Gazzetta n. 97 del 26 aprile 2002 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n. 13
Testo del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 47 del 25 febbraio 2002), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2002, n. 75) in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' degli enti locali".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
1. Ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2002, l'ipotesi di scioglimento di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' disciplinata dalle disposizioni del presente articolo.
2. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
3. Fermo restando, per le finalita' previste dal presente decreto, che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalita' di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio (( non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso, )) nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, (( di cui al )) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 141, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
"Art. 141 (Scioglimento e sospensione dei consigli
comunali e provinciali). - 1. I consigli comunali e
provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o
per gravi e persistenti violazioni di legge, nonche' per
gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti
cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza,
decesso del sindaco o del presidente della provincia;
2) dimissioni del sindaco o del presidente della
provincia;
3) cessazione dalla carica per dimissioni
contestuali, ovvero rese anche con atti separati purche'
contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente,
della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a
tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
4) riduzione dell'organo assembleare per
impossibilita' di surroga alla meta' dei componenti del
consiglio;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1,
trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il
relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un
commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per
sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il
consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo
schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo
regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera
notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore
a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si
sostituisce, mediante apposito commissario,
all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento
sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la
procedura per lo scioglimento del consiglio.".
 
Art. 2.
1. A valere sul fondo ordinario per province e comuni, come risultante per l'anno 2002 in base alla legislazione vigente, sono destinati al finanziamento delle unioni di comuni per l'anno 2001 ulteriori 20 milioni di euro. (( 1-bis. All'articolo 41, comma 1, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: "con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare", sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministero dell'interno". ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 41, comma 1 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 41 (Finanza degli enti territoriali). - 1. Al
fine di contenere il costo dell'indebitamento e di
monitorare gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero
dell'economia e delle finanze coordina l'accesso al mercato
dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di
comuni, delle citta' metropolitane, delle comunita' montane
e delle comunita' isolane, di cui all'art. 2 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche'
dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal
fine i predetti enti comunicano periodicamente allo stesso
Ministero i dati relativi alla propria situazione
finanziaria. Il contenuto e le modalita' del coordinamento
nonche' dell'invio dei dati sono stabiliti con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze da emanare di
concerto con il Ministero dell'interno sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con
lo stesso decreto sono approvate le norme relative
all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli strumenti
derivati da parte dei succitati enti.". ))
 
Art. 2-bis.
(( 1. Il canone per l'installazione dei mezzi
pubblicitari di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, analogamente a quanto
previsto dall'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, non e' dovuto per le insegne di esercizio delle
attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi che
contraddistinguono la sede ove si svolge l'attivita' cui si
riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri
quadrati.
2. Le minori entrate derivanti dall'attuazione del comma
1, ragguagliate per ciascun comune all'entita' riscossa
nell'esercizio 2001, sono integralmente rimborsate al
comune dallo Stato secondo modalita' da stabilire con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti
aggiuntivi cosi' determinati non sono soggetti a riduzione
per effetto di altre disposizioni di legge.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2,
valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
5. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva
superiore ai 5 metri quadrati l'imposta o il canone sono
dovuti per l'intera superficie.
6. Si definisce insegna di esercizio la scritta di cui
all'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di
svolgimento dell'attivita' economica. In caso di pluralita'
di insegne l'esenzione e' riconosciuta nei limiti di
superficie di cui al comma 1. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 62, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali):
"1. I comuni possono, con regolamento adottato a norma
dell'art. 52, escludere l'applicazione, nel proprio
territorio, dell'imposta comunale sulla pubblicita' di cui
al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono
sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime
autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone
in base a tariffa.".
- Si riporta il testo dell'art. 10, della legge
28 dicembre 2001, n. 448 (per l'argomento vedasi note
all'art. 2):
"Art. 10 (Modificazioni all'imposta sulle insegne di
esercizio). - 1. Al capo I del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia
di imposta comunale sulla pubblicita' e di diritto sulle
pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
2. a) all'art. 3, il comma 5 e' sostituito dal
seguente:
"5. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' e del
diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il
31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal lo
gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione
della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno
;
b) all'art. 4, comma 1, concernente la facolta' di
determinazione delle tariffe da parte dei comuni, sono
soppresse le seguenti parole: "delle prime tre classi ;
c) all'art. 17, dopo il comma 1, e' aggiunto il
seguente:
"1-bis. L'imposta non e' dovuta per le insegne di
esercizio di attivita' commerciali e di produzione di beni
o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge
l'attivita' cui si riferiscono, di superficie complessiva
fino a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato
ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento
dell'imposta per le insegne di esercizio anche di
superficie complessiva superiore al limite di cui al
periodo precedente ;
d) all'art. 24, dopo il comma 5, e' aggiunto il
seguente:
"5-bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del
fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e
dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un
piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero
e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e
disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione
bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta
di pubblicita', che tendano a favorire l'emersione
volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione
di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di
recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A
tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di
cui all'art. 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono
utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati
in titolarita' o gestione di soggetti pubblici o loro
concessionari utili agli accertamenti incrociati per
assicurare tempestivita' ed efficienza dell'azione di
contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui
all'art. 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e
previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla
formazione e redazione del piano ed a svolgere le
conseguenti attivita' di servizi e forniture, anche di
arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i
procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in
materia di imposta di pubblicita' commesse fino al
30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall'art.
145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente
comma .
2. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti
di concessione del servizio di accertamento e di
riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e dei
diritti sulle pubbliche affissioni possono avvalersi,
previa rinegoziazione dei contratti in essere, dei titolari
dei medesimi rapporti anche per la riscossione di altre
entrate comunali e per le relative attivita' propedeutiche,
connesse o complementari.
3. Le minori entrate derivanti dall'attuazione
dell'art. 17, comma 1-bis, primo periodo, del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dal comma
1 del presente articolo, ragguagliate per ciascun comune
all'entita' riscossa nell' esercizio 2001, sono
integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo
modalita' da stabilire con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi cosi' determinati
non sono soggetti a riduzione per effetto di altre
disposizioni di legge.
4. In relazione alle competenze attribuite alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano in materia di finanza locale, i trasferimenti
erariali di cui al comma 3 sono disposti a favore dei
citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote
dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori nel
rispetto dello statuto speciale e delle norme di
attuazione.
5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 52, il comma 7 e' abrogato;
b) all'art. 62, comma 2, lettera d), sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "in modo che detta tariffa,
comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda
di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'imposta
comunale sulla pubblicita' in relazione all'esposizione di
cui alla lettera a) e deliberate dall'amministrazione
comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della
delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla
pubblicita' con il canone .".
- Si riporta il testo dell'art. 47, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada):
"1. Si definisce "insegna di esercizio la scritta in
caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli
e da marchi, realizzata e supportata con materiali di
qualsiasi natura, installata nella sede dell'attivita' a
cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.
Puo' essere luminosa sia per luce propria che per luce
indiretta.". ))
 
Art. 3.
1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e' sostituito dal seguente:
"2. Per le medesime finalita' e nei limiti stabiliti dal
comma 1, il complesso delle spese correnti, per
l'anno 2002, rilevanti ai fini del calcolo del disavanzo
finanziario di cui al comma 1, non puo' superare
l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti
nell'anno 2000 aumentati del 6 per cento.".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 24 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e' inserito il seguente:
"4-bis. Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai commi 2
e 4, per gli enti che hanno esternalizzato i servizi ((
negli anni 1997, 1998, 1999 e 2000, ))
la spesa corrente
per l'anno 2000, relativa a tali servizi, e'
convenzionalmente commisurata alla spesa corrente sostenuta
nell'anno precedente l'esternalizzazione, nel caso in cui
tale spesa sia stata superiore. Il complesso delle spese
correnti per l'anno 2002 deve essere, altresi', calcolato
al netto delle maggiori spese conseguenti a impostazioni
contabili (( determinate sulla media degli anni 2000 e 2001
relative alla gestione dei servizi a carattere
imprenditoriale a decorrere dall'anno 2003.".
2-bis. Al comma 9, secondo periodo dell'articolo 24 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: "l'importo
dei trasferimenti e' inserita la seguente: "correnti e sono
aggiunte, in fine le parole: ", e comunque non oltre il 25
per cento dei suddetti trasferimenti. ))

3. Al comma 13 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, le parole: "entro il mese di febbraio 2002",
sono sostituite dalle seguenti: "entro il mese di aprile
2002".
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo integrale dell'art. 24, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (per l'argomento vedasi note
all'art. 2), come modificato dalla presente legge:
"Art. 24 (Patto di stabilita' interno per province e
comuni). - 1. Ai fini del concorso delle autonomie locali
al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed
alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2002-2004, per l'anno 2002 il
disavanzo di ciascuna provincia e di ciascun comune con
popolazione superiore a 5.000 abitanti computato ai sensi
del comma 1 dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni, non potra' essere
superiore a quello dell'anno 2000 aumentato del 2,5 per
cento.
(( 2. Per le medesime finalita' e nei limiti stabiliti
dal comma 1, il complesso delle spese correnti, per l'anno
2002, rilevanti ai fini del calcolo del disavanzo
finanziario di cui al comma 1, non puo' superare
l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno
2000 aumentati del 6 per cento. ))

3. Sono escluse dall'applicazione del comma 2 le spese
correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e
regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni
legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli
anni successivi, nei limiti dei corrispondenti
finanziamenti statali o regionali.
4. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al
comma 2 si applicano anche al complesso dei pagamenti per
spese correnti, come definite dai commi 2 e 3, con
riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio
finanziario 2000.
(( 4-bis. Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai
commi 2 e 4, per gli enti che hanno esternalizzato i
servizi negli anni 1997, 1998, 1999 e 2000, la spesa
corrente per l'anno 2000, relativa a tali servizi, e'
convenzionalmente commisurata alla spesa corrente sostenuta
nell'anno precedente l'esternalizzazione, nel caso in cui
tale spesa sia stata superiore. Il complesso delle spese
correnti per l'anno 2002 deve essere, altresi', calcolato
al netto delle maggiori spese conseguenti a impostazioni
contabili determinate sulla media degli anni 2000 e 2001
relativa alla gestione dei servizi a carattere
imprenditoriale a decorrere dall'anno 2003. ))

5. Per gli anni 2003 e 2004, le province ed i comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti riducono il
proprio disavanzo attraverso un ulteriore intervento
correttivo pari al 2 per cento della spesa corrente
dell'anno precedente rilevante ai fini del saldo. Tale
intervento correttivo si applica al disavanzo dell'anno
precedente incrementato del tasso di inflazione programmato
indicato dal documento di programmazione
economico-finanziaria.
6. Per l'acquisto di beni e servizi le province, i
comuni, le comunita' montane e i consorzi di enti locali
possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi
dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e dell'art. 59 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. In ogni caso per procedere ad
acquisti in maniera autonoma i citati enti adottano i
prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al
ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi
organi di revisione contabile per consentire l'esercizio
delle funzioni di controllo.
7. Gli enti locali emanano direttive affinche' gli
amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende
promuovano l'adesione alle convenzioni di cui al comma 6 o
l'attuazione delle procedure di cui al secondo periodo del
comma 6.
8. Gli enti e le aziende di cui ai commi 6 e 7 devono
promuovere opportune azioni dirette ad attuare
l'esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare
economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale.
9. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da
1 a 8, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle
province a valere sui fondi di cui all'art. 34, comma 1,
lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, quali risultanti per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004 in applicazione della legislazione
vigente, sono rispettivamente ridotti dell'1 per cento, del
2 per cento e del 3 per cento. Per l'anno 2002, qualora
l'ente non rispetti i limiti di cui al comma 4, l'importo
dei trasferimenti correnti ad esso spettante e'
ulteriormente ridotto in misura pari alla differenza tra
gli obiettivi derivanti, per lo stesso ente,
dall'osservanza del medesimo comma 4 e i risultati
conseguiti, e comunque non oltre il 25 per cento dei
suddetti trasferimenti. Le risorse che si rendono
disponibili sono attribuite, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze alle province e ai comuni che abbiano
rispettato i medesimi limiti. Gli enti locali sono tenuti a
trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze,
secondo modalita' e tempi stabiliti con decreto dello
stesso Ministero, le informazioni concernenti il rispetto
dell'obiettivo di cui al comma 4; in caso di mancata
trasmissione delle informazioni l'ente viene considerato
come inadempiente ai fini del raggiungimento dell'obiettivo
e i trasferimenti ad esso spettanti sono ulteriormente
ridotti dell'1 per cento rispetto alla riduzione prevista
al primo periodo.
10. Al fine di consentire il monitoraggio del relativo
fabbisogno e degli adempimenti relativi al patto di
stabilita' interno, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione
superiore a 60.000 abitanti devono trasmettere
trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
venti giorni dalla fine del periodo di riferimento, le
informazioni sugli incassi e sui pagamenti effettuati.
11. Informazioni analoghe a quelle di cui al comma 10
devono essere trasmesse trimestralmente dai predetti enti
con riferimento agli impegni assunti.
12. Per le province e i comuni con popolazione
superiore a 60.000 abitanti le informazioni devono essere
comprensive delle eventuali operazioni finanziarie
effettuate con istituti di credito e non registrate nel
conto di tesoreria.
13. Il prospetto contenente le informazioni di cui ai
commi 10, 11 e 12 e le modalita' della sua trasmissione
sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il mese di aprile 2002.
14. Alle finalita' di cui al presente articolo
provvedono, per il rispettivo territorio, le province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze
alle stesse attribuite dallo statuto speciale e dalle
relative norme di attuazione.".
 
Art. 3-bis. (( 1. Dopo l'articolo 268 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' inserito il seguente:
"Art. 268-bis (Procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passivita). - 1. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione non possa concludere entro i termini di legge la procedura del dissesto per l'onerosita' degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione della massa attiva e passiva dei debiti pregressi, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto una chiusura anticipata e semplificata della procedura del dissesto con riferimento a quanto gia' definito entro il trentesimo giorno precedente il provvedimento. Il provvedimento fissa le modalita' della chiusura, tenuto conto del parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.
2. La prosecuzione della gestione e' affidata ad una apposita commissione, nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, oltre che nei casi di cui al comma 1, anche nella fattispecie prevista dall'articolo 268 ed in quelli in cui la massa attiva sia insufficiente a coprire la massa passiva o venga accertata l'esistenza di ulteriori passivita' pregresse.
3. La commissione e' composta da tre membri e dura in carica un anno, prorogabile per un altro anno. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, e' proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato.
4. L'attivita' gestionale ed i poteri dell'organo previsto dal comma 2 sono regolati dalla normativa di cui al presente titolo VIII. Il compenso spettante ai commissari e' definito con decreto del Ministro dell'interno ed e' corrisposto con onere a carico della procedura anticipata di cui al comma 1.
5. Ai fini dei commi 1 e 2 l'ente locale dissestato accantona apposita somma, considerata spesa eccezionale a carattere straordinario, nei bilanci annuale e pluriennale. La somma e' resa congrua ogni anno con apposita delibera dell'ente con accantonamenti nei bilanci stessi. I piani di impegno annuale e pluriennale sono sottoposti per il parere alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno. Nel caso in cui i piani risultino inidonei a soddisfare i debiti pregressi, il Ministro dell'interno con apposito decreto, su parere della predetta Commissione, dichiara la chiusura del dissesto.". ))
 
Art. 3-ter. (( 1. Al comma 1, numero 4), dell'articolo 63 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilita'" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilita' soltanto in caso di affermazione di responsabilita' con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilita'. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso". ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo integrale dell'art. 63, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (per l'argomento
vedasi note all'art. 1), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 63 (Incompatibilita). - 1. Non puo' ricoprire la
carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere
comunale, provinciale o circoscrizionale:
1) l'amministratore o il dipendente con poteri di
rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o
azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte del
comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via
continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte
facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno
il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
2) colui che, come titolare, amministratore,
dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento
ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi,
esazioni di diritti, somministrazioni o appalti,
nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in
societa' ed imprese volte al profitto di privati,
sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le
sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello
Stato o della regione;
3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che
presta opera in modo continuativo in favore delle imprese
di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un
procedimento civile od amministrativo, rispettivamente con
il comune o la provincia. La pendenza di una lite in
materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi
dell'art. 9 del presente decreto non determina
incompatibilita'. Qualora il contribuente venga eletto
amministratore comunale, competente a decidere sul suo
ricorso e' la commissione del comune capoluogo di
circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di
tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale
comune, competente a decidere e' la commissione del comune
capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto
contro quest'ultimo comune, competente a decidere e', in
ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione.
Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune,
competente a decidere e' la commissione del capoluogo di
provincia territorialmente piu' vicino. (( La lite promossa
a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina
incompatibilita' soltanto in caso di affermazione di
responsabilita' con sentenza passata in giudicato. La
costituzione di parte civile nel processo penale non
costituisce causa di incompatibilita'. La presente
disposizione si applica anche ai procedimenti in corso; ))

5) colui che, per fatti compiuti allorche' era
amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o
della provincia ovvero di istituto o azienda da esso
dipendente o vigilato, e' stato, con sentenza passata in
giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto
od azienda e non ha ancora estinto il debito;
6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile,
rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero
verso istituto od azienda da essi dipendenti e' stato
legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido
ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di
detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso
di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi
in una condizione di ineleggibilita' prevista nei
precedenti articoli.
2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si
applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi
di cooperative, iscritte regolarmente nei registri
pubblici.
3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si
applica agli amministratori per fatto connesso con
l'esercizio del mandato.".
 
Art. 3-quater. (( 1. All'articolo 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "sulle contabilita' speciali di girofondi", sono sostituite dalle seguenti: "sulle contabilita' speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed";
b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullita' e' rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime ne' sospendono l'accreditamento di somme nelle citate contabilita' speciali.". ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 27, comma 13, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (per l'argomento vedasi note
all'art. 2), come modificato dalla presente legge:
"13. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme
di competenza degli enti locali a titolo di addizionale
comunale e provinciale all'IRPEF disponibili (( sulle
contabilita' speciali esistenti presso le tesorerie dello
Stato ed intestate al Ministero dell'interno. Gli atti di
sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono
nulli; la nullita' e' rilevabile d'ufficio e gli atti non
determinano obbligo di accantonamento da parte delle
tesorerie medesime ne' sospendono l'accreditamento di somme
nelle citate contabilita' speciali.". ))
 
Art. 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle
Camere per la conversione in legge.
 
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