IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 2, lettera b), e) ed f), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante modifiche alla struttura di Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 15 marzo 1996, n. 59; Visti la legge e il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, approvati, rispettivamente, con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, e, in particolare, l'art. 3, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, esamina lo stato di attuazione dei programmi in corso, ai fini della proposta di conservazione in bilancio, come residui, delle somme gia' stanziate per spese in conto capitale e non impegnate alla fine dell'esercizio; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e, in particolare, l'art. 2; Vista la direttiva 16 gennaio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1998, concernente disposizioni in materia di formazione dei residui di stanziamento emanata in relazione alle esigenze di contenimento della spesa e di stabilizzazione e consolidamento della finanza pubblica ed al fine anche di dare maggiore certezza al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di definire in modo uniforme per tutte le amministrazioni dello Stato principi, obiettivi e modalita' per l'accertamento dei residui di stanziamento; Considerato che la direttiva medesima, prevede, tra l'altro, che il Ministro dell'economia e delle finanze, sottopone annualmente al Consiglio dei Ministri un prospetto contenente lo schema di conservazione dei residui e che tale schema, complessivamente, dovra' comunque realizzare l'obiettivo di mantenere i residui entro la percentuale fissata dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, calcolata sulle somme astrattamente conservabili per l'intero bilancio dello Stato; Considerata l'opportunita' di escludere dall'obiettivo di riduzione dei residui di stanziamento le dotazioni disposte da provvedimenti legislativi pubblicati negli ultimi quattro mesi dell'anno, in relazione alla concreta possibilita' di utilizzo entro l'esercizio; Considerata altresi' l'opportunita' di consentire, per particolari esigenze di talune amministrazioni, il superamento della percentuale massima di conservazionedei residui di stanziamento, con corrispondente compensazione a carico di altre amministrazioni, in modo da assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di mantenere i residui di stanziamento per l'intero bilancio dello Stato entro la percentuale medesima; Visto il prospetto sottoposto al Consiglio dei Ministri dal Ministro dell'economia e delle finanze contenente lo schema di conservazione dei residui dell'esercizio 2001, con il quale viene realizzato l'obiettivo di mantenere i residui entro la percentuale dell'80 per cento; Delibera: E' stabilita nell'80 per cento, globalmente per l'intero bilancio dello Stato, la percentuale massima di conservazione dei residui di stanziamento al 31 dicembre 2001, con esclusione degli stanziamenti relativi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle aree depresse, alla cooperazione allo sviluppo, all'esecuzione di accordi internazionali, al federalismo amministrativo, ai limiti di impegno, ai provvedimenti legislativi pubblicati negli ultimi quattro mesi del 2001, agli oneri di personale, a quelli relativi al potenziamento delle forze di polizia, alle spese per le sedi di servizio del Corpo dei vigili del fuoco, nonche' alle spese di informatica e alla carta d'identita' elettronica, secondo le indicazioni della direttiva del 16 gennaio 1998, recepite nel prospetto concernente lo schema di conservazione dei residui medesimi predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze. Le amministrazioni potranno individuare gli importi da conservare per ciascun capitolo in maniera da assicurare, in ogni caso, complessivamente la detta percentuale, con eventuali compensazioni a carico di altre amministrazioni. In assenza di indicazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze provvedera' alla decurtazione lineare, nella misura indicata, di tutti i residui di stanziamento conservabili, con eliminazione prioritaria di quelli piu' remoti. I decreti di accertamento dei residui saranno emanati in conformita' con l'indicato prospetto di conservazione. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 marzo 2002
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 86 |