Gazzetta n. 93 del 20 aprile 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
CIRCOLARE 17 aprile 2002, n. 18 |
Programmazione dei flussi di cassa. |
|
|
Alle amministrazioni centrali dello Stato Agli uffici centrali del bilancio presso le amministrazioni centrali dello Stato Alla Cassa depositi e prestiti Alle regioni a statuto ordinario Alle regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano Alle province Ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti Agli enti e amministrazioni assoggettati ai limiti di prelevamento dai conti della tesoreria statale (art. 8, comma 3, della legge n. 30/1997) Ai tesorieri degli enti e amministrazioni assoggettati ai limiti di prelevamento dai conti della tesoreria statale Il monitoraggio dei conti pubblici e' finalizzato a rilevare eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati nel quadro di una finanza pubblica in equilibrio. Il monitoraggio, in sostanza, e' lo strumento attraverso cui si realizza il necessario processo di sorveglianza sui conti pubblici che ciascuno dei Paesi che ha aderito all'Euro si e' impegnato ad attuare per verificare il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Patto di stabilita' e crescita e, quindi, il grado di realizzazione delle misure che sono state trasfuse, prima, nel documento di programmazione economico finanziaria e, poi, nella manovra di bilancio. Il monitoraggio registra, pero', a posteriori l'andamento della finanza pubblica e, sotto tale profilo, e' strumento non idoneo rispetto alla necessita' di acquisire in via preliminare alcune ulteriori importanti informazioni che possono contribuire a superare specifiche criticita'. Ci si riferisce, in particolare, alle strette interrelazioni che esistono tra la dinamica della spesa pubblica e il governo della liquidita' e, quindi, all'esigenza di disporre in tempo utile di quelle informazioni che possono concorrere ad assicurare al fabbisogno di cassa un andamento coerente con gli obiettivi programmati e tale da concorrere al raggiungimento dell'obiettivo fondamentale stabilito in termini di indebitamento netto. Le amministrazioni centrali e gli enti pubblici sottoindicati sono pertanto invitati a prestare la loro indispensabile e fattiva collaborazione nel fornire alcune informazioni che - appare utile sottolineare - non costituiscono alcun vincolo aggiuntivo alla propria attivita' gestionale che, infatti, resta disciplinata esclusivamente dalle regole di bilancio fissate dalla legislazione vigente e dai provvedimenti amministrativi attuativi. Le informazioni richieste dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: infoigepa@ tesoro.it 1) Amministrazioni centrali dello Stato. Gli uffici delle amministrazioni centrali che gestiscono capitoli di spesa dovranno segnalare ai rispettivi uffici centrali del bilancio, entro il giorno 20 di ciascun mese, se nel mese successivo prevedono di emettere ordini di pagare (mandati informatici) e ordini di accreditamento per un ammontare superiore al 104% dei titoli di spesa emessi nel corrispondente mese dell'anno precedente. Nell'indicare l'ammontare della spesa gli uffici emittenti dovranno altresi' indicare, in modo estremamente sintetico, i motivi della maggiore spesa rispetto al suddetto limite del 104%. E' inoltre necessario corredare i titoli di spesa inoltrati all'Ufficio centrale del bilancio d'importo superiore a 50 milioni di euro di una sintetica motivazione giustificativa del pagamento oltre tale limite. Gli uffici centrali di bilancio, a loro volta, procederanno a raggruppare le informazioni ricevute per unita' previsionale di base e, quindi, a segnalare allo scrivente entro la fine del mese, all'indirizzo di posta elettronica indicato nelle premesse, l'ammontare delle erogazioni previste per il mese successivo riassumendo altresi', sinteticamente, le motivazioni raccolte in ordine alla maggiore spesa prevista. Le informazioni dovranno essere fornite separando i dati relativi agli ordini di pagare da quelli relativi agli ordini di accreditamento. 2) Cassa depositi e prestiti. La Cassa depositi e prestiti provvedera' a segnalare, entro il giorno 25 di ciascun mese, l'ammontare delle erogazioni che prevede di disporre per il mese successivo ponendolo a raffronto con l'ammontare delle erogazioni disposte nel corrispondente mese dell'anno precedente. Qualora dal raffronto dovesse emergere una eccedenza di erogazioni rispetto all'anno precedente superiore a 100 milioni di euro, la Cassa avra' cura di completare la segnalazione indicando, sinteticamente, le ragioni che giustificano l'eccedenza prevista. Nell'evidenziare che le segnalazioni della Cassa dovranno riguardare esclusivamente le erogazioni che determinano un deflusso di liquidita' dai conti della tesoreria statale (non dovranno pertanto essere indicati i movimenti tra conti di tesoreria statale), si precisa che le comunicazioni dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica indicato nelle premesse. 3) Regioni ed enti locali. Si precisa preliminarmente che gli enti interessati sono le regioni a statuto ordinario e gli enti locali individuati dall'art. 66, comma 1, della legge finanziaria 23 dicembre 2000, n. 388 e, cioe', tutte le province e i soli comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti. Detti enti segnaleranno allo scrivente, entro la fine di ciascun bimestre, se nel bimestre successivo prevedono di procedere a pagamenti per un ammontare complessivo superiore al 102% dei pagamenti disposti nel corrispondente bimestre dell'anno precedente e quale importo di detto ammontare ritengono di prelevare, tramite i propri tesorieri, dalle contabilita' speciali di tesoreria unica a loro intestate presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le regioni a statuto ordinario avranno cura altresi' di indicare quale importo dell'ammontare complessivo di detti pagamenti ritengono di prelevare, nel bimestre di riferimento, anche dai conti correnti relativi ai finanziamenti comunitari a loro intestati presso la Tesoreria centrale dello Stato. Si ribadisce che le informazioni richieste - corredate da una sintetica esposizione delle motivazioni che determinano la prevista eccedenza di spesa - sono finalizzate esclusivamente a migliorare il panorama dei dati conoscitivi necessari ad assicurare una equilibrata programmazione della liquidita'. Le informazioni non intendono quindi in alcun modo interferire sulla politica di bilancio dell'ente territoriale; politica che resta infatti vincolata alle misure adottate con l'adesione al patto di stabilita' (art. 1, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 per le regioni e art. 24 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448 e art. 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, per gli enti locali). Le informazioni dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica indicato nelle premesse. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano sono esonerate dalla segnalazione in quanto devono essere preliminarmente concordate, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 16 novembre 2001, n. 405, con questo Ministero le regole che tali enti si impegnano a rispettare per concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002/2004 stabiliti in coerenza con gli obblighi che l'Italia ha assunto in sede comunitaria. 4) Altri enti pubblici. In via preliminare si precisa che le comunicazioni da inoltrare allo scrivente, all'indirizzo di posta elettronica indicato nelle premesse, devono essere inviate dai soggetti di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, richiamato dall'art. 66, comma 2, della legge finanziaria 23 dicembre 2000, n. 388. In particolare, si tratta dei soggetti titolari di conti correnti e di contabilita' speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato con esclusione di quelli indicati all'art. 1, comma 2, all'art. 2 e all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale attuativo del 23 gennaio 2001 e, cioe', con esclusione delle regioni, degli enti locali, degli enti previdenziali assoggettati alla tesoreria unica, degli enti del servizio sanitario nazionale, di Poste S.p.a., dell'Unione europea, degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dei dipartimenti e degli altri centri con autonomia finanziaria e contabile delle universita', del CNEL, della Corte dei conti, delle agenzie fiscali e degli enti e amministrazioni che nel 2000 abbiano effettuato prelevamenti complessivi dai propri conti di tesoreria non superiori a 10.329.137 euro. I soggetti tenuti alle comunicazioni avranno cura di segnalare, entro la fine di ciascun bimestre, se nel bimestre successivo prevedono di procedere a pagamenti per un ammontare complessivo superiore al 102% dei pagamenti disposti nel corrispondente bimestre dell'anno precedente. Dette comunicazioni dovranno essere corredate da una sintetica esposizione delle motivazioni che determinano la prevedibile eccedenza di spesa. Si ricorda che gli enti sono tenuti, ai sensi del citato art. 66, comma 2, della legge n. 388/2000 - che ha prorogato per il biennio 2001/2002 le disposizioni di cui all'art. 47, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - a chiedere deroghe ai limiti di prelevamento qualora prevedano di prelevare un importo superiore al 2% dell'ammontare cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente. Con l'occasione, si precisa che le eventuali richieste di deroghe al limite stabilito per i prelevamenti dai conti della tesoreria statale - sia ordinarie che suppletive - che dovessero pervenire successivamente ai termini stabiliti (rispettivamente, il giorno 10 e il giorno 20 del secondo mese del bimestre di riferimento) potrebbero non avere ulteriore corso ove dovessero innescare elementi di turbativa alla politica di liquidita'. Sempre con riferimento alle deroghe giova peraltro richiamare la particolare attenzione dei cassieri e dei tesorieri degli enti sulla responsabilita' diretta che assumono per i pagamenti che dovessero determinare eccedenze di prelievi rispetto ai limiti derivanti dalle deroghe concesse (art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 23 gennaio 2001). Come gia' precisato nei punti precedenti anche per gli enti pubblici di cui al presente punto 4 le informazioni richieste sui pagamenti che bimestralmente dovessero superare il predetto livello del 102% non prefigurano regole di bilancio aggiuntive rispetto a quelle che la legislazione vigente ha definito per il comparto in esame. E' bene infatti ribadire che per gli enti in questione restano fermi i vincoli ai prelevamenti stabiliti dall'art. 66, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e, per le universita' e gli enti di ricerca individuati dall'art. 56 della stessa legge n. 388/2000, gli ulteriori vincoli di fabbisogno ivi indicati. Il Ministro: Tremonti |
|
|
|