IL PRESIDENTE
Visto il regio decreto 21 giugno 1928, n. 1676, concernente l'erezione in Ente morale dell'Istituto papirologico "G. Vitelli" di Firenze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1o aprile 1978, n. 242, concernente la conferma ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Istituto Papirologico "G. Vitelli" quale ente pubblico; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6, 7 e 8; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 1991 con il quale l'Istituto papirologico "G. Vitelli" e' dichiarato Ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della citata legge n. 168; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1985, n. 4178, con il quale e' stato approvato lo statuto dell'Istituto papirologico "G. Vitelli"; Viste le delibere consiliari n. 137 del 16 ottobre 1998 e n. 155 del 23 luglio 1999 con le quali sono state apportate delle prime modifiche ed integrazioni al citato statuto; Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 182 del 20 novembre 2001 con la quale si e' provveduto a modificare ulteriormente taluni articoli dello statuto vigente; Vista la nota n. 6035 del 29 novembre 2001 con la quale la succitata delibera n. 182 e' stata trasmessa al Ministero vigilante per il previsto controllo di legittimita' e di merito; Vista la nota n. 204 dell'11 febbraio 2002 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca formula talune osservazioni di merito; Considerato infine che il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 26 marzo 2002, con delibera n. 189 ha ritenuto opportuno accogliere e recepire le osservazioni di cui sopra;
Decreta:
E' emanata la seguente deliberazione del consiglio di amministrazione n. 182 del 20 novembre 2001. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 6, penultimo comma, della legge n. 168/1989. L'art. 1 dello statuto vigente e' soppresso e sostituito da: "Art. 1. - L'Istituto papirologico "Girolamo Vitelli di seguito denominato IPV, con sede in Firenze, istituito con regio decreto 21 giugno 1928, n. 1676, e' Ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale e ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.". L'art. 2, secondo comma, dello statuto vigente e' soppresso e sostituito da: "Art. 2, secondo comma. - Nell'ambito dei propri scopi istituzionali l'Istituto: promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della papirologia, anche in sinergia con altre discipline; promuove ed effettua attivita' di reperimento, conservazione, restauro e valorizzazione del materiale papiraceo o altri reperti con tematiche similari, anche attraverso l'organizzazione di campagne di scavo e la gestione di fondi museali; promuove l'istituzione e la gestione di una biblioteca altamente specializzata; promuove la conoscenza e la diffusione della papirologia e delle discipline ad essa collegate, attraverso l'organizzazione o la partecipazione a convegni, seminari, incontri di studio e di ricerca; promuove con qualunque mezzo la diffusione della conoscenza e dei risultati, o attraverso una propria attivita' editoriale, o in collaborazione con terzi; promuove e svolge attivita' di formazione nell'ambito del conseguimento del dottorato di ricerca e di scuole di alta formazione in convenzione con le universita' che ne abbiano interesse, nonche' attivita' di formazione continua o ricorrente nell'ambito dei propri programmi, anche mediante l'assegnazione di borse o assegni di ricerca. Per lo svolgimento delle succitate funzioni, l'Istituto: puo' stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni e societa' con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri; puo' istituire gruppi di ricerca presso istituzioni pubbliche o private italiane o straniere, per lo svolgimento di propri programmi di attivita'.". L'art. 4 dello statuto vigente e' soppresso e sostituito da: "Art. 4. - Le risorse dell'IPV sono costituite: a) dal contributo a carico del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; b) da contributi straordinari per singoli progetti a carico del Fondo integrativo speciale di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; c) da contributi o assegnazioni conferiti da amministrazioni, enti pubblici o privati, nazionali, internazionali, comunitari e stranieri; d) da proventi derivanti da prestazioni rese; e) da ogni altra eventuale entrata.". L'art. 7 dello statuto vigente e' soppresso e sostituito da: "Art. 7. - Il consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obbiettivi programmatici ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti. Il Consiglio di amministrazione: a) delibera il piano triennale di attivita' comprensivo del fabbisogno del personale, la pianificazione delle assunzioni e gli aggiornamenti annuali, in coerenza con il programma nazionale della ricerca di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; b) approva il bilancio triennale ed annuale di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo; c) adotta i regolamenti previsti dalle norme del presente statuto e da disposizioni di legge; d) delibera in ordine al trattamento economico spettante al direttore generale e in ordine ai compensi da corrispondere ai componenti degli organi dell'ente; e) delibera convenzioni, accordi di collaborazione con universita', consorzi, societa', imprese, enti pubblici o privati nazionali, internazionali, comunitari e stranieri; f) delibera in ordine all'istituzione di gruppi di ricerca e ne nomina il direttore o responsabile; g) delibera su quant'altro previsto dal presente statuto o richiamato da specifiche norme di legge o regolamento.". L'art. 8 dello statuto vigente e' soppresso e sostituito da: "Art. 8. - Il presidente dell'IPV, nominato ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' designato dal consiglio di amministrazione fra i professori ordinari di prima fascia di papirologia o ambiti disciplinari collegati, delle universita' italiane o fra esperti italiani o stranieri della disciplina stessa, di fama internazionale. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente ed assicura l'unitarieta' dell'indirizzo politico e scientifico dell'attivita' dell'IPV. Il presidente dura in carica cinque anni e puo' essere confermato una sola volta. Il presidente: a) presiede ed indice le riunioni del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico; b) propone il piano triennale di attivita' ed assume, anche in conformita' agli indirizzi stabiliti dal consiglio di amministrazione, tutte le iniziative necessarie alla promozione e alla verifica del corretto sviluppo e del raggiungimento degli obbiettivi prefissati dal piano stesso; c) adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dai regolamenti dell'Istituto; d) puo' delegare l'esercizio di proprie funzioni al vicepresidente; e) esercita le funzioni a lui delegate dal consiglio di amministrazione; f) nomina il direttore generale; g) adotta in caso di necessita' ed urgenza atti di competenza di altri organi salvo sottoporli a ratifica nella prima riunione utile.". L'art. 12 dello statuto vigente e' soppresso e sostituito da: Art. 12. - Il direttore generale e' nominato dal presidente, su parere conforme del consiglio di amministrazione. Il rapporto di lavoro e' regolato con contratto di diritto privato, per la durata massima di cinque anni, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale e' responsabile della gestione dell'Istituto e della attuazione delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e dal presidente. Il direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico con voto consultivo. Se ricercatore o professore universitario e' collocato in aspettativa senza assegni, se dipendente pubblico e' collocato fuori ruolo.". L'art. 13, primo comma, dello statuto vigente e' soppresso e sostituito da: "Art. 13, primo comma. - Il controllo sulla regolarita' della gestione amministrativa e contabile dell'Istituto e' affidato ad un collegio di revisori composto da tre membri effettivi ed uno supplente, esperti in materie amministrativo-contabili ed iscritti, i primi tre obbligatoriamente, all'albo ufficiale dei revisori dei conti.". L'art. 14 dello statuto vigente e' soppresso e sostituito da: "Art. 14. - Il consiglio di amministrazione, secondo criteri e modalita' stabilite dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, costituisce un apposito comitato incaricato della valutazione dei risultati scientifici e tecnologici dell'attivita' complessiva dell'ente e delle sue strutture operative, con procedure trasparenti ed esiti pubblici.". L'art. 15 dello statuto vigente e' soppresso e sostituito da: "Art. 15. - L'IPV gode di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ed adotta entro un anno dall'emanazione del presente ordinamento, propri regolamenti ai sensi dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernenti l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e della struttura, l'amministrazione, la finanza e la contabilita', nonche' il personale. I regolamenti di cui al comma 1 dovranno comunque prevedere: a) redazione di un bilancio di previsione secondo obbiettivi programmatici e adozione di un sistema di contabilita' economica coerente con quanto previsto dal decreto legislativo n. 279/1997; b) facolta' di utilizzare anche esperti stranieri per la costituzione di commissioni con funzioni di selezione del personale; c) definizione della dotazione organica.". Nel periodo transitorio restano in vigore le norme vigenti in materia. Firenze, 27 marzo 2002 Il presidente: Bastianini |