Gazzetta n. 93 del 20 aprile 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |
CIRCOLARE 10 aprile 2002, n. 45 |
Integrazione e proroga dei termini per la presentazione delle domande di contributo, ai sensi della legge 23 febbraio 2001, n. 29, e del decreto ministeriale 14 dicembre 2001. |
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La presente circolare integra le disposizioni di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001 e proroga, per l'anno 2002, il termine per la presentazione delle domande di contributo per il potenziamento delle strutture e del patrimonio delle biblioteche ecclesiastiche, ai sensi dell'art. 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, che reca "Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attivita' culturali". Art. 1. Le richieste di contributo, ai sensi della citata legge n. 29/2001, corredate dalla relazione tecnica sul progetto e dal preventivo di spesa, devono essere presentate in bollo, firmate dal legale rappresentante della biblioteca ecclesiastica e contenere: denominazione della biblioteca; sede legale; dichiarazione attestante l'orario di apertura al pubblico; copia del regolamento interno; codice fiscale; richiesta di accreditamento dell'eventuale contributo mediante versamento in conto corrente postale o bancario, completo di codice ABI e CAB intestato alla biblioteca. Il legale rappresentante deve apporre la propria firma ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, allegando, inoltre: dichiarazione della propria qualita' di legale rappresentante, sottoscritta e contestuale alla domanda, nella quale sia espressamente menzionata la conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge n. 15/1968, in caso di dichiarazione mendace; fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita', come previsto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 127/1997, modificato dalla legge n. 191/1998. |
| Art. 2. Al fine di consentire alle biblioteche ecclesiastiche di predisporre i progetti le richieste di contributo per l'anno 2002, la scadenza per la presentazione delle suddette richieste, redatte ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 14 dicembre 2001 e del precedente articolo, e' di trenta giorni dalla data della pubblicazione della presente circolare. Le richieste potranno essere spedite a mezzo plico raccomandato (fa fede la data del timbro postale) o con corriere autorizzato o consegnate a mano presso la sede della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali, via Michele Mercati n. 4 - 00197 Roma. |
| Art. 3. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento e' il dirigente del servi-zio II della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali. Il Ministro: Urbani |
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