Gazzetta n. 96 del 24 aprile 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 12 aprile 2002 |
Riconoscimento alla sig.ra Nicotera Filomena Norma di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1998, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammisisone all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; Vista l'istanza della sig.ra Nicotera Filomena Norma, nata a San Paolo del Brasile, il 26 agosto 1963, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale brasiliano di psicologo di cui e' in possesso dal 1992, conseguito presso la Universidade Sao Marcos di San Paolo ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo e di psicoterapeuta; Considerato che la richiedente ha conseguito presso la stessa Universita' il titolo accademico di bacharel em psicologia il 20 agosto 1991; Considerato inoltre che risulta iscritta al Conselho regional de psicologia di San Paolo dal 18 agosto 1992; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 9 novembre 2001 e dell'11 gennaio 2002; Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate; Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Ritenuto peraltro che, per l'esercizio della psicoterapia, non ha dimostrato di essere in possesso di una formazione accademica-professionale completa, rispetto a quella richiesta allo psicoterapeuta italiano; Ritenuto pertanto che, ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba consistere in un colloquio in lingua italiana e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti del corso della esperienza maturata, e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi simili; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Nicotera Filomena Norma, nata a San Paolo del Brasile il 26 agosto 1963, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A e di psicoterapeuta e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale. Le modalita' di svolgimento della prova suddetta sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3. La prova attitudinale vertera' sulle seguenti materie: a) teoria e pratica della psicoterapia individuale e di gruppo; b) psicopatologia generale; c) principi deontologici professionali. Roma, 12 aprile 2002 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione istituita presso il Consiglio nazionale si riunisce, per lo svolgimento della prova di esame, su convocazione del presidente con fissazione del calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine di consentire allo stesso l'iscrizione all'albo degli psicologi. |
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