IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 2 agosto 1993, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Guardia Sanframondi" o "Guardiolo" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la richiesta trasmessa dalla regione Campania, giunta regionale, per conto delle ditte produttrici: azienda agricola "Carlo de Lucia", azienda agricola "Terre Sannite", cantina sociale "La Guardiense", cantina "Fontana delle Selve", e dalle: Federazione provinciale coltivatori diretti di Benevento e dall'Associazione enologi enotecnica italiani, intesa ad ottenere l'abbassamento del tenore minimo dell'acidita' totale minima del vino "Guardia Sanframondi" o "Guardiolo" per le tipologie "Falanghina" dal valore attuale del 6,0 g/l ad un valore di 5,0 g/l e per il "Bianco", dal valore attuale del 5,5 g/l ad un valore di 4,5 g/l, previsti dall'art. 6 del disciplinare di produzione di cui sopra; Visto il parere favorevole della regione Campania sulle sopra citate domande; Considerato che l'utilizzo della tecnologia del freddo nella produzione dei mosti e dei vini delle sopra indicate tipologie con la precipitazione del bitartrato di potassio produce un abbassamento dell'acidita' totale; che la tendenza a raccogliere le uve in uno stato di maturazione piu' avanzato rispetto al passato conferisce al prodotto acidita' totali; che il mercato dei vini, per il mutato gusto dei consumatori, e' orientato verso prodotti meno aciduli; Vista la decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini che, sulle istanze relative alla modifica dell'acidita' totale minima dei vini, purche' supportate dal parere della regione o provincia autonoma competente per territorio, la sezione amministrativa del comitato proceda d'ufficio; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine dei vini "Guardia Sanframondi" o "Guardiolo", in conformita' alla decisione assunta dal sopra citato comitato;
Decreta:
Articolo unico
Il limite minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di origine controllata "Guardia Sanframondi" o "Guardiolo", nelle tipologie: "Falanghina" e "Bianco", previste all'art. 6 del disciplinare di produzione vengono modificate come appresso specificate: "Guardia Sanframondi" o "Guardiolo" falanghina: acidita' totale minima: 5,5 g/l; "Guardia Sanframondi" o "Guardiolo" bianco: acidita' totale minima: 4,5 g/l. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 2002. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 aprile 2002 Il direttore generale reggente: Ambrosio |