Gazzetta n. 96 del 24 aprile 2002 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n. 12 |
Testo del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 46 del 23 febbraio 2002), coordinato con la legge di conversione 23 aprile 2002, n. 73 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare.". |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 2, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate dal decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Proroga di termini in materia di emersione di attivita' detenute all'estero 1. Il termine per la presentazione della dichiarazione riservata di cui all'articolo 13 comma 1, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, e' prorogato al 15 maggio 2002. 2. Se alla data del 15 maggio 2002 il rimpatrio o la regolarizzazione non sono stati possibili, per cause oggettive non dipendenti dalla volonta' dell'interessato, gli effetti di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, si producono comunque se: a) gli interessati presentano entro il 15 maggio 2002 apposita dichiarazione riservata, indicando, tra l'altro, le cause ostative; b) il rimpatrio o la regolarizzazione sono comunque operati entro il 30 giugno 2002, e la dichiarazione di cui alla lettera a) e' conseguentemente integrata. (( 2-bis. La determinazione dei redditi derivanti dalle attivita' rimpatriate per i quali i soggetti interessati possono avvalersi della disposizione contenuta nel comma 8 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 puo' essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tal caso, sui redditi cosi' determinati, l'intermediario al quale e' presentata la dichiarazione riservata applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. 2-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2-bis e' prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed e' versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello nel quale si e' perfezionata l'operazione di rimpatrio. Per le operazioni di rimpatrio gia' perfezionate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti interessati possono avvalersi della disposizione contenuta nel comma 8 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, secondo le modalita' previste dal comma 2-bis del presente articolo, mediante apposita comunicazione da presentare entro il 15 maggio 2002 all'intermediario al quale e' stata presentata la dichiarazione riservata. In tal caso, l'imposta sostitutiva di cui al predetto comma 2-bis e' versata dall'intermediario, ricevendo apposita provvista dagli interessati, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione. )) 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti modalita' e contenuti della dichiarazione riservata di cui al comma 2 e della relativa integrazione. (( "3-bis. Se l'importo totale delle attivita' finanziarie rimpatriate o regolarizzate risultante dall'integrazione della dichiarazione riservata di cui alla lettera b) del comma 2 e' inferiore a quello indicato nella dichiarazione riservata di cui alla lettera a) dello stesso comma 2, la somma di cui all'articolo 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, versata in eccedenza, e' restituita all'interessato, senza corresponsione di interessi e l'intermediario procede alla relativa compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 3-ter. All'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, il secondo periodo del comma 7 e' sostituito dal seguente: "Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera c), quando per gli illeciti penali ivi indicati e' gia' stato avviato il procedimento penale, di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza". )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attivita' detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 settembre 2001, n. 224, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 23 novembre 2001, n. 409, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2001, n. 274: 1. Gli interessati presentano agli intermediari una dichiarazione riservata delle attivita' finanziarie rimpatriate, conferendo l'incarico di ricevere in deposito le attivita' provenienti dall'estero e optando per il versamento della somma di cui all'art. 12, comma 1, ovvero per il conferimento del mandato alla sottoscrizione dei titoli di cui all'art. 12, comma 2. Nella dichiarazione gli interessati devono inoltre attestare che le attivita' da rimpatriare erano da essi detenute fuori dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 12, comma 1, almeno al 1 agosto 2001. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvato il modello di dichiarazione riservata. Per la determinazione del controvalore in euro delle attivita' finanziarie espresse in valuta viene utilizzato il cambio stabilito con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 31 ottobre 2001, sulla base della media dei cambi fissati, ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo da settembre 2000 ad agosto 2001. Nei casi diversi dal rimpatrio di denaro la somma di cui all'art. 12, comma 1, e' commisurata all'ammontare delle altre attivita' finanziarie rimpatriate indicato nella dichiarazione riservata.". - Si riporta il testo dell'art. 14 del sopra citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 14 (Effetti del rimpatrio). - 1. Salvo quanto stabilito dal comma 7, il rimpatrio delle attivita' finanziarie effettuato ai sensi dell'art. 12 e nel rispetto delle modalita' di cui all'art. 13: a) preclude nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati, ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d'imposta per i quali non e' ancora decorso il termine per l'azione di accertamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attivita' costituite all'estero e oggetto di rimpatrio; b) estingue le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e quelle previste dall'art. 5 del decreto-legge n. 167 del 1990, relativamente alla disponibilita' delle attivita' finanziarie dichiarate; c) esclude la punibilita' per i reati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, nonche' per i reati di cui al decreto-legge n. 429 del 1982, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 4, lettere d) e f), del predetto decreto n. 429 del 1982, relativamente alla disponibilita' delle attivita' finanziarie dichiarate. 2. Fermi rimanendo gli obblighi in materia di antiriciclaggio indicati all'art. 17 e quelli di rilevazione e comunicazione previsti dagli articoli 1, commi 1 e 2, e 3-ter del decreto-legge n. 167 del 1990, gli intermediari non effettuano le comunicazioni all'amministrazione finanziaria previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 167 del 1990. Gli intermediari non devono comunicare all'amministrazione finanziaria, ai fini degli accertamenti tributari, dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate, ivi compresi quelli riguardanti la somma e i titoli di cui all'art. 12, commi 1 e 2. 3. Per quanto riguarda la non comunicazione all'amministrazione finanziaria disposta dal comma 2, qualora non sia rispettata la limitazione ai dati e notizie indicati nel comma 2, gli intermediari devono comunicare alla medesima amministrazione i dati e le notizie relativi alle dichiarazioni riservate, nonche' quelli eccedenti i medesimi. 4. Gli intermediari sono obbligati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a fornire i dati e le notizie relativi alle dichiarazioni riservate ove siano richiesti in relazione all'acquisizione delle fonti di prova e della prova nel corso dei procedimenti e dei processi penali, nonche' in relazione agli accertamenti per le finalita' di prevenzione e per l'applicazione di misure di prevenzione di natura patrimoniale previste da specifiche disposizioni di legge ovvero per l'attivita' di contrasto del riciclaggio e di tutti gli altri reati, con particolare riguardo alle norme antiterrorismo nonche' per l'attivita' di contrasto del delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale. 5. Relativamente alle attivita' finanziarie oggetto di rimpatrio, gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni previste dagli articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonche' per quello precedente, ove la dichiarazione medesima sia presentata nel periodo dal 1 gennaio al 28 febbraio 2002. Restano fermi gli obblighi di dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi previsti dall'art. 3 del predetto decreto-legge n. 167 del 1990. 5-bis. Relativamente alle attivita' finanziarie rimpatriate diverse dal denaro, gli interessati considerano quale costo fiscalmente riconosciuto a tutti gli effetti, in mancanza della dichiarazione di acquisto, l'importo risultante da apposita dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero quello indicato nella dichiarazione riservata. In quest'ultimo caso gli interessati comunicano all'intermediario, ai fini degli articoli 6 e 7 del predetto decreto legislativo, la ripartizione dell'importo complessivo indicato nella dichiarazione riservata fra le diverse specie delle predette attivita'. 6. In caso di accertamento, gli interessati possono opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi e estintivi di cui al comma 1 con invito a controllare la congruita' della somma di cui all'art. 12, comma 1, in relazione all'ammontare delle attivita' indicato nella dichiarazione riservata, ovvero l'effettivita' della sottoscrizione dei titoli di cui all'art. 12, comma 2. Previa adesione dell'interessato, le basi imponibili fiscali e contributive determinate dalle amministrazioni competenti sono definite fino a concorrenza degli importi dichiarati. 7. Il rimpatrio delle attivita' non produce gli effetti di cui al presente articolo quando, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, una delle violazioni delle norme indicate al comma 1 e' stata gia' constatata o comunque sono gia' iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attivita' di accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza. (( Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera c), quando per gli illeciti penali ivi indicati e' gia' stato avviato il procedimento penale, di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza. )) 8. Gli interessati possono comunicare agli intermediari cui e' presentata la dichiarazione riservata i redditi derivanti dalle attivita' finanziarie rimpatriate, percepiti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e prima della presentazione della dichiarazione medesima, fornendo contestualmente la provvista corrispondente alle imposte dovute, che sarebbero state applicate dagli intermediari qualora le attivita' finanziarie fossero gia' state depositate presso gli stessi. Nei confronti degli intermediari si applica l'art. 13, comma 4.". - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante "Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1990, n. 151, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 227, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1990, n. 186: "Art. 6 (Tassazione presuntiva). - 1. Per i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, le somme in denaro, i certificati in serie o di massa od i titoli trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta. La prova contraria puo' essere data dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte.". - Si riporta il testo dell'art. 12 del gia' citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350: "Art. 12 (Rimpatrio). - 1. Nel periodo tra il 1 novembre 2001 e il 28 febbraio 2002 gli interessati fiscalmente residenti in Italia che rimpatriano, attraverso gli intermediari, denaro e altre attivita' finanziarie detenute almeno al 1 agosto 2001, fuori del territorio dello Stato, senza l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 167 del 1990, possono conseguire gli effetti indicati nell'art. 14 con il versamento di una somma pari al 2,5 per cento dell'importo dichiarato delle attivita' finanziarie medesime, che non e' deducibile, ne' compensabile, ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo. Le attivita' cosi' rimpatriate possono essere destinate a qualunque finalita', rientrano nel patrimonio personale e i relativi guadagni rientrano conseguentemente nel reddito imponibile. 2. In luogo del versamento della somma di cui al comma 1, nel periodo di tempo di cui al medesimo comma, gli interessati possono sottoscrivere, per un importo pari al 12 per cento dell'ammontare delle attivita' finanziarie rimpatriate, titoli di Stato di cui all'art. 18, comma 2, con tasso di interesse tale da rendere equivalente alla somma dovuta il differenziale tra il valore nominale e la quotazione di mercato.". - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174, supplento ordinario: "Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la compensazione; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; d-bis) (lettera soppressa); e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20; h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore; h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche. 2-bis. (Comma soppresso).". |
| Art. 2. Disposizioni in materia di antiriciclaggio 1. All'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti in tema di emersione di attivita' detenute all'estero, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis non si applicano ai casi di reati gia' estinti, non punibili o non piu' previsti come tali dall'ordinamento, salvo che per i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, di corruzione, di concussione, di estorsione, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di usura, (( di traffico di armi, di tratta e commercio di schiavi, di alienazione e acquisto di schiavi, di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nonche' dei delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e comunque per i delitti puniti con l'ergastolo ovvero con pena edittale non inferiore nel massimo a quindici anni di reclusione. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 17 del sopra citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 17 (Disposizioni in materia di antiriciclaggio) - 1. Alle operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 si applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione previsti dal decreto-legge n. 143 del 1991 e tutte le altre disposizioni in materia penale, di lotta alla criminalita' organizzata e al terrorismo. 2. Le operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 non costituiscono di per se' elemento sufficiente ai fini della valutazione dei profili di sospetto per la segnalazione di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 143 del 1991, ferma rimanendo la valutazione degli altri elementi previsti dal medesimo art. 3 del decreto-legge n. 143. 2-bis. L'utilizzo delle modalita' di cui agli articoli 12, 15 e 16 per effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione di attivita' detenute all'estero derivanti da reati diversi da quelli per i quali e' esclusa la punibilita' ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera c), non produce gli effetti di cui al medesimo art. 14 ed e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 per cento del valore corrente delle attivita' oggetto della dichiarazione riservata. (( 2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis non si applicano ai casi di reati gia' estinti, non punibili o non piu' previsti come tali dall'ordinamento, salvo che per i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, di corruzione, di concussione, di estorsione, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di usura, di traffico di armi, di tratta e commercio di schiavi, di alienazione e acquisto di schiavi, di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nonche' dei delitti aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e comunque per i delitti puniti con l'ergastolo ovvero con pena edittale non inferiore nel massimo a quindici anni di reclusione.". )) |
| Art. 3. Modifiche alle disposizioni in materia di lavoro irregolare (( 1. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) al comma 1, le parole: "30 giugno 2002", sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002"; 2) al comma 2, dopo le parole: "Per il periodo di imposta", sono inserite le seguenti: "successivo a quello"; 3) al comma 2, lettera a), primo periodo, le parole: "rispetto a quello relativo al periodo d'imposta precedente", sono sostituite dalle seguenti: "rispetto a quello relativo al secondo periodo d'imposta precedente"; 4) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. La contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute per il primo periodo d'imposta e fino al termine di presentazione della dichiarazione di emersione, previste, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 2, sono trattenute e versate in un'unica soluzione, entro il termine di presentazione della medesima dichiarazione ovvero, a partire dal predetto termine, in sessanta rate mensili, senza interessi"; 5) al comma 2-ter, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Per le violazioni concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio attivita', commesse nel primo periodo d'imposta agevolato fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla relativa dichiarazione annuale IVA"; 6) al comma 4, le parole: "30 giugno 2002", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002"; 7) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. I lavoratori che aderiscono al programma di emersione e che non risultano gia' dipendenti dell'imprenditore sono esclusi, per il periodo antecedente nonche' per il triennio di emersione, dal computo dei limiti numerici di unita' di personale previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro ai fini dell'applicazione di specifiche normative ed istituti, ad eccezione delle disposizioni in materia di licenziamenti individuali e collettivi. L'adesione da parte del lavoratore al programma di emersione di cui al presente articolo, tramite sottoscrizione di specifico atto di conciliazione, ha efficacia novativa del rapporto di lavoro emerso con effetto dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione e produce, relativamente ai diritti di natura retributiva e risarcitoria per il periodo pregresso, gli effetti conciliativi ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile; dalla stessa data si applicano gli istituti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento"; 8) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Per intensificare l'azione di contrasto all'economia sommersa, il CIPE definisce un piano straordinario di accertamento, operativo dal 6 maggio 2002, con il quale sono individuate le priorita' di intervento coordinato ed integrato degli organi di vigilanza del settore. Al fine di acquisire elementi utili all'attuazione del piano, l'Agenzia delle entrate invia una richiesta di informazioni ai soggetti individuati sulla base dei dati in possesso del sistema informativo dell'anagrafe tributaria e previdenziale, dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilita', dei registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati e degli studi di settore. Tale richiesta e' finalizzata anche all'acquisizione di ulteriori elementi di carattere generale correlabili alle irregolarita' del rapporto di lavoro e non preclude l'adesione ai programmi di emersione"; b) dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente: "Art. 1-bis (Emersione progressiva). - 1. In alternativa alla procedura prevista dall'articolo 1, gli imprenditori presentano al sindaco del comune dove ha sede l'unita' produttiva, entro il 30 settembre 2002, un piano individuale di emersione contenente: a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attivita', relativamente a materie diverse da quelle fiscale e contributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze; b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico in un periodo comunque non superiore al triennio di emersione; c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende regolarizzare; d) l'impegno a presentare una apposita dichiarazione di emersione successivamente alla approvazione del piano da parte del sindaco. 2. Per la presentazione del piano individuale di emersione, gli imprenditori che intendono conservare l'anonimato possono avvalersi delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, che provvedono alla presentazione del programma al sindaco con l'osservanza di misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'imprenditore stesso. 3. Se il piano individuale di emersione contiene proposte di adeguamento progressivo alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico, il sindaco sottopone la questione al parere della commissione provinciale o regionale sul lavoro irregolare, di cui all'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, ove istituita. La commissione esprime il parere entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il sindaco procede, comunque, ai sensi del comma 5. 4. Il sindaco approva il piano individuale di emersione nell'ambito delle linee generali definite dal CIPE, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 1. Il prefetto esercita la funzione di coordinamento e vigilanza. 5. Il sindaco approva il piano di emersione entro quarantacinque giorni dalla sua presentazione, previe eventuali modifiche concordate con l'interessato o con i soggetti di cui al comma 2, ovvero respinge il piano stesso. Con il provvedimento di approvazione del piano, il sindaco dispone, contestualmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prosecuzione dell'attivita'. 6. Il sindaco o l'organo di vigilanza delegato verifica, entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini fissati, l'avvenuto adeguamento o regolarizzazione agli obblighi previsti dalla normativa vigente, dandone comunicazione all'interessato. L'adeguamento o la regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano l'estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla violazione dei predetti obblighi. 7. La dichiarazione di emersione e' presentata entro il 30 novembre 2002 e produce gli altri effetti previsti dall'articolo 1"; c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 1 e degli altri modelli di dichiarazione", sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 1 e 1-bis e degli altri modelli di dichiarazione". 2. Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di emersione prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto resta ferma l'applicazione del regime di incentivo fiscale per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 383 del 2001, e per i due successivi; per i medesimi soggetti si applicano le disposizioni di maggiore favore recate dai commi 2-bis, 2-ter e 4-bis dell'articolo 1 della legge n. 383 del 2001, introdotte con il comma 1, lettera a), del presente articolo. 3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie, e' altresi' punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione. 4. Alla constatazione della violazione procedono gli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro. 5. Competente alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 e' l'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 16. )) Riferimenti normativi. - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante "Primi interventi per il rilancio dell'economia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 1 (Dichiarazione di emersione). - 1. Gli imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo emergere, tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare entro il (( 30 novembre 2002, )) con indicazione, oltre al numero e alle generalita' dei lavoratori emersi, del relativo costo del lavoro in misura non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, approva i programmi di emersione di cui all'art. 2, comma 4. 2. Per il periodo di imposta (( successivo a quello )) in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e per i due periodi successivi, la dichiarazione di emersione costituisce titolo di accesso al seguente regime di incentivo fiscale e previdenziale: a) gli imprenditori che, con la dichiarazione di cui al comma 1, si impegnano nel programma di emersione e, conseguentemente, incrementano il reddito imponibile dichiarato (( rispetto a quello relativo al secondo periodo d'imposta precedente, )) hanno diritto, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro che hanno fatto emergere con la dichiarazione, all'applicazione sull'incremento stesso di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 10 per cento per il primo periodo di imposta, del 15 per cento per il secondo periodo di imposta e del 20 per cento per il terzo periodo di imposta. L'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) non e' dovuta fino a concorrenza dell'incremento del reddito imponibile dichiarato. Per il secondo ed il terzo periodo di imposta, nel calcolo dell'incentivo si tiene conto delle eventuali variazioni in diminuzione del costo del lavoro emerso. Sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati, e conseguente alla dichiarazione di emersione, si applica una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di un'aliquota del 7 per cento per il primo periodo, del 9 per cento per il secondo periodo e dell'11 per cento per il terzo periodo, e, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si applicano tassi di premio ridotti rispettivamente del 75 per cento per il primo anno, del 70 per cento per il secondo anno e del 65 per cento per il terzo anno; b) i lavoratori che, parallelamente, si impegnano nel programma di emersione sono esclusi da contribuzione previdenziale e, sui loro redditi di lavoro emersi, si applica una imposta sostitutiva dell'IRPEF, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 6 per cento per il primo anno, dell'8 per cento per il secondo anno e del 10 per cento per il terzo anno. (( 2-bis. La contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute per il primo periodo d'imposta e fino al termine di presentazione della dichiarazione di emersione, previste, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 2, sono trattenute e versate in un'unica soluzione, entro il termine di presentazione della medesima dichiarazione ovvero, a partire dal predetto termine, in sessanta rate mensili, senza interessi. 2-ter. Per le violazioni concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio attivita', commesse nel primo periodo d'imposta agevolato fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla relativa dichiarazione annuale IVA. )) Per il medesimo periodo non si applicano le sanzioni previste per le analoghe violazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attivita' produttive ne' quelle previste per l'omessa effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione. 3. Per gli imprenditori, su specifica richiesta, la dichiarazione di emersione vale anche come proposta di concordato tributario e previdenziale, se presentata prima dell'inizio di eventuali accessi, ispezioni e verifiche o della notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica. In questo caso, fino a concorrenza del costo del lavoro oggetto della dichiarazione di emersione, l'imprenditore dichiara, per ciascuno dei periodi precedenti, il costo del lavoro irregolare utilizzato. Per ciascuno di questi periodi il concordato si perfeziona con il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IRAP, dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei contributi previdenziali e premi assicurativi con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota dell'8 per cento del costo del lavoro irregolare utilizzato e dichiarato, senza applicazione di sanzioni e interessi. Per ciascuno degli stessi periodi, sul presupposto della sussistenza dei requisiti di legge, il concordato produce effetti preclusivi automatici degli accertamenti fiscali relativi all'attivita' di impresa e previdenziali, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro irregolare utilizzato. Il pagamento dell'imposta sostitutiva puo' essere effettuato in unica soluzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione, con una riduzione del 25 per cento, ovvero in ventiquattro rate mensili a partire dal predetto termine, senza applicazione di interessi. Con l'integrale pagamento sono estinti i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, il delitto di cui all'art. 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' i reati contravvenzionali e le violazioni amministrative e civili connessi alle violazioni fiscali e previdenziali relative all'esistenza del lavoro sommerso. In caso di rateazione, sono sospesi i termini di prescrizione degli illeciti di cui al presente comma. 4. I lavoratori delle imprese che aderiscono ai programmi di emersione possono, parallelamente, estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro irregolare, per ciascuno degli anni che intendono regolarizzare, mediante il pagamento di una contribuzione sostitutiva, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di L. 200.000 per ogni anno pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il pagamento e' effettuato nei termini e con le modalita' di cui al comma 3. E precluso ogni accertamento fiscale e previdenziale sui redditi di lavoro per gli anni regolarizzati. I lavoratori possono, a domanda, ricostruire la loro posizione pensionistica relativamente ai periodi di lavoro pregressi effettuati presso l'impresa che presenta la dichiarazione di emersione alla quale appartengono alla data del 30 novembre 2002. La ricostruzione, che avviene esclusivamente mediante contribuzione volontaria, integrata fino ad un massimo del 66 per cento della quota a carico del datore di lavoro dal fondo di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consente di coprire, fino ad un massimo di sessanta mesi, periodi contributivi di venti mesi ogni dodici mesi di lavoro svolto presso la suddetta impresa a far data dal 30 novembre 2002. La ricostruzione avviene alla fine di ogni periodo lavorativo di dodici mesi. (( 4-bis. I lavoratori che aderiscono al programma di emersione e che non risultano gia' dipendenti dell'imprenditore sono esclusi, per il periodo antecedente nonche' per il triennio di emersione, dal computo dei limiti numerici di unita' di personale previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro ai fini dell'applicazione di specifiche normative ed istituti, ad eccezione delle disposizioni in materia di licenziamenti individuali e collettivi. L'adesione da parte del lavoratore al programma di emersione di cui al presente articolo, tramite sottoscrizione di specifico atto di conciliazione, ha efficacia novativa del rapporto di lavoro emerso con effetto dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione e produce, relativamente ai diritti di natura retributiva e risarcitoria per il periodo pregresso, gli effetti conciliativi ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile; dalla stessa data si applicano gli istituti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento. )) 5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano con riferimento al lavoro irregolare prestato dai soggetti richiamati all'art. 62, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 6. Restano fermi, in alternativa, per gli interessati, i regimi connessi ai piani di riallineamento retributivo e di emersione del lavoro irregolare, di cui all'art. 5 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, agli articoli 75 e 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, all'art. 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. (( 7. Per intensificare l'azione di contrasto all'economia sommersa, il CIPE definisce un piano straordinario di accertamento, operativo dal 6 maggio 2002, con il quale sono individuate le priorita' di intervento coordinato ed integrato degli organi di vigilanza del settore. Al fine di acquisire elementi utili all'attuazione del piano, l'Agenzia delle entrate invia una richiesta di informazioni ai soggetti individuati sulla base dei dati in possesso del sistema informativo dell'anagrafe tributaria e previdenziale, dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilita', dei registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati e degli studi di settore. Tale richiesta e' finalizzata anche all'acquisizione di ulteriori elementi di carattere generale correlabili alle irregolarita' del rapporto di lavoro e non preclude l'adesione ai programmi di emersione. )) 8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile connessa ai programmi di emersione, con esclusione di quelle contributive, affluiscono al fondo di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' determinata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo, in misura non superiore al 66 per cento della quota residua rispetto alla contribuzione previdenziale versata, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo, nei limiti delle risorse all'uopo disponibili presso il fondo; con lo stesso decreto e' inoltre determinata la misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto della dichiarazione di emersione in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e' altresi' determinata la quota residua del predetto fondo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. I commi 2 e 3 dell'art. 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati. 8-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze procede annualmente, sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, ad una verifica dei risultati del processo di emersione in base al numero degli imprenditori e dei lavoratori che si sono avvalsi delle disposizioni per incentivare l'emersione dell'economia sommersa, alla differenziazione degli stessi per il settore di attivita' e ubicazione dei relativi insediamenti produttivi e, per i lavoratori, alla rispettiva anzianita' contributiva, nonche' delle conseguenti maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile". - Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, supplemento ordinario: "4. A livello regionale e provinciale sono istituite, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, commissioni con compiti di analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, di promozione di collaborazioni ed intese istituzionali, di assistenza alle imprese, finalizzata in particolare all'accesso al credito agevolato, alla formazione ovvero alla predisposizione di aree attrezzate, che stipulano contratti di riallineamento retributivo anche attraverso la presenza di un apposito tutore. A tale fine le commissioni possono affidare l'incarico di durata non superiore a quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a soggetto dotato di idonea professionalita', previo parere favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che provvede, altresi', a verificare e valutare periodicamente l'attivita' svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti determinazioni; per la relativa attivita' e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; qualora la commissione non sia costituita od operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il Comitato di cui al comma 3. Le commissioni sono composte da quindici membri: sette, dei quali uno con funzioni di presidente, designati dalle amministrazioni pubbliche aventi competenza in materia, e otto designati, in maniera paritetica, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. Le commissioni, nominate dal competente organo regionale, possono avvalersi di esperti e coordinarsi, per quanto concerne il lavoro irregolare, con le direzioni provinciali del lavoro, tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 5, legge 22 luglio 1961, n. 628, e dell'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano state istituite le predette commissioni, provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove i competenti organi regionali non abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto dal Ministro.". - Si riporta il testo dell'art. 3 della sopra citata legge 18 ottobre 2001, n. 383, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 3 (Disposizioni di attuazione). - 1. Con decreto interministeriale sono determinati forma e contenuto della dichiarazione di emersione di cui agli articoli 1 e 1-bis e degli altri modelli di dichiarazione, in modo da garantire l'applicazione dell'incentivo fiscale a tassazione separata in caso di cumulo tra redditi agevolati ed altri redditi, nonche' le modalita' di pagamento delle imposte e delle contribuzioni sostitutive di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4. Con lo stesso decreto sono approvate le istruzioni sulle modalita' di presentazione delle dichiarazioni predette e sulle attivita' amministrative idonee a garantire adeguate forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali e di categoria al fine di favorire l'emersione dell'economia sommersa. 2. Le imposte e le contribuzioni sostitutive di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4, non sono comunque compensabili e non sono deducibili ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa o contributo. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi. 3. L'imposta sostitutiva di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), non genera credito di imposta in favore del socio, ai sensi dell'art. 14 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate le regolazioni contabili degli effetti finanziari per lo Stato, le regioni e gli enti locali, conseguenti all'attuazione del presente capo. 5. Le disposizioni del presente capo concernenti gli imprenditori si applicano, in quanto compatibili, anche ai titolari di redditi di lavoro autonomo.". - Si riporta il testo dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5, supplemento ordinario: "2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullita', dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entita' nonche' dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.". |
| Art. 3-bis. (( Integrazioni alla disciplina dell'imposta sostitutiva sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari )) (( 1. Al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato"; b) all'articolo 8, comma 3-ter, le parole: "o da Banche centrali estere, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato", sono sostituite dalle seguenti: "da Banche centrali estere o da organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato". 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili nonche' alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante "Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1996, n. 102, cosi' come modificati dal presente articolo: "Art. 6 (Regime fiscale per i soggetti non residenti). - 1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e che non siano residenti negli Stati o territori di cui all'art. 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti di cui al medesimo comma 7-bis. Non sono altresi' soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da: a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; b) gli investitori istituzionali esteri, ancorche' privi di soggettivita' tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo; (( c) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. )) 2. (Comma abrogato).". "Art. 8 (Conservazione delle evidenze e comunicazione all'amministrazione finanziaria). - 1. La banca o la societa' di intermediazione mobiliare di cui all'art. 7, comma 1, deve tenere separata evidenza del complesso delle posizioni relative ai percipienti soggetti all'imposta sostitutiva e delle posizioni relative ai soggetti per i quali detta imposta non e' applicata ai sensi delle norme del presente decreto. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 3. 2. La banca o la societa' di intermediazione mobiliare di cui all'art. 7, comma 1, e' tenuta a comunicare all'amministrazione finanziaria, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'art. 11, comma 4, gli elementi di cui all'art. 7, comma 2, lettera b), con riferimento ai proventi non assoggettati ad imposta sostitutiva percepiti nel semestre solare precedente, implicitamente o esplicitamente: a) da soggetti non residenti; b) da soggetti residenti, limitatamente a quelli relativi a titoli detenuti all'estero. 3. Nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione di cui al comma 2, da parte della banca e della societa' di intermediazione di cui all'art. 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni. 3-bis. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'art. 7 non si applicano ai proventi dei titoli depositati dalle banche centrali aderenti al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dalla Banca centrale europea (BCE), direttamente o indirettamente, presso i soggetti indicati dalla BCE nella lista dei sistemi di regolamento dei titoli, idonei per le operazioni di credito del SEBC. 3-ter. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'art. 7 non si applicano altresi' ai proventi non soggetti ad imposizione in forza dell'art. 6 quando essi sono percepiti da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, (( da banche centrali estere o da organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. )) |
| Art. 3-ter. (( Disposizioni in materia di contrasto del terrorismo internazionale sul piano finanziario )) (( 1. All'articolo 1 del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC) e del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate dagli stessi organismi anche per il contrasto del terrorismo internazionale sul piano finanziario". )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante "Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2001, n. 240, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 14 dicembre 2001, n. 431, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2001, n. 290, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 1 (Comitato di sicurezza finanziaria). - 1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto alle attivita' connesse al terrorismo internazionale e al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto nelle materie di cui al presente decreto, e' istituito per il periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), di seguito denominato "Comitato , presieduto dal direttore generale del Tesoro, o da un suo delegato, e composto da undici membri. I componenti sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri, dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa e dall'Ufficio italiano dei cambi. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri e un rappresentante della Direzione nazionale antimafia. La durata del Comitato puo' essere prorogata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare previa conforme delibera del Consiglio dei Ministri. 2. Al Comitato sono trasmessi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto d'ufficio, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni emessi ai sensi dell'art. 2 e del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353. 2-bis. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato. 2-ter. L'autorita' giudiziaria trasmette al Comitato ogni informazione ritenuta utile ai fini del presente decreto. 3. Il Comitato, con propria delibera, d'intesa con la Banca d'Italia, individua gli ulteriori dati ed informazioni, acquisiti in base alla vigente normativa sull'antiriciclaggio, sull'usura e sugli intermediari finanziari, che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettere al Comitato stesso. Il Comitato puo' richiedere ulteriori accertamenti all'Ufficio italiano dei cambi, alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa e al Nucleo speciale di polizia valutaria. Ove se ne ravvisi la necessita' per le strette finalita' di cui al comma 1, puo' anche richiedere lo sviluppo di eventuali attivita' informative alla Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Il presidente del Comitato puo' trasmettere dati ed informazioni al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza ed ai direttori dei Servizi per la informazione e la sicurezza, anche ai fini dell'attivita' di coordinamento spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801. 4. Il Comitato stabilisce i necessari collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale, anche alla luce delle decisioni che verranno assunte in materia dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI). (( 4-bis. Le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC) e del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate dagli stessi organismi anche per il contrasto del terrorismo internazionale sul piano finanziario. )) 5. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni previsti dall'art. 2 del presente decreto sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. 6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le opportune modifiche all'ordinamento interno del Corpo della Guardia di finanza.". |
| Art. 4. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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