IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Delegato alla pesca e all'acquacoltura Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2001, e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto le "Misure di interruzione tecnica dell'attivita' di pesca per l'anno 2001"; Considerata la tradizione nazionale, di consumare prodotti ittici freschi in occasione della festivita' del 25 aprile, per cui occorre assicurare un adeguato rifornimento dei mercati; Ritenuta l'opportunita' di consentire la pesca in corrispondenza del giorno festivo 25 aprile 2002 in analogia a quanto disposto negli anni precedenti; Ravvisata la necessita' di individuare i giorni di riposo dell'attivita', al fine di riequilibrare il maggiore sforzo di pesca; Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, prot. n. 36243/1162, concernente la delega di competenze in materia di pesca e acquacoltura; Decreta: Art. 1. 1. E' consentito, facoltativamente e per singola impresa, l'esercizio della pesca, nel giorno 25 aprile 2002. 2. Le imprese hanno l'obbligo di segnalare alle Autorita' marittime, entro il 24 aprile 2002, la volonta' di svolgere l'attivita' di pesca nella giornata di cui al comma 1 e dovranno, a loro discrezione, effettuare il corrispondente recupero entro i successivi trenta giorni, notificandolo entro il 30 maggio 2002, alle autorita' marittime. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 aprile 2002 Il Sottosegretario di Stato: Scarpa Bonazza Buora |