Gazzetta n. 99 del 29 aprile 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 15 aprile 2002
Prescrizioni tecniche speciali per gli impianti elettrici delle funicolari aeree e terrestri.

Dipartimento dei trasporti terrestri
e per i sistemi informativi e statistici;

IL DIRIGENTE GENERALE
dei sistemi di trasporto ad impianti fissi

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1998 n. 202;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1998 n. 400;
Visti i decreti ministeriali 8 marzo 1999;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;
Visto il decreto legislativo 20 settembre 1999 n. 400;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 443;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001 n. 177;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione per le funicolari aeree e terrestri con il voto n. 15 del 14 novembre 1995;
Ritenuta la necessita' di raccogliere in forma organica in un testo unico aggiornato le disposizioni tecniche relative agli impianti elettrici delle funicolari aeree e terrestri emesse da questa Ammini- strazione;
Espletata la procedura di informazione in ottemperanza agli obblighi posti dall'art. 12 della direttiva 83/189/CEE;
Vista la comunicazione della Commissione europea in data 22 marzo 2000;

A d o t t a
le seguenti "Prescrizioni tecniche speciali per gli impianti elettrici delle funicolari aeree e terrestri".
Roma, 15 aprile 2002
Il direttore generale: Gargiulo
 
Parte 1 - Definizioni e principi generali

----> Vedere immagini da pag. 7 a pag. 30 della G.U. <----

Parte 2 - Criteri realizzativi

----> Vedere immagini da pag. 31 a pag. 97 della G.U. <----

----> Vedere immagini da pag. 98 a pag. 165 della G.U. <----

Parte 3 - Requisiti per i materiali e le apparecchiature

----> Vedere immagini da pag. 167 a pag. 180 della G.U. <----

Parte 4 - Documentazione tecnica

----> Vedere immagini da pag. 181 a pag. 186 della G.U. <----

Parte 5 - Disposizioni finali

----> Vedere immagini da pag. 187 della G.U. <----
 
ALLEGATI

----> Vedere immagini da pag. 189 a pag. 212 della G.U. <----
 
Nota del gruppo di lavoro

----> Vedere immagini da pag. 213 a pag. 218 della G.U. <----
Nota per la consultazione

----> Vedere immagini da pag. 219 a pag. 256 della G.U. <----
 
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