Gazzetta n. 95 del 23 aprile 2002 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 27 novembre 2001, n. 491
Regolamento recante disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 10, che prevede che il Ministero per i beni e le attivita' culturali puo' costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o societa';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica emanato in data 6 dicembre 1999, ai sensi del predetto articolo 10 - a seguito del parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi espresso nell'Adunanza dell'11 ottobre 1999 - oggetto del rilievo n. 28/99 del 27 dicembre 1999 formulato dalla Corte dei conti, Ufficio atti di Governo;
Considerato che e' sopravvenuto l'articolo 4, comma 6, della legge 29 dicembre 2000, n. 400, che, integrando la disposizione del citato articolo 10 del decreto legislativo n. 368/1988, stabilisce che la costituzione delle associazioni, fondazioni e societa', o la partecipazione ad esse, da parte del Ministero avvengono secondo modalita' e criteri definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Preso atto della nota n. 727 in data 2 novembre 2001, con la quale la Corte dei conti - Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, ha comunicato che il predetto decreto del Presidente della Repubblica in data 6 dicembre 1999 e' da ritenere efficace ai sensi dell'articolo 27, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Ritenuto comunque opportuno adottare il regolamento nella nuova forma prevista dalla legislazione vigente e di tener conto delle osservazioni a suo tempo formulate dalla Corte dei conti con il rilievo n. 28/99 del 27 dicembre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 3035 del 7 novembre 2001;
A d o t t a
il segue regolamento:
Art. 1.
1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, d'ora indicato come Ministero, puo' costituire fondazioni aventi personalita' giuridica di diritto privato ovvero parteciparvi, secondo le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e del presente regolamento, allo scopo di perseguire il piu' efficace esercizio delle proprie funzioni e, in particolare, della gestione e valorizzazione dei beni culturali e della promozione delle attivita' culturali.
2. L'atto costitutivo e lo statuto delle fondazioni si conformano alle disposizioni di legge e del presente regolamento.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368, e' riportato in "note alle
premesse".
Note alle premesse:
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
"Art. 10 (Accordi e forme associative). - 1. Il
Ministero ai fini del piu' efficace esercizio delle sue
funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni
culturali e ambientali puo':
a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e
con soggetti privati;
b) costituire o partecipare ad associazioni,
fondazioni o societa' secondo modalita' e criteri definiti
con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e
delle societa' il Ministero puo' partecipare anche con il
conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna.
L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni, delle
fondazioni e delle societa' debbono prevedere che, in caso
di estinzione o di scioglimento, i beni culturali ad esse
conferiti in uso dal Ministero ritornano nella
disponibilita' di quest'ultimo.
3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere una
relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1.".
- Il testo del comma 6 dell'art. 4 della legge
29 dicembre 2000, n. 400 (Rifinanziamento della legge
21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia
di beni e attivita' culturali), e' il seguente:
"6. All'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono aggiunte, in
fine, le parole: "secondo modalita' e criteri definiti con
regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.".
- Il testo dell'art. 27 della legge 24 novembre 2000,
n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per
la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge
di semplificazione 1999), e' il seguente:
"Art. 27 (Accelerazione del procedimento di controllo
della Corte dei conti). - 1. Gli atti trasmessi alla Corte
dei conti per il controllo preventivo di legittimita'
divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni
dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una
pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte,
nel predetto termine, abbia sollevato questione di
legittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 81
della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che
costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia
sollevato, in relazione all'atto, conflitto di
attribuzione. Il predetto termine e' sospeso per il periodo
intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le
risposte delle amministrazioni o del Governo, che non puo'
complessivamente essere superiore a trenta giorni.
2. La Sezione del controllo comunica l'esito del
procedimento nelle ventiquattro ore successive alla fine
dell'adunanza. Le deliberazioni della Sezione sono
pubblicate entro trenta giorni dalla data dell'adunanza.
3. All'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n.
20, l'ultimo periodo e' soppresso.
4. Il procedimento previsto dall'art. 25, secondo
comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti,
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, puo'
essere attivato dal Consiglio dei Ministri anche con
riferimento ad una o piu' parti dell'atto sottoposto a
controllo. L'atto, che si e' risolto debba avere corso,
diventa esecutivo ove le Sezioni riunite della Corte dei
conti non abbiano deliberato entro trenta giorni dalla
richiesta.
5. L'art. 61, comma 4, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e' abrogato.".
Nota all'art. 1, comma 1:
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante: "Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.



 
Art. 2.
1. Il Ministero puo' partecipare al patrimonio delle fondazioni anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ha in consegna.
2. Il conferimento in uso di beni culturali e' finalizzato a conseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
a) acquisizione di risorse finanziarie sufficienti a garantire un'adeguata conservazione dei beni culturali conferiti;
b) miglioramento della fruizione pubblica dei beni culturali conferiti, garantendone nel contempo l'adeguata conservazione;
c) integrazione delle attivita' di gestione e valorizzazione dei beni culturali conferiti con quelle riguardanti i beni conferiti dagli altri partecipanti alla fondazione, incrementando nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualita' e realizzando economie di gestione.
3. In caso di estinzione della fondazione, i beni culturali concessi in uso dal Ministero ritornano nella disponibilita' di quest'ultimo. Per la definizione di ogni altro rapporto giuridico con le fondazioni, si applicano le disposizioni di legge e del codice civile.
4. Fermo quanto disposto al comma 3, l'atto costitutivo o lo statuto indicano i criteri di devoluzione del patrimonio residuo dopo la liquidazione.
 
Art. 3.
1. Il patrimonio della fondazione e' costituito da:
a) i beni mobili ed immobili di cui e' proprietaria;
b) i diritti d'uso sui beni mobili ed immobili concessi dal Ministero;
c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati dal disponente ad incremento del patrimonio stesso.
2. Il patrimonio della fondazione e' totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.
3. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma dell'articolo 2343 del codice civile.



Nota all'art. 3, comma 3:
- Si riporta il testo dell'art. 2343 del codice civile:
"Art. 2343 (Stima dei conferimenti di beni in natura e
di crediti). - Chi conferisce beni in natura o crediti deve
presentare la relazione giurata di un esperto designato dal
presidente del tribunale, contenente la descrizione dei
beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi
attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonche'
l'attestazione che il valore attribuito non e' inferiore al
valore nominale, aumentato dell'eventuale sopraprezzo,
delle azioni emesse a fronte del conferimento. La relazione
deve essere allegata all'atto costitutivo.
All'esperto nominato dal presidente del tribunale si
applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di
procedura civile.
Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di
sei mesi dalla costituzione della societa', controllare le
valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo
comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere
alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni
non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai
conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate
presso la societa'.
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti
conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui
avvenne il conferimento, la societa' deve proporzionalmente
ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che
risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente puo'
versare la differenza in danaro o recedere dalla
societa'.".



 
Art. 4.
1. L'organizzazione della fondazione e' determinata dall'atto costitutivo e dallo statuto che si conformano al principio della distinzione tra organi con funzioni di indirizzo, di amministrazione, di consulenza scientifica e di controllo.
2. La durata degli organi della fondazione non e' superiore a quattro anni. Ciascun componente puo' essere riconfermato per una sola volta e, se e' nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza.
 
Art. 5.
1. Il presidente della fondazione ha la legale rappresentanza della persona giuridica e ne promuove le attivita'; adotta, nei casi di necessita' e di urgenza, gli atti di competenza dell'organo di cui all'articolo 6, e li sottopone alla ratifica di questo.
2. Il presidente della fondazione e' eletto dall'organo di cui all'articolo 6 tra i suoi componenti. Presiede gli organi della fondazione con funzioni di indirizzo e con funzioni di consulenza scientifica.
 
Art. 6.
1. L'organo con funzioni di indirizzo determina, in conformita' agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della fondazione e verifica i risultati della gestione amministrativa.
2. Lo statuto prevede che tale organo sia sempre competente in materia di approvazione del bilancio, di modificazione dello statuto e dei regolamenti interni, di nomina e revoca degli organi di amministrazione e di consulenza scientifica.
3. Lo statuto determina la composizione di tale organo:
a) assicurando l'apporto di personalita' che, per professionalita', competenza ed esperienza, in particolare nei settori di attivita' della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali;
b) prevedendo un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti;
c) stabilendo modalita' di designazione e di nomina dirette a consentire un'equilibrata rappresentanza di ciascuno dei soggetti che partecipano alla fondazione, anche in funzione dell'entita' dei rispettivi conferimenti.
 
Art. 7.
1. L'organo con funzioni di amministrazione svolge i compiti di gestione della fondazione, nonche' di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e programmi di attivita' della fondazione.
2. Le funzioni di amministrazione sono svolte da un organo collegiale composto di persone dotate di specifica e comprovata esperienza nei settori di attivita' della fondazione e nella gestione di enti consimili.
3. Lo statuto puo' prevedere che le funzioni di amministrazione siano invece affidate ad un direttore generale, scelto tra persone dotate dei requisiti indicati al comma 2.
 
Art. 8.
1. L'organo con funzioni di consulenza scientifica si pronuncia in ordine ai programmi in materia di valorizzazione dei beni culturali nella disponibilita' della fondazione e di promozione di attivita' culturali.
2. L'organo di consulenza scientifica segnala al Ministero le attivita' della fondazione difformi rispetto al conseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 2, proponendo nei casi piu' gravi la revoca della concessione d'uso dei beni culturali conferiti.
3. Le funzioni di consulenza scientifica sono svolte dal Comitato scientifico, salvo che lo statuto non preveda anche ulteriori organi.
4. Lo statuto determina la composizione del Comitato scientifico:
a) assicurando l'apporto di personalita' di riconosciuto prestigio nel campo della cultura e dell'arte che, per professionalita', competenza ed esperienza, in particolare nei settori di attivita' della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali;
b) prevedendo un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti.
 
Art. 9.
1. Lo statuto puo' prevedere un organo collegiale, composto dei partecipanti alla fondazione diversi dallo Stato, con il compito di designare i propri rappresentanti negli organi della persona giuridica e di formulare periodicamente proposte e pareri circa le attivita' della fondazione.
 
Art. 10.
1. L'organo di controllo verifica l'attivita' di amministrazione della fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilita', la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del codice civile.
2. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonche' chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della fondazione o su determinati affari. Partecipano alle riunioni degli organi con funzioni di indirizzo e di amministrazione.
3. L'organo di controllo informa immediatamente il Ministero e, qualora lo ritenga opportuno, altri organi della fondazione, di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarita' nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attivita' delle fondazioni.
4. Lo statuto determina la composizione dell'organo di controllo, prevedendo in ogni caso la partecipazione di un componente designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, e di un componente designato dal Ministero.



Nota all'art. 10, comma 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2426 del codice civile:
"Art. 2426 (Criteri di valutazione). - Nelle
valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di
acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si
computano anche i costi accessori. Il costo di produzione
comprende tutti i costi direttamente imputabili al
prodotto. Puo' comprendere anche altri costi, per la quota
ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene puo'
essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere
aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della
fabbricazione, interna o presso terzi;
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e
immateriali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo
deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
in relazione con la loro residua possibilita' di
utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di
ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere
motivate nella nota integrativa;
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura
dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a
quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere
iscritta a tale minor valore; questo non puo' essere
mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i
motivi della rettifica effettuata.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
in imprese controllate o collegate che risultino iscritte
per un valore superiore a quello derivante
dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal
successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il
bilancio consolidato, al valore corrispondente alla
frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo
bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovra'
essere motivata nella nota integrativa;
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
in imprese controllate o collegate possono essere valutate,
con riferimento ad una o piu' tra dette imprese, anziche'
secondo il criterio indicato al n. 1), per un importo pari
alla corrispondente razione del patrimonio netto risultante
dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i
dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi
di redazione del bilancio consolidato nonche' quelle
necessarie per il rispetto dei principi indicati negli
articoli 2423 e 2423-bis.
Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta
in base al metodo del patrimonio netto, il costo di
acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio
netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa
controllata o collegata puo' essere iscritto nell'attivo,
purche' ne siano indicate le ragioni nella nota
integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a
beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere
ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti
dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto
al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente
sono iscritte in una riserva non distribuibile;
5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di
ricerca, di sviluppo e di pubblicita' aventi utilita'
pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il
consenso del collegio sindacale e devono essere
ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Fino a che l'ammortamento non e' completato possono essere
distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili
sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non
ammortizzati;
6) l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con
il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo
oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve
essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E'
tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente
l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore,
purche' esso non superi la durata per l'utilizzazione di
questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota
integrativa;
7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto
nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo
di durata del prestito;
8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore
presumibile di realizzazione;
9) le rimanenze, i titoli e le attivita' finanziarie
che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al
costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n.
1), ovvero al valore di realizzazione desumibile
dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore
non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono
venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono
essere computati nel costo di produzione;
10) il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato
col metodo della media ponderata o con quelli "primo
entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se
il valore cosi' ottenuto differisce in misura apprezzabile
dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la
differenza deve essere indicata, per categoria di beni,
nella nota integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere
iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati
con ragionevole certezza;
12) le attrezzature industriali e commerciali, le
materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere
iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano
costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa
importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempre che
non si abbiano variazioni sensibili nella loro entita',
valore e composizione.
E' consentito effettuare rettifiche di valore e
accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme
tributarie.".



 
Art. 11.
1. La fondazione provvede ai suoi compiti con:
a) i redditi del patrimonio;
b) contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di soggetti privati, italiani e stranieri;
c) i proventi di gestione;
d) altre entrate, derivanti dall'esercizio delle attivita' indicate nei commi 2 e 3.
2. La fondazione puo' svolgere direttamente i servizi previsti dall'articolo 112 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
3. La fondazione non puo' in alcun caso distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilita' economica.



Nota all'art. 11, comma 2:
- Il testo dell'art. 112 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a
norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), e'
il seguente:
"Art. 112 (Servizi di assistenza culturale e di
ospitalita). (Decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1993,
n. 4, art. 4, comma 1; decreto-legge 23 febbraio 1995, n.
41, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo
1995, n. 85, art. 47-quater; decreto del Presidente della
Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, articoli 31-60; decreto
ministeriale 24 marzo 1997, n. 139, art. 2, comma 1). - 1.
Nei luoghi indicati all'art. 99, comma 1, possono essere
istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalita'
per il pubblico.
2. I servizi riguardano in particolare:
a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i
cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e
informatici, ogni altro materiale informativo, e le
riproduzioni di beni culturali;
b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici
per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito
bibliotecario;
c) la gestione di raccolte discografiche, di
diapoteche e biblioteche museali;
d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione
commerciale delle riproduzioni dei beni;
e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di
assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi
di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri
di incontro;
f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di
guardaroba;
g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni
culturali, di iniziative promozionali.".



 
Art. 12.
1. Il bilancio delle fondazioni e' costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile. Le fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione che illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi perseguiti dalla fondazione e gli interventi realizzati. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile.
2. Le fondazioni predispongono contabilita' separate con riguardo all'attivita' di impresa esercitata direttamente a norma dell'articolo 11.



Nota all'art. 12, comma 1:
- Si riporta il testo degli articoli da 2421 a 2435 del
codice civile:
"Art. 2421 (Libri sociali obbligatori). - Oltre i libri
e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214
[c.c. 2302, 2516, 2709] la societa' deve tenere:
1) il libro dei soci [c.c. 2346, 2490], nel quale
devono essere indicati il numero delle azioni, il cognome e
il nome dei titolari delle azioni nominative, i
trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti
eseguiti [c.c. 2355];
2) il libro delle obbligazioni [c.c. 2410], il quale
deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di
quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle
obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad
esse relativi [c.c. 2413, n. 4, 2418];
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni
delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i
verbali redatti per atto pubblico [c.c. 2375];
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del
consiglio di amministrazione [c.c. 2380, 2388, 2392];
5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del
collegio sindacale;
6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del
comitato esecutivo [c.c. 2381], se questo esiste;
7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni
delle assemblee degli obbligazionisti [c.c. 2415], se sono
state emesse obbligazioni.
I libri indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 sono tenuti a
cura degli amministratori, il libro indicato nel n. 5 a
cura del collegio sindacale, il libro indicato nel n. 6 a
cura del comitato esecutivo e il libro indicato nel n. 7 a
cura del rappresentante comune degli obbligazionisti.
I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono
essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati
in ogni foglio a norma dell'art. 2215.".
"Art. 2422 (Diritto d'ispezione dei libri sociali). - I
soci hanno diritto di esaminare i libri [c.c. 2516]
indicati nei numeri 1 e 3 dell'articolo precedente e di
ottenerne estratti a proprie spese [c.c. 2490].
Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli
obbligazionisti per i libri indicati nei numeri 2 e 3
dell'articolo precedente, e ai singoli obbligazionisti per
il libro indicato nel n. 7 dell'articolo medesimo.".
"Art. 2423 (Redazione del bilancio). - Gli
amministratori devono redigere il bilancio di esercizio,
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e
dalla nota integrativa [disp. att. c.c. 200].
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della societa' e il risultato
economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni
di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni
complementari necessarie allo scopo.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una
disposizione degli articoli seguenti e' incompatibile con
la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione
non deve essere applicata. La nota integrativa deve
motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria
e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti
dalla deroga devono, essere iscritti in una riserva non
distribuibile se non in misura corrispondente al valore
recuperato.
Il bilancio e' redatto in unita' di euro, senza cifre
decimali, ad eccezione della nota integrativa che puo'
essere redatta in migliaia di euro.".
"Art. 2423-bis (Principi di redazione del bilancio). -
Nella redazione del bilancio devono essere osservati i
seguenti principi:
1) la valutazione delle voci deve essere fatta
secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attivita';
2) si possono indicare esclusivamente gli utili
realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di
competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;
4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole
voci devono essere valutati separatamente;
6) i criteri di valutazione non possono essere
modificati da un esercizio all'altro.
Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma
precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota
integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza
sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico.".
"Art. 2423-ter (Struttura dello stato patrimoniale e
del conto economico). - Salve le disposizioni di leggi
speciali per le societa' che esercitano particolari
attivita', nello stato patrimoniale e nel conto economico
devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine
indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi possono essere
ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce
complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono
essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a
causa del loro importo, e' irrilevante ai fini indicati nel
secondo comma dell'art. 2423 o quando esso favorisce la
chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota
integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di
raggruppamento.
Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro
contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste
dagli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi devono essere
adattate quando lo esige la natura dell'attivita'
esercitata.
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto
economico deve essere indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non
sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente
devono essere adattate; la non comparabilita' e
l'adattamento o l'impossibilita' di questo devono essere
segnalati e commentati nella nota integrativa.
Sono vietati i compensi di partite.".
"Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale). - Lo
stato patrimoniale deve essere redatto in conformita' al
seguente schema.
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con
separata indicazione della parte gia' richiamata.
B) Immobilizzazioni:
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita';
3) diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale.
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata
indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi
esigibili entro l'esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) altre imprese.
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso altri.
3) altri titoli;
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore
nominale complessivo.
Totale.
Totale immobilizzazioni (B).
C) Attivo circolante:
I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale.
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
5) verso altri.
Totale.
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore
nominale complessivo;
6) altri titoli.
Totale.
IV - Disponibilita' liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C).
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio
su prestiti.
Passivo
A) Patrimonio netto:
I - Capitale.
II - Riserva da sopraprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
VI - Riserve statutarie.
VII - Altre riserve, distintamente indicate.
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
Totale.
B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte;
3) altri.
Totale.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce,
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso banche;
4) debiti verso altri finanziatori;
5) acconti;
6) debiti verso fornitori;
7) debiti rappresentati da titoli di credito;
8) debiti verso imprese controllate;
9) debiti verso imprese collegate;
10) debiti verso controllanti;
11) debiti tributari;
12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale;
13) altri debiti.
Totale.
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'agio su
prestiti.
Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto
piu' voci dello schema, nella nota integrativa deve
annotarsi, qualora cio' sia necessario ai fini della
comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci
diverse da quella nella quale e' iscritto.
In calce allo stato patrimoniale devono risultare le
garanzie prestate direttamente o indirettamente,
distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie
personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per
ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese
controllate e collegate, nonche' di controllanti e di
imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono
inoltre risultare gli altri conti d'ordine.".
"Art. 2424-bis (Disposizioni relative a singole voci
dello stato patrimoniale). - Gli elementi patrimoniali
destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere
iscritti tra le immobilizzazioni.
Le partecipazioni in altre imprese in misura non
inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'art. 2359
si presumono immobilizzazioni.
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati
soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata,
di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla
chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o
la data di sopravvenienza.
Nella voce "trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato" deve essere indicato l'importo calcolato a
norma dell'art. 2120.
Nella voce ratei e risconti attivi devono essere
iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili
in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la
chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi
successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono
essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio
esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti
entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di
esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci
soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o piu'
esercizi, l'entita' dei quali varia in ragione del tempo.".
"Art. 2425 (Contenuto del conto economico). - Il conto
economico deve essere redatto in conformita' al seguente
schema:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione
dei contributi in conto esercizio.
Totale.
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilita' liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B).
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata
indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e
collegate;
16) altri proventi finanziari;
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con
separata indicazione di quelli da imprese controllate e
collegate e di quelli da controllanti;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e
di quelli da controllanti;
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata
indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate
e verso controllanti.
Totale (15+16-17).
D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni;
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni.
Totale delle rettifiche (18-19).
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione delle
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono
iscrivibili al n. 5);
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze
da alienazioni, i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi
precedenti.
Totale delle partite straordinarie (20-21).
Risultato prima delle imposte (A-B + -C + -D + -E);
22) imposte sul reddito dell'esercizio;
23) [risultato dell'esercizio];
24) [rettifiche di valore operate esclusivamente in
applicazione di norme tributarie];
25) [accantonamenti operati esclusivamente in
applicazione di norme tributarie];
26) utile (perdita) dell'esercizio.".
"Art. 2425-bis (Iscrizione dei ricavi, proventi, costi
ed oneri). - I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri
devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti,
abbuoni e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei
servizi.".
"Art. 2426 (Criteri di valutazione). - Nelle
valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di
acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si
computano anche i costi accessori. Il costo di produzione
comprende tutti i costi direttamente imputabili al
prodotto. Puo' comprendere anche altri costi, per la quota
ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene puo'
essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere
aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della
fabbricazione, interna o presso terzi;
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e
immateriali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo
deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
in relazione con la loro residua possibilita' di
utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di
ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere
motivate nella nota integrativa;
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura
dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a
quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere
iscritta a tale minor valore; questo non puo' essere
mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i
motivi della rettifica effettuata.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
in imprese controllate o collegate che risultino iscritte
per un valore superiore a quello derivante
dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal
successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il
bilancio consolidato, al valore corrispondente alla
frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo
bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovra'
essere motivata nella nota integrativa;
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
in imprese controllate o collegate possono essere valutate,
con riferimento ad una o piu' tra dette imprese, anziche'
secondo il criterio indicato al n. 1), per un importo pari
alla corrispondente razione del patrimonio netto risultante
dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i
dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi
di redazione del bilancio consolidato nonche' quelle
necessarie per il rispetto dei principi indicati negli
articoli 2423 e 2423-bis.
Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta
in base al metodo del patrimonio netto, il costo di
acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio
netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa
controllata o collegata puo' essere iscritto nell'attivo,
purche' ne siano indicate le ragioni nella nota
integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a
beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere
ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti
dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto
al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente
sono iscritte in una riserva non distribuibile;
5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di
ricerca, di sviluppo e di pubblicita' aventi utilita'
pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il
consenso del collegio sindacale e devono essere
ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Fino a che l'ammortamento non e' completato possono essere
distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili
sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non
ammortizzati;
6) l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con
il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo
oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve
essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E'
tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente
l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore,
purche' esso non superi la durata per l'utilizzazione di
questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota
integrativa;
7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto
nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo
di durata del prestito;
8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore
presumibile di realizzazione;
9) le rimanenze, i titoli e le attivita' finanziarie
che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al
costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n.
1), ovvero al valore di realizzazione desumibile
dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore
non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono
venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono
essere computati nel costo di produzione;
10) il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato
col metodo della media ponderata o con quelli "primo
entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se
il valore cosi' ottenuto differisce in misura apprezzabile
dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la
differenza deve essere indicata, per categoria di beni,
nella nota integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere
iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati
con ragionevole certezza;
12) le attrezzature industriali e commerciali, le
materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere
iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano
costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa
importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempre che
non si abbiano variazioni sensibili nella loro entita',
valore e composizione.
E' consentito effettuare rettifiche di valore e
accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme
tributarie.".
"Art. 2427 (Contenuto della nota integrativa). - La
nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da
altre disposizioni:
1) i criteri applicati nella valutazione delle voci
del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella
conversione dei valori non espressi all'origine in moneta
avente corso legale nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando
per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni,
ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli
spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti
nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le
svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle
rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti
alla chiusura dell'esercizio;
3) la composizione delle voci costi di impianto e di
ampliamento e "costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicita'", nonche' le ragioni dell'iscrizione ed i
rispettivi criteri di ammortamento;
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle
altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i
fondi e per il trattamento di fine rapporto, le
utilizzazioni, e gli accantonamenti;
5) l'elenco delle partecipazioni, possedute
direttamente o per tramite di societa' fiduciaria o per
interposta persona, in imprese controllate e collegate,
indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il
capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la
perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il
valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei
crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque
anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni
sociali, con specifica indicazione della natura delle
garanzie;
7) la composizione delle voci "ratei e risconti
attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri
fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare
sia apprezzabile, nonche' la composizione della voce "altre
riserve";
8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati
nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato
patrimoniale, distintamente per ogni voce;
9) gli impegni non risultanti dallo stato
patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di
tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia
utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria
della societa', specificando quelli relativi a imprese
controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte
al controllo di queste ultime;
10) se significativa, la ripartizione dei ricavi
delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di
attivita' e secondo aree geografiche;
11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni,
indicati nell'art. 2425, n. 15), diversi dai dividendi.
12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri
finanziari, indicati nell'art. 2425, n. 17), relativi a
prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
13) la composizione delle voci proventi straordinari
e oneri straordinari del conto economico, quando il loro
ammontare sia apprezzabile;
14) i motivi delle rettifiche di valore e degli
accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di
norme tributarie ed i relativi importi, appositamente
evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle
rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite
voci del conto economico;
15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per
categoria;
16) l'ammontare dei compensi spettanti agli
amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna
categoria;
17) il numero e il valore nominale di ciascuna
categoria di azioni della societa' e il numero e il valore
nominale delle nuove azioni della societa' sottoscritte
durante l'esercizio;
18) le azioni di godimento, le obbligazioni
convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi
dalla societa', specificando il loro numero e i diritti che
essi attribuiscono.".
"Art. 2428 (Relazione sulla gestione). - Il bilancio
deve essere corredato da una relazione degli amministratori
sulla situazione della societa' e sull'andamento della
gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa
ha operato, anche attraverso imprese controllate, con
particolare, riguardo ai costi, ai ricavi e agli
investimenti.
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1) le attivita' di ricerca e di sviluppo;
2) i rapporti con imprese controllate, collegate,
controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste
ultime;
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni
proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti
possedute dalla societa', anche per tramite di societa'
fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione
della parte di capitale corrispondente;
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni
proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti
acquistate o alienate dalla societa', nel corso
dell'esercizio, anche per tramite di societa' fiduciaria o
per interposta persona, con l'indicazione della
corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei
motivi degli acquisti e delle alienazioni;
5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell'esercizio;
6) l'evoluzione prevedibile della gestione.
Entro tre mesi dalla fine del primo semestre
dell'esercizio gli amministratori delle societa' con azioni
quotate in borsa devono trasmettere al collegio sindacale
una relazione sull'andamento della gestione, redatta
secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per
le societa' e la borsa con regolamento pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione
deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti
dalla Commissione stessa con regolamento anzidetto.
Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle
sedi secondarie della societa'.".
"Art. 2429 (Relazione dei sindaci e deposito del
bilancio). - Il bilancio deve essere comunicato dagli
amministratori al collegio sindacale, con la relazione,
almeno trenta giorni prima di quello fissato per
l'assemblea che deve discuterlo.
Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui
risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della
contabilita', e fare le osservazioni e le proposte in
ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare
riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art.
2423, comma 4.
Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo
bilancio delle societa' controllate e un prospetto
riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio
delle societa' collegate, deve restare depositato in copia
nella sede della societa', insieme con le relazioni degli
amministratori e dei sindaci, durante i quindici giorni che
precedono l'assemblea, e finche' sia approvato. I soci
possono prenderne visione.
Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle
societa' controllate prescritto dal comma precedente puo'
essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento,
dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati
essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.".
"Art. 2430 (Riserva legale). - Dagli utili netti
annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno
alla ventesima parte di essi per costituire una riserva,
fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del
capitale sociale.
La riserva deve essere reintegrata a norma del comma
precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.".
"Art. 2431 (Sovrapprezzo delle azioni). - Le somme
percepite dalla societa' per l'emissione di azioni ad un
prezzo superiore al loro valore nominale non possono essere
distribuite fino a che la riserva legale non abbia
raggiunto il limite stabilito dall'art. 2430.".
"Art. 2432 (Partecipazione agli utili). - Le
partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai
promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono
computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta
deduzione della quota di riserva legale.".
"Art. 2433 (Distribuzione degli utili ai soci). -
L'assemblea che approva il bilancio [c.c. 2364, n. 1]
delibera sulla distribuzione degli utili ai soci [c.c.
2262, 2328, n. 7, 2350, 2428].
Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se
non per utili realmente conseguiti e risultanti dal
bilancio regolarmente approvato [c.c. 2303, 2621, n. 2].
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non
puo' farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il
capitale non sia reintegrato o ridotto in misura
corrispondente [c.c. 2412, 2446].
I dividendi erogati in violazione delle disposizioni
del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li
hanno riscossi in buona fede in base al bilancio
regolarmente approvato, da cui risultano utili netti
corrispondenti [c.c. 2321].".
"Art. 2433-bis (Acconti sui dividendi). - La
distribuzione di acconti sui dividendi e' consentita solo
alle societa' il cui bilancio e' assoggettato per legge
alla certificazione da parte di societa' di revisione
iscritte all'albo speciale.
La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere
prevista dallo statuto ed e' deliberata dagli
amministratori dopo la certificazione e l'approvazione del
bilancio dell'esercizio precedente.
Non e' consentita la distribuzione di acconti sui
dividendi quando dall'ultimo bilancio approvato risultino
perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti.
L'ammontare degli acconti sui dividendi non puo'
superare la minor somma tra l'importo degli utili
conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente,
diminuito delle quote che dovranno essere destinate a
riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle
riserve disponibili.
Gli amministratori deliberano la distribuzione di
acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile
e di una relazione, dai quali risulti che la situazione
patrimoniale, economica e finanziaria della societa'
consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve
essere acquisito il parere del collegio sindacale.
Il prospetto contabile, la relazione degli
amministratori e il parere del collegio sindacale debbono
restare depositati in copia nella sede della societa' fino
all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso. I
soci possono prenderne visione.
Ancorche' sia successivamente accertata l'inesistenza
degli utili di periodo risultanti dal prospetto, gli
acconti sui dividendi erogati in conformita' con le altre
disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i
soci li hanno riscossi in buona fede.".
"Art. 2434 (Azione di responsabilita). - L'approvazione
del bilancio da parte della assemblea non implica
liberazione degli amministratori, dei direttori generali e
dei sindaci per le responsabilita' incorse nella gestione
sociale [c.c. 2364, n. 4, 2392, 2393, 2396, 2407].".
"Art. 2435 (Pubblicazione del bilancio e dell'elenco
dei soci e dei titolari di diritti su azioni). - Entro
trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio,
corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione
del collegio sindacale e dal verbale di approvazione
dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori,
depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o
spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata
[c.c. 2102, 2392, 2626].
Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le
societa' non quotate in mercato regolamentato sono tenute
altresi' a depositare per l'iscrizione nel registro delle
imprese l'elenco dei soci riferito alla data di
approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero
delle azioni possedute, nonche' dei soggetti diversi dai
soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli
sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato
dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel
libro dei soci a partire dalla data di approvazione del
bilancio dell'esercizio precedente.".



 
Art. 13.
1. Il Ministero esercita la vigilanza sulle fondazioni oggetto del presente regolamento. In particolare:
a) approva le modificazioni statutarie, con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione; decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate. Qualora siano formulate osservazioni il termine e' interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta da parte della fondazione interessata;
b) adotta atti di indirizzo di carattere generale aventi ad oggetto, tra l'altro:
1) i criteri ed i requisiti relativi alla partecipazione di soggetti privati alla fondazione;
2) i requisiti di professionalita' e onorabilita', le ipotesi di incompatibilita' e le cause che determinano la sospensione temporanea dalla carica dei componenti degli organi delle fondazioni, nonche' la disciplina del conflitto di interessi;
3) i parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento in base a criteri di efficienza e di sana e prudente gestione;
c) puo' effettuare ispezioni e chiedere la comunicazione di dati e notizie ovvero l'esibizione dei documenti;
d) esercita il potere di annullamento previsto dall'articolo 25 del codice civile;
e) puo' disporre, anche limitatamente a determinate tipologie o categorie di fondazioni di maggiore rilevanza, che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
f) puo' sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dallo stesso Ministero, al fine di assicurare il regolare andamento dell'attivita' della fondazione;
g) puo' disporre, su indicazione dell'organo di controllo o del comitato scientifico, la revoca della concessione d'uso dei beni culturali conferiti.



Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 25 del codice civile:
"Art. 25 (Controllo sull'amministrazione delle
fondazioni). - L'autorita' governativa esercita il
controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle
fondazioni [c.c. 16]; provvede alla nomina e alla
sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti,
quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione
non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori,
con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a
norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine
pubblico o al buon costume [disp. gen. 31]; puo' sciogliere
l'amministrazione e nominare un commissario straordinario,
qualora gli amministratori non agiscano in conformita'
dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i
diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti
compiuti in esecuzione della deliberazione medesima [c.c.
23, 1445, 2377, 2391].
Le azioni contro gli amministratori per fatti
riguardanti la loro responsabilita' devono essere
autorizzate dall'autorita' governativa e sono esercitate
dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi
amministratori [c.c. 18, 22].".
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
recante: "Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, supplemento
ordinario n. 52.



 
Art. 14.
1. Il Ministero puo' disporre lo scioglimento degli organi della fondazione quando risultino gravi e ripetute irregolarita' nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie, che regolano l'attivita' della fondazione.
2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o piu' commissari straordinari ed un comitato di sorveglianza composto di tre membri. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri degli organi disciolti e la loro attivita' e' controllata dal comitato di sorveglianza.
3. I commissari straordinari provvedono a rimuovere le irregolarita' riscontrate e promuovono le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali ed al ripristino dell'ordinario funzionamento degli organi. Possono proporre la liquidazione della fondazione, ove si verifichino le situazioni previste nel comma 6.
4. Ai commissari straordinari spetta l'esercizio dell'azione di responsabilita' nei confronti dei componenti dei disciolti organi della Fondazione, sentito il comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione del Ministero.
5. Le funzioni degli organi con funzioni di indirizzo sono sospese per tutta la durata della gestione commissariale.
6. Il Ministero dispone l'estinzione della fondazione, in caso di impossibilita' di raggiungimento dei fini statutari e negli altri casi previsti dallo statuto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 novembre 2001
Il Ministro: Urbani Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 143
 
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