Gazzetta n. 92 del 19 aprile 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 12 aprile 2002
Ulteriori integrazioni e modificazioni all'ordinanza 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987 di disciplina degli interventi di riparazione e di ricostruzione delle opere danneggiate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania. (Ordinanza n. 3194).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, che delega al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 2, comma 10, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, con il quale sono state disposte provvidenze in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania;
Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni;
Visto l'art. 4 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;
Visto l'art. 6, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
Visto l'art. 4, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l'art. 3-ter del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, legge 13 luglio 1999, n. 226;
Viste le ordinanze del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile n. 406/FPC/ZA del 14 novembre 1984, n. 529/FPC/ZA del 9 aprile 1985, n. 620/FPC/ZA del 15 ottobre 1985, n. 697/FPC/ZA del 6 marzo 1986 e n. 823/FPC/ZA del 29 ottobre 1986, n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, n. 1025/FPC/ZA del 20 giugno 1987, n. 1029 del 20 giugno 1987, n. 1497/FPC del 6 luglio 1988, n. 1653/FPC del 13 febbraio 1989, n. 1928/FPC del 1 giugno 1990, n. 2372/FPC del 24 gennaio 1994, n. 2383/FPC del 13 giugno 1994, n. 2414 del 16 novembre 1996, n. 2695 del 13 ottobre 1997, n. 3028 del 18 dicembre 1999, pubblicate rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 319 del 20 novembre 1984, n. 92 del 18 aprile 1985, n. 255 del 29 ottobre 1985, n. 63 del 17 marzo 1986 e n. 259 del 7 novembre 1986, n. 48 del 27 febbraio 1987, n. 160 dell'11 giugno 1987, n. 160 dell'11 giugno 1987, n. 161 dell'11 luglio 1988, n. 43 del 21 febbraio 1989, n. 139 del 16 giugno 1990, n. 141 del 18 giugno 1994, n. 21 del 27 gennaio 1997, n. 244 del 18 ottobre 1994, n. 301 del 24 dicembre 1999, con le quali sono stati, tra l'altro, stabiliti i criteri per la realizzazione degli interventi di ricostruzione e di riparazione dei danni provocati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984;
Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, dell'ordinanza n. 1928/FPC/1990 che, nel definire le procedure per il passaggio alla riparazione dei Progetti edilizi unitari (PEU) di riattazione, ha istituito una commissione per l'esame dei PEU per i quali autorizzare la trasformazione degli interventi di riattazione in interventi di riparazione/ricostruzione con la quale ha esteso le competenze della stessa commissione per quanto attiene l'esame dei progetti presentati ai sensi della citata ordinanza 1497/88 e limitando la sua azione ai soli casi previsti dall'art. 7, comma 1 dell'ordinanza n. 1928/90;
Visti i decreti del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 1 agosto 1989, del 5 ottobre 1989 e del 19 luglio 1993, concernenti la costituzione della commissione di cui al citato art. 7 dell'ordinanza n. 1928 del 1 giugno 1990;
Considerato che il comma 10 dell'art. 2 del citato decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, conferisce al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile la facolta' di derogare ai termini, alle procedure, alle modalita' di erogazione dei contributi e alle norme tecniche previste dalla predetta legge 14 maggio 1981, n. 219;
Considerato che sono venuti meno i presupposti istitutivi della suddetta commissione, per il notevole lasso di tempo decorso dall'istituzione della medesima, nonche' per le disposizioni normative intervenute successivamente in materia di riparazione/ricostruzione e di riordino degli organismi collegiali;
Ritenuto che siano venute meno le condizioni che hanno a suo tempo indotto a derogare all'ordinaria competenza comunale per l'approvazione dei progetti di passaggio dalla riattazione alla riparazione/ricostruzione subordinando l'attuazione dell'intervento a specifico nulla-osta da parte del Dipartimento della protezione civile;
Ravvisata la necessita' di stabilire termini perentori per l'approvazione dei progetti di riparazione/ricostruzione, per l'ultimazione dei lavori finanziati e per lo snellimento delle procedure amministrative;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. La commissione tecnica istituita ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza 905/1987 e' soppressa.
2. Le domande di contributo presentate nei modi e nei termini di cui al comma 4, art. 9, dell'ordinanza n. 905/1987, corredate da tutta la documentazione prevista dal comma 5, dello stesso articolo, non esaminate dalla commissione tecnica comunale alla data di pubblicazione della presente ordinanza, vengono valutate entro il termine perentorio di novanta giorni a decorrere dalla predetta data di pubblicazione dai competenti uffici comunali, che esprimono in modo definitivo il competente parere.
3. Lo scadere del termine di ventiquattro mesi per l'ultimazione dei lavori previsto dal comma 1, art. 10 dell'ordinanza 905/1987 senza che siano stati ultimati i lavori medesimi produce la decadenza del buono contributo e la restituzione, da parte del beneficiario del buono contributo delle somme gia' percepite.
 
Art. 2.
1. La commissione istituita ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza 1928/1990 e' soppressa.
2. All'approvazione dei progetti di passaggio dalla riattazione alla riparazione/ricostruzione, nonche' all'esame dei progetti presentati ai sensi dell'ordinanza 1497/1988 provvedono i competenti uffici comunali.
 
Art. 3.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni possibile contenzioso a qualsiasi titolo insorgente nell'applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 aprile 2002
Il Ministro dell'interno: Scajola
 
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