Gazzetta n. 99 del 29 aprile 2002 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2002, n. 77
Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, ed in particolare l'articolo 2 che conferisce al Governo delega ad emanare disposizioni aventi ad oggetto la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalita' di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2002;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2001, con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento e' stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230, e 6 marzo 2001, n. 64;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per la funzione pubblica, della salute e del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente decreto integrano, nel rispetto dei principi e delle finalita' e nell'ambito delle attivita' stabiliti ed individuati dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, le vigenti norme per l'attuazione, l'organizzazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale quale modalita' operativa concorrente ed alternativa di difesa dello Stato, con mezzi ed attivita' non militari.
2. Nel presente decreto per "Ufficio nazionale" si intende l'Ufficio nazionale per il servizio civile istituito dall'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e dall'articolo 2, comma 3, lettera g), della legge 6 marzo 2001, n. 64; per "Fondo nazionale" si intende il Fondo nazionale per il servizio civile istituito dall'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64,
e' riportato nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 6 marzo
2001, n. 64:
"Art. 2. (Delega al Governo). - 1. A decorrere dalla
data della sospensione del servizio obbligatorio militare
di leva, il servizio civile e' prestato su base
esclusivamente volontaria.
2. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi aventi ad oggetto: la
individuazione dei soggetti ammessi a prestare
volontariamente servizio civile; la definizione delle
modalita' di accesso a detto servizio; la durata del
servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di
progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed
economici.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 e secondo i
seguenti criteri:
a) ammissione al servizio civile volontario di uomini
e donne sulla base di requisiti oggettivi e non
discriminatori, nei limiti delle disponibilita' finanziarie
previste annualmente;
b) determinazione del trattamento giuridico ed
economico dei volontari in servizio civile, tenendo conto
del trattamento riservato al personale militare volontario
in ferma annuale e nei limiti delle disponibilita'
finanziarie di cui al Fondo nazionale per il servizio
civile;
c) funzionalita' dei benefici riconosciuti ai
volontari nel favorire lo sviluppo formativo e
professionale e l'ingresso nel mondo del lavoro, tenendo
conto di quanto previsto per i volontari in ferma delle
Forze armate;
d) utilita' sociale del servizio civile nei diversi
settori di impiego, anche in enti ed amministrazioni
operanti all'estero;
e) funzionalita' e adeguatezza della durata del
servizio civile, nei diversi settori di impiego, nel
rispetto dei criteri di cui alle lettere c) e d);
f) previsione che i decreti legislativi di cui al
presente articolo acquistino efficacia da data utile a
consentirne il raccordo con la chiamata alle armi
dell'ultimo scaglione di giovani di leva;
g) conferma delle disposizioni della legge 8 luglio
1998, n. 230, e del decreto-legge 16 settembre 1999, n.
324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre
1999, n. 424, in quanto compatibili con la presente legge;
h) previsione della disciplina da applicare in caso
di reintroduzione del servizio militare obbligatorio, con
particolare riferimento agli obiettori di coscienza;
i) garanzia di analoghe condizioni tra il servizio
civile e quello militare in riferimento alla scelta
vocazionale, alla scelta dell'area nella quale prestare
servizio, agli orari di servizio e per il tempo libero;
l) previsione del diritto per gli appartenenti alle
minoranze linguistiche di svolgere il servizio nel
territorio di insediamento della rispettiva minoranza.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2
sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei
deputati perche' su di essi sia espresso, entro trenta
giorni dalla ricezione, il parere delle Commissioni
parlamentari competenti.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, emanato con le modalita' di cui all'art. 6, sono
stabiliti i requisiti di ammissione al servizio civile in
relazione alle differenti tipologie di impiego.".
- La legge 8 luglio 1998, n. 230, reca "Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 6 marzo
2001, n. 64:
"Art. 1 (Principi e finalita). - 1. E' istituito il
Servizio civile nazionale finalizzato a:
a) concorrere, in alternativa al servizio militare
obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed
attivita' non militari;
b) favorire la realizzazione dei principi
costituzionali di solidarieta' sociale;
c) promuovere la solidarieta' e la cooperazione, a
livello nazionale ed internazionale, con particolare
riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla
persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;
d) partecipare alla salvaguardia e tutela del
patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai
settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura
in zona di montagna, forestale, storico-artistico,
culturale e della protezione civile;
e) contribuire alla formazione civica, sociale,
culturale e professionale dei giovani mediante attivita'
svolte anche in enti ed amministrazioni operanti
all'estero.".
- Il testo dell'art. 8 della legge 8 luglio 1998, n.
230, e' il seguente:
"Art. 8. - 1. In attesa dell'entrata in vigore dei
decreti legislativi attuativi della delega di cui all'art.
11, comma 1, lettera a), e all'art. 12 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, e' istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio
nazionale per il servizio civile. La dotazione organica
dell'Ufficio, fissata per il primo triennio nel limite
massimo di cento unita', e' assicurata utilizzando le
vigenti procedure in materia di mobilita' del personale
dipendente da pubbliche amministrazioni, nonche' di
consulenti secondo quanto previsto dalla legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni. L'Ufficio e'
organizzato in una sede centrale e in sedi regionali ed e'
diretto da un dirigente generale dei ruoli della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, nominato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, il quale rimane in carica per un quinquennio,
rinnovabile una sola volta.
2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:
a) organizzare e gestire, secondo una valutazione
equilibrata, anche territorialmente, dei bisogni ed una
programmazione annuale del rendimento complessivo del
servizio, da compiere sentite le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego
degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle
Amministrazioni dello Stato, agli enti e alle
organizzazioni convenzionati di cui alla lettera b);
b) stipulare convenzioni con Amministrazioni dello
Stato, enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in
appositi albi annualmente aggiornati presso l'Ufficio
stesso e le sedi regionali, per l'impiego degli obiettori
esclusivamente in attivita' di assistenza, prevenzione,
cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione,
promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo
sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa
ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio
artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio
forestale, con esclusione di impieghi
burocratico-amministrativi;
c) promuovere e curare la formazione e
l'addestramento degli obiettori sia organizzando, d'intesa
con i Ministeri interessati e con le regioni competenti per
territorio, appositi corsi generali di preparazione al
servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente
partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia
verificando l'effettivita' e l'efficacia del periodo di
addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e
le organizzazioni convenzionati di cui all'art. 9, comma 4;
d) verificare, direttamente tramite le regioni o, in
via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le
modalita' della prestazione del servizio da parte degli
obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con
le Amministrazioni dello Stato, gli enti e le
organizzazioni di cui alle lettere a) e b) e dei progetti
di impiego sulla base di un programma di verifiche definito
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e che dovra' comunque prevedere verifiche a
campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni
convenzionati, nonche' verifiche periodiche per gli enti e
le organizzazioni che impieghino piu' di cento obiettori in
servizio;
e) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della
protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di
difesa civile non armata e non violenta;
f) predisporre iniziative di aggiornamento per i
responsabili degli enti e delle organizzazioni di cui alle
lettere a) e b);
g) predisporre e gestire un servizio informativo
permanente e campagne annuali di informazione, d'intesa con
il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i competenti
uffici dei Ministeri interessati, per consentire ai giovani
piena conoscenza delle possibilita' previste dalla presente
legge;
h) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della
protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in
caso di pubblica calamita' e per lo svolgimento di
periodiche attivita' addestrative;
i) predisporre il regolamento generale di disciplina
per gli obiettori di coscienza;
l) predisporre il regolamento di gestione
amministrativa del servizio civile.
3. Per l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio
di cui al comma 1, nonche' per la definizione delle
modalita' di collaborazione fra l'Ufficio stesso e le
regioni con specifico riferimento a quanto previsto alle
lettere c), d), f) e g) del comma 2, con decreto del
Presidente della Repubblica, e' emanato, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle
regioni delle province autonome, apposito regolamento ai
sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni. Con tale
regolamento sono altresi' definite le norme dirette a
disciplinare la gestione delle spese, poste a carico del
Fondo di cui all'art. 19. La gestione finanziaria e'
sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da emanare entro e non oltre tre
mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 3, sono emanati i regolamenti di cui al comma 2,
lettere i) e l). Sugli schemi di tali regolamenti e'
preventivamente acquisito il parere delle competenti
commissioni parlamentari.
5. Per un periodo massimo di due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di cui al
comma 1 si avvale della collaborazione del Ministero della
difesa ai fini della gestione annuale del contingente.
6. Al fine di assicurare la necessaria immediata
operativita' dell'Ufficio di cui al comma 1, la Presidenza
del Consiglio dei Ministri puo' avvalersi in via
transitoria di personale militare in posizione di
ausiliaria, di personale civile del Ministero della difesa,
ovvero di altre Amministrazioni, dei consulenti previsti al
comma 1 nonche' di appositi nuclei operativi resi
disponibili dai distretti militari.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 850 milioni annue a decorrere
dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
- Il testo dell'art. 2, comma 3, lettera g), della
legge 6 marzo 2001, n. 64, e' riportato nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 6 marzo
2001, n. 64:
"Art. 11 (Fondo nazionale per il servizio civile). - 1.
Il Fondo nazionale per il servizio civile e' costituito:
a) dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel
bilancio dello Stato;
b) dagli stanziamenti per il Servizio civile
nazionale di regioni, province, enti locali, enti pubblici
e fondazioni bancarie;
c) dalle donazioni di soggetti pubblici e privati.
2. Le risorse acquisite al Fondo di cui al comma 1, con
le modalita' di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma
possono essere vincolate, a richiesta del conferente, per
lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di
impiego specifici.
3. A decorrere dalla data in cui acquista efficacia il
primo dei decreti legislativi di cui all'art. 2, comma 2,
le risorse del Fondo di cui al comma 1 confluiscono nel
Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'art.
59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
4. All'onere di cui alla lettera a) del comma 1
determinato in lire 235 miliardi per l'anno 2001, lire 240
miliardi per l'anno 2002 e lire 250 miliardi a decorrere
dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle
disponibilita' iscritte per gli anni medesimi nell'unita'
previsionale di base 16.1.2.1 "Obiezione di coscienza" del
centro di responsabilita' 16 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, intendendosi corrispondentemente
ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge
8 luglio 1998, n. 230.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".



 
Art. 2
Ufficio nazionale per il servizio civile

1. L'Ufficio nazionale cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, nonche' la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo, elaborando le direttive ed individuando gli obiettivi degli interventi per il servizio civile su scala nazionale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano l'attuazione degli interventi di servizio civile secondo le rispettive competenze.
 
Art. 3
Requisiti di ammissione e durata del servizio

1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile, a loro domanda, senza distinzioni di sesso i cittadini italiani, muniti di idoneita' fisica, che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e non superato il ventottesimo.
2. Costituisce causa di esclusione dal servizio civile l'aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entita' inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalita' organizzata.
3. Il servizio civile ha la durata complessiva di dodici mesi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le Amministrazioni dello Stato interessate, la durata del servizio puo' essere prevista o articolata per un periodo maggiore o minore in relazione agli specifici ambiti e progetti di impiego.
4. L'orario di svolgimento del servizio e' stabilito in relazione alla natura del progetto e prevede comunque un impegno settimanale complessivo compreso tra un minimo di trenta ed un massimo di trentasei ore.
5. Al servizio civile non possono essere ammessi gli appartenenti a corpi militari o alle forze di polizia.
6. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le pari opportunita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", sono individuati gli incarichi pericolosi, faticosi o insalubri ai quali non puo' essere destinato il personale femminile.
 
Art. 4
Fondo nazionale per il servizio civile

1. Il Fondo nazionale per il servizio civile, ai fini dell'erogazione dei trattamenti previsti dal presente decreto, e' collocato presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, che ne cura l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse, formulando annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, un apposito piano di intervento, sentita la Conferenza Stato-regioni. Il piano puo' essere variato con apposita nota infrannuale, ove se ne manifesti l'esigenza e sussistano adeguate risorse finanziarie disponibili. La nota di variazione e' predisposta con le stesse formalita' del piano annuale entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.
2. Il piano di programmazione annuale di cui al comma 1 stabilisce:
a) la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le spese di
funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile;
b) la quota delle risorse del Fondo da destinare alle regioni ed
alle province autonome di Trento e di Bolzano per attivita' di
informazione e formazione. La Conferenza Stato-regioni con
deliberazione da adottare entro trenta giorni dall'avvenuta
comunicazione da parte dell'Ufficio nazionale del piano di
programmazione annuale, determina la ripartizione della predetta
quota comunicandola all'Ufficio nazionale per il servizio civile;
c) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi dei
giovani destinati alla realizzazione dei progetti approvati in
ambito regionale;
d) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi dei
giovani destinati alla realizzazione dei progetti approvati in
ambito interregionale, nazionale o all'estero;
e) la quota di risorse del Fondo vincolata, a richiesta dei
conferenti ai sensi dell'articolo 11, com-ma 2, della legge 6
marzo 2001, n. 64, allo sviluppo di progetti di servizio civile in
aree e settori di impiego specifici.
3. Le risorse disponibili alla fine dell'esercizio finanziario di riferimento sono portate in aumento nell'esercizio finanziario successivo sul medesimo Fondo nazionale per la successiva redistribuzione.
4. Alla gestione del Fondo nazionale per il servizio civile continua a provvedersi tramite la contabilita' speciale istituita dall'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424.
5. Le modalita' di gestione e di rendicontazione delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e delle spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.



Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 11, comma 2, della legge 6 marzo
2001, n. 64, e' riportato nella nota all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 novembre 1999, n. 424:
"Art. 1. - 1. E' istituita la contabilita' speciale del
Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'art. 19
della legge 8 luglio 1998, n. 230. Il Fondo e' integrato
per l'anno 1999 di lire 51 miliardi.
2. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando per l'anno 1999
quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, quanto a lire 25,776
miliardi l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale e quanto a lire 5,224 miliardi
l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".



 
Art. 5
Albi degli enti di servizio civile

1. Presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile e' tenuto l'albo nazionale al quale possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, della legge 6 marzo 2001, n. 64.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, albi su scala regionale e provinciale, nei quali possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che svolgono attivita' esclusivamente in ambito regionale e provinciale.
3. Fino all'istituzione degli albi di cui al comma 2, gli enti e le organizzazioni sono temporaneamente iscritti nel registro di cui al comma 1 al solo fine di consentire la presentazione dei progetti.
4. Presso l'Ufficio nazionale e' mantenuta la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto di cui all'articolo 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ove non abbiano provveduto, possono istituire analoghi organismi di consultazione, riferimento e confronto nell'ambito delle loro competenze.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 6 marzo
2001, n. 64:
"Art. 3 (Enti e organizzazioni privati). - 1. Gli enti
e le organizzazioni privati che intendono presentare
progetti per il servizio civile volontario devono possedere
i seguenti requisiti:
a) assenza di scopo di lucro;
b) capacita' organizzativa e possibilita' d'impiego
in rapporto al servizio civile volontario;
c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e
le finalita' di cui all'art. 1;
d) svolgimento di un'attivita' continuativa da almeno
tre anni.".
- Il testo dell'art. 10 della legge 8 luglio 1998, n.
230, e' il seguente:
"Art. 10. - 1. Presso l'Ufficio nazionale per il
servizio civile e' istituito e tenuto l'albo degli enti e
delle organizzazioni convenzionati di cui all'art. 8, comma
2. Allo stesso Ufficio e' affidata la tenuta della lista
degli obiettori.
2. Presso il medesimo Ufficio nazionale per il servizio
civile e' istituita la Consulta nazionale per il servizio
civile quale organismo permanente di consultazione,
riferimento e confronto per il medesimo Ufficio.
3. La Consulta e' formata da un rappresentante del
Dipartimento della protezione civile, da un rappresentante
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quattro
rappresentanti degli enti convenzionati operanti a livello
nazionale, da due delegati di organismi rappresentativi di
enti convenzionati distribuiti su base territoriale
nazionale, da quattro delegati di organismi rappresentativi
di obiettori operanti su base territoriale nazionale,
nonche' da due rappresentanti scelti nelle amministrazioni
dello Stato coinvolte.
4. La Consulta esprime pareri all'Ufficio nazionale per
il servizio civile sulle materie di cui all'art. 8, comma
2, lettere a), c), e), i) e l), nonche' sui criteri e
sull'organizzazione generale del servizio e sul modello di
convenzione tipo.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro
cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con proprio decreto, disciplina l'organizzazione e
l'attivita' della consulta.".



 
Art. 6
Progetti

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni e la Consulta nazionale di cui all'articolo 5, comma 4, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le caratteristiche a cui si devono attenere tutti i progetti di servizio civile, da realizzare sia in Italia che all'estero, sentito, per questi ultimi, il Ministero degli affari esteri.
2. I progetti presentati dagli enti o organizzazioni registrati ai sensi dell'articolo 5 contengono gli obiettivi che si intendono perseguire, le modalita' per realizzarli, il numero di giovani che si intendono impiegare, la durata del servizio nei limiti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, nonche' i criteri e le modalita' di selezione degli aspiranti, senza discriminazione dovuta al sesso.
3. I progetti di cui al comma 2 possono prevedere altresi' particolari requisiti fisici e di idoneita' per l'ammissione al servizio civile sulla base di criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 2001, n. 64, ovvero in base a quanto previsto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. L'Ufficio nazionale esamina ed approva i progetti di rilevanza nazionale, presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato e dagli enti pubblici e privati nazionali, sentite le regioni, le province autonome interessate, nonche' quelli di servizio civile all'estero.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, esaminano ed approvano i progetti presentati dagli enti ed organizzazioni che svolgono attivita' nell'ambito delle competenze regionali o delle province autonome sul loro territorio, avendo cura di comunicare all'Ufficio nazionale, in ordine di priorita', i progetti approvati entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento. Entro trenta giorni dalla comunicazione l'Ufficio nazionale esprime il suo nulla-osta.
6. L'Ufficio nazionale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano, nell'ambito delle rispettive competenze, il monitoraggio, il controllo e la verifica dell'attuazione dei progetti.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono annualmente all'Ufficio nazionale una relazione sull'attivita' effettuata.



Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo
2001, n. 64, e' riportato nelle note alle premesse.



 
Art. 7
Definizione annuale del numero massimo di giovani
da ammettere al Servizio civile nazionale

1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile determina, in base alla programmazione annuale delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, il numero massimo di giovani che possono essere ammessi a prestare servizio civile su base volontaria nell'anno solare successivo, tenendo conto del numero di giovani da impiegare sulla base dei progetti approvati a livello nazionale e regionale ai sensi dell'articolo 6.
 
Art. 8
Rapporto di servizio civile

1. Nel limite massimo dei giovani da ammettere al servizio civile di cui all'articolo 7, gli enti o le organizzazioni ammesse stipulano contratti con i soggetti selezionati, al fine dell'impiego nei progetti approvati.
2. Le domande di ammissione al servizio civile, redatte in base agli schemi predisposti dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, contengono l'indicazione dello specifico progetto in relazione al quale si intende prestare servizio civile e sono presentate all'ente al fine della selezione. Le domande non accolte possono essere ripresentate. Non puo' presentare domanda il giovane che ha in corso con l'ente rapporti di lavoro subordinato e di collaborazione coordinata e continuativa ovvero che abbia avuto tali rapporti nell'anno precedente.
3. Coloro i quali hanno prestato Servizio civile nazionale non possono presentare ulteriore domanda.
4. I contratti prevedono il trattamento economico e giuridico in conformita' all'articolo 9, comma 2. Nei contratti sono altresi' stabiliti la durata e le modalita' di svolgimento del servizio anche in relazione all'articolazione dell'orario, coerentemente con quanto previsto nel relativo progetto.
5. Il contratto redatto in base agli schemi predisposti dall'Ufficio nazionale per il servizio civile e sottoscritto dalle parti, e' inviato al medesimo Ufficio ovvero alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano. Verificata la sussistenza delle condizioni di legge e dei requisiti di cui all'articolo 3, il contratto e' approvato. Dell'approvazione le regioni danno immediata notizia all'Ufficio nazionale, trasmettendo copia del contratto. Il contratto approvato acquista efficacia ed e' denominato contratto per il Servizio civile nazionale.
6. Presso l'Ufficio nazionale e' conservata copia dei contratti approvati ai sensi del presente articolo.
7. Al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza demerito, l'Ufficio nazionale o le regioni o le province autonome rilasciano un apposito attestato da cui risulta l'effettuazione del servizio civile.
 
Art. 9
Trattamento economico e giuridico

1. L'attivita' svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilita'.
2. Agli ammessi a prestare attivita' in un progetto di servizio civile compete un assegno per il servizio civile, pari al trattamento economico previsto per i volontari di truppa in ferma annuale di cui all'articolo 2, com-ma 4-bis del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, nonche' le eventuali indennita' da corrispondere in caso di servizio civile all'estero nella misura pari a quella attribuita per il Paese di destinazione ai volontari in ferma annuale dell'Esercito. In ogni caso non sono dovuti i benefici volti a compensare la condizione militare.
3. L'Ufficio nazionale, tramite l'ISVAP, provvede a predisporre condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile.
4. Il periodo di servizio civile e' riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianita' lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalita' con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio militare obbligatorio con onere, per il personale volontario, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile.
5. L'assistenza sanitaria agli ammessi a prestare attivita' di servizio civile e' fornita dal Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le certificazioni sanitarie a favore di chi presta il servizio civile sono rilasciate gratuitamente da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale e sono rimborsate a carico del Fondo nazionale.
6. Il personale femminile del Servizio civile nazionale e' sospeso dall'attivita' a decorrere dalla comunicazione da parte dell'interessata all'Ufficio nazionale, alla regione o alla provincia autonoma della certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di astensione obbligatoria. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dalla data di sospensione del servizio a quella della sua ripresa e' corrisposto l'assegno di cui al comma 2, ridotto di un terzo, a carico del Fondo nazionale.
7. I dipendenti di amministrazioni pubbliche che svolgono il servizio civile ai sensi del presente decreto legislativo, sono collocati, a domanda, in aspettativa senza assegni. In questo caso, il periodo trascorso in aspettativa e' computato per intero ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Gli oneri gravano sul Fondo nazionale.
8. I titolari dell'attestato di cui all'articolo 8, comma 7, sono equiparati ai volontari di truppa in ferma annuale.



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4-bis, del
decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186:
"4-bis. Allo scopo di incentivare il reclutamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 65,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i volontari di truppa
in ferma breve delle Forze armate possono essere anche
reclutati tra i soggetti che abbiano contratto la ferma
volontaria ai sensi delle seguenti disposizioni:
a) i predetti soggetti possono contrarre una ferma
volontaria di un anno. Essi sono disponibili per
l'assegnazione a comandi, enti, reparti e unita' dislocati
su tutto il territorio nazionale e ad essere impiegati
anche all'estero; il servizio prestato per i dodici mesi
previsti e' valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi
di leva;
b) ai soggetti di cui alla lettera a) si applicano le
norme di stato giuridico e di avanzamento e le disposizioni
regolamentari valide per i volontari in ferma breve al
primo anno di ferma, fatto salvo quanto segue:
1) ai predetti soggetti compete una paga
equivalente a quella dei militari di leva, maggiorata, in
relazione alla disponibilita' di cui alla lettera a) ed ai
rischi connessi con l'attivita' addestrativa ed operativa,
di un assegno mensile pari al 50 per cento della paga
corrisposta ai volontari in ferma breve durante il primo
anno di ferma. Ai militari reclutati ai sensi della lettera
a), non compete alcun premio di congedamento;
2) ai predetti soggetti si applicano le norme per
il proscioglimento valide per i volontari in ferma breve di
tre anni. In caso di proscioglimento, a domanda, di ufficio
o d'autorita', il periodo di servizio prestato in qualita'
di volontario in ferma annuale non e' valido ai fini
dell'assolvimento degli obblighi di leva;
3) i predetti soggetti possono partecipare al
reclutamento dei volontari in ferma breve ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
n. 332. Qualora il personale in questione non possa essere
sottoposto, durante la ferma annuale, a tutte o parte delle
prove di selezione previste per il reclutamento quale
volontario in ferma breve, puo', a domanda, chiedere il
prolungamento della ferma contratta per il periodo
strettamente necessario allo svolgimento delle suddette
prove di selezione ed eventualmente al successivo transito
in ferma breve che potra' avvenire, pertanto, senza
soluzione di continuita'. Il mancato superamento, nel corso
del periodo di prolungamento della ferma, di una delle
prove di selezione comportera' il collocamento in congedo
dell'interessato.".
- L'art. 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, detta
disposizioni relative alla "Riduzione dei ticket e norme in
materia di assistenza farmaceutica". In particolare, ai
fini del presente decreto legislativo, risulta utile il
comma 1, il cui testo viene di seguito riportato:
"Art. 68 (Riduzione dei ticket e norme in materia di
assistenza farmaceutica). - 1. A decorrere dal 1 gennaio
1999 e fino all'applicazione delle norme concernenti le
modalita' di partecipazione al costo delle prestazioni di
cui all'art. 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.
124, non e' dovuta dagli assistiti esenti la quota fissa
per ricetta per le prescrizioni relative alle prestazioni
di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre
prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale.
Non e' dovuta dagli assistiti la quota fissa per ricetta
per le prescrizioni diagnostiche e specialistiche inerenti
la certificazione di idoneita' per servizio civile presso
ente convenzionato con il Ministero della difesa.".
- Si riporta il testo degli articoli 16 e 17 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151:
"Art. 16 (Divieto di adibire al lavoro le donne). - 1.
E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del
parto, salvo quanto previsto all'art. 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il
periodo intercorrente tra la data presunta e la data
effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del
parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto
a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di
congedo di maternita' dopo il parto.".
"Art. 17 (Estensione del divieto). - 1. Il divieto e'
anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando
le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione
all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi
gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con
propri decreti dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentite le organizzazioni sindacali
nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione
del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto
di lavoro e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero
del lavoro, competente per territorio.
2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro puo'
disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi
dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai
sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle
lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di
astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 16,
per uno o piu' periodi, la cui durata sara' determinata dal
servizio stesso, per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o
di preesistenti forme morbose che si presume possano essere
aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano
ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del
bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad
altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e
12.
3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del
comma 2 e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero
del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico
ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovra' essere
emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza
della lavoratrice.
4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c)
del comma 2 puo' essere disposta dal servizio ispettivo del
Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della
lavoratrice, qualora nel corso della propria attivita' di
vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno
luogo all'astensione medesima.
5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dal
presente articolo sono definitivi.".
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge
24 dicembre 1986, n. 958:
"Art. 20 (Riconoscimento del servizio militare). - 1.
Il periodo di servizio militare e' valido a tutti gli
effetti per l'inquadramento economico e per la
determinazione della anzianita' lavorativa ai fini del
trattamento previdenziale del settore pubblico.".



 
Art. 10
Doveri e incompatibilita'

1. I soggetti impiegati in progetti di servizio civile sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate secondo quanto previsto dal contratto di cui all'articolo 8.
2. La prestazione del servizio civile e' incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attivita' di lavoro subordinato o autonomo.
 
Art. 11
Formazione al servizio civile

1. La formazione ha una durata complessiva non inferiore ad un mese e consiste in una fase di formazione generale al servizio ed in una fase di formazione specifica presso l'ente o l'organizzazione di destinazione.
2. La fase di formazione generale comporta la partecipazione a corsi di preparazione consistenti anche in un periodo di formazione civica e di protezione civile ed ha la durata minima di 30 ore.
3. I corsi di cui al comma 2 sono organizzati dall'Ufficio nazionale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a livello provinciale o interprovinciale, che possono avvalersi anche degli enti dotati di specifiche professionalita'. L'Ufficio nazionale, sentita la Conferenza Stato-Regioni e la Consulta nazionale di cui all'articolo 5, comma 4, definisce i contenuti base per la formazione ed effettua il monitoraggio dell'andamento generale della stessa.
4. La formazione specifica, della durata minima di 50 ore, e' commisurata sia alla durata che alla tipologia di impiego e deve essere svolta nel periodo iniziale di prestazione del servizio.
 
Art. 12
Servizio civile all'estero

1. I soggetti di cui all'articolo 3 possono essere inviati all'estero anche per brevi periodi e per le finalita' previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 6 marzo 2001, n. 64, nelle forme stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
2. Al fine dell'eventuale verifica preventiva e successiva dei progetti da realizzare all'estero, nonche' del loro monitoraggio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' ricorrere, attraverso il Ministero degli affari esteri e di intesa con esso al supporto degli uffici diplomatici e consolari all'estero.



Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera e), della
legge 6 marzo 2001, n. 64, e' riportato nella nota all'art.
1.



 
Art. 13
Inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 7, l'Ufficio nazionale, le regioni e le province autonome, nei limiti delle rispettive competenze, possono stipulare convenzioni con associazioni di imprese private, con associazioni di rappresentanza delle cooperative e con altri enti senza finalita' di lucro, al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro di quanti hanno svolto il servizio civile.
2. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato, salvo quanto previsto dal comma 4, e' valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalita' e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici.
3. Le universita' degli studi possono riconoscere crediti formativi ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attivita' formative prestate nel corso del servizio civile, rilevanti per il curriculum degli studi.
4. A decorrere dal 1 gennaio 2006, nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato sono determinate riserve di posti nella misura del 10 per cento per coloro che hanno svolto per almeno dodici mesi il servizio civile nelle attivita' istituzionali di detti Corpi. A tal fine sono comunque fatti salvi i requisiti di ammissione previsti da ciascuna Amministrazione.
5. La cessazione anticipata del rapporto di servizio civile comporta la decadenza dai benefici previsti dal presente articolo, salva l'ipotesi in cui detta interruzione avvenga per documentati motivi di salute o di forza maggiore per causa di servizio ed il servizio prestato sia pari ad almeno sei mesi.
 
Art. 14
Norme finali

1. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, e con le modalita' previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e' ripristinato anche il servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni.
2. Nel periodo transitorio di cui al capo II della legge 6 marzo 2001, n. 64, e fino alla data di sospensione del servizio obbligatorio di leva, il documento di programmazione annuale dell'Ufficio nazionale, previsto all'articolo 4, stabilisce la quota parte del Fondo nazionale da destinare prioritariamente al servizio civile previsto dalla legge n. 230 del 1998. Nel medesimo periodo il contingente annuale e' determinato secondo le modalita' previste dall'articolo 6 della citata legge n. 64 del 2001.
3. Il presente decreto entra in vigore dal 1° giugno 2004.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 aprile 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri e, ad interim, Ministro
degli affari esteri
Giovanardi, Ministro per i rapporti con
il Parlamento
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
Sirchia, Ministro della salute
Maroni, Ministro del lavo-ro e delle
politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Castelli --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) la seguente modifica al comma 3 del presente articolo: "3. Il presente decreto entra in vigore dal (( 1° gennaio 2005 ))." La suddetta modifica entra in vigore il 29/12/2003.



Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della legge
14 novembre 2000, n. 331:
"Le finalita' di cui all'art. 1 sono assicurate da:
a) ufficiali in servizio permanente, di cui all'art.
2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
b) sottufficiali in servizio permanente, di cui
all'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
c) volontari di truppa, distinti in volontari in
servizio permanente, di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e volontari in ferma
volontaria prefissata;
d) personale dell'Arma dei carabinieri;
e) personale del Corpo della Guardia di finanza, nei
limiti di cui all'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n.
189;
f) personale da reclutare su base obbligatoria, salvo
quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di
coscienza, nel caso in cui il personale in servizio sia
insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di
organico mediante il richiamo in servizio di personale
militare volontario cessato dal servizio da non piu' di
cinque anni, nei seguenti casi:
1) qualora sia deliberato lo stato di guerra ai
sensi dell'art. 78 della Costituzione;
2) qualora una grave crisi internazionale nella
quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione
della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale
giustifichi un aumento della consistenza numerica delle
Forze armate.
2. Il servizio militare obbligatorio nei casi previsti
dalla lettera f) del comma 1 ha la durata di dieci mesi,
prolungabili unicamente in caso di deliberazione dello
stato di guerra. Non possono essere richiamati in servizio
gli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento
civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.".
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
"Art. 7 (Sospensione del servizio di leva). - 1. Il
servizio obbligatorio di leva e' sospeso a decorrere dal 1
gennaio 2007. Fino al 31 dicembre 2006, le esigenze delle
Forze armate sono soddisfatte ricorrendo ai giovani
soggetti alla leva nati entro il 1985.
2. Dall'anno 2002 il contingente di militari di truppa
chiamati ad assolvere il servizio obbligatorio di leva e'
annualmente ripartito, con decreto del Ministro della
difesa, tra l'Esercito, la Marina, compreso il Corpo delle
capitanerie di porto, e l'Aeronautica. Per il Corpo delle
capitanerie di porto il decreto e' adottato di concerto con
il Ministro dei trasporti e della navigazione.
3. Nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, lettera f),
della legge 14 novembre 2000, n. 331, il servizio di leva
e' ripristinato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri.".
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 6 marzo
2001, n. 64:
"Art. 6 (Determinazione del contingente). - 1. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare ai sensi dell'art. 9, comma 2-quater, della legge
8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, e'
stabilita, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del
Fondo nazionale per il servizio civile, la consistenza del
contingente dei giovani ammessi al servizio civile nel
periodo previsto dall'art. 4, includendovi prioritariamente
i giovani che hanno optato per l'obiezione di coscienza ai
sensi della predetta legge n. 230 del 1998.
2. Il Ministero della difesa, sulla base di intese con
l'Ufficio nazionale per il servizio civile, trasmette a
quest'ultimo i nominativi dei giovani di cui all'art. 5,
comma 1.".



 
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