Gazzetta n. 92 del 19 aprile 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 21 marzo 2002 |
Emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali, con godimento 1 febbraio 2002 e scadenza 1 agosto 2017, tramite consorzio di collocamento. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtu' del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari; Visto il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 marzo 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 31.037 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi", ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera d), ove si stabilisce che le disposizioni del decreto stesso non si applicano ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; Visto il proprio decreto in data 8 febbraio 2002, con il quale e' stata disposta l'emissione della prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1 febbraio 2002 e scadenza 1 agosto 2017; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali; Considerata l'opportunita' di affidare il collocamento del prestito ad un consorzio organizzato dalla Unicredit banca mobiliare S.p.a., dalla ING Bank NV e dalla Schroder Salomon Smith Barney, al fine di ottenere la piu' ampia distribuzione del prestito e al contempo contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e' disposta l'emissione di una seconda tranche di buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche: importo: 2.500 milioni di euro; durata: 15 anni; decorrenza: 1 febbraio 2002; scadenza: 1 agosto 2017; tasso di interesse: 5,25% annuo, pagabile in due semestralita' posticipate, il 1 febbraio ed il 1 agosto di ogni anno di durata del prestito; dietimi d'interesse: 53 giorni (dal 1 febbraio al 26 marzo 2002); prezzo di emissione: 96,25%; rimborso: alla pari; commissione di collocamento: 0,175%; risultato dell'operazione, al netto della commissione: 2.401.875.000 euro; netto ricavo: 2.406.250.000 euro. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 8 febbraio 2002. |
| Art. 2. Il prestito di cui al presente decreto verra' collocato, per l'intero importo, tramite un consorzio di collocamento guidato dalla Unicredit banca mobiliare S.p.a., dalla ING Bank NV e dalla Schroder Salomon Smith Barney. Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscera' alle predette istituzioni finanziarie, che potranno retrocederla in tutto o in parte ai soggetti partecipanti al consorzio, la provvigione prevista dall'art. 1 del presente decreto, calcolata sull'importo nominale dell'emissione. |
| Art. 3. Il giorno 26 marzo 2002 la Banca d'Italia ricevera' l'importo di Euro 2.401.875.000, di cui all'art. 1 del presente decreto, unitamente al rateo di interesse del 5,25% annuo lordo, dovuto allo Stato, per cinquantatre giorni direttamente dalla Unicredit banca Mobiliare S.p.a., dalla ING Bank NV e dalla Schroder Salomon Smith Barney tramite il sistema Target. Il 26 marzo 2002 la Banca d'Italia provvedera' a versare i suddetti importi, nonche' l'importo corrispondente alla provvigione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno. La predetta sezione di Tesoreria rilascera', per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unita' previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unita' previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo. L'ammontare della suddetta provvigione di collocamento sara' scritturato dalla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato fra i "pagamenti da regolare" e fara' carico al capitolo 2242 (unita' previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002. |
| Art. 4. Con successivi provvedimenti si procedera' alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa. Il presente decreto verra' inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 marzo 2002 Il Ministro: Tremonti |
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