Gazzetta n. 97 del 26 aprile 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2002
Integrazione all'art. 11 del regolamento interno del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regolamento interno del Consiglio dei Ministri, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993;
Visti in particolare gli articoli 1 e 11 del predetto regolamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2002;
Emana le seguenti modifiche al regolamento interno del Consiglio dei Ministri:
Al comma 1 dell'art. 11 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Previa autorizzazione del Presidente ed al solo fine di agevolare la redazione del processo verbale, il segretario puo' avvalersi dell'ausilio di apparecchi fonoriproduttori.".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
 
Allegato Testo aggiornato dell'art. 11 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993, recante regolamento
interno del Consiglio dei Ministri (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993), coordinato con il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2002.
"Art. 11 (Formazione, approvazione e conservazione del processo verbale). - 1. Il processo verbale e' redatto da chi ha svolto le funzioni di segretario della riunione, il quale lo sottoscrive e lo sottopone alla firma di chi ha presieduto. Previa autorizzazione del Presidente ed al solo fine di agevolare la redazione del processo verbale, il segretario puo' avvalersi dell'ausilio di apparecchi fonoriproduttori.
2. Il processo verbale si intende approvato con la sottoscrizione del Presidente il quale, qualora lo reputi necessario, puo' rimettere all'approvazione del Consiglio l'intero testo o singoli punti del medesimo.
3. I processi verbali approvati sono raccolti in volumi e custoditi a cura dell'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri.".
 
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