IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del tesoro - Direzione seconda Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro; Visti i propri decreti del 5 aprile 2002 che hanno disposto per il 15 aprile 2002 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470; Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 11 febbraio 2002 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 aprile 2002; Decreta: Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 aprile 2002 il prezzo medio ponderato e' risultato pari a 99,197 per i buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni e a 96,310 per i buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni. La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, ammonta a Euro 28.108.081,77 per i titoli a novantuno giorni con scadenza 15 luglio 2002; quella gravante sul corrispondente capitolo, per l'anno 2003, ammonta a Euro 249.098.591,96 per i titoli a trecentosessatacinque giorni con scadenza 15 aprile 2003. A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno. Il prezzo minimo accoglibile e' risultato pari a 98,957 per i buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni e a 95,381 per i buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni. Il presente decreto verra' inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 aprile 2002 p. Il direttore generale: Cannata |