IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore del 12 settembre 2000, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nella regione Calabria per gli eventi alluvionali verificatisi i giorni 9 e 10 settembre 2000; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore del 2 ottobre 2000, di integrazione dello stato di emergenza in data 12 settembre 2000, concernente gli eventi alluvionali abbattutisi nel versante ionico della regione Calabria nel periodo dal 29 settembre ai primi di ottobre 2000; Vista la nota dell'8 marzo 2001 dell'assessorato ai lavori pubblici della regione Calabria, con la quale, nell'illustrare gli interventi straordinari adottati, per il ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate ha chiesto la proroga dello stato di emergenza; Considerato che si rende necessario condurre a termine gli interventi messi in atto volti al ripristino delle infrastrutture danneggiate e alla tutela delle incolumita' pubblica; Acquisita l'intesa della regione Calabria con nota n. 672/Gab del 29 marzo 2002; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 2002, su proposta del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza nella regione Calabria, sulla base delle motivazioni di cui in premessa, e' prorogato fino al 31 dicembre 2002. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 aprile 2002
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile Scajola |