Gazzetta n. 92 del 19 aprile 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 4 aprile 2002
Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti";
Vista l'istanza del sig. Psaier Eugen, nato a Bressanone il 9 gennaio 1972, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale tedesco di ingegnere elettrotecnico e tecnico dell'informazione, conseguito il 20 febbraio 1997 presso l'Universita' tecnica di Monaco di Baviera, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;
Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 settembre 2001;
Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota scritta del 31 ottobre 2001;
Ritenuto pertanto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A, settore dell'informazione, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;
Decreta:
Al sig. Psaier Eugen, nato a Bressanone il 9 gennaio 1972, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A, settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.
Roma, 4 aprile 2002
Il direttore generale: Mele
 
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