Gazzetta n. 92 del 19 aprile 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 12 aprile 2002
Interventi di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza connessa agli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 20 e 24 luglio 2001 nel comune di Jolanda di Savoia, provincia di Ferrara. (Ordinanza n. 3197).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, che delega al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge n. 225 del 1992;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2001, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2002 nel territorio del comune di Jolanda di Savoia colpito dagli eventi atmosferici dei giorni 20 e 24 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2001;
Vista la nota n. 26777/01/PGR del 6 dicembre 2001 della regione Emilia-Romagna con la quale vengono richiesti provvedimenti urgenti al fine di fronteggiare gli effetti degli eventi calamitosi e di consentire la ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione;
Vista la nota n. 185 del 7 gennaio 2002 del comune di Jolanda di Savoia con la quale comunica l'entita' dei danni stimati in Euro 8.780.000,00 (L. 17.000.000.000) relativi al comparto produttivo, agricolo, residenziale privato e alle infrastrutture pubbliche di cui, per queste ultime, il danno stimato e' di Euro 2.548.562,70 (L. 4.934.705.500);
Considerato che il comune di Jolanda di Savoia al fine di provvedere alle piu' urgenti attivita' di ripristino di edifici pubblici essenziali ha dovuto attivare interventi per importi superiori alle proprie disponibilita' di bilancio mediante contrazione di mutui;
Ravvisata la necessita' di provvedere alle esigenze piu' urgenti per il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione;
Tenuto conto che la limitata dotazione del Fondo della protezione civile non consente di fronteggiare le prospettate esigenze finanziarie;
Acquisita l'intesa della regione Emilia-Romagna;
Su proposta del capo Dipartimento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. Per l'attuazione degli interventi di ripristino delle infrastrutture rimaste danneggiate dall'evento in premessa, e' assegnato al comune di Jolanda di Savoia un contributo di Euro 2.548.562,070 (L. 4.934.705.500).
2. Il comune di Jolanda di Savoia entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, definisce il piano degli interventi per il ripristino delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate e, comunque, per l'eliminazione delle situazioni di pericolo. Il piano, comprensivo degli importi previsti per ciascun intervento, nonche' degli oneri gia' sostenuti per i primi soccorsi e per i primi interventi urgenti, preliminarmente alla sua attuazione, e' sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e puo' essere integrato e rimodulato con la stessa procedura.
3. I contributi per il ripristino delle condizioni di sicurezza e per l'eliminazione delle condizioni di pericolo delle infrastrutture private, sono erogati dal comune di Jolanda di Savoia sulla base delle modalita' e dei parametri individuati dalla regione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale e specificati nel piano degli interventi.
4. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 commi 2 e 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
 
Art. 2.
1. L'approvazione dei progetti e la consegna dei lavori deve avvenire nel termine di novanta giorni dalla data della presa d'atto del piano da parte del Dipartimento della protezione civile.
2. I lavori dovranno essere ultimati entro il termine temporale correlato alla durata dello stato di emergenza.
 
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 pari a Euro 2.548.562,70 (duemilionicinquecentoquarantottomilacinquecentosessantadue/70) si provvede a valere sugli stanziamenti iscritti nella unita' previsionale di base 13.2.1.3 (cap. 974) del centro di responsabilita' 13, "Protezione Civile", del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il comune di Jolanda di Savoia predispone una relazione con periodicita' trimestrale, al Dipartimento della protezione civile sullo stato degli interventi realizzati.
 
Art. 4.
1. Il comune di Jolanda di Savoia e' autorizzato ad utilizzare le eventuali economie maturate mediante rimodulazioni ed integrazioni del piano degli interventi di ripristino delle infrastrutture, da sottoporre alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile, con le procedure di cui all'art. 1.
 
Art. 5.
1. Il comune di Jolanda di Savoia, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione degli interventi ricompresi nel piano anche a liberi professionisti avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo comma 4.
2. Il comune di Jolanda di Savoia provvede all'approvazione dei progetti ricorrendo ove necessario alla Conferenza di servizi da attuare entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla Conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato a recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione del soggetto attuatore e' subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro sette giorni dalla richiesta.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
4. Per l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione degli interventi e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, art. 5, art. 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17 e successive modificazioni;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, e dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, art. 4, comma 17, art. 6, comma 5, ed articoli 9, 10, comma 1-quater, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 28, 29, 32, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 16 e 17;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, art. 4.
 
Art. 6.
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'ente attuatore.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 aprile 2002
Il Ministro: Scajola
 
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