Gazzetta n. 96 del 24 aprile 2002 (vai al sommario) |
POLITECNICO DI MILANO |
DECRETO RETTORALE 26 marzo 2002 |
Modificazioni allo statuto. |
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IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visti gli atti relativi alla costituzione e al funzionamento del senato accademico integrato di cui all'art. 16 della citata legge; Visto il decreto rettorale n. 120/AG del 12 maggio 1994 relativo all'emanazione dello statuto del Politecnico di Milano e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 21 aprile 1995 n. 120, convertito in legge 21 giugno 1995, n. 236; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 24 maggio 2001; Vista la deliberazione del senato accademico integrato del 10 dicembre 2001; Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 18 dicembre 2001; Visto il decreto del 28 febbraio 2002 con il quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha formulato osservazioni sulla proposta di modifica dello statuto; Vista la deliberazione del senato accademico integrato del 18 marzo 2002 che ha accolto integralmente le osservazioni mosse dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione in data 26 marzo 2002; Decreta: la nuova stesura dello statuto del Politecnico di Milano, secondo il testo allegato, che qui si intende integralmente riportato. Milano, 26 marzo 2002 Il rettore: De maio |
| Allegato
STATUTO PARTE I Disposizioni generali Art. I.1. Principi generali 1. Il Politecnico di Milano e' una istituzione culturale pubblica e autonoma dello Stato italiano che opera nell'interesse della societa' e nel rispetto della dignita' umana mediante la ricerca e l'insegnamento superiore. 2. Il Politecnico ha per fine primario l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche ed artistiche, la promozione e l'organizzazione della ricerca, la preparazione culturale e professionale degli studenti nonche' la formazione dei docenti. 3. Il Politecnico assicura le liberta' di ricerca e di insegnamento garantite dalla Costituzione. 4. Il Politecnico assicura, sotto tutti gli aspetti ed in tutti gli ambiti della propria attivita', la tutela delle pari opportunita' promuovendo tutte le iniziative necessarie a svilupparne l'esercizio. 5. Il Politecnico assicura la massima pubblicita' e trasparenza per tutte le sue attivita'. 6. Professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e studenti, quali componenti del Politecnico, contribuiscono nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilita' al raggiungimento dei fini istituzionali. 7. Il Politecnico, nel rispetto dei propri fini istituzionali, ha piena capacita' di diritto pubblico e privato senza fini di lucro. 8. Per assolvere i propri compiti formativi, il Politecnico, in coerenza con la programmazione nazionale e locale, sviluppa attivita' di orientamento e di assistenza didattica agli studenti. Art. I.2. Principi di autonomia 1. Il Politecnico e' dotato di autonomia scientifica, didattica, amministrativa, finanziaria e organizzativa, che esercita con le modalita' previste nel presente statuto. 2. Per l'espletamento delle sue funzioni istituzionali il Politecnico, anche ai sensi dei successivi articoli, utilizza risorse finanziarie, personale e strutture ottenuti o messi a disposizione da soggetti pubblici e privati, ivi compresi tasse e contributi versati dagli studenti. 3. Per il raggiungimento delle proprie finalita', il Politecnico intrattiene rapporti con enti pubblici e privati anche attraverso partecipazioni, contratti, convenzioni e consulenze. Puo' costituire centri e servizi, anche interuniversitari, e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura. Puo' istituire scuole per promuovere l'identificazione e il riconoscimento internazionale di specifici ambiti disciplinari o tematici. Puo' promuovere e partecipare a consorzi con altre universita' ed organizzazioni pubbliche e private. Puo' costituire o partecipare a societa' di capitali o ad altre forme associative di diritto privato per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo e al trasferimento scientifico e tecnologico, nonche' per lo svolgimento di attivita' anche di sviluppo edilizio strumentali alla didattica ed alla ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali con particolare riferimento ai servizi gestionali o logistici. La partecipazione del Politecnico deve comunque conformarsi al principio che nessun onere dovra' gravare sull'Ateneo nel caso del ripiano di eventuali perdite. Il Politecnico, pertanto, in nessun caso potra' essere unico azionista con gli effetti previsti dal codice civile. 4. Ai sensi della normativa vigente, per lo svolgimento delle attivita' strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, nonche' al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, il Politecnico puo' costituire, in qualita' di ente di riferimento, una fondazione universitaria di diritto privato con la partecipazione di enti, associazioni ed imprese. Il Politecnico individua i tipi di attivita' e di beni che possono essere conferiti a tale fondazione, nell'osservanza del criterio di strumentalita' rispetto alle funzioni istituzionali che rimangono prerogativa dell'Ateneo. Tale fondazione e' disciplinata da apposito statuto, approvato in seduta congiunta dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, che ne specifica i compiti e le strutture operative. La stessa procedura si applica per eventuali modifiche o integrazioni di tale statuto. 5. Il Politecnico, oltre a curare l'istruzione universitaria a tutti i livelli degli ordinamenti didattici previsti per legge, opera nel campo della formazione culturale e professionale, anche al di fuori dei compiti istituzionali dei docenti, attraverso corsi e seminari di perfezionamento, di aggiornamento e di cultura, nonche' attraverso attivita' propedeutiche all'insegnamento superiore. 6. Il Politecnico adegua l'offerta didattica e i profili formativi all'evoluzione delle figure professionali, del mercato del lavoro e delle esigenze della societa'. A tale scopo si da' gli strumenti necessari per una puntuale conoscenza di tali mutamenti, avvalendosi anche della collaborazione delle organizzazioni professionali, delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali, di soggetti pubblici e privati. 7. Il Politecnico puo' istituire servizi intesi ad agevolare il proprio personale nell'assolvimento della sua attivita' istituzionale e assumere iniziative tendenti alla sua crescita culturale e professionale. 8. Il Politecnico puo' attivare forme di collaborazione che contemplino prestazioni di studenti per attivita' di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio. A tal fine puo' avvalersi anche di associazioni o cooperative studentesche. 9. Il Politecnico favorisce attivita' autogestite dal personale o dagli studenti nei settori della cultura, del tempo libero e dello sport; quest'ultima attivita' si svolge sotto il controllo del comitato per lo sport universitario, in conformita' alle leggi vigenti. 10. Il Politecnico sostiene l'Associazione laureati del Politecnico (o sue eventuali successive denominazioni), che ha la finalita' di mantenere i rapporti con gli ex allievi. Il Politecnico inoltre, anche tramite detta associazione, favorisce iniziative di associazioni, eventualmente composte da allievi, volte a sostenere le professionalita' proprie dell'ordinamento didattico dell'Ateneo, o comunque a migliorarne le relazioni culturali e scientifiche, purche' le iniziative stesse siano compatibili con le finalita' istituzionali. Art. I.3. Principi per l'assetto organizzativo 1. Il Politecnico adotta una struttura "a rete", attuata attraverso facolta', dipartimenti, poli regionali e sedi territoriali per contribuire allo sviluppo culturale e tecnologico e alla competitivita' delle diverse realta' territoriali su cui opera. 2. Per rispondere ai suoi fini istituzionali in termini di qualita' della didattica e della ricerca, il Politecnico garantisce la gestione unitaria degli obiettivi didattici dei corsi di studio omonimi e l'unicita' dei progetti scientifici dei dipartimenti. 3. L'organizzazione della struttura amministrativa e i criteri di gestione del personale assicurano l'individuazione delle responsabilita' e la valutazione dei risultati e mirano all'efficienza dei servizi offerti. 4. Specifici articoli del presente statuto o appositi regolamenti fissano le modalita' per la concreta attuazione dei predetti principi. Art. I.4. Autonomia regolamentare 1. I regolamenti contengono le norme attuative delle disposizioni legislative e statutarie. Sono deliberati, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, dagli organi competenti specificamente indicati, ed emanati con decreto rettorale. I regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo l'emanazione, salvo che non sia diversamente disposto nel regolamento stesso. Ove previsto dalla normativa vigente, i regolamenti sono trasmessi al Ministero che ne esercita il controllo di legittimita' e di merito. Per la revisione dei regolamenti si applicano le stesse norme richieste per l'adozione. 2. Sono regolamenti di Ateneo: a) il regolamento generale di Ateneo; b) il regolamento didattico di Ateneo; c) il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; d) il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 (e sue successive modificazioni/integrazioni) recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; e) il regolamento del consiglio degli studenti; f) altri regolamenti che disciplinano organi e materie di interesse generale dell'Ateneo. a) Il regolamento generale di Ateneo fissa le norme quadro organizzative, gestionali e di funzionamento degli organi e delle strutture dell'Ateneo, nonche' le norme quadro per le designazioni elettive. E' deliberato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza. b) Il regolamento didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso l'Ateneo, nonche' gli aspetti organizzativi dell'attivita' didattica comuni ai predetti corsi di studio, ai sensi della normativa vigente. E' deliberato dal senato accademico sentito l'Organismo di coordinamento didattico di Ateneo (O.C.D.). c) Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' disciplina i criteri gestionali, le procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilita'. E' deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico e il collegio dei direttori di dipartimento. d) Il regolamento di attuazione della legge n. 241/1990, e sue successive modificazioni/integrazioni e' deliberato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, per quanto di propria competenza. e) Il regolamento del consiglio degli studenti e' deliberato dal senato accademico su proposta del consiglio degli studenti, sentito il consiglio di amministrazione. f) I regolamenti che disciplinano organi e materie di interesse generale dell'Ateneo sono deliberati dagli Organi di governo di competenza. 3. Sono regolamenti di singole strutture: i regolamenti delle facolta', dell'O.C.D., dei dipartimenti, del collegio dei direttori di dipartimento, dei poli regionali, delle strutture di supporto e di altre strutture individuate ed istituite nell'Ateneo. Tali regolamenti sono deliberati, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, dai rispettivi organi ed emanati con decreto rettorale previa approvazione del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione per quanto di competenza. 3.1 I regolamenti delle facolta' disciplinano il funzionamento degli organi e dei servizi di supporto. 3.2 Il regolamento dell'organismo di coordinamento didattico di Ateneo (O.C.D.) disciplina l'organizzazione e le modalita' di funzionamento dello stesso. 3.3 I regolamenti dei dipartimenti disciplinano il funzionamento dei singoli dipartimenti e dei relativi organi di governo. 3.4 Il regolamento del collegio dei direttori di dipartimento definisce le competenze e disciplina l'organizzazione e le modalita' di funzionamento dello stesso. 3.5 I regolamenti dei poli regionali disciplinano il funzionamento dei singoli poli e dei relativi organi di governo. 3.6 I regolamenti delle strutture di supporto, comprese quelle per lo sviluppo delle sedi territoriali, definiscono l'organizzazione e fissano le norme di funzionamento. 3.7 I regolamenti di altre strutture individuate ed istituite nell'Ateneo definiscono l'organizzazione e fissano le norme di funzionamento. PARTE II Organi centrali del Politecnico Art. II.1. Tipologia 1. Sono organi di governo del Politecnico: il rettore; il senato accademico; il consiglio di amministrazione. 2. Sono organi propositivi e consultivi di Ateneo, ove attivati: il collegio dei direttori di dipartimento, l'Organismo di coordinamento didattico di Ateneo (O.C.D.), il consiglio degli studenti. I rispettivi presidenti e coordinatori hanno accesso, per quanto di loro competenza, ai documenti che formano oggetto delle decisioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione, salvaguardando il diritto alla tutela dei dati personali. Ogni organo deliberante ha l'obbligo di motivare decisioni difformi dal parere degli organi consultivi. 3. E' organo di controllo interno il collegio dei revisori dei conti. 4. E' organo di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, il nucleo di valutazione di Ateneo. Art. II.2. Il rettore 1. Il rettore rappresenta il Politecnico ad ogni effetto di legge. Esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento e di attuazione. 2. In particolare spetta al rettore: a) emanare lo statuto e i regolamenti di Ateneo; b) curare l'osservanza dello statuto, delle leggi e delle norme concernenti l'ordinamento universitario; c) convocare e presiedere il senato accademico, anche nella forma integrata, e il consiglio di amministrazione, coordinandone le attivita' e vigilando sulla esecuzione delle rispettive delibere; d) convocare e presiedere sedute congiunte di senato accademico e consiglio di amministrazione; e) emanare i regolamenti interni delle singole strutture e fissare direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle stesse; f) emanare gli atti relativi allo stato giuridico ed economico dei professori e dei ricercatori; g) esercitare l'autorita' disciplinare nei limiti della vigente normativa; h) stipulare le convenzioni e i contratti non affidati alla competenza delle singole strutture didattiche e di ricerca; i) sottoscrivere gli atti costitutivi di societa' di capitali o di fondazioni o gli atti di acquisto di partecipazioni in societa' di capitali; j) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo. 3. Con cadenza biennale, il rettore indice una conferenza di Ateneo sulle attivita' svolte e sulle linee di sviluppo dell'Ateneo, aperta a tutte le componenti del Politecnico e ai rappresentanti delle istituzioni e della societa'. 4. Il rettore dura in carica quattro anni e puo' essere immediatamente rieletto una sola volta. Qualora per qualunque motivo egli non dovesse completare il proprio mandato, vengono indette elezioni suppletive per il periodo residuo. 5. Il rettore e' eletto fra i professori ordinari in regime di impegno a tempo pieno o che optino in tal senso in caso di elezione ed e' proclamato eletto dal Ministro. L'elettorato attivo spetta: ai professori di prima e seconda fascia; ai ricercatori confermati; agli studenti eletti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e nei consigli di facolta'; ai dirigenti di ruolo e al personale tecnico-amministrativo di ruolo. Il loro voto verra' pesato con un coefficiente pari al 10% con le modalita' previste dal relativo regolamento elettorale. 6. Il rettore nomina, scegliendoli tra i professori di prima fascia: un prorettore vicario, con la delega a supplirlo in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il prorettore vicario esercita inoltre le funzioni di rettore in caso di cessazione anticipata dall'ufficio da parte del rettore in carica, fino all'entrata in carica del nuovo eletto; un prorettore delegato; un prorettore vicario di polo per ognuno dei poli regionali. 7. Al fine di favorire l'efficienza dei servizi e l'attuazione delle politiche di Ateneo, il rettore puo' delegare a professori di ruolo sue specifiche funzioni, dandone comunicazione al consiglio di amministrazione e al senato accademico. Le deleghe vengono conferite con decreto rettorale. Art. II.3. Il senato accademico 1. Al senato accademico compete la funzione di indirizzare e programmare lo sviluppo dell'Ateneo, con particolare riguardo alla didattica e alla ricerca, vigilare sul funzionamento complessivo della istituzione ed esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme concernenti l'ordinamento universitario, dallo Statuto o da altri regolamenti di Ateneo. 2. In particolare spetta al senato accademico: a) elaborare, in coerenza con i piani di sviluppo nazionali e regionali, il programma di sviluppo scientifico e didattico e le correlate esigenze finanziarie, edilizie e di organico, assumendo come base le indicazioni fornite dagli organi di governo, dalle facolta', dai dipartimenti, dai poli regionali, dalle sedi territoriali e da altri organi pertinenti, ed approvare il programma stesso, sentito il consiglio di amministrazione; b) deliberare in merito all'istituzione, attivazione, modificazione e disattivazione di facolta', dipartimenti, poli regionali, sedi territoriali e altre strutture, sentiti gli organi di competenza e gli altri organismi didattico-scientifici dell'Ateneo; c) indicare al consiglio di amministrazione, sulla base delle proposte avanzate annualmente da facolta', dipartimenti, poli regionali e sedi territoriali, i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le strutture didattiche e scientifiche, al fine della redazione del bilancio di previsione dell'Ateneo; d) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione; e) attribuire ai dipartimenti, secondo apposita procedura, le risorse disponibili per l'incremento dell'organico di personale docente comprese quelle che lo stesso senato ha assegnato ai poli regionali e alle sedi territoriali per il loro sviluppo; f) ripartire annualmente tra le facolta' le risorse finanziarie disponibili per la copertura degli insegnamenti dei corsi di studio facenti capo alle stesse; g) formulare indicazioni per la definizione dell'organico del personale tecnico e amministrativo, secondo criteri funzionali alle esigenze didattiche e scientifiche dell'Ateneo; h) esprimere gli orientamenti per l'acquisizione di commesse esterne e per l'effettuazione di prestazioni conto terzi coerenti con il piano generale dell'Ateneo; i) esprimere pareri sulla partecipazione del Politecnico a consorzi, nonche' sulla costituzione o partecipazione a societa' di capitali o altre forme associative di diritto privato sentito il collegio dei direttori di dipartimento per quanto di competenza. In seduta congiunta con il consiglio di amministrazione puo' deliberare la costituzione della fondazione di cui all'art. I.2.4 e il suo Statuto e le eventuali successive modificazioni. j) coordinare le attivita' didattiche di ogni livello, comprese quelle accessorie e i servizi didattici, disciplinandone la gestione da parte delle competenti strutture sia interne che esterne all'Ateneo; k) deliberare il calendario accademico, le attivita' ed i servizi didattici, avendo acquisito il parere del consiglio di amministrazione per le materie di competenza; l) curare il coordinamento delle attivita' scientifiche sia tra le strutture interne sia tra queste e le strutture esterne, nonche' con il mondo della produzione e dei servizi, esercitando anche azione di promozione e di indirizzo; m) determinare criteri per l'attuazione di programmi nazionali e internazionali di cooperazione e scambio, in campo scientifico e didattico; n) deliberare sulle proposte delle facolta' in merito alla istituzione, attivazione, disattivazione e riordino dei corsi di studio, comunque erogati, previsti dagli ordinamenti didattici universitari, sentito il consiglio di amministrazione e l'O.C.D.; o) deliberare sulle proposte dei dipartimenti in merito alla istituzione e attivazione dei corsi di dottorato di ricerca; p) deliberare in merito all'afferenza e al trasferimento di docenti a dipartimenti, sentiti i dipartimenti interessati e, ove il caso, il collegio dei direttori di dipartimento; q) approvare i regolamenti, esprimere pareri e verificarne l'applicazione nei termini previsti dall'art. I.4 del presente statuto; r) formulare criteri generali in merito all'ammontare della contribuzione studentesca; s) programmare e disciplinare gli accessi ai corsi di studio, sentite le facolta' interessate e il consiglio di amministrazione; t) deliberare sulla costituzione di proprie commissioni consultive e, a maggioranza dei 3/4 degli aventi diritto al voto, di commissioni deliberanti, che delibereranno a maggioranza qualificata; per le commissioni deliberanti la delega dovra' essere su oggetti definiti e dovra' determinare i principi e i criteri direttivi che la commissione dovra' rispettare. Su richiesta motivata di almeno due membri del senato accademico, non facenti parte della commissione, la delibera verra' ridiscussa in senato accademico. u) delegare all'O.C.D. potere deliberante su uno o piu' dei punti indicati all'art. II.7, con la maggioranza dei 3/4 degli aventi diritto al voto. Su richiesta motivata di almeno due membri del senato accademico, non facenti parte dell'O.C.D., la delibera verra' ridiscussa in senato accademico; v) fissare la modalita' per il conferimento delle lauree ad honorem, nel rispetto della normativa vigente. 3. Il senato accademico viene rinnovato ogni quattro anni in concomitanza con il rinnovo della carica del rettore; fa eccezione la rappresentanza studentesca per la quale la durata della carica e' disciplinata da leggi specifiche e dal regolamento generale di Ateneo. 4. Il senato accademico, costituito con decreto del rettore, e' composto da: il rettore, che lo presiede; i presidi di facolta'; due direttori di dipartimento designati dal collegio dei direttori; un docente di ruolo per ciascuna delle aree ottenute per aggregazione di dipartimenti; due rappresentanti del personale tecnico amministrativo; un numero di rappresentanti degli studenti determinato con arrotondamento all'unita' superiore rispetto alla percentuale minima prevista per legge. 5. Alle sedute partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo che esercita le funzioni di segretario, avvalendosi di personale qualificato. Alle sedute partecipano inoltre il prorettore vicario e i prorettori vicari di polo, senza diritto di voto. 6. I rappresentanti dei docenti di ruolo vengono eletti dai docenti stessi tra gli appartenenti a ciascuno dei collegi elettorali individuati dal regolamento generale di Ateneo, con voto interno all'area di appartenenza. 7. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo vengono eletti dal personale in ruolo nell'Ateneo, secondo modalita' individuate dal relativo regolamento elettorale. 8. I rappresentanti degli studenti vengono eletti con le norme previste dal relativo regolamento elettorale. 9. Il senato accademico e' convocato dal rettore per sua iniziativa o su motivata richiesta di almeno la meta' dei membri con diritto di voto. Art. II.4. Il consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' l'organo che, operando in coerenza con le scelte programmatiche e i criteri di utilizzazione delle risorse stabiliti dal senato accademico, ha funzioni normative, di indirizzo e di controllo della gestione amministrativa, economica, patrimoniale, nel rispetto delle prerogative delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali lo statuto attribuisce autonomia finanziaria e di spesa. 2. In particolare al consiglio di amministrazione spetta: a) esercitare tutte le attribuzioni che gli sono demandate da norme concernenti l'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo; b) redigere il bilancio di previsione avvalendosi delle linee di riferimento elaborate dal senato accademico ed approvare il bilancio stesso, sentito il senato accademico. Con la stessa procedura attuare le variazioni di bilancio; c) esprimere il parere, per quanto di sua competenza, sul programma di sviluppo dell'Ateneo predisposto dal senato accademico; d) deliberare le risorse disponibili per l'incremento dell'organico di personale docente da attribuire ai dipartimenti; e) deliberare annualmente l'ammontare complessivo dei mezzi finanziari per l'accensione di supplenze e contratti per la copertura degli insegnamenti dei corsi di studio nonche' le risorse per l'attivazione di altre forme di supporto alla didattica; f) deliberare sulle operazioni amministrativo-contabili per la gestione del bilancio e sui provvedimenti che comportano entrate e oneri per il bilancio; g) approvare il rendiconto consuntivo e la relazione illustrativa e darne notizia al senato accademico; h) deliberare il piano degli interventi in coerenza con le linee indicate dal programma di sviluppo formulato dal senato accademico e deliberare i relativi interventi attuativi; i) deliberare, in coerenza con le indicazioni del senato accademico, sulla destinazione delle risorse edilizie e sull'uso degli spazi; j) formulare, in coerenza con le indicazioni fornite dal senato accademico, la pianta organica del personale tecnico ed amministrativo; k) stabilire la misura delle indennita' di carica previste a favore di persone investite di specifiche funzioni; l) approvare il regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', sentito il senato accademico; m) approvare i contratti e le convenzioni, fatta salva la possibilita' di delega a singole strutture didattiche e di ricerca, nonche' approvare, sentito il senato accademico, la costituzione di, o la partecipazione in, societa' di capitali o altre forme associative di diritto privato. In seduta congiunta con il senato accademico puo' deliberare la costituzione della fondazione di cui all'art. I.2.4 e il suo Statuto e le eventuali successive modificazioni. n) deliberare l'ammontare della contribuzione studentesca; o) esprimere parere in merito alla programmazione e disciplina degli accessi ai corsi di studio. 3. Il consiglio di amministrazione viene rinnovato con frequenza quadriennale due anni dopo l'entrata in carica del rettore. 4. Il consiglio di amministrazione, costituito con decreto del rettore, e' composto da: il rettore, che lo presiede; il prorettore vicario; il direttore amministrativo; un rappresentante del Governo nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; un rappresentante della regione Lombardia; un esperto designato dalla Unioncamere della Lombardia; cinque docenti di ruolo; due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; un numero di rappresentanti degli studenti determinato con arrotondamento all'unita' superiore rispetto alla percentuale minima prevista per legge. 5. Alle sedute partecipano, senza diritto di voto, il prorettore delegato, i prorettori vicari di polo e il coordinatore del collegio dei direttori di dipartimento. 6. I rappresentanti dei docenti di ruolo e del personale tecnico-amministrativo vengono eletti dal personale in ruolo nell'Ateneo con le norme previste dai relativi regolamenti elettorali. 7. I rappresentanti degli studenti vengono eletti con le norme previste dal relativo regolamento elettorale. 8. Il direttore amministrativo esercita le funzioni di segretario, avvalendosi di personale qualificato. Art. II.5. Sedute congiunte di senato accademico e consiglio di amministrazione 1. Ove previsto, si svolgono sedute congiunte di senato acca-demico e consiglio di amministrazione, convocate e presiedute dal rettore. Art. II.6. Il collegio dei direttori di dipartimento 1. Il collegio dei direttori di dipartimento e' organo di coordinamento tra i dipartimenti e svolge un ruolo di collegamento tra gli Organi centrali dell'Ateneo e i dipartimenti per le materie di interesse generale. Il collegio svolge funzioni di consulenza e di istruttoria nei confronti del senato accademico e del consiglio di amministrazione, riguardanti gli ambiti di pertinenza dei dipartimenti e in particolare sui seguenti argomenti: politica della ricerca e delle relative risorse; bilancio preventivo dell'Ateneo; criteri e parametri del controllo di gestione dei dipartimenti; istituzione, attivazione, disattivazione e modifiche delle strutture dipartimentali e, ove di competenza, di altre strutture di Ateneo; attivazione e disattivazione di consorzi e altre iniziative cui l'Ateneo partecipi; valutazione delle credenziali scientifiche dei dipartimenti; rapporti tra i dipartimenti; rapporti dei dipartimenti con strutture interne ed esterne all'Ateneo tutelando ruoli e funzioni dei dipartimenti; cambio di settori scientifico-disciplinari da parte di docenti. 2. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione possono chiedere al collegio dei direttori pareri su argomenti di competenza del collegio stesso. 3. Il collegio e' composto dai direttori dei dipartimenti ed e' presieduto da un coordinatore eletto tra i direttori stessi e nominato con decreto del rettore. Il coordinatore resta in carica tre anni e non puo' essere rieletto consecutivamente per piu' di una volta; cessa comunque al termine del mandato di direttore di dipartimento. 4. Il collegio designa due direttori di dipartimento a far parte del senato accademico. 5. Il coordinatore designa un direttore incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o impedimento che viene nominato con decreto del rettore. 6. Il collegio adotta un regolamento contenente le norme relative alla definizione delle competenze, all'organizzazione e al funzionamento dello stesso. Il regolamento e' approvato dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione per quanto di competenza ed emanato con decreto del rettore. Art. II.7. L'organismo di coordinamento didattico di Ateneo (O.C.D.) 1. L'organismo di coordinamento didattico di Ateneo (O.C.D.) ha il compito di formulare proposte e pareri al senato accademico in merito a regole didattiche generali comuni alle facolta', ai corsi di studio o a gruppi ampi di corsi di studio. 2. Esso e' costituito dai presidi, da una rappresentanza dei direttori di dipartimento, dal direttore della scuola di dottorato, dal presidente di ciascun consiglio di corso di studio attivo nell'Ateneo, dal coordinatore dell'osservatorio della didattica di Ateneo, da una rappresentanza eletta dei settori scientifico-disciplinari, da una rappresentanza degli studenti, ed e' insediato dal rettore. Le modalita' di individuazione delle rappresentanze sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo. I membri eletti durano in carica quattro anni. L'O.C.D. e' presieduto da un coordinatore individuato a rotazione tra i presidi. 3. Gli ambiti di intervento esclusivi dell'O.C.D. sono di natura didattica e riguardano: la struttura degli ordinamenti didattici e del regolamento didattico di Ateneo; criteri generali di salvaguardia della formazione di base comune rispettivamente per i corsi di studio dell'area dell'ingegneria e dell'architettura e per quelli interdisciplinari; criteri generali di coordinamento fra corsi di studio di differenti livelli; criteri e modalita' di ammissione ai corsi di studio dei vari livelli; criteri e modalita' di accesso agli anni di corso successivi al primo dei vari corsi di studio; criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi universitari; regole generali per gli esami di laurea; criteri per l'accreditamento, l'insegnamento e la verifica delle lingue straniere; coordinamento e organizzazione dell'attivita' didattica; regole generali per i trasferimenti e i riconoscimenti di periodi di studio all'estero; formulazione di pareri sulle proposte delle facolta' in merito all'istituzione e attivazione di corsi di studio, anche interfacolta'; formulazione di pareri e proposte sulle collaborazioni internazionali e sugli aspetti didattici di corsi di studio interuniversitari; formulazione di pareri per tutte le questioni di natura didattica interfacolta' che il senato accademico ritenga di sottoporgli. 4. Su apposita delega del senato accademico, l'O.C.D. potra' deliberare in modo definitivo su uno o piu' dei predetti punti, fatte salve le competenze del consiglio di amministrazione. 5. E' istituita la Giunta dell'O.C.D., la cui composizione e i cui compiti sono definiti nel regolamento dell'O.C.D., che verra' approvato dal senato accademico ed emanato dal rettore. Sulla base di tale regolamento, l'O.C.D. potra' altresi' articolarsi in commissioni in funzione degli argomenti da trattare. Art. II.8. Il consiglio degli studenti 1. Il consiglio degli studenti svolge funzioni propositive e consultive verso gli organi centrali di governo. Le proposte dovranno riguardare i temi in discussione nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione. Tali organismi dovranno esprimere su di esse motivato parere. Il consiglio degli studenti puo' chiedere che nelle riunioni del senato accademico o del consiglio di amministrazione vengano inseriti punti all'ordine del giorno. Anche su tale richiesta dovra' essere espresso motivato parere. 2. In particolare il consiglio degli studenti: fornisce pareri sulle modalita' di svolgimento dei servizi didattici rivolti agli studenti; esprime parere obbligatorio sulle variazioni dei contributi scolastici e sulla elargizione di borse e sussidi agli studenti; esprime parere obbligatorio in merito alla disciplina degli accessi ai corsi di studio; esprime parere obbligatorio in relazione alle norme che disciplinano la collaborazione degli studenti per le attivita' di cui all'art. I.2. comma 9; ha potere di proposta di iniziative per le attivita' e i servizi a carattere formativo o informativo a favore degli studenti. Qualora il consiglio degli studenti non fornisca entro trenta giorni motivato parere sulle questioni che vengono poste, gli organi competenti possono procedere alle delibere in assenza dei pareri stessi. 3. Il consiglio degli studenti e' composto da rappresentanti degli studenti in carica negli organi centrali di governo, nei consigli di facolta', negli organi di gestione e controllo del diritto allo studio e nel comitato per lo sport universitario. 4. Il consiglio degli studenti dura in carica due anni. Art. II.9. Il nucleo di valutazione di Ateneo 1. Il Politecnico adotta, in coerenza con la normativa vigente, un sistema di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'attivita' svolta dall'Ateneo verificando con idonee modalita', il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. 2. La realizzazione di tali fini viene attuata mediante la costituzione di un nucleo di valutazione di Ateneo la cui composizione e' definita in coerenza con la normativa vigente e la cui nomina viene effettuata con decreto rettorale. Lo stesso organismo opera autonomamente e risponde al rettore. 3. La durata dell'organismo coincide con la durata del mandato del rettore. 4. Il nucleo dispone di un apposito contingente di personale e ha diritto di accedere ai dati e alle informazioni necessarie per l'espletamento dei propri compiti, nonche' alla pubblicita' e alla diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Art. II.10. Il collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarita' della gestione amministrativa del Politecnico. 2. I compiti e le modalita' di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilita' e in particolare al collegio compete: redigere una relazione sul bilancio preventivo e la relazione illustrativa sul rendiconto consuntivo; effettuare verifiche di cassa; procedere alla verifica della correttezza degli atti amministrativi delle strutture dotate di autonomia contabile. 3. Il collegio, nominato con decreto rettorale, e' composto da: un magistrato della Corte dei conti che ne assume la presidenza; quattro componenti effettivi e due supplenti scelti tra dipendenti, anche collocati a riposo, di amministrazioni pubbliche e/o tra iscritti nel registro dei revisori contabili, di particolare e specifica professionalita' nel settore. 4. La funzione di revisore dei conti non puo' essere attribuita consecutivamente per piu' di due volte. 5. La durata della carica dei revisori dei conti e' quadriennale, sincrona con quella del consiglio di amministrazione. PARTE III Amministrazione centrale Art. III.1. Organizzazione amministrativa, finanziaria e tecnica 1. L'organizzazione amministrativa, finanziaria e tecnica del personale tecnico-amministrativo, dirigenti compresi, del Politecnico di Milano, e' disciplinata dal presente articolo e da regolamenti attuativi, fatti salvi gli istituti normativi e contrattuali al tempo vigenti. Le risorse di personale tecnico-amministrativo, dirigenti compresi, sono definite dall'Ateneo nell'ambito della sua autonomia. Il Politecnico puo' conferire, ad esperti di provata competenza, incarichi dirigenziali individuali, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per la dirigenza del comparto universita' nel tempo vigenti, determinandone preventivamente durata, oggetto e compenso. 2. Il direttore amministrativo: a) e' responsabile della legittimita', dell'imparzialita', della trasparenza e del buon andamento dell'attivita' amministrativa dell'Ateneo; b) e' responsabile dell'amministrazione centrale ed esplica attivita' di indirizzo, di gestione, di direzione, di coordinamento e di controllo del personale tecnico-amministrativo; c) puo' delegare sue funzioni ai dirigenti in servizio presso l'Ateneo, secondo esigenze di volta in volta individuate; d) cura l'attuazione dei programmi definiti dagli organi di governo anche sulla base di specifici progetti; e) presenta annualmente al rettore e al consiglio di amministrazione una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati raggiunti nel quadro degli obiettivi definiti dagli organi di governo. 3. L'incarico di direttore amministrativo, rinnovabile, e' conferito dal rettore ai sensi della vigente normativa, sentito il consiglio di amministrazione, per tutta la durata del mandato del rettore stesso. L'incarico puo' essere motivatamente revocato prima della scadenza. Il direttore amministrativo puo' proporre la nomina di un vicario, indicandolo tra i dirigenti in servizio presso il Politecnico. Il vicario e' nominato con decreto del rettore e decade contemporaneamente alla scadenza o cessazione dell'incarico del direttore amministrativo. 4. I dirigenti collaborano con il direttore amministrativo nell'osservanza delle rispettive competenze. Ad essi competono la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresi atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. 5. Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento. 6. L'incarico di gestire e coordinare le strutture, da parte di personale tecnico-amministrativo, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) nel tempo vigenti, e' disposto dal direttore amministrativo, considerate le capacita' proprie del soggetto individuato ed il quadro di autonomia e di responsabilita' nell'ambito della categoria di appartenenza. Tale incarico e' soggetto a valutazione periodica dei risultati raggiunti. 7. E' costituito il collegio dei dirigenti, presieduto dal direttore amministrativo, con il precipuo compito di assicurare coerenza ed efficienza alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. 8. Le modalita' di impiego del personale tecnico ed amministrativo in servizio presso strutture non dell'amministrazione centrale sono determinate dal responsabile della struttura. PARTE IV Facolta', dipartimenti e poli Art. IV.1. La facolta' 1. La facolta' e' la struttura didattica di appartenenza dei professori e ricercatori per lo svolgimento della loro attivita' d'insegnamento. Ad essa fanno capo i corsi di laurea, di laurea specialistica, di master universitario e di specializzazione. 2. Sono organi della facolta': il preside; il consiglio di facolta'; i consigli di corso di studio; l'osservatorio della didattica. 3. La facolta' con proprio regolamento potra' istituire una giunta definendone composizione e competenze. Art. IV.2. Il preside 1. Il preside rappresenta la facolta' ed e' membro di diritto del senato accademico. 2. Spetta al preside: a) convocare e presiedere il consiglio di facolta' dandone esecutivita' alle deliberazioni; b) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme concernenti l'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ateneo e vigilare sulle attivita' didattiche che fanno capo alla facolta'. 3. Il preside e' eletto dal consiglio di facolta' tra i professori ordinari in regime di impegno a tempo pieno, o che optino in tal senso in caso di elezione, appartenenti alla facolta' ed e' nominato con decreto del rettore. 4. Il preside dura in carica quattro anni e puo' essere immediatamente rieletto solo una volta. Il mandato del preside inizia contemporaneamente a quello del rettore. Qualora, per qualunque motivo, egli non dovesse completare il proprio mandato, vengono indette elezioni suppletive per il periodo residuo. 5. Il preside designa un vicario nominato dal rettore, scelto tra i professori di prima fascia. Il preside vicario supplisce il titolare nei casi di impedimento o di assenza. Inoltre, in tali casi, partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del senato accademico e dell'O.C.D. Egli esercita altresi' le funzioni di ordinaria amministrazione in ogni caso di cessazione anticipata dall'ufficio, fino all'entrata in carica del nuovo eletto. 6. Per lo svolgimento delle loro funzioni i presidi si avvalgono di strutture di supporto di cui all'art. V.1. Art. IV.3. Il consiglio di facolta' 1. Il consiglio di facolta' ha il compito di programmare e di gestire le attivita' didattiche che fanno capo alla facolta' in conformita' con gli orientamenti generali espressi dal senato accademico e compatibilmente con la disponibilita' delle risorse. 2. In particolare, il consiglio di facolta': a) formula il proprio progetto didattico articolato in funzione dei corsi di studio e lo aggiorna annualmente anche ai fini dell'elaborazione del programma di sviluppo d'Ateneo; b) da' gli indirizzi generali per la predisposizione dei regolamenti didattici di ciascuno dei corsi di studio della facolta', tenendo conto dei criteri fissati dall'O.C.D.; c) esprime pareri in merito alla disciplina degli accessi ai corsi di studio che fanno capo alla facolta'; d) formula proposte per la modifica degli ordinamenti didattici dei corsi di studio; e) attiva, su indicazione vincolante del dipartimento coinvolto, le procedure di valutazione comparativa dei professori e ricercatori e procede alla chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori ai sensi della normativa vigente; f) collabora con i dipartimenti all'individuazione degli insegnamenti da attivare e ne concorda le modalita' di copertura; g) assegna i docenti proposti dai dipartimenti agli insegnamenti dei corsi di studio; h) emette i bandi per la copertura di insegnamenti; i) concede nulla osta ai professori e ricercatori per lo svolgimento di attivita' didattiche o di ricerca presso altre sedi e per la fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca, previo parere vincolante dei dipartimenti interessati; j) formula le proprie esigenze didattiche, le comunica ai dipartimenti interessati che ne terranno conto nella formulazione delle proprie richieste al senato accademico, e esprime il parere sulle conseguenti richieste formulate dai dipartimenti stessi; k) definisce la copertura degli insegnamenti dei corsi di studio e l'attivazione di altre forme di supporto alla didattica sulla base delle assegnazioni finanziarie e delle risorse ricevute annualmente dall'Ateneo; l) delibera in via definitiva sui regolamenti didattici proposti dai consigli di corso di studio tenendo conto delle assegnazioni ricevute e in coerenza con i criteri fissati dall'O.C.D.; m) approva le proposte di conferimento di laurea ad honorem. 3. Il consiglio di facolta' e' composto da tutti i professori di ruolo e da tutti i ricercatori confermati che fanno parte della facolta'. Partecipano, in qualita' di uditori, i ricercatori non confermati. Ne fa inoltre parte una rappresentanza di studenti il cui numero e' determinato con arrotondamento all'unita' superiore rispetto alla percentuale minima prevista per legge. Art. IV.4. I consigli di corso di studio 1. L'articolazione delle facolta' in Consigli di corso di studio e' deliberata dal senato accademico sentito l'O.C.D. su proposta delle Facolta' stesse, tenendo conto dei seguenti criteri: a) almeno nella stessa sede, per i corsi di laurea e di laurea specialistica affini, e' costituito un unico consiglio di corso di studio; b) per i corsi di laurea specialistica con caratteristiche di trasversalita' possono essere costituiti specifici consigli di corso di studio solo ove cio' risulti indispensabile allo sviluppo del progetto culturale e formativo. 2. Fanno parte di tali consigli tutti i titolari degli insegnamenti ufficiali dei corsi di studio e una rappresentanza degli studenti il cui numero e' determinato con arrotondamento all'unita' superiore rispetto alla percentuale minima prevista per legge. Tale percentuale viene calcolata tenendo conto che il numero di professori di ruolo e di ricercatori confermati e' quello di coloro che hanno indicato tale consiglio di corso di studio come prioritario. 3. Il consiglio di corso di studio ha la responsabilita' didattica dei propri corsi di studio e della definizione dei relativi obiettivi didattici e formativi, in sintonia con le indicazioni e direttive della facolta' cui appartiene, e ha il compito di: proporre alla facolta' di cui fa parte il regolamento didattico dei propri corsi di studio previo parere favorevole della commissione didattica paritetica, costituita come specificato nel regolamento generale di Ateneo, per quanto previsto dalla normativa vigente; approvare i programmi degli insegnamenti; deliberare, nell'ambito delle regole e principi stabiliti dalla facolta' di appartenenza ed in coerenza con le norme generali fissate dall'O.C.D., sulle pratiche di propria pertinenza. 4. I presidenti dei consigli di corso di studio durano in carica tre anni e sono nominati con decreto del rettore. I presidenti sono eletti da tutti i componenti del consiglio di corso di studio tra i professori ordinari e straordinari in organico alla facolta' cui afferisce il corso di studio, o ad una delle facolta' nel caso di un corso di studio interfacolta'. Possono essere eletti coloro che hanno individuato tale consiglio di corso di studio come prioritario oppure, che optino in tal senso, in caso di elezione. Art. IV.5. Gli osservatori della didattica 1. E' istituito, per ogni facolta', l'osservatorio della didattica con il compito di rilevare l'andamento della didattica, la qualita' delle prestazioni didattiche e l'efficienza delle strutture formative e delle scelte operate, elaborando proposte per il loro miglioramento. 2. L'osservatorio della didattica e' composto pariteticamente da rappresentanti dei docenti e degli studenti in numero complessivo non superiore a dieci. Le funzioni di presidente e di vice-presidente sono svolte rispettivamente da un docente e da uno studente. 3. I docenti sono eletti nell'ambito del consiglio di facolta'. La componente studentesca e' costituita da rappresentanti degli studenti in consiglio di facolta' secondo le modalita' stabilite nel regolamento generale di Ateneo. I componenti sono rieleggibili. 4. L'osservatorio della didattica viene nominato e insediato dal preside e dura in carica quattro anni. 5. L'osservatorio della didattica redige una relazione periodica sulla didattica e sul complesso dei servizi didattici forniti agli studenti, che viene presentata al consiglio di facolta' e trasmessa all'osservatorio della didattica di Ateneo. 6. E' costituito l'osservatorio della didattica di Ateneo con il compito di coordinare le metodologie di rilevazione e di trasmettere al senato accademico una relazione periodica sull'andamento generale della didattica. Esso e' composto dai presidenti e dai vicepresidenti degli osservatori di facolta'. Il coordinatore e' un presidente di uno degli osservatori di facolta', eletto dai componenti dell'osservatorio della didattica di Ateneo. E' insediato dal rettore e dura in carica quattro anni. 7. L'attivita' degli osservatori della didattica e' disciplinata nel regolamento generale di Ateneo. 8. Il sistema degli osservatori si avvale delle strutture e del personale attribuito al nucleo di valutazione di Ateneo. Art. IV.6. Il dipartimento 1. Il dipartimento e' la sede istituzionale per lo svolgimento delle attivita' di ricerca in settori affini come indicato nel proprio progetto scientifico, per contenuti e/o per metodi nonche' per lo sviluppo delle corrispondenti competenze per le attivita' didattiche in tutto l'Ateneo. 2. Il dipartimento ha autonomia amministrativa, finanziaria e contabile nei limiti fissati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' del Politecnico. 3. Il dipartimento puo' costituire sezioni quali articolazioni funzionali del proprio progetto scientifico. Le sezioni sono prive di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile. Le modalita' per l'attivazione, la disattivazione e la modifica delle sezioni sono demandate al regolamento del dipartimento. 4. Al dipartimento sono attribuite le seguenti competenze: a) promuovere e coordinare le attivita' di ricerca anche interdipartimentale e interuniversitaria; b) svolgere attivita' di ricerca e consulenza su contratti e convenzioni, nonche' prove e certificazioni; c) formulare, anche in collaborazione con altri dipartimenti, poli regionali, sedi territoriali e/o con altre istituzioni, il piano annuale di sviluppo dei progetti di ricerca e delle competenze didattiche da sottoporre al senato accademico ai fini dell'elaborazione del programma di sviluppo dell'Ateneo; d) formulare in base alle risorse assegnate, l'indicazione alle facolta' per l'attivazione delle valutazioni comparative dei professori e ricercatori, per la chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori; e) contribuire alla formulazione dei progetti didattici delle facolta'; f) collaborare con le facolta' all'individuazione degli insegnamenti da attivare, compatibilmente con le disponibilita' delle sedi, concordandone le modalita' di copertura; g) curare l'uniformita' e la congruenza dei programmi di insegnamenti concordati; h) istituire ed aggiornare un albo di docenti esterni qualificati, per il conferimento di contratti di insegnamento; i) proporre alle facolta', in conformita' con i loro progetti didattici, i docenti per la copertura degli insegnamenti, assicurandone il profilo e le competenze e la qualita' del servizio didattico; j) proporre e gestire, anche in collaborazione con altri dipartimenti, corsi di dottorato di ricerca, che si coordinano nell'ambito della scuola di dottorato. 5. Ogni professore e ricercatore deve afferire ad uno ed un solo dipartimento mediante opzione. Le opzioni di afferenza sono vagliate dal senato accademico che decide in merito, sentiti i dipartimenti interessati. 6. Il dipartimento dispone di un segretario amministrativo, di personale tecnico-amministrativo, e di un fondo di dotazione assegnati dal consiglio di amministrazione. 7. Sono organi del dipartimento: il direttore e il consiglio di dipartimento. 8. Il dipartimento, con il proprio regolamento puo' istituire una giunta definendone composizione e competenze. Art. IV.7. Il direttore di dipartimento 1. Il direttore del dipartimento e' eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori di prima fascia in regime di impegno a tempo pieno, o che optino in tal senso in caso di elezione, ed e' nominato con decreto del rettore. Il direttore resta in carica tre anni. Le modalita' di elezione sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo. 2. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, partecipa al collegio dei direttori di dipartimento convoca e presiede il consiglio e la giunta, ove costituita, e cura l'esecuzione delle rispettive delibere. Promuove le attivita' del dipartimento, cura l'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti nell'ambito del dipartimento. Il direttore tiene i rapporti con gli organi accademici ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. 3. Il direttore esercita in particolare le seguenti funzioni: a) e' responsabile della gestione e organizzazione del personale tecnico-amministrativo e formula le richieste di finanziamento e assegnazione di nuovo personale tecnico-amministrativo da sottoporre al consiglio di amministrazione; b) e' responsabile della gestione amministrativa e contabile del dipartimento; c) e' consegnatario di tutti i beni a disposizione del dipartimento; d) ha potere di rappresentanza nei confronti di terzi e di stipula di convenzioni e contratti, in armonia con gli orientamenti espressi dal senato accademico, entro lo stesso ammontare stabilito dal consiglio di amministrazione come limite per gli impegni di spesa. Puo' inoltre operare, per delega del rettore nei casi previsti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 4. Il direttore designa un vice direttore nominato dal rettore, scelto tra i professori di prima fascia. Il vice direttore supplisce il titolare nei casi di impedimento o di assenza e ne da' comunicazione al consiglio di dipartimento. Egli esercita altresi' le funzioni di ordinaria amministrazione in ogni caso di cessazione anticipata dall'ufficio, fino all'entrata in carica del nuovo eletto. Art. IV.8. Il consiglio di dipartimento 1. Il consiglio e' costituito dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al dipartimento. 2. Fanno parte del consiglio di dipartimento due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato al dipartimento stesso. I rappresentanti diventano tre qualora il personale predetto superi le venti unita'. 3. Fa parte del consiglio di dipartimento un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca presso il dipartimento. 4 Alle sedute del consiglio partecipa il segretario amministrativo con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante. 5. Il consiglio e' convocato dal direttore quando se ne presenti la necessita' o quando almeno un terzo dei membri ne faccia motivata richiesta. 6. Il consiglio di dipartimento esercita le seguenti attribuzioni: a) approva il piano di sviluppo del dipartimento contenente anche le richieste di posti nei ruoli dei professori e dei ricercatori, da sottoporre al senato accademico in vista della stesura del piano di sviluppo dell'Ateneo; b) indica i criteri generali per l'utilizzazione coordinata di tutte le risorse assegnate al dipartimento; c) approva il conto consuntivo e il bilancio preventivo e le relative relazioni; d) delibera in merito al punto 4 dell'art. IV.6. e) delibera l'attivazione di contratti di ricerca, di consulenza, di didattica e di convenzioni; f) cura, anche in collaborazione con enti esterni, iniziative d'interesse scientifico, e formula eventuali proposte in merito da sottoporre al senato accademico o al consiglio di amministrazione; g) da' la preventiva approvazione all'utilizzo dei fondi per spese che devono essere autorizzate dal consiglio di amministrazione a norma del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; h) formula, su iniziativa del direttore, un apposito regolamento interno in cui, tra l'altro, sono disciplinati, anche ai fini della sicurezza, l'accesso al dipartimento, ai singoli laboratori, alle officine e agli altri servizi dipartimentali. Art. IV.9. I poli regionali 1. Il polo regionale e' la struttura di governo di una sede non metropolitana del Politecnico alla quale, in accordo con il programma di sviluppo scientifico e didattico dell'Ateneo, e' associato un progetto a lungo termine, realizzato con piani di sviluppo pluriennali, tesi a integrare attivita' didattica, di ricerca e di trasferimento tecnologico, in accordo anche con le specificita', le esigenze e le opportunita' del territorio di riferimento. Il piano pluriennale e' definito in accordo con i dipartimenti e le facolta' coinvolte e con il concorso della comunita' locale del territorio di riferimento. 2. Il polo regionale promuove e sostiene le attivita' svolte nella sede dalle altre strutture dell'Ateneo. 3. Il polo regionale e' dotato di autonomia finanziaria e di spesa che esercita secondo le norme previste, per le strutture di supporto, dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 4. Possono far parte del polo regionale i professori e i ricercatori che hanno il proprio compito istituzionale nei corsi di studio che hanno sede nel polo e i professori e i ricercatori che svolgono la propria attivita' di ricerca presso il polo nell'ambito dei progetti concordati tra polo e dipartimenti. L'appartenenza di professori e ricercatori al polo regionale, che dovra' prevedere l'approvazione del consiglio di dipartimento e del consiglio di polo, e' normata dal regolamento generale di Ateneo. 5. Il polo regionale dispone di un responsabile operativo, di personale tecnico-amministrativo e di una dotazione di fondi per il proprio funzionamento assegnati dal consiglio di amministrazione. 6. Gli organi del polo regionale sono: il prorettore vicario di polo; il consiglio di polo; la giunta di polo. 6.1 Il prorettore vicario di polo e' nominato dal rettore, fra i professori di prima fascia facenti parte del polo regionale, esercita i poteri che gli vengono attribuiti dal rettore, convoca e presiede il consiglio e la giunta di polo e da' esecutivita' alle rispettive delibere. 6.2 Il consiglio di polo e' l'organo di indirizzo e programmazione del polo ed esercita le seguenti funzioni: approva il piano di sviluppo pluriennale del polo e lo aggiorna annualmente, di concerto con i dipartimenti e le facolta' interessate per quanto attiene gli aspetti scientifici e didattici; approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo; approva, su proposta della giunta, le assegnazioni di risorse disponibili per l'incremento di personale docente. Il consiglio di polo e' costituito dai professori e dai ricercatori di ruolo appartenenti al polo ed e' presieduto dal prorettore vicario di polo. Il regolamento del polo fissa i criteri per la partecipazione al consiglio di polo di una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo. Su proposta del prorettore vicario di polo, il consiglio di polo approva la costituzione di un comitato di riferimento, composto da rappresentanti della comunita' locale, che gli organi del polo consultano per la progettazione e la realizzazione di un piano di sviluppo coerente con le istanze del territorio, e di un comitato consultivo degli studenti del polo, composto dai rappresentanti eletti nei consigli di corso di studio del polo, per tutte le problematiche organizzative specifiche connesse al funzionamento delle strutture di polo riguardanti gli studenti. 6.3 La giunta di polo e' responsabile della gestione del polo ed esercita le seguenti funzioni: aggiorna il piano di sviluppo da sottoporre all'approvazione del consiglio di polo; elabora le richieste di risorse finanziarie, di spazi e di proprio personale tecnico-amministrativo; destina, in coerenza con il piano di sviluppo, le risorse finanziarie attribuite al polo; formula, coerentemente con il programma di sviluppo del polo, proposte per l'assegnazione di risorse disponibili per l'incremento di personale docente; cura l'orientamento degli studenti, la promozione, la logistica e la gestione dei corsi di studi attivi nel polo in accordo con le facolta'; opera per facilitare e potenziare l'attivita' di ricerca in collaborazione con i dipartimenti; promuove e sviluppa attivita' di trasferimento tecnologico anche in collaborazione con enti e forze produttive del territorio. La giunta di polo e' composta da: il prorettore vicario di polo, presidente; i presidenti dei consigli di corso di studio che hanno sede nel polo; membri eletti dal consiglio del polo, in numero pari ai presidenti dei consigli di corso di studio, il cui mandato scade assieme a quello del prorettore vicario di polo. PARTE V Strutture di supporto Art. V.1. Finalita' 1. Per la gestione coordinata e lo sviluppo delle attivita' di supporto alla didattica e alla ricerca e per le attivita' organizzative e gestionali possono essere costituite apposite strutture di supporto. Tali strutture possono avere autonomia finanziaria e di spesa che esercitano secondo le norme previste dal regolamento per la amministrazione, la finanza e la contabilita'. 2. Le modalita' per l'istituzione, l'attivazione, l'organizzazione, il funzionamento e la disattivazione sono disciplinate nel regolamento generale di Ateneo. PARTE VI Norme comuni Art. VI.1. Decorrenza dei mandati 1. Fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare vincoli di carattere nazionale, i mandati elettivi e quelli dei rappresentanti designati negli organi previsti nel presente statuto decorrono dal 1 gennaio. Art. VI.2. Incompatibilita' 1. Le cariche di rettore e di prorettore sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva e/o designata del Politecnico e della fondazione che puo' essere costituita ai sensi dell'art. I.2.4, nonche' con quella di membro del nucleo di valutazione di Ateneo. Sono inoltre incompatibili con quella di preside di facolta' e di presidente e di direttore di altre strutture didattiche o di ricerca dell'Ateneo. 2. Le cariche di membro del consiglio di amministrazione, preside di facolta', direttore di dipartimento, presidente di consiglio di corso di studio, responsabile di una struttura di supporto sono tra loro incompatibili. 3. La carica di membro del senato accademico e del senato accademico integrato, fatta eccezione per il rettore, il prorettore vicario ed il direttore amministrativo, e' incompatibile con quella di membro del consiglio di amministrazione. 4. La carica di rettore, prorettore vicario, membro del senato accademico, del senato accademico integrato e del consiglio di amministrazione, di direttore di dipartimento o presidente di strutture didattiche o di ricerca dell'Ateneo, di dirigente amministrativo, e' incompatibile con quella di membro del nucleo di valutazione di Ateneo. 5. Negli organi collegiali ogni membro puo' essere presente ad un solo titolo. 6. Tutte le cariche elettive, salva diversa specificazione, non possono essere ricoperte consecutivamente per piu' di due volte. 7. In caso di incompatibilita' si decade dalla carica precedentemente ricoperta contestualmente alla nomina nella nuova carica. Art. VI.3. Indennita' 1. Il rettore, i prorettori, i presidi, i direttori di dipartimento, il coordinatore del collegio dei direttori di dipartimento, il coordinatore dell'O.C.D., i componenti del nucleo di valutazione di Ateneo, i componenti del collegio dei revisori dei conti, il vicario del direttore amministrativo percepiscono una indennita' fissata annualmente dal consiglio di amministrazione. PARTE VII Norme transitorie e finali Art. VII.1. Entrata in vigore dello statuto 1. Lo statuto entra in vigore quindici giorni dopo la data di emanazione del decreto rettorale. Art. VII.2. Rinnovo degli organi 1. Tutti gli organi di governo e i responsabili di strutture restano in carica fino al termine del loro attuale mandato salvo ove diversamente disciplinato da specifici regolamenti. Art. VII.3. Validita' dello statuto 1. Con l'entrata in vigore del presente statuto cessano di avere efficacia le norme emanate con disposizioni regolamentari o con fonti normative equivalenti o inferiori, se incompatibili. Art. VII.4. Revisione dello statuto La revisione dello statuto e' di competenza del senato accademico integrato costituito dai membri del senato accademico integrato con sei docenti di ruolo, senza distinzione di area di appartenenza, e con due studenti. Le elezioni di tali membri avvengono contestualmente a quella dei rispettivi membri del senato accademico. Il senato accademico integrato delibera le modifiche di Statuto sentito il consiglio di amministrazione. Modifiche rese necessarie da sopravvenute disposizioni legislative vengono deliberate, a maggioranza assoluta degli aventi diritto dal senato accademico nella composizione ordinaria, sentito il consiglio di amministrazione. Le modifiche di statuto sono emanate con decreto rettorale espletate le procedure previste. PARTE VIII Norme di prima applicazione Art. VIII.1. Entrata in funzione degli organi 1. In prima applicazione del presente statuto gli organi di Governo rinnovati e i nuovi responsabili di strutture entrano in funzione il 1 novembre 2002. Art. VIII.2. Incompatibilita' 1. In prima applicazione, per le cariche istituzionali del Politecnico, e fino al 1 gennaio 2003, non si applicano le incompatibilita' di cui all'art. VI.2. Art. VIII.3. Regolamento generale di Ateneo 1. In prima applicazione il regolamento generale di Ateneo e' deliberato dal senato accademico sentiti anche il collegio dei direttori di dipartimento e il consiglio degli studenti per quanto di competenza. |
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