IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Vista l'istanza con la quale la sig.ra Divic Branka, cittadina Jugoslava, ha chiesto il riconoscimento del titolo di odontoiatra, conseguito a Belgrado ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286"; Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 24 ottobre 2001 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo 319/1994; Visto il decreto direttoriale in data 25 febbraio 2002 con il quale e' stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformita' a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo 319/1994; Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 14 marzo 2002 ai sensi dell'art. 8, comma 1, del gia' citato decreto legislativo n. 319/1994, a seguito della quale la sig.ra Divic Branka e' risultata idonea; Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra. Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreta: 1. Il titolo di odontoiatra rilasciato in data 2 luglio 1982 dalla facolta' di stomatologia dell'Universita' degli studi di Belgrado alla sig.ra Divic Branka, nata a Belgrado il 28 dicembre 1956 e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. 2. La dott.ssa Divic Branka e' autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia. 3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 marzo 2002 Il direttore generale: Mastrocola |