Gazzetta n. 94 del 22 aprile 2002 (vai al sommario)
COMUNI
COMUNICATO
Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002.

AVVERTENZA
Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23‚dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2002.
Tale pubblicazione si rende opportuno effettuare nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale fiscalita' locale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma 1 , lettere s) punto 1) ed u), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approvera' il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale e che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima.
Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che i successivi estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia saranno pubblicati in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 4 maggio 2002.
La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.
Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovra' essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato.
Il comune di ACQUAFREDDA (provincia di Brescia) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1) di confermare, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille; 2) di confermare in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 02A031
Il comune di ACQUAVIVA COLLECROCE (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille; 2. di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.
(Omissis). 02A032
Il comune di AIETA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili sul territorio si questo comune, per come di seguito:
a) nella misura unica del 4 ‰ per le abitazioni principali, pertinenze ed aree fabbricabili, con detrazione prima casa pari a L. 250.000;
b) nella misura del 6 ‰, per le seconde case, garage e magazzini (art. 8 regolamento I.C.I.); c) gli immobili destinati ad attivita' produttive sono esenti dal tributo;
d) le coppie di nuova costituzione, con riferimento all'art. 10 del regolamento I.C.I., sono esenti dal tributo;
e) per le famiglie con portatori di handicap, di cui all'art. 11 del regolamento I.C.I., sono esenti dal tributo;
f) per gli anziani ed invalidi di cui all'art. 12 del regolamento I.C.I., sono esenti per il 50% del tributo;
g) valore dei terreni ed aree fabbricabili, ai sensi del regolamento I.C.I. e per il calcolo del tributo, e' determinato il L. 6.000 al metro quadrato.
(Omissis). 02A033
Il comune di ALA (provincia di Trento) ha adottato, il 17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nell'ambito di questo comune, nella misura del 5 per mille; 2. di confermare, per l'anno 2002, in Euro 124,00 la detrazione d'imposta di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e rientranti nelle categorie catastali da A/2 ad A/6 e relarive pertinenze, quali definite nell'art. 4 del regolamento "I.C.I.".
(Omissis). 02A034
Il comune di ALATRI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta I.C.I. per l'anno 2002:
a) l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno di imposta 2002 e' stabilita nella misura del 6 per mille;
b) l'aliquota I.C.I. per la unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta e' stabilita nella misura del 5 per mille. E' considerata abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta del 5 per mille ed anche per le detrazioni per queste previste, quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado;
c) l'aliquota dell'imposta I.C.I. sugli immobili destinati a negozi, botteghe, autorimesse e' stabilita nella misura del 5,5 per mille, purche' accatastati con il codice C1 i negozi, con il codice C3 le botteghe e con il codice C6 le autorimesse, in cui il proprietario eserciti direttamente l'attivita' anche come legale rappresentante o amministratore di Societa'. Tale aliquota vale per un solo immobile commerciale. Eventuali comproprietari diversi dai parenti fino al secondo grado scontano l'aliquota del 6 (sei) per mille;
1) e' approvato, in relazione all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'Imposta, il quadro di detrazioni ed agevolazioni in appresso descritto:
la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' elevata ad Euro 129,00;
ulteriore detrazione, a richiesta del soggetto passivo dell'Imposta, con domanda da presentare entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, di un importo fino ad Euro 129,00 per:
A. disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno n. 2 (due) anni a far data dal 1o gennaio 2002;
B. inoccupati che abbiano perso l'indennita' di cassa integrazione o di mobilita' nel corso dell'anno 2001;
C. lavoratori in mobilita' da oltre sei mesi;
D. lavoratori in cassa integrazione;
E. nuclei familiari che abbiano nel proprio interno un soggetto potatore di Handicap (non inferiore al 75%);
F. coloro che abbiano compiuto 65 anni entro l'anno 2001; PER POTER FRUIRE DELLA ULTERIORE DETRAZIONE DI CUI SOPRA (Euro 129,00) E' NECESSARIO CHE:
nessuno dei componenti del nucleo familiare possieda altre unita' immobiliari sul territorio nazionale;
Il reddito dell'intero nucleo familiare non superi la somma di L. 18.000.000 annue (pari ad Euro 9.296,22), incrementata di L. 2.000.000 (pari ad Euro 1.032,91) per ogni componente in piu' rispetto al proprietario, ad eccezione di quanto elencato al punto E) il cui reddito annuale e' elevato a L. 28.000.000 (pari ad Euro 14.460,79); viene - inoltre - riconosciuta, sempre relativamente alla prima casa, una detrazione base di Euro 129,00 a quei proprietari che, per i motivi di anzianita' o di infermita', siano residenti presso un Istituto di ricovero sanitario, a condizione che l'immobile in parola non sia stato dato in locazione, previa presentazione di apposita domanda entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, con alleagato certificato di degenza o di ricovero. (Omissis). 02A035
Il comune di ALBOSAGGIA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 15 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille, gia' in vigore dell'anno 1994.
(Omissis). 02A036
Il comune di ALICE BEL COLLE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). determinare nel cinque virgola cinquanta per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002; dare atto che non vengono differenziati le aliquote delle abitazioni principali rispetto a quella per le altre unita' immobiliari.
(Omissis). 02A037
Il comune di ALTOMONTE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di confermare in misura diversificata l'aliquota dell' I.C.I. da applicare in questo comune per l'anno 2002 e cioe' del 6 per mille per le abilitazioni occupate e del 7 per mille per le abitazioni non occupate e/o tenute a disposizione; 3. di stabilire nella misura unica Euro 113,62 (L. 220.000) la detrazione dell'imposta dovuta per l'abitazione principale;
(Omissis). 02A038
Il comune di ALZATE BRIANZA (provincia di Como) ha adottato, il 19 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. ===================================================================== N.D.| Tipologia degli immobili |Aliq. ‰ =====================================================================
|Persone fisiche soggetti passivi per unita' immobiliare|
|adibita direttamente ad abitazione principale e |
1 |relative pertinenze. | 5 ‰ ---------------------------------------------------------------------
|Unita' immobiliari non adibite direttamente a prima |
2 |abitazione (e relative pertinenze) | 6,50 ‰ ---------------------------------------------------------------------
3 |Tutti gli altri soggetti passivi | 6 ‰ Riduzioni e le detrazioni d'imposta: =====================================================================
|Tipologia degli immobili nonche' categorie di |
|soggetti in situazioni di particolare disagio | N.D.| economico-sociale |Riduzione Imposta =====================================================================
|Persone fisiche soggetti passivi per unita' |
|immobiliare adibita direttamente ad abitazione|
1 |principale. | Euro 103,29
(Omissis). 02A039
Il comune di ANZOLA dell'EMILIA (provincia di Bologna) ha adottato, il 17 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). confermare per l'anno 2002 nel 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili relativi all'abitazione principale e nel 5,5 per mille l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili relativa a tutti gli altri beni; aumentare la detrazione I.C.I. da Euro 103,29 a Euro 216,00 per l'anno 2002 allorche' ricorrano le seguenti situazioni:
nucleo familiare formato da almeno due persone con reddito imponibile di sola pensione non superiore a Euro 11.116,72 oppure nucleo familiare formato da una sola persona con reddito imponibile di sola pensione non superiore a Euro 7.411,16 - i cui componenti abbiano compiuto i 60 anni di eta' alla data del 1o gennaio 2001 e non siano in condizione lavorativa e inoltre siano in possesso di un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventualmente una ulteriore unita' immobiliare adibita ad autorimessa;
coppia di coniugi con almeno quattro figli di eta' inferiore ad anni 18 e/o risultanti a carico (es.: figli studenti con eta' inferiore ad anni 26) il cui reddito complessivo imponibile non sia superiore a Euro 31.762,09;
coppia di coniugi il cui reddito pro-capite imponibile non sia eccedente Euro 10.587,36 aventi un figlio con eta' inferiore ai 18 anni al 1o gennaio 2001 che presenta gravi forme di handicap, ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero:
invalido con totale e permanente inabilita' lavorativa (100%) e con impossibilita' di deambulare senza l'ausilio permanente di un accompagnatore;
invalido con totale e permanente inabilita' lavorativa (100%) e con necessita' di assistenza continua, non essendo in grado di compiere i normali atti quotidiani della vita; (Omissis). 02A0310
Il comune di ARGEGNO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
abitazioni principali o equiparate: 5,5 per mille;
altri immobili: 6 per mille;
abitazioni non locate: 6,5 per mille; 2. di applicare la sola detrazione di imposta di Euro 103,29 in ragione annua per ogni unita' immobiliare adibita ad abitazione principale o equiparata del soggetto passivo e comunque una sola volta per ogni soggetto passivo. (Omissis). 02A0311
Il comune di ARGENTA (provincia di Ferrara) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura unica del 5,7 per mille ad eccezione delle seguenti fattispecie:
a) aliquota nella misura del 3 per mille per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, per le seguenti fattispecie ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449:
- recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili.
Rientrano nella fattispecie gli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'art. 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'inagibilita' o inabitabilita' dell'unita' immobiliare deve risultare da idonea certificazione rilasciata dal competente ufficio comunale;
- recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici.
Rientrano nella fattispecie gli immobili ricadenti in zona A ai sensi dell'art. 29 delle "norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale"º per cui siano ammessi i soli interventi di restauro scientifico (A1) e restauro e risanamento conservativo (A2 tipo A e tipo B), ricadenti nelle fattispecie previste alle lettere c) e d) dell'art. 31, comma 1, della Legge 5 agosto 1978, n. 457;
- recupero di sottotetti.
Rientrano nella fattispecie gli interventi finalizzati al recupero ai fini abitativi dei sottotetti attualmente non utilizzati;
b) aliquota nella misura del 4 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a terzi, a titolo di abitazione principale, alle condizioni previste negli appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative che provvedono alla definizione dei contratti tipo ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;
c) aliquota nella misura del 4 per mille per i fabbricati di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.C.I. per l'esercizio di attivita' industriali e/o artigianali e, comunque, potenzialmente da accatastare nella categoria catastale D.
Tale aliquota agevolata si applica per tre anni a partire dalla data di inizio dell'attivita' idustriale e/o artigianale al fine di favorire nuovi insediamenti produttivi allo scopo di creare nuove occupazioni;
d) aliquota nella misura del 4 per mille per i fabbricati, gia' esistenti, posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.C.I. per l'esercizio di attivita' industriali e/o artigianali e, comunque, accatastati nella categoria catastale D che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio comunale.
Tale aliquota agevolata si applica per tre anni a partire dalla data di avvio dell'attivita' industriale e/o artigianale, attestata da specifica dichiarazione rilasciata dallo sportello unico per le attivita' produttive del comune;
e) aliquota nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati. Si precisa che per "alloggio non locato" deve intendersi l'unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (con esclusione della categoria A10), utilizzabile ai fini abitativi, vuota e non utilizzata (in ogni caso priva di allacciamenti alle reti dell'energia elettrica, acqua e gas), ad eccezione delle seguenti fattispecie (per le quali si applica l'aliquota ordinaria):
1 - unita' immobiliari tenute a disposizione dei proprietari o usufruttuari per uso personale e diretto e che per queste sono pagate le relative utenze, compresa la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
2 - unita' immobiliari date in comodato o in uso gratuito a terzi;
3 - unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquista la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;
4 - unita' immobiliari realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita', la costruzione e l'alienazione di immobili.
L'aliquota del 7 per mille va applicata in relazione al periodo dell'anno (tenuto conto del calcolo frazionato in mesi) nel quale l'alloggio e' rimasto non locato secondo quanto precisato in precedenza.
Al fine di poter beneficiare dell'aliquota ordinaria di base i soggetti passivi, rientranti nei casi 1), 2), 3) e 4) succitati, sono tenuti a presentare l'istanza con contestuale dichiarazione resa ai sensi degli articoli 21, 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, e successive modificazioni, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione I.C.I. 2001;
f) aliquota nella misura del 4 per mille per i terreni agricoli nei quali vengano impiantate nuove colture "a frutteto", posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attivita' a titolo principale, purche' dai medesimi condotti. Tale aliquota agevolata si applica per 3 anni a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo all'avvenuto nuovo impianto a frutteto al fine di creare nuove occupazioni;
g) aliquota nella misura del 4 per mille per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attivita' a titolo principale, purche' dai medesimi condotti, elencati nei decreti pubblicati dal Ministero delle politiche agricole che riconoscono l'eccezionalita' delle calamita' atmosferiche e che possono beneficiare di agevolazioni creditizie di cui alla legge n. 185/1992; 2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di dare atto, altresi', ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito in legge n. 122/1997, che la misura della detrazione di imposta relativa all'abitazione principale di cui all'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed itegrazioni, viene elevata da Euro 103,291 a Euro 258,228 esclusivamente nelle seguenti fattispecie ricalcanti situazione di particolare disagio economico o sociale con le modalita' sottoindicate:
a) pensionati o portatori di handicap con invalidita' riconosciuta, non possessori di altri immobili ad eccezione delle pertinenze all'abitazione principale, monoreddito, in condizione non lavorativa, con reddito annuo lordo da pensione, riferito all'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione, non superiore a Euro 8.197,72;
b) pensionati o portatori di handicap con invalidita' riconosciuta, non possessori di altri immobili ad eccezione delle pertinenze all'abitazione principale, inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo lordo, riferito all'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione, non superiore a Euro 13.238,34, aumentato di Euro 1.012,77 per ogni persona considerata a carico agli effetti assistenziali;
c) disoccupati non possessori di altri immobili ad eccezione delle pertinenze all'abitazione principale, inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo lordo, riferito all'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione, non superiore a Euro 13.238,34, aumentato di Euro 1.012,77 per ogni persona considerata a carico agli effetti assistenziali. I contribuenti interessati devono inoltrare, direttamente o tramite raccomandata al servizio tributi del comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione I.C.I. 2001, apposita autocertificazione resa ai sensi dell'art. 465 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, e successive modificazioni, in ordine al possesso dei requisiti utili al conseguimento del beneficio. I contribuenti suddetti possono computare la maggiore detrazione in occasione del pagamento dell'I.C.I. alle scadenze previste per l'anno 2002, fatta salva la potesta' del comune, in caso di autocertificazioni infedeli, di procedere al recupero delle somme indebitamente detratte, oltre alla comminatoria delle sanzioni di legge.
(Omissis). 02A0312
Il comune di AUSONIA (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 4 ‰ per le abitazioni principali, 6 ‰ per gli altri fabbricati e 5 ‰ per le aree edificabili.
(Omissis). 02A0313
Il comune di AVOLA (provincia di Siracusa) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
aliquota ordinaria 5,5 per mille;
aliquota ridotta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale 4,5 per mille.
(Omissis). di elevare la detrazione prevista per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a Euro 258,23.
(Omissis). 02A0314
Il comune di BADIA PAVESE (provincia di Pavia) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota del 6 per mille per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., secondo le modalita' delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
(Omissis). 02A0315
Il comune di BAGNOLI IRPINO (provincia di Avellino) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) le seguenti aliquote e detrazioni:
ordinaria nella misura del 6,5 per mille;
abitazione principale nella misura del 5 per mille;
misura della detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale Euro 113,62; 2. dare atto che ai sensi dell'art. 7 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., le unita' immobiliari concesse in uso, con atto scritto avente data certa, rilevabile dalle risultanze anagrafiche o da autocertificazione resa ai sensi di legge, da persone fisiche a parenti in linea retta entro il primo grado, ed a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale, sono considerate come tali e pertanto godono delle stesse agevolazioni. 3. dare atto altresi' che la categoria catastale che deve godere dell'agevolazione per l'abitazione principale e' la categoria A e le pertinenze (cat. C/2 o C/6) facenti parte della stessa unita' immobiliare.
(Omissis). 02A0316
Il comune di BAISO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire, omissis, per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6,5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale pari ad Euro 154,94 (legge n. 622/1996, art. 3, comma 55).
(Omissis). 02A0317
Il comune di BARICELLA (provincia di Bologna) ha adottato, il 29 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille. 2. di differenziare l'aliquota per l'abitazione principale come segue:
al 5,4 per mille per:
abitazione principale e una pertinenza accessoria all'abitazione principale;
abitazione principale di persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
al 7 per mille: per le abitazioni non locate e/o tenute a disposizione;
al 3 per mille: per le abitazioni principali concesse in locazione a canone concordato secondo quanto disposto dall'art. 2 della legge n. 431/1998;
al 4 per mille: per gli immobili posseduti dalle imprese e da loro direttamente utilizzati per lo svolgimento di nuove attivita' imprenditoriali purche' si tratti di fabbricati costruiti dopo il 1o gennaio 2002 e purche' si tratti di immobili strumentali per natura: categorie A10, C (compresi C6 e C7 purche' asseriti al fabbricato strumentale) e D; 3. di determinare in Euro 41,32 (pari a L. 80.000) l'aumento della detrazione I.C.I. per l'abitazione principale, spettante per l'anno 2002, esclusivamente nei casi e con le modalita' stabilite nell'allegato A al presente atto che ne fa parte integrante e sostanziale; 4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, se non risulta locata o risulti abitata esclusivamente dal coniuge; 5. di dare atto che:
per abitazione non locata si intende l'unita' immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A utilizzabile a fini abitativi non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, non locata ne' data in comodato a terzi per una parte o per l'intero anno di riferimento. L'eventuale periodo di occupazione deve essere comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva o da copia del contratto di locazione;
i contribuenti che intendono avvalersi dell'aliquota agevolata del 3 per mille debbono comprovare il diritto all'agevolazione presentando apposita dichiarazione sostitutiva o copia del contatto di locazione a canone concordato;
per abitazione tenuta a disposizione o seconda casa, si intende l'unita' immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A, arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria, tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unita' immobiliare;
i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota per le abitazioni dichiarate inagibili o inabitabili, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del decreto legiaslativo n. 504/1992 dovranno presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, art. 14;
la dichiarazione di cui ai commi precedenti deve essere presentata entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione di variazione I.C.I. dell'anno di riferimento;
l'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato;
nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.
(Omissis).
ALLEGATO
A alla delibera n. 200 del 29. 12. 2001
SERVIZIO TRIBUTI
L'Amministrazione comunale riconosce, a seguito di specifica richiesta-autocertificazione, ai cittadini tenuti al pagamento dell'I.C.I. per l'anno 2002, con riferimento a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 15 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'aumento della detrazione di Euro 41,32 (pari a L. 80.000) da aggiungersi alla detrazione di Euro 103,29 (pari a L. 200.000) gia' prevista dalla legge n. 662/1996 per le abitazioni principali, per un totale di Euro 144,61 (pari a L. 280.000), sulla imposta comunale sugli immobili (I.C.I), rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. Per il riconoscimento del diritto alla detrazione sopraindicata, i contribuenti debbono essere in possesso di tutti i requisiti previsti al punto 1 o al punto 2 come di seguito riportati:
1. a) l'unita' immobiliare abitata deve essere l'unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2002. Nel caso in cui l'appartamento e' abitato a titolo di diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare;
b) avere compiuto il 60o anno di eta' alla data del 1o gennaio 2002;
c) essere in condizione non lavorativa e con reddito medio pro-capite del nucleo familiare non superiore a Euro 7.230,40 (pari a L. 14.000.000) - (reddito di riferimento 2001 con esclusione del reddito prodotto dall'abitazione);
2. a) l'unita' immobiliare abitata deve essere l'unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2002. Nel caso in cui l'appartamento e' abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare;
b) nucleo familiare ove sia presente un portatore di handicap con invalidita' superiore all'80%;
c) reddito medio pro-capite del nucleo familiare non superiore a Euro 10.329,14 (pari L. 20.000.000) - (reddito di riferimento anno 2001 con esclusione del reddito prodotto dall'abitazione).
PROCEDURA
Il contribuente deve presentare dichiarazione sostitutiva nella quale deve dichiarare nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto alla detrazione di Euro 144,61 (pari a L. 280.000).
La predetta dichiarazione dovra' essere inviata entro il termine fissato per il versamento dell'imposta per il 2002, all'Ufficio Tributi del Comune di Baricella, via Roma n. 76 - 40052 Baricella (BO).
I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2002 gia' tenere conto della detrazione richiesta.
L'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato e di effettuare tutti gli accertamenti opportuni. Nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 504/1992.
(Omissis). 02A0318
Il comune di BAROLO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 30 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002 nella misura 5,5 per mille, l'imposta comunale sugli immobili, e, nella misura minima prevista dalla legge, la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 02A0319
Il comune di BARONISSI (provincia di Salerno) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
aliquota I.C.I. anno 2002 "ordinaria" 7 per mille;
aliquota I.C.I. anno 2002 "abitazione principale e sue pertinenze" 5,5 per mille;
aliquota I.C.I anno 2002 "abitazione concessa in locazione alle condizioni della legge n. 431/98 e dell'accordo territoriale del 24 febbraio 2000" 6 per mille;
aliquota I.C.I. anno 2002 "abitazione non locata, per la quale non risulta essere registrato da almeno due anni contratto di locazione" 9 per mille;
aliquota I.C.I. anno 2002 "abitazione non venduta o non locata da imprese di costruzione" 7 per mille;
detrazione abitazione principale Euro 103,29;
riduzione d'imposta deI 50% "fabbricati dichiarati inagibili".
(Omissis). 02A0320
Il comune di BASTIA UMBRA (provincia di Perugia) ha adottato, il 30 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote l.C.I.:
aliquota del 5 per mille per:
a) abitazione principale del contribuente e relativa pertinenza (si intende per pertinenza l'unita' immobiliare classifcata o classificabile nelle categorie catastali C/6 o C/7, durevolmente asservita all'abitazione principale ed ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare, per non piu' di una pertinenza per abitazione principale);
b) abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1o grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
aliquota del 6 per mille per:
a) fabbricati classificati nei gruppi catastali C e D;
b) abitazioni locate, con contratto regolarmente registrato, ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;
aliquota del 7 per mille per:
a) fabbricati classificati nella categoria catastale A/10:
b) abitazioni non locate;
c) fabbricati posseduti dalle imprese di costruzione;
d) altri fabbricati;
e) terreni agricoli;
f) aree fabbricabili; 2. di stabilire che nei casi di:
abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1o grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
abitazioni locate, con contratto regolarmente registrato, ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale; per poter beneficiare delle relative aliquote agevolate, il soggetto passivo e' tenuto a dimostrare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione/autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 da presentarsi entro il 31 dicembre 2002. La suddetta dichiarazione/autocertificazione deve essere presentata una sola volta e rimane valida fino al permanere delle condizioni previste.
Eventuali variazioni e/o cessazioni delle condizioni gia' dichiarate per il 2001 dovranno essere comunicate sempre entro il 31 dicembre 2002; 3. di stabilire che e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti detrazioni per l'abitazione principale:
Euro 104, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992 per tutti i contribuenti titolari di abitazione principale;
ulteriori Euro 52, per una detrazione massima complessiva pari a Euro 156, per la seguente categoria di contribuenti: pensionati con un reddito familiare lordo complessivo, come risultante ai fini irpef per l'anno 2001, inferiore a Euro 11.000; stabilendo che il beneficio dell'ulteriore detrazione compete a domanda dell'interessato, con attestazione del possesso dei requisiti mediante dichiarazione/autocertificazione ai sensi del decreto dle Presidente della Repubblica 445/2000.
(Omissis). 02A0321
Il comune di BASTIGLIA (provincia di Modena) ha adottato, il 5 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per l'anno 2002 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del:
1) 5,5 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
2) 5,5 per mille alle unita' immobiliari costituenti pertinenza all'abitazione principale;
3) 5,5 per mille per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
4) 5,5 per mille agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
5) 5,5 per mille per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
6) 5,5 per mille per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza;
7) 5,5 per mille per le unita' immobiliari degli enti senza scopo di lucro;
8) 2 per mille alle unita' adibite ad abitazione e relative pertinenze, concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali fra organizzazioni della proprieta' e degli inquilini;
9) 6 per mille per i terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti;
10) 7 per mille per gli alloggi non locati; di determinare, per l'anno 2002, in Euro 104,00 l'importo della detrazione per l'abitazione principale per:
a) l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
b) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
c) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari;
d) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o d'usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
e) le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza;
(Omissis). 02A0322
Il comune di BELLOSGUARDO (provincia di Salerno) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. omissis; 2. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), omissis, nella misura unica del 6 per mille, con la riduzione del 50% per gli immobili inagibili o inabitabili (prevista dall'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504), e la detrazione di Euro 103,29 per l'abitazione principale (prevista dalIart. 8, secondo comma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504); 3. Omissis
(omissis). 02A0323
Il comune di BERGEGGI (provincia di Savona) ha adottato, il 29 gennaio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare per le motivazioni citate in premessa le aliquote I.C.I. per l'anno 2002:
5 per mille - unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
6,5 per mille - aliquota ordinaria;
6 per mille - per immobili destinati ad attivita' produttive (cat. C1 - C3 e gruppo D);
6 per mille - per i terreni ricadenti in aree edificabili;
4 per mille - per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, e per i casi previsti dall'art. 15 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta I.C.I.; 2. di confermare l'importo della detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, nella misura stabilita con deliberazione di G.C. n. 3 del 20 gennaio 2000 e fatta propria con delibera C.C. n. 4 del 24 febbraio 2000 di L. 300.000 (pari a Euro 154,94).
(Omissis). 02A0324
Il comune di BESANA in BRIANZA (provincia di Milano) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) per l'anno 2002, nel seguente modo:
nella misura del 6,2 per mille l'aliquota ordinaria valida per tutti gli immobili non compresi nel punto successivo.
nella misura del 5,6 per mille per le unita' immobiliari adibite a:
a) abitazione principale di proprieta' del soggetto passivo;
b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
c) abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; 2. di confermare in Euro 103,29 ( pari a L. 200.000) la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale prevista dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992.
(Omissis). 02A0325
Il comune di BIELLA ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta sugli immobili come segue:
aliquota ordinaria: 6,25 per mille;
aliquota agevolata per prima abitazione: 5 per mille;
aliquota per alloggi non locati; 7 per mille;
aliquota per gli immobili locati in conformita' ai contratti stipulati in base all'accordo di cui alla legge n. 431/1998 e decreto ministeriale 5 marzo 1999: 4,25 per mille; 2. di confermare la detrazione di imposta nella misura di L. 200.000.
(Omissis). 02A0326
Il comune di BINAGO (provincia di Como) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille; 2. di stabilire l'aliquota ridotta del 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze; 3. di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di confermare, la detrazione spettante per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi famigliari dimorano abitualmente; 5. di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, fissando al 2 per mille l'aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. L'inagibilita' o l'inabitabilita' sono accertate dall'ufficio tecnico con perizia a carico del proprietario o in alternativa sono autocertificate dal contribuente con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
(Omissis). 02A0327
Il comune di BISACCIA (provincia di Avellino) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille.
(Omissis). 02A0328
Il comune di BOISSANO (provincia di Savona) ha adottato, il 7 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, determinate con deliberazione di C.C. n. 9 del 3 marzo 1999, esecutiva, e vigenti nell'anno 2001 nelle sottoindicate misure:
immobili adibiti ad abitazione principale: 4,75 per mille;
altri immobili: 6 per mille; 2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,291 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
Hanno lo stesso trattamento dell'abitazione principale le sue pertinenze e le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta come meglio specificato nel vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta.
(Omissis). 02A0329
Il comune di BONASSOLA (provincia di La Spezia) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. stabilire, per l'anno 2002, le aliquote per l'Imposta comunale sugli immobili nei termini che seguono:
aliquota ordinaria: 6 per mille;
aliquota ridotta: 4 per mille in favore di:
a) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
A norma dell'art. 9, comma 5, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 68 del 28 dicembre 1998, sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; costituiscono pertinenze le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.
L'assimilazione ai fini delII.C.I. di cui al punto che precede non incide sulle modalita' di determinazione del valore di ciascuna unita' immobiliare ed opera a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche in quota parte, dell'abitazione principale, coincida con il proprietario o il titolare del diritto di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
Le disposizioni di cui al presente punto a) del dispositivo si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
A norma dell'art. 11 del ridetto Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, si considerano abitazioni principali anche quelle che il contribuente ha concesso in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti), a condizione che vi dimorino abitualmente e vi abbiano la residenza.
Per poter usufruire di detto beneficio il contribuente dovra' presentare domanda su apposito modulo predisposto dall'Ufficio tributi del comune, entro il termine perentorio, a pena di decadenza dal beneficio, del 15 maggio di ciascun anno. Le dichiarazioni di cui sopra non esonerano il comune dal compiere eventuali accertamenti. In caso di dichiarazioni infedeli e di conseguente parziale o omesso versamento dell'imposta dovuta, verranno applicate le sanzioni ed interessi previste dalla normativa vigente.
b) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa per le unita' immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti residenti nel comune di Bonassola, i quali utilizzino dette unita' come abitazione principale.
Il beneficio dell'aliquota ridotta del 4 per mille trovera' applicazione per l'intero arco dell'anno allorche' il contratto di locazione venga registrato entro il 30 giugno dell'anno solare di riferimento. Qualora il contratto di locazione venga registrato successivamente al 30 giugno dell'anno solare di riferimento, i soggetti di cui sopra dovranno corrispondere l'aliquota ordinaria per l'intero arco dell'anno; 2. elevare l'importo della detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) - prevista per l'abitazione principale dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 - a Euro 258,23 (L. 500.000), dando atto del rispetto dell'equilibrio di bilancio.
Il beneficio dell'elevazione e' esteso alle fattispecie previste dagli articoli 9/5 e 11 del ridetto Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, descritte al precedente punto 1. lett. a).
(Omissis). 02A0330
Il comune di BONATE SOTTO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote I.C.I.:
a) aliquota ordinaria: 7 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli di cui al punto b);
b) aliquota ridotta: 4,8 per mille per le abitazioni principali, pertinenze ed abitazioni date in comodato gratuito a parenti ed affini entro il 2o grado, come da regolamento; 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662); 3. di confermare le agevolazioni in tema di detrazione I.C.I. per l'anno 2002 per i possessori della abitazione principale, in conformita' alla tabella sotto indicata: =====================================================================
componenti della famiglia | limiti di reddito Euro | detrazione =====================================================================
1 | 8.090,00 | 206,58
2 | 10.113,00 | 206,58
3 | 12.134,00 | 206,58
4 | 14.156,00 | 206,58
5 | 16.135,00 | 206,58
6 | 18.200,00 | 206,58
7 | 21.025,00 | 206,58
(Omissis). 02A0331
Il comune di BORDIGHERA (provincia di Imperia) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002:
in Euro 180,76 (L. 350.000) la detrazione spettante sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, il cui valore catastale non superi Euro 43.382,38 (L. 84.000.000) di valore catastale;
in Euro 134,28 (L. 260.000) la detrazione spettante sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo oltre il limite di Euro 43.382,38 (L. 84.000.000) di valore catastale, dando contestualmente atto che tali agevolazioni non compromettono l'equilibrio di bilancio. 2. di confermare per l'anno 2002 quanto gia' previsto per il 2001 in materia di agevolazioni; 3. di confermare per l'anno 2002:
l'aliquota del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Bordighera, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e per gli immobili posseduti dalle I.P.A.B.;
l'aliquota del 7 per mille per tutti gli altri casi, quali: abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e appartenenti alla categoria catastale "A"; ai fabbricati a destinazione diversa da abitazione, appartenenti alle categorie catastali "B", "C" e "D", aree fabbricabili; 4. di confermare per l'anno 2002:
l'aliquota al 5 per mille per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, che esplicano la loro attivita' a titolo principale, purche' dai medesimi condotti.
(Omissis). 02A0332
Il comune di BORGO SAN GIOVANNI (provincia di Lodi) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 6,5 per mille; 2. di determinare altresi', per l'anno 2002, l'aliquota ridotta dell'I.C.I. che sara' applicata in questo comune sugli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura del 5 per mille, precisando che per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale nonche' l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di stabilire la detrazione annua di Euro 103,29 dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e dando atto, che in caso di piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi pro quota.
(Omissis). 02A0333
Il comune di BOTTANUCO (provincia di Bergamo) ha adottato il 10 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. come appresso:
aliquota ordinaria del 7 per mille;
aliquota del 6 per mille per la prima casa. Si specifica inoltre che ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento di disciplina per l'applicazione dell'I.C.I. le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa.
detrazione per l'abitazione principale di Euro 103,30;
uteriore detrazione di Euro 62 per i nuclei famigliari aventi a carico una persona disabile con un grado di invalidita' del 75% ed aventi un reddito famigliare non superiore a Euro 12.230,50. Tale agevolazione e' subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione attestante sia il grado di invalidita' che il reddito.
(Omissis). 02A0334
Il comune di BRIGNANO GERA D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, omissis, per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
a) 5 per mille, per Iabitazione principale e sue dirette pertinenze;
b) 6,2 per mille per tutte le altre unita' immobiliari ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 3, cinquantatreesimo comma e segg. della legge n. 662/1997 nonche' decreto legislativo n. 446/1997; 2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 129,11.
(Omissis). 02A0335
Il comune di BRIOSCO (provincia di Milano) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale degli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 4,75 per mille per le abitazioni da adibire a residenza principale ed in tutti gli altri casi, e del 5 per mille per le unita' immobiliari non locate; 2. di darsi atto che la detrazione per unita' immobiliari da adibire ad abitazione principale viene mantenuta ai sensi di legge, nella misura di L. 200.000 (duecentomlla) pari ad Euro 103,29 tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 8 comma 3 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione del codice civile n. 10 del 17 febbraio 2000 per quanto riguarda le pertinenze dell'abitazione principale.
(Omissis). 02A0336
Il comune di BROGLIANO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, omissis, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' pari a L. 200.000 (Euro 103,29); 3. di aumentare la detrazione da L. 200.000 (Euro 103,29) a L. 500.000 (Euro 258,23) in presenza di situazioni di disagio sociale come individuate in premessa; 4. di dare atto che l'imposta e' determinata applicando alla base imponibile l'aliquota nella misura di cui al punto 1.
(Omissis). Per l'anno 2002, si individua, pertanto, la seguente situazione di carattere sociale:
abitazione occupata da nucleo familiare con handicappati e disabili (con invalidita' superiore al 66%) la cui condizione sia certificata da parte degli organi competenti; Le condizioni debbono sussistere alla data del 1o gennaio 2002. In presenza di tali situazioni la detrazione d'imposta per l'abitazione principale viene aumentata da L. 200.000 (Euro 103,29) a L. 500.000 (Euro 258,23). Valgono i principi stabiliti dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 relativamente alle modalita' di applicazione della detrazione per l'abitazione principale. Tale agevolazione vale per quei nuclei familiari i cui componenti siano titolari di diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione solo ed esclusivamente sull'alloggio adibito ad abitazione principale e sue pertinenze, e che non risultano nel contempo, essere titolari dei suddetti diritti su altro immobile (fabbricati o terreni).
(Omissis). 02A0337
Il comune di BROZOLO (provincia di Torino) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
6 per mille per tutti gli altri immobili.
(Omissis). 02A0338
Il comune di BRUSASCO (provincia di Torino) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare nel rispetto delle esigenze d'equilibrio di bilancio, per l'anno 2002, le aliquote I.C.I., cosi' determinate:
aliquota ordinaria 6 per mille;
aliquota ridotta 5,5 per mille per abitazione principale e terreni (agricoli); di proporre al Consiglio di stabilire in Euro 104,00 la detrazione per le abitazioni principali.
(Omissis). 02A0339
Il comune di BUTTAPIETRA (provincia di Verona) ha adottato, il 2 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002.
(Omissis). 02A0340
Il comune di BUTTRIO (provincia di Udine) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria: 5 per mille;
aliquota ridotta: 4 per mille a favore di:
persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con cotratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale e affini entro il secondo grado esclusivamente se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza;
abitazioni possedute da un soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che le stesse non risultino locate;
pertinenze delle abitazioni principali, classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche in quota parte, della pertinenza e che questa sia utilizzata direttamente dal soggetto passivo d'imposta.
aliquota del 7 per mille per i fabbricati destinati alla locazione e non locati. 2. di fissare in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale da applicarsi ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'articolo 10 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. 3. di stabilire anche per il corrente anno l'aumento della detrazione per l'abitazione principale da Euro 103,29 a Euro 258,23 a favore dei soggetti passivi titolari di pensione sociale, proprietari unicamente del fabbricato destinato ad abitazione principale e sue pertinenze. 4. di stabilire l'applicazione della detrazione per l'abitazione principale di Euro 103,29 anche alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale e affini entro il secondo grado esclusivamente se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e alle unita' immobiliari possedute da un soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che le stesse non risultino locate; in nessun caso la detrazione d'imposta per ciascuna unita' immobiliare potra' superare l'importo massimo stabilito.
(Omissis). 02A0341
Il comune di CADREZZATE (provincia di Varese) ha adottato, il 17 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille, di confermare la detrazione di Euro 103,29 per l'abitazione principale (come da art. 3 comma 55 della manovra finanziaria 1998).
(Omissis). 02A0342
Il comune di CALTO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I., nella misura del 5,75 per mille e di fissare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in lire 200.000.
(Omissis). 02A0343
Il comune di CALVATONE (provincia di Cremona) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 5 per mille; Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) altre unita' immobiliari 5 per mille;
c) terreni agricoli 5 per mille;
d) aree edificabili 5 per mille;
e) aliquota agevolata favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili 4 per mille;
f) aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nel centro storico 4 per mille; Le aliquote di cui alle lettere e) ed f) sono da applicarsi limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di 3 (tre) anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma quinto, della citata legge 449/1997;
g) aliquota agevolata per un periodo massimo di tre anni per i soli fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e l'alienazione di immobili 4 per mille. 2. di determinare per l'anno 2002 in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 02A0344
Il comune di CAMISANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura ordinaria del 5 per mille e nella misura del 7 per mille per le aree fabbricabili; 2. di fissare in L. 240.000 annue la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita a prima abitazione.
(Omissis). 02A0345
Il comune di CAMPLI (provincia di Teramo) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nella misura unica del 5 per mille; 2. determinare l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale Euro 113,62 (art. 8 del D.Lgs. n. 504/92) come sostituito dal comma 55 art. 3 della legge n. 662/96). 3. Comunare la predetta aliquota al concessionario per la riscossione competente per la circoscrizione di questo comune.
(Omissis). 02A0346
Il comune di CANDIA LOMELLINA (provincia di Pavia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5,5 per mille; di stabilire l'importo della detrazione per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di Euro 103,29.
(Omissis). 02A0347
Il comune di CANELLI (provincia di Asti) ha adottato, il 17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, la seguente struttura dell'I.C.I.:
aliquota ordinaria 7 per mille;
aliquota ridotta per la prima abitazione 5,5 per mille;
detrazione per la prima abitazione Euro 150,00.
(Omissis). 02A0348
Il comune di CANNERO RIVIERA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 21 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Aliquote I.C.I. anno 2002:
a) unita' immobiliari abitazione principale ed adibite ad abitazione principale locate a residenti, 5,5 per mille;
b) unita' immobiliari adibite ad abitazione locate a non residenti, sfitte, tenute a disposizione ed unita' immobiliari categoria A/10, 7 per mille;
c) unita' immobiliari categoria B, C, C/1, D, 6,5 per mille; detrazione spettante L. 200.000.
(Omissis). 02A0349
Il comune di CANNETO SULL'OGLIO (provincia di Mantova) ha adottato, il 10 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure:
abitazione principale: aliquota 6 per mille;
terreni agricoli: aliquota 7 per mille;
aree fabbricabili: aliquota 7 per mille;
altri fabbricati: aliquota 7 per mille. 2. di confermare in Euro 129,00 (L. 250.000 circa) la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 02A0350
Il comune di CANZO (provincia di Como) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 le agevolazioni deliberate per l'anno 2001 come risulta dalla deliberazione consiliare n. 5 del 29 gennaio 2001; 1. di stabilire che le agevolazioni l.C.l. per l'anno 2002 sono le seguenti:
a) 5,5 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale;
5,5 per mille per le pertinenze delle case locate con regolare contratto d'affitto annuale registrato a persone residenti nel comune di Canzo alla data del 01/06 dell'anno in cui si paga l'imposta e da almeno tre mesi;
5,5 per mille per le pertinenze delle case concesse in comodato d'uso gratuito a parenti entro il 1o grado residenti nel comune di Canzo alla data del 01/06 dell'anno in cui si paga l'imposta e da almeno tre mesi;
b) nei casi di ristrutturazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 457/1978 art. 31 comma 1 lettera c), d), e), d'immobili ubicati nel centro storico, cosi' com'e' individuato secondo la disciplina urbanistica vigente, si applica un'aliquota agevolata a partire dalla data d'ultimazione lavori e fino al 31/12 del quinto anno solare successivo.
Tale aliquota agevolata e' determinata per l'anno 2002:
4 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze;
5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione secondaria.
Si demanda alle deliberazioni successive, che disciplineranno le aliquote I.C.I. fino l'anno 2007, la definizione dell'aliquota agevolata da applicarsi anno per anno. 2. di dare atto che ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992 l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. 3. di stabilire per l'anno 2002, com'e' definito con deliberazione di C.C. n. 16 del 13 febbraio 1999, il valore delle aree fabbricabili ai sensi dell'art. 1 al 2o comma del vigente regolamento l.C.l.: =====================================================================
Zone Omogenee | Valore aree fabbricabili =====================================================================
Resideziali | Euro 103/mq
Produttive | Euro 52/mq
Commerciali | Euro 129/mq
Turistiche | Euro 129/mq 4. Di fissare in Euro 124,00 la detrazione d'imposta da applicare alle unita' immobiliari adibite alla prima casa. La detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' aumentata a Euro 248,00 limitatamente ai soggetti che si trovano in situazione di disagio economico-sociale, determinato dalla presenza nel nucleo familiare di un soggetto portatore d'invalidita' superiore al 70%.
(Omissis). 02A0351
Il comune di CARBONERA (provincia di Treviso) ha adottato, il 14 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. Sono determinate, per l'anno 2002, le seguenti aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), dando atto che sono applicate nella stessa misura dell'anno 2001, e precisamente:
a) del 5,5 per mille, aliquota ordinaria, per terreni agricoli, aree fabbricabili e altri fabbricati;
b) deI 6 per mille per le abitazioni non locate per l'intero anno solare, comprese le relative pertinenze, se dotate di autonoma rendita catastale, con esclusione delle seguenti fattispecie:
abitazione posseduta da cittadini italiani, residenti in altri Comuni italiani, che costituisca per gli stessi prima casa;
fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di immobili (art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992);
abitazioni in corso di ristrutturazione a seguito di regolare concessione edilizia, a decorrere dalla data di inizio dei lavori, debitamente certificata, e fino alla data di ultimazione dei lavori medesimi.
Per la decorrenza e cessazione dell'aliquota ordinaria prevista per le suddette fattispecie di fabbricati, ove possibile, si fa riferimento ad atti esistenti nel comune; su richiesta del comune ciascuna delle predette condizioni dovra' essere certificata con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge n. 15/1968;
c) del 4,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, se dotate di autonoma rendita catastale, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio: garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.); 2. e' determinata, per l'anno 2002, in Euro.... 124,00, pari a L. 240.097, la detrazione da applicare all'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, cosi' come individuate al comma 2, dell'art. 6 del vigente Regolamento per la disciplina dell'I.C.I., e precisamente per abitazione principale si intende:
a) l'unita' immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento, e i suoi familiari vi dimorano abitualmente;
b) l'unita' immobiliare posseduta a tale titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata;
c) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune;
d) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti o aziende per l'edilizia economica residenziale (ad esempio ATER);
e) le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta ed in linea collaterale fino al 2o grado di parentela adibite a loro abitazione principale, purche' la concessione in uso gratuito venga attestata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta';
f) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.
(Omissis). 02A0352
Il comune di CARESANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. da applicarsi in questo comune, nella misura del 5 per mille. 2. di dare atto che non e' prevista alcuna diversificazione d'aliquota dell'imposta di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs n. 504/1992 e s.m. ne' alcuna riduzione od elevazione di cui al comma 3, dell'art. 8 del medesimo decreto.
(Omissis). 02A0353
Il comune di CARPANZANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille confermando quella gia' determinata per l'anno 2001; di determinare, inoltre, per l'anno 2002 quale detrazione per l'abitazione principale, nella misura unica, la somma di L. 200.000 anch'essa gia' determinata per l'anno 2001.
(Omissis). 02A0354
Il comune di CARUGATE (provincia di Milano) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:
4,5 per mille Abitazione principale;
6,5 per mille Altri immobili; di estendere l'aliquota ridotta per l'abitazione principale alle pertinenze intendendosi come tali quelli appartenenti alle categorie catastali C/2 (depositi e posti auto) e C/6 autorimesse); di applicare i benefici dell'aliquota ridotta ad una sola pertinenza per ciascuna abitazione principale; di confermare la detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) annua per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 02A0355
Il comune di CASALBUTTANO ed UNITI (provincia di Cremona) ha adottato, il 17 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'l.C.l. - imposta comunale sugli immobili - in questo Comune, con effetto dal 1o gennaio 2002:
1) aliquota ridotta, da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille;
2) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 3,5 per mille;
b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati in centro storico: 3,5 per mille;
c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 3,5 per mille;
d) all'utilizzo di sottotetti: 3,5 per mille; da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
3) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6,5 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,291 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 19 del regolamento comunale di applicazione dell'imposta; 4. di rinviare al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta in parola ivi comprese le detrazioni, riduzioni, agevolazioni ed esenzioni di cui al titolo IV del citato regolamento; 5. (omissis). 6. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo; 7. (omissis).
(Omissis). 02A0356
Il comune di CASALGRASSO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 9 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1) di determinare e confermare per l'anno 2002, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutti indistintamente gli immobili nella misura del 5 per mille; 2) di stabilire e di confermare, per l'anno 2002, le seguenti misure di riduzione e detrazione d'imposta:
tipologia degli immobili: immobili adibiti a prima casa;
riduzione d'imposta: - ;
detrazione d'imposta: Euro 104,00.
(Omissis). 02A0357
Il comune di CASALPUSTERLENGO (provincia di Lodi) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote I.C.I.:
A) 5 per mille per l'abitazione principale;
B) 5 per mille per gli esercizi di vicinato di cui all'art. 4 lettera d) del decreto legislativo n. 114/98, purche' direttamente condotti;
C) 4 per mille per gli immobili oggetto di interventi volti a (art. 1, comma 5, legge n. 449/97):
recupero unita' immobiliari inagibili o inabitabili;
recupero immobili di interesse artistico o architettonico situati nei centri storici (ai sensi del D.L. n. 490/01 e dell'elenco norme tecniche di attuazione del PRG);
realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
D) 6 per mille per tutti gli altri immobili non rientranti nelle lettere A, B, C; 2. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti detrazioni I.C.I.:
Euro 104,00 annue, pari a L. 201.372 annue, per l'abitazione principale del contribuente I.C.I.;
Euro 154,00 annue, pari a L. 298,185 annue, per l'abitazione principale posseduta da persone appartenenti alle seguenti categorie, ed in possesso della sola abitazione ed eventuale box:
pensionati, di eta' superiore a 65 anni con solo reddito da pensione non superiore a Euro 7.230,40 (una persona) oppure Euro 10.845,59 (due o, piu' persone);
famiglie di sei o piu' persone, in possesso della sola abitazione e box con imponibile IRPEF di Euro 30.987,41 piu' Euro 5.164,57 per ogni ulteriore componente.
(Omissis). 02A0358
Il comune di CASARILE (provincia di Milano) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
5,5 per mille - immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze;
7 per mille - immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
7 per mille - immobili non locati;
7 per mille - aree edificabili; di fissare a Euro 103,29 l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente.
(Omissis). 02A0359
Il comune di CASSANO allo IONIO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1) di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) , istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura unica del 6 per mille e confermare la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e le loro pertinenze nella misura minima di Euro 103,29 (pari a lire duecentomila) nei modi e nei termini di legge; 2) di fissare l'aliquota agevolata dell'I.C.I. nella misura del 2 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori per come e' previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
(Omissis). 02A0360
Il comune di CASSANO d'ADDA (provincia di Milano) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune nella misura ordinaria del 6 per mille; 2. la suddetta aliquota e' ridotta al 5 per mille per le abitazioni principali e le loro pertinenze, in conformita' al regolamento in vigore; 3. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e loro pertinenze e' di Euro 129,114.
(Omissis). 02A0361
Il comune di CASTAGNARO (provincia di Verona) ha adottato, il 17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). determinazione delle aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002:
aliquota ordinaria 6,25 per mille;
aliquota abitazione principale e relativa pertinenza 5,5 per mille;
detrazione per abitazione principale L. 200.000 (Euro 103,29);
aumento della detrazione per abitazione principale a L. 280.000 (Euro 144,61) a favore dei nuovi nuclei familiari costituiti a partire dal 1o gennaio 1997"
(Omissis). 02A0362
Il comune di CASTEGNERO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1) di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
5 per mille abitazione principale;
6 per mille tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale e dalle aree fabbricabili;
7 per mille aree fabbricabili; 2) di confermare una detrazione di Euro 103,30 dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei seguenti soggetti passivi:
soggetto passivo ove dimora abitualmente nella sua abitazione;
soggetto anziano o disabile, con la sola pensione sociale, residente in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, purche' l'abitazione, non locata, sia posseduta dallo stesso a titolo di proprieta' o di usufrutto e che il soggetto vi dimorasse prima del suo trasferimento in istituto di ricovero o sanitario;
soggetto passivo che dimora in abitazione a riscatto a condizione che l'assegnatario vi risieda stabilmente e non sia proprietario di altre abitazioni nel territorio comunale.
(Omissis). 02A0363
Il comune di CASTEL COLONNA (provincia di Ancona) ha adottato, il 27 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1) di stabilire nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/92 e successive modificazioni; 2) di stabilire altresi' nell'importo di Euro 186,00 la detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/92, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/96.
(Omissis). 02A0364
Il comune di CASTEL d'AZZANO (provincia di Verona) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire, per l'anno 2002, omissis, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le pertinenze e autorimesse destinate a servizio dell'abitazione principale medesima e l'aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 2. di stabilire, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione nella misura base prevista dalla legge di Euro 103,29 (L. 200.000);
(Omissis). 02A0365
Il comune di CASTEL GABBIANO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di mantenere, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 2. di aumentare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6,5 per mille, per le altre tipologie di immobili; 3. di confermare in Euro 103,29 (L. 200.000) annue la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita a prima abitazione.
(Omissis). 02A0366
Il comune di CASTEL GANDOLFO (provincia di Roma) ha adottato, il 3 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
a) aliquota ordinaria 6,8 per mille, da applicare a tutti gli immobili diversi dalle abitazioni e alle abitazioni date in affitto con contratti registrati ad inquilini residenti; b) aliquota ridotta 4,4 per mille, da applicare agli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario o equiparati all'abitazione principale ai sensi dell'art. 3 del regolamento I.C.I. approvato con delibera consiliare n. 46 del 21 dicembre 1998, successivamente modificate con delibere consiliari n. 5 del 9 febbraio 1999, e n. 2 del 27 febbraio 2000, che per chiarezza si elencano di seguito:
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
l'abitazione concessa dal proprietario o titolare di altro diritto reale in uso gratuito a parenti o affini fino al primo grado residenti nel comune, che la occupano quale loro abitazione principale, purche' il proprietario o possessore siano anch'essi residenti nel comune;
due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
c) aliquota ridotta 6 per mille, da applicare alle abitazioni locate a canone concordato, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
d) aliquota maggiorata 9 per mille, in applicazione dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, da applicare agli alloggi non locati; 2. di approvare le seguenti detrazioni d'imposta:
Euro 103,29 (L. 200.000) da applicare per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed alle sue pertinenze ai sensi dell'art. 817 del codice civile, fino a concorrenza del loro ammontare e rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e le sue pertinenze sono adibite ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
la suddetta detrazione d'imposta non si applica per gli immobili equiparati all'abitazione principale ai sensi dell'art. 3 del succitato regolamento comunale I.C.I.
(Omissis). 02A0367
Il comune di CASTEL GUELFO di BOLOGNA (provincia di Bologna) ha adottato, il 5 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
aliquota ordinaria nella misura del 6,7 per mille.
aliquota ridotta nella misura deI 5,3 per mille esclusivamente in favore di:
a) persone fisiche soggetti passivi, per l'immobile, di categoria catastale A (escluso A10) e relative pertinenze (come definite dall'art, 12-bis del vigente regolamento I.C.I.) direttamente adibito ad abitazione principale da parte del proprietario;
b) le unita' immobiliari di categoria catastale A (escluso A10) e relative pertinenze (come definite dall'art. 12-bis del vigente regolamento I.C.I.) nelle ipotesi tassativamente indicate all'art. 19 del vigente regolamento l.C.I.;
c) soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei sopra indicati soggetti e per le relative pertinenze (come definite dall'art. 12-bis del vigente regolamento l.C.I.);
detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2002 in Euro 103,29.
un'ulteriore detrazione di Euro 61,98 (su base annua e limitatamente all'abitazione principale), in favore dei soggetti che entro il termine per il pagamento della prima rata (ovvero della seconda se hanno acquisito un diritto reale di proprieta' o d'usufrutto successivamente aI 30 giugno 2002) presentino all'Ufficio Tributi idonea autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, indicante il possesso dei seguenti requisiti o condizioni:
condizione generale: possesso (a titolo di proprieta', usufrutto, altro diritto reale tale da generare l'insorgenza della soggettivita' passiva) da parte di tutti i componenti lo stato di famiglia del solo immobile adibito ad abitazione principale, ed eventualmente delle relative pertinenze (C/2, C/6, C/7), autonomamente iscritte in catasto;
ulteriori condizioni: A) - Pensionati:
avere compiuto il 65o anno di eta' alla data del 1o gennaio 2001;
essere in condizione non lavorativa e con il seguente reddito complessivo annuale ai fini IRPEF riferiti all'anno 2001;
fino a Euro 7.230,40 (L. 14.000.007) pro-capite con l'aggiunta della somma di Euro 1.549,37 (L. 2.999.999) per ogni persona a carico ai fini fiscali; B) - Famiglie con basso reddito:
contribuenti il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo annuale ai fini I.R.P.E.F. riferito al 2001 non superiore a Euro 7.230,40 (L. 14.000.007) pro capite, intendendosi per nucleo familiare tutti i componenti lo stato di famiglia; C) - Famiglie con presenza di disagio:
contribuenti nel cui stato di famiglia esistano uno o piu' soggetti portatori di handicap con invalidita' superiore al 70% o anziani non autosufficienti.
Reddito pro capite complessivo annuale ai fini IRPEF riferito all'anno 2001, non superiore a Euro 7.230,40 (L. 14.000.007), con l'aggiunta, per ogni stato di famiglia, di una quota di reddito convenzionale di Euro 7.230,40 (L. 14.000.007) per ogni soggetto portatore di handicap con invalidita' superiore al 70% e/o per ogni anziano non autosufficiente.
La domanda deve essere effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune e gratuitamente messi a disposizione dei cittadini.
L'ulteriore detrazione spetta in ragione del periodo di possesso annuo per il quale siano vantate le predette condizioni.
(Omissis). 02A0368
Il comune di CASTEL MAGGIORE (provincia di Bologna) ha adottato, il 7 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire che per il periodo d'imposta relativa all'anno 2002 la misura delle aliquote da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) siano rideterminate nella seguente misura:
1.1) 5 per mille:
a) l'aliquota per immobili direttamente adibiti ad abitazione principale dai soggetti cosi' individuati: possessori residenti;
detrazione per abitazione principale : Euro 103,29;
la detrazione e' aumentata a Euro 154,93 per i residenti che siano in possesso dei seguenti requisiti: Persone anziane:
possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2002. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non dovra' avere altra proprieta' immobiliare;
avere compiuto il 65o anno di eta' alla data del 1oo gennaio 2002;
essere in condizione non lavorativa o con un reddito da pensione non superiore a Euro 5.164,57 annui lordi, riferito all'anno 2001, aumentato di Euro 2.582,28 per ogni familiare a carico. Famiglie composte da un solo genitore con figli a carico:
possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2002. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non dovra' avere nessuna prorieta' immobiliare;
nucleo familiare composto, al 1o gennaio 2002, da un genitore celibe o nubile, separato legalmente o divorziato, vedovo o vedova che non conviva ad alcun titolo con altra persona;
reddito familiare riferito all'anno 2001, non superiore a Euro 5.164,57 lordi annui per ogni componente del nucleo familiare; Famiglia con persona portatrice di handicap:
possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2002. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non dovra' avere altra proprieta' immobiliare;
nucleo familiare composto, al 1o gennaio 2002, da una o piu' persone, di cui almeno una portatrice di handicap. Si considera handicappata la persona affetta da menomazione di qualsiasi genere che comporta una diminuzione permanente della capacita' lavorativa superiore ai due terzi, o, se minore di anni 18, che abbia difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua eta' riconosciute tali ai sensi delle vigenti normative;
reddito familiare riferito all'anno 2001, non superiore a Euro 5.164,57 lordi annui per ogni componente del nucleo familiare; Famiglie numerose:
possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1oogennaio 2002. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non dovra' avere altra proprieta' immobiliare;
nucleo familiare composto da cinque o piu' componenti al 1o gennaio 2002;
reddito familiare riferito all'anno 2001 non superiore a Euro 25.822,84 lordi annui nel caso di una famiglia di cinque componenti; a tale reddito si aggiungono Euro 5.164,57 lordi annui per ogni componente superiore a cinque;
b) pertinenze dell'abitazione principale: sono considerate pertinenze dell'abitazione principale le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).
L'assimilazione opera cosi' come indicato nell'art. 14 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;
detrazione: rientra nella detrazione per abitazione principale e nei limiti della stessa;
c) alloggio locato con contratto a canone concordato debitamente registrato a soggetto che lo utilizza come abitazione principale; senza detrazione;
d) alloggio concesso dal titolare del diritto reale di godimento (proprieta', usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) in comodato gratuito a parenti fino al terzo grado, o affini fino al secondo grado con contratto debitamente registrato;
senza detrazione;
1.2) 7 per mille: aliquota ordinaria; terreni; aree fabbricabili e altri fabbricati;
1.3) 9 per mille: alloggi posseduti e non locati, per i quali non risultano contratti di locazione registrati da almeno due anni.
(Omissis). 02A0369
Il comune di CASTELLANA GROTTE (provincia di Bari) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che confermano le misure gia' fissate per l'anno 2001: =====================================================================
N.D. | Tipologia degli immobili | Aliquote =====================================================================
1. | Immobili in genere | 4 per mille
2. | Abitazione principale | 4 per mille 2. di fissare, per l'anno 2002, le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: =====================================================================
| Tipologia degli immobili |
| nonche' categorie di soggetti |
| in situazione di particolare | Detrazione d'imposta (Euro in N.D.| disagio economico-sociale | ragione annua) =====================================================================
| | Lire Euro ---------------------------------------------------------------------
|Soggetti pensionati |
|ultrasessantenni alla data del |
|1o gennaio 2002 con reddito |
|complessivo, prodotto da |
|pensione, terreni e fabbricati,|
|non superiore ad Euro |
1 |6713.93968 (L. 13.000.000). | 500.000 258.22844
(Omissis). 02A0370
Il comune di CASTELLETTO d'ORBA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie di proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e nella misura del 5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi ed immobili imponibili; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 02A0371
Il comune di CASTELLO d'AGOGNA (provincia di Pavia) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare, per l'anno 2002, le aliquote e le detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) (omissis). Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) Aliquote e detrazioni anno 2002 Abitazione principale: 6 per mille;
Altri fabbricati: 7 per mille;
Terreni agricoli: 7 per mille;
Aree fabbricabili: 7 per mille.
Detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: Euro 103,30.
(Omissis). 02A0372
Il comune di CASTELNOVO BARIANO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 22 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare anche per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nella seguente misura:
aliquota ordinaria 5,5 per mille;
aliquota ridotta al 4,75 per mille:
a) all'abitazione principale residenza anagrafica del soggetto passivo persona fisica;
b) all'abitazione principale residenza anagrafica dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
c) all'abitazione principale posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
d) alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta/collaterale fino al 2o grado (genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti) previa presentazione al comune di copia della scrittura privata autenticata o apposita autocertificazione;
aliquota elevata al 6 per mille:
a) alle abitazioni non locate. Di stabilire per l'anno 2002 la detrazione di imposta per abitazione principale nella misura annua di Euro 103,29; Di elevare a Euro 154,94 la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, in relazione a particolari situazioni di carattere sociale e piu' precisamente per le seguenti categorie di contribuenti:
a) nucleo familiare composto da un pensionato avente reddito complessivo annuo di importo non superiore a Euro 7.230,40;
b) nucleo composto da pensionati il cui reddito familiare non sia superiore a Euro 11.362,05 maggiorato di Euro 3.615,20 per ogni pensionato oltre i primi due. Restano escluse dal beneficio le unita' immobiliari del gruppo A classificate A/1 - A/8 - A/9 - A/10;
c) presenza nel proprio nucleo familiare di un soggetto portatore di handicap certificato e con reddito familiare complessivo non superiore a Euro 18.592,45; di determinare i seguenti criteri applicativi:
1) il contribuente deve presentare la richiesta - autocertificazione nella quale dovra' dichiarare:
nome e cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto alla detrazione di Euro 154,94;
2) la richiesta dovra' essere consegnata o inviata all'ufficio tributi del comune di Castelnovo Bariano, via Municipale 1, entro il mese di giugno 2002;
3) i contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2002, gia' tenere conto della detrazione richiesta;
4) l'Amministrazione si riserva di chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato; di dare atto che le agevolazioni previste per l'abitazione principale sono estese anche alle sue pertinenze, liberamente individuate dal contribuente in numero di una fra quelle autonomamente iscritte nel catasto fabbricati.
(Omissis). 02A0373
Il comune di CASTELNOVO di SOTTO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 13 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di riconfermare le aliquote l.C.l. per l'anno 2002 cosi' distinte:
1 - aliquota agevolata del 5,5 per mille:
da applicare a tutti gli immobili diversi da quelli indicati ai punti 2) e 3) - rientrano: A) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cioe' quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie e suoi familiari dimorano abitualmente e relative pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali: * C/2 (cantina, soffitta) limitatamente ad una sola unita';
* C/6 (garage) limitatamente a due unita';
* C/7 (tettoia chiusa) limitatamente ad una unita', destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato); a*) si intende per abitazione principale anche quella unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.
Per usufruire dell'aliquota di cui al punto a*) - (5,5 per mille) i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 20 dicembre 2002 all'Ufficio tributi - I.C.I. del comune la seguente documentazione:
1) dichiarazione sostitutiva che attesti di aver acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario e che l'unita' immobiliare non sia stata concessa in locazione; B) immobili locati (art. 21, comma 18, 19 e 20 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - dispone: obbligo di registrazione in termine fisso per i contratti di locazione e di affitto relativi a tutti i beni immobili esistenti nel territorio dello stato);
1) con contratto registrato a soggetto che li utilizza come prima abitazione e che non detiene nessun altro immobile di proprieta';
* per usufruire dell'aliquota di cui al punto 1) - (5,5 per mille) i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 20 dicembre 2002 all'Ufficio tributi - I.C.I. del comune la seguente documentazione (si precisa che in attuazione dell'art. 16, comma 2 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta I.C.I., il beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui il richiedente presenta apposita istanza. Restano confermate quelle presentate nel corso del 1999, con contratto non scaduto, in quanto rientranti nella fattispecie):
a) copia del contratto registrato presso l'Ufficio del registro;
b) copia del rinnovo di registrazione qualora il contribuente abbia gia' negli anni precedenti fatto richiesta della predetta agevolazione e che il contratto si riferisca allo stesso locatario;
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del locatario di non possedere nessun altro immobile di proprieta';
2) fermo restando tutto quanto previsto al precedente punto 1) e' concessa una ulteriore agevolazione di - 1,5 per mille sull'aliquota, in modo che l'aliquota applicabile risulti del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad uso abitativo concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ("contratti concordati").
Si precisa che per questo tipo di tipologia l'agevolazione e' da considerare gia' nell'anno in cui viene fatta richiesta; C) unita' immobiliare concessa in comodato e/o uso gratuito a parenti fino al 1o grado (figli e genitori), che la occupano quale loro abitazione principale; (in ottemperanza dell'art. 16, comma 1, lettera c) del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta I.C.I.; * per usufruire dell'aliquota di cui al punto c) - (5,50 per mille) - i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 20 dicembre 2002 all'Ufficio tributi - I.C.I. del comune la seguente documentazione:
1) dichiarazione sottoscritta dal proprietario e dall'occupante da cui risulti il grado di parentela degli occupanti con il proprietario, la costituzione da parte degli occupanti di un nucleo familiare autonomo ivi residente; D) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; E) gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P.;
2 - Aliquota ordinaria deI 6,2 per mille:
a) fabbricati diversi dalle abitazioni;
b) aree fabbricabili;
c) terreni agricoli; (vedere, anche, punto 4 in appendice)
d) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente nell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
e) alloggi locati ad affittuari che non vi dimorano abitualmente;
f) alloggi locati ad affittuari proprietari di immobili;
g) alloggi dati in uso gratuito a soggetti che vi dimorano abitualmente;
h) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato italiano adibita ad abitazione principale e non locata (art. 1, comma 4-ter, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75);
3 - Aliquota maggiorata del 7 per mille:
a) alloggi non locati, intendendosi per tali l'unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, nell'anno di imposizione, non locata ne' data in comodato a terzi, e relative pertinenze;
b) residenza secondaria o seconda casa, intendendosi per tale l'unita' immobiliare classificata o classificabile nel gruppo A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario. avendo la propria abitazione principale in altra unita' immobiliare, in possesso o in locazione e relative pertinenze;
c) alloggi e relative pertinenze dati in uso gratuito a soggetti che non vi dimorano abitualmente;
4 - Detrazione di Euro 104.
Si precisa che (ai sensi dell'art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992) la detrazione annua, spettante per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale (ecc... e' da rapportare ai mesi durante i quali sussiste la destinazione ad abitazione principale e deve essere suddivisa, in caso di piu' contribuenti dimoranti, in parti uguali tra loro.
Oltre che per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale detrazione, anche per:
* unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivise adibite ad abitazione principale di soci assegnatari;
* alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P.;
* unita' immobiliare dei cittadini italiani (posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia) non residenti nel territorio dello Stato adibita ad abitazione principale a condizione che non risulti locata;
* le pertinenze per la parte dell'importo della detrazione eccedente in sede di tassazione dell'abitazione principale.
5 - Riscossione diretta. Si riconferma la riscossione diretta dell'I.C.I. anche per l'anno 2002, ricordando che il pagamento deve essere effettuato sul c/c postale n. 12002440 intestato a: Comune di Castelnovo di Sotto - I.C.I. - servizio tesoreria.
APPENDICE
Si precisa, inoltre, in ottemperanza al regolamento comunale sull'imposta I.C.I.:
1) all'art. 12, comma 2, si considerano validi i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri (anche qualora la dichiarazione presentata non sia congiunta) purche' la somma versata rispecchi la totalita' dell'imposta relativa all'immobile condiviso e sempreche' ne sia data comunicazione scritta al comune entro l'anno di effettuazione del versamento;
2) all'art. 12, comma 3, la norma precedente si applica anche per i versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi;
3) all'art. 8, comma 1, in caso di fabbricati in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stata richiesta l'abitabilita', le unita' immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dall'ottenimento dell'abitabilita'. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale e' in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, e' ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria della parte gia' costruita ed autonomamente assggettata ad imposizione come fabbricato;
4) all'art. 5 e ai fini di quanto disposto dagli artt. 2, comma 1, lettera b), e 9 del decreto legislativo n. 504/1992, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti all'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidita', vecchiaia e malattia. Inoltre, il pensionato gia' iscritto negli elenchi suddetti, che continua la coltivazione del fondo, conserva la qualifica predetta.
In ogni caso la forza lavorativa dei soggetti addetti alla coltivazione del fondo deve essere pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessita' di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non inferiore al 50% del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione, dichiarato per l'anno precedente e determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura;
5) all'art. 20, comma 1, e ai fini di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo, n. 504/1992, l'imposta e' ridotta deI 50 per cento dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
L'inagibilita' o inabilita' deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensi' con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale (art. 20, comma 2).
Si considerano, tuttavia, inagibili o inabitabili, purche' non utilizzati, gli immobili sottoposti ad interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31, comma 1, lettera b) della legge n. 457/1978, regolarmente autorizzate dal comune per il periodo decorrente dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi, ovvero, se precedente, alla data in cui il fabbricato e' utilizzato. In tal caso, dovra' essere presentata la denuncia (dichiarazione) relativa all'anno in cui si applica la riduzione.
Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo da costituire pericolo a cose e persone, con rischi di crollo parziale o tale;
c) edifici per i quali e' stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati;
e) edifici mancanti di infissi o non allacciati ad opere di urbanizzazione primaria.
* Il contribuente puo' certificare lo stato di inabitabilita' o di inagibilita' con dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, e successive modificazioni.
(Omissis). 02A0374
Il comune di CASTELNUOVO DEL GARDA (provincia di Verona) ha adottato, il 6 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Aliquote:
4,5 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;
6,5 per mille aliquota ordinaria. Detrazioni:
Euro 104,00 per abitazione principale e relative pertinenze;
Euro 130,00.
a) per abitazione principale a favore di nuclei familiari di ultrasessantacinquenni residenti che vivono soli o con il coniuge;
b) per nuclei familiari che abbiano al loro interno un invalido al 100%.
(Omissis). 02A0375
Il comune di CASTELSARACENO (provincia di Potenza) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). confermare per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille, per ogni tipologia d'immobile; stabilire per l'anno 2002 la deduzione d'imposta per l'abitazione principale in Euro 104,00. .Convertire in euro le sanzioni in misura fissa per troncamento elminando i decimali, art. 51, decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
(Omissis). 02A0376
Il comune di CASTIGLIONE dei PEPOLI (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. aliquota ordinaria: 6,50 per mille; 2. aliquota ridotta: 5,50 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e una pertinenza, cosi' come individuata dall'art. 7 del vigente regolamento I.C.I.; 3. aliquota agevolata: 2,75 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi:
a) volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili;
b) finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;
c) volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali,
d) tesi all'utilizzo dei sottotetti.
La suddetta aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari, oggetto degli interventi di cui sopra e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
Ritenuto inoltre di riconoscere per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, per tutte le abitazioni principali come definite dal citato decreto legislativo n. 504/1992, e dall'art. 7 del vigente regolamento I.C.I., la detrazione di Euro 104,00.
(Omissis). 02A0377
Il comune di CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO (provincia di Teramo) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. confermare, (omissis), nella misura unica dl 5,5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002.
(Omissis). 02A0378
Il comune di CASTILENTI (provincia di Teramo) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). L'aliquota ordinaria da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 e' stabilita nella misura del 5 per mille; resta fissata al 4,5 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale o dati in locazione gratuita a parenti fino al 3o grado; 2. fissare, nell'importo massimo di lire 250.000, la detrazione prevista per l'unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P.
(Omissis). 02A0379
Il comune di CAVENAGO d'ADDA (provincia di Lodi) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di mantenere inalterata, (omissis), l'aliquota I.C.I. del 5 per mille e le altre condizioni determinate per l'anno 2001 con deliberazione n. 32 del 12 febbraio 2001.
(Omissis). 02A0380
Il comune di CENTO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare nella misura del 5,6 per mille l'aliquota ordinaria da applicarsi ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002; 2. di fissare nella misura del 4 per mille l'aliquota agevolata, come previsto dalla legge 449/1997, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ed al di fuori, se vincolati ai sensi del decreto legislativo 490/1999 e successive modificazioni o appartenenti a catalogo degli edifici storico-culturali adottato con atto di Consiglio n. 57 del 15 aprile 1993 ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L' aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 3. di determinare che per l'unita' adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonche' per quella dei parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) ai quali lo stesso abbia concesso l'immobile in uso gratuito, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,291 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 02A0381
Il comune di CERANOVA (provincia di Pavia) ha adottato, l'11 febbraio 2002 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 nelle misure di cui al seguente prospetto le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504:
terreni agricoli: 7 per mille;
aree fabbricabili: 7 per mille;
abitazione principale: 7 per mille;
altri fabbricati: 7 per mille; 2. di determinare, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, per l'anno 2002 le detrazioni d'imposta come di seguito illustrate:
abitazione principale: Euro 103,29 annue; 3. di dare atto che il valore delle aree fabbricabili e' pari a Euro 79,61/mq per aree con destinazione d'uso residenziale ed e' pari a Euro 39,00/mq, per aree con destinazione d'uso industriale ed artigianale.
(Omissis). 02A0382
Il comune di CERRIONE (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) e relative detrazioni d'imposta espresse in euro;
1. aliquota 5 per mille per la casa di abitazione principale (con detrazione di Euro 104,00);
2. aliquota 6 per mille per le case possedute in aggiunta all'abitazione principale;
3. aliquota 5 per mille (senza detrazione) per le seguenti abitazioni:
a) quelle concesse in uso gratuito a parenti e affini in linea retta, entro il primo grado, i quali vi dimorino, in conformita' alle risultanze anagrafiche. Si precisa che ogni soggetto d'imposta ha diritto alla detrazione per la sola abitazione di residenza;
b) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
4. aliquota 5 per mille per tutti gli altri immobili.
(Omissis). 02A0383
Il comune di CERVESINA (provincia di Pavia) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille; 2. di confermare la detrazione prevista per l'immobile adibito ad abitazione principale nella misura di Euro 103,29; 3. di comunicare copia della presente deliberazione agli Uffici interessati ed al funzionario responsabile dell'attivita' organizzativa e gestionale dell'imposta, per gli adempimenti esecutivi di competenza.
(Omissis). 02A0384
Il comune di CHIANNI (provincia di Pisa) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
2. di lasciare invariata per l'anno 2002 Ialiquota I.C.I. al 5 per mille per la prima abitazione e al 7 per mille l'aliquota I.C.I. per tutte le restanti categorie;
3. di confermare per Ianno 2002 la detrazione per Iabitazione principale in Euro 103,30 corrispondente a L. 200.000;
4. di confermare per Ianno 2002 la detrazione per le categorie dei soggetti passivi di cui all'art. 7 del vigente Regolamento I.C.I. in Euro 129,12 corrispondente a L. 250.000;
(Omissis). 02A0385
Il comune di CHIAVENNA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 20 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di fissare, per l'anno 2002, ai fini I.C.I. l'aliquota ordinaria del 6,5 per mille da applicare ai fabbricati, aree fabbricabili; di stabilire, per l'anno 2002, un'aliquota ridotta al 5 per mille esclusivamente in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; di considerare, agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali (aliquota ridotta e detrazione):
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte al catasto;
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, che le occupano quale loro abitazione principale;
di stabilire, per l'anno 2002, un'aliquota ridotta allo 0,5 per mille per i fabbricati ubicati nel centro storico soggetti ad interventi di recupero delle facciate; di elevare da Euro 103,29 a Euro 154,94 la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale.
(Omissis). 02A0386
Il comune di CIGLIANO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I ordinaria nella misura del 5,3 per mille; 2. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. per l'abitazione principale nella misura del 4,3 per mille e di fissare la relativa detrazione d'imposta nella misura di Euro 104,00; 3. di confermare per l'anno 2002 l`aliquota I.C.I. nella misura dell'1 per mille per unita' immobiliari inagibili o inabitabili e per immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nel centro storico, che saranno oggetto di interventi di recupero;
(Omissis). 02A0387
Il comune di CIVATE (provincia di Lecco) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta ccmunale sugli immobili (I.C.I):
a) aliquota nella misura del 5 per mille (cinque per ogni mille lire) del loro valore su tutti i fabbricati ad esclusione delle case non affittate e dei fabbricati appartenenti alla categoria D;
b) aliquota nella misura del 6 per mille (sei per ogni mille lire) del loro valore sui fabbricati appartenenti alla categoria D;
c) aliquota nella misura del 7 per mille (sette per ogni mille lire) del valore degli immobili per le case non affittate ai sensi dell'art. 3, comma 53, punto 2. della legge 662/1996;
d) aliquota nella misura deI 5 per mille (cinque per ogni mille lire) del loro valore per fabbricati concessi in uso gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado nonche' a collaterali di secondo grado e da questi utilizzati come abitazione principale;
e) aliquota agevolata nella misura del 3 per mille (tre per ogni mille lire), ai sensi dell'art. 1, comma 55, punto 3. della legge 27 dicembre 1997, n. 449 a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali' oppure all'utilizzo di sottotetti, con la precisazione che detta aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
f) detrazione di Euro 104,00 dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, dovuta per l'unita' immobiliare adlibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 3. della legge 662/1996;
g) detrazione di Euro 52,00 dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, dovuta per i fabbricati di cui al precedente punto c), nel rispetto dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 3. della legge 662/1996. Tale detrazione e' alternativa e non in aggiunta a quella prevista per l'abitazione principale.
(Omissis). 02A0388
Il comune di CIVIDALE del FRIULI (provincia di Udine) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per l'esercizio 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, l'aliquota applicabile e' pari al 4,5 per mille;
per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale l'aliquota applicabile e' pari al 5,8 per mille; 2. di stabilire che per l'abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 104,00 (Lire 201.372) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 02A0389
Il comune di CIVITANOVA MARCHE (provincia di Macerata) ha adottato, il 7 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille. 2. di confermare, per l'anno 2002, le rimanenti aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura prevista per l'anno 2001.
(Omissis). 02A0390
Il comune di COAZZOLO (provincia di Asti) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1) aliquota unica del 6 per mille; 2) detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare da destinare ad abitazione principale Euro 103,29.
(Omissis). 02A0391
Il comune di CODOGNO (provincia di Lodi) ha adottato, l'11 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili anche per l'anno 2002, nella misura del 5,75 per mille, per tutti gli immobili con le seguenti eccezioni:
abitazioni sfitte, intendendosi per esse le unita' immobiliari, classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) abitabili ai sensi delle norme edilizie ed igienico-sanitarie e di fatto non utilizzate, per le quali l'aliquota viene fissata al 7 per mille;
unita' immobiliari inagibili o inabitabili per le quali sono iniziati interventi di recupero richiedenti una concessione edilizia: aliquota stabilita nella misura dell'1 per mille, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti: aliquota stabilita nella misura del 4 per mille, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, 449; 2. di riconfermare, anche per l'anno 2002, le seguenti detrazioni per l'abitazione principale:
L. 200.000, Euro 103,29 detrazione ordinaria;
L. 300.000 detrazione da effettuare nella circostanza di proprietari di unica abitazione il cui reddito familiare imponibile pro-capite non superi L. 11.000.000, Euro 5.681,02, sulla base della dichiarazione dei redditi del 2001.
(Omissis). 02A0392
Il comune di COLLEBEATO (provincia di Brescia) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare nella misura del 7 per mille, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I., per tutte le fattispecie di immobili ad eccezione:
aliquota del 5,5 per mille per l'abitazione principale cosi' come definita dall'art. 8 comma 2 secondo periodo del decreto legislativo 504/1992;
aliquota del 5,5 per mille per la pertinenza (garage) delle abitazioni principali;
aliquota dell'8 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, cosi' come consentito dall'art. 2 comma 4 della legge 431/1998;
aliquota del 5 per mille a favore di proprietari che concedono in locazione immobili ad uso abitativo a titolo di abitazione principale sulla base dei contratti-tipo, definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori;
aliquota del 5,5 per mille per abitazioni concesse in uso gratuito a figlio e/o genitori;
aliquota del 5,5 per mille per abitazioni non locate di anziani e disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
esenzione per i terreni agricoli (purche' non siano aree fabbricabili ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici oppure con vocazione edificatoria); 2. di determinare, per l'anno 2002, in L. 200.000 - Euro 103,29 l'importo della detrazione annua per abitazione principale; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di applicare le disposizioni previste dal comma 9 dell'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, in materia di I.C.I. a decorrere dal termine previsto per l'iscrizione al catasto dei fabbricati gia' rurali che non presentano piu' i requisiti di ruralita'.
(Omissis). 02A0393
Il comune di COLLERETTO CASTELNUOVO (provincia di Torino) ha adottato, il 18 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di prendere atto della delibera della Giunta Comunale n. 2 del 18 gennaio 2002, che determina per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., nella misura di euro 103,29 (L. 200.000).
(Omissis). 02A0394
Il comune di COSSATO (provincia di Biella) ha adottato, il 18 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
aliquota I.C.I. unita' abitativa principale 5,5 per mille;
aliquota altri immobili 6 per mille;
aliquota unita' abitative sfitte 7 per mille;
lasciando inalterata la detrazione per l'unita' abitativa principale in euro 103,29 (L. 200.000). 2. di dare atto che la detrazione applicabile all'unita' abitativa principale di cui all'art. 8 del decreto legge n. 504/1992 e circolare Ministero delle finanze 21 maggio 1994 n. 65/E e di cui all'art. 3, comma 55 della legge 662/1996 verra' mantenuta in euro 103,29 (L. 200.000) per l'anno 2002 e deliberata dal Consiglio comunale in sede di modifica del relativo regolamento per l'applicazione dell'imposta. 3. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 504/1992 cosi come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996. 4. di considerare direttamente adibita ad unita' abitativa principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata cosi come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 504/1992 cosi come modificato dall'art. 3, comma 56 della legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996. 5. di comunicare al Ministero delle finanze, direzione compartimentale del territorio per la Regione Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria Sezione staccata di Vercelli, le aliquote I.C.I. applicate nelle misure appena sopra evidenziate per l'anno 2002, congiuntamente alla detrazione per l'abitazione principale stabilita in euro 103,29 (L. 200.000) che verra' stabilita dal Consiglio comunale in sede di modifica al regolamento per l'applicazione dell'imposta. 6. di provvedere, altresi', all'inoltro della sopracitata comunicazione, comprensiva di numero e data relativa alla delibera adottata, al Ministero dell'interno - Direzione generale amministrazione civile, direzione centrale finanza locale e servizi finanziati, a seguito circolare telegrafica F.L. 26/1995 datata 3 novembre 1995, trasmessa a questo Comune dalla Prefettura di Biella in data 30 novembre 1995 e pervenuta l'11 dicembre 1995.
(Omissis). 02A0395
Il comune di Cossogno (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura unica del 5 per mille.
(Omissis). 02A0396
Il comune di Costa Serina (provincia di Bergamo) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
a) abitazioni principali e relative pertinenze 5,5 per mille;
b) categoria catastali C/1 - Negozi e botteghe 5 per mille;
c) categoria catastale D/2 - Alberghi e pensioni 5 per mille;
d) altri immobili non precedentemente elencati 6,5 per mille;
e) aree fabbricabili 6 per mille;
applicazione della detrazione per abitazione principale nella misura minima stabilita dalla vigente legislazione di Euro 103,29 (L. 200.000);
assimilazione alle abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione per queste previste, di quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale ed affini fino al primo grado, a condizione che venga formato un nuovo nucleo familiare formato da almeno due persone residenti e che venga presentato entro il termine stabilito per la presentazione della denuncia di variazione una comunicazione in tal senso, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 446/1997;
assimilazione all'abitazione principale dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che venga presentata entro il termine stabilito per la presentazione della denuncia di variazione una comunicazione in tal senso, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996.
(Omissis). 02A0397
Il comune di Costacciaro (provincia di Perugia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 6,5 per mille per tutte le situazioni tassabili e la detrazione per l'abitazione principale a L. 220.000, pari ad Euro 113,62.
(Omissis). 02A0398
Il comune di Costermano (provincia di Verona) ha adottato, il 4 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote e detrazioni sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo Comune come segue:
aliquota del 4,5 per mille per la prima casa e gli appartamenti locati come abitazione principale;
aliquota del 7 per mille ordinaria;
aliquota deI 6 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni;
aliquota del 7 per mille per le seconde case e le case sfitte;
detrazione per l'abitazione principale euro 105,00;
con la precisazione che la detrazione per l'abitazione principale di euro 105,00 viene applicata solo all'abitazione di cui all'art. 11, comma 2 e 3, lettere a), c) e), f) del vigente regolamento sull'I.C.I..
(Omissis). 02A0399
 
Il comune di CRAVEGGIA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (prima casa) ed unita' immobiliari locate utilizzate come abitazione principale: 6 per mille;
altri fabbricati ed immobili diversi dalle abitazioni principali: 6,5 per mille. 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione dell'importo dovuto per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
(Omissis). 02A03100
Il comune di Cuorgne' (provincia di Torino) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare e determinare quanto segue:
1. la misura del 5 per mille per l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 da applicarsi in misura unica su tutte le basi imponibili e l'importo della detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29.
(Omissis). 02A03101
Il comune di CURA CARPIGNANO (provincia di Pavia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo Comune per l'anno 2002 con l'aliquota del 6 per mille per tutte le unita' immobiliari. 2. di dare atto che la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' applicabile per l'anno 2002 nella misura di (L. 200.000) Euro 103,29.
(Omissis). 02A03102
Il comune di CUVEGLIO (provincia di Varese) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di applicare per l'anno 2001, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nonche' dell'art. 2 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 354, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura differenziata del 4,5 per mille per i residenti di unita' immobiliare direttamente adibite ad abitazione principale e del 6 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di riconfermare la detrazione per abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis). 02A03103
Il comune di DORIO (provincia di Lecco) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle misure risultanti nel prospetto. ==================================================================== Aree |Terreni | Fab- |agricoli | bri- | | Fabbricati cabi-| |
li | | =====|=========|====================================================
|Esenti | | |
|ai sensi | | |
|art. 7, | |Realizzati |
|lettera | |per vendita|
|h) d.lgs.| |e non ven- |
|n. | |duti da im-|
|504/1992 | |prese che |
|e della | |hanno per |
|circolare| |oggetto es-|
|Ministero| |clusivo o |
|delle | |prevalente |
|finanze | |della atti-|
|n. 9 del |Immobili|vita' la |
|14 giugno|diversi |costruzione|
|1993 | da abi-|e l'aliena-| ABITAZIONI
| |tazione |zione di |-----------------------------
| | |immobili |Principale | |
| | | |e n. 1 | |
| | | |pertinenza,| |
| | | |ancorche' | |
| | | |iscritte | |
| | | |distinta- | |
| | | |mente a Ca-| |
| | | |tasto-art. | |
| | | |12, comma | |
| | | |30 legge n.|In |
| | | |488/1999 e |aggiunta|
| | | |regolamento|alla |Alloggi
| | | |com.le |princi- |non lo-
| | | |I.C.I. |pale |cati ----------------------------------------------------------------- 7 per| | 7 per | 7 per | 5 per | 7 per | 7 per mille| -- | mille | mille | mille | mille | mille Il comune di Dorio considera come abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. Detrazione d'imposta per abitazione principale e pertinenze per l'anno 2002 = Euro 103,29*
(Omissis). 02A03104
Il comune di DUALCHI (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire al 4 per mille l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002.
(Omissis). 02A03105
Il comune di EUPILIO (provincia di Como) ha adottato, il 26 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
a) 4 per mille per le abitazioni principali e tutto quanto equiparato ad essa come da regolamento;
b) 5,5 per mille per tutte le altre tipologie di immobili;
c) di confermare la detrazione di Euro 103,29 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, indipendentemente dalla classe cui appartiene.
(Omissis). 02A03106
Il comune di FARRA D'ALPAGO (provincia di Belluno) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per il periodo di imposta 2002, ex articoli 6 ed 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote e le detrazioni cosi' come analicamente riportate nell'allegato che forma parte integrante del presente provvedimento;
(Omissis). =====================================================================
Aliquota |Categoria immobiliare | Detrazione =====================================================================
| Tutti gli immobili |
|soggetti ad imposta |
|che non rientrino |
|nelle categorie |
|diversamente | Ordinaria: 6 per mille|specificate | ---------------------------------------------------------------------
| Unita' immobiliari |
|che sono oggetto di |
|interventi di recupero|
|localizzati nei centri|
|storici, ovvero volti |
|alla realizzazione di |
|posti auto anche |
|pertinenziali oppure |
|all'utilizzo di |
|sottotetti, cosi' come|
|specificato |
|dall'art. 1 della |
|legge 27 dicembre |
|1997, n. 449, per la |
|durata di tre anni | Agevolata: 1,5 per |dall'inizio dei | mille |lavori. | ---------------------------------------------------------------------
| 1. Unita' |
|immobiliari adibite ad|
|abitazione principale |
|e proprie pertinenze |
|(cantine, box, garage,|
|soffitte, ripostigli),|
|ancorche' |
|autonomamente iscritte| Detrazione di imposta
|in catasto. |di 104,00 Euro,
|L'assimilazione opera |rapportata al pe-riodo
|sia ai fini |dell'anno durante il
|dell'aliquota che |quale si potrae tale
|della detrazione. 2. |destinazione.
|Unita' immobiliari di |L'agevolazione
|proprieta' o in |dell'assimilazione si
|usufrutto di anziani o|traduce nella
|disabili, i quali |possibilita' di
|abbiano acquisito la |detrarre dall'imposta
|residenza in istituto |dovuta per le
|di ricovero o |pertinenze la parte
|sanitari, a seguito di|della detrazione che
|ricovero permanente, a|non ha trovato capienza
|condizione che la |in sede di tassazione
|stessa non risulti |dell'abitazione Agevolata: 5 per mille|locata. |principale. --------------------------------------------------------------------- Ordinaria: 6 per mille| Aree edificabili | --------------------------------------------------------------------- Superiore | Unita' immobiliari | all'ordinaria: 6,5 per|che non risultino | mille |locate. | ---------------------------------------------------------------------
| Unita' immobiliari |
|possedute a titolo di |
|proprieta', usufrutto,|
|uso ed abitazione, ed |
|adibite ad abitazione |
|principale da persone |
|nel cui nucleo |
|familiare sia presente|
|un portatore di |
|handicap, al quale |
|l'apposita Commissione|
|medica dell'ULSS, |
|costituita ai sensi |
|dell'art. 4 legge n. |
|104/1992, abbia |
|riconosciuto la |
|condizione di |
|minorazione fisica, |
|psichica o sensoriale |
|che determini |
|difficolta' |
|nell'apprendimento |
|scolastico o nello |
|svolgimento di |
|attivita' lavorativa |
|conducendo a una |
|situazione di |
|svantaggio personale o|
|di emarginazione |
|sociale. Sono esclusi |
|gli invalidi civili, |
|del lavoro e coloro |
|che hanno riconosciuta|
|una invalidita' ai | Detrazione annua di
|fini del lavoro. |imposta di 208,00 Euro.
(Omissis). 02A03107
Il comune di FASCIA (provincia di Genova) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota da applicarsi, per l'anno 2002, all'imposta comunale sugli Immobili; 2. di tener conto, nella determinazione della base imponibile di quanto stabilito dall'art. 5, decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi n. 48, 51 e ss., art. 3, Legge n. 662/1996; 3. di ridurre l'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'Ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968, e successive modificazioni, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanta dichiarato dai contribuente; 4. di detrarre dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 5. si intende per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; 6. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 7. di dare atto che i terreni agricoli sono esonerati dal pagamento dell'imposta in quanto il comune risulta completamente montano;
(Omissis). 02A03108
Il comune di FEISOGLIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 11 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. e' fissata ai sensi art. 6, decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 come sostituito con art. 3, comma 53, legge 23 dicembre 1996 n. 662, modificate con art. 10, comma 2, con decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669, conv. legge 28 febbraio 1997 n. 30 nelle seguenti aliquote:
prima casa 5 per mille detrazione L. 200.000;
altro 6 per mille. (Omissis). 02A03109
Il comune di FELONICA (provincia di Mantova) ha adottato, il 6 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di istituire, omissis, per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
6,75 per mille aliquota ordinaria;
7 per mille aliquota da applicarsi alle abitazioni e pertinenze possedute in aggiunta all'abitazione principale, locate e non locate, con l'esclusione di quelle concesse in comandato gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori, figli); 2. di confermare per l'anno 2002 una detrazione di L. 200.000 Euro 103,29 sull'I.C.I. dovuta per l'immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze.
(Omissis). 02A03110
Il comune di FINO MORNASCO (provincia di Como) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). =====================================================================
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI |ALIQUOTE (per mille) ===================================================================== Immobili adibiti ad abitazione principale, | locali come abitazione principale con regolare | contratto, ceduti a titolo gratuito a parenti, e| pertinenze delle abitazioni, secondo le | disposizioni del vigente regolamento | 4,4 --------------------------------------------------------------------- Immobili diversi dalle abitazioni (ad eccezione | delle pertinenze dell'abitazione principale) o | posseduti in aggiunta all'abitazione principale | 6,8 --------------------------------------------------------------------- Immobili posseduti da enti senza scopo di lucro | 4,4 --------------------------------------------------------------------- Interventi di recupero di unita' immobiliari | inagibili o inabitabili o interventi finalizzati| al recupero di immobili di interesse artistico o| architettonico localizzati nei centri storici | 4,4* --------------------------------------------------------------------- Immobili posseduti in aggiunta all'abitazione | principale e non locati da almeno due anni. | 7
(*) L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 2) di darsi atto che viene considerata adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3) di determinare le seguenti detrazioni di imposta: =====================================================================
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI |ALIQUOTE (per mille) =====================================================================
Unita' immobiliare adibita ad abitazione | principale | Euro 110,00 ---------------------------------------------------------------------
Unita' immobiliari adibite ad abitazione | principale ad esclusione delle unita' | classificate in catasto in A/1, A/7, A/8, A/9, | appartenenti a: A) pensionati, che abbiano | compiuto 60 anni o che compiano tale eta' nel | corso dell'anno di applicazione dell'imposta, | con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di | tutti i componenti del nucleo familiare fino a | Euro 13.000,00, piu' Euro 1.000,00 per ogni | persona a carico; B) portatori di handicap con | attestato di invalidita' civile pari aI 46%, con| reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di | tutti i componenti del nucleo familiare fino a | Euro 13.000,00 piu' Euro 1.000,00 per ogni | persona a carico; C) titolari di assistenza | sociale a livello comunale a norma del vigente | regolamento, se non gia' beneficiari secondo | quanto previsto ai punti precedenti; per reddito| imponibile si prende come riferimento il reddito| complessivo desumibile dalla dichiarazione dei | redditi dedotti gli oneri deducibili e la | detrazione per l'abitazione principale di tutti | i compienti del nucleo familiare risultati sullo| stato di famiglia anagrafico; la maggiore | detrazione per l'abitazione principale si | applica anche nel caso in cui le condizioni di | cui alle lettere A (pensionati), B (disabili) e | C (casi sociali) siano possedute da almeno un | componente del nucleo familiare del soggetto | tenuto al pagamento dell'imposta. | Euro 250,00 4) di stabilire che le richieste per usufruire della maggiore detrazione sull'abitazione principale dovranno pervenire entro il 30 Giugno 2002 corredate dalla necessaria documentazione probatoria;
(Omissis). 02A03111
Il comune di FIORANO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). e' stata confermata per l'anno 2002, al 5,6 per mille e dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare Euro 103,29.
(Omissis). 02A03112
Il comune di FIUMICELLO (provincia di Udine) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare ai sensi delll'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota I.C.I. al 5,75 per mille per le seguenti unita' immobiliari:
a) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa. In caso di contitolarita' nella proprieta' dell'immobile, il contitolare per il quale lo stesso non costituisce abitazione principale sconta l'imposta con l'aliquota del 5,75 per mille senza l'applicazione della detrazione di cui all'art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992;
b) unita' abitative date in comodato, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del soggetto passivo d'imposta, da presentare entro la scadenza di presentazione della dichiarazione I.C.I. anno 2002, ad ascendenti e discendenti di primo grado in linea retta, ovvero al coniuge, residenti anagraficamente nel comune;
c) abitazioni affittate con contratto registrato a soggetti residenti nel comune, a seguito di presentazione, da parte del soggetto passivo d'imposta di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con allegata copia del contratto registrato;
aree fabbricabili;
terreni agricoli;
altri fabbricati con esclusione di quelli elencati di seguito ai punti 2, 3, 4; 2. di determinare l'aliquota I.C.I. al 7 per mille:
a) unita' immobiliari abitative diverse da quelle elencate nei punti 1 a) - 1 b) - 1 c) e loro pertinenze del gruppo catastale C; 3. di determinare l'aliquota I.C.I. agevolata al 4 per mille per gli alloggi di proprieta' dell'Istituto autonomo case popolari di Udine regolarmente assegnati; 4. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota al 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente a quelli ultimati nel periodo dal 1oo gennaio 2000 al 31 dicembre 2001. Il soggetto passivo d'imposta dovra' allegare alla dichiarazione l.C.I. una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la data di ultimazione lavori e l'iscrizione di tali fabbricati tra le rimanenze di magazzino; 5. di considerare ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto o altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 6. di elevare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, dal decreto legislativo n. 504/1992, cosi come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122, da Euro 103,29 (L. 200.000) a Euro 206,58 (L. 400.000) la detrazione d'imposta relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale a favore dei contribuenti in condizioni di particolare disagio economico e sociale in possesso di tutti i seguenti requisiti:
A) essere residenti nel comune di Fiumicello;
B) essere proprietari, ovvero titolari del diritto di usufrutto, uso ad abitazione di un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale eventualmente comprensiva di posto auto, garage, cantina ed area pertinenziale;
C) non possedere alcuna altra proprieta' immobiliare nell'ambito del territorio italiano;
D) tale abitazione non deve essere classificata nelle categorie catastali A/1 - A/7 - A/8 - A/9;
E) essere pensionato o non in condizione lavorativa;
F) aver compiuto il sessantesimo anno di eta' alla data del 1o gennaio 2002;
G) avere percepito, nell'anno 2001, un reddito imponibile ai fini IRPEF riferito all'intero nucleo familiare, intendendosi per tale lo stato di famiglia anagrafico, di importo non superiore a L. 12.000.000 - Euro 6.197,48 se unico componente, non superiore a L. 24.000.000 Euro 12.394,97 se il nucleo e' composto da due o piu' persone. E' escluso il reddito derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze.
Le condizioni di cui alle lettere B), C) e D) devono essere possedute da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data del 1o gennaio 2002.
Per avere diritto a tale detrazione i contribuenti interessati dovranno inoltrare apposita domanda, entro il 30 giugno 2002, allegando fotocopia della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2001 da tutti i componenti lo stato di famiglia; in mancanza puo' essere resa un'autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante i redditi percepiti.
(Omissis). 02A03113
Il comune di FIUMICINO (provincia di Roma) ha adottato, il 23 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Aliquote:
a) abitazione principale, aliquota..... 4,4 per mille;
b) immobili strumentali all'esercizio delle attivita' commerciali condotte direttamente dal proprietario, con esclusione di quelli industriali: 6,5 per mille;
c) immobili locati alle condizioni definite dagli accordi stipulati con le organizzazioni rappresentative dei proprietari e dei conduttori, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431..... 5,75 per mille;
d) fabbricati invenduti di cui all'art. 19 del regolamento I.C.I.:
per i primi tre anni dall'ultimazione dei lavori..... 4 per mille;
per gli anni successivi..... aliquota 7 per mille;
e) aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili..... 6,75 per mille;
f) fondi agricoli non superiori a dieci ettari..... 5,75 per mille;
g) immobili non locati, ne' dati in comodato a terzi..... 9 per mille;
h) concessionario di aree demaniali..... 4,4 per mille. Detrazioni per abitazione principale:
1) solo abitazione principale..... L. 200.000, elevata a:
2) abitazione principale di contribuente che ha nel proprio nucleo familiare almeno un disabile con invalidita' non inferiore al 70%, purche' la somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare conviventi non superi L. 36.000.000 lordi per il 2001..... L. 300.000;
3) abitazione principale di contribuente che ha percepito nel 2001 la sola pensione minima sociale o quella integrata al minimo..... L. 300.000.
(Omissis). 02A03114
Il comune di FOGLIANISE (provincia di Benevento) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). dl determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, confermando l'aliquota applicata per l'anno 2001, nonche' la detrazione di L. 240.000 per la prima casa.
(Omissis). 02A03115
Il comune di FONTANAROSA (provincia di Avellino) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). a) I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili.
Aliquota del 4 per mille per l'abitazione principale con una detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) e del 6 per mille per gli altri immobili tenendo presente anche le altre agevolazioni previste dal regolamento sull'I.C.I.
(Omissis).
(Omissis). 02A03116
Il comune di FRABOSA SOTTANA (provincia di Cuneo) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1) di stabilire l'aliquota I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille quale aliquota unica; 2) di stabilire la detrazione dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 300.000 Euro 154,93; 3) di ribadire (omissis) che le pertinenze non sono considerate parte integrante dell'abitazione principale e pertanto non beneficiano della suddetta detrazione di imposta; (Omissis) 5) il versamento deve essere eseguito sul conto corrente postale n. 12735130 intestato a comune di Frabosa Sottana - I.C.I. - Tesoreria.
(Omissis). 02A03117
Il comune di FROSINONE ha adottato, il 16 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare anche per l'anno 2002 le aliquote gia' in vigore nell'anno 2000 e 2001 e di aumentare la detrazione prima casa da L. 200.000 a L. 250.000 equivalenti ad Euro 130 (omissis). 1. Aliquote:
6 per mille: aliquota ordinaria;
7 per mille: abitazione non locate da almeno due anni;
5 per mille: abitazione principale e relative pertinenze, nonche' abitazioni concesse dal proprietario in uso gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado;
4 per mille:
unita' abitative locate ai sensi della legge n. 431 del 1998;
unita' immobiliari site nel centro storico, foglio catastale 64 e 64/A gia' MU, comprendenti le seguenti vie e vicoli: Angeloni-Ara Priora - Battisti - Belvedere - v.Io del Boia - Borgo Osteria - Campagiorni 2 - Carbonaro - Cavour - del Campo (ora via Ciamarra fino alla partita n. 2237 lato sinistro e partita n. 1620 lato destro) - del Cipresso - Cavatone (ora via A. de Gaspeiri) - Colle Tinello - Ferrarelli - Forma - Garibaldi - Giardino - Giordano Bruno - Guglielmi - Maccari - S. Martino - Minghetti - Moccia - Muro Rotto - Musa - Pagliare Bruciate - Paleario (da Largo Grande - lato sinistro) - Pescheria - Plebiscito - Rattazzi - Repubblica - Ricciotti - Rosati - v.lo Sabellico - Sella - S. Simeone - XX Settembre - corso Vittorio Emanuele - strada provinciale Frosinone Gaeta (fino alla partita 3292 lato sinistro); piazze: Campagiorni - Cavour - Cairoli - Diamanti - Garibaldi - Liberta' - Mazzini - Paleario - Ricciotti - Sella - S. Maria. 2. Detrazioni:
Euro 130: abitazione principale e relative pertinenze, nonche' abitazioni concesse dal proprietario in uso gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado;
Euro 207: per le abitazioni principali di famiglie con presenza di componenti colpiti da invalidita' oltre il 90%.
(Omissis). 02A03118
Il comune di GAETA (provincia di Latina) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Oggetto: I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili. Differenziazione delle aliquote dal 4 per mille al 7 per mille come segue:
1a) una aliquota ridotta deI 4 per mille in favore delle persone fisiche residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Viene confermata la detrazione di legge prevista per L. 200.000 (art. 3 - comma 55 - della legge n. 662/1996);
1b) pertinenze aliquota abitazione principale:
agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;
per pertinenza si intende il garage, box o posto auto, la soffitta, la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale;
l'abitazione principale e le pertinenze continuano ad essere unita' immobiliari distinte e separate anche ai fini della determinazione del loro valore;
2a) una aliquota ridotta del 5 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare concessa in uso gratuito a parenti di primo grado, a condizione che il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, cosi' come intesa ai fini anagrafici, e vi abbia effettivamente stabile dimora;
2b) una aliquota ridotta deI 5 per mille per le associazioni ONLUS, istituzioni, enti ecclesiastici, enti morali, senza fini di lucro, regolarmente iscritti e/o determinati da leggi nazionali e regionali, solo ed esclusivamente per le unita' immobiliari adibite a fini istituzionali;
3) una aliquota ridotta del 6,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare destinata ad abitazione, locata con contratto registrato ai sensi della legge n. 431 del 9 dicembre 1998, ad un soggetto, residente nel comune, che la utilizzi come abitazione principale;
4) una aliquota ridotta deI 6,5 per mille:
a) per le unita' immobiliari adibite ad attivita' produttive, commerciali, artigianali, industriali, professionali e di servizi a condizione che le unita' immobiliari siano regolarmente accatastate nelle categorie previste per legge;
b) per le aree fabbricabili;
5) una aliquota ordinaria del 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari diverse da quelle di cui ai precedenti punti 1), 2), 3 e 4);
6) per i fabbricati inagibili o inabitabili, e' prevista una riduzione del 50% dell'importo dovuto, in base alla tipologia di appartenenza dell'immobile;
7) aliquota del 4 per mille per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto da ricovero o sanitario in seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa risulti non locata.
Per l'applicazione delle aliquote l.C.l. - ai fini dell'acquisizione dei benefici di cui ai punti 1b), 2a-b), 3), 4), 6) e 7), i soggetti che usufruiscono dei previsti benefici, dovranno inviare apposita richiesta, a pena di decadenza, al comune di Gaeta - settore economico-finanziario - ufficio tributi, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine massimo della scadenza della seconda rata, unitamente ad autocertificazione nella quale l'obbligato al pagamento del tributo, dichiari e specifichi, sotto la propria responsabilita', il possesso di ogni singolo requisito previsto per usufruire del beneficio dell'applicazione dell'aliquota ridotta. l contribuenti che avranno inviato la richiesta di cui sopra, entro i termini indicati, potranno al momento del pagamento delle rate gia' tenere conto dell'aliquota da applicare. Nel caso di dichiarazione infedele e/o incompleta verranno applicate le sanzioni previste dalla legge.
(Omissis). 02A03119
Il comune di GALLIATE (provincia di Novara) ha adottato, il 18 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Delibera di approvare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nel modo seguente:
mantenimento dell'aliquota per terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati al 6 per mille;
mantenimento dell'aliquota per le abitazioni principali al 5 per mille;
elevazione della detrazione per abitazione principale a Euro 155,00.
(Omissis). 02A03120
Il comune di GAMBARA (provincia di Brescia) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota che sara' applicata in questo comune per l'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) nella misura unica del 6 per mille; 2. di riconfermare per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'aliquota agevolata del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 3. di determinare a Euro 124 le detrazioni relative alla prima casa di ogni tipologia per la generalita' dei soggetti passivi dell'imposta; 4. di stabilire che sono beneficiari di ulteriore detrazione I.C.I. fino a Euro 181 deI tributo dovuto i soggetti passivi dell'imposta nella condizione di pensionati ultrassessantenni che siano proprietari di una sola abitazione comprensiva delle pertinenze (cantina, terrazzo, pensilina, ecc) di categoria catastale A2, o A3, o A4, o A5 o A6 il reddito del cui nucleo familiare non deve superare quello della seguente tabella: Tabella detrazioni I.C.l. fino a Euro 181 del tributo dovuto per pensionati ultrassessantenni proprietari di abitazione rincipale di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 in base al numero ed al reddito del proprio nucleo familiare. =====================================================================
Numero componenti nucleo familiare | Reddito annuo nucleo familiare =====================================================================
n. 1 | fino a Euro 9.000
n. 2 | fino a Euro 14.130
n. 3 | fino a Euro 18.360
n. 4 | fino a Euro 22.140
n. 5 | fino a Euro 25.650
con maggiorazione di 0,35 per ogni altro ulteriore componente;
con maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
con maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, o di invalidita' superiore al 66%;
con maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori abbiano svolto attivita' di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. Questa maggiorazione si applica anche ai nuclei familiari composti esclusivamente da figli minori e da un unico genitore che ha svolto attivita' di lavoro e di impresa nei termini suddetti.
Ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, tra gli invalidi con invalidita' superiore al 66% vanno ricompresi i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla prima alla quinta.
Il reddito sopraindicato per nucleo familiare e' da intendersi il reddito risultante dall'applicazione del regolamento comunale ISEE, approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 23 gennaio 2002.
Per beneficiare della detrazione e' necessaria la presentazione all'ufficio ragioneria, trenta giorni prima la scadenza della presentazione della denuncia dei redditi, di apposita domanda. La certificazione ISEE relativa alla richiesta dovra' essere prodotta entro i successivi trenta giorni.
Sono fatte salve le conseguenze penali e civili a fronte di dichiarazioni non veritiere e mendaci, nonche' il diritto sulla privacy; 5. di stabilire altresi' che sono beneficiari di ulteriore detrazione I.C.I.:
fino a Euro 181 del tributo dovuto i soggetti passivi dell'imposta in oggetto nella cui famiglia vi sia presente un membro portatore di handicapp o invalido civile al 100% e che siano proprietari di una sola abitazione comprensiva delle pertinenze, cantina, terrazzo, pensilina ecc.) di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 indipendentemente dal reddito del nucleo familiare;
fino a Euro 260 del tributo dovuto le coppie di diritto che, entro i primi tre anni di matrimonio, acquisiscano la proprieta' della prima casa ed abbiano un reddito non superiore a Euro 30.987. La detrazione ha durata quinquennale dalla data di acquisto dell'immobile.º
Anche in tali ipotesi per beneficiare della detrazione e' necessario presentare apposita domanda all'ufficio ragioneria, trenta giorni prima la scadenza della presentazione della denuncia dei redditi. La certificazione ISEE relativa alla richiesta dovra' essere prodotta entro i successivi trenta giorni.
Sono fatte salve le conseguenze penali e civili a fronte di dichiarazioni non veritiere e mendaci, nonche' il diritto sulla privacy.
Nel caso di cumulo delle detrazioni di cui al presente provvedimento dovra' considerarsi l'elevazione complessiva massima di detrazione, consentita dalle disposizioni vigenti, nell'importo di Euro 260;
(Omissis).
(Omissis). 02A03121
Il comune di GAMBELLARA (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
a) 4,5 per mille per:
le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze di cui all'art. 5 del regolamento I.C.I.;
le unita' immobiliari concesse in uso gratuito, con scrittura privata registrata, a parenti in linea retta entro il primo grado che abbiano nelle stesse stabilito la propria residenza;
gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione all'assegnatario con patto di futura vendita e riscatto occupati ad uso abitazione dall'assegnatario e dai suoi familiari;
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che sia stata presentata all'ufficio del territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime;
b) 4 per mille:
per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo comunque non superiore a tre anni;
per le unita' immobiliari, categorie da A1 a A8, destinate a residenza principale di portatori di handicap il cui nucleo familiare disponga di un reddito non superiore a Euro 25.822,84;
c) 7 per mille per le unita' immobiliari classificate nella categoria catastale da A1 a A8 non locate da almeno un anno al 31 dicembre dell'anno precedente;
d) 5,5 per mille per i restanti immobili; 2. di detrarre all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze e per le fattispecie di cui all'art. 6 dello stesso regolamento, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, pari ad Euro 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 02A03122
Il comune di GATTATICO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 26 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare, (omissis) le aliquote diversificate dell'I.C.I. e le detrazioni per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, che saranno applicate in questo comune per l'anno 2002 nei modi e nelle misure di seguito riportate: 1 - Aliquota 6 per mille: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale cioe' quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie e suoi familiari dimorano abitualmente e relative pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali:
C/2 (cantina, soffitta) limitatamente ad una sola unita';
C/6 (garage) limitatamente a due unita';
C/7 (tettoia chiusa) limitatamente ad una unita'. destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato); si intende per abitazione principale anche quella unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; 2 - Aliquota 6,5 per mille: a) immobili locati, concessi in uso gratuito e/o comodato e relative pertinenze cosi' come dettagliate al punto a):
(art. 21, comma 18, 19 e 20 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dispone: obbligo di registrazione in termine fisso per i contratti di locazione e di affitto relativi a tutti i beni immobili esistenti nel territorio dello Stato);
con contratto registrato a soggetto che li utilizza come prima abitazione:
in uso gratuito e/o comodato a soggetti che la occupano quale loro abitazione principale:
per usufruire dell'aliquota di cui al punto 2) - (6,5 per mille) - i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 20 dicembre 2002 all'ufficio I.C.I. del comune la seguente documentazione: 1) autodichiarazione o documentazione idonea a dimostrare l'effettiva esistenza della locazione, della donazione, del comodato e la costituzione da parte degli occupanti di un nucleo familiare autonomo ivi residente, (documentazione non dovuta se gia' esibita nel corso del 1998/99/00/01 e sempreche' la situazione non ha subito nessuna modifica);
b) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
c) gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP;
d) fabbricati diversi dalle abitazioni;
e) aree fabbricabili;
f) terreni agricoli; (vedere, anche, punto 4) in appendice);
g) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente nell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
h) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato italiano adibita ad abitazione principale e non locata (art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75); 3 - Aliquota maggiorata del 7 per mille: a) alloggi non locati, intendendosi per tali l'unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e nell'anno di imposizione, non locata ne' data in comodato a terzi, e relative pertinenze;
b) residenza secondaria o seconda casa, intendendosi per tale l'unita' immobiliare classificata o classificabile nel gruppo A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unita' immobiliare, in possesso o in locazione e relative pertinenze;
c) alloggi e relative pertinenze dati in uso gratuito a soggetti che non vi dimorano abitualmente. 4 - Aliquota ridotta del 4 per mille: famiglie con portatori dl handicap e/o grandemente invalido. Per usufruire dell'aliquota ridotta, e' necessario che l'appartamento adibito ad unita' abitativa sia al 1o gennaio 2001 l'unica unita' immobiliare di' categoria catastale A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6, posseduta dal contribuente a titolo di' proprieta', diritto di usufrutto, uso o abitazione (si comprendono anche le pertinenze). Il portatore di handicap o il grande invalido deve essere in possesso di attestato di invalidita' civile al 100%;
il reddito familiare fiscalmente imponibile e complessivo non deve essere superiore a L. 15.000.000 annui per un solo componente riferito all'anno 2001, si aggiungono L. 15.000.000 annui lordi per ogni componente oltre il primo. Per usufruire della aliquota ridotta e' necessario produrre all'ufficio tributi del comune entro il 20 dicembre 2002 apposita documentazione che dimostri lo stato d'inabilita' del soggetto, (documentazione non dovuta se gia' esibita nel corso del 1998/99/00/01 e sempreche' la situazione non ha subito nessuna modifica);
compete al soggetto passivo, il cui nucleo familiare e' composto esclusivamente da 2 persone, ambedue di eta' non inferiore ai 65 anni, proprietari di una sola abitazione (A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6), con un reddito complessivo annuo non superiore a 20 milioni. Per usufruire dell'aliquota di cui al punto 4), e' necessario produrre all'ufficio tributi del comune entro il 20 dicembre 2002 la seguente documentazione: (documentazione non dovuta se gia' esibita nel corso del 1998/99/00/01 e sempreche' la situazione non ha subito nessuna modifica);
stato di famiglia (producibile d'ufficio);
dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (mod. UNICO o ex mod. 101/201).
compete anche per le unita' immobiliari locate a soggetti segnalati dal servizio sociale com.le, limitatamente all'abitazione e relative pertinenze concessa in locazione e per la quale il servizio sociale avra' valutato l'idoneita' dei locali; (per l'anno 2002, tale agevolazione, verra' concessa ai proprietari i cui locali saranno valutati idonei e risultanti dalla graduatoria stilata dal servizio sociale com.Ie). 5 - Detrazione di Euro 113.63 (pari a L. 220.018): Si precisa che (ai sensi dell'art. 8, comma 2 decreto legislativo n. 504/1992) la detrazione annua, spettante per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale ......, e' da rapportare ai mesi durante i quali sussiste la destinazione ad abitazione pnncipale e deve essere suddivisa, in caso di piu' contribuenti dimoranti in parti uguali tra loro. Oltre che per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale detrazione, anche per:
unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivise adibite ad abitazione principale di soci assegnatari;
alloggi regolarmente assegnati dagli IACP;
unita' immobiliare dei cittadini italiani (posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia) non residenti nel territorio dello Stato adibita ad abitazione principale a condizione che non risulti locata; appendice. Si precisa, inoltre, in ottemperanza al regolamento comunale sull'imposta I.C.I.:
1) all'art. 12 comma 2, si considerano validi i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri (anche qualora la dichiarazione presentata non sia congiunta) purche' la somma versata rispecchi la totalita' dell'imposta relativa all'immobile condiviso e sempreche' ne sia data comunicazione scritta al comune entro l'anno di effettuazione del versamento;
2) all'art. 12 comma 3, la norma precedente si applica anche per i versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi;
3) all'art. 8 comma 1, in caso di fabbricati in corso di costruzione, del quale una parte sia stata comunicata la fine dei lavori ovvero sia di fatto utilizzata, le unita' immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dal momento di cui sopra. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale e' in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, e' ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria della parte gia' costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.
4) all'art. 5 e ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, comma 1, lett. b), e 9 del decreto legislativo n. 504/1992, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti all'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidita', vecchiaia e malattia. Inoltre, il pensionato gia' iscritto negli elenchi suddetti, che continua la coltivazione del fondo, consentita la qualifica predetta. In ogni caso la forza lavorativa dei soggetti addetti alla coltivazione del fondo deve essere pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessita' di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non inferiore al 50% del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione, dichiarato per l'anno precedente e determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura.
5) all'art. 20 comma 1 e ai fini di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 504/92, l'imposta e' ridotta del 50 per cento dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilita' o inabilita' deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensi' con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale. (art. 20 comma 2). Si considerano, tuttavia, inagibili o inabitabili purche' non utilizzati, gli immobili sottoposti ad interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31, comma 1, lett. b) della legge n. 457/1978, regolarmente autorizzate dal comune per il periodo decorrente dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi, ovvero, se precedente, alla data in cui il fabbricato e' utilizzato. In tal caso, dovra' essere presentata la denuncia (dichiarazione) relativa all'anno in cui si applica la riduzione. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo da costituire pericolo a cose e persone, con rischi di crollo parziale o tale;
c) edifici per i quali e' stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati;
e) edifici mancanti di infissi o non allacciati ad opere di urbanizzazione primaria. Il contribuente puo' certificare lo stato di inabitabilita' o di inagibilita' con dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi della legge 4 agosto 1968, n. 15 e successive modificazioni.
6) all'art. 19 comma 3, resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano a essere unita' immobiliari distinte e separate a ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresi', fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale e per la pertinenza per la parte che non trova capienza nell'I.C.I. dovuta per l'abitazione principale.
(Omissis). 02A03123
Il comune di GERENZANO (provincia di Varese) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:
4,5 per mille prima abitazione e relative pertinenze previste dall'art. 4 comma 2 del regolamento in vigore;
4,5 per mille seconda abitazione nella fattispecie prevista dall'art. 7 del regolamento da approvare nella seduta del consiglio comunale del 28 febbraio 2002;
5,5 per mille seconda abitazione;
7 per mille abitazione sfitta;
4,5 per mille aree edificabili;
4,5 per mille terreni agricoli;
4,5 immobili categoria D;
4,5 immobili categoria C1
4,5 secondo box; e che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' pari a L. 300.000 (Euro 154.94).
(Omissis). 02A03124
Il comune di GIAGLIONE (provincia di Torino) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2) di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per tutte le unita' immobiliari, confermando in Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta;
(Omissis). 02A03125
Il comune di GIUGLIANO in CAMPANIA (provincia di Napoli) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). a) aliquota ridotta: 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; b) detrazione per abitazione principale Euro 103,30 (scaturito a seguito di conversione ed arrotondamento della detrazione precedente); c) aliquota ordinaria: 5,5 per mille per tutti gli altri immobili, intesi tutti i fabbricati non adibiti ad abitazione principale, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli.
(Omissis). 02A03126
Il comune di GORNATE OLONA (provincia di Varese) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 5,5 per mille, per la prima casa e box di pertinenza, con detrazione di Euro 103,29; 5,5 per mille, per le seconde case affittate con regolare contratto di affitto utilizzate come prime case e box di pertinenza, senza detrazione di Euro 103,29; 5,5 per mille, per le seconde case concesse in locazione gratuita ad un figlio o parente di primo grado e box di pertinenza, senza detrazione di Euro 103,29; 6,5 per mille, per le seconde case, box di pertinenza, terreni edificabili, industria ed altri; 7 per mille, per le seconde case sfitte e box di pertinenza.
(Omissis). 02A03127
Il comune di GRANA (provincia di Asti) ha adottato, il 23 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille, senza applicazione di alcuna riduzione tra quelle facoltative proposte dalla legge n. 662/1996 se non quelle deliberate dal consiglio comunale.
(Omissis). 02A03128
Il comune di GRANTOLA (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). abitazione principale: 5,25 per mille; immobili diversi: a) altri immobili: 7 per mille; abitazione principale di pensionati con reddito annuo non superiore ad Euro 8.263,30: 4 per mille; (nel caso il pensionato possegga a titolo di proprieta' od altro diritto reale di godimento altro immobile si applicano le aliquote ordinarie); riduzione del 50% dell'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; detrazione per abitazione principale Euro 103,30.
(Omissis). 02A03129
Il comune di GRANTORTO (provincia di Padova) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1) di confermare per l'anno 2002 le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi come segue:
a) aliquota I.C.I. anno 2002: 5 per mille, conferma delibera C.C. n. 8/1988.
(Omissis). 02A03130
Il comune di GRECCIO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, per i residenti, nella misura del 5,5 per mille pari a quella applicata per il 2001; 2) di aumentare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002, per i non residenti, di punti 1,30 per mille; 3) di determinare, pertanto, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002, per i non residenti, nella misura del 6,8 per mille; 4) di determinare in Euro 103,29, (L. 200.000), la detrazione sulla prima casa e per le unita' immobiliari previste dall'art. 21 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con delibera di C.C. n. 12 del 10 marzo 1999.
(Omissis). 02A03131
Il comune di GRECI (provincia di Avellino) ha adottato, il 10 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1) di determinare nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno d'imposta 2002; 2) di determinare in Euro 123,95 (Euro centoventitrevirgolanovantacinque) pari a L. 240.000, la detrazione annua per abitazione principale per il medesimo anno d'imposta 2002. Successivamente, con separata unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
(Omissis). 02A03132
Il comune di Grimaldi (provincia di Cosenza) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di disporre (confermare) per l'anno 2002 l'aliquota unica deI 5 per mille su tutti gli immobili nel territorio comunale; Di stabilire che per l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
(Omissis). 02A03133
Il comune di GROSCAVALLO (provincia di Torino) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di stabilire, per motivi indicati in premessa, per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,25 per mille, nonche' di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di euro 103,29 (L. 200.000), dando atto che, in base alla comunicazione del concessionario della riscossione, si prevede di incassare un gettito di circa euro 98.126,81 (L 190.000.000). Di dare adeguata pubblicita' al presente provvedimento al fine di agevolare negli obblighi di imposta gli stessi contribuenti. Di inviare la presente alla pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale, secondo il disposto dell'art. 58. comma 4, della legge 446/1997 e secondo le modalita' previste nella circolare del Ministero delle finanze n. 49/E del 13 febbraio 1998 e modificati dall'articolo del decreto legislativo 506/1999.
(Omissis). 020A0134
Il comune di GUANZATE (provincia di Como) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1) di determinare l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, nonche' le detrazioni spettanti per l'abitazione principale, come risulta dai prospetti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
(Omissis).
Prospetto aliquote I.C.I. - Anno 2002 =====================================================================
Oggetto dell'imposta | Aliquota |Detrazione ===================================================================== Immobili diversi dalle abitazioni (Compresi | | terreni ed aree edificabili) |5 per mille| --------------------------------------------------------------------- Abitazione principale |4 per mille|Euro 129,11 --------------------------------------------------------------------- Pertinenze dell'abitazione principale, | | ancorche' distintamente iscritte in catasto, | | quali ad esempio box, cantine, ecc. |4 per mille| --------------------------------------------------------------------- Abitazione utilizzata dai soci delle | | cooperative edilizie a proprieta' indivisa |4 per mille|Euro 129,11 --------------------------------------------------------------------- Alloggio regolarmente assegnato da istituti o| | agenzie pubbliche |4 per mille| --------------------------------------------------------------------- Fabbricati posseduti in aggiunta | | all'abitazione principale: Locati (con | | contratto registrato) per abitazione | | principale |4 per mille| --------------------------------------------------------------------- Non locati |5 per mille| --------------------------------------------------------------------- Immobile posseduto a titolo di proprieta' o | | di usufrutto da parte di persone anziane o | | disabili che acquisiscono la residenza presso| | case di riposo o istituti sanitari, a | | condizione che lo stesso immobile non risulti| | locato |4 per mille|Euro 129,11 --------------------------------------------------------------------- Abitazione ceduta in uso gratuito a parenti | | entro il secondo grado in linea retta, | | ascendente e discendente, il terzo grado in | | linea collaterale e affini in secondo grado |4 per mille| --------------------------------------------------------------------- Fabbricati realizzati da imprese che hanno | | per oggetto esclusivo e prevalente la | | costruzione e la vendita, e non venduti per | | un periodo di un anno |4 per mille| La detrazione per abitazione principale e' elevata a Euro 222,08 a tutela dci nuclei familiari in particolare stato di disagio socio economico che abbiano tutti i seguenti requisiti minimi: essere residenti nel comune di Guanzate;
b) essere proprietari, oppure titolari del diritto di usufrutto, o uso, per tutti i componenti del nucleo familiare, di un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, compreso l'eventuale posto auto o box, classificata o classificabile nelle categorie catastali A/2 (abitazione di tipo civile), A/3 (abitazione di tipo economico), A/4 (abitazione di tipo popolare), A/5 (abitazione di tipo ultrapopolare) e A/6 (abitazione di tipo rurale);
c) possedere un reddito familiare annuo, imponibile ai fini I.r.p.e.f., inferiore o pari a quanto indicato nel prospetto che segue: =====================================================================
Componenti nucleo familiare | Reddito imponibile annuo =====================================================================
1 | Euro 14.000,00
2 | Euro 16.600,00
3 | Euro 19.700,00
4 | Euro 22.800,00
5 e oltre | Euro 15.600,00
Qualora un componente dcl nucleo familiare sia portatore di handicap (con attestato di invalidita civile superiore aI 73%) o persona anziana non autosufficiente (comprovato da certificazione medica dell'A.S.L.) i limiti di reddito sono elevati nella misura di Euro 1.050,00.
Il reddito da considerare, fermo restando il diritto dell'Amministrazione comunale di condurre ulteriori e piu' approfonditi accertamenti sulla veridicita' delle dichiarazioni rese e della documentazione fornita, e quello del nucleo di convivenza familiare riferito all'anno precedente.
La nozione di abitazione principale e' quella definita dalla normativa fiscale.
Il soggetto passivo provvedera' all'autoliquidazione dell'importo con le stesse modalita' e tempi previsti dalla vigente normativa e dovra' presentare entro il 31 dicembre 2002 all'Ufficio comunale competente:
1) Dichiarazione dei redditi (mod. 101 - 730 Unico) di tutto il nucleo familiare;
2) Ricevute di versamento inerenti all'anno d'imposta;
3) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con la quale il soggetto passivo attesta:
che si tratta dell'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per tutti i componenti il nucleo familiare;
4. (eventualmente) attestato di invalidita' civile per i portatori di handicap o certificazione di persona anziana non autosufficiente, rilasciati dall'A.S.L.
(Omissis). 02A03135
Il comune di ISOLA RIZZA (provincia di Verona) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura unica deI 5.5 per mille. 2. di determinare per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 in euro 103,30.
(Omissis). 4. di dare atto che non si applicano ne' la riduzione dell'imposta, ne', in alternativa, l'aumento della detrazione previste dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/92, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 662/96. 5. di dare atto, in riferimento all'art. 3, comma 56, della legge 662/96, che si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 02A03136
Il comune di ISORELLA (provincia di Brescia) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura unica del 6 per mille. 2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in euro 105,00
(Omissis). 02A03137
Il comune di LARINO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:
4,5 per mille per immobli adibiti ad abitazione principale e annesse pertinenze;
6 per mille per altre tipologie di immobili.
(Omissis). 02A03138
Il comune di LATISANA (provincia di Udine) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di fissare per l'anno 2002 le seguenti aliquote:
4,5 per mille per:
a) gli immobili adibiti ad abitazione principale;
b) le unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
c) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
d) l'unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;
e) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
f) le pertinenze C/2, C/6 e C/7 delle abitazioni principali se distintamente iscritte in catasto, purche' ci sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione principale, l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento, e siano attigue al mappale ove insiste l'abitazione principale.
7 per mille per alloggi non locati e a disposizione, nonche' quelli locati con contratti di locazione inferiore all'anno, ad esclusione delle abitazioni per le quali e' applicata l'aliquota del 4 per cento di imposta di registro (decreto del Presidente della Repubblica 131/1986, Tariffa allegata - parte 1a, art. 1, comma 1 - e nota II-bis) dando atto che l'agevolazione avra' corso se entro tre mesi dall'acquisto verra' fissata la residenza nell'immobile stesso;
6 per mille per i restanti immobili; Detrazioni: da applicarsi agli immobili che godono dell'aliquota ridotta, ad esclusione delle pertinenze di cui alla lett. f) per i quali l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze medesime:
Euro 118,79 per le categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6;
Euro 103,29 per le restanti categorie catastali;
Euro 154,94 per le abitazioni principali di persone con pensione minima INPS e facenti parte di un nucleo familiare monoreddito e proprietari unicamente dell'abitazione in oggetto. Per usufruire di tale detrazione dovra' essere presentata entro il 20 giugno un'istanza documentata, su stampato messo a disposizione dal comune, cui va allegata dichiarazione Irpef o Mod. CUD dei redditi percepiti nell'anno 2001.
(Omissis). 02A03139
Il comune di LAURO (provincia di Avellino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I., come di seguito indicata:
a) unita' immobiiari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivise, residenti nel Comune: 5 per mille;
b) immobili posseduti oltre l'abitazione principale e locali commerciali: 7 per mille;
c) immobili diversi dalle abitazioni: 7 per mille.
(Omissis). 02A03140
Il comune di LAZISE (provincia di Verona) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di applicare per l'anno in corso 2002 le aliquote differenziate cosi' specificate:
4,5 per mille abitazione principale con detrazione d'imposta pari a L. 300.000;
5,5 per mille seconda casa di residenti in uso a familiari ivi residenti (genitori/figli e/o discendenti entro il secondo grado di parentela) - seconde case locate a residenti;
7 per mille seconde case di non residenti e seconde case di persone giuridiche;
6 per mille aliquota ordinaria e seconde case di residenti non locate.
(Omissis). 02A03141
Il comune di LENO (provincia di Brescia) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1) di applicare per l'anno 2002 le seguenti aliquote per l'I.C.I.:
a) aliquota ordinaria 6,5 per mille;
b) aliquota per abitazione principale 6 per mille. 2) di confermare per l'anno 2002 la detrazione per abitazione principale in euro 103,29.
(Omissis). 02A03142
Il comune di LIMATOLA (provincia di Benevento) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nella misura unica del 6 per mille, senza differenziazioni e agevolazioni e senza applicazione di riduzioni e di maggiori detrazioni.
(Omissis). 02A03143
Il comune di LISCATE (provincia di Milano) ha adottato il 18 gennaio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 3. di dare atto che l'aliquota I.C.I. applicabile per l'anno 2002 risulta essere la seguente:
4,8 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze con detrazione di Euro 129,11 che viene proposto di arrotondare all'unita' di Euro superiore e cioe' ad Euro 130,00 (pari a L. 251.715);
5,8 per mille per gli altri immobili, i terreni agricoli e le aree fabbricabili.
(Omissis). 02A03144
Il comune di LOZZA (provincia di Varese) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota attualmente in vigore per l'Imposta comunale sugli immobili nella misura deI 4,75 per mille ed in Euro 103,29 (L. 200.000) la detrazione per l'abitazione principale;
(Omissis). 02A03145
Il comune di LUISAGO (provincia di Como) ha adottato l'11 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
5 per mille per abitazione principale, cosi' come definita dall'art. 8 comma 2 - del D. Lgs. n. 504/1992 e relative pertinenze;
5,5 per mille per le altre unita' immobiliari; di applicare l'aliquota del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662); di confermare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29; di confermare per l'anno 2002 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nell'importo di Euro 180,76 a favore delle seguenti categorie di cittadini:
1. pensionati che compiono 60 anni di eta' nell'anno 2002 con un reddito annuo lordo dell'intero nucleo familiare non superiore a Euro 15.493,71 piu' Euro 1.032,91 per ogni familiare a carico nell'anno 2001. Sono considerati a carico i familiari come definiti ai fini IRPEF;
2. portatori di handicap, con attestato di invalidita' civile, con reddito annuo lordo dell'intero nucleo familiare non superiore a Euro 15.493,71 piu' Euro 1.032,91 per ogni familiare a carico nell'anno 2001; di confermare, altresi', la detrazione relativa all'abitazione principale di Euro 154,94 a favore dei nuclei familiari il cui reddito annuo lordo non sia superiore a Euro 15.493,71 piu' Euro 1.032,91 per ogni familiare a carico nell'anno 2001; di precisare che per l'abitazione principiale si intende:
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' da anziani o disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata;
abitazione concessa in uso gratuito ai familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado); di stabilire l'esclusione dalla suddetta maggior detrazione delle abitazioni appartenenti alle seguenti categorie catastali: A/1 - A/7 - A/8 e A/9 anche se appartenenti ai cittadini di cui sopra; di stabilire, altresi', che per poter usufruire della detrazione sopra specificata si dovra' presentare richiesta entro il 20 giugno 2002 all'Ufficio Tributi del Comune, allegando la seguente documentazione:
copia del modello CUD (ex 201 o 101) o 730 o 740 relativo ai redditi percepiti nell'anno 2001;
stato di famiglia in carta libera;
attestato di invalidita'; e che i contribuenti che presenteranno la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I., gia' tenere conto della maggiore detrazione; di confermare i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili determinati con deliberazione di consiglio comunale n. 5/2001 del 15 marzo 2001, come da prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
Zone per insediamenti residenziali:
A1 Euro 36,15/mq.
A2 Euro 77,47/mq.
B Euro 103,29/mq.
C1 Euro 46,48/mq.
C1 * Euro 41,32/mq.
C2 Euro 30,99/mq.
Verde Privato Euro 20,66/mq.
Zone per insediamenti produttivi:
D1 Euro 72,30/mq.
D2 Euro 61,97/mq.
D2R Euro 51,65/mq.
D3 Euro 77,47/mq.
D4 Euro 67,14/mq.
* Zone convenzionate
(Omissis). 02A03146
Il comune di MACRA (provincia di Cuneo) ha adottato il 7 dicembre 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di aumentare al 6 per mille l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili; 2. di prendere atto che, ai sensi del punto 2 del comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 622, dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 02A03147
Il comune di MALLARE (provincia di Savona) ha adottato il 12 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, in attuazione dell'art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002, nella misura unica e ordinaria pari al 5.5 per mille e la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale pari a Euro 103,29.
(Omissis). 02A03148
Il comune di MANSUE' (provincia di Treviso) ha adottato l'11 dicembre 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). I.C.I. - Aliquota del 6 per mille per le abitazioni ordinarie, aliquota del 5 per mille per le abitazioni principali - detrazione per abitazione principale Euro 129,11 (art. 6 e 8 D.Lgs. n. 504/1992).
(Omissis). 02A03149
Il comune di MAPELLO (provincia di Bergamo) ha adottato il 22 dicembre 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare nella misura gia' adottata per l'anno precedente l'aliquota ICI per l'anno 2002 (come da allegato "A"), nonche' le relative detrazioni fino alla concorrenza deI loro ammontare, per l'imposta dovuta sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportandole al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Allegato A Aliquote ICI anno 2002:
1 - Prima casa (compresi, box e garage di pertinenza)
aliquota: 5 per mille
detrazione: Euro 103,29 - L. 200.000
2 - Giovani coppie
pnma casa - aliquota: 5 per mille
detrazione pari a Euro 118,79 - L. 230.000
Detta detrazione viene riconosciuta per tre anni dalla celebrazione del matrimonio.
Si ritiene compreso anche l'anno di celebrazione e cio' a partire dal 2002.
La somma complessiva dell'eta' dei coniugi, all'atto della celebrazione del matrimonio, non deve essere superiore ai 60 anni.
Sono escluse le unioni e/o le coppie di fatto.
l coniugi, o ciascuno di essi, non deve essere proprietario o possedere altri immobili anche al di fuori del Comune di Mapello.
La quota di possesso dell'immobile non deve essere complessivamente inferiore al 100%.
3 - Recupero di case disabitate comprese nei piani di recupero e P.R.G.
aliquota: 4 per mille
Detta aliquota si applichera' per 5 anni dopo la fine lavori, che dovra' avvenire non oltre 3 anni dal rilascio della concessione edilizia.
4. - Anziani soli o coniugati:
prima casa - aliquota: 5 per mille
detrazione: Euro 154,94 - L. 300.000
La detrazione di cui sopra viene riconosciuta quando gli anziani soli coniugati possiedono i seguenti requisiti:
* aver compiuto o compiere nel corso dell'anno 2002, il settantacinquesimo anno di eta' se soli;
* l'eta' complessiva dei coniugi sommata non deve essere inferiore a 150 anni nel corso, dell'anno 2002:
* il nucleo familiare deve essere composto o dall'anziano o solo dai coniugi anziani;
* gli anziani soli o i coniugi non devono possedere altri immobili anche al di fuori del comune di Mapello;
* la quota di possesso dell'immobile non deve essere complessivamente inferiore al 100%.
5 - Immobili ALER
aliquota 4 per mille
6 - Altri fabbricati (compresi box e garage non di pertinenza, aree fabbricabili):
aliquota: 6 per mille
(Omissis). 02A03150
Il comune di MARANO DI VALPOLICELLA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1) di confermare anche per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille, unitamente alla detrazione per la prima casa fissata, con la conversione in euro in Euro 103,29 (L. 200.000).
(Omissis). 02A03151
Il comune di MARGARITA (provincia di Cuneo) ha adottato il 24 gennaio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1) di fissare per il 2002 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5.5 per mille; 2) di dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta resta fissata nella misura di Euro 103,29 (L 200.000) prevista dalla legge.
(Omissis). 02A03152
Il comune di MARMIROLO (provincia di Mantova) ha adottato il 24 gennaio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1) di stabilire per l'anno 2002 l'applicazione dell'imposta comunale sugli Immobili - ICI - con le seguenti modalita':
di determinare l'aliquota principale che sara' applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille;
di determinare l'aliquota da applicare alle seconde case non occupate, ai locali sfitti uso negozio (cat. catastale C/1) ed alle aree edificabili nella misura del 7 per mille;
di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 determinando in Euro 104,00 la detrazione ordinaria per abitazione principale aumentando da Euro 104,00 a Euro 156,00 tale detrazione per l'anno 2002 per i proprietari o titolari di diritti di usufrutto, uso o abitazione a condizione che:
l'immobile sia destinato da abitazione principale;
il reddito annuo massimo imponibile dell'intero nucleo familiare, non superi il limite massimo di L. 27.000.000 (Euro 13.944,34) comprensivo di tutti i redditi ed eventuali indennita' di tutti i componenti il nucleo familiare compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, aumentato di L. 1.500.000 (Euro 774,69) per ogni familiare a carico. Quest'ultimo importo raggiungera' la cifra di L. 3.000.000 (Euro 1.549,37) qualora la persona a carico sia portatore di handicap;
i beneficiari appartengano alle categorie di seguito indicate:
a) pensionati;
b) coniugi a carico di pensionati;
c) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile;
d) disoccupati per almeno sei mesi nell'anno 2001 regolarmente iscritti nelle Liste di collocamento;
e) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita' per almeno sei mesi, nell'anno 2001;
di escludere dal beneficio dell'ulteriore detrazione prevista per l'abitazione principale i proprietari o i titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, su altri immobili o quote di immobili siti su tutto il territorio nazionale ad eccezione di una quota non superiore ad un terzo di un solo secondo immobile con esclusione del calcolo del box di pertinenza dell'abitazione principale;
di escludere comunque dalla maggiore detrazione tutte le unita' classificate come A/1 - A/7 - A/8 - A/9;
di fissare dal 2 maggio al 1o luglio 2002 il periodo entro il quale l'istanza deve essere presentata. Detto termine e' da intendersi perentorio pena la decadenza del beneficio per l'anno 2002. In caso di acquisto del fabbricato in data successiva al 3 giugno 2002, l'istanza puo' essere presentata entro il 20 dicembre 2002, data di scadenza della seconda rata. Le istanze, con relativa documentazione, possono essere inoltrate a mezzo raccomandata;
di accogliere le istanze con riserva, al fine di provvedere, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale motivata rettifica.
(Omissis). 02A03153
Il comune di MARZABOTTO (provincia di Bologna) ha adottato il 15 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). confermare l'aliquota ordinaria per l'Imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille (sette per mille); confermare l'aliquota ridotta per l'Imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 2002 in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, nella misura del 6 per millel; considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; determinare per l'anno 2002 in Euro 104,00 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale prevista dall'art. 8, commi 2 e 3 del D.Lgs. 504/1992.
(Omissis). 02A03154
Il comune di MASCALUCIA (provincia di Catania) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
stabilire l'aliquota riguardante gli immobili per l'anno 2002 nella misura del 4,80 per mille per le abitazioni principali e del 6 per mille per altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni, con una detrazione, per l'abitazione principale, nella misura prevista dalla vigente normativa, pari a Euro 103,291;
(Omissis). 02A03155
Il comune di MASSA FISCAGLIA (provincia di Ferrara) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1) di fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 =====================================================================
N. Ord. | Tipologia degli immobili | Aliquote ‰ (2002) =====================================================================
1 | Aliquota ordinaria UNICA | 6,40
2) di determinare per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come da prospetto che segue: =====================================================================
| Tipologia degli | |
| immobili nonche' | |
| categoria di | |
| soggetti in | |
| situazioni di | |Detrazione d'imposta
|particolare disagio|Riduzione d'imposta | (Euro in ragione N. Ord.| economico-sociale | ‰ | annua) =====================================================================
| Abitazione | |
|principale, | |
|equiparati e | |
1 |pertinenze | | 103,29 ---------------------------------------------------------------------
| Abitazione | |
|principale, | |
|equiparati e | |
|pertinenze di | |
|soggetti in | |
|situazione di | |
|particolare disagio| |
2 |economico-sociale | | 258,23 ---------------------------------------------------------------------
| Immobili | |
|dichiarati | |
|inabitabili o | |
3 |inagibili | 50,00 | 02A03156
Il comune di MAZZANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura unica del cinque per mille.
(Omissis) 02A03157
Il comune di MEINA (provincia di Novara) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nei seguenti importi:
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: aliquota 5 per mille - detrazione di L. 350.000 (Euro 180,76);
aree fabbricabili: aliquota 6,5 per mille;
altri immobili: aliquota del 7 per mille. 02A03158
Il comune di MERCATELLO SUL METAURO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 18 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire e confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 504/1992 come sostituito dal 53o comma, dell'art. 3, della legge n. 662/1996, nella misura del 6 per mille; 2. ai sensi dell'art. 8, 2o comma, del d.lgs. n. 504/1992 come sostituito dal 55oo comma, dell'art. 3, della legge n. 662/1996, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono euro 103,29 (L. 200.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. per l'applicazione dell'imposta, si fa esplicito riferimento alla normativa in vigore. 02A03159
Il comune di MERGOZZO (provincia di Verbano Cusio Ossola) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e' confermata nella misura unica di euro 103,29 (L. 200.000); 3. di confermare inoltre la detrazione per abitazione principale posseduta da nuclei familiari con soggetti inabili al 100% e da nuclei familiari con soggetti portatori di handicap nella misura di euro 154,94 (L. 300.000);
(Omissis) 02A03160
Il comune di MERI' (provincia di Messina) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 in ragione del 6 per mille; 2. fissare per l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I. al 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati:
a) al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;
b) ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto, anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti.
(Omissis). 02A03161
Il comune di MISTERBIANCO (provincia di Catania) ha adottato, il 31 dicembre 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. aliquote d'imposta:
d) aliquota abitazione principale: 5 per mille;
e) aliquota unita' immobiliari iscritte alla categoria catastale "D": 7 per mille;
f) aliquota unita immobiliari diverse da quelle di cui ai punti a) e b): 6 per mille; 2. detrazioni d'imposta:
c) detrazione abitazione principale: Euro 180,75;
d) detrazione di Euro 258,22 per le sottoelencate categorie di contribuenti, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del d.lgs. n. 504/1992, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo a condizione che il contribuente non possieda altra unita' immobiliare (fabbricati e terreni) oltre a quella per cui viene chiesta la detrazione, su tutto il territorio nazionale; inoltre il fabbricato deve appartenere alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 ed il valore catastale aggiornato non deve superare Euro 51.645,69:
sub 1) nuclei familiari con unica pensione sociale o assegno sociale;
sub 2) nuclei familiari al cui interno e' presente un portatore di handicap riconosciuto ai sensi della legge n. 104/1992 con attestato di invalidita' al 100% e nuclei familiari con minori in affido a condizione che il rispettivo reddito annuo complessivo familiare imponibile I.R.P.E.F. 2001 non superi Euro 12.911,42 oltre Euro 516,46 per ogni familiare a carico;
sub 3) disoccupati che risultano iscritti all'ufficio di collocamento da almeno 12 mesi al 31 maggio 2001, con reddito del nucleo familiare imponibile I.R.P.E.F. 2001 non superiore a Euro 6.197,48 oltre Euro 516,46 per ogni familiare a carico.
La fruizione della detrazione di cui al punto b) e' subordinata alla presentazione di istanza in carta semplice, attestante la sussistenza dei relativi requisiti (anche mediante auto-certificazione), indirizzata all'ufficio tributi dell'Ente, entro e non oltre il termine di versamento della I rata dell'imposta per l'anno 2002.
(Omissis) 02A03162
Il comune di MOLINELLA (provincia di Bologna) ha adottato, il 4 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di prendere atto di quanto esposto in premessa e di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote differenziate da applicarsi in questo comune: aliquota agevolata nella misura del 5,5 per mille da applicarsi alla abitazione principale cosi' come individuata dall'art. 6 del regolamento di seguito riportato.
"In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, come intesa dall'art. 8, comma 2 del d.lgs. n. 504/1992, e solo ai fini dell'applicazione della relativa aliquota, sono equiparate alla abitazione principale:
a) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
b) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore a parenti fmo al terzo grado ed affini fino al secondo grado che la occupano quale abitazione principale;
c) abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
d) abitazione concessa in uso gratuito al coniuge separato o divorziato.
Al fine di potere usufruire dell'aliquota agevolata e' obbligatorio presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' prima del versamento dell'acconto I.C.I. dell'anno di riferimento.
Agli effetti dell'applicazione della suindicata aliquota agevolata si considerano parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze come di seguito specificate, anche se iscritte distintamente in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Sono considerate pertinenze le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6, C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale anche se non appartengono allo stesso fabbricato.
Ritenuta la necessita' di confermare per l'anno 2002 la detrazione, nella misura di Euro 103.30, dall'imposta I.C.I. dovuta per l'abitazione principale, e inoltre si introduce la possibilita' di detrarre la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale dall'imposta dovuta per le pertinenze.
Resta inteso che il soggetto passivo puo' fruire di "unica detrazione per abitazione principale" e solo per l'unita' immobiliare direttamente adibita a propria dimora abituale, fatta eccezione della fattispecie di cui al punto c) nel caso in cui il coniuge la utilizzi come abitazione principale;
aliquota stabilita nella misura del 4 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico;
aliquota stabilita nella misura del 7 per mille per le abitazioni sfitte e relative pertinenze. Per abitazioni sfitte si intendono quelle unita' immobiliari avverse da condizioni di inagibilita' e da occupazioni e affittanze. A tale fine le unita' immobiliari di proprieta' di imprese o societa' immobiliari si considerano sfitte dal 1o anno successivo alla fine lavori o agibilita' dei locali;
aliquota nella misura del 6.5 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili non rientranti nei casi sopra riportati.
Sono esenti dal pagamento dell'I.C.I. i proprietari di immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con canone concertato (canone concordato). 02A03163
Il comune di MOMBAROCCIO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 2 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, le aliquote nonche' le riduzioni e le detrazioni per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle stesse misure deliberate nell'anno 2001, come sotto specificato:
abitazione principale: aliquota 5 per mille, detrazione L. 200.000;
altri fabbricati: aliquota 7 per mille.
Si considerano abitazioni principali, con applicazione dell'aliquota del 5 per mille, senza detrazione, anche quelle che il soggetto passivo concede in uso gratuito a parenti in linea diretta: figli e/o genitori.
Si considerano abitazioni principali, con applicazione dell'aliquota del 5 per mille e della detrazione di L. 200.000, anche quelle catastalmente suddivise in piu' unita' immobiliari, aventi la stessa classificazione e che pongono in essere un'unica unita' abitativa.
(Omissis) 02A03164
Il comune di MOMPANTERO (provincia di Torino), ha adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. (Omissis); 2. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per tutte le unita' immobiliari, confermando in euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta;
(Omissis). 02A03165
Il comune di MONGHIDORO (provincia di Bologna) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota agevolata nella misura del 6 per mille in favore delle persone fisiche residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le aree fabbricabili e di determinare per tutti gli altri immobili l'aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille; 2. di confermare per l'anno 2002, una aliquota ridotta al 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo non superiore a tre anni; 3. di confermare per l'anno 2002 una aliquota ridotta aI 4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico architettonico localizzate nei centri storici, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 4. di dare atto che le pertinenze degli immobili adibiti ad abitazione principale, anche se accatastate autonomamente, possono usufruire dell'aliquota ordinaria del 6 per mille, ma non della detrazione prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
(Omissis). 6. di prevedere, per l'anno 2002, la detrazione di Euro 104,00 (lire 201.372) per tutte le abitazioni principali come espressamente definite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dal regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 7. di ribadire che la detrazione di cui ai punti 6 e 8 va sottratta dall'imposta dovuta dal soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportandola al periodo dell'anno durante il quale per l'immobile si e' protratta la destinazione che da' diritto all'agevolazione; qualora la detrazione riguardi piu' soggetti passivi, questa spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione agevolata si verifica; 8. di dare atto che i proprietari o equipollenti delle unita' immobiliari adibite ad abitazioni, se locate a terzi che le utilizzano come abitazione principale, non potranno beneficiare per l'anno 2002 dell'aliquota ordinaria stabilita nella misura del sei per mille e non potranno usufruire della detrazione di cui al punto 6); 9. di consentire, in sede di calcolo della prima rata, l'applicazione delle detrazioni piu' favorevoli stabilite per il 2002 invece di quelle "dei dodici mesi dell'anno precedente" come stabilito dall'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
(Omissis). 02A03166
Il comune di MONTALCINO (provincia di Siena) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). approvare, per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nelle misure sotto indicate:
4,30 per mille per le abitazioni principali;
7 per mille per tutti gli altri altri immobili. 2-in applicazione del disposto di cui all'art. 3 c.55 della legge n. 662/1996 la detrazione di imposta di Euro 103,29 prevista per l'imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali come definite dall'ultima linea del c.2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3 c.55 della legge n. 662/1996 e' elevata a Euro 154,94 per i soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'unita' sanitaria locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 comunque acquisita o da acquisire d'ufficio;
b) pensionati aventi un reddito familiare mensile, rilevabile dall'ultimo avviso di pagamento non superiore a Euro 671,39 e che non hanno altre proprieta' immobiliari all'infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione;
c) richiedenti che ritengono di trovarsi in documentate situazioni di carattere sociale valide per ottenere il beneficio. 3-coloro che ritengono di aver diritto alla detrazione per l'anno 2002 dovranno inoltrare domanda al sindaco entro il 30 aprile 2002 la domanda dovra' essere redatta su appositi moduli messi a disposizione dal comune. 4-le maggiori detrazioni saranno concesse:
con determinazione del funzionario responsabile di cui all'art. 11 c.4 del decreto legislativo n. 504/1992 per i casi di cui alla lettera A e B del precedente punto 2;
con deliberazione della giunta municipale sentito il funzionario responsabile per i casi di cui alla lettera c) del precedente punto 2.
(Omissis). 02A03167
Il comune di MONTAPPONE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). a. 4 per mille:
sui fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno per obbligo esclusivo l'attivita' di costruzione e di alienazione di immobili;
sui fabbricati di proprieta' di enti non aventi scopo di lucro. b. 5,5 per mille:
per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. E' considerata abitazione principale anche l'unita' posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario, in via permanente, a condizione che la stessa non sia locata;
per le unita' immobiliari diverse dall'abitazione principale, destinate ad uso abitativo, locate con contratto di locazione. c. 6 per mille:
per le unita' immobiliari ad uso abitativo non locate;
per le unita' immobiliari ad uso diverso da quello abitativo. d. riduzioni e detrazioni:
riduzione del 50 per cento dell'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e non utilizzabili;
detrazione d'imposta di lire 300.000 per le unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, per alloggi ERP assegnati dagli istituti case popolari, e per alloggi destinati ad abitazione principale di soggetti in situazione di grave disagio economico e sociale.
(Omissis). 02A03168
Il comune di MONTAURO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire con effetto dal 1oo gennaio 2002 per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili in questo comune l'aliquota unica del 7 per mille; 2. di determinare per l'anno 2002 la detrazione per la prima casa adibita ad abitazione principale la misura di Euro 103,29 (lire 200.000).
(Omissis). 02A03169
Il comune di MONTECOMPATRI (provincia di Roma) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 7 per mille e l'aliquota per la sola abitazione principale nella misura del 5,5 per mille; 3. confermare la detrazione spettante per abitazione principale a Euro 103,29.
(Omissis). 02A03170
Il comune di MONTE ROBERTO (provincia di Ancona) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire, per quanto in premessa, in ordine all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 quanto segue:
conferma dell'aliquota nella misura del 5,5 per mille per tutte le tipologie degli immobili;
determinazione della detrazione prevista per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali dei soggetti passivi in Euro 129,12 corrispondenti al lire 250.011.
inclusione tra gli aventi diritto alla detrazione di cui sopra, delle unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.
inclusione tra gli aventi diritto alla detrazione per l'abilitazione principale per quelle unita' immobiliari concesse ad uso gratuito a parenti in linea retta.
(Omissis). 02A03171
Il comune di MONTE SAN PIETRO (provincia di Bologna) ha adottato, il 15 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare le aliquote e detrazioni I.C.I. come segue:
aliquota ordinaria 7 per mille, da applicarsi agli immobili diversi dall'abitazione principale ed alle aree fabbricabili, da applicare, infine, alle unita' immobiliari e relative pertinenze possedute in aggiunta all'abitazione principale e tenute a disposizione (immobili occupati saltuariamente) e/o non locate;
aliquota agevolata 5,8 per mille, da applicarsi alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, alle unita' immobiliari e relative pertinenze messe a disposizione gratuitamente di parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado, di affini entro il secondo grado e del coniuge anche se separato o divorziato purche' gli stessi abbiano nell'immobile la residenza anagrafica e la dimora abituale (quest'ultima circostanza andra' documentata con autocertificazione da rendersi ai sensi della legge n. 445/2000), nonche' per quelle locate, con contratto registrato, ad un soggetto che la utilizzi come abitazioni principale (anche quest'ultima circostanza andra' documentata con autocertificazione da rendersi ai sensi della legge n. 445/2000);
detrazione abitazione principale, Euro 103,29 pari a lire 200.000= (solo per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale ed occupate dal dichiarante).
(Omissis). 02A03172
Il comune di MONTE SANT'ANGELO (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 la misura dell'aliquota del cinque per mille da applicare alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo n. 504/1992; di confermare, altresi', in Euro 103,29 pari a lire 200.000 (duecentomila) la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 02A03173
Il comune di MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA (provincia di Pavia) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 4,5 per mille.
(Omissis). 02A03174
Il comune di MONTEMILETTO (provincia di Avellino) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare, anche per l'anno 2002, le seguenti aliquote per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
a) aliquota ordinaria del 5,5 per mille:
per tutti gli altri immobili soggetti all'imposta comprese le aree fabbricabili;
per immobili diversi da abitazioni;
fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale.
b) aliquota del 4,5 per mille:
per immobili adibiti ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune comprensivi di uno dei seguenti locali: cantina, box-garage e locale deposito purche' costituisca pertinenza all'abitazione principale e ci sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento. di confermare, anche per l'anno 2002, la detrazione di imposta per la sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di Euro 103,29 (lire 200.000).
(Omissis). 02A03175
Il comune di MONTIANO (provincia di Forli-Cesena) ha adottato, il 17 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. vigenti nell'anno 2001:
aliquota del 5.75 per mille:
a) abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, e i suoi familiari, dimorano abitualmente;
b) unita' immobiliare locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;
c) abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale (in questo caso l'equiparazione ad abitazione principale sorgera' solo nei confronti del proprietario unito dal vincolo di parentela di cui sopra con almeno un occupante l'unita' immobiliare);
d) unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
e) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata, presentando a tal fine apposita comunicazione in carta semplice all'ufficio tributi del comune, con allegata la dichiarazione dell'Istituto di accoglienza del soggetto passivo;
f) alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
g) unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata;
h) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'U.T.E. regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
i) abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
l) pertinenza dell'abitazione: per pertinenza si intende l'unita' immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ed ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale stessa. Se il contribuente possiede nel territorio comunale una sola unita' immobiliare classificata o classificabile nella categoria catastale C/6, questa verra' assimilata a pertinenza se destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell'abitazione principale indipendentemente dell'unita' immobiliare stessa, in deroga a quanto sopra previsto. L'assimilazione ad abitazione principale opera limitatamente ad un massimo di due unita' immobiliari per ciascuna tipologia di pertinenza ed a condizione che il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o il titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario delle pertinenze. Le disposizioni di cui alla lettera I) si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
detrazione per abitazione principale:
la detrazione per abitazione principale ammonta a Euro 103,29 per tutte le fattispecie suddette, fatta eccezione per le fattispecie di cui:
alle lettere b) e c), per le quali non opera la detrazione, ma solo l'aliquota ridotta;
alla lettera l): per le pertinenze l'assimilazione all'abitazione principale, ove riconosciuta, consente di detrarre dall'imposta dovuta sulle stesse, la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
aliquota del 5,75 per mille:
negozi e botteghe classificati o classificabili nella categoria catastale C/1.
aliquota del 6 per mille:
terreni agricoli;
altri fabbricati diversi dalle abitazioni, non compresi negli elenchi dettati per le aliquote del 5,75 per mille e del 7 per mille.
aliquota del 7 per mille:
unita' immobiliari adibite ad abitazione non comprese nell'elenco dettato per l'aliquota del 5,75 per mille;
aree fabbricabili;.
(Omissis). 02A03176
Il comune di MONZUNO (provincia di Bologna) ha adottato, il 26 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). =====================================================================
aliquota | descrizione | =====================================================================
|per gli immobili adibiti ad abitazione |
|principale per le pertinenze, ovvero nr. 1 C/2|
|o C/6 o C/7 (se le pertinenze sono piu' di |
|una, si considera quella con superficie |
ridotta |inferiore) |5,8‰ ---------------------------------------------------------------------
|per tutti gli altri immobili (seconde case, |
|negozi, garage, magazzini, cantine, ecc.) per | ordinaria |le aree fabbricabili |7‰ ---------------------------------------------------------------------
|per abitazione principale di soggetti |
|residenti (rapportate al reale periodo di |
|possesso) per le pertinenze (per la parte |
|dell'importo che non trova capienza | detrazione|nell'abitazione principale) |Euro 103,30
(Omissis). 02A03177
Il comune di MORICONE (provincia di Roma) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare nella misura del 7 per mille l'aliquota 2002 dell'imposta comunale sugli immobili, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 504/1992 e successive modificazioni, senza avvalersi della facolta' di differenziare l'aliquota, di stabilire riduzioni e di aumentare la detrazione per l'abilitazione principale.
(Omissis). 02A03178
Il comune di MORTARA (provincia di Pavia) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 come segue:
terreni agricoli: 5,25 ‰ (cinque virgola venticinque per mille);
aree fabbricabili: 7 ‰ (sette per mille);
abitazione principale e sue pertinenze: 4,75 ‰ (quattro virgola settantacinque per mille);
altri fabbricati: 6,5 ‰ (sei virgola cinque per mille); 2. di stabilire che per i fabbricati sfitti l'aliquota e' aumentata al 7 ‰ (sette per mille); 3. di indicare in L. 200.000 la deduzione ammessa per l'abitazione principale e sue pertinenze. 4. di specificare che la deduzione di L. 200.000 spetta inoltre nei seguenti casi:
fabbricati non locati gia' abitazione principale di ricoverati in casa di riposo;
fabbricati ceduti in uso gratuito a familiari entro il 1oo grado, a condizione che analoga deduzione non venga usufruita per altro fabbricato. 5. di aumentare la deduzione di cui sopra a L. 400.000 per le famiglie monocomponente pensionate o disoccupate con reddito lordo nell'anno 2001 non superiore a L. 12.300.000.
(Omissis). 02A03179
Il comune di MOTTOLA (provincia di Taranto) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: quattro virgola cinque per mille (4,5 per mille). Si considera adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) altre unita' immobiliari: sette per mille (7 per mille);
c) aree edificabili: sette per mille (7 per mille); 2. di determinare per l'anno 2002 in Euro 103,30 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 02A03180
Il comune di MUGNANO DEL CARDINALE (provincia di Avellino) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire che le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, vengono confermate nelle misure gia' fissate per il 2001 e che, quindi, sono le seguenti:
a) aliquota su abitazione principale: 4,5 per mille;
b) aliquota sugli altri cespiti: 6 per mille; che, per gli immobili adibiti ad abitazione principale, la detrazione viene confermata nella misura di Euro 103,29 pari a L. 200.000, rapportati ad anno, senza altre agevolazioni o riduzioni.
(Omissis). 02A03181
Il comune di NOGAROLE VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
aliquota ordinaria: 5,5 per mille;.
aliquota abitazione principale: 5,5 per mille;
detrazione abitazione principale: L. 200.000 (Euro 103,29).
(Omissis). 02A03182
Il comune di NONE (provincia di Torino) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare e stabilire nelle misure del 5,7 per mille l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli Immobili) per l'anno 2002. di confermare e stabilire - per l'anno 2002 - nelle misure del 4,5 per mille l'aliquota I.C.I. ridotta a favore delle persone fisiche soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta, quelle concesse in uso gratuito a parenti ed effini in linea retta, entro il primo grado). Di stabilire per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille l'aliquota da applicare agli immobili di civile abitazione posseduti oltre l'abitazione principale e non locati o non utilizzati a titolo di usufrutto per un periodo superiore a mesi otto. Sono esclusi i fabbricati sfitti realizzati per la vendita e non venduti delle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione.
(Omissis). 02A03183
Il comune di NOVE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 22 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
aliquota per le abitazioni principali del soggetto passivo: 5 per mille;
aliquota per gli altri immobili, ivi comprese le aree (immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, con esclusione degli alloggi non locati): 5,4 per mille;
aliquota per gli immobili per gli alloggi non locati: 6 per mille;
aliquota per gli immobili di proprietari che eseguono gli interventi previsti dall'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, (interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti): 3,8 per mille. 2. Di fissare la detrazione d'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo nella misura di Euro 129,11 (L. 250.000).
(Omissis). 02A03184
Il comune di NOVI VELIA (provincia di Salerno) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota d'imposta ai fini I.C.I. nella misura del 5 per mille da applicarsi agli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze nonche' alle ulteriori fattispecie equiparate quale uso dal vigente regolamento; 2. di fissare per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille l'aliquota d'imposta ai fini I.C.I. per i fabbricati non adibiti ad abitazione principale nonche' alle ulteriori fattispecie agli stessi equiparati come da vigente regolamento; 3. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota d'imposta ai fini I.C.I. nella misura del 5 per mille da applicarsi alle aree edificatorie negli importi unitari per aree omogenee come fissati dal Consiglio Comunale con dispositivo n. 3 del 28/01/2000 con adeguamento al coefficiente medio ISTAT pari al 2,3 per mille. 4. di confermare la detrazione per l'abitazione principale e sue pertinenze nella misura di Euro 103,29.
(Omissis). 02A03185
Il comune di NUSCO (provincia di Avellino) ha adottato, il 5 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002, come gia' stabilite per gli anni 2000 e 2001 come segue:
abitazione principale: aliquota 5,50 per mille;
altri fabbricati: aliquota 6,25 per mille; nonche' la detrazione sull'abitazione principale a L. 200.000, da applicarsi una sola volta alle abitazioni di cui ai punti a), b), c), d), e), ed f) del relativo regolamento Comunale I.C.I.
(Omissis). 02A03186
Il comune di OLIVETO LARIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 da applicarsi in questo Comune, per i motivi espressi in narrativa, in maniera da poter ragionevolmente ipotizzare un gettito (al lordo del compenso al concessionario della riscossione) in misura non inferiore all'ultimo gettito annuale realizzato, nel modo seguente;
4,5 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le unita' immobiliari assimilabili all'abitazione principale ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale sull' imposta comunale sugli immobili;
4,5 per mille per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
3 per mille l'aliquota I.C.I. a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziall oppure all'utilizzo di sottotetti (art. 1 comma 5 legge 449/97);
6,5 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili; 2. di stabilire in Euro 104,00 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le unita' immobiliari assimilabili all'abitazione principale ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale sull'imposta comunale sugli immobili del soggetto passivo cosi' come definita dalla normativa vigente nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
(Omissis). 02A03187
Il comune di OME (provincia di Brescia) ha adottato, il 22 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare al 4 per mille l'aliquota I.C.I. 2002 per le abitazioni principali dei residenti che utilizzano gli alloggi come prima casa; 2. di determinare al 7 per mille - omissis - la tariffa ordinaria per l'anno 2002 dell'I.C.I., da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni principali dei residenti; 3. di dare atto che all'art. 3 del regolamento I.C.I. - omissis - e' prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di L. 500.000 (Euro 258,23).
(Omissis). 02A03188
Il comune di OPPIDO LUCANO (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare le tariffe, le aliquote nonche' la modalita' di applicazione di tasse, tributi ed imposte comunali per l'anno 2002 come di seguito specificato:
imposta comunale sugli immobili:
per l'anno 2002 viene istituita un'aliquota pari al 6 per mille per l'abitazione principale e pari al 7 per mille per gli altri immobili. Viene confermata la detrazione di Euro 103,30 (pari a L. 200.000) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale detrazione spettera' anche alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa per le abitazioni destinate ad abitazione principale dei soci assegnatari (stabilita con deliberazione n. 11/C.C. del 28 febbraio1997) nonche' ai proprietari che hanno concesso le abitazioni in uso gratuito, a parenti in linea retta fino al 3oo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza.
(Omissis). 02A03189
Il comune di ORBASSANO (provincia di Torino) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire, per l'anno 2002, nelle seguenti misure l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita col decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
a) 7 per mille aliquota ordinaria;
b) 4,50 per mille per gli immobili posseduti da persone fisiche e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, direttamente adibiti ad abitazione principale o concessi ad uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, per tutti gli immobili posseduti dall'Agenzia territoriale per la casa e dal Consorzio intercomunale torinese e per gli alloggi locati ai sensi degli artt. 2 e 5 della legge n. 431/1998;
c) 8 per mille per tutti gli immobili adibiti ad uso abitativo, diversi dai precedenti, da qualunque soggetto posseduti e non locati da almeno due anni; che la detrazione per abitazione principale per l'anno 2002 e' pari ad Euro 130,00 ed e' applicabile anche agli alloggi assegnati dall'Agenzia territoriale per la casa e dal Consorzio intercomunale torinese.
La detrazione per abitazione principale e' elevata a 180,00 Euro per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del nucleo familiare comprendente tra i propri componenti un soggetto invalido, cieco o sordomuto civile, beneficiario di pensione o indennita' concessa al solo titolo della minorazione o di assegno di accompagnamento, ovvero un soggetto dichiarato "persona handicappata in situazione riconosciuta avente connotazione di gravitaº ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
(Omissis). 02A03190
Il comune di ORCIANO PISANO (provincia di Pisa) ha adottato, il 23 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1) di determinare per l'anno 2002 le vigenti aliquote relative all'imposta comunale immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure:
5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi, e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune;
7 per mille per tutti gli altri immobili;
detrazione abitazione principale: Euro 103,291; 2. di considerare agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, parti integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se destinatamente in catasto, purche' queste siano:
a) durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;
b) iscritte in categoria catastale C/2, C/6, C/7;
c) ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale ovvero a distanza non superiore a metri cinquanta.
Tale agevolazione e' limitata ad una sola pertinenza dell'abitazione principale. (Omissis). 02A03191
Il comune di ORCO FEGLINO (provincia di Savona) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del sei per mille rapportato al valore degli immobili per tutti i casi di applicazione.
(Omissis). 02A03192
Il comune di ORIGGIO (provincia di Varese) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. Riconfermare, anche per l'anno 2002, le aliquote e le detrazioni (in euro) dell'imposta comunale sugli immobili stabilite con propria deliberazione n. 16 del 26 marzo 1999:
aliquota ordinaria 7 per mille;
per le unita' immobiliari di proprieta' direttamente adibite ad abitazioni principali (comprese le pertinenze - cantina, box, ecc. - delle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, l'aliquota predetta e' ridotta al 4 per mille;
sono considerate abitazioni principali, con la seguente applicazione dell'aliquota ridotta ma senza riconoscimento della detrazione, quelle concesse in uso gratuito ai familiari legati da un rapporto di parentela del 1oo grado (figli - genitori), a condizione che cio' risulti da un contratto di comodato registrato ovvero dalle risultanze della residenza anagrafica e/o delle utenze-domestiche;
sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e riconoscimento della detrazione, le abitazioni possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, in seguito a ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non sia locata o concessa in comodato, anche gratuito, a terzi non parenti di primo grado;
per le seconde case locate a chi le usa per prima abitazione, l'aliquota predetta e' ridotta al 5 per mille;
per i fabbricati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, l'aliquota e' ridotta al 3,5 per mille;
l'aliquota e' ridotta al 2 per mille per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, come risultante dagli atti esistenti in comune, nei confronti dei proprietari che eseguano:
1. interventi volti al recupero di unita' immobiliari o inabitabili;
2. interventi volti al recupero di immobili d'interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico;
3. interventi finalizzati al recupero di immobili d'interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico;
4. interventi diretti all'utilizzo dei sottotetti, quanto costituiscono unita' immobiliari autonome;
la detrazione per le case adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi residenti ad Origgio, e' fissata come segue:
per le categorie catastali A2, A3, A4, A5 e A6: Euro 186,00;
per la categoria catastale A7: Euro 155,00;
per le categorie catastali A1, A8 ed A9: Euro 103,00.
(Omissis). 02A03193
Il comune di ORSARA BORMIDA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i. e dell'art. 49, secondo comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale degli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5,50 per mille; 2. di stabilire che:
per la detrazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica.
(Omissis). 02A03194
Il comune di ORSOGNA (provincia di Chieti) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 (con effetto dal 1o gennaio 2002) come di seguito:
a) per la prima abitazione: 4 per mille - detrazione Euro 104,00;
b) per gli immobili CAT. C1: 4,5 per mille;
c) per tutti gli altri immobili: 5 per mille. (Omissis). 02A03195
 
Il comune di OSIO SOTTO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di approvare (omissis) le aliquote, detrazioni ed agevolazioni d'imposta ai fini I.C.I. da valere per l'esercizio 2002, e precisamente:
A. Aliquote d'imposta: =====================================================================
Tipologia immobile |Aliquota 2001 ===================================================================== abitazione principale (incluse le pertinenze) |4,5 per mille --------------------------------------------------------------------- abitazioni concesse in uso gratuito parentale o | possedute da soggetti con residenti c/o casa di riposo | e/o cura (art. 2 regolamento I.C.I.) |4,5 per mille --------------------------------------------------------------------- altri fabbricati (escluse 2° abitazioni non locate e | abitazioni destinate ad uso parentale o appartenenti a | soggetti con residenza c/o casa di riposo e/o cura) |6,5 per mille --------------------------------------------------------------------- terreni |6,5 per mille --------------------------------------------------------------------- abitazioni non locate | 7 per mille --------------------------------------------------------------------- aree edificabili | 7 per mille --------------------------------------------------------------------- immobili inagibili e inabitabili oggetto di intervento | di recupero a cura del proprietario | 4 per mille
B. Detrazioni d'imposta per abitazioni principali:
Euro 108,00;
C. Maggiore detrazione per abitazione principale:
Euro 180,00 e Euro 258,00 in funzione del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi e secondo i criteri operativi di cui ad allegato n. 1), disciplinante altresi' le modalita' di fruizione dell'aliquota agevolata per intervento di recupero immobiliare, che costituisce parte integrante ed inscindibile della presente;
(Omissis). 1) I.C.I. - Requisiti e modalita' per l'applicazione della maggiore detrazione d'imposta sull'abitazione principale - anno 2002. A) Requisiti:
la detrazione d'imposta e' elevata, nelle misure di seguito indicate e sino ad un massimo di Euro 258,00 a favore dei soggetti passivi che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) tipologia dei fabbricati: possono fruire della maggiore detrazione i proprietari (ovvero i titolari del diritto usufrutto, uso, abitazione) di un unico immobile adibito ad abitazione principale, purche' appartenente alle categorie catastali A3/A4/A5/A6;
2) situazione reddituale: possono fruire della maggiore detrazione i soggetti passivi di cui al punto 1), con reddito imponibile I.R.PE.F. complessivo per nucleo familiare (riferito all'anno d'imposta 2001) non superiore ai limiti di seguito indicati, in base alla composizione numerica del nucleo stesso: ====================================================================
N. dei | Prima fascia euro | Seconda fascia euro componenti |------------------------|-------------------------------
| da | a | da | a -----------|-----------|------------|-------------|-----------------
1 | 0 | 6.455,00 | 6.455,01 | 8.067,00
2 | 0 | 6.992,00 | 6.992,01 | 8.609,00
3 | 0 | 9.141,00 | 9.141,01 | 12.906,00
4 | 0 | 9.683,00 | 9.683,01 | 13.443,00
5 | 0 | 13.711,00 | 13.711,01 | 16.671,00
6 | 0 | 14.254,00 | 14.254,01 | 17.208,00 7 e più | i redditi di riferimento di cui al punto precedente
| vanno incrementati di Euro 516,00 per ogni componente
| in più del nucleo familiare detrazione | Euro 258,00 | Euro 180,00 spettante | (100% maggiorazione) | (48% maggiorazione) i limiti delle fasce di reddito di cui alla tabella sopra riportata, possono essere incrementati fino ad un massimo di Euro 516,00 = nei seguenti casi:
1. nuclei familiari con la presenza di portatore di handicap e di disabili (con invalidita' superiore al 50%);
2. nuclei familiari di cui un componente sia seguito continuamente dai servizi dell'ASL;
3. nuclei familiari composti di due persone, delle quali almeno una ultrasettantenne;
4. nuclei familiari che sostengano spese gravose per garantirsi il soddisfacimento di bisogni o diritti essenziali, ad esempio spese di locazione o sanitarie. B) Modalita':
il benificio della maggiore detrazione, determinata secondo i requisiti suddetti, sara' comunque condizionato alla presentazione di apposita domanda, da produrre entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno;
sulle istanze l'amministrazione si riserva comunque ogni facolta' di verifica rispetto alla veridicita' dei dati nelle stesse contenute;
le dichiarazioni mendaci verranno punite con sanzioni pari al doppio della maggiore detrazione richiesta. Il beneficio spetta anche ai lavoratori di stato di disoccupazione o in cassa integrazione per l'anno corrente. 2. - I.C.I. - requisiti e modalita' per l'applicazione della aliquota di imposta ridotta al 4 per mille ex art. 1 - comma 4 - legge n. 449/1997 - anno 2002.
E' determinata l'aliquota di imposta agevolata ai fini I.C.I. nella misura del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili. Decorrenza e durata dell'agevolazione
Il diritto all'agevolazione e' correlato alla data di presentazione della dichiarazione di inizio attivita' edilizia. Se tale dichiarazione viene presentata nei primi quindici giorni del mese l'agevolazione spettera' per l'intero mese, in caso contrario l'agevolazione iniziera' a decorrere dal mese successivo.
La durata dell'agevolazione e' fissata in tre anni come sopra determinato. Modalita' di fruizione
Al fine di fruire dell'agevolazione il proprietario dovra' presentare apposita domanda all'ufficio tributi comunale, indicando nella stessa gli estremi della dichiarazione di inizio attivita' edilizia. (Omissis). 02A03196
Il comune di OSPEDALETTO LODIGIANO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sara' applicata in questo comune per l'anno 2002 con l'aliquota differenziata e precisamente:
4 per mille per la prima casa;
6 per mille per tutti gli altri immobili, fermo restando particolari ed eventuali agevolazioni obbligatorie previste dalla normativa;
detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale Euro 154,94. (Omissis). 02A03197
Il comune di OVINDOLI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare l'aliquota del 5 per mille per l'anno 2002, relativa all'imposta I.C.I. per il comune di Ovindoli e la detrazione per la prima casa di Euro 129,11 adottata con deliberazione di G.M. n. 25 del 19 febbraio 2002.
(Omissis). 02A03198
Il comune di PACECO (provincia di Trapani) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare nel seguente modo le aliquote e le detrazioni per l'anno 2002:
a) l'aliquota ordinaria al 6 per mille;
b) l'aliquota per i fabbricati diversi dall'abitazione principale al 6,5 per mille;
c) la detrazione per l'abitazione principale nella misura di Euro 125,00.
(Omissis). 02A03199
Il comune di PALAU (provincia di Sassari) ha adottato, il 19 dicembre 2001 e il 6 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). A) di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nel seguente modo:
aliquota ordinaria del 6 per mille per le unita' immobiliari diverse dalle abitazioni principali e relative pertinenze;
aliquota ridotta del 5 per mille esclusivamente in favore dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o d'usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e delle unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado, che le occupano quale loro abitazione principale;
aliquota del 5 per mille per tutte le altre categorie di immobili;
(Omissis); 1. di determinare, per l'anno 2002, in L. 420.000 la detrazione di imposta per l'unita' abitativa adibita direttamente ad abitazione principale per le persone fisiche, soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie e proprieta' indivisa residenti nel comune;
(Omissis). 02A03200
Il comune di PALAZZO ADRIANO (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Determina di fissare l'aliquota ICI per l'anno 2002 al 5,5 per mille.
(Omissis). 02A03201
Il comune di PARABIAGO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare e fissare (omissis) l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
a) aliquota pari al quattro per mille per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi previsti dalla legge 431/98;
b) aliquota unica pari al cinque per mille per tutte le rimanenti unita' immobiliari. 2. di determinare e fissare nell'importo di Euro 111,04 (pari a Lire 215.000) la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. di stabilire espressamente che l'aliquota agevolata di cui al punto 1) lett. a) decorre dal 1o gennaio dell'anno successivo alla stipula del contratto ed e' valida sino al 31 dicembre dell'anno di scadenza del contratto stesso; 4. di stabilire espressamente che, i proprietari delle abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi della legge 431/98, per poter usufruire dell'aliquota agevolata di cui al punto 1) lett. a), devono comunque depositare il cd. contratto-tipo entro il termine perentorio del 31 dicembre successivo alla data di stipula del contratto stesso e/o il protocollo generale, indirizzandolo ai servizi sociali - Ufficio casa; 5. di stabilire che, unitamente al deposito del contratto, dovranno essere comunicati i dati catastali di identificazione degli immobili, qualora gli stessi non siano gia' contenuti nel suddetto contratto; 6. di stabilire che e' fatto obbligo al locatore di comunicare eventuale disdetta anticipata del contratto, pena la perdita del beneficio dell'aliquota agevolata e l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di denuncia infedele.
(Omissis). 02A03202
Il comune di PECETTO DI VALENZA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Aliquota ordinaria 7 per mille; Aliquota abitazioni principali 6 per mille; Detrazione abitazione principale Euro 103,29.
(Omissis). 02A03203
Il comune di PENTONE (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 17 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Stabilire per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, con effetto 1 gennaio 2002, l'aliquota nelle misure seguenti:
5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
6,5 per mille per gli altri immobili.
(Omissis). 02A03204
Il comune di PERNUMIA (provincia di Padova) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di applicare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
a) abitazione principale aliquota del 4.75 per mille;
b) altri immobili aliquota del 7 per mille. 2. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti detrazioni d'imposta:
detrazioni solo esclusivamente per abitazione principale euro 114,00.
(Omissis). 02A03205
Il comune di PERO (provincia di Milano) ha adottato, il 15 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare, ai fini della previsione del gettito I.C.I. per l'anno 2002:
l'aliquota ordinaria al 6,6 (sei virgola sei) per mille;
l'aliquota agevolata al 4 (quattro) per mille nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
l'aliquota agevolata al 4 (quattro) per mille nei confronti dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite nell'accordo siglato per il Comune di Pero in data 8 ottobre 1999;
l'aliquota del 9 (nove) per mille per le unita' immobiliari non locate, aventi i requisiti di abitabilita' e rientranti nelle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/7, A/8 e A/10;
l'elevazione della detrazione per l'abitazione principale da euro 103,29 a euro 130,00 solo ed esclusivamente per i soggetti in possesso di particolari requisiti indicati nell'allegato A, previa presentazione di apposita denuncia corredata da indonea documentazione.
(Omissis). Requisiti per avere diritto all'aumento della detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo da euro 103,29 ad euro 130,00:
1. proprieta' di una abitazione appartenente ad una delle seguenti categorie catastali: A2 - A3 - A4 - A5 - A6.
2. reddito annuo imponibile lordo prevalente da lavoro dipendente o da pensione, ai fini I.R.P.E.F. anno 2001 di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a euro 13.000,00 piu' euro 780,00 per ogni persona a carico oppure reddito annuo imponibile lordo prevalente da lavoro autonomo, ai fini I.R.P.E.F. anno 2001 di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a euro 4.150,00 piu' euro 775,00 per ogni persona a carico. Per ottenere la maggiore detrazione i soggetti interessati devono possedere entrambi i requisiti richiesti ai punti 1 e 2 e presentare obbligatoriamente apposita denuncia, predisposta dall'Ufficio tributi, entro il termine perentorio del 30 giugno 2002.
(Omissis). 02A03206
Il comune di PEZZANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., da applicarsi in questo Comune, nella misura unica del 5 per mille.
(Omissis). 02A03207
Il comune di PIANELLO DEL LARIO (provincia di Como) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di fissare, per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), in applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 6 del decreto legislativo 504/1992, come modificato dalla legge n. 662/96:
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 4,5 per mille;
altri immobili 5,5 per mille.
(Omissis). 02A03208
Il comune di PIANSANO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 27 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille; 2. di determinare la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in lire 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione.
(Omissis). 02A03209
Il comune di PIETRASTORNINA (provincia di Avellino) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). conferma per l'esercizio finanziario 2002 l'aliquota I.C.I. unica del 6 per mille, con detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000).
(Omissis). 02A03210
Il comune di PIEVE SANTO STEFANO (provincia di Arezzo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) indifferenziata per l'anno 2002, confermando anche in L. 200.000, pari a Euro 103,29, la detrazione spettante per l'abitazione principale.
(Omissis). 02A03211
Il comune di PIEVE VERGONTE (provincia di Verbano - Cusio -Ossola) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
a) aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
b) aliquota per gli immobili della cat. catastale D: 7 per mille;
c) aliquota per i nuovi insediamenti industriali ed artigianali realizzati nel corso dell'anno 2002 e per l'anno successivo: 4 per mille; 2. di fissare per l'anno 2002 le seguenti detrazioni:
a) detrazione per l'unita' immobiliare destinata ad abitazione principale dei proprietari, usufruttuari e titolari di ogni altro diritto reale residenti: Euro 129,11 (L. 250.000);
b) detrazione per i soggetti indigenti riconosciuti agli effetti dell'esenzione del ticket sanitario per indigenza: Euro 180,76 (L. 350.000).
(Omissis). 02A03212
Il comune di PIEVEPELAGO (provincia di Modena) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente trascritte, le seguenti aliquote I.C.I.:
abitazione principale: 5,75 per mille;
aree edificabili: 7 per mille;
immobili classificati gruppo "D": 6 per mille;
altri fabbricati: 7 per mille. 2. di confermare per Ianno 2002 la detrazione I.C.I. per le abitazioni principali in L. 240.000 Euro 123,949655 elevate a L. 500.000 Euro 258,228449 per le abitazioni principali per i contribuenti che abbiano le condizioni sociali, requisiti e redditi di seguito descritti:
condizioni base per il diritto alla ulteriore detrazione
a) i componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo non devono avere altre proprieta' immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina ecc.) ne devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione);
b) sono comunque esclusi dall' agevolazione le abitazioni classificate in categoria A/1 (tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (cestelli e palazzi);
c) il reddito di riferimento e' quello complessivo del nucleo familiare (cioe' di tutti i componenti) imponibile IRPEF 2001;
d) Il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito complessivo, imponibile IRPEF 2001, per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1o gennaio 2002.
PARTICOLARI SITUAZIONI AVENTI DIRITTO
a) famiglie di giovani coppie. Nuclei familiari formati da giovani coppie aventi i seguenti requisiti:
essere coniugati da non oltre 3 anni alla data del 1 gennaio 2002;
reddito familiare complessivo, imponibile IRPEF, riferito all' anno 2001, non superiore a L. 25.000.000 Euro 12.911,42 pro capite. Aver contratto mutuo per acquisto prima casa negli ultimi 3 anni.
(Omissis). 02A03213
Il comune di POLESELLA (provincia di Rovigo) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). aliquota I.C.I. 2002 determinata nella misura unica del 5,5 per mille.
(Omissis). 02A03214
Il comune di PONTI (provincia di Alessandria) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, in applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, (Omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002 al 5 per mille; 2. di esentare dal pagamento dell'imposta in oggetto, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, i proprietari di fabbricati inagibili o inabitabili ai sensi dell'art. 1, comma 5o della legge n. 449/1997;
(Omissis). 02A03215
Il comune di PORRETTA TERME (provincia di Bologna) ha adottato, il 17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. (Omissis). L'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 e' fissata:
nella misura del 6,7 per mille per gli altri immobili (aliquota ordinaria);
nella misura del 6 per mille per abitazione principale e sue pertinenze (aliquota agevolata);
la detrazione annua per l'abitazione principale e' fissata in euro 130,00.
(Omissis). 02A03216
Il comune di PORTO VALTRAVAGLIA (provincia di Varese) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura:
abitazione principale: 5,75 per mille;
detrazione: Euro 103,29;
pertinenze dell'abitazione principale: 5,75 per mille;
altri fabbricati: 7 per mille;
aree fabbricabili: 7 per mille.
(Omissis). 02A03217
Il comune di POZZO D'ADDA (provincia di Milano) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. approvare le aliquote I.CI. per l'anno 2002 come di seguito riportate:
a) 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, cosi' come individuate nel regolamento comunale dell'I.C.I. art. 5 che si riporta di seguito: Si intende per abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:
abitazione nella quale il soggetto passivo ha dimora abituale;
abitazione utilizzata dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa quale abitazione principale;
alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo per le case popolari a soggetto che lo utilizza quale abitazione principale;
abitazione posseduta a titolo di proprieta' da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(.............. Omissis ....) Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorche' distintamente iscritte in catasto, nella misura massima di una unita' per quelle classificate nella categoria catastale C2, C6 e C7 e l'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione adibita a dimora abituale sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche in quota parte, della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente e esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Ai fini del comma precedente del presente articolo, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale.
b) 6 per mille per gli immobili con categoria catastale A non adibiti ad abitazione principale, per gli immobili delle categorie catastali C2 - C6 - C7 e per quelli con categorie catastali C2 - C6 e C7 non pertinenze dell'abitazione principale (cosi' come stabilito dall'art. 5 comma 4 e 5 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.);
c) 7 per mille, per le aree fabbricabili e per i terreni agricoli, per gli immobili della categoria A10 e per tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui ai punti a) e b) della presente deliberazione.
(Omissis). 02A03218
Il comune di POZZUOLO del FRIULI (provincia di Udine) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote e detrazioni sulla scorta delle disposizioni dettagliatamente indicate in premessa:
a) immobili adibiti ad abitazione principale comprese le relative pertinenze (cantine, garages, ecc) fino al massimo di due unita' immobiliari aliquota del 4,75 per mille e detrazione di Euro 123,95, fatte salve eventuali nuove diverse interpretazioni normative in merito all'assimilazione delle pertinenze all'abitazione principale;
b) unita' abitative aventi i requisiti della locabilita' sfitte e tenute a disposizione aliquota del 6,5 per mille;
c) aliquota del 4 per mille per abitazioni utilizzate da portatori di handicap con grado di invalidita' del 100% e per quelle locate come abitazione principale con le norme dei patti territoriali di cui alla legge 431/1998, nonche' ai casi che per similitudine e parametrizzazione possano essere riconducibili alle casistiche suesposte;
d) aliquota ordinaria del 5 per mille per i restanti immobili, aree fabbricabili e terreni.
(Omissis). 02A03219
Il comune di POZZUOLO MARTESANA (provincia di Milano) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo Comune, nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria: 6 per mille;
aliquota del 7 per mille per: alloggi non locati;
aliquota del 5,5 per mille per: immobili del gruppo catastale A (eccetto cat. A10) dati in locazione a titolo di abitazione principale con "contratto convenzionato"º (legge 9 dicembre 1998 n. 431). 2. di stabilire l'importo della detrazione da applicare sul calcolo dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale, nella misura di L. 250.000 (pari ad Euro 129,12). 3. di stabilire altresi che la detrazione per abitazione principale sia determinata nella misura di lire 300.000 (pari ad euro 154,94) per la seguente categoria di soggetti in situazione di particolare disagio:
Pensionati, ultrasessantacinquenni, che vivono da soli, con pensione sociale o minima quale unico reddito, con possesso del solo immobile di residenza e relative pertinenze quale unica proprieta' immobiliare al 1oo gennaio 2002 neI territorio nazionale.
Tale detrazione sara' applicabile solo a seguito di istanza documentata del contribuente, che attesti la sussistenza dei requisiti richiesti, da presentare all'Ufficio tributi.
(Omissis). 02A03220
Il comune di PRASCO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara'' applicata in questo Comune nella misura del 6 per mille: 2. di dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata in L. 200.000 (euro 103,29); 3. di fissare a L. 240.000 (euro 123,95) la detrazione d'imposta per i soggetti possessori di sola prima casa e con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF, del nucleo familiare, inferiore a L. 14.000.000 (euro 7.230,40).
(Omissis). 02A03221
Il comune di PREDOSA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 26 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i. l'aliquota di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille; di determinare per l'anno 2002 ai sensi deIIart. 6, comma 2 del citato decreto legislativo n. 504/1992 l'aliquota ridotta del 5 per mille per le seguenti unita' immobiliari:
abitazione di proprieta' o in godimento per diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, del soggetto passivo che abitualmente vi dimora; di determinare per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per le seguenti unita' immobiliari:
a) abitazione di proprieta' o in godimento per diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, del soggetto passivo che abitualmente vi dimora;
(Omissis). 02A03222
Il comune di PROVAGLIO VAL SABBIA (provincia di Brescia) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare ai fini I.C.I. a decorrere dal 1o gennaio 2002 le misure gia' in vigore nel 2001, vale a dire:
nella misura unica del 6 per mille l'aliquota da applicare agli immobili;
nella misura di Euro 103,29 (controvalore in euro di L. 200.000) l'importo della detrazione per l'abitazione principale;
(Omissis). 02A03223
Il comune di PUSIANO (provincia di Como) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, mantenendola inalterata rispetto agli anni precedenti; 2. di stabilire in Euro 119,00 la detrazione da applicarsi alle abitazioni principali.
(Omissis). 02A03224
Il comune di QUILIANO (provincia di Savona) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare nella misura di seguito indicata l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 per le motivazioni tutte di cui in narrativa ed in relazione diretta con la necessita' di copertura dei costi dei servizi e delle funzioni dell'ente come da previsioni della situazione economica dello schema di bilancio 2002 ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000:
5 per mille l'aliquota in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci delle Cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
5 per mille per gli immobili locati, a titolo di abitazione principale, sulla base dei contratti individuati dall'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Per usufruire di tale aliquota l'interessato deve presentare all'ufficio Casa del Comune un'autocertificazione redatta su apposito modulo nella quale si attesti l'esistenza delle condizioni stabilite per l'applicazione dell'aliquota agevolata ed il beneficio decorre dal mese successivo a quello dell'inoltro della comunicazione. Dovra' essere altresi' comunicato con le stesse modalita' il venir meno delle condizioni autocertificate;
7 per mille l'aliquota riferita agli altri immobili.
(Omissis). 02A03225
Il comune di RAVELLO (provincia di Salerno) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e' fissata nella misura del 7 per mille; 2. nel rispetto della normativa vigente sono previste le seguenti aliquote differenziate, detrazioni ed agevolazioni:
1) abitazione principale e pertinenze delle abitazioni principali, art. 4, c. 1 del regolamento I.C.I.:
a) aliquota 4,5 per mille;
b) detrazione Euro 103,29 (L. 200.000);
2) abitazione principale occupate da disabili con grado di invalidita' pari al 100%:
a) aliquota 4,5 per mille;
b) detrazione di Euro 154,94 (L. 300.000);
3) abitazione principale occupate da un nucleo familiare composto solo da anziani oltre i 70 anni, con reddito complessivo ai fini Irpef non superiore a Euro 10.329,14 (L. 20.000.000 per nucleo):
a) aliquota 4,5 per mille;
b) detrazione di Euro 154,94 (L. 300.000);
4) case concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, art. 4 c.4 del regolamento I.C.I.:
a) aliquota 7 per mille;
b) detrazione Euro 103,29 (L. 200.000);
5) case date in locazione a persone che vi risiedono, art. 4 c. 5 del regolamento I.C.I.:
a) aliquota 7 per mille;
b) detrazione Euro 103,29 (L. 200.000).
(Omissis). 02A03226
Il comune di REMEDELLO (provincia di Brescia) ha adottato, l'11 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota che sara' applicabile in questo Comune nella misura unica del 6 per mille; 2. di determinare, ai sensi della normativa vigente, la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae diritto di proprieta' del soggetto passivo.
(Omissis). 1. di aumentare di Euro 77,47 per l'anno d'imposta 2002 la detrazione oltre quella di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992. La maggiore detrazione viene concessa tramite apposita dichiarazione, in osservanza dei seguenti criteri applicativi:
a) solo a persone che nell'anno 2001 si trovavano nella condizione di pensionati o lavoratori dipendenti, proprietari di una sola abitazione comprensiva delle pertinenze (cantina, terrazzo, pensilina ecc.) di categoria catastale A2, A3, A4, AS, A6, rientrati nei scaglioni di reddito complessivo del proprio nucleo familiare definiti dalla seguente tabella: =====================================================================
COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE |SCAGLIONI REDDITO (limiti in Euro) ===================================================================== 1 persona.... | 6.455,71 2 persone.... | 1.0135,47 3 persone.... | 1.3169,65 4 persone.... | 1.5881,05 5 persone.... | 1.8398,78 6 persone.... | 2.0658,28 7 persone.... | 2.2917,77
il reddito da considerare e' il reddito netto di tutti i componenti del nucleo familiare, che e' dato dal reddito complessivo diminuito dell'importo IRPEF (comprensivo dell'addizionale regionale IRPEF) ed e' desumibile dai modelli di seguito specificati:
CUD - reddito netto: e' dato dai redditi di lavoro dipendente ed assimilati, indicati al punto 1, aumentati dai redditi di lavoro dipendente che non possono usufruire delle detrazioni, indicati al punto 2 e diminuiti delle ritenute indicate al punto 9 e dell'addizionale regionale IRPEF indicata al punto 20;
mod. 730 - reddito netto: e' dato dal reddito complessivo indicato al rigo 6, diminuito della imposta netta indicata al rigo 18 e dell'addizionale regionale IRPEF indicata al rigo 28;
mod Unico - reddito netto: e' dato dal reddito complessivo indicato al rigo RN1 diminuito dell'imposta netta indicata al rigo RN15 e dell'addizionale regionale IRPEF indicata al rigo RV2.
oppure indipendentemente dal punto a) a tutte quelle persone che nell'anno 2001 avevano nel proprio nucleo famigliare un soggetto con handicap permanente e invalidita' superiore a 66%;
la nozione di "abitazione principale" e' quella definita dalla normativa fiscale;
il "nucleo familiare" e' composto dal richiedente il beneficio e da tutti coloro che, anche se non legati da vincolo di parentela, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data della presentazione della domanda;
per la ripartizione e la fruizione della maggior detrazione d'imposta per l'abitazione principale, nel caso di contitolarieta' del possesso, si fa rinvio ai criteri assunti dal decreto legislativo n. 504/1992;
per beneficiare delle detrazioni di cui sopra e' necessario la presentazione all'ufficio Tributi del Comune entro il termine del 15 giugno 2002 l'allegata dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo famigliare riferite all'anno 2001.
(Omissis). 02A03227
Il comune di RENATE (provincia di Milano) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
7 per mille sui fabbricati inutilizzati, e relative pertinenze, destinati ad abitazione;
5,5 per mille su tutti gli altri immobili; 1. di mantenere la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di Euro 103,29 stabilita per legge.
(Omissis). 02A03228
Il comune di RETORBIDO (provincia di Pavia) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). A) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), relativa all'anno 2002, nelle seguenti misure:
ordinaria 6 per mille.
abitazione principale 5,5 per mille;
alloggi non locati da almeno due anni ed agibili ai fini abitativi 6,5 per mille; B) di stabilire, fermo restando la detrazione ope legis di Euro 103,30 (L. 200.000) per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, che la detrazione dall'I.C.I., per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e' applicabile per l'anno 2002 nella misuire formulata, come appresso, a beneficio di categorie in situazioni di particolare disagio economico o sociale: 1. pensionati monoreddito, nullatenenti occupanti unica abitazione, Euro 154,94 (200.000 + 100.000 = L. 300.000); 2. nuclei familiari monoreddito con minimo INPS Euro 154,94 (200.000 + 100.000 = L. 300.000); I soggetti di cui ai punti B/1 e B/2 aventi diritto, non devono possedere anche a titolo di usufrutto, altri immobili. Al fine di agevolare i contribuenti, si ritiene legittimo e sufficiente l'autocertificazione attestante:
a) la condizione di appartenenza ad una categoria ammessa all'ulteriore detrazione;
b) il reddito complessivo del nucleo familiare, allegando copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o dei certificati di pensione;
c) il non possesso di altri immobili e/o terreni escluso il garage di pertinenza all'abitazione principale. Resta inteso che delle detrazioni di cui ai punti B/1 e B/2, non potranno usufruire i cittadini e nuclei occupanti immobili classificati a Catasto come A/1-A/2-A/7-A/8-A/9.
(Omissis). 02A03229
Il comune di REZZOAGLIO (provincia di Genova) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare e, quindi, fissare al 6 per mille l'aliquota I.C.I. anche per il 2002; di non prevedere alcuna differenziazione di aliquota; di non determinare alcuna detrazione d'imposta suppletiva oltre quella di euro 103,29 (pari a lire 200.000) prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, cosi' come determinato dalla legge n. 449 del 27 dicembre 1997.
(Omissis). 02A03230
Il comune di RICADI (provincia di Vibo Valentia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare le aliquote dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1oo gennaio 2002 come segue:
a) aliquota ridotta, da applicare 5 per mille; per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 5 per mille;
b) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune 6 per mille; 2. di stabilire che dal'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 (Euro 104,00) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
(Omissis). 02A03231
Il comune di RICALDONE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). determinare nel cinque virgola settantacinque per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, dando atto che vengono differenziate le aliquote delle abitazioni principali rispetto a quelle delle altre unita' immobiliari; aumentare la detrazione da L. 200.000 (euro 103,29) a L. 240.000 (euro 123,95) per i pensionati ed i disoccupati con reddito familiare inferiore ad euro 6.197,48 titolari di prima casa e senza terreni.
(Omissis). 02A03232
Il comune di RICENGO (provincia di Cremona) ha adottato il 19 gennaio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare e determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura unica del 5 per mille per l'abitazione principale e nella misura del 6 per mille per altri fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili; 2. di concedere l'aumento della detrazione da euro 103,29 a euro 154,94 e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, alle persone che hanno compiuto almeno i 65 anni alla data del 31 dicembre 2001 e che abbiano i seguenti requisiti:
essere proprietari (oppure titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione) di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/6 (cosi' come definito dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992);
non possedere altri immobili;
avere un reddito lordo, riferito al nucleo familiare risultante ai fini fiscali, non superiore a euro 9.812,68, elevato a euro 13.274,94 se il coniuge e' a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di ulteriori euro 516,46 per ogni altro familiare a carico o nullatenente;
(Omissis) 02A03233
Il comune di RIVANAZZANO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). A) di confermare con effetto dal 1o gennaio 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. nella misura del 5,5 per mille, secondo le modalita' delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; B) di stabilire che la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e' applicabile per l'anno 2002 nelle misure formulate come appresso, cosi' come identificate nella premessa:
1. Pensionati nullatenenti con abitazione unica con garage di pertinenza:
con un reddito familiare lordo sino a Euro 8.780,00 (L. 17.000.000) detrazione Euro 258,00 (L. 500.000);
con un reddito familiare lordo sino a Euro 12.911,00 (L. 25.000.000) detrazione Euro 155,00 (L. 300.000).
2. Nuclei familiari monoreddito con minimo tre persone a carico con un reddito complessivo lordo sino a Euro 14.461,00 (L. 28.000.000) detrazione Euro 258,00 (L. 500.000).
3. Portatori di handicap con attestato di invalidita' civile e/o famiglie con la presenza di portatori di handicap con un reddito complessivo lordo sino a Euro 11.362,00 (L. 22.000.000) (L. 17.000.000 + L. 5.000.000) detrazione Euro 258,00 (L. 500.000).
4. Disoccupati non stagionali, regolarmente iscritti nelle liste di collocamento, lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita', per almeno sei mesi, nell'anno 2001, con reddito complessivo lordo sino a Euro 8.780,00 (L. 17.000.000) detrazione Euro 258,00 (L. 500.000). I soggetti aventi diritto non devono possedere anche a titolo di usufrutto, altri immobili. Al fine di agevolare i contribuenti, si ritiene legittimo e sufficiente, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', attestante:
1. la condizione di appartenenza ad una categoria ammessa all'ulteriore detrazione;
2. reddito complessivo del nucleo familiare, allegando copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o dei certificati di pensione;
3. il non possesso di altri immobili e/o terreni. La dichiarazione, redatta in carta semplice, va sottoscritta dal contribuente avanti un funzionario comunale competente a ricevere la documentazione. Di tali ulteriori detrazioni, non potranno usufruire i cittadini non appartenenti alle categorie citate e quelli possessori di immobili classificati a catasto come A/1 - A/2 - A/7 - A/8 - A/9;
(Omissis). 02A03234
Il comune di ROCCA MASSIMA (provincia di Latina) ha adottato, il 25 settembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1) di adottare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura unica del 7 per mille.
(Omissis). 02A03235
Il comune di ROCCAGORGA (provincia di Latina) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille l'aliquota ridotta dell' I.C.I. da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed ai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (c.d. prima abitazione), mentre la detrazione e' confermata in Euro 103,29; 2. di riconfermare nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I., gia' fissata con deliberazione di C.C. n. 159 del 22 dicembre 1999, per le seconde abitazioni, terreni e aree fabbricabili, per l'anno 2002; 3. di riconfermare, inoltre, il regime di agevolazioni e detrazioni deliberate e fissate nelle precedenti deliberazioni in materia di I.C.I.;
(Omissis). 02A03236
Il comune di ROCCAVIONE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002 l'aliquota deIl'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,7 per mille; 2. di mantenere l'aliquota agevolata, pari al 3 per mille, per la durata di anni tre dalla data di inizio dei lavori per interventi di recupero di immobili inagibili ovvero inabitabili, giusto quanto previsto dalla legge 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera h); 3. di confermare l'aliquota differenziata del 6,5 per mille per le seguenti fattispecie:
seconde case non cedute in locazione con regolare contratto di affitto e loro relative pertinenze;
fabbricati adibiti ad attivita' produttive; 4. di mantenere la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29 pari a L. 200.000; 5. di dare atto che ai sensi dell'art. 8 del regolamento dell' I.C.I., approvato in data 21 dicembre 1999, l'alloggio concesso in uso a parenti in linea retta entro il 2oo grado avra' lo stesso trattamento dell'abitazione principale.
(Omissis). 02A03237
Il comune di RODELLO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili;
(Omissis). 02A03238
Il comune di ROSSANO VENETO (provincia di Vicenza) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). a) di confermare l'aliquota del 4,5 per mille per i fabbricati di categoria A, limitatamente alla sola abitazione principale, intendendo per tale, quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale dimora abitualmente e cio' risulti dall'iscrizione anagrafica; b) di confermare per le pertinenze dell'abitazione principale (intendendosi come tali le cose immobili di cui all'art. 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche), sebbene iscritte in catasto separatamente, l'aliquota del 4,5 per mille; c) di considerare equiparate ad abitazione principale, al solo fine dell'applicazione dell'aliquota e non della detrazione, le abitazioni concesse dal contribuente in uso gratuito ai suoi ascendenti e/o discendenti in linea retta, a condizione che venga presentata comunicazione all'ufficio gestione delle entrate nel termine previsto per la presentazione della denuncia dei redditi dell'anno d'imposta 2002; d) di confermare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria nella misura del 4,5 per mille per gli immobili di categoria B, C, D, terreni agricoli ed aree edificabili; e) di confermare altresi' per l'anno 2002 l'aliquota nella misura del 7 per mille per gli immobili di categoria A che non risultano adibiti ad abitazione principale e le loro relative pertinenze; f) di estendere per l'anno 2002 l'aliquota del 7 per mille anche per i fabbricati di categoria D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazioni); g) di confermare per l'anno 2002 la detrazione per abitazione principale di cui all'art. 8 - comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 nella misura unica di Euro 103, 291 (L. 200.000);
(Omissis). 02A03239
Il comune di RUFFIA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutti indistintamente gli immobili nella misura del 4,5 per mille; 2. di stabilire, per l'anno 2002, le seguenti misure di riduzione e detrazione d'imposta:
tipologia degli immobili: immobili adibiti a prima casa;
riduzione d'imposta: ==
detrazione d'imposta: Euro 103,29; 3. di comunicare la presente deliberazione al concessionario della riscossione dei tributi per i provvedimenti di competenza.
(Omissis). 02A03240
Il comune di S. ANGELO ALL'ESCA (provincia di Avellino) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I., ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 2002, nella misura unica del sei per mille;
(Omissis). 02A03241
Il comune di S. CRISTINA e BISSONE (provincia di Pavia) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. nella misura del 6 per mille; 2. di confermare l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
(Omissis). 02A03242
Il comune di SALARA (provincia di Rovigo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2002 l'aliquota ICI nella misura del 5,5 per mille.
(Omissis). 02A03243
Il comune di SALE MARASINO (provincia di Brescia) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1) di applicare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote:
aliquota ordinaria = 7 per mille;
aliquota ridotta = 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, purche' residenti nel comune, ovvero possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultivo locate.
(Omissis). 02A03244
Il comune di SALMOUR (provincia di Cuneo) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I., da applicarsi in questo comune nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e in lire 200.000 la detrazione per le prime abitazioni ed altresi' nella misura del 5,5 per mille per i rimanenti immobili.
(Omissis). 02A03245
Il comune di SAN DONATO VAL di COMINO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 vengono fissate le seguenti aliquote e detrazioni:
per l'abitazione principale e per tutti gli immobili destinati ad usi diversi dall'abitazione: 5 per mille;
per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale: 6 per mille;
detrazione per l'abitazione principale: L. 230.000;
terreni edificabili: 5 per mille.
(Omissis). 02A03246
Il comune di SAN GIACOMO degli SCHIAVONI (provincia di Campobasso) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura unica 6,5 per mille; 2. di confermare per l'anno 2002 la detrazione sull'abitazione principale nella misura di L. 200.000 (Euro 103,29).
(Omissis). 02A03247
Il comune di SAN GIORGIO di SUSA (provincia di Torino) ha adottato, il 14 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2) di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del 5 per mille per tutte le unita' immobiliari, confermando in Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principare del soggetto passivo d'imposta.
(Omissis). 02A03248
Il comune di SAN GODENZO (provincia di Firenze) ha adottato, il 6 e il 22 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di determinare conseguentemente, per l'anno 2002, le aliquote I.C.I. del comune di San Godenzo come segue:
aliquota ordinaria - aliquota 7 per mille;
abitazione principale e proprie pertinenze C/2-C/6-C/7 - aliquota 6 per mille;
negozi e botteghe C/1 - 6 per mille;
magazzini, locali deposito C/2 - 6 per mille;
laboratori arti e mestieri C/3 - 6 per mille;
alberghi, pensioni D/2 - 6 per mille;
altri del gruppo C e D - 6 per mille;
altri fabbricati non destinati ad abitazione principale e proprie pertinenze C/2-C/6-C/7 - 7 per mille;
aree edificabili - 7 per mille; 3. di dare atto che le aliquote sopra indicate non hanno subito variazioni rispetto a quelle dell'anno 2001; 4. inoltre di aumentare la detrazione I.C.I. spettante per l'anno 2002 per l'abitazione principale, da L. 200.000 a L. 230.000, applicando tale aumento ai contribuenti che abbiano i seguenti requisiti:
A) unicita' di possesso della sola abitazione principale; (non essere proprietari di altre unita' abitative situate nel comune di San Godenzo e/o in qualsiasi altro comune);
B) intero nucleo familiare residente nella abitazione principale; (coniugi e figli minori); 5. di determinare una ulteriore detrazione di L. 50.000 (da L. 230.000 a L. 280.000) per i soggetti passivi di imposta ultra sessantacinquenni, proprietari della sola abitazione principale nell'intero territorio nazionale, direttamente adibita ad abitazione principale, il cui nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, ha prodotto nell'anno 2001 solo redditi imponibili, derivanti dallo stesso immobile, oppure, oltre quello dell'immobile, solo redditi di natura pensionistica, non superiore all'importo di L. 20.000.000;
(Omissis). 1. di integrare le detrazioni stabilite con propria deliberazione n. 11 del 6 febbraio 2002 con l'aggiunta di una ulteriore detrazione di L. 50.000 (da L. 230.000 a L. 280.000), per soggetto passivo di imposta, proprietario nell'intero territorio nazionale della sola unita' adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze, dichiarato disabile con grado di invalidita' minimo del 90% o convivente anagraficamente con persona in stato di disabilita' con grado di invalidita' minimo del 90%, il cui nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, ha prodotto nell'anno precedente solo redditi derivanti dagli stessi immobili oppure, escluso quelli di tali immobili, solo redditi di natura pensionistica e non, superiori a L. 40.000.000 pari ad euro 20.658,28;
(Omissis). 02A03249
Il comune di SAN GREGORIO MAGNO (provincia di Salerno) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 4,5 per mille rapportato al valore degli immobili; 2. confermare la detrazione per abitazione principale in Euro 103,29.
(Omissis). 02A03250
Il comune di SAN MAURO PASCOLI (provincia di Forli-Cesena) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote:
a) aliquota ordinaria di riferimento pari al 7 per mille;
b) aliquota pari al 5,4 per mille da applicarsi sul valore delle abitazioni principali e relative pertinenze possedute da persone fisiche aventi la residenza nel comune, oppure utilizzate dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, nonche' sul valore delle abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, nonche' da applicarsi sul valore dell'abitazione ceduta in comodato o in uso gratuito a parenti fino al secondo grado in linea retta (nonni - nipoti, nipoti - nonni);
c) aliquota ordinaria da applicarsi in misura pari al 7 per mille all'abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, purche' non locata o ceduta in comodato o uso gratuito; di aumentare a Euro 165,27 per l'anno 2002 la detrazione prevista per l'unita' immobiliare, accatastate A2 - A3 - A4 e relative pertinenze, adibita ad abitazione principale di persone sole o nuclei familiari di persone con piu' di 65 anni di eta' aventi come unica fonte di reddito, oltre all'abitazione principale, la pensione con le seguenti condizioni:
a) 65 anni compiuti al 1o gennaio dell'anno di imposizione;
b) se persona sola, pensione fino a Euro 7.746,85 annue lorde;
c) se in coppia, pensione fino a Euro 11.878,51 piu' Euro 826,33 ogni ulteriore anziano facente parte del nucleo.
(Omissis). 02A03251
Il comune di SAN PIETRO DI MORUBIO (provincia di Verona) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
abitazione principale: 5,5 per mille;
terreni agricoli: 5,5 per mille;
altri fabbricati: 5,5 per mille;
aree fabbricabili a destinazione residenziale (zone B - C del vigente piano regolatore) per le quali sia stata rilasciata la concessione adilizia: 5,5 per mille;
altre aree fabbricabili: 7 per mille; e la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,291.
(Omissis). 02A03252
Il comune di SAN PROSPERO (provincia di Modena) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per l'anno 2002 le aliquote e la detrazione per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure:
1. aliquota ridotta del 5,3 per mille per:
a) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
b) abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli), che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza. Per tali fattispecie viene applicata anche la detrazione prevista per l'abitazione principale. La detrazione spetta in ragione della quota percentuale di possesso;
c) unita' immobiliari costituenti pertinenza dell'abitazione principale anche se non appartenenti allo stesso fabbricato, purche' durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;
d) abitazione principale posseduta da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito residenza presso istituti di ricovero o sanitari, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 56, legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
2. aliquota ridotta del 6,3 per mille per gli immobili adibiti ad attivita' produttive utilizzati direttamente dal proprietario compresi i terreni agricoli coltivati direttamente dal proprietario;
3. aliquota ridotta del 4 per mille relativamente ai fabbricati non utilizzati, realizzati per la vendita e non venduti, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita', la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente ai fabbricati ultimati nel 2001 e per quelli ultimati nel 2002 per la frazione d'anno corrispondente, fermi restando i suddetti presupposti;
4. aliquota del 7 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti. di stabilire la detrazione per abitazione principale e pertinenze di cui alla lettera c) del punto 1., in Euro 104,00;
(Omissis). 02A03253
Il comune di SAN QUIRINO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille, per l'abitazione principale con una riduzione fino alla concorrenza del suo ammontare Euro 129,00 rapportata ad anno e pro quota in caso di pluralita' di soggetti passivi; 2. di precisare che per, i terreni agricoli, e gli altri fabbricati l'aliquota I.C.I. rimane fissata nella misura del 5,5 per mille come stabilito per l'anno 2001 con delibera del consiglio comunale n. 2 del 16 febbraio 2001; 3. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 7 per mille, per le aree fabbricabili; 4. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili' o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o l'inabilita' e' accertata secondo le modalita' di cui all'art. 8 decreto legislativo 504/1992 come modificato dall'art. 3, comma 55 legge 662/1996; 5. di fissare l'aliquota dell'imposta comunale degli immobili nella misura agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici per la durata di te anni dall'inizio dei lavori; 6. di precisare che per il recupero del patrimonio edilizio si intendono gli interventi diretti al recupero ed alla realizzazione di nuove unita' abitative all'interno dei piani di recupero o in zone estranee a tali piani attuati con interventi diretti o preventivi; 7. di autorizzare l'iscrizione in bilancio a titolo di imposta comunale sugli immobili della somma di Euro 981.268;
(Omissis). 02A03254
Il comune di SAN VENDEMIANO (provincia di Treviso) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per il periodo d'imposta 2002, l'applicazione alle fattispecie imponibili dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.), dell'aliquota nella misura unica del 5 per mille. 2. di stabilire in Euro 105.00 l'ammontare della detrazione dell'imposta relativa all'abitazione principale come definita nel regolamento comunale per la disciplina dell'imposta e con i criteri ivi esposti.
(Omissis). 02A03255
Il comune di SANDIGLIANO (provincia di Biella) ha adottato, il 10 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili diversi dalle abitazioni od abitazione aggiunta a quella principale o per gli enti senza scopo di lucro; 2. di fissare la detrazione per abitazione principale in Euro 104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
(Omissis). 02A03256
Il comune di SANDRIGO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 7 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. per l'anno 2002 di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota ordinaria I.C.I. e nella misura del 4,5 per mille l'aliquota per l'abitazione principale; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in Euro 104,00, da rapportare al periodo di possesso a tale titolo; 3. di stabilire la detrazione per le categorie di cui all'articolo 5 del regolamento comunale vigente nella misura di Euro 181,00 e di confermare come segue l'importo del reddito di riferimento per la seconda categoria di disagio economico - sociale:
Euro 7.231 per nucleo formato da un componente;
Euro 10.330 per nucleo formato da due componenti;
Euro12.395 per nucleo tornato da tre o piu' componenti.
(Omissis). 02A03257
Il comune di SANT'AGATA di PUGLIA (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nelle misure di seguito indicate:
a) nel 5 per mille l'aliquota riferita all'abitazione principale;
b) nel 6 per mille aliquota riferita alle abitazioni diverse da quella principale; la quota di abbattimento per la casa principale: Euro 103,29 (lire 200.000); il versamento da effettuare sul c/c postale n. 11811718, intestato a "Tesoreria Comunale di Sant'Agata di Puglia".
(Omissis). 02A03258
Il comune di SASSOFELTRIO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nel modo seguente:
aliquota ordinaria (per abitazione locata come abitazione principale, per aree fabbricabili e terreni) 6 per mille;
aliquota agevolata (prima casa) 5,5 per mille;
alloggi non locati o locati per un periodo inferiore ai 12 mesi, 7 per mille.
(Omissis). 02A03259
Il comune di SCHILPARIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 6 per mille. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
b) altre unita' immobiliari 6,5 per mille;
c) aree edificabili 6,5 per mille. 2. di determinare per l'anno 2002 in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale;
(Omissis). 02A03260
Il comune di SERNIO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. determinare, per l'anno 2002, le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:
6 per mille, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, intese nei sensi voluti dall'art. 8 del decreto legislativo 504/1992;
6 per mille per le restanti unita' immobiliari; 2. determinare nella misura di Euro 103,29 l'importo della detrazione prevista per la prima abitazione.
(Omissis). 02A03261
Il comune di SETTEFRATI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 vengono fissate le seguenti aliquote e detrazioni:
per l'abitazione principale e per tutti gli immobili destinati ad usi diversi dall'abitazione: 5 per mille;
detrazione per l'immobile principale: L. 200.000;
terreni edificabili: 5 per mille.
(Omissis). 02A03262
Il comune di SIANO (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
a) Unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (prima casa) compresi gli immobili qualificabili come pertinenze ai sensi degli articoli 817 e 818 del codice civile ai sensi dell'art. 30, comma 12, della legge 488/1999 e della circolare 25 maggio 1999 n. 314/E:
aliquota 4 per mille;
detrazione L. 200.000 (lire duecentomila) pari a Euro 103,29;
b) altri immobili:
aliquota 7 per mille.
(Omissis). 02A03263
Il comune di SIGILLO (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2002, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili, da calcolare sulla rendita catastale rivalutata del 5 per mille:
abitazione principale e relative pertinenze: aliquota del 5 per mille;
altri immobili ed aree edificabili: aliquota del 7 per mille. 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale a Euro 103, 29.
(Omissis). 02A03264
Il comune di SILVANO PIETRA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. Di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5,5 per mille, su tutti gli immobili.
(Omissis). 02A03265
Il comune di SIMAXIS (provincia di Oristano) ha adottato, il 11 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di confermare anche per l'anno d'imposta 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 5 per mille, e la detrazione per l'abitazione principale di L. 300.000 ovvero Euro 154,94.
(Omissis). 02A03266
Il comune di SOGLIO (provincia di Asti) ha adottato, il 15 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata da questo comune, nella misura del 7 per mille.
(Omissis). 02A03267
Il comune di SOLOFRA (provincia di Avellino) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali, tranne quelle non locate. Aliquota 6 per mille per le abitazioni non locate (seconda abitazione, terza abitazione ecc.). Per abitazioni non locate s'intendono quelle senza un contratto di locazione regolarmente registrato.
(Omissis). 02A03268
Il comune di SOMMARIVA DEL BOSCO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 10 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di confermare per l'esercizio finanziario 2002 le aliquote differenziate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel comune di Sommariva del Bosco nelle seguenti misure:
fabbricati 5,5 per mille;
aree edificabili 6 per mille;
terreni agricoli 6 per mille;
detrazione prima casa Euro 103,29.
(Omissis). 02A03269
Il comune di SORANO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di confermare per l'anno 2002, le aliquote applicate nel precedente esercizio come segue:
per abitazioni principale e pertinenza, aliquota 6,5 per mille;
per altri fabbricati, aliquota 7 per mille. Di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura di Euro 103,291 (L. 200.000), estendendo la stessa anche alla pertinenza, qualora essa non trovi totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale.
(Omissis). 02A03270
Il comune di SORDEVOLO (provincia di Biella) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Aliquote I.C.I.:
5,0 per mille per abitazioni principali e relative pertinenze con detrazione al minimo di legge (L. 200.000 - Euro 103,29);
6,5 per mille per tutti gli altri immobili.
(Omissis). 02A03271
Il comune di SORESINA (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. Di determinare, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
A) aliquota ordinaria del 5,5 per mille;
B) aliquota 5,3 per mille, per gli immobili adibiti ad abitazione principale posseduta dalle persone fisiche soggetti passivi, comprese le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari nonche' le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la resistenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata, nonche' per le pertinenze di cui alla categoria catastale C/6;
C) aliquota 6 per mille, per i soggetti passivi proprietari di alloggi non locati;
D) aliquota 6 per mille, per i soggetti passivi proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzato al centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti, limitatamente alle unita' immobiliari oggetti di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
e) aliquota 3,5 per mille, in favore dei proprietari che cedono in locazione immobili a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall'accordo territoriale ai sensi dell'art. 2 - comma 4 - della legge 9 dicembre 1998, n. 431. 2. Di confermare ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 5 della legge 662/1996 per l'anno 2002 le detrazioni di imposta nella misura di Euro 103,29 in ragione annua. 3. Di determinare altresi', ai sensi del decreto-legge 9 maggio 1997 n. 122, l'elevazione della detrazione d'imposta di cui al punto 2. del presente dispositivo come segue:
a) da Euro 103,29 a 154,94 per le persone ultrasettantenni, come risulta dall'anagrafe alla data dell'1 gennaio 2002 proprietari ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso abitazione) di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 e con reddito imponibile riferito al nucleo familiare non superiore a L. 21.000.000 annui elevato a L. 28.000.000 annui se il coniuge e' a carico e di un ulteriore milione per ogni altro famigliare a carico;
b) da Euro 103,29 a euro 258,23 per le persone ultrasessantacinquenni come risulta dall'anagrafe alla data dell'1 gennaio 2002 proprietari ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso abitazione) di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 e con reddito imponibile riferito al nucleo familiare non superiore a L. 21.000.000 annui elevato a L. 28.000.000 annui se il coniuge e' a carico e di un ulteriore milione per ogni altro famigliare a carico.
(Omissis). 02A03272
Il comune di SORGA' (provincia di Verona) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. Confermare per l'anno 2002, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. relativa all'abitazione principale, assoggettando anche il garage relativo alla medesima aliquota del 5,5 per mille. 2. Confermare per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. relativa a tutte le altre tipologie di immobili. 3. Confermare per l'anno 2002 la riduzione da applicare alla sola abitazione principale in Euro 129,11.
(Omissis). 02A03273
Il comune di SPERONE (provincia di Avellino) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. (Omissis) stabilire che, nel comune di Sperone, per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sia fissata nella misura del 5 per mille.
(Omissis). 02A03274
Il comune di STATTE (provincia di Taranto) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili- in questo Comune con effetto dal 1o gennaio 2002:
aliquota agevolata del 3 per milIe a favore dei proprietari, che effettuano interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, di immobili di interesse artistico ed architettonico ubicati nei centri storici, da applicare limitatamente all'unita' immobiliare avente autonoma rendita catastale, per tre anni a decorrere dal 1oo gennaio successivo alla data di inizio lavori e comunque per il periodo di possesso dell'immobile.
aliquota del 6 per mille per i proprietari di fabbricati, di qualsiasi categoria-catastale, posseduti in aggiunta alle abitazioni principali e relative pertinenze;
aliquota del 5 per mille da applicare ai soggetti passivi titolari di fabbricati posseduti a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, ed ai propretari di terreni agricoli e aree fabbricabili. 3. per le ragioni in narrativa esposte, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, Euro 129.11 (lire 250.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. 4. di stabilire che per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare disagio economico-sociale sia applicata la detrazione di Euro 258.23 (lire 500.000):
contribuenti residenti nel Comune che risultino titolari della sola abitazione principale e nel cui nucleo familiare sia percepita come unica fonte di reddito una sola pensione sociale ovvero una sola pensione integrata al trattamento minimo erogate dalIINPS;
contribuenti residenti nel Comune al cui nucleo familiare appartenga un soggetto invalido civile, con invalidita' non inferiore al 100% riconosciuta da apposita commissione medica della A.S.L.;
contribuenti residenti nel Comune al cui nucleo familiare appartenga un soggetto che abbia subito trapianti di organi o che sia malato terminale con certificazione del trapianto o dello stato di salute rilasciata da strutture specialistiche pubbliche.
(Omissis). 02A03275
Il comune di STROPPO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di riconfermare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 relativamente all'abitazione principale e di applicare l'aliquota del 7 per mille relativamente agli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; di dare atto che la detrazione I.C.I. per abitazione principale adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante) che lo possiede a titolo di proprieta' ovvero di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione e' di L. 200.000 (Euro 103,299 spettante per l'intero anno o rapporto ai mesi durante i quali sussiste la destinazione ad abitazione principale);
(Omissis). 02A03276
Il comune di SUEGLIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella seguente: ===================================================================== immobili diversi da abitazione....| 6 per mille ===================================================================== immobili realizzati per la vendita| e non venduti da imprese che hanno| oggetto esclusivo o prevalente | dell'attivita' la costruzione e | l'alienazione di immobili | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- abitazione principale (compresa | cantina - solaio - box - se | asserviti all'abitazione | principale).... | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- abitazioni in aggiunta alla | principale.... | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- alloggi non locati.... | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- abitazione posseduta a titolo di | proprieta' od usufrutto da anziani| o disabili residenti in questo | comune ma ricoverati | permanentemente in istituti di | ricovero o sanitari.... | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- fabbricati di enti non economici | che non hanno scopo di lucro.... | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- Aree fabbricabili.... | 6 per mille ---------------------------------------------------------------------
| esenti - ai sensi dell'art. 7 Terreni agricoli.... | d.lgs. n. 504/1992 --------------------------------------------------------------------- Detrazione d'imposta per | l'abitazione principale . . . | Euro 206,00
(Omissis). 02A03277
Il comune di SUPINO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per l'unita' immobiliare ad abitazione principale e sue pertinenze, del soggetto passivo dell'imposta e' stabilita nella misura del 5 per mille; 2. l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale (seconda casa ed immobili diversi dall'abitazione 6 per mille). Determinazioni ed agevolazioni:
A) detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione del soggetto passivo Euro 103,29;
B) detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, a richiesta del soggetto passivo da presentare entro il 31 maggio 2002 e' aumentata a Euro 154,94 nuclei familiari il cui reddito nell'anno precedente non superi l'importo di Euro 5.164,57, aumentato di Euro 1.549,37 per ogni componente in piu' rispetto al proprietario.
1. nucleo familiare con all'interno dello stesso un soggetto portatore dei handicap o invalido accertamento pari o superiore al 74%
(Omissis). 02A03278
Il comune di TAGGIA (provincia di Imperia) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare come segue, per l'anno 2002, le stesse aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili per le unita' immobiliari situate nel territorio del Comune di Taggia in vigore nel 2000 e nel 2001:
a) terreni agricoli: 4,40 per mille;
b) immobili adibiti ad abitazione principale: 5,50 per mille;
c) immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale a persone residenti nel comune alle condizioni definite dagli accordi previsti dall'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431: 5,5 per mille;
d) altri immobili: 7 per mille; 3. di mantenere invariata, nella misura di L. 230.000, come determinata dal C.C. con delibera n. 3/1996, la detrazione concessa ai detentori di abitazione principale;
(Omissis). 02A03279
Il comune di TARSIA (provincia di Cosenza) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). I. Di approvare le aliquote dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002, come segue:
1. aliquota ridotta, da applicare:
per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille;
per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6 per mille;
2. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un oggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6 per mille;
3. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille;
4. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille;
5. aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:
5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 4 per mille;
5.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 4 per mille;
5.3. -
6. aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 4 per mille;
b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 4 per mille;
c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4 per mille;
d) all'utilizzo di sottotetti: 4 per mille; da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
7. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5,5 per mille;
8. aliquota agevolata speciale del 5,5 per mille, per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;
9. aliquota speciale del 5,5 per mille, per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; II. Di stabilire nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a 4 anni, l'aliquota per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa e' destinata alla vendita. Entro quindici giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente capo e' applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita; III. Di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
(Omissis). Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
(Omissis). 02A03280
Il comune di TEOR (provincia di Udine) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di definire la seguente disciplina per l'applicazione dell'imposta per l'anno 2002:
la conferma dell'aliquota I.C.I. al 5 per mille per tutti gli immobili;
la conferma della detrazione da applicare alla prima casa nella misura di Euro 108,46 (L. 210.000);
la conferma della riduzione del 50% per gli immobili inagibili e inabitabili;
la conferma dell'agevolazione per la prima casa agli immobili di proprieta' o in usufrutto ad anziani ricoverati in via permanente in casa di riposo purche' non locati.
(Omissis). 02A03281
Il comune di THIENE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote e le detrazioni I.C.I. per l'anno 2002, richiamando la delibera di consiglio comunale n. 146/1999, la delibera di giunta n. 12 del 11 gennaio 2001 ed il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
aliquota ordinaria: 6,25 per mille;
aliquota ridotta per abitazione principale intendendo per abitazione principale quella disciplinata dall'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili - delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, limitatamente al periodo per il quale la destinazione medesima si verifica: 4,5 per mille;
aliquota diversificata per immobili rientranti nella categoria catastale C1 (negozi e botteghe): 5,25 per mille;
aliquota diversificata per gli alloggi destinati alla locazione e tenuti sfitti per un periodo superiore a cinque mesi: 7 per mille; 2. di prevedere la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 250.000 pari a 129,11 Euro; 3. di stabilire che l'importo della detrazione prevista per l'abitazione principale e' elevato a L. 350.000 pari a 180,76 Euro con riferimento alle sole situazioni di carattere sociale che soddisfino tutte le condizioni di seguito specificate:
A. titolarita' da parte del soggetto della sola pensione sociale oltre al reddito derivante dalla proprieta', diritto di usufrutto, uso o abitazione dell'immobile adibito a propria abitazione principale e delle relative pertinenze; le pensioni sociali sono cumulabili tra i vari componenti del nucleo familiare;
B. in aggiunta al precedente punto A., godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, al netto delle quote relative all'immobile adibito a propria abitazione principale e delle relative pertinenze, determinato al fini dell'IRPEF per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, uguale od inferiore al cd. "ºminimo vitale" nella misura stabilita dal comune di Thiene per l'anno cui si riferisce il reddito dichiarato;
C. la richiesta documentata della maggior detrazione dovra' essere depositata all'ufficio protocollo entro il termine assegnato per la presentazione della relativa dichiarazione I.C.I. e verificata dall'ufficio servizi sociali del comune. I redditi di cui ai punti precedenti dovranno essere documentati mediante produzione di copia dei modelli della dichiarazione dei redditi; 4. di stabilire che l'importo della detrazione prevista per l'abitazione principale e' elevato a L. 350.000 pari a Euro 180,76 per le famiglie con persona portatrice di handicap (legge n. 104/1992), con invalidi al 100%, la cui condizione sia certificata.
(Omissis). 02A03282
Il comune di TRINITA' (provincia di Cuneo) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di stabilire l'aliquota della imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per il 2002 nelle seguenti: misure o 5 per mille, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;
6 per mille per i terreni agricoli;
6,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione non principale e per gli altri immobili;
7 per mille per immobili non beati e per terreni edificabili; Di assumere inoltre le seguenti decisioni in relazione alle facolta' e opzioni previste nei commi 53 e 59 della legge n. 662\1996 e dall'art. 1 comma 5 della legge n. 449\1997:
non vengono previste riduzioni per i soggetti di cui all'art. 4 comma 1 della legge n. 556\1996 (soggetti passivi - soci di cooperative edilizie - abitazione principale);
non ci si avvale della facolta' di stabilire l'aliquota nella misura del 4 per mille nei casi di cui all'art. 8 comma 1 ultimo periodo del decreto legislativo n. 504\1992 come modificato dal comma 55 art. 3 della legge n. 662\1996 (fabbricati realizzati per la vendita e non venduti), resta fissata in L. 200.000 (Euro 103,29) la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per la stessa non viene prevista alcuna riduzione di imposta. La presente detrazione e' aumentata a L. 300.000 (Euro 154,94) per le prime abitazioni di proprieta' di disabili e di titolari di pensioni sociali, privi di altri redditi;
viene considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,
non viene destinata una percentuale del gettito al potenziamento dell'ufficio tributi del comune;
viene fissata l'aliquota del 2 per mille per le unita' immobiliari oggetto dei seguenti interventi: recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio lavori. Di agevolare la costituzione di nuove attivita' economico-produttive, esonerando dall'imposta i fabbricati accatastati al gruppo D, posseduti dai soggetti passivi di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 504\1992 che iniziano nuove attivita' dal 1o gennaio 2001, secondo i seguenti criteri:
dai tre ai dieci dipendenti: imposta non dovuta per anni 2;
dagli undici ai trenta dipendenti: imposta non dovuta per anni 3;
dai trentuno ai cinquanta dipendenti: imposta non dovuta per anni 5;
oltre i cinquanta dipendenti: imposta non dovuta per anni 10.
(Omissis). 02A03283
Il comune di TRINITAPOLI (provincia di Foggia) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. Di determinare, per i motivi espressi in narrativa, le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nel seguente modo:
terreni agricoli: 5 per mille;
abitazioni principali e relative pertinenze: 5 per mille;
aree fabbricabili: 6 per mille;
altri fabbricati: 6 per mille. 2. Di determinare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29.
(Omissis). 02A03284
Il comune di TRONZANO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di applicare nel comune di Tronzano Vercellese, per l'anno 2002, l'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) con l'aliquota unica del 5,5 per mille, in via di conferma dell'aliquota gia' praticata nello scorso esercizio. Di determinare, per l'anno 2002, in Euro 129,00 la detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in via di conferma della detrazione gia' praticata nello scorso esercizio.
(Omissis). 02A03285
Il comune di TUFO (provincia di Avellino) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di stabilire per l'anno 2002 una unica aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura ordinaria del 6 per mille , applicando una detrazione per abitazione principale e pertinenze annesse pari a euro 118,80 (L. 230.000);
(Omissis). 02A03286
Il comune di VAILATE (provincia di Cremona) ha adottato, il 18 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). ===================================================================== N.D.| Tipologia degli immobili |Aliquote per mille =====================================================================
1 |Aree fabbricabili | 5,5 ---------------------------------------------------------------------
|Alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione |
2 |principale e non locati | 5,5 ---------------------------------------------------------------------
|Per i soggetti passivi e per gli immobili che|
|non rientrano fra quelli previsti ai punti 1 |
3 |e 2 | 5 2. di determinare, per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: ====================================================================
| Tipologia degli | |
| immobili nonche' | |
|categorie di soggetti| | Detrazione
| in situazioni di | | d'imposta
| particolare disagio | |(euro in ragione N.D.| economico-sociale |Riduzione d'imposta ‰| annua) ====================================================================
1 |Fabbricati | 50 |
|inagibili/inabitabili| |
|inutilizzati | | --------------------------------------------------------------------
2 |Abitazione principale| | 103,29 --------------------------------------------------------------------
3 |Soggetti aventi tutti| | 206,58
|e 3 i seguenti | |
|requisiti: A) sono | |
|possessori | |
|esclusivamente | |
|dell'unita' adibita | |
|ad abitazione | |
|principale; B) sono | |
|ultra | |
|sessantacinquenni; | |
|C) non superano un | |
|reddito lordo annuo | |
|familiare di lire 18 | |
|milioni (Euro | |
|9.296,22) o 25 | |
|milioni | |
|(Euro 12.911,42) | |
|rispettivamente se | |
|singoli o con coniuge| |
|a carico | |
(Omissis). 02A03287
Il comune di VALFURVA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 5 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. Confermare, per l'anno 2002, le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:
5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, intese nei sensi voluti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992;
6 per mille per le restanti unita' immobiliari. 2. Confermare altresi' nella misura di euro 103,29 (L. 200.000.=) l'importo della detrazione prevista per la prima abilitazione.
(Omissis). 02A03288
Il comune di VALMOREA (provincia di Como) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. Di confermare per l'anno 2002 nella misura unica del 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per tutte le tipologie di immobili, provvedendo alla conversione della detrazione per l'abilitazione principale del soggetto passivo da L. 200.000 a Euro 103,29.
(Omissis). 02A03289
Il comune di VARMO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. Di confermare nella determinazione dell'aliquota I.C.I. anno 2002 la differenziazione prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996; 2. Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e nella misura del 5,5 per mille per gli immobili diversi dalla abitazione, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati dando atto che in via presuntiva il gettito complessivo non e' inferiore a quello dell'anno precedente; 3. Di prendere atto di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 662/1996, comma 55, punto 1 - primo, secondo e terzo periodo che sostituisce l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (l'imposta e' ridotta deI 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente; 4. Di determinare la detrazione unica di Euro 104,00 sull'imposta dovuta per le abitazioni adibite direttamente ad abitazione principale, rapportate al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione; 5. Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 6. Di prendere atto delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 504 dall'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997 relativamente all'art. 3, secondo comma (relativi ai soggetti passivi ed alla determinazione della base imponibile in caso di locazione finanziaria); 7. Di prendere atto che, ai sensi dell'art. 58 decreto legislativo n. 446/1997 punto 2, agli effetti dell'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. .11 delle legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo;
(Omissis). 02A03290
Il comune di VARSI (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. Di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del sei per mille, lasciando pure inalterata la detrazione per l'abitazione principale, gia' stabilita per legge in L. 200.000, agli effetti, rispettivamente, degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e succ. mod. istitutivo del tributo;
(Omissis). 02A03291
Il comune di VENEGONO SUPERIORE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. Di determinare per l'anno 2002 ed in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, nella misura del 5,8 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili. 2. Di stabilire in euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno la detrazione per abitazione principale (art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996). 3. Di stabilire in euro 180,76 rapportate al periodo dell'anno la detrazione per abitazione principale per i soggetti passivi che possiedono contemporaneamente le seguenti caratteristiche:
a) abbiano un valore catastale aggiornato ai sensi deIl'art. 3, comma 48, della legge n. 662/1996 utilizzato quale base imponibile ai fini I.C.I. superiore a Euro 41.316,55 e non oltre Euro 43.898,84;
b) rientrino in una delle seguenti categorie: pensionati, coniugi a carico di pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con percentuale almeno del 60%, disoccupati per almeno sei mesi nell'anno 2001 e regolarmente iscritti nelle liste di collocamento:
c) non possiedano altri immobili escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale;
d) abbiano avuto nel 2001 un reddito non superiore a quello riportato nella seguente tabella: =====================================================================
N. persone componenti il nucleo | Reddito complessivo lordo per
familiare come stato di famiglia | nucleo familiare in euro =====================================================================
1 | 6.455,71 ---------------------------------------------------------------------
2 | 10.587,37 ---------------------------------------------------------------------
3 | 13.686,11 ---------------------------------------------------------------------
4 | 16.268,39 ---------------------------------------------------------------------
5 | 19.108,91 ---------------------------------------------------------------------
piu' di 5 | 23.757,02 4. Di stabilire in euro 206,58 rapportate al periodo dell'anno la detrazione per abitazione principale per i soggetti passivi che abbiano un valore catastale aggiornato ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge n. 662/1996 utilizzato quale base imponibile ai fini I.C.I. non superiore a euro 41.316,55 e che contemporaneamente possiedano le caratteristiche b), c) e d) del punto 3.. 5. di ridurre l'imposta dovuta per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale, escluse le relative pertinenze, del soggetto passivo al 5 per mille (art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996). 6. di considerare abitazione principale con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e senza applicazione della detrazione quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado purche' il parente in questione abbia ivi stabilito la propria residenza. 7. di non ridurre le aliquote I.C.I. sulle abitazioni locate a terzi e da queste utilizzate come abitazione principale (art. 4 decreto-legge n. 437/1996). 8. di diversificare l'aliquota per gli immobili classificati catastalmente in categoria D stabilendo la stessa al 6 per mille. 9. di non diversificare ulteriormente l'aliquota per immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati (art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 53, legge n. 662/1996). 10. di non agevolare l'aliquota in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro (art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 53 legge n. 662/1996). 11. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3 comma 56 legge n. 662/1996). 12. di non stabilire un'aliquota ridotta relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili (art. 8 comma 1 decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3 comma 55 legge n. 662/1996). 13. di non stabilire un'aliquota ridotta alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari. 14. di ridurre del 50% l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (art. 8 comma 1 decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3 comma 55 legge n. 662/1996). 15. di ridurre del 50% l'imposta per i fabbricati che risultano fatiscenti cioe' oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrita' fisica o alla salute delle persone e per i quali si renda necessaria l'evacuazione dal fabbricato delle persone per almeno sei mesi. 16. di ridurre del 50% ai sensi dell'art. 8, terzo capoverso del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, l'imposta a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. 17. di considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purche' sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari, anche tramite autocertificazione. 18. di stabilire che i versamenti relativi all'I.C.I. possano essere corrisposti unicamente mediante versamento direttamente alla Tesoreria comunale Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino di Venegono Superiore o su conto corrente postale intestato al Comune n. 15664212. 19. di stabilire che le variazioni possano essere redatte su modelli approvati dal competente Ministero ovvero mediante comunicazione, entro novanta giorni dall'evento acquisitivo, modificativo, estintivo della soggettivita' passiva, con la sola individuazione dell'unita' immobiliare interessata ai sensi dell'art. 10 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.
(Omissis). 02A03292
Il comune di VERCELLI ha adottato, il 9 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002 le seguenti misure di aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e detrazione per abitazione principale:
1. aliquote:
aliquota ordinaria, 6 per mille;
aliquota abitazione principale, 5 per mille. Estesa anche ad una pertinenza ed ai fabbricati di tipo abitativo concessi dal proprietario in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni di cui agli accordi previsti dalla legge n. 431/1998 "Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo";
aliquota, 7 per mille. Per gli alloggi non locati ovvero non occupati da almeno due anni, vale a dire vuoti e non utilizzati, con esclusione degli alloggi realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo e prevalente dell'attivita' la costruzione e alienazione di immobili limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di ultimazione lavori.
2. la detrazione per abitazione principale pari a Euro 103,29;
di prevedere ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
la maggiore detrazione pari a Euro 144,61 per i fabbricati di tipo abitativo aventi un valore catastale fino a Euro 41.316,55 destinati ad abitazione principale del proprietario, a condizione che il medesimo non sia titolare di altri immobili;
la maggior detrazione nella misura di Euro 154,94 per i contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate:
a) pensionato solo:
nucleo familiare composto da una sola persona alla data del 1o gennaio 2002;
avere compiuto il sessantacinquesimoo anno di eta' alla data del 1o gennaio 2002;
essere in condizione non lavorativa e con un reddito complessivo non superiore a Euro 8.057,00 annui lordi con riferimento ai redditi prodotti nel 2001 e tassabili ai fini IRPEF.
b) pensionati:
nucleo familiare formato da sole due persone alla data del 1 gennaio 2002;
avere compiuto il sessantacinquesimoo anno di eta' alla data del 1 gennaio 2002;
essere entrambi in condizione non lavorativa e con un reddito familiare complessivo non superiore a Euro 12.649,00 annui lordi con riferimento ai redditi prodotti nel 2001 e tassabili ai fini IRPEF.
c) famiglie numerose:
nucleo familiare composto da cinque (tre o piu' figli) o piu' persone alla data del 1o gennaio 2002;
reddito complessivo familiare non superiore a Euro 26.494 annui lordi, nel caso di cinque componenti il nucleo familiare, Euro 29.748 sei componenti, Euro 33.002 sette componenti, Euro 36.255 otto componenti, Euro 39.509 nove componenti, Euro 42.763 dieci componenti, con riferimento ai redditi prodotti neI 2001 e tassabili ai fini IRPEF.
d) permanenza di anziani e/o disabili in famiglia:
nucleo famigliare comprendente uno o piu' anziani e/o disabili alla data del 1o gennaio 2002.
e) nuove coppie:
nuove coppie registrate e residenti in Vercelli nel corso dell'anno 2002 (anche per le coppie di fatto) che abbiano acquistato l'immobile di residenza in proprieta' nel corso del 2002 e che comunque siano in possesso del solo fabbricato destinato ad abitazione principale ed eventuale annessa pertinenza; la maggiore detrazione sara' applicabile per un periodo massimo di tre anni compreso l'anno di costituzione della coppia. Si precisa che ai fini dell'applicazione della maggiore detrazione i contribuenti di cui ai punti a), b), c), d) ed e) devono essere in possesso del solo fabbricato di tipo abitativo ed eventuale annessa pertinenza, quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2002. Nel caso in cui il fabbricato sia posseduto a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprieta' immobiliare.
(Omissis). 02A03293
Il comune di VIDOR (provincia di Treviso) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per il periodo di imposta 2002, ex articoli 6 ed 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992. n. 504, le aliquote e le detrazioni cosi' come analiticamente riportate nell'allegato B) che forma parte integrante del presente provvedimento.
(Omissis).
Allegato B
----> Vedere Tabella di pag. 76 <---- 02A03294
Il comune di VIGANO' (provincia di Lecco) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di modificare per l'esercizio 2002 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel seguente modo:
5 per mille, aliquota per abitazione principale;
6 per mille aliquota ordinaria; specificando che sono equiparate ad abitazione principale e quindi soggette all'aliquota del 5 per mille:
l'abitazione locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizza come abitazione principale essendo ivi residente, beneficia dell'aliquota "agevolata" determinata con deliberazione di giunta comunale. Si tratta di unita' immobiliari rientranti nelle categorie catastale A esclusa A10 e delle relative pertinenze;
l'aliquota agevolata viene altresi' applicata nel caso di abitazione concessa a titolo diverso dalla locazione dai genitori ai figli o viceversa, dall'avo/a al/la nipote/a e viceversa, al coniuge ancorche' separato o divorziato e da questi utilizzata come dimora abituale e continuativa se residenti nel comune di Vigano';
in tali fattispecie la detrazione prevista per l'abitazione principale non e' applicabile. 2. di confermare altresi', le riduzioni, detrazioni e modalita' di applicazione della medesima gia' in vigore.
(Omissis). 02A03295
Il comune di VIGNONE (provincia di Verbano Cusio Ossola) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura deI 5 per mille per la prima casa e del 7 per mille per le seconde case.
(Omissis). 02A03296
Il comune di VILLA d'OGNA (provincia di Bergamo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di riconfermare per Ianno 2002, I aliquota nella misura unica deI 6 per mille; 2 di stabilire, per Ianno 2002, le seguenti detrazioni d'imposta:
a) Euro 150,00 (lire 290.440) per l'unita' immobiliare:
adibita ad abitazione principale del contribuente, che la possiede;
appartenente a cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario;
regolarmente assegnata dagli Istituti autonomi per le case popolari;
b) Euro 150,00 (lire 290.440) per l'unita' immobiliare:
locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;
concessa in comodato d'uso a propri genitori o figli, entrambi privi di proprieta' immobiliari, anche per quote, sia nel comune che altrove, ed a condizione che, al 1o gennaio di ciascun anno, vi dimorino abitualmente ed abbiano ivi stabilito la propria residenza anagrafica (cfr. art. 6 - comma 6 del regolamento). 3. di stabilire a Euro 250,00 (lire 484.067) la detrazione dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per le seguenti categorie di contribuenti:
A) pensionato in possesso di tutti i seguenti requisiti:
1. possesso nel territorio italiano del solo appartamento abitato, quale unica proprieta' immobiliare, oltre ad eventuali pertinenze dell'abitazione principale (cfr. art. 6 comma 5 del regolamento) e terreni non edificabili (come individuati dalle norme urbanistiche vigenti);
2. il compimento del 65o anno d'eta' al 1o gennaio 2002;
3. Iesistenza di altri componenti il nucleo familiare, diversi cioe' dal/i titolare/i pensionato/i, privi di qualsiasi altra fonte di reddito, ad eccezione della pensione e del reddito derivante dal possesso degli immobili di cui al suddetto punto 1.;
4. reddito medio pro-capite del nucleo familiare non superiore comunque a Euro 10.000,00 (lire 19.362.700) annui;
5. l'appartamento abitato, oggetto della detrazione, pertinenza esclusa, deve essere di categoria catastale compresa tra A2 ed A6.
B) anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che:
1. l'unita' immobiliare non risulti locata, nemmeno a titolo stagionale;
2. il reddito del contribuente non risulti superiore a Euro 15.000,00 (lire 29.044.050) annui. 4. di attribuire alle pertinenze dell'abitazione principale, come individuale del comma 5 dell'art. 6, quella quota di detrazione eventualmente non gia' assorbita dall'abitazione principale; 5. di fissare il versamento minimo annuo in Euro 10,00 (lire 19.362).
(Omissis). 02A03297
Il comune di VILLATA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 14 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille per tutte le categorie di immobili; di stabilire per l'anno 2002 la detrazione per l'abilitazione principale del soggetto passivo in Euro 103,29.
(Omissis). 02A03298
Il comune di VOLTAGO AGORDINO (provincia di Belluno) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
nella misura deI 6 per mille per le abitazioni principali e per gli altri immobili;
nella misura del 4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, oppure volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; di fissare in lire 210.000 la detrazione per:
a) le unita' immobiliari ad uso abitazione principale intendendosi per tale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente; oppure unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata.
b) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
c) le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea fino al primo grado di parentela adibite a loro abitazione principale.
(Omissis). 02A03299
Il comune di ZOLA PREDOSA (provincia di Bologna) ha adottato, il 16 e 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. adottare, per l'anno 2002, l'aliquota ridotta nella misura del 2,5 (due virgola cinque) per mille a favore delle unita' immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, locate ai sensi dell'art. 2 - comma 3 - della legge n. 431/1998. 2. adottare, per l'anno 2002, l'aliquota ridotta nella misura del 6,2 (sei virgola due) per mille a favore delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, utilizzate direttamente dal proprietario, soggetto passivo, nonche' a favore delle unita' immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. 3. adottare, per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria nella misura del 6,7 (sei virgola sette) per mille a favore di tutti gli immobili non compresi nelle fattispecie sopra individuate. 4. dare atto, ai fini del riconoscimento delle aliquote ridotte, che il contribuente interessato e' tenuto a presentare dichiarazione sostitutiva di notorieta' attestante il possesso dei requisiti richiesti.
(Omissis). 1. determinare, per l'anno 2002, in Euro 174,00 (lire 336.911) la detrazione di imposta a favore dei proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione per l'unita' immobiliare adibita a propria abitazione principale. 2. determinare, per l'anno 2002, le seguenti ulteriori detrazioni di imposta, fra loro alternative e non cumulabili, da aggiungersi a quella di Euro 174,00 (lire 336.911), gia' prevista per l'abitazione principale, nei casi sotto elencati a condizione che nessun familiare dimorante nell'appartamento possieda, su tutto il territorio comunale, al 1 gennaio 2002, altre proprieta' immobiliari (terreni e fabbricati) oltre a quella per la quale viene richiesta l'ulteriore detrazione. A) nella misura di Euro 72,00 (lire 139.411) a favore delle famiglie con tre figli di eta' inferiore ai diciotto anni purche':
in possesso, sul territorio del comune di Zola Predosa, del solo appartamento abitato, ed eventuali pertinenze annesse allo stesso, quale unica proprieta' immobiliare di ogni componente il nucleo famigliare al 1o gennaio 2002;
il nucleo famigliare ricomprenda tre figli di eta' inferiore a diciotto anni alla data del 1o gennaio 2002;
il reddito complessivo del nucleo famigliare riferito all'anno 2001, non sia superiore ad Euro 39.000,00 (lire 75.514.530) annui lordi, imponibili ai fini IRPEF.
B) Nella misura di Euro 72,00 (lire 139.411) a favore delle famiglie con cinque o piu' componenti il nucleo famigliare purche':
in possesso, sul territorio del comune di Zola Predosa, del solo appartamento abitato, ed eventuali pertinenze annesse allo stesso, quale unica proprieta' immobiliare di ogni componente il nucleo famigliare al 1o gennaio 2002;
il nucleo famigliare sia composto da cinque o piu' componenti alla data del 1 gennaio 2002;
il reddito complessivo del nucleo famigliare riferito all'anno 2001, non sia superiore ad Euro 39.000,00 (lire 75.514.530) annui lordi, imponibili ai fini IIRPEF.
C) Nella misura di Euro 102,00 (lire 197.499) a favore delle famiglie con quattro o piu' figli di eta' inferiore ai diciotto anni purche':
in possesso, sul territorio del comune di Zola Predosa, del solo appartamento abitato, ed eventuali pertinenze annesse allo stesso, quale unica proprieta' immobiliare di ogni componente il nucleo famigliare al 1o gennaio 2002;
il nucleo famigliare ricomprenda quattro o piu' figli di eta' inferiore a diciotto anni alla data del 1o gennaio 2002;
il reddito complessivo del nucleo famigliare riferito all'anno 2001, non sia superiore ad Euro 39.000,00 (lire 75.514.530) annui lordi, imponibili ai fini IRPEF.
D) Nella misura di Euro 102,00 (lire 197.499) a favore delle giovani coppie con mutuo prima casa purche':
in possesso, sul territorio del comune di Zola Predosa, del solo appartamento abitato, ed eventuali pertinenze annesse allo stesso, quale unica proprieta' immobiliare di ogni componente il nucleo famigliare al 1 gennaio 2002
entrambi i soggetti della giovane coppia abbiano un'eta' inferiore a trentasette anni alla data del 1o gennaio 2002;
il reddito complessivo del nucleo famigliare riferito all'anno 2001, non sia superiore ad Euro 34.000,00 (lire 65.833.180) annui lordi, imponibili ai fini IRPEF, detratta la somma corrispondente agli interessi pagati sul mutuo nel 2001;
sia in essere un mutuo, intestato anche a un solo soggetto della giovane coppia, contratto per l'acquisto dell'immobile come prima casa e in ammortamento da non piu' di sei anni alla data del 1o gennaio 2002. 3. dare atto che, ai fini del riconoscimento dell'ulteriore detrazione, il contribuente interessato e' tenuto a presentare dichiarazione sostitutiva di notorieta' attestante il possesso dei requisiti richiesti.
(Omissis). 02A03300
 
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