Gazzetta n. 93 del 20 aprile 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |
DECRETO 14 dicembre 2001 |
Modalita' e criteri per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, recante "Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attivita' culturali". |
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IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 29, recante "Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attivita' culturali"; Visto l'art. 5 della predetta legge che al primo comma autorizza la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per il potenziamento delle strutture e del patrimonio delle biblioteche ecclesiastiche; Considerata la necessita' di individuare i soggetti beneficiari e di fissare modalita' e criteri per l'erogazione dei contributi; Decreta: Art. 1. La spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 e' destinata a finanziare iniziative e progetti presentati dalle biblioteche ecclesiastiche relativi al potenziamento delle strutture e alla valorizzazione del patrimonio librario. Le iniziative dovranno privilegiare: a) interventi di omogeneizzazione delle strutture per la futura compatibilita' dei sistemi di raccordo con SBN; b) valorizzazione e pubblica fruibilita' del patrimonio librario. |
| Art. 2. In sede di prima applicazione, per l'anno 2001 saranno finanziati i progetti relativi ai fondi abbaziali depositati presso le biblioteche annesse ai monumenti nazionali. Per i successivi anni 2002 e 2003 potranno accedere ai finanziamenti le biblioteche ecclesiastiche in possesso dei seguenti requisiti: apertura alla pubblica consultazione, garantita per un determinato numero di ore e di giorni a settimana; possesso di un regolamento interno. |
| Art. 3. 1. Il piano di ripartizione della spesa autorizzata verra' elaborato, sentito il parere del gruppo di lavoro permanente costituito ai sensi dell'art. 7 dell'intesa fra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente della conferenza episcopale italiana, sulla base delle richieste pervenute e delle accertate esigenze volte al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla citata legge. 2. Le richieste, firmate dal legale rappresentante, dovranno pervenire presso la sede della Direzione generale e per i beni librari e gli istituti culturali, via Michele Mercati n. 4 - 00197 Roma, entro il 31 marzo di ciascun anno, corredate da una relazione tecnica sul progetto, completa di un preventivo di spesa, e dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sara' quindi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 dicembre 2001 Il Ministro: Urbani Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Beni ed attivita' culturali, foglio n. 183 |
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