Gazzetta n. 92 del 19 aprile 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
CIRCOLARE 28 marzo 2002, n. 3072 |
Legge 26 febbraio 1992, n. 212. Regolamento (D. M. 19 aprile 2001, n. 171), recante criteri e modalita' di ammissione a contributi finanziari per progetti di collaborazione con i Paesi individuati con delibera CIPE del 27.3.2002 Modalita' di applicazione. |
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1. I Paesi di intervento della Legge n. 212/92 per l'anno 2002, individuati (ai sensi dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 143) con delibera del CIPE del 28.3.2002, sono i seguenti: Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Egitto, Estonia, Federazione Russa, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Libia, Lituania, Macedonia, Marocco, Moldova, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Tajikistan, Tunisia, Ucraina, Ungheria e Uzbekistan. Con la stessa delibera si stabilisce che, al fine di assicurare complementarieta' nell'utilizzo dei fondi pubblici disponibili, le iniziative presentate ai sensi della Legge 212/92, non finanziabili per carenza di fondi, potranno essere finanziate - ove ritenute valide e compatibili per Paese, obiettivi e tipologie di intervento - anche a valere sui fondi della Legge 21 marzo 2001, n. 84 (disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica). 2. In applicazione dell'art. 12 del decreto del Ministro del Commercio con l'Estero del 19 aprile 2001 di seguito denominato "Regolamento", sono approvati: - il modello della domanda di ammissione al contributo (all.1); - la scheda tecnica da allegare alla domanda di ammissione al contributo ai sensi dell'art.4, comma 4, lettera a) del citato Regolamento (all.2); - le schede di partecipazione all'iniziativa dei promotori (italiano e locale) dei partner e degli sponsor, da allegare alla domanda di contributo ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera b) del citato Regolamento (all.3 - modelli a. b. c. d. ) -il modello della garanzia da prestare ai sensi dell'art.9, comma 6, del citato Regolamento (all. 4); -il modello del rendiconto di cui all'art.9 del citato Regolamento (all. 5). Al fine di rendere piu' agevole la presentazione delle domande di contributo e di facilitare lo svolgimento dell'istruttoria, sia in fase di concessione che di liquidazione del contributo, i citati allegati, sono corredati da note esplicative, avvertenze e istruzioni per la compilazione, cui il proponente deve obbligatoriamente attenersi. Inoltre, in presenza di dichiarazioni, impegni, autorizzazioni e obblighi non sono ammesse cancellazioni, abrasioni o modifiche di alcun tipo al testo. 3. In applicazione dell'art. 8, comma 3 del Regolamento sopra citato, la tipologia delle spese ammissibili, determinata tenendo conto della prassi degli organismi dell'Unione Europea, e' la seguente: - Possono essere prese in considerazione soltanto le spese effettuate e fatturate in data successiva alla presentazione della domanda di contributo. Le tipologie di spese ammissibili possono riguardare esclusivamente : personale, consulenze, docenze, viaggi e diarie, materiali e attrezzature (acquistate o affittate), pubblicazioni, traduzioni ed interpretariato, affitto locali, amministrazione/organizzazione, nonche' altre voci relative ai servizi da valutare caso per caso. - Non sono ammesse: spese per ammortamento, spese per interessi passivi e per fidejussioni, spese di rappresentanza, fondi destinati ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione se aggiuntivi al rimborso spese per soggiorno, borse di studio, spese preparatorie del progetto, IVA o altra tassa equivalente (nei casi sopra richiamati). Non sono ammesse inoltre spese relative a tipologie di intervento diverse da quelle specificatamente previste ed in particolare: acquisto, pagamento mutuo, allestimento di base e ristrutturazione di impianti immobili ed uffici, apertura uffici di rappresentanza all'estero, forniture di beni e attrezzature per il funzionamento dell'azienda o dell'organismo destinatario dell'intervento. Nei singoli decreti concessivi di contributo verranno specificate le spese a fronte delle quali lo stesso viene riconosciuto. -Sono considerate spese "figurative - in natura" quelle sostenute all'interno delle strutture dai soggetti coinvolti nell'iniziativa e computate pro-quota a fronte di una specifica destinazione di risorse umane e materiali (dipendenti, attrezzature, ecc.) al progetto. Sono invece considerate "finanziarie" le spese sostenute all'esterno per acquisizione di beni e servizi esclusivamente destinati al progetto. - Il progetto deve essere realizzato con personale e strutture degli organismi promotori, italiani e locali, e di eventuali partner. Nel caso in cui essi non abbiano adeguate risorse umane e materiali, e' possibile far ricorso, per realizzare specifici compiti (escluso pertanto il coordinamento) a consulenti esterni, giustificandone i motivi e fornendo le informazioni necessarie per una valutazione delle professionalita' coinvolte (curricula vitae). In ogni caso, le spese per consulenze esterne non devono superare il 30 % dell'importo complessivo della voce "retribuzioni". In caso di reclutamento di esperti esterni, e' necessario dichiarare che nella scelta si e' tenuto conto del miglior rapporto qualita/prezzo e nei relativi contratti devono essere indicate dettagliatamente le prestazioni e i costi previsti. Per quanto concerne i compensi unitari (un mese = 22 gg. lavorativi) per retribuzioni e diarie (per diem), si deve far riferimento a quelli normalmente fissati dagli organismi internazionali (rif. sito UE: http://europa.eu.int/comm/europeaid/perdiem/liste1 en.htm e http://europa.eu.int/comm/europeaid/experts/avis en.htm), fermo restando che il relativo giudizio di pertinenza resta comunque di competenza dell'Amministrazione. - Nel costo del personale dipendente rientrano anche i relativi contributi sociali e altri oneri previsti dai contratti collettivi di categoria. Il costo unitario relativo a tale personale, ancorche' dimostrato con buste paga o altro, non deve eccedere il compenso massimo previsto per gli esperti esterni. - Nella voce "viaggi" sono esclusi i trasferimenti che rientrano nelle diarie (es. spostamenti urbani). Per i viaggi aerei e' ammesso il rimborso del costo del biglietto in classe turistica. - Le attrezzature devono risultare strumentali alle attivita' e agli obiettivi del progetto e la relativa spesa, che non deve in ogni caso superare il 30% del costo globale dell'iniziativa, puo' essere presa in considerazione solo se i beni in questione restano di proprieta' del partner locale. Anche per tale voce, cosi' come per tutte le altre acquisizioni di beni e servizi esterni e' necessario dichiarare che nella scelta si e' tenuto conto del miglior rapporto qualita/prezzo. - Per quanto concerne le spese generali di amministrazione, queste possono essere imputate al progetto pro-quota fino ad un importo massimo dell'8% del costo totale del progetto. Nei limiti del 3%, puo' essere indicata una somma forfettaria. -Tutte le spese relative al progetto devono essere oggetto di contabilita' separata; i relativi regolamenti devono avvenire attraverso un unico conto corrente bancario appositamente aperto per il progetto ed intestato al soggetto che ha la responsabilita' della realizzazione del progetto medesimo. -Per quanto concerne le eventuali spese sostenute dal/i partner estero/i per l'acquisizione di beni e servizi, esse devono essere documentate secondo i regolamenti locali. Quelle relative al personale dipendente devono essere ugualmente dimostrate con titoli adeguati. - Eventuali trasferimenti di fondi dal proponente al partner estero devono essere documentati da bonifico bancario. 4. Si ricorda che come previsto dall'art. 5 del Regolamento, l'istruttoria delle domande consiste nella verifica della regolarita' formale delle stesse e della relativa documentazione allegata. Le domande ritenute ammissibili sono sottoposte al Comitato di valutazione di cui all'art. 6 del regolamento per la valutazione tecnico-economico e sociale dell'iniziativa. Detta valutazione riguarda (come indicato dall'art. 7 lettera a) del Regolamento), la capacita' dei soggetti coinvolti ad attuare il progetto, le compatibilita' dell'iniziativa con la realta' locale, la coerenza degli obiettivi, dei risultati e delle attivita' previsti, la pertinenza, la congruita' e l'opportunita' della spesa, e si conclude con un giudizio positivo o negativo sulla validita' dell'iniziativa. Il giudizio positivo puo' anche essere soggetto alla condizione di riduzione delle voci di spesa indicate nel preventivo qualora le stesse non risultino congrue. Ottengono un giudizio negativo le iniziative che, sotto il profilo della qualita', abbiano riportato un punteggio inferiore a 42 sessantesimi; queste, in base all'art. 7 comma 2 del Regolamento, sono escluse dalla graduatoria. I progetti ritenuti validi sono inseriti in graduatoria sulla base dei punteggi riportati ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (comma 1). Il contributo previsto, pari al 50% delle spese ammesse non puo', comunque, eccedere l'importo di € 413.165, 52, e viene assegnato, secondo l'ordine di graduatoria, fino all'esaurimento dei fondi. Nel caso in cui un progetto sia finanziabile solo parzialmente (progetto marginale), il contributo e' limitato all'ammontare disponibile. Nell'ipotesi di ex-aequo, l'importo disponibile e' suddiviso, in misura proporzionale al contributo ottenibile, tra i progetti parimenti classificati. Il Direttore Generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese (Gianfranco Caprioli) |
| ----> vedere allegati da pag. 9 a pag. 50 del S.O. <---- |
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