IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Presidente del Consiglio superiore della magistratura Visti gli articoli 18, n. 1, 21 e 30 della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, e l'art. 26, comma 1, della stessa legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'art. 8 della legge 28 marzo 2002, n. 44; Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2002, n. 67, recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 2002, n. 44, sulla riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura; Considerato che il Consiglio superiore della magistratura verra' a scadere il 31 luglio 2002 e che, per-tanto, si deve procedere alle elezioni dei componenti del nuovo Consiglio nel termine previsto dall'art. 21, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195; Decreta: Le votazioni per l'elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura si svolgeranno nei giorni di domenica 30 giugno 2002, dalle ore 8 alle ore 20, e proseguiranno il giorno immediatamente successivo, lunedi' 1 luglio 2002, dalle ore 8 alle ore 14, presso gli uffici elettorali indicati nell'art. 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 7 della legge 28 marzo 2002, n. 44. Gli elettori che si trovano nella sala dell'ufficio elettorale sono ammessi a votare anche oltre i termini di sospensione e di chiusura sopra indicati. Dato a Roma, addi' 19 aprile 2002 CIAMPI |