Gazzetta n. 96 del 24 aprile 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 12 marzo 2002
Determinazione del costo orario del lavoro degli operai addetti al carico e scarico presso l'Amministrazione della difesa, riferito al mese di settembre 2001.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante "Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto";
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della suddetta legge, nella parte che fa riferimento al costo del lavoro determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;
Considerata la necessita' di determinare il costo orario del lavoro per gli operai dipendenti da imprese esercenti in appalto, per conto dell'Amministrazione della difesa, prestazioni per operazioni di carico e scarico;
Esaminato il verbale di accordo di rinnovo contrattuale per il personale dipendente da imprese esercenti in appalto, per conto dell'Amministrazione della difesa, prestazioni per operazioni di carico e scarico, composizione e scomposizione colli, appillaggio e disappillaggio dei materiali in arrivo ed in partenza, spostamento dei materiali e quant'altro definito manovalanza comune per la necessita' di magazzini, opifici, enti, mezzi navali e/o aeroportuali militari ed enti militari, stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il 20 luglio 2001, tra FISE e FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI;
Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;
Ritenuto necessario provvedere alla individuazione del costo a valere dal settembre 2001;
Decreta:
Art. 1.
Il costo orario del lavoro per gli operai dipendenti da imprese esercenti in appalto, per conto dell'Aministrazione della difesa, prestazioni per operazioni di carico e scarico, riferito al mese di settembre 2001, e' determinato, a livello nazionale, nell'allegata tabella che fa parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
Il suddetto costo del lavoro e' suscettibile di oscillazioni in relazione a:
a) eventuali benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa puo' usufruire;
b) eventuali oneri derivanti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali, nonche' specifici costi inerenti ad aspetti logistici (indennita' di trasferta, lavoro notturno, ecc.);
c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 marzo 2002
Il Ministro: Maroni
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 28 <----
 
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