Gazzetta n. 96 del 24 aprile 2002 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n. 12
Testo del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 46 del 23 febbraio 2002), coordinato con la legge di conversione 23 aprile 2002, n. 73 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare.".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 2, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate dal decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Proroga di termini in materia di emersione
di attivita' detenute all'estero
1. Il termine per la presentazione della dichiarazione riservata di cui all'articolo 13 comma 1, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, e' prorogato al 15 maggio 2002.
2. Se alla data del 15 maggio 2002 il rimpatrio o la regolarizzazione non sono stati possibili, per cause oggettive non dipendenti dalla volonta' dell'interessato, gli effetti di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, si producono comunque se:
a) gli interessati presentano entro il 15 maggio 2002 apposita dichiarazione riservata, indicando, tra l'altro, le cause ostative;
b) il rimpatrio o la regolarizzazione sono comunque operati entro il 30 giugno 2002, e la dichiarazione di cui alla lettera a) e' conseguentemente integrata. (( 2-bis. La determinazione dei redditi derivanti dalle attivita' rimpatriate per i quali i soggetti interessati possono avvalersi della disposizione contenuta nel comma 8 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 puo' essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tal caso, sui redditi cosi' determinati, l'intermediario al quale e' presentata la dichiarazione riservata applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento.
2-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2-bis e' prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed e' versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello nel quale si e' perfezionata l'operazione di rimpatrio. Per le operazioni di rimpatrio gia' perfezionate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti interessati possono avvalersi della disposizione contenuta nel comma 8 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, secondo le modalita' previste dal comma 2-bis del presente articolo, mediante apposita comunicazione da presentare entro il 15 maggio 2002 all'intermediario al quale e' stata presentata la dichiarazione riservata. In tal caso, l'imposta sostitutiva di cui al predetto comma 2-bis e' versata dall'intermediario, ricevendo apposita provvista dagli interessati, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione. ))

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti modalita' e contenuti della dichiarazione riservata di cui al comma 2 e della relativa integrazione. (( "3-bis. Se l'importo totale delle attivita' finanziarie rimpatriate o regolarizzate risultante dall'integrazione della dichiarazione riservata di cui alla lettera b) del comma 2 e' inferiore a quello indicato nella dichiarazione riservata di cui alla lettera a) dello stesso comma 2, la somma di cui all'articolo 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, versata in eccedenza, e' restituita all'interessato, senza corresponsione di interessi e l'intermediario procede alla relativa compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
3-ter. All'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, il secondo periodo del comma 7 e' sostituito dal seguente: "Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera c), quando per gli illeciti penali ivi indicati e' gia' stato avviato il procedimento penale, di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza". ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante
"Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro
in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria,
di emersione di attivita' detenute all'estero, di
cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 settembre 2001, n.
224, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
della legge 23 novembre 2001, n. 409, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2001, n. 274:
1. Gli interessati presentano agli intermediari una
dichiarazione riservata delle attivita' finanziarie
rimpatriate, conferendo l'incarico di ricevere in deposito
le attivita' provenienti dall'estero e optando per il
versamento della somma di cui all'art. 12, comma 1, ovvero
per il conferimento del mandato alla sottoscrizione dei
titoli di cui all'art. 12, comma 2. Nella dichiarazione gli
interessati devono inoltre attestare che le attivita' da
rimpatriare erano da essi detenute fuori dal territorio
dello Stato, ai sensi dell'art. 12, comma 1, almeno al 1
agosto 2001. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' approvato il
modello di dichiarazione riservata. Per la determinazione
del controvalore in euro delle attivita' finanziarie
espresse in valuta viene utilizzato il cambio stabilito con
apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana entro il 31 ottobre 2001, sulla base
della media dei cambi fissati, ai sensi dell'art. 76, comma
7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, per il periodo da settembre 2000 ad agosto 2001.
Nei casi diversi dal rimpatrio di denaro la somma di cui
all'art. 12, comma 1, e' commisurata all'ammontare delle
altre attivita' finanziarie rimpatriate indicato nella
dichiarazione riservata.".
- Si riporta il testo dell'art. 14 del sopra citato
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, cosi' come
modificato dal presente articolo:
"Art. 14 (Effetti del rimpatrio). - 1. Salvo quanto
stabilito dal comma 7, il rimpatrio delle attivita'
finanziarie effettuato ai sensi dell'art. 12 e nel rispetto
delle modalita' di cui all'art. 13:
a) preclude nei confronti del dichiarante e dei
soggetti solidalmente obbligati, ogni accertamento
tributario e contributivo per i periodi d'imposta per i
quali non e' ancora decorso il termine per l'azione di
accertamento alla data di entrata in vigore del presente
decreto, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle
somme o dalle altre attivita' costituite all'estero e
oggetto di rimpatrio;
b) estingue le sanzioni amministrative, tributarie e
previdenziali e quelle previste dall'art. 5 del
decreto-legge n. 167 del 1990, relativamente alla
disponibilita' delle attivita' finanziarie dichiarate;
c) esclude la punibilita' per i reati di cui agli
articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000,
nonche' per i reati di cui al decreto-legge n. 429 del
1982, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 4, lettere
d) e f), del predetto decreto n. 429 del 1982,
relativamente alla disponibilita' delle attivita'
finanziarie dichiarate.
2. Fermi rimanendo gli obblighi in materia di
antiriciclaggio indicati all'art. 17 e quelli di
rilevazione e comunicazione previsti dagli articoli 1,
commi 1 e 2, e 3-ter del decreto-legge n. 167 del 1990, gli
intermediari non effettuano le comunicazioni
all'amministrazione finanziaria previste dall'art. 1, comma
3, del decreto-legge n. 167 del 1990. Gli intermediari non
devono comunicare all'amministrazione finanziaria, ai fini
degli accertamenti tributari, dati e notizie concernenti le
dichiarazioni riservate, ivi compresi quelli riguardanti la
somma e i titoli di cui all'art. 12, commi 1 e 2.
3. Per quanto riguarda la non comunicazione
all'amministrazione finanziaria disposta dal comma 2,
qualora non sia rispettata la limitazione ai dati e notizie
indicati nel comma 2, gli intermediari devono comunicare
alla medesima amministrazione i dati e le notizie relativi
alle dichiarazioni riservate, nonche' quelli eccedenti i
medesimi.
4. Gli intermediari sono obbligati, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, a fornire i dati e le
notizie relativi alle dichiarazioni riservate ove siano
richiesti in relazione all'acquisizione delle fonti di
prova e della prova nel corso dei procedimenti e dei
processi penali, nonche' in relazione agli accertamenti per
le finalita' di prevenzione e per l'applicazione di misure
di prevenzione di natura patrimoniale previste da
specifiche disposizioni di legge ovvero per l'attivita' di
contrasto del riciclaggio e di tutti gli altri reati, con
particolare riguardo alle norme antiterrorismo nonche' per
l'attivita' di contrasto del delitto di cui all'art.
416-bis del codice penale.
5. Relativamente alle attivita' finanziarie oggetto di
rimpatrio, gli interessati non sono tenuti ad effettuare le
dichiarazioni previste dagli articoli 2 e 4 del
decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in
corso alla data di presentazione della dichiarazione
riservata, nonche' per quello precedente, ove la
dichiarazione medesima sia presentata nel periodo dal 1
gennaio al 28 febbraio 2002. Restano fermi gli obblighi di
dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi previsti
dall'art. 3 del predetto decreto-legge n. 167 del 1990.
5-bis. Relativamente alle attivita' finanziarie
rimpatriate diverse dal denaro, gli interessati considerano
quale costo fiscalmente riconosciuto a tutti gli effetti,
in mancanza della dichiarazione di acquisto, l'importo
risultante da apposita dichiarazione sostitutiva di cui
all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, ovvero quello indicato nella dichiarazione
riservata. In quest'ultimo caso gli interessati comunicano
all'intermediario, ai fini degli articoli 6 e 7 del
predetto decreto legislativo, la ripartizione dell'importo
complessivo indicato nella dichiarazione riservata fra le
diverse specie delle predette attivita'.
6. In caso di accertamento, gli interessati possono
opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi e
estintivi di cui al comma 1 con invito a controllare la
congruita' della somma di cui all'art. 12, comma 1, in
relazione all'ammontare delle attivita' indicato nella
dichiarazione riservata, ovvero l'effettivita' della
sottoscrizione dei titoli di cui all'art. 12, comma 2.
Previa adesione dell'interessato, le basi imponibili
fiscali e contributive determinate dalle amministrazioni
competenti sono definite fino a concorrenza degli importi
dichiarati.
7. Il rimpatrio delle attivita' non produce gli effetti
di cui al presente articolo quando, alla data di
presentazione della dichiarazione riservata, una delle
violazioni delle norme indicate al comma 1 e' stata gia'
constatata o comunque sono gia' iniziati accessi, ispezioni
e verifiche o altre attivita' di accertamento tributario e
contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale
conoscenza. (( Il rimpatrio non produce gli effetti
estintivi di cui al comma 1, lettera c), quando per gli
illeciti penali ivi indicati e' gia' stato avviato il
procedimento penale, di cui gli interessati hanno avuto
formale conoscenza. ))

8. Gli interessati possono comunicare agli intermediari
cui e' presentata la dichiarazione riservata i redditi
derivanti dalle attivita' finanziarie rimpatriate,
percepiti dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto e prima della presentazione della dichiarazione
medesima, fornendo contestualmente la provvista
corrispondente alle imposte dovute, che sarebbero state
applicate dagli intermediari qualora le attivita'
finanziarie fossero gia' state depositate presso gli
stessi. Nei confronti degli intermediari si applica l'art.
13, comma 4.".
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, recante "Rilevazione a fini fiscali
di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli
e valori", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno
1990, n. 151, e convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 227,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1990, n. 186:
"Art. 6 (Tassazione presuntiva). - 1. Per i soggetti di
cui all'art. 4, comma 1, le somme in denaro, i certificati
in serie o di massa od i titoli trasferiti o costituiti
all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi
effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi
in misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente
in Italia nel relativo periodo d'imposta, a meno che nella
dichiarazione non venga specificato che si tratta di
redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo
d'imposta. La prova contraria puo' essere data dal
contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della
espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle
imposte.".
- Si riporta il testo dell'art. 12 del gia' citato
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350:
"Art. 12 (Rimpatrio). - 1. Nel periodo tra il 1
novembre 2001 e il 28 febbraio 2002 gli interessati
fiscalmente residenti in Italia che rimpatriano, attraverso
gli intermediari, denaro e altre attivita' finanziarie
detenute almeno al 1 agosto 2001, fuori del territorio
dello Stato, senza l'osservanza delle disposizioni di cui
al decreto-legge n. 167 del 1990, possono conseguire gli
effetti indicati nell'art. 14 con il versamento di una
somma pari al 2,5 per cento dell'importo dichiarato delle
attivita' finanziarie medesime, che non e' deducibile, ne'
compensabile, ai fini di alcuna imposta, tassa o
contributo. Le attivita' cosi' rimpatriate possono essere
destinate a qualunque finalita', rientrano nel patrimonio
personale e i relativi guadagni rientrano conseguentemente
nel reddito imponibile.
2. In luogo del versamento della somma di cui al comma
1, nel periodo di tempo di cui al medesimo comma, gli
interessati possono sottoscrivere, per un importo pari al
12 per cento dell'ammontare delle attivita' finanziarie
rimpatriate, titoli di Stato di cui all'art. 18, comma 2,
con tasso di interesse tale da rendere equivalente alla
somma dovuta il differenziale tra il valore nominale e la
quotazione di mercato.".
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174, supplento ordinario:
"Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato,
delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) (lettera soppressa);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.
2-bis. (Comma soppresso).".
 
Art. 2.
Disposizioni in materia di antiriciclaggio
1. All'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti in tema di emersione di attivita' detenute all'estero, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis non si applicano ai casi di reati gia' estinti, non punibili o non piu' previsti come tali dall'ordinamento, salvo che per i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, di corruzione, di concussione, di estorsione, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di usura, (( di traffico di armi, di tratta e commercio di schiavi, di alienazione e acquisto di schiavi, di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nonche' dei delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e comunque per i delitti puniti con l'ergastolo ovvero con pena edittale non inferiore nel massimo a quindici anni di reclusione. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del sopra citato
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, cosi' come
modificato dal presente articolo:
"Art. 17 (Disposizioni in materia di antiriciclaggio) -
1. Alle operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 si
applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di
identificazione, registrazione e segnalazione previsti dal
decreto-legge n. 143 del 1991 e tutte le altre disposizioni
in materia penale, di lotta alla criminalita' organizzata e
al terrorismo.
2. Le operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 non
costituiscono di per se' elemento sufficiente ai fini della
valutazione dei profili di sospetto per la segnalazione di
cui all'art. 3 del decreto-legge n. 143 del 1991, ferma
rimanendo la valutazione degli altri elementi previsti dal
medesimo art. 3 del decreto-legge n. 143.
2-bis. L'utilizzo delle modalita' di cui agli articoli
12, 15 e 16 per effettuare il rimpatrio o la
regolarizzazione di attivita' detenute all'estero derivanti
da reati diversi da quelli per i quali e' esclusa la
punibilita' ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera c), non
produce gli effetti di cui al medesimo art. 14 ed e' punito
con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 per
cento del valore corrente delle attivita' oggetto della
dichiarazione riservata.
(( 2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis non si
applicano ai casi di reati gia' estinti, non punibili o non
piu' previsti come tali dall'ordinamento, salvo che per i
delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, di
corruzione, di concussione, di estorsione, di sequestro di
persona a scopo di estorsione, di usura, di traffico di
armi, di tratta e commercio di schiavi, di alienazione e
acquisto di schiavi, di produzione e traffico illecito di
sostanze stupefacenti e psicotrope, di associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope, di associazione per delinquere finalizzata al
contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nonche' dei
delitti aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e comunque per i
delitti puniti con l'ergastolo ovvero con pena edittale non
inferiore nel massimo a quindici anni di reclusione.". ))
 
Art. 3.
Modifiche alle disposizioni
in materia di lavoro irregolare (( 1. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, le parole: "30 giugno 2002", sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002";
2) al comma 2, dopo le parole: "Per il periodo di imposta", sono inserite le seguenti: "successivo a quello";
3) al comma 2, lettera a), primo periodo, le parole: "rispetto a quello relativo al periodo d'imposta precedente", sono sostituite dalle seguenti: "rispetto a quello relativo al secondo periodo d'imposta precedente";
4) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. La contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute per il primo periodo d'imposta e fino al termine di presentazione della dichiarazione di emersione, previste, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 2, sono trattenute e versate in un'unica soluzione, entro il termine di presentazione della medesima dichiarazione ovvero, a partire dal predetto termine, in sessanta rate mensili, senza interessi";
5) al comma 2-ter, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Per le violazioni concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio attivita', commesse nel primo periodo d'imposta agevolato fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla relativa dichiarazione annuale IVA";
6) al comma 4, le parole: "30 giugno 2002", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002";
7) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. I lavoratori che aderiscono al programma di emersione e che non risultano gia' dipendenti dell'imprenditore sono esclusi, per il periodo antecedente nonche' per il triennio di emersione, dal computo dei limiti numerici di unita' di personale previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro ai fini dell'applicazione di specifiche normative ed istituti, ad eccezione delle disposizioni in materia di licenziamenti individuali e collettivi. L'adesione da parte del lavoratore al programma di emersione di cui al presente articolo, tramite sottoscrizione di specifico atto di conciliazione, ha efficacia novativa del rapporto di lavoro emerso con effetto dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione e produce, relativamente ai diritti di natura retributiva e risarcitoria per il periodo pregresso, gli effetti conciliativi ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile; dalla stessa data si applicano gli istituti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento";
8) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Per intensificare l'azione di contrasto all'economia sommersa, il CIPE definisce un piano straordinario di accertamento, operativo dal 6 maggio 2002, con il quale sono individuate le priorita' di intervento coordinato ed integrato degli organi di vigilanza del settore. Al fine di acquisire elementi utili all'attuazione del piano, l'Agenzia delle entrate invia una richiesta di informazioni ai soggetti individuati sulla base dei dati in possesso del sistema informativo dell'anagrafe tributaria e previdenziale, dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilita', dei registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati e degli studi di settore. Tale richiesta e' finalizzata anche all'acquisizione di ulteriori elementi di carattere generale correlabili alle irregolarita' del rapporto di lavoro e non preclude l'adesione ai programmi di emersione";
b) dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis (Emersione progressiva). - 1. In alternativa alla procedura prevista dall'articolo 1, gli imprenditori presentano al sindaco del comune dove ha sede l'unita' produttiva, entro il 30 settembre 2002, un piano individuale di emersione contenente:
a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attivita', relativamente a materie diverse da quelle fiscale e contributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze;
b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico in un periodo comunque non superiore al triennio di emersione;
c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende regolarizzare;
d) l'impegno a presentare una apposita dichiarazione di emersione successivamente alla approvazione del piano da parte del sindaco.
2. Per la presentazione del piano individuale di emersione, gli imprenditori che intendono conservare l'anonimato possono avvalersi delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, che provvedono alla presentazione del programma al sindaco con l'osservanza di misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'imprenditore stesso.
3. Se il piano individuale di emersione contiene proposte di adeguamento progressivo alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico, il sindaco sottopone la questione al parere della commissione provinciale o regionale sul lavoro irregolare, di cui all'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, ove istituita. La commissione esprime il parere entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il sindaco procede, comunque, ai sensi del comma 5.
4. Il sindaco approva il piano individuale di emersione nell'ambito delle linee generali definite dal CIPE, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 1. Il prefetto esercita la funzione di coordinamento e vigilanza.
5. Il sindaco approva il piano di emersione entro quarantacinque giorni dalla sua presentazione, previe eventuali modifiche concordate con l'interessato o con i soggetti di cui al comma 2, ovvero respinge il piano stesso. Con il provvedimento di approvazione del piano, il sindaco dispone, contestualmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prosecuzione dell'attivita'.
6. Il sindaco o l'organo di vigilanza delegato verifica, entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini fissati, l'avvenuto adeguamento o regolarizzazione agli obblighi previsti dalla normativa vigente, dandone comunicazione all'interessato. L'adeguamento o la regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano l'estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla violazione dei predetti obblighi.
7. La dichiarazione di emersione e' presentata entro il 30 novembre 2002 e produce gli altri effetti previsti dall'articolo 1";
c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 1 e degli altri modelli di dichiarazione", sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 1 e 1-bis e degli altri modelli di dichiarazione".
2. Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di emersione prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto resta ferma l'applicazione del regime di incentivo fiscale per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 383 del 2001, e per i due successivi; per i medesimi soggetti si applicano le disposizioni di maggiore favore recate dai commi 2-bis, 2-ter e 4-bis dell'articolo 1 della legge n. 383 del 2001, introdotte con il comma 1, lettera a), del presente articolo.
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie, e' altresi' punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione.
4. Alla constatazione della violazione procedono gli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro.
5. Competente alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 e' l'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 16. ))

Riferimenti normativi.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, recante "Primi interventi per il rilancio
dell'economia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
24 ottobre 2001, n. 248, cosi' come modificato dal presente
articolo:
"Art. 1 (Dichiarazione di emersione). - 1. Gli
imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare,
non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti
dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale,
possono farlo emergere, tramite apposita dichiarazione di
emersione, da presentare entro il (( 30 novembre 2002, ))
con indicazione, oltre al numero e alle generalita' dei
lavoratori emersi, del relativo costo del lavoro in misura
non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi
nazionali di lavoro di riferimento. Il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, approva
i programmi di emersione di cui all'art. 2, comma 4.
2. Per il periodo di imposta (( successivo a quello ))
in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, e per i due periodi successivi, la dichiarazione di
emersione costituisce titolo di accesso al seguente regime
di incentivo fiscale e previdenziale:
a) gli imprenditori che, con la dichiarazione di cui
al comma 1, si impegnano nel programma di emersione e,
conseguentemente, incrementano il reddito imponibile
dichiarato (( rispetto a quello relativo al secondo periodo
d'imposta precedente, ))
hanno diritto, fino a concorrenza
del triplo del costo del lavoro che hanno fatto emergere
con la dichiarazione, all'applicazione sull'incremento
stesso di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche (IRPEG), con tassazione separata
rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di
un'aliquota del 10 per cento per il primo periodo di
imposta, del 15 per cento per il secondo periodo di imposta
e del 20 per cento per il terzo periodo di imposta.
L'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) non
e' dovuta fino a concorrenza dell'incremento del reddito
imponibile dichiarato. Per il secondo ed il terzo periodo
di imposta, nel calcolo dell'incentivo si tiene conto delle
eventuali variazioni in diminuzione del costo del lavoro
emerso. Sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai
redditi di lavoro emersi dichiarati, e conseguente alla
dichiarazione di emersione, si applica una contribuzione
sostitutiva, dovuta in ragione di un'aliquota del 7 per
cento per il primo periodo, del 9 per cento per il secondo
periodo e dell'11 per cento per il terzo periodo, e, ai
fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, si applicano tassi di premio
ridotti rispettivamente del 75 per cento per il primo anno,
del 70 per cento per il secondo anno e del 65 per cento per
il terzo anno;
b) i lavoratori che, parallelamente, si impegnano nel
programma di emersione sono esclusi da contribuzione
previdenziale e, sui loro redditi di lavoro emersi, si
applica una imposta sostitutiva dell'IRPEF, con tassazione
separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in
ragione di un'aliquota del 6 per cento per il primo anno,
dell'8 per cento per il secondo anno e del 10 per cento per
il terzo anno.
(( 2-bis. La contribuzione e l'imposta sostitutiva
dovute per il primo periodo d'imposta e fino al termine di
presentazione della dichiarazione di emersione, previste,
rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 2, sono
trattenute e versate in un'unica soluzione, entro il
termine di presentazione della medesima dichiarazione
ovvero, a partire dal predetto termine, in sessanta rate
mensili, senza interessi.
2-ter. Per le violazioni concernenti gli obblighi di
documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio
attivita', commesse nel primo periodo d'imposta agevolato
fino alla data di presentazione della dichiarazione di
emersione, non si applicano le sanzioni previste ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che il
versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine
previsto per il versamento dovuto in base alla relativa
dichiarazione annuale IVA. ))

Per il medesimo periodo non si applicano le sanzioni
previste per le analoghe violazioni in materia di imposte
sui redditi e di imposta regionale sulle attivita'
produttive ne' quelle previste per l'omessa effettuazione
delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla
data di presentazione della dichiarazione di emersione.
3. Per gli imprenditori, su specifica richiesta, la
dichiarazione di emersione vale anche come proposta di
concordato tributario e previdenziale, se presentata prima
dell'inizio di eventuali accessi, ispezioni e verifiche o
della notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica.
In questo caso, fino a concorrenza del costo del lavoro
oggetto della dichiarazione di emersione, l'imprenditore
dichiara, per ciascuno dei periodi precedenti, il costo del
lavoro irregolare utilizzato. Per ciascuno di questi
periodi il concordato si perfeziona con il pagamento di
un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IRAP,
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei contributi
previdenziali e premi assicurativi con tassazione separata
rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di
un'aliquota dell'8 per cento del costo del lavoro
irregolare utilizzato e dichiarato, senza applicazione di
sanzioni e interessi. Per ciascuno degli stessi periodi,
sul presupposto della sussistenza dei requisiti di legge,
il concordato produce effetti preclusivi automatici degli
accertamenti fiscali relativi all'attivita' di impresa e
previdenziali, fino a concorrenza del triplo del costo del
lavoro irregolare utilizzato. Il pagamento dell'imposta
sostitutiva puo' essere effettuato in unica soluzione,
entro il termine di presentazione della dichiarazione di
emersione, con una riduzione del 25 per cento, ovvero in
ventiquattro rate mensili a partire dal predetto termine,
senza applicazione di interessi. Con l'integrale pagamento
sono estinti i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, il delitto di cui
all'art. 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' i
reati contravvenzionali e le violazioni amministrative e
civili connessi alle violazioni fiscali e previdenziali
relative all'esistenza del lavoro sommerso. In caso di
rateazione, sono sospesi i termini di prescrizione degli
illeciti di cui al presente comma.
4. I lavoratori delle imprese che aderiscono ai
programmi di emersione possono, parallelamente, estinguere
i loro debiti fiscali e previdenziali, connessi alla
prestazione di lavoro irregolare, per ciascuno degli anni
che intendono regolarizzare, mediante il pagamento di una
contribuzione sostitutiva, con tassazione separata rispetto
al rimanente imponibile, dovuta in ragione di L. 200.000
per ogni anno pregresso, senza applicazione di sanzioni e
interessi. Il pagamento e' effettuato nei termini e con le
modalita' di cui al comma 3. E precluso ogni accertamento
fiscale e previdenziale sui redditi di lavoro per gli anni
regolarizzati. I lavoratori possono, a domanda, ricostruire
la loro posizione pensionistica relativamente ai periodi di
lavoro pregressi effettuati presso l'impresa che presenta
la dichiarazione di emersione alla quale appartengono alla
data del 30 novembre 2002. La ricostruzione, che avviene
esclusivamente mediante contribuzione volontaria, integrata
fino ad un massimo del 66 per cento della quota a carico
del datore di lavoro dal fondo di cui all'art. 5 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, consente di coprire, fino
ad un massimo di sessanta mesi, periodi contributivi di
venti mesi ogni dodici mesi di lavoro svolto presso la
suddetta impresa a far data dal 30 novembre 2002. La
ricostruzione avviene alla fine di ogni periodo lavorativo
di dodici mesi.
(( 4-bis. I lavoratori che aderiscono al programma di
emersione e che non risultano gia' dipendenti
dell'imprenditore sono esclusi, per il periodo antecedente
nonche' per il triennio di emersione, dal computo dei
limiti numerici di unita' di personale previsti da leggi e
contratti collettivi di lavoro ai fini dell'applicazione di
specifiche normative ed istituti, ad eccezione delle
disposizioni in materia di licenziamenti individuali e
collettivi. L'adesione da parte del lavoratore al programma
di emersione di cui al presente articolo, tramite
sottoscrizione di specifico atto di conciliazione, ha
efficacia novativa del rapporto di lavoro emerso con
effetto dalla data di presentazione della dichiarazione di
emersione e produce, relativamente ai diritti di natura
retributiva e risarcitoria per il periodo pregresso, gli
effetti conciliativi ai sensi degli articoli 410 e 411 del
codice di procedura civile; dalla stessa data si applicano
gli istituti economici e normativi previsti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro di riferimento. ))

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si
applicano con riferimento al lavoro irregolare prestato dai
soggetti richiamati all'art. 62, comma 2, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. Restano fermi, in alternativa, per gli interessati,
i regimi connessi ai piani di riallineamento retributivo e
di emersione del lavoro irregolare, di cui all'art. 5 del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, agli
articoli 75 e 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, all'art. 63 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e
all'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
(( 7. Per intensificare l'azione di contrasto
all'economia sommersa, il CIPE definisce un piano
straordinario di accertamento, operativo dal 6 maggio 2002,
con il quale sono individuate le priorita' di intervento
coordinato ed integrato degli organi di vigilanza del
settore. Al fine di acquisire elementi utili all'attuazione
del piano, l'Agenzia delle entrate invia una richiesta di
informazioni ai soggetti individuati sulla base dei dati in
possesso del sistema informativo dell'anagrafe tributaria e
previdenziale, dei soggetti gestori di servizi di pubblica
utilita', dei registri dei beni immobili e dei beni mobili
registrati e degli studi di settore. Tale richiesta e'
finalizzata anche all'acquisizione di ulteriori elementi di
carattere generale correlabili alle irregolarita' del
rapporto di lavoro e non preclude l'adesione ai programmi
di emersione. ))

8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base
imponibile connessa ai programmi di emersione, con
esclusione di quelle contributive, affluiscono al fondo di
cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, e' determinata la quota destinata alla riduzione
della pressione contributiva, al netto delle risorse
destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei
lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai
sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo, in
misura non superiore al 66 per cento della quota residua
rispetto alla contribuzione previdenziale versata, e agli
oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro
posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi,
ai sensi del comma 4 del presente articolo, nei limiti
delle risorse all'uopo disponibili presso il fondo; con lo
stesso decreto e' inoltre determinata la misura del
trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto della
dichiarazione di emersione in proporzione alle quote
contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze e' altresi' determinata la
quota residua del predetto fondo destinata al riequilibrio
dei conti pubblici. I commi 2 e 3 dell'art. 5 della citata
legge n. 388 del 2000 sono abrogati.
8-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze
procede annualmente, sentite le organizzazioni sindacali e
di categoria, ad una verifica dei risultati del processo di
emersione in base al numero degli imprenditori e dei
lavoratori che si sono avvalsi delle disposizioni per
incentivare l'emersione dell'economia sommersa, alla
differenziazione degli stessi per il settore di attivita' e
ubicazione dei relativi insediamenti produttivi e, per i
lavoratori, alla rispettiva anzianita' contributiva,
nonche' delle conseguenti maggiori entrate derivanti dal
recupero di base imponibile".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo
dell'art. 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, recante "Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, supplemento ordinario:
"4. A livello regionale e provinciale sono istituite,
presso le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, commissioni con compiti di analisi del lavoro
irregolare a livello territoriale, di promozione di
collaborazioni ed intese istituzionali, di assistenza alle
imprese, finalizzata in particolare all'accesso al credito
agevolato, alla formazione ovvero alla predisposizione di
aree attrezzate, che stipulano contratti di riallineamento
retributivo anche attraverso la presenza di un apposito
tutore. A tale fine le commissioni possono affidare
l'incarico di durata non superiore a quindici mesi,
rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a
quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a
soggetto dotato di idonea professionalita', previo parere
favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che
provvede, altresi', a verificare e valutare periodicamente
l'attivita' svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla
rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti
determinazioni; per la relativa attivita' e' autorizzata la
spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002
e 2003; qualora la commissione non sia costituita od
operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di
ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il
Comitato di cui al comma 3. Le commissioni sono composte da
quindici membri: sette, dei quali uno con funzioni di
presidente, designati dalle amministrazioni pubbliche
aventi competenza in materia, e otto designati, in maniera
paritetica, dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale. Le commissioni,
nominate dal competente organo regionale, possono avvalersi
di esperti e coordinarsi, per quanto concerne il lavoro
irregolare, con le direzioni provinciali del lavoro,
tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 5, legge
22 luglio 1961, n. 628, e dell'art. 3 del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Qualora entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge non
siano state istituite le predette commissioni, provvede il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove i
competenti organi regionali non abbiano provveduto entro
trenta giorni dall'invito rivolto dal Ministro.".
- Si riporta il testo dell'art. 3 della sopra citata
legge 18 ottobre 2001, n. 383, cosi' come modificato dal
presente articolo:
"Art. 3 (Disposizioni di attuazione). - 1. Con decreto
interministeriale sono determinati forma e contenuto della
dichiarazione di emersione di cui agli articoli 1 e 1-bis e
degli altri modelli di dichiarazione, in modo da garantire
l'applicazione dell'incentivo fiscale a tassazione separata
in caso di cumulo tra redditi agevolati ed altri redditi,
nonche' le modalita' di pagamento delle imposte e delle
contribuzioni sostitutive di cui all'art. 1, commi 2, 3 e
4. Con lo stesso decreto sono approvate le istruzioni sulle
modalita' di presentazione delle dichiarazioni predette e
sulle attivita' amministrative idonee a garantire adeguate
forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali e di
categoria al fine di favorire l'emersione dell'economia
sommersa.
2. Le imposte e le contribuzioni sostitutive di cui
all'art. 1, commi 2, 3 e 4, non sono comunque compensabili
e non sono deducibili ai fini della determinazione di
alcuna imposta, tassa o contributo. Per l'accertamento, la
riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte
sui redditi.
3. L'imposta sostitutiva di cui all'art. 1, comma 2,
lettera a), non genera credito di imposta in favore del
socio, ai sensi dell'art. 14 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
determinate le regolazioni contabili degli effetti
finanziari per lo Stato, le regioni e gli enti locali,
conseguenti all'attuazione del presente capo.
5. Le disposizioni del presente capo concernenti gli
imprenditori si applicano, in quanto compatibili, anche ai
titolari di redditi di lavoro autonomo.".
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni
generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma
133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5, supplemento
ordinario:
"2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione
con indicazione, a pena di nullita', dei fatti attribuiti
al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme
applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la
determinazione delle sanzioni e della loro entita' nonche'
dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole
violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro
atto non conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo
deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che
quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.".
 
Art. 3-bis.
(( Integrazioni alla disciplina dell'imposta
sostitutiva sugli interessi e altri proventi
delle obbligazioni e titoli similari ))
(( 1. Al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato";
b) all'articolo 8, comma 3-ter, le parole: "o da Banche centrali estere, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato", sono sostituite dalle seguenti: "da Banche centrali estere o da organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili nonche' alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 8 del decreto
legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante "Modificazioni
al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti
delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1996, n. 102,
cosi' come modificati dal presente articolo:
"Art. 6 (Regime fiscale per i soggetti non residenti).
- 1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi
ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui
all'art. 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti in
Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e
che non siano residenti negli Stati o territori di cui
all'art. 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti di
cui al medesimo comma 7-bis. Non sono altresi' soggetti ad
imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle
obbligazioni e titoli similari percepiti da:
a) enti od organismi internazionali costituiti in
base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
b) gli investitori istituzionali esteri, ancorche'
privi di soggettivita' tributaria, costituiti in Paesi di
cui al primo periodo;
(( c) banche centrali o organismi che gestiscono anche
le riserve ufficiali dello Stato. ))

2. (Comma abrogato).".
"Art. 8 (Conservazione delle evidenze e comunicazione
all'amministrazione finanziaria). - 1. La banca o la
societa' di intermediazione mobiliare di cui all'art. 7,
comma 1, deve tenere separata evidenza del complesso delle
posizioni relative ai percipienti soggetti all'imposta
sostitutiva e delle posizioni relative ai soggetti per i
quali detta imposta non e' applicata ai sensi delle norme
del presente decreto. Si applicano le disposizioni previste
dall'art. 3.
2. La banca o la societa' di intermediazione mobiliare
di cui all'art. 7, comma 1, e' tenuta a comunicare
all'amministrazione finanziaria, entro il 31 marzo ed il
30 settembre di ogni anno, secondo le modalita' previste
dal decreto di cui all'art. 11, comma 4, gli elementi di
cui all'art. 7, comma 2, lettera b), con riferimento ai
proventi non assoggettati ad imposta sostitutiva percepiti
nel semestre solare precedente, implicitamente o
esplicitamente:
a) da soggetti non residenti;
b) da soggetti residenti, limitatamente a quelli
relativi a titoli detenuti all'estero.
3. Nei casi di omessa, incompleta o inesatta
comunicazione di cui al comma 2, da parte della banca e
della societa' di intermediazione di cui all'art. 7, comma
1, si applica la sanzione amministrativa da lire quattro
milioni a lire quaranta milioni.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo e quelle
dell'art. 7 non si applicano ai proventi dei titoli
depositati dalle banche centrali aderenti al Sistema
europeo di banche centrali (SEBC) e dalla Banca centrale
europea (BCE), direttamente o indirettamente, presso i
soggetti indicati dalla BCE nella lista dei sistemi di
regolamento dei titoli, idonei per le operazioni di credito
del SEBC.
3-ter. Le disposizioni del presente articolo e quelle
dell'art. 7 non si applicano altresi' ai proventi non
soggetti ad imposizione in forza dell'art. 6 quando essi
sono percepiti da enti e organismi internazionali
costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi
in Italia, (( da banche centrali estere o da organismi che
gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. ))
 
Art. 3-ter.
(( Disposizioni in materia di contrasto
del terrorismo internazionale sul piano finanziario ))

(( 1. All'articolo 1 del decreto-legge 12 ottobre 2001, n.
369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre
2001, n. 431, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei cambi
(UIC) e del Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza, previste dalle disposizioni vigenti per
la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio, sono esercitate dagli stessi organismi anche
per il contrasto del terrorismo internazionale sul piano
finanziario". ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
12 ottobre 2001, n. 369, recante "Misure urgenti per
reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo
internazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 ottobre 2001, n. 240, e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 14 dicembre 2001, n.
431, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2001,
n. 290, cosi' come modificato dal presente articolo:
"Art. 1 (Comitato di sicurezza finanziaria). - 1. In
ottemperanza agli obblighi internazionali assunti
dall'Italia nella strategia di contrasto alle attivita'
connesse al terrorismo internazionale e al fine di
rafforzare l'attivita' di contrasto nelle materie di cui al
presente decreto, e' istituito per il periodo di un anno a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), di
seguito denominato "Comitato , presieduto dal direttore
generale del Tesoro, o da un suo delegato, e composto da
undici membri. I componenti sono nominati dal Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base delle
designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro
dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro
degli affari esteri, dalla Banca d'Italia, dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa e
dall'Ufficio italiano dei cambi. Del Comitato fanno anche
parte un dirigente in servizio presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia
di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso
la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale
dell'Arma dei carabinieri e un rappresentante della
Direzione nazionale antimafia. La durata del Comitato puo'
essere prorogata con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, da adottare previa conforme delibera del
Consiglio dei Ministri.
2. Al Comitato sono trasmessi, in deroga ad ogni
disposizione vigente in materia di segreto d'ufficio, i
provvedimenti di irrogazione delle sanzioni emessi ai sensi
dell'art. 2 e del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353.
2-bis. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano
allo stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in
materia di segreto di ufficio, le informazioni
riconducibili alle materie di competenza del Comitato.
2-ter. L'autorita' giudiziaria trasmette al Comitato
ogni informazione ritenuta utile ai fini del presente
decreto.
3. Il Comitato, con propria delibera, d'intesa con la
Banca d'Italia, individua gli ulteriori dati ed
informazioni, acquisiti in base alla vigente normativa
sull'antiriciclaggio, sull'usura e sugli intermediari
finanziari, che le pubbliche amministrazioni sono obbligate
a trasmettere al Comitato stesso. Il Comitato puo'
richiedere ulteriori accertamenti all'Ufficio italiano dei
cambi, alla Commissione nazionale per le societa' e la
borsa e al Nucleo speciale di polizia valutaria. Ove se ne
ravvisi la necessita' per le strette finalita' di cui al
comma 1, puo' anche richiedere lo sviluppo di eventuali
attivita' informative alla Guardia di finanza, ai sensi
dell'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
Il presidente del Comitato puo' trasmettere dati ed
informazioni al Comitato esecutivo per i servizi di
informazione e di sicurezza ed ai direttori dei Servizi per
la informazione e la sicurezza, anche ai fini
dell'attivita' di coordinamento spettante al Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1 della legge
24 ottobre 1977, n. 801.
4. Il Comitato stabilisce i necessari collegamenti con
gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri
Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento
internazionale, anche alla luce delle decisioni che
verranno assunte in materia dal Gruppo di azione
finanziaria internazionale (GAFI).
(( 4-bis. Le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei
cambi (UIC) e del Nucleo speciale di polizia valutaria
della Guardia di finanza, previste dalle disposizioni
vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio, sono esercitate dagli stessi
organismi anche per il contrasto del terrorismo
internazionale sul piano finanziario. ))

5. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni
previsti dall'art. 2 del presente decreto sono emessi senza
acquisire il parere della Commissione consultiva prevista
dall'art. 32 del testo unico delle norme di legge in
materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto sono apportate le opportune modifiche
all'ordinamento interno del Corpo della Guardia di
finanza.".
 
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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