Gazzetta n. 95 del 23 aprile 2002 (vai al sommario)
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 11 aprile 2002, n. 11
Quote tabacco raccolto 2002. Bollettino quote di produzione. Accordi di cessione di quota (mod. TC1).

Al Ministero politiche agricole e
forestali, Direzione generale delle
politiche comunitarie e internazionali
- Div. VII - div. FEOGA
All'A.P.T.I.
All'UNITAB
Alla Coldiretti - dip. econ.co
Alla Confederazione italiana
agricoltori
Alla Confagricoltura
Alla Copagri
Alla F.Agr.I.
Alla Confcooperative
federagroalimentare
All'ANCA lega coop
All'Org.ne interprof.le Interbright
All'Org.ne interprof.le Interorientali
All'Ass.ne interprof.le tabacco
All'E.T.I. - Ente tabacchi italiani
Alla S.G.S. Italia S.r.l.
e, per conoscenza:
Comando carabinieri - tutela norme
comunitarie e agroalimentari
L'AGEA, in attuazione del regolamento (CE) n. 486/2002 del 18 marzo 2002 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98, deve procedere alla distribuzione delle quote di coltivazione tabacco, per il raccolto 2002, entro la data del 30 aprile 2002.
A tal proposito si comunica che, poiche' i limiti di garanzia sono stati stabiliti soltanto con il regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio del 25 marzo 2002, e per conseguenza i cambi varietali richiesti a decorrere dal raccolto 2002 non sono ancora stati formalmente autorizzati dalla commissione, il cui regolamento applicativo e' tuttora in fase di elaborazione, si e' deciso di tenere ugualmente conto degli spostamenti di quota tra gruppi varietali in occasione dell'attribuzione di cui in premessa.
Per quanto sopra, e considerato altresi' che questa Agenzia ha nonostante tutto gia' elaborato le quote primarie 2002, e' possibile procedere alla divulgazione del bollettino delle quote primarie 2002 (BOASS) in data 15 aprile 2002.
Tale risultato consente di anticipare la scadenza della fase di stipula degli accordi di cessione di quota (mod. TC1) al 15 maggio 2002 e di conseguenza la data dell'aggiornamento finale delle quote previsto dalla Regolamentazione comunitaria (ex art. 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione), evitando che tale evento coincida con la scadenza ultima per la stipula dei contratti di coltivazione, fissata per il 2002 al 30 giugno (vedi art. 1 del citato regolamento (CE) n. 486/2002 della Commissione).
Si rende noto che, con l'imminente attribuzione di quote, saranno emesse anche le nuove quote per il gruppo varietale 07 (Katerini), in base alle richieste pervenute da parte delle associazioni, precisando che le quote non storiche di tale gruppo sono escluse per definizione dalle cessioni di quota.
Per ciascuna associazione saranno disponibili alla data suddetta del 15 aprile 2002, tramite Sistema informativo tabacco, i dati relativi alle quote dei propri associati, mentre per quanto riguarda gli appositi bollettini di quota generali (BOASS), tutte le associazioni riconosciute, ed eventualmente le ditte trasformatrici nonche' le organizzazioni professionali agricole interessate ad informare i coltivatori non associati, che ne faranno preventivamente domanda fornendo il proprio indirizzo e-mail, potranno avere copia del relativo file informatico tramite posta elettronica.
Resta inteso che i coltivatori non associati potranno rivolgersi anche ai servizi di utenza di questa Agenzia per ottenere la necessaria informazione.
Successivamente all'emissione di cui sopra, come stabilito di comune accordo con il MIPAF e con gli organismi rappresentativi della filiera tabacco nel corso di apposite riunioni ufficiali, i quantitativi di quota residuali rispetto ai limiti di garanzia verranno destinati, a produttori storici:
tramite attribuzione provvisoria alle associazioni, proporzionale alle quote complessive delle rispettive basi associative 2002, entro il 30 aprile 2002; successivamente, verra' fornita alle associazioni stesse un'apposita funzione software per la distribuzione di tali quantitativi fra i soci, scelti secondo criteri di equita' e sulla base di comprovabili esigenze e/o di oggettiva affidabi-lita' delle aziende produttrici prescelte, gli uni e le altre oggetto di preventiva approvazione da parte degli organi deliberanti delle associazioni medesime, le quali, in caso di eventuale richiesta dell'AGEA dovranno esibire la relativa documentazione;
con attribuzione proporzionale al volume delle rispettive quote primarie, per i coltivatori non associati.
Questa amministrazione provvedera', una volta espletate le necessarie verifiche, e comunque entro il 15 giugno 2002, all'emissione delle quote residue individuali determinate come sopra. Cessione delle quote (mod. TC1).
Il regolamento (CEE) n. 2848/98 del 22 dicembre 1998 prevede, all'art. 33, la possibilita' di un trasferimento, tra produttori, di quote di produzione loro assegnate, a titolo temporaneo o definitivo, mediante accordo scritto tra le parti.
Il suddetto regolamento applicativo della Commissione verra' sostituito a decorrere dalla campagna 2002; tuttavia, si rende comunque necessario descrivere le modalita' e le procedure per i trasferimenti di cui sopra, onde soddisfare le legittime aspettative di quanti debbono procedere alla definizione degli accordi.
La cessione e':
temporanea quando e' limitata ad un solo raccolto;
definitiva quando e' superiore ad un anno, e resta pertanto vigente fino a quando non viene di fatto "storicizzata" dall'azienda acquirente.
Gli accordi potranno essere conclusi utilizzando una semplice fotocopia del modello denominato TC1, allegato alla presente circolare.
Si rammenta che, in caso di cessione da parte di produttore associato, il numero ADQ da indicare sul mod. TC1 deve essere sostituito dal numero di ripartizione quota per socio, e la quota ADQ dalla quota parte nominale corrispondente.
Tali dati saranno desumibili dalla consultazione della banca dati delle quote a partire dal 15 aprile 2002, come indicato in premessa.
La stessa disposizione vale anche per il produttore cessionario, qualora anche quest'ultimo risulti associato.
La stipula e, non appena disponibili i forms, l'inserimento in banca dati da parte delle associazioni (o la presentazione all'AGEA per quanto riguarda gli acquirenti non associati), di tali accordi per il trasferimento delle quote, dovra' avvenire successivamente alla data del 15 aprile 2002 e tassativamente entro il 15 maggio 2002.
In ordine alla presentazione dei modelli TC1, si precisa che dovranno pervenire all'Associazione del coltivatore acquirente (o all'AGEA per i coltivatori non associati) con apposta la firma del coltivatore cedente (e del rappresentante legale dell'associazione dello stesso se diversa da quella dell'acquirente) e del cessionario, o dei rappresentanti legali se trattasi di persone giuridiche, con allegata copia non autenticata del documento di riconoscimento valido di tutti i firmatari.
Inoltre, si dispone quanto segue:
i produttori associati cessionari debbono consegnare i mod. TC1 per la richiesta di registrazione esclusivamente all'associazione di appartenenza;
solo ed esclusivamente i singoli coltivatori cessionari non associati debbono consegnare i mod. TC1 a mano all'ufficio accettazione dell'AGEA, via Palestro, 81 - 00185 Roma, o a mezzo raccomandata, al medesimo indirizzo, nel qual caso si sottolinea l'esigenza del rispetto del termine di arrivo del 15 maggio 2002.
Le associazioni provvederanno direttamente, entro e non oltre il 15 maggio 2002, all'inserimento dei dati relativi ai mod. TC1 dei propri coltivatori cessionari, tramite un'apposita funzione di caricamento nel Sistema informativo tabacco che, per ciascun inserimento rilascera' una stampa da allegare al relativo modello TC1: sara' cura delle associazioni verificare la correttezza degli inserimenti confrontando i due documenti e conservare il tutto nei fascicoli aziendali per eventuali verifiche a campione da parte dell'AGEA.
Relativamente alle cessioni di quota, inoltre, occorre sottolineare che:
1) la cessione oggetto di ciascun accordo puo' essere totale o parziale;
2) la cessione temporanea non potra' essere piu' ripetuta; cio' implica che il coltivatore che l'ha effettuata, negli anni successivi, potra' solo utilizzare la propria quota direttamente o cederla definitivamente. Si rimanda inoltre a quanto disposto in merito, al punto 4 dell'art. 24 del regolamento (CE) n. 2848/98, nonche' alla lettera d) del punto 6, e altresi' dal punto 22, della circolare MIPA n. 167/G-1;
3) il cessionario deve essere in possesso di una propria quota individuale o di quota-parte di attestato associativo in quanto coltivatore storico;
4) oggetto di cessione definitiva possono essere esclusivamente quote oggetto di contratti di coltivazione, a qualsiasi titolo, e senza interruzioni, nel triennio 1999-2000-2001;
5) se il cedente e' membro di un associazione di produttori, la cessione deve essere autorizzata dalla stessa qualora il cessionario non appartenga alla medesima associazione; questa e' obbligata a concedere l'autorizzazione se nessuno dei suoi membri ha manifestato interesse ad utilizzare le quote oggetto della cessione alle medesime condizioni offerte. Se invece il cedente ed il cessionario appartengono alla medesima associazione, questa deve solo prendere atto dell'accordo;
6) non possono essere cedute quote attribuite dalla riserva nazionale 2001, in quanto tale raccolto non e' compreso nel triennio di riferimento; pertanto la presentazione di accordi di cessione di quota in qualita' di cedenti da parte di coltivatori ai quali e' stata precedentemente attribuita anche una quota di riserva nazionale 2001, implica automaticamente la revoca di tale attribuzione, e di conseguenza il coltivatore acquirente otterra' solo la quota derivante da produzioni relative al triennio di riferimento;
7) non possono essere cedute quote di gruppo varietale 07 attribuite dal 2001, in quanto tale raccolto non e' compreso nel triennio di riferimento; pertanto la presentazione di accordi di cessione di quota gruppo varietale 07 in qualita' di cedenti da parte di coltivatori ai quali e' stata attribuita una quota di gruppo varietale 07 nel 2001 e/o nella corrente campagna, implica automaticamente la revoca di tale attribuzione, e di conseguenza il coltivatore acquirente otterra' solo la quota di tale gruppo derivante da produzioni relative al triennio di riferimento;
8) non possono essere cedute quote inferiori a kg 100, tranne per le quote di produzione complessivamente inferiori a tale limite minimo, che devono quindi essere cedute interamente con un unico accordo;
9) allo scopo di tutelare il potenziale acquirente, non possono essere cedute quote detenute a titolo provvisorio per effetto di precedenti acquisizioni di azienda; si avverte che tale eventualita' invalida completamente l'accordo di cessione;
10) nella stessa campagna non possono essere acquisite e cedute quote dello stesso gruppo varietale con diversi accordi di cessione;
11) limitatamente ai soli casi di cessione totale, questa potra' essere effettuata anche nei confronti di produttori cessionari che dispongono di una quota di produzione per altri gruppi di varieta'.
Si avverte che le disposizioni di cui sopra sono suscettibili di parziali modifiche a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento applicativo della Commissione.
Si raccomanda agli organi in indirizzo di assicurare la tempestiva divulgazione del contenuto della presente.
Roma, 11 aprile 2002

Il direttore dell'area
organismo pagatore
Migliorini
 
Allegato

----> Vedere allegato di pag. 60 <----
 
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