Gazzetta n. 93 del 20 aprile 2002 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 14 dicembre 2001
Modalita' e criteri per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, recante "Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attivita' culturali".

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 29, recante "Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attivita' culturali";
Visto l'art. 5 della predetta legge che al primo comma autorizza la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per il potenziamento delle strutture e del patrimonio delle biblioteche ecclesiastiche;
Considerata la necessita' di individuare i soggetti beneficiari e di fissare modalita' e criteri per l'erogazione dei contributi;
Decreta:
Art. 1.
La spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 e' destinata a finanziare iniziative e progetti presentati dalle biblioteche ecclesiastiche relativi al potenziamento delle strutture e alla valorizzazione del patrimonio librario.
Le iniziative dovranno privilegiare:
a) interventi di omogeneizzazione delle strutture per la futura compatibilita' dei sistemi di raccordo con SBN;
b) valorizzazione e pubblica fruibilita' del patrimonio librario.
 
Art. 2.
In sede di prima applicazione, per l'anno 2001 saranno finanziati i progetti relativi ai fondi abbaziali depositati presso le biblioteche annesse ai monumenti nazionali.
Per i successivi anni 2002 e 2003 potranno accedere ai finanziamenti le biblioteche ecclesiastiche in possesso dei seguenti requisiti:
apertura alla pubblica consultazione, garantita per un determinato numero di ore e di giorni a settimana;
possesso di un regolamento interno.
 
Art. 3.
1. Il piano di ripartizione della spesa autorizzata verra' elaborato, sentito il parere del gruppo di lavoro permanente costituito ai sensi dell'art. 7 dell'intesa fra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente della conferenza episcopale italiana, sulla base delle richieste pervenute e delle accertate esigenze volte al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla citata legge.
2. Le richieste, firmate dal legale rappresentante, dovranno pervenire presso la sede della Direzione generale e per i beni librari e gli istituti culturali, via Michele Mercati n. 4 - 00197 Roma, entro il 31 marzo di ciascun anno, corredate da una relazione tecnica sul progetto, completa di un preventivo di spesa, e dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sara' quindi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 dicembre 2001
Il Ministro: Urbani Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Beni ed attivita' culturali, foglio n. 183
 
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