Gazzetta n. 99 del 29 aprile 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 15 aprile 2002 |
Prescrizioni tecniche speciali per gli impianti elettrici delle funicolari aeree e terrestri. |
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Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;
IL DIRIGENTE GENERALE dei sistemi di trasporto ad impianti fissi
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1998 n. 202; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1998 n. 400; Visti i decreti ministeriali 8 marzo 1999; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300; Visto il decreto legislativo 20 settembre 1999 n. 400; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 443; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001 n. 177; Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione per le funicolari aeree e terrestri con il voto n. 15 del 14 novembre 1995; Ritenuta la necessita' di raccogliere in forma organica in un testo unico aggiornato le disposizioni tecniche relative agli impianti elettrici delle funicolari aeree e terrestri emesse da questa Ammini- strazione; Espletata la procedura di informazione in ottemperanza agli obblighi posti dall'art. 12 della direttiva 83/189/CEE; Vista la comunicazione della Commissione europea in data 22 marzo 2000;
A d o t t a le seguenti "Prescrizioni tecniche speciali per gli impianti elettrici delle funicolari aeree e terrestri". Roma, 15 aprile 2002 Il direttore generale: Gargiulo |
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Parte 1 - Definizioni e principi generali
----> Vedere immagini da pag. 7 a pag. 30 della G.U. <----
Parte 2 - Criteri realizzativi
----> Vedere immagini da pag. 31 a pag. 97 della G.U. <----
----> Vedere immagini da pag. 98 a pag. 165 della G.U. <----
Parte 3 - Requisiti per i materiali e le apparecchiature
----> Vedere immagini da pag. 167 a pag. 180 della G.U. <----
Parte 4 - Documentazione tecnica
----> Vedere immagini da pag. 181 a pag. 186 della G.U. <----
Parte 5 - Disposizioni finali
----> Vedere immagini da pag. 187 della G.U. <---- |
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ALLEGATI
----> Vedere immagini da pag. 189 a pag. 212 della G.U. <---- |
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Nota del gruppo di lavoro
----> Vedere immagini da pag. 213 a pag. 218 della G.U. <---- Nota per la consultazione
----> Vedere immagini da pag. 219 a pag. 256 della G.U. <---- |
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