Gazzetta n. 96 del 24 aprile 2002 (vai al sommario)
LEGGE 23 aprile 2002, n. 73
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 aprile 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1180):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro dell'economia e delle finanze
(Tremonti) il 23 febbraio 2002.
Assegnato alla 6a commissione (Finanze), in sede
referente, il 25 febbraio 2002 con parere delle commissioni
1a, 2a, 5a, 11a e Giunta per gli affari delle Comunita'
europee.
Esaminato dalla prima commissione (Affari
costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei
presupposti di costituzionalita' il 26 febbraio 2002.
Esaminato dalla 6a commissione il 26, 27, 28 febbraio;
12 e 20 marzo 2002.
Esaminato in aula il 26 marzo 2002 e approvato il
27 marzo 2002.
Camera dei deputati (atto n. 2592):
Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede
referente, il 3 aprile 2002 con pareri del Comitato per la
legislazione e delle commissioni I, II, V, XI e XIV.
Esaminato dalla VI commissione il 9, 10 e 11 aprile
2002.
Esaminato in aula il 10, 15 e 16 aprile 2002 ed
approvato il 17 aprile 2002.
Avvertenza:
Il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
46 del 23 febbraio 2002.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 50.
 
ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22
FEBBRAIO 2002, N. 12

All articolo 1:
al comma 2, le parole: "del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 " sono sostituite dalle seguenti: " del citato decreto-legge n. 350 del 2001 ";
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. La determinazione dei redditi derivanti dalle attivita' rimpatriate per i quali i soggetti interessati possono avvalersi della disposizione contenuta nel comma 8 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 puo' essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tal caso, sui redditi cosi' determinati, l'intermediario al quale e' presentata la dichiarazione riservata applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento.
2-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2-bis e' prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed e' versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello nel quale si e' perfezionata l'operazione di rimpatrio. Per le operazioni di rimpatrio gia' perfezionate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti interessati possono avvalersi della disposizione contenuta nel comma 8 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, secondo le modalita' previste dal comma 2-bis del presente articolo, mediante apposita comunicazione da presentare entro il 15 marzo 2002 all'intermediario al quale e' stata presentata la dichiarazione riservata. In tal caso, l'imposta sostitutiva di cui al predetto comma 2-bis e' versata dall'intermediario, ricevendo apposita provvista dagli interessati, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione ";
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Se l'importo totale delle attivita' finanziarie rimpatriate o regolarizzate risultante dall'integrazione della dichiarazione riservata di cui alla lettera b) del comma 2 e' inferiore a quello indicato nella dichiarazione riservata di cui alla lettera a) dello stesso comma 2, la somma di cui all'articolo 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, versata in eccedenza, e' restituita all'interessato, senza corresponsione di interessi e l'intermediario procede alla relativa compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
3-ter. All'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, il secondo periodo del comma 7 e' sostituito dal seguente: "Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera c), quando per gli illeciti penali ivi indicati e' gia' stato avviato il procedimento penale, di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza" ".
All'articolo 2, comma 1, capoverso 2-ter, dopo le parole: " di usura ", sono aggiunte le seguenti: ", il traffico di armi, di tratta e commercio di schiavi, di alienazione e acquisto di schiavi, di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nonche' dei delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 marmo 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e comunque per i delitti puniti con l'ergastolo ovvero con pena edittale non inferiore nel massimo a quindici anni di reclusione ".
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
" ART. 3. - (Modifiche alle disposizioni in materia di lavoro irregolare) - 1. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, le parole: "30 giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002";
2) al comma 2, dopo le parole: "Per il periodo di imposta" sono inserite le seguenti: "successivo a quello";
3) al comma 2, lettera a), primo periodo, le parole: "rispetto a quello relativo al periodo d'imposta precedente" sono sostituite dalle seguenti: "rispetto a quello relativo al secondo periodo d'imposta precedente";
4) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. La contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute per il primo periodo d'imposta e fino al termine di presentazione della dichiarazione di emersione, previste, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 2, sono trattenute e versate in un'unica soluzione, entro il termine di presentazione della medesima dichiarazione ovvero, a partire dal predetto termine, in sessanta rate mensili, senza interessi";
5) al comma 2-ter, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Per le violazioni concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio attivita', commesse nel primo periodo d'imposta agevolato fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla relativa dichiarazione annuale IVA";
6) al comma 4, le parole: "30 giugno 2002", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002";
7) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. I lavoratori che aderiscono al programma di emersione e che non risultano gia' dipendenti dell'imprenditore sono esclusi, per il periodo antecedente nonche' per il triennio di emersione, dal computo dei limiti numerici di unita' di personale previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro ai fini dell'applicazione di specifiche normative ed istituti, ad eccezione delle disposizioni in materia di licenziamenti individuali e collettivi. L'adesione da parte del lavoratore al programma di emersione di cui al presente articolo, tramite sottoscrizione di specifico atto di conciliazione, ha efficacia novativa del rapporto di lavoro emerso con effetto dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione e produce, relativamente ai diritti di natura retributiva e risarcitoria per il periodo pregresso, gli effetti conciliativi ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile; dalla stessa data si applicano gli istituti economici e normativi previsti dai contratti collettivi naziomili di lavoro di riferimento";
8) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Per intensificare l'azione di contrasto all'economia sommersa, il CIPE definisce un piano straordinario di accertamento, operativo dal 6 maggio 2002, con il quale sono individuate le priorita' di intervento coordinato ed integrato degli organi di vigilanza del settore. Al fine di acquisire elementi utili all'attuazione del piano, l'Agenzia delle entrate invia una richiesta di informazioni ai soggetti individuati sulla base dei dati in possesso del sistema informativo dell'anagrafe tributaria e previdenziale, dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilita', dei registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati e degli studi di settore. Tale richiesta e' finalizzata anche all'acquisizione di ulteriori elementi di carattere generale correlabili alle irregolarita' del rapporto di lavoro e non preclude l'adesione ai programmi di emersione";
b) dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:
"ART. 1-bis. - (Emersione progressiva) - 1. In alternativa alla procedura prevista dall'articolo 1, gli imprenditori presentano al sindaco del comune dove ha sede l'unita' produttiva, entro il 30 settembre 2002, un piano individuale di emersione contenente:
a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attivita', relativamente a materie diverse da quelle fiscale e contributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze;
b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico in un periodo comunque non superiore al triennio di emersione;
c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende regolarizzare;
d) l'impegno a presentare una apposita dichiarazione di emersione successivamente alla approvazione del piano da parte del sindaco.
2. Per la presentazione del piano individuale di emersione, gli imprenditori che intendono conservare l'anonimato possono avvalersi delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, che provvedono alla presentazione del programma al sindaco con l'osservanza di misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'imprenditore stesso.
3. Se il piano individuale di emersione contiene proposte di adeguamento progressivo alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico, il sindaco sottopone la questione al parere della commissione provinciale o regionale sul lavoro irregolare, di cui all'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, ove istituita. La commissione esprime il parere entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il sindaco procede, comunque, ai sensi del comma 5.
4. Il sindaco approva il piano individuale di emersione nell'ambito delle linee generali definite dal CIPE, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 1. Il prefetto esercita la funzione di coordinamento e vigilanza.
5. Il sindaco approva il piano di emersione entro quarantacinque giorni dalla sua presentazione, previe eventuali modifiche concordate con l'interessato o con i soggetti di cui al comma 2, ovvero respinge il piano stesso. Con il provvedimento di approvazione del piano, il sindaco dispone, contestualmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prosecuzione dell'attivita'.
6. Il sindaco o l'organo di vigilanza delegato verifica, entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini fissati, l'avvenuto adeguamento o regolarizzazione agli obblighi previsti dalla normativa vigente, dandone comunicazione all'interessato. L'adeguamento o la regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano l'estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla violazione dei predetti obblighi.
7. La dichiarazione di emersione e presentata entro il 30 novembre 2002 e produce gli altri effetti previsti dall'articolo 1";
c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 1 e degli altri modelli di dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 1 e 1-bis e degli altri modelli di dichiarazione".
2. Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di emersione prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto resta ferma l'applicazione del regime di incentivo fiscale per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 383 del 2001, e per i due successivi; per i medesimi soggetti si applicano le disposizioni di maggiore favore recate dai commi 2-bis, 2-ter e 4-bis dell'articolo 1 della legge n. 383 del 2001, introdotte con il comma 1, lettera a), del presente articolo.
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie, e' altresi' punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione.
4. Alla constatazione della violazione procedono gli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro.
5. Competente alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 e' l'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 16 ".
Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:
" ART. 3-bis. - (Integrazioni alla disciplina dell'imposta sostitutiva sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari). - 1. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) Banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato";
b) all'articolo 8, comma 3-ter, le parole: "o da Banche centrali estere, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "da Banche centrali estere o da organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili nonche' alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
ART. 3-ter. - (Disposizioni in materia di contrasto del terrorismo internazionale sul piano finanziario). - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n.431, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC) e del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate dagli stessi organismi anche per il contrasto del terrorismo internazionale sul piano finanziario" ".
 
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