbraio 2002 con pareri delle commissioni
I, V e VII.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il
6 marzo 2002.
Assegnato nuovamente alla III commissione, in sede
legislativa, il 9 aprile 2002 con pareri delle commissioni
I, V e VII.
Esaminato dalla III commissione, in sede legislativa, e
approvato il 10 aprile 2002.
 
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