Gazzetta n. 92 del 19 aprile 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2002, n. 69
Regolamento per la semplificazione delle modalita' di certificazione dei corrispettivi per le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente il regime dell'imposta sul valore aggiunto per le attivita' spettacolistiche, come modificato dall'articolo 32 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede l'emanazione di un regolamento per dettare, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, modalita' semplificate di certificazione dei corrispettivi per le societa' sportive dilettantistiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, ed in particolare l'articolo 74-quater, recante disposizioni per le attivita' spettacolistiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, concernente regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, concernente regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2002;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito applicativo
1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano alle societa' e alle associazioni sportive dilettantistiche, anche se non riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali purche' riconosciute dagli enti di promozione sportiva, comprese le associazioni sportive che si avvalgono delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, relativamente alle attivita' sportive di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, svolte nel territorio dello Stato, nell'ambito di manifestazioni sportive dilettantistiche.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri":
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari generali.".
- Si trascrive il testo dell'art. 18 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, recante "Istituzione
dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della
legge 3 agosto 1998, n. 288, nonche' modifiche alla
disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e
n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli
intrattenimenti e dei giochi", come modificato dall'art. 32
della legge 23 dicembre 2000, n. 388:
"Art. 18 (Regime I.V.A. per le attivita'
spettacolistiche). 1. Dopo l'art. 74-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
inserito il seguente: "Art. 74-quater (Disposizioni per le
attivita' spettacolistiche). - 1. Le prestazioni di servizi
indicate nella tabella C allegata al presente decreto,
incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto
stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento
in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad
eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le
quali l'imposta e' dovuta all'atto del pagamento del
corrispettivo.
2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese
assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi
con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante
apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie
automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla
legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e
integrazioni.
3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso
per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si
svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di
accesso deve risultare la natura dell'attivita'
spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia,
il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle
attivita' di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I
titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi
elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il
Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le
caratteristiche tecniche, i criteri e le modalita' per
l'emissione dei titoli di accesso.
4. Per le attivita' di cui alla tabella C organizzate
in modo saltuario od occasionale, deve essere data
preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate
al concessionario di cui all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
competente in relazione al luogo in cui si svolge la
manifestazione.
5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti,
nonche' quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla
tabella C allegata al presente decreto che nell'anno solare
precedente hanno realizzato un volume di affari non
superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base
imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare
complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale
indetraibilita' dell'imposta assolta sugli acquisti, con
esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le
associazioni pro-loco e le associazioni senza scopo di
lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di
cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti
contabili previsti per i suddetti soggetti sono
disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'art.
3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E' data
facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi
ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha
effetto fino a quando non e' revocata ed e' comunque
vincolante per un quinquennio.
6. Per le attivita' indicate nella tabella C, nonche'
per le attivita' svolte dai soggetti che optano per
l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge
16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, il concessionario di cui all'art. 17 del medesimo
decreto coopera, ai sensi dell'art. 52, con gli uffici
delle entrate anche attraverso il controllo contestuale
delle modalita' di svolgimento delle manifestazioni, ivi
compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli
d'ingresso, nonche' delle prestazioni di servizi accessori,
al fine di acquisire e reperire elementi utili
all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle
violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta
dei competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria alle
operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le
norme e con le facolta' di cui all'art. 52, trasmettendo
agli uffici stessi i relativi processi verbali di
constatazione. Si rendono applicabili le norme di
coordinamento di cui all'art. 63, commi secondo e terzo. Le
facolta' di cui all'art. 52 sono esercitate dal personale
del concessionario di cui all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con
rapporto professionale esclusivo, previamente individuato
in base al possesso di una adeguata qualificazione e
inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle
finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle
finanze sono stabilite le modalita' per la fornitura dei
dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche,
il Ministero per i beni e le attivita' culturali il
concessionario di cui al predetto art. 17 del decreto n.
640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresi'
le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello
stesso decreto n. 640 del 1972 .
2. Al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunta, in fine, la tabella
C, allegata al presente decreto.
2-bis. Con regolamento da emanare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, sono dettate modalita'
semplificate di certificazione dei corrispettivi per le
societa' sportive dilettantistiche.".
- Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 136, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica":
"136. Al fine della razionalizzazione e della
tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione
delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali
dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove
tecnologie per il trattamento e la conservazione delle
informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di
settore.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1999, n. 544 "Regolamento recante norme per la
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in
materia di imposta sugli intrattenimenti", e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio
2000.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1996, n. 696 "Regolamento recante norme per la
semplificazione degli obblighi di certificazione dei
corrispettivi" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 30 del 6 febbraio 1997.
Note all'art. 1:
- La legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante
"Disposizioni tributarie relative alle associazioni
sportive dilettantistiche", e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991.
- Si riporta il testo della tabella C allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto":
"Tabella C (Spettacoli ed altre attivita)
1) spettacoli cinematografici e misti di cinema e
avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche
se in circoli e sale private;
2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si
svolgono;
3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i
concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in
discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica
dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento
dell'orario complessivo di apertura al pubblico
dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo
elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiatura
similari a gettoni o a moneta; lezioni di ballo collettive;
corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche,
giostre e manifestazioni similari;
4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi
balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia
musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attivita'
circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di
burattini e marionette ovunque tenuti;
5) mostre e fiere campionarie; esposizioni
scientifiche, artistiche e industriali, rassegne
cinematografiche riconosciute con decreto del Ministero
delle finanze ed altre manifestazioni similari;
6) prestazioni di servizio fornite in locali aperti
al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse
in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a
domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma
digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite.".



 
Art. 2.
Certificazione dei corrispettivi
1. I soggetti indicati nell'articolo 1 possono documentare i corrispettivi costituiti dalle somme pagate dal pubblico per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche, in alternativa ai titoli di accesso emessi con le modalita' stabilite dal decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 13 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2000, mediante rilascio di titoli di ingresso o di abbonamenti.
2. I titoli di ingresso e gli abbonamenti sono rilasciati al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero, se gratuiti, prima dell'ingresso.
3. I corrispettivi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono certificati, ove non sia obbligatoria l'emissione della fattura, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del medesimo regolamento.
4. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche che, avendone i requisiti, determinano l'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 74-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare le disposizioni del presente regolamento, in alternativa a quelle recate dall'articolo 8, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, limitatamente ai corrispettivi indicati nel comma 1.



Nota all'art. 2, comma 1:
- Il decreto del direttore generale del Dipartimento
delle entrate del 13 luglio 2000, recante "Attuazione delle
disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente le
caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, il
contenuto e le modalita' di emissione dei titoli di accesso
per gli intrattenimenti e le attivita' spettacolistiche" e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del
24 luglio 2000.
Note all'art. 2, comma 3:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696
"Regolamento recante norme per la semplificazione degli
obblighi di certificazione dei corrispettivi" come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del
30 dicembre 1999, n. 544, art. 10:
"Art. 2 (Operazioni non soggette all'obbligo di
certificazione). - 1. Non sono soggette all'obbligo di
certificazione di cui all'art. 1 le seguenti operazioni:
a) le cessioni di tabacchi e di altri beni
commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
b) le cessioni di beni iscritti nei pubblici
registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione;
c) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai
produttori agricoli cui si applica il regime speciale
previsto dall'art. 34, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni;
d) le cessioni di beni risultanti dal documento di
cui all'art. 21, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se integrato
nell'ammontare dei corrispettivi;
e) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici,
di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli
d'antiquariato;
f) le prestazioni di servizi rese da notai per le
quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in
misura fissa ai sensi del decreto del Ministro di grazia e
giustizia 30 dicembre 1980, nonche' i protesti di cambiali
e di assegni bancari;
g) le cessioni e le prestazioni effettuate mediante
apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le
prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o
divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti
al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque
specie;
h) le operazioni relative ai concorsi pronostici e
alle scommesse soggetti all'imposta unica di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e quelle relative ai
concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la
raccolta delle rispettive giocate;
i) le somministrazioni di alimenti e bevande rese in
mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed
universitarie nonche' in mense popolari gestite
direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di
beneficenza;
l) le prestazioni di traghetto rese con barche a
remi, le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di
Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi a
trazione animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo
servizio di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a
motore da soggetti che esplicano attivita' di traghetto
fluviale di persone e veicoli tra due rive nell'ambito
dello stesso comune o tra comuni limitrofi;
m) le prestazioni di custodia e amministrazione di
titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di
credito da societa' finanziarie o fiduciarie e dalle
societa' di intermediazione mobiliare;
n) le cessioni e le prestazioni esenti di cui
all'art. 22, primo comma, punto 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
o) le prestazioni inerenti e connesse al trasporto
pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al
seguito di cui al primo comma dell'art. 12 della legge
30 dicembre 1991, n. 413, effettuate dal soggetto esercente
l'attivita' di trasporto;
p) le prestazioni di autonoleggio da rimessa con
conducente, rese da soggetti che, senza finalita' di lucro,
svolgono la loro attivita' esclusivamente nei confronti di
portatori di handicap;
q) le prestazioni didattiche, finalizzate al
conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;
r) le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od
altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri,
estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate
con pubbliche amministrazioni;
s) le prestazioni rese da fumisti, nonche' quelle
rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai,
arrotini;
t) le prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici
senza collaboratori o dipendenti;
u) le prestazioni di riparazione di calzature
effettuate da soggetti che non si avvalgono di
collaboratori e dipendenti;
v) le prestazioni rese da impagliatori e riparatori
di sedie senza dipendenti e collaboratori;
z) le prestazioni di cardatura della lana e di
rifacimento di materassi e affini rese nell'abitazione dei
clienti da parte di materassai privi di dipendenti e
collaboratori;
aa) le prestazioni di riparazione di biciclette rese
da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e
dipendenti;
bb) le cessioni da parte di venditori ambulanti di
palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati,
dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti
di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di
soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio
di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti
nei mercati rionali;
cc) le somministrazioni di alimenti e bevande
effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni
ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi
pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;
dd) le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di
venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
ee) le somministrazioni di alimenti e bevande,
accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze
letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime;
ff) le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e
turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e
per conto del cliente;
gg) le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree
coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento
del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature
funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o
mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari,
indipendentemente dall'eventuale presenza di personale
addetto;
hh) le cessioni e le prestazioni poste in essere
dalle associazioni sportive dilettantistiche che si
avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre
1991, n. 398, nonche' dalle associazioni senza fini di
lucro e dalle associazioni pro-loco, contemplate dall'art.
9-bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66;
ii) le prestazioni aventi per oggetto l'accesso nelle
stazioni ferroviarie;
ll) le prestazioni aventi per oggetto servizi di
deposito bagagli;
mm) le prestazioni aventi per oggetto l'utilizzazione
di servizi igenico-sanitari pubblici;
nn) le prestazioni di alloggio rese nei dormitori
pubblici;
oo) le cessioni di beni poste in essere da soggetti
che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a
dette cessioni;
pp) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle
persone fisiche di cui all'art. 2 della legge 9 febbraio
1963, n. 59, se rientranti nel regime di esonero dagli
adempimenti di cui all'art. 34, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
qq) le cessioni e le prestazioni poste in essere da
regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunita'
montane, delle istituzioni di assistenza e beneficenza,
dagli enti di previdenza, dalle unita' sanitarie locali,
dalle istituzioni pubbliche di cui all'art. 41 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, nonche' dagli enti obbligati alla
tenuta della contabilita' pubblica, ad esclusione di quelle
poste in essere dalle farmacie gestite dai comuni;
rr) le prestazioni di servizi rese sul litorale
demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti
amministrativi rilasciati dalle autorita' competenti,
escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni
altra attivita' non connessa con quella autorizzata;
ss) le prestazioni relative al servizio telegrafico
nazionale ed internazionale rese dall'Ente poste;
tt) le attrazioni e gli intrattenimenti indicati
nella sezione I limitatamente alle piccole e medie
attrazioni e alla sezione III dell'elenco delle attivita'
di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337,
escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da
divertimento di cui all'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, qualora realizzino
un volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni di
lire.
2. Non sono altresi' soggette all'obbligo di
documentazione disposto dall'art. 12, primo comma, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, in relazione agli
adempimenti prescritti, le categorie di contribuenti e le
operazioni che a norma dell'art. 22, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono esonerate dall'obbligo di emissione della fattura
in virtu' dei seguenti decreti del Ministro delle finanze:
a) decreto 4 marzo 1976: Associazione italiana della
Croce rossa;
b) decreto 13 aprile 1978: settore delle
telecomunicazioni;
c) decreto 20 luglio 1979: enti concessionari di
autostrade;
d) decreto 2 dicembre 1980: esattori comunali e
consorziali;
e) decreto 16 dicembre 1980: somministrazione di
acqua, gas, energia elettrica e manutenzione degli impianti
di fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo
ruoli esattoriali;
f) decreto 16 dicembre 1980: somministrazione di
acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento;
g) decreto 22 dicembre 1980: societa' che esercitano
il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e
privati tra porti nazionali;
h) decreto 26 luglio 1985: enti e societa' di credito
e finanziamento;
i) decreto 19 settembre 1990: utilizzo di
infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali
ferroviari di confine.".
- Si riporta altresi', per opportuna conoscenza, il
testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1996 n. 696, citato nel
soprariportato art. 2:
"Art. 1 (Operazioni soggette all'obbligo di
certificazione fiscale). - 1. I corrispettivi delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli
articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le
quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura se non
a richiesta del cliente, ma sussiste l'obbligo di
certificazione fiscale stabilito dall'art. 12, comma 1,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono essere
documentati, indipendentemente dall'esercizio di apposita
opzione, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui
all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello
scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18,
con l'osservanza delle relative discipline.
2. Resta ferma la disciplina prevista dall'art. 8 del
decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1992
concernente il rilascio dello scontrino manuale o
prestampato a tagli fissi, con le modalita' previste dal
decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992.
3. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo
di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque
mezzo effettuate, i biglietti di trasporto aventi le
caratteristiche fissate con il decreto del Ministro delle
finanze 30 giugno 1992, assolvono la funzione dello
scontrino fiscale.".
Note all'art. 2, comma 4:
- Per il testo dell'art. 74-quater, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, si veda la nota alle premesse.
- Si trascrive il testo dell'art. 8, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999,
n. 544 "Regolamento recante norme per la semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta
sugli intrattenimenti":
"1. I soggetti previsti dall'art. 74-quater, comma 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, che nell'anno solare precedente hanno
realizzato un volume d'affari non superiore a cinquanta
milioni di lire, possono documentare i corrispettivi
percepiti anche mediante rilascio della ricevuta fiscale di
cui alla legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino
fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al
decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, integrati
con le indicazioni di cui all'art. 74-quater, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.".



 
Art. 3.
Titoli di ingresso
1. I titoli di ingresso sono costituiti da almeno due sezioni, ciascuna recante la numerazione progressiva ed il contrassegno del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nonche' le seguenti indicazioni:
a) il numero di serie;
b) la categoria di posto;
c) il corrispettivo;
d) il corrispettivo per l'eventuale prevendita;
e) la dicitura "gratuito" ovvero "ridotto", per i titoli di ingresso rilasciati gratuitamente o ad importo ridotto.
2. I titoli di ingresso sono distinti in serie per categorie di posto e di corrispettivo, nonche' in caso di cessione gratuita o a prezzo ridotto. Il corrispettivo, ove non risulti prestampato, e' apposto prima del rilascio del titolo.
3. Le due sezioni del titolo sono separate al momento dell'ingresso e sono conservate per tutta la durata della manifestazione, una dall'organizzatore e l'altra dallo spettatore.



Nota all'art. 3, comma 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
recante "Imposta sugli spettacoli", come modificato
dall'art. 11 del decreto legislativo n. 60 del 1999:
"Art. 17 (Concessione del servizio). - Il Ministro per
le finanze puo' affidare, per il tempo e alle condizioni di
cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio
decreto di concerto con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, l'accertamento e
la riscossione dell'imposta e dei tributi connessi alla
Societa' italiana degli autori ed editori.
I tributi riscossi dalla Societa' sono versati allo
Stato al netto del compenso ad essa riconosciuto con la
convenzione di cui al primo comma. Annualmente il Ministero
delle finanze provvede alla relativa regolazione
contabile.".



 
Art. 4.
Abbonamenti
1. Gli abbonamenti recano la numerazione progressiva e il contrassegno del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nonche' le seguenti indicazioni:
a) gli elementi identificativi dei soggetti, di cui all'articolo 1;
b) la validita' temporale;
c) il numero delle manifestazioni cui danno diritto di assistere, con l'indicazione delle stesse nelle ipotesi di abbonamento a turno fisso;
d) il corrispettivo;
e) la categoria di posto;
f) la dicitura abbonamento "gratuito" ovvero "ridotto", per gli abbonamenti rilasciati gratuitamente o ad importo ridotto;
g) la data di rilascio.
2. Nell'ipotesi di abbonamento rilasciato a data libera, che da' diritto di assistere a un numero prefissato di manifestazioni, e' consegnato allo spettatore, prima dell'ingresso a ciascuna manifestazione, un titolo con le caratteristiche di cui all'articolo 3, recante la dicitura "abbonato", senza l'indicazione del corrispettivo.



Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si veda la nota
all'art. 3.



 
Art. 5.
Adempimenti
1. Ogni nuova dotazione di titoli d'ingresso e di abbonamenti e le eventuali integrazioni sono certificate dal concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.
2. Le movimentazioni dei titoli e degli abbonamenti sono annotate su appositi prospetti, a numerazione progressiva per ciascun esercizio sociale.
3. Per ciascuna manifestazione e' redatto un singolo prospetto. Prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, sono annotati nel prospetto i dati della societa' o associazione sportiva, dell'impianto e dell'evento sportivo, nonche' i dati relativi ai titoli posti in uso, con l'indicazione del numero del primo titolo di ingresso utilizzabile e del relativo importo. Nella stessa giornata di conclusione di ciascuna manifestazione sportiva e, comunque, prima dell'inizio della successiva manifestazione, se realizzata nella stessa giornata, sono annotati il numero dell'ultimo titolo rilasciato, nonche' la quantita' complessiva dei titoli emessi.
4. Gli abbonamenti rilasciati in ciascun mese sono annotati in un apposito prospetto con l'indicazione dei dati identificativi degli stessi, del numero degli eventi ai quali ciascuna tipologia di abbonamento da' diritto di assistere, della quantita' dei titoli rilasciati e del corrispettivo unitario. Dette annotazioni sono effettuate entro il quinto giorno non festivo del mese successivo a quello del rilascio degli abbonamenti.
5. Al termine di ciascun esercizio sociale i soggetti indicati all'articolo 1 si avvalgono di un apposito prospetto annuale dei titoli in carico per l'annotazione delle rimanenze dei titoli di ingresso e degli abbonamenti non utilizzati, specificandone la tipologia, la serie, la numerazione ed il corrispettivo se prestampato. Tali rimanenze dei titoli di ingresso di ciascun esercizio sociale, evidenziate nel prospetto, costituiscono la dotazione iniziale dell'esercizio successivo.
6. I prospetti di cui al presente articolo, recanti il contrassegno del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e conformi al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono tenuti e conservati ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Una copia dei prospetti e' ritirata, ai fini dell'acquisizione dei dati necessari al controllo, dal concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.
7. Resta fermo l'obbligo di annotare i corrispettivi, ivi compresi quelli certificati con i titoli d'ingresso e con gli abbonamenti ai sensi degli articoli 3 e 4, nel registro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, per le associazioni sportive dilettantistiche che optano per l'applicazione delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nel modello previsto all'articolo 9, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544. Alle societa' e associazioni sportive dilettantistiche che determinano l'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 74-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 8, comma 2, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544.



Nota all'art. 5, comma 1:
- Per il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si veda la nota
all'art. 3.
Note all'art. 5, comma 6:
- Per il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si veda la nota
precedente.
- Si trascrive il testo dell'art. 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto", come modificato dall'art. 8 della legge
18 ottobre 2001, n. 383:
"Art. 39 (Tenuta e conservazione dei registri e dei
documenti). I registri previsti dal presente decreto,
compresi i bollettari di cui all'art. 32, devono essere
tenuti a norma dell'art. 2219 del codice civile e numerati
progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta
di bollo. E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o
tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalita'
previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su
richiesta del contribuente.
I contribuenti hanno facolta' di sottoporre alla
numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a
tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25,
a condizione che nei registri previsti da tali articoli
siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri
della pagina e della riga della corrispondente annotazione
nell'unico registro numerato e bollato.
I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati
nonche' le fatture, le bollette doganali e gli altri
documenti previsti dal presente decreto devono essere
conservati a norma dell'art. 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.".
Note all'art. 5, comma 7:
- Si trascrive il testo dell'art. 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto", come modificato dall'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695.
"Art. 24 (Registrazione dei corrispettivi). - I
commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui
all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo
precedente, possono annotare in apposito registro,
relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno,
l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni
imponibili e delle relative imposte, distinto secondo
l'aliquota applicabile, nonche' l'ammontare globale dei
corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui
all'art. 21, sesto comma e, distintamente, all'art.
38-quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate.
L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al
giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il
giorno non festivo successivo.
Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei
corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi
delle operazioni effettuate con emissione di fattura,
comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e
quelle indicate nel terzo comma dell'art. 17, includendo
nel corrispettivo anche l'imposta.
Per determinate categorie di commercianti al minuto,
che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti
ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze
puo' consentire, stabilendo le modalita' da osservare, che
la registrazione dei corrispettivi delle operazioni
imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che
la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini
dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in
proporzione degli acquisti.
I commercianti al minuto che tengono il registro di cui
al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono
l'attivita' di vendita devono eseguire le annotazioni
prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche
in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo
o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attivita' di
vendita. Le relative modalita' sono stabilite con decreto
del Ministro delle finanze.".
- La legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante
"Disposizioni tributarie relative alle associazioni
sportive dilettantistiche", e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991.
- Si trascrive il testo dell'art. 9, comma 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999,
n. 544, "Regolamento recante norme per la semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta
sugli intrattenimenti":
"3. I soggetti di cui all'art. 25, comma 1, della legge
13 maggio 1999, n. 133, in luogo degli adempimenti previsti
dall'art. 2, comma 2, della legge 16 dicembre 1991, n. 398,
devono conservare e numerare progressivamente le fatture di
acquisto e annotare, anche con una unica registrazione,
entro il giorno 15 del mese successivo, l'ammontare dei
corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti
nell'esercizio di attivita' commerciali, con riferimento al
mese precedente, nel modello di cui al decreto del Ministro
delle finanze 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.
Gli stessi soggetti effettuano il versamento trimestrale
dell'imposta entro il giorno 16 del secondo mese successivo
al trimestre di riferimento, con le modalita' e nei termini
previsti dall'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del
1997. I suddetti soggetti annotano distintamente nel
modello di cui al decreto del Ministro delle finanze
11 febbraio 1997, i proventi di cui all'art. 25, comma 1,
della legge n. 133 del 1999, che non costituiscono reddito
imponibile, le plusvalenze patrimoniali, nonche' le
operazioni intracomunitarie ai sensi dell'art. 47 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.".
- Per il testo dell'art. 74-quater, comma 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 1972, n. 633, si veda la
nota alla premessa.
- Si trascrive il testo dell'art. 8, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999,
n. 544, "Regolamento recante norme per la semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta
sugli intrattenimenti"; si trascrive, altresi' per
opportuna conoscenza, anche il comma 1 dello stesso
articolo:
"Art. 8 (Contribuenti minori). - 1. I soggetti previsti
dall'art. 74-quater, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che nell'anno
solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non
superiore a cinquanta milioni di lire, possono documentare
i corrispettivi percepiti anche mediante rilascio della
ricevuta fiscale di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 249,
o dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli
fissi di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo
1992, integrati con le indicazioni di cui all'art.
74-quater, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972.
2. I contribuenti di cui al comma 1 sono esonerati
dall'annotazione dei corrispettivi, dalle liquidazioni,
dalle dichiarazioni periodiche e dai relativi versamenti
dell'imposta, ma assolvono gli obblighi di numerazione
delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai
sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di versamento annuale
dell'imposta e di presentazione della dichiarazione
annuale.".



 
Art. 6.
Annullamento e mancata utilizzazione dei titoli
1. In caso di mancata effettuazione dell'evento sportivo, che comporti la restituzione del corrispettivo pagato, i titoli di ingresso, comprensivi di tutte le sezioni, sono consegnati al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per la successiva distruzione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'evento non realizzato.
2. I titoli d'ingresso e gli abbonamenti che le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche non intendono piu' utilizzare sono consegnati, comprensivi di tutte le sezioni, al concessionario di cui al comma 1, per la successiva distruzione.



Nota all'art. 6:
- Si trascrive il testo dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640
"Imposta sugli spettacoli":
"Art.17 (Concessione del servizio). - Il Ministro per
le finanze puo' affidare, per il tempo e alle condizioni di
cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio
decreto di concerto con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, l'accertamento e
la riscossione dell'imposta e dei tributi connessi alla
Societa' italiana degli autori ed editori. I tributi
riscossi dalla Societa' sono versati allo Stato al netto
del compenso ad essa riconosciuto con la convenzione di cui
al primo comma. Annualmente il Ministero delle finanze
provvede alla relativa regolazione contabile.".



 
Art. 7.
Disposizioni transitorie e decorrenza
1. I biglietti recanti il contrassegno del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in uso ai sensi dell'articolo 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, possono continuare ad essere utilizzati, sempreche' gli stessi siano integrati con l'indicazione del corrispettivo e siano registrati sul prospetto di cui all'articolo 5, comma 5, quale dotazione iniziale dei titoli d'ingresso, entro il primo giorno non festivo successivo a quello della decorrenza degli effetti del presente decreto.
2. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento di approvazione dei modelli previsti dall'articolo 5.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 13 marzo 2002

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86
della Costituzione PERA

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro del-"l'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 162



Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si veda la nota
all'art. 6.
- Si trascrive il testo dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544
"Regolamento recante norme per la semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli
intrattenimenti":
"Art. 11 (Disposizioni transitorie e decorrenza). - 1.
I soggetti di cui all'art. 74-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
quelli previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato
dall'art. 2 del decreto legislativo n. 60 del 1999, qualora
alla data del 1 gennaio 2000 non siano dotati degli
appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie
automatizzate, emettono i titoli di accesso a partire dal
giorno dell'installazione dell'apparecchio da effettuare,
in ogni caso, entro il 1 ottobre 2001. In tale periodo
certificano i corrispettivi mediante rilascio della
ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio
1976, n. 249, o dello scontrino fiscale manuale o
prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro
delle finanze 30 marzo 1992, ovvero dei biglietti recanti
il contrassegno del concessionario di cui all'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 e
la numerazione progressiva, provvedendo ai corrispondenti
adempimenti contabili previsti dai decreti del Presidente
della Repubblica n. 633 e n. 640 del 1972.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
rapporti posti in essere a decorrere dal 1 gennaio 2000.



 
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