Gazzetta n. 96 del 24 aprile 2002 (vai al sommario) |
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LEGGE 19 aprile 2002, n. 72 |
Disposizioni transitorie sulla conversione del ricorso per cassazione in appello. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il ricorso per cassazione presentato, prima del 4 maggio 2001, contro una sentenza di condanna per delitto per il quale e' stata applicata la sola pena della multa o contro sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a delitti puniti con la sola pena della multa o con pena alternativa, si converte in appello, ai sensi dell'articolo 580 del codice di procedura penale, su richiesta della parte che lo ha presentato. 2. La richiesta di cui al comma 1 e' presentata, anche a mezzo telefax, almeno cinque giorni prima della data della prima udienza successiva all'entrata in vigore della presente legge, per la quale vi sia stata regolare notifica a tutte le parti. 3. Nei termini per la presentazione dei motivi aggiunti possono essere presentati nuovi motivi di merito. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 19 aprile 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 1636): Presentato dall'on. Pecorella il 24 settembre 2001. Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 10 ottobre 2001 con parere della commissione I. Esaminato dalla II commissione, in sede referente, l'11, 16, 17 ottobre 2001. Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 23 ottobre 2001 con parere della commissione I. Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, e approvato il 23 ottobre 2001. Senato della Repubblica (atto n. 781): Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede referente, il 30 ottobre 2001 con parere della commissione 1a. Esaminato dalla 2a commissione, in sede referente, l'8 novembre 2001, l'11 dicembre 2001. Assegnato nuovamente alla 2a commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 19 febbraio 2002 con parere della Commissione 1a. Esaminato dalla 2a commissione e approvato, con modificazioni, il 20 febbraio 2002. Camera dei deputati (atto n. 1636-B): Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 4 marzo 2002 con parere della commissione I. Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 7, 12 marzo 2002. Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 10 aprile 2002. Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, e approvato il 10 aprile 2002. |
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