IL RETTORE
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997, art. 17, comma 95; Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1998, contenente i criteri generali per la disciplina da parte delle universita' degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria, e in particolare l'art. 2, comma 6, lettera e); Viste le delibere degli organi accademici competenti che, nella proposta di istituzione del corso di laurea in scienze della formazione primaria, con riferimento all'"Esame di laurea", in modo difforme da quanto disposto dal decreto ministeriale 26 maggio 1998, art. 2, comma 6, lettera a), hanno indicato "l'ultimo anno di corso" anziche' "l'ultimo semestre di corso", quale periodo di tempo in cui calcolare le ore relative alle rimanenti attivita' didattiche; Visto il decreto rettorale n. 1984 del 14 maggio 2001 istitutivo del corso di laurea in scienze della formazione primaria, che, in relazione all'"esame di laurea" ripete, in modo difforme dal disposto del decreto ministeriale 26 maggio 1998, quanto deliberato dagli organi accademici; Vista la richiesta di modifica del predetto decreto rettorale, relativamente all'"esame di laurea" previsto nell'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze della formazione primaria, formulata dal preside della facolta' di scienze della formazione e dal presidente del corso interessato con nota n. 825 del 25 marzo 2002; Considerata la necessita' di uniformare il contenuto del decreto rettorale in questione a quanto disposto dal decreto ministeriale 25 maggio 1998;
Decreta: Articolo unico
L'art. 2 del decreto rettorale n. 1984 del 14 gennaio 2001, nella parte relativa all'"Esame di laurea" del corso di laurea in scienze della formazione primaria, e' cosi' modificato: (Esame di laurea):
(Omissis).
L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione nonche' di una relazione sull'attivita' di tirocinio didattico. Qualora la relazione di cui sopra sia integrata da uno specifico lavoro di tesi le rimanenti attivita' didattiche previste nell'ultimo semestre di corso, non possono superare le 100 ore. Se lo studente intende partecipare ai concorsi per attivita' di sostegno, dovra' sostenere due ulteriori annualita' di insegnamento, per complessive 23 annualita'. Cagliari, 2 aprile 2002 Il rettore: Mistretta |