Gazzetta n. 93 del 20 aprile 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 28 febbraio 2002, n. 70 |
Regolamento concernente condizioni e modalita' per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'articolo 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 28 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto l'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 27 settembre 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2001; Acquisiti i pareri della XII Commissione permanente della Camera dei deputati in data 12 dicembre 2001 e della XI Commissione permanente del Senato della Repubblica in data 19 dicembre 2001; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 28 agosto 1988, n. 400 con nota n. 084804/19/5 del 16 gennaio 2002; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina i criteri, i requisiti, le modalita' e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui all'articolo 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativi agli interventi di sostegno dei servizi di telefonia sociale rivolti alle persone anziane. 2. Ai sensi del presente regolamento, per persone anziane si intendono i soggetti di eta' non inferiore a sessantacinque anni. 3. Per amministrazione statale competente si intende il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S.O. Il testo dell'art. 80, comma 14 e' il seguente: "14. Una quota del Fondo di cui al comma 13, nel limite massimo di lire 10 miliardi annue, e' destinata al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani, che garantiscano un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti nel territorio. Una quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 3 miliardi, viene destinata alle famiglie nel cui nucleo siano comprese una o piu' persone anziane titolari di assegno di accompagnamento, totalmente immobili, costrette a letto e bisognose di assistenza continuativa di cui la famiglia si fa carico. Un'ulteriore quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 20 miliardi, e' destinata al cofinanziamento delle iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali entro il 30 settembre 2000, per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attivita' e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie. Il Ministro per la solidarieta' sociale, sentite le competenti commissioni parlamentari, con propri decreti definisce i criteri, i requisiti, le modalita' e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al presente comma, nonche' per la verifica delle attivita' svolte". Note alle premesse: - Per il testo dell'art. 80, comma 14 della citata legge n. 388 del 2000, si veda in nota al titolo. - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. Il testo dell'art. 17, comma 3 e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. - Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante "Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134. - La legge 3 agosto 2001, n. 317, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181. - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O. - La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O. Il testo dell'art. 59, com-ma 44, e' il seguente: "44. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Fondo per le politiche sociali, con una dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115 miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno 2000". - La legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2000, n. 265, S.O. Il testo dell'art. 20 e' il seguente: "Art. 20 (Fondo nazionale per le politiche sociali). - 1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali. 2. Per le finalita' della presente legge il Fondo di cui al comma 1 e' incrementato di lire 106.700 milioni per l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. La definizione dei livelli essenziali di cui all'art. 22 e' effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilita' finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria. 5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare modalita' e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse; b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni associati ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera a); c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti locali costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e prevedere modalita' di accertamento delle spese al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa in ambito nazionale per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale; d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonche' modalita' per la revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari entro periodi determinati; e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento. 6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento puo' essere emanato. 7. Il Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, con proprio decreto, annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di cui all'art. 15, sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale e dei parametri di cui all'art. 18, comma 3, lettera n). In sede di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al citato art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base dei parametri di cui all'art. 18, comma 3, lettera n). La ripartizione garantisce le risorse necessarie per l'adempimento delle prestazioni di cui all'art. 24. 8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e' determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24 della presente legge. 9. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 24, confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle prestazioni individuate dal medesimo decreto legislativo. 10. Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresi', somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al citato Fondo nazionale. 11. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano all'impegno contabile della quota non specificamente finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il Ministro per la solidarieta' sociale, con le modalita' di cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva dei trasferimenti ciascun comune o ciascuna regione". - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202. II testo dell'art. 8 e' il seguente: "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno". Nota all'art. 1, comma 1: - Per il testo dell'art. 80, comma 14 della citata legge n. 388 del 2000, si veda in nota al titolo.
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| Art. 2. Trasferimento delle risorse alle regioni 1. Le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche, destinate agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con apposito provvedimento di riparto successivo ed integrativo del decreto di cui all'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione anziana residente effettuata dall'Istituto Nazionale di Statistica e per il restante cinquanta percento sulla base della distribuzione di anziani soli per regione e per provincia autonoma cosi' come rilevata dall'Istituto Nazionale di Statistica.
Note all'art. 2, comma 1: - Per il testo dell'art. 59, comma 44 della citata legge n. 449 del 1997, si veda in note alle premesse. - Per il testo dell'art. 20, comma 7 della citata legge n. 328 del 2000, si veda in note alle premesse.
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| Art. 3. Destinatari 1. I contributi disciplinati dal presente regolamento sono destinati ai seguenti organismi, iscritti nei rispettivi albi regionali qualora esistenti: organismi non lucrativi di utilita' sociale; organismi della cooperazione; organizzazioni di volontariato; associazioni ed enti di promozione sociale; fondazioni; enti di patronato; altri soggetti privati.
Nota all'art. 3, comma 1: - Il testo dell'art. 1, comma 5, della citata legge n. 328 del 2000 e' il seguente: "Art. 1 (Principi generali e finalizzati). - (Omissis). 5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonche', in qualita' di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilita' sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarieta' sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocita' e della solidarieta' organizzata".
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| Art. 4. Requisiti dei destinatari 1. I contributi sono concessi, nel quadro della programmazione degli interventi sociali di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano a condizione che i soggetti di cui all'articolo 3 del presente regolamento siano in possesso di comprovata esperienza nel settore della promozione dei servizi per le persone anziane. 2. La comprovata esperienza deve essere riferita all'attivita' diretta della singola organizzazione nel distretto sanitario o nella regione o nella provincia autonoma in cui si intende realizzare l'intervento e deve essere dimostrata secondo modalita' individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
Nota all'art. 4, comma 1: - Il testo dell'art. 8, comma 2 della citata legge n. 328 del 2000 e' il seguente: "2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunita' locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'art. 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalita' di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresi' alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge".
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| Art. 5. Progetti finanziabili e requisiti del servizio 1. Possono essere finanziati progetti che prevedono un servizio di telefonia continuativo per tutto l'anno nel quale viene concesso il contributo, con copertura non inferiore a 10 ore giornaliere. Il servizio deve essere assicurato unicamente da operatori, con esclusione di risponditori automatici. 2. L'assistenza agli utenti del servizio garantisce interventi di supporto e di aiuto da eseguirsi in tempi e modi adeguati al bisogno e comunque idonei a consentire la fruizione degli interventi attivati e dei servizi pubblici presenti nel territorio, in particolare per le persone anziane sole o disagiate in relazione a situazioni di difficolta' psico-fisiche, abitative ed economiche. 3. Il progetto contiene una descrizione completa delle caratteristiche del servizio di telefonia e degli interventi di assistenza, di promozione ad essi collegati e delle professionalita' allo scopo impiegate. Il progetto e', altresi', corredato da una documentazione adeguata attestante i costi dello stesso e la relativa copertura. 4. Possono essere finanziati progetti che prevedono l'attivazione di nuovi servizi di telefonia ovvero l'ampliamento dei servizi gia' attivati. In tale ultimo caso, il contributo e' ammesso per la parte relativa all'ampliamento; il richiedente e' tenuto a descrivere analiticamente sia le attivita' in corso sia quelle che si propone di realizzare mediante il contributo. |
| Art. 6. Criteri per l'individuazione dei progetti da finanziare 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - con propri provvedimenti emanati nel rispetto delle norme degli statuti di autonomia - stabiliscono i criteri per l'individuazione dei progetti da ammettere al finanziamento. 2. Al fine di assicurare l'omogeneita' qualitativa dei servizi sul territorio nazionale, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo assegnano le risorse sulla base della qualita' del progetto dal punto di vista: tecnico-operativo; delle attivita' assistenziali e di sostegno; della popolazione e dell'ampiezza del territorio coperti dai servizi di assistenza; e' data priorita' ai servizi che prevedono interventi di assistenza su territori comprendenti una intera comunita' montana, ovvero circoscrizioni comunali limitrofe con popolazione non inferiore a 50.000 abitanti; del collegamento del progetto con i servizi sociali di base, con le strutture sanitarie e con altre iniziative, servizi e strutture gia' esistenti sul territorio per l'assistenza agli anziani. |
| Art. 7. Modalita' di concessione e di erogazione dei contributi 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - con propri provvedimenti emanati nel rispetto delle norme degli statuti di autonomia - stabiliscono le modalita' di concessione e di erogazione dei contributi, in modo tale da garantirne, comunque, la massima pubblicita' sul territorio. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, altresi', le modalita' con cui procedere al monitoraggio, alla valutazione dell'attuazione dei progetti di telefonia sociale e all'eventuale revoca dei contributi di cui al presente regolamento. |
| Art. 8. Relazioni 1. Entro il termine del 31 luglio 2002 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono all'amministrazione statale competente una relazione iniziale in cui sono esplicitati i criteri utilizzati e l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento. 2. Entro il termine del 31 marzo 2003 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono all'amministrazione statale competente una relazione finale sullo stato di attuazione degli interventi effettuati e sulla loro efficacia, anche sulla base dell'attivita' di cui all'articolo 7, comma 2. |
| Art. 9. Valutazione di impatto 1. L'amministrazione statale competente procede alla valutazione dell'impatto degli interventi finanziati sulla base dei seguenti indicatori: a) numero di contatti telefonici in ingresso; b) dati relativi ai percorsi istituzionali attivati; c) problemi e criticita' riscontrati nell'attivazione e nella fornitura del servizio. 2. L' amministrazione statale competente, sulla base dell'attivita' di cui al comma 1, formula proposte al Ministro, anche ai fini di un'eventuale rimodulazione degli interventi. |
| Art. 10. Revoca dei finanziamenti 1. L'amministrazione statale competente, effettuati tutti i necessari accertamenti, revoca alle regioni i trasferimenti effettuati in caso di: mancata trasmissione da parte delle regioni delle relazioni di cui all'articolo 8; segnalazione negativa, contenuta nella relazione, da parte delle regioni e delle province autonome sulle realizzazioni progettuali; mancato impegno contabile delle quote di competenza in favore dei soggetti destinatari di cui all'articolo 3 del presente decreto entro il 30 giugno 2002. 2. Entro i sei mesi successivi alla revoca, l'amministrazione statale competente riassegna le risorse alle regioni e alle province autonome che hanno adempiuto agli obblighi derivanti dal presente regolamento. |
| Art. 11. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 febbraio 2002 Il Ministro: Maroni Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 239 |
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